CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 19 gennaio 2012
592.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
Pag. 58

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 19 gennaio 2012. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE.

  La seduta comincia alle 10.35.

DL 215/2011: Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché disposizioni urgenti per l'Amministrazione della difesa.
C. 4864 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite III e IV).
(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Gianfranco CONTE, presidente, in sostituzione del relatore, Pugliese, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai fini dell'espressione del parere alle Commissioni riunite III Affari esteri e IV Difesa, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il disegno di legge C. 4864, di conversione del decreto-legge n. 215 del 2011, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai Pag. 59processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché disposizioni urgenti per l'Amministrazione della difesa.
  Passando ad analizzare il contenuto del decreto-legge, che si compone di 11 articoli, rileva come l'articolo 1 rechi autorizzazioni di spesa, relative al periodo tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2012, necessarie alla proroga del termine per la partecipazione italiana a diverse missioni internazionali delle Forze armate e delle forze di polizia.
  In particolare, il comma 1 autorizza la spesa di 747,6 milioni di euro per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni in Afghanistan ISAF (International Security Assistance Force) ed EUPOL AFGHANISTAN.
  Il comma 2 dispone l'autorizzazione di spesa di 157 milioni di euro per la proroga della partecipazione del contingente militare italiano alla missione UNIFIL in Libano (United Nations Interim Force in Lebanon).
  Il comma 3 autorizza la spesa di 98,5 milioni di euro per la proroga della partecipazione militare alle missioni nei Balcani (Multinational Specialized Unit – MSU; European Union Rule of Law Mission in Kosovo – EULEX KOSOVO; Security Force Training Plan in Kosovo; Joint Enterprise Balcani).
  Il comma 4 autorizza la spesa di circa 298.000 euro per la proroga della partecipazione militare alla missione Althea dell'Unione Europea in Bosnia-Erzegovina – all'interno della quale opera anche la missione IPU (Integrated Police Unit).
  Il comma 5 autorizza la spesa di 20,9 milioni di euro per la proroga della partecipazione militare italiana alla missione Active Endeavour nel Mediterraneo.
  Il comma 6 autorizza la spesa di 1,2 milioni di euro per la proroga della partecipazione militare alla missione TIPH2 (Temporary International Presence in Hebron).
  Il comma 7 autorizza la spesa di circa 122.000 euro per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione Europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah EUBAM Rafah (European Union Border Assistance Mission in Rafah).
  Il comma 8 autorizza la spesa di circa 256.000 euro per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione UNAMID (United Nations/African Union Mission in Darfur) delle Nazioni Unite e dell'Unione Africana nel Darfur, in Sudan.
  Il comma 9 autorizza la spesa di circa 266.000 euro per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione UNFICYP (United Nations Peacekeeping Force in Cyprus) delle Nazioni Unite a Cipro.
  Il comma 10 autorizza la spesa di circa 309.000 euro per la prosecuzione delle attività di assistenza alle Forze armate albanesi.
  Il comma 11 autorizza la spesa di 49,6 milioni di euro per la proroga della partecipazione di personale militare alle operazioni militari al largo delle coste della Somalia dell'Unione Europea (Atalanta) e della NATO (Ocean Shield) per il contrasto alla pirateria.
  Il comma 12 autorizza la spesa di 21,9 milioni di euro per la proroga dell'impiego di personale militare negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrain, in Qatar e a Tampa (USA), per esigenze connesse alle missioni in Afghanistan. 
  Il comma 13 autorizza la spesa di circa 2,3 milioni di euro per la prosecuzione della partecipazione italiana alla missione dell'Unione europea in Somalia denominata EUTM Somalia e alle iniziative dell'UE per la Regional maritime capacity building nel Corno d'Africa e nell'Oceano indiano occidentale.
  Il comma 14 autorizza un'ulteriore spesa di 139,8 milioni di euro per la stipulazione di contratti di assicurazione e trasporto di durata annuale e per la realizzazione di infrastrutture relative alle missioni di cui al decreto-legge.
  Il comma 15 autorizza la spesa di 7,4 milioni di euro complessivi per consentire ai comandanti dei contingenti militari impegnati Pag. 60nelle missioni in Afghanistan, in Libano e nei Balcani di disporre interventi urgenti, ovvero acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, per soddisfare esigenze di prima necessità delle popolazioni, compreso il ripristino dei servizi essenziali.
