CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 26 gennaio 2012
597.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 26 gennaio 2012. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gianfranco Polillo.

  La seduta comincia alle 16.30.

Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché disposizioni urgenti per l'amministrazione della difesa.
Nuovo testo C. 4864 Governo.
(Parere alle Commissioni III e IV).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Amedeo CICCANTI (UdCpTP), relatore, ricorda che il disegno di legge in esame dispone la conversione del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazioni allo sviluppo e sostegno dei processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione; reca, altresì, disposizioni urgenti per l'amministrazione della difesa. Fa presente che le Commissioni di merito hanno elaborato un nuovo testo e che il testo originario è corredato di relazione tecnica e di un prospetto che riepiloga gli effetti finanziari in misura identica sui tre saldi di finanza pubblica: saldo netto da finanziare, fabbisogno, indebitamento netto osserva che tutti gli importi esposti nelle precedenti tabelle vengono riportati, nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari allegato al testo del provvedimento, in misura uniforme sui tre saldi di finanza pubblica. Rileva che, tenuto conto che le spese in questione hanno natura prevalentemente corrente, ma in parte anche in conto capitale, l'ipotesi di equivalenza degli effetti sui tre saldi andrebbe suffragata alla luce di più puntuali elementi di valutazione, con particolare riferimento all'articolo 5, comma 4, recante programmi di spesa per la Difesa. Con riferimento all'articolo 1, commi da 1 a 29, in materia di missioni Pag. 11internazionali delle Forze armate e di polizia, osserva che gli oneri per il 2012 derivanti dall'articolo in esame sono limitati all'entità dei rispettivi stanziamenti, che appaiono in linea con le precedenti autorizzazioni di spesa riferite alle medesime finalità. Sul punto non formula, pertanto, rilievi in ordine ai profili di quantificazione. Con riferimento all'onere relativo all'impiego di personale militare in attività di assistenza, supporto e formazione in Libia, di cui all'articolo 1, comma 16, primo periodo, evidenzia che questo, nel corso dell'esame in sede referente, è stato rideterminato in euro 9.742.982, in riduzione rispetto a quanto previsto dal testo originario della disposizione (euro 10.081.868). Sul punto, rileva l'opportunità di acquisire gli elementi di quantificazione sottostanti la nuova determinazione dell'onere. Riguardo agli oneri connessi all'utilizzo di personale militare in Libia dal 1o ottobre al 31 dicembre 2011, di cui all'articolo 1, comma 16, secondo periodo, ritiene utile acquisire l'indicazione dell'entità delle risorse disponibili a valere sulle quali trovano compensazione i predetti oneri. In proposito, fa presente che la relazione tecnica si limita ad affermare che si tratta di risorse disponibili ed a specificare la tipologia delle voci di costo interessate, quali sostegno logistico e funzionamento dei mezzi. Ritiene, tuttavia, opportuno chiarire se tali risparmi siano stati integralmente utilizzati per la compensazione delle maggiori spese sostenute per il personale militare in Libia ovvero abbiano in parte determinato economie di spesa. Segnala, quindi, l'opportunità di acquisire i dati e gli elementi di quantificazione relativi alle spese autorizzate dall'articolo 1, comma 16-bis: euro 1.025.000 per la cessione a titolo gratuito di mezzi non più in uso alle Forze armate, al Governo provvisorio libico, e dall'articolo 1, comma 16-ter, pari a euro 338.947 per la missione di vigilanza dell'UE in Georgia, introdotti nel corso dell'esame in sede referente. Non formula osservazioni in merito all'articolo 2, recante disposizioni in materia di personale, considerato che gli oneri connessi all'applicazione delle disposizioni recate dall'articolo sono quantificati nell'ambito delle autorizzazioni di spesa previste dal provvedimento in esame. Con riferimento all'articolo 5, recante disposizioni concernenti l'Amministrazione della difesa, con riferimento al comma 4, in materia di prosecuzione di programmi di