  Il comma 16 autorizza la spesa di circa 10 milioni di euro per l'impiego di personale militare in attività di assistenza, supporto e formazione in Libia, in linea con le risoluzioni 2009 (2011), 2016 (2011) e 2022 (2011) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.
  Il comma 17 autorizza la spesa di circa 143.000 euro per la partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite nella Repubblica del Sud Sudan United Missions in South Sudan (UNMISS).
  Il comma 18 autorizza il Ministero della difesa a cedere gratuitamente mezzi di trasporto e logistici alle Forze armate della Repubblica di Gibuti, autorizzando a tal fine la spesa di 430.00 euro.
  Il comma 19 autorizza la spesa di 6,1 milioni di euro per la prosecuzione dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica.
  Il comma 20 autorizza la spesa di 1,6 milioni di euro per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione EULEX Kosovo (European Union Rule of Law Mission in Kosovo) e di 62.630 euro per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione UNMIK (United Nations Mission in Kosovo).
  Il comma 21 autorizza la spesa di circa 128.000 euro per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione EUPOL COPPS (European Union Police Mission for the Palestinian Territories) in Palestina.
  Il comma 22 autorizza la spesa di circa 541.000 euro per la proroga della partecipazione di personale dell'Arma dei carabinieri e della Polizia di Stato alla missione dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina EUPM (European Union Police Mission).
  Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, evidenzia i commi 23, 24 e 25.
  Il comma 23 autorizza la spesa di circa 3 milioni di euro per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della Guardia di finanza alle missioni ISAF Afghanistan: il predetto personale, tramite la Task force Grifo, svolge nel quadro della missione ISAF compiti di formazione ed addestramento della Afghan Border Police.
  Il comma 24 autorizza la spesa di circa 735.000 euro per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della Guardia di finanza alla missione EULEX Kosovo.
  Il comma 25 autorizza la spesa di circa 514.000 euro per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della Guardia di finanza alle unità di coordinamento interforze, denominate JMOUs (Joint Multimodal Operational Units), costituite in Afghanistan, negli Emirati Arabi Uniti e nel Kosovo. Nel quadro di tali unità, costituite presso taluni aeroporti militari in Afghanistan, negli Emirati Arabi Uniti e in Kosovo, è previsto l'impiego di unità appartenenti al Corpo della Guardia di finanza con funzioni di consulenza, supporto e coordinamento in materia doganale.
  Il comma 26 autorizza la spesa di circa 289.000 euro per la proroga della partecipazione di sei magistrati collocati fuori ruolo, personale del Corpo della polizia penitenziaria e personale amministrativo del Ministero della giustizia alla missione EULEX Kosovo.
  Il comma 27 autorizza la spesa di circa 29.000 euro per la partecipazione di un magistrato collocato fuori ruolo alla missione in Palestina EUPOL COPPS.
  Il comma 28 autorizza la spesa di circa 80.000 euro per la partecipazione di un magistrato collocato fuori ruolo alla missione dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina EUPM (European Union Police Mission).Pag. 61
  Il comma 29 autorizza la spesa di 10 milioni di euro per il mantenimento del dispositivo info-operativo dell'AISE (Agenzia informazioni e sicurezza esterna) a protezione del personale delle Forze armate impiegato nelle missioni internazionali, in attuazione delle missioni affidate all'AISE (attività di informazione per la sicurezza, che si svolgono al di fuori del territorio nazionale, a protezione degli interessi politici, militari, economici, scientifici e industriali dell'Italia).
  L'articolo 2 reca talune disposizioni in materia di personale impiegato nelle missioni internazionali disciplinate dal decreto-legge.
  In particolare, il comma 1 rinvia alle disposizioni di cui: all'articolo 3, commi da 1 a 9, della legge n. 108 del 2009; all'articolo 3, comma 6, del decreto-legge n. 152 del 2009; all'articolo 5, comma 2-bis, del decreto legge n. 102 del 2010.