spesa nel settore della Difesa, osserva che la relazione tecnica non fornisce elementi volti a chiarire lo stato di avanzamento delle acquisizioni e degli interventi interessati. Fa presente che tali elementi andrebbero acquisiti al fine di valutare se possa determinarsi la necessità di stanziamenti ulteriori, successivi al periodo di riferimento, finalizzati al completamento dei predetti programmi. Sul punto, ritiene andrebbe pertanto acquisito un chiarimento del Governo. Inoltre, come osservato in premessa con riferimento al medesimo comma 4, nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari l'onere previsto dal testo e dalla relazione tecnica viene riportato uniformemente sui tre saldi di finanza pubblica. In proposito, fa presente che andrebbero esplicitati i criteri posti alla base di tale valutazione. Non ha, infine, osservazioni da formulare con riguardo alle restanti disposizioni dell'articolo in esame, preso atto di quanto in proposito affermato nella relazione tecnica. In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che il comma 4 dispone che per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 5 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, è autorizzato un contributo di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2012 al 2016 e di 125 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Osserva che al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 180, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Al riguardo, osserva che le risorse delle quali è previsto l'utilizzo sono iscritte nel capitolo 7421 dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico; tali risorse, come rideterminate dalla tabella E allegata alla legge di stabilità 2012 ammontano a 1.000 milioni di euro per Pag. 12l'anno 2012, a 1.100 milioni di euro per l'anno 2013, a 1.200 milioni di euro per l'anno 2014 e a 4.800 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. Le suddette risorse sono iscritte in bilancio come limiti di impegno e risultano interamente impegnabili. Fa presente che l'articolo 6, recante misure di contrasto alla pirateria, non presenta profili problematici dal punto di vista finanziario, stante il carattere ordinamentale delle disposizioni in esame e che gli oneri recati dall'articolo 7, in materia di iniziative di cooperazione allo sviluppo, sono limitati all'entità degli stanziamenti autorizzati. In merito all'articolo 8, recante sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione ai processi di pace e di stabilizzazione, ritiene che andrebbe chiarito, in ordine al comma 15-bis, entro quali stanziamenti potranno essere costituite le strutture operative temporanee, atteso che la norma non reca più il riferimento agli articoli 7 e 8. Con riferimento all'articolo 9, in materia di regime degli interventi, osserva preliminarmente che anche nel caso dell'articolo in esame, come per il precedente articolo 2, gli oneri connessi all'applicazione delle norme appaiono integralmente ricompresi, salvo il caso dei commi 4, 8 e 10, nell'ambito delle autorizzazioni di spesa previste dagli articoli 7 e 8: le spese connesse all'applicazione dell'articolo 9 dovrebbero quindi trovare un limite nell'ambito degli stanziamenti autorizzati dai predetti articoli. Sul punto ritiene opportuno acquisire una conferma del Governo. Ciò premesso, con riferimento a specifiche disposizioni dell'articolo 9 in esame, osserva che, in ordine al comma 4, la relazione tecnica non fornisce una quantificazione delle spese di vitto e alloggio per il personale inviato in missione. Poiché la norma precisa che il Ministero degli affari esteri provvederà «nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio» per il funzionamento delle unità tecniche, fa presente che andrebbero acquisiti elementi volti a dimostrare la congruità delle risorse disponibili per le finalità in esame rispetto alle presumibili spese da sostenere. Inoltre, andrebbe chiarito se la previsione di maggior spesa in deroga si riferisca anche ad acquisti di ulteriori veicoli, i cui costi di gestione e di manutenzione potrebbero quindi riflettersi anche sugli anni successivi. In ordine al comma 8, al fine di comprendere la portata finanziaria della norma, osserva che andrebbe chiarito quale