  Le disposizioni richiamate della legge n. 108 del 2009, riguardano:
   la diversificazione dell'ammontare dell'indennità di missione a seconda delle missioni stesse;
   l'esclusione delle predette indennità, nonché del trattamento economico corrisposto al personale che partecipa alle attività di assistenza alle Forze armate albanesi, della riduzione del 20 per cento prevista per le indennità di missione all'estero del personale delle pubbliche amministrazioni dall'articolo 28, comma 1, del decreto-legge n. 223 del 2006;
   l'applicazione, al personale che partecipa ai programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei paesi dell'area balcanica e alla missione in Libia del trattamento economico previsto dalla legge n. 642 del 1961, e dell'indennità speciale di cui all'articolo 3 della stessa legge, nella misura del 50 per cento dell'assegno di lungo servizio all'estero;
   la corresponsione, ai militari inquadrati nei contingenti impiegati nelle missioni internazionali di pace, l'indennità di impiego operativo nella misura uniforme pari al 185 per cento dell'indennità operativa di base, in sostituzione, se più favorevole, dell'indennità operativa, ovvero dell'indennità pensionabile percepita;
   la devoluzione all'Amministrazione di appartenenza delle eventuali retribuzioni corrisposti direttamente dall'ONU al personale militare impiegato dall'ONU nelle missioni internazionali con contratto individuale, fino a concorrenza dell'importo corrispondente alla somma del trattamento economico fisso e continuativo e dell'indennità di missione percepiti;
   la valutazione dei periodi di comando, le attribuzioni specifiche, il servizio e l'imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, presso comandi, unità, reparti ed enti costituiti per lo svolgimento delle missioni internazionali;
   la possibilità di richiamare in servizio gli ufficiali della riserva di complemento, per esigenze connesse con le missioni internazionali, in deroga alla disciplina in materia;
   la possibilità di prolungare, per esigenze operative connesse con le missioni internazionali, il periodo di ferma dei volontari in ferma prefissata di un anno, previo consenso degli interessati, per un massimo di ulteriori sei mesi;
   la disciplina dell'indennità di missione, del trattamento assicurativo e pensionistico, del personale in stato di prigionia o disperso, del rilascio del passaporto di servizio, dell'orario di lavoro e dell'utilizzo a titolo gratuito delle utenze telefoniche di servizio.

  In tale contesto segnala come assuma specifico rilievo per gli ambiti di competenza della Commissione Finanze il rinvio al comma 4 dell'articolo 3 della legge n. 108 del 2009, il quale specifica, tra l'altro, che alle indennità riconosciute al personale partecipante alle missioni internazionali si applica il comma 6 dell'articolo 51 del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ai sensi Pag. 62del quale tali componenti concorrono a formare il reddito imponibile nella misura del 50 per cento del loro ammontare.
  Nell'ambito di tali disposizioni segnala inoltre, in quanto rilevante per gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, come il rinvio indiretto all'articolo 3 del decreto-legge n. 451 del 2001, a sua volta richiamato dal comma 9 dell'articolo 3 della citata legge n. 108 del 2009, comporti che al personale militare e della Polizia di Stato impegnato nelle missioni sia attribuito il trattamento assicurativo previsto dalla legge n. 301 del 1982, il quale dispone la corresponsione al personale militare o di polizia impegnati in missioni – per il periodo di effettiva presenza nella zona di intervento – del rimborso della spesa di un'assicurazione sulla vita, nei limiti di un massimale ragguagliato allo stipendio annuo lordo e indennità di funzione, o assegno perequativo pensionabile o altro analogo assegno annuo pensionabile, moltiplicati per il coefficiente 10 per i casi di morte o di invalidità permanente, indipendentemente dall'uso di mezzi di trasporto e per tutti i rischi derivanti da attività direttamente o indirettamente riconducibili alla missione.
  Sempre per quanto riguarda gli aspetti di competenza della Commissione Finanze, segnala come il sopra richiamato comma 6 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 152 del 2009 estenda al personale del Corpo della Guardia di finanza impiegato nelle missioni internazionali delle forze armate e di polizia, l'applicabilità delle disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 451 del 2001, concernenti la partecipazione del personale delle forze armate impiegato nelle missioni internazionali ai concorsi interni banditi dal Ministero della difesa.
  Il comma 2 dell'articolo 6 del decreto- legge in esame stabilisce che, per talune missioni, l'indennità di missione sia corrisposta nelle seguenti misure:
   a) il 98 per cento, se usufruisce di vitto e alloggio gratuiti, al personale impiegato in Gran Bretagna e Gibuti nel quadro delle missioni Atalanta e Ocean Shield di cui all'articolo 1, comma 11, della missione in Libia di cui al comma 16 dell'articolo 11, della missione EUPM in Bosnia e dell'Unità di coordinamento interforze JMOUs in Kosovo;
   b) il 98 per cento dell'indennità calcolata sulla diaria prevista con riferimento alla Repubblica democratica del Congo, corrisposta al personale impiegato nella missione EUTM Somalia;
   c) nella misura intera, incrementata del 30 per cento, se non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti, al personale impiegato presso il NATO HQ Scopje.

  Il comma 3 introduce alcune deroghe ai limiti per il compenso forfetario di impiego e retribuzione per lavoro straordinario da corrispondere al personale impiegato nelle missioni di cui ai commi da 5 e 11 dell'articolo 1.
  In particolare si prevede la deroga al limite di 120 giorni per la corresponsione del compenso forfetario al personale impiegato in esercitazioni o in operazioni militari caratterizzate da particolari condizioni di impiego prolungato e continuativo oltre il normale orario di lavoro, che si protraggono senza soluzione di continuità per almeno quarantotto ore con l'obbligo di rimanere disponibili nell'ambito dell'unità operativa o nell'area di esercitazione.
  Inoltre si deroga ai limiti orari per il lavoro straordinario fissati con appositi decreti del Ministro della difesa.
  Il comma 4 consente al Ministro della difesa di avvalersi del personale (e dei relativi mezzi) appartenente alla Croce Rossa Italiana ausiliario delle Forze armate, nei limiti dei finanziamenti statali.
  L'articolo 3 rinvia, per l'applicazione delle disposizioni in materia penale relative alle missioni previste dal decreto-legge, all'articolo 5 del decreto-legge n. 209 del 2008 , recante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali ed all'articolo 4, commi 1-sexies e 1-septies, del decreto-legge n. 152 del 2009. Pag. 63
  In particolare, attraverso il rinvio alle disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 209 del 2008, si prevede:
   l'applicabilità al personale militare impegnato nelle missioni internazionali della disciplina del codice penale militare di pace e della disciplina prevista dall'articolo 9, commi 3, 4 (lettere a, b, c, d), 5 e 6, del decreto-legge n. 451 del 2001;
   che i reati commessi dallo straniero nei territori in cui si svolgono le missioni e gli interventi militari, in danno dello Stato o di cittadini italiani partecipanti alle stesse missioni, siano puniti a richiesta del Ministro della giustizia, sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate; che per tali reati (come per quelli comuni commessi dai cittadini italiani durante le missioni) la competenza spetti al Tribunale di Roma.

  Inoltre ricorda che il richiamato articolo 5 del decreto-legge n. 209 detta anche una serie di disposizioni in tema di contrasto alla pirateria.
  Attraverso il rinvio all'articolo 4, commi 1-sexies e 1-septies, del decreto-legge n. 197 del 2009 si prevede:
   la non punibilità del militare che nel corso delle missioni all'estero, per necessità delle operazioni militari, fa uso della forza o ordina di far uso della forza, purché ciò avvenga in conformità alle direttive, alle regole di ingaggio, agli ordini legittimamente impartiti;
   l'applicazione delle disposizioni concernenti i delitti colposi laddove il militare faccia uso della forza o ordini di far uso della forza eccedendo colposamente i limiti stabiliti dalla legge, dalle direttive, dalle regole di ingaggio, dagli ordini legittimamente impartiti, ovvero imposti dalla necessità delle operazioni militari.

  L'articolo 4, comma 1, dispone l'applicazione alle missioni internazionali delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e del Corpo della guardia di finanza, di cui al presente decreto, delle disposizioni in materia contabile previste dall'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 152 del 2009.
  In sostanza, tali disposizioni autorizzano gli Stati maggiori di Forza armata e i Comandi dei carabinieri e della Guardia di finanza, nonché il Segretariato generale della difesa, in presenza di situazioni di necessità e urgenza connesse con le missioni internazionali, a derogare alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, per l'attivazione delle procedure d'urgenza per l'acquisizione di forniture e servizi, in caso di impossibilità di provvedere attraverso contratti accentrati già eseguibili; i medesimi soggetti sono, altresì, autorizzati ad acquisire in economia lavori, servizi e forniture, relative ai mezzi da combattimento e da trasporto, all'esecuzione di opere infrastrutturali o all'acquisizione di specifici apparati (di comunicazione, per la difesa nucleare, biologica e chimica, ecc.), entro il limite complessivo di 50 milioni di euro annui, a valere sulle risorse finanziarie stanziate per le missioni internazionali.