sia il motivo della convalida prevista dal testo, atteso che – a seguito della modifica introdotta dalle Commissioni di merito – la disposizione sembra fare riferimento esclusivamente ad atti conformi al presente articolo e adottati in vigenza del decreto in esame. Inoltre, poiché detta convalida dovrà essere effettuata a valere su risorse derivanti anche dai precedenti decreti di proroga, i cui stanziamenti coprivano soltanto l'esercizio 2011, ritiene che andrebbe precisato se le risorse utilizzate per la convalida riguardino residui, il cui impiego nel 2012 è suscettibile di determinare effetti peggiorativi sui saldi di cassa. Con riferimento al comma 10, osserva che, secondo la relazione tecnica, la proroga al 29 febbraio 2012 dei contratti quadriennali stipulati dal Ministero degli esteri con esperti in materia di cooperazione allo sviluppo, in scadenza al 31 dicembre 2011, è finalizzata alla copertura del tempo richiesto per l'entrata in vigore di un regolamento che dovrebbe prevedere la stipula di contratti a tempo indeterminato con i medesimi esperti. La relazione tecnica afferma che il relativo onere dovrebbe essere finanziato nell'ambito di uno stanziamento di bilancio già esistente, di cui al capitolo 2150 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per il 2012. In merito a tale proroga di due mesi, disposta dalla norma, rileva che la relazione tecnica non fornisce una quantificazione del relativo onere né indicazioni sull'entità delle risorse di bilancio a valere sulle quali il medesimo onere dovrebbe trovare copertura. Osserva che tali elementi appaiono necessari al fine di verificare la coerenza dell'onere derivante dalla proroga in esame rispetto alle risorse effettivamente disponibili, anche alla luce delle finalizzazioni originariamente previste, a legislazione vigente, per il medesimo stanziamento, tenuto Pag. 13conto, inoltre, che la disposizione prevede un preciso limite temporale, che rende l'onere non modulabile in ragione delle risorse disponibili. Quanto al riferimento alla procedura di stabilizzazione del personale in questione, pur rilevando che la relazione tecnica afferma che la stessa viene effettuata in attuazione di una disposizione contenuta nel precedente decreto-legge n. 102 del 2010, ritiene utile conoscere a valere su quali risorse di bilancio detta procedura sia effettuata e quale sia la proiezione temporale delle risorse medesime. Ricorda in proposito che l'articolo 17, comma 7, della legge n. 196 del 2009 prevede che le disposizioni legislative in materia di pubblico impiego devono contenere un quadro analitico di proiezioni finanziarie, almeno decennali. Rileva che dette quantificazioni non risultavano riportate nella relazione tecnica allegata al decreto-legge n. 102 del 2010, tenuto conto che l'articolo 3, comma 12, di tale provvedimento si limitava a prevedere la proroga per un anno dei contratti «nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente». Con riferimento all'articolo 10, recante copertura finanziaria, osserva che le risorse delle quali è previsto l'utilizzo sono iscritte nel capitolo 3004 dello stato di previsione relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Fa presente che la suddetta autorizzazione di spesa è stata rifinanziata, da ultimo, nella misura complessiva di 1.400 milioni di euro nell'anno 2012 dall'articolo 33, comma 18, della legge di stabilità per il 2012, come modificata dal decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011. Al fine di verificare la sussistenza delle risorse delle quali è previsto l'utilizzo, ritiene opportuno che il Governo confermi che sul suddetto capitolo sia ancora disponibile quota parte dei 4,3 milioni di euro autorizzati sulla base di quanto disposto dall'articolo 55, comma 5, del decreto-legge n. 78 del 2010. Con riferimento alla formulazione della disposizione, segnala la necessità di acquisire l'avviso del Governo in ordine all'opportunità di escludere dalla norma le disposizioni onerose dotate di una autonoma copertura finanziaria, trattandosi, in particolare, di quelle – per le quali, tuttavia, non è fornita una esplicita quantificazione – relative all'articolo 1, comma 16, secondo periodo relative al periodo 1o ottobre-31 dicembre 2011.

  Roberto OCCHIUTO (UdCpTP) con riferimento all'articolo 5, comma 3, come modificato dalle Commissioni nel corso dell'esame in sede referente, rileva come la previsione della sottoposizione del decreto per l'utilizzo dei contributi di carattere pluriennale concessi da disposizioni legislative al parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari delle due Camere, appare in contrasto con le enunciate finalità di semplificazione della disposizione medesima e rappresenterebbe una sostanziale duplicazione dell'intervento parlamentare nel controllo dei programmi di spesa, con aggravi procedurali e possibili contenziosi con i fornitori. Osserva quindi come la Commissione dovrebbe tenere conto di tali criticità nell'espressione del parere di sua competenza.

  Rolando NANNICINI (PD), con riferimento alle considerazioni dell'onorevole Occhiuto in ordine all'articolo 5, comma 3, alinea, del decreto, richiama l'entità degli stanziamenti previsti a legislazione vigente per la realizzazione dei programmi di investimento nel settore della difesa, osservando come debba valutarsi con attenzione se sia possibile con un decreto rivedere senza problemi le modalità di attuazione dei programmi e il profilo temporale degli oneri. Si chiede, pertanto, se non sia più opportuno procedere con le procedure ordinariamente previste per le spesa pubbliche, osservando peraltro come non sia anomala l'espressione di un parere da parte delle Commissioni parlamentari su questi temi, considerando che spesso esse si pronunciano su questioni di assai minore portata.

  Guido CROSETTO (PdL) si associa alle considerazioni svolte dall'onorevole Occhiuto, sottolineando come la disposizione Pag. 14attribuisca al Parlamento compiti propri dell'Esecutivo e più precisamente dell'amministrazione della Difesa. Condivide quindi l'opportunità di prevedere nel parere una condizione soppressiva della disposizione.

  Antonio BORGHESI (IdV) dichiara di non comprendere la discussione che si sta svolgendo sull'articolo 5, comma 3, osservando come essa attenga ad una questione di merito, che non rientra nell'ambito delle competenze della Commissione bilancio.

  Giancarlo GIORGETTI, presidente, con riferimento alle osservazioni dell'onorevole Borghesi, rileva come la disposizione in discussione incida sulla normativa contabile e sull'utilizzazione di somme stanziate da leggi di spesa pluriennali e quindi rientri nell'ambito di competenza della Commissione.

  Roberto OCCHIUTO (UdCpTP), con riferimento alle considerazioni del collega Nannicini, precisa che le Commissioni parlamentari già esprimono il proprio parere sui programmi di arma, ai sensi dell'articolo 536 del Codice dell'ordinamento militare, nella fase di approvazione dei programmi medesimi. Ritiene, pertanto, che un nuovo intervento parlamentare in una fase essenzialmente gestionale non potenzierebbe il controllo parlamentare e determinerebbe un inutile rallentamento delle procedure.

  Il sottosegretario Gianfranco POLILLO condivide l'opportunità di prevedere una condizione, da esprimere ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, volta ad espungere dall'articolo 5, comma 3, il riferimento al parere vincolante delle Commissioni parlamentari. Rappresenta in proposito come tale previsione si ponga in contrasto con la finalità di semplificazione delle procedure per la razionalizzazione dei programmi di investimento di interesse dell'amministrazione della Difesa, espressa dallo stesso comma e ribadita nella relazione tecnica al testo originario del provvedimento, in quanto introduce un elemento di forte rigidità in grado di rallentare procedure che, al contrario, devono risultare tempestive.

  Antonio BORGHESI (IdV) fa presente che non vi sono le condizioni per esprimere un parere, osservando come il sottosegretario non ha fornito tutti i chiarimenti richiesti dal relatore. A tale riguardo, richiama – a titolo di esempio – le considerazioni relative all'articolo 9.

  Il sottosegretario Gianfranco POLILLO con riferimento agli altri aspetti rilevati dal relatore e richiamati dall'onorevole Borghesi, rappresenta la necessità di svolgere ulteriori approfondimenti.

  Giancarlo GIORGETTI, presidente, in relazione alle dichiarazioni del sottosegretario Polillo, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento, facendo presente che rappresenterà comunque ai presidenti delle Commissioni di merito l'orientamento emerso in merito alla soppressione dall'articolo 5, comma 3, della disposizione relativa al parere vincolante delle Commissioni parlamentari.

  La seduta termina alle 16.50.