  Il comma 2 prevede che, per assicurare la prosecuzione delle missioni internazionali, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta delle Amministrazioni interessate, dispone l'anticipazione di una somma non superiore alla metà delle spese autorizzate dal decreto stesso, e comunque non inferiore, per il Ministero della difesa, a 600 milioni di euro, e a 60 milioni di euro per il Ministero degli affari esteri.
  L'articolo 5 reca talune disposizioni per l'Amministrazione della difesa non presenti nei precedenti decreti-legge di proroga delle missioni internazionali, finalizzate a potenziare, sotto il profilo organizzativo e finanziario, l'operatività dello strumento militare per le esigenze connesse con l'impiego del personale militare nelle missioni internazionali e nelle attività istituzionali svolte sul territorio nazionale.
  Nello specifico, il comma 1 consente, limitatamente al triennio 2012-2014, l'assunzione Pag. 64di personale tecnico da destinare agli arsenali e agli stabilimenti militari nella misura del 60 per cento delle assunzioni consentite al Ministero della difesa in base alle norme vigenti in materia di turn over del personale.
  Il comma 2 reca una serie di modifiche al Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010.
  In particolare, la lettera a) inserisce un nuovo comma 6-bis nell'articolo 831 del Codice, riguardante i concorsi per titoli ed esami per il transito dei tenenti e dei capitani dei ruoli speciali nei corrispondenti ruoli normali.
  La nuova disposizione è intesa a consentire, in presenza di vacanze organiche e su richiesta della Forza armata, il transito nei ruoli normali dei corpi sanitari, mediante concorso per titoli ed esami, degli ufficiali appartenenti ad altri ruoli della medesima Forza armata, in possesso delle lauree e delle relative abilitazioni all'esercizio della professione previste per l'accesso a tali ruoli. La medesima disposizione prevede, altresì, il transito nei ruoli speciali degli stessi corpi degli ufficiali appartenenti ad altri ruoli della medesima Forza armata, in possesso della laurea in psicologia e della relativa abilitazione all'esercizio della professione.
  La lettera b) novella l'articolo 833 del Codice, riguardante il transito dal ruolo normale al ruolo speciale dei maggiori e tenenti colonnelli delle varie Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni, al fine di consentire il transito dal ruolo normale delle citate Armi al corrispondente ruolo speciale anche agli ufficiali con il grado di capitano, oltre che a quelli rivestenti il grado di maggiore e di tenente colonnello.
  La lettera c) novella l'articolo 833 del Codice al fine di inserirvi un nuovo articolo 833-bis, in materia di trasferimento ovvero transito nel ruolo normale del Corpo del genio navale della Marina militare.
  Nello specifico, la nuova disposizione, al comma 1, prevede, a partire dal 1o gennaio 2013, il transito, a determinate condizioni, nel ruolo normale del corpo del genio navale della Marina militare, degli ufficiali operanti nel settore infrastrutture, attualmente appartenenti al corpo delle armi navali o ad altri corpi della Marina.
  Il comma 2 del nuovo articolo 833-bis, prevede, invece, una forma di trasferimento, a richiesta, nel ruolo normale del Corpo del genio navale della Marina militare, da parte degli ufficiali di grado non superiore a capitano di fregata dei ruoli normali della Marina militare che siano laureati in ingegneria o in architettura, ovvero che operano o abbiano operato per almeno tre anni nel settore infrastrutture nell'ambito della direzione generale dei lavori e del demanio e delle direzioni del genio militare per la Marina ed enti subordinati.
  In tale ambito il comma 3 precisa che gli ufficiali trasferiti o transitati ai sensi delle citate disposizioni mantengono il grado, la posizione di stato, l'anzianità di grado.
  La lettera d) del comma 2 dell'articolo 5 novella l'articolo 1096, comma 3, del Codice, contenente disposizioni in merito all'avanzamento al grado superiore da parte degli ufficiali in servizio permanente delle Forze armate.
  La modifica è volta a prevedere che sono validi ai fini della valutazione per l'avanzamento al grado superiore anche i periodi di comando o imbarco effettuati presso unità costituite in relazione a specifiche esigenze operative o logistiche e non solo presso enti, reparti, comandi organicamente costituiti, come attualmente previsto.
  La lettera e) modifica i commi 1 e 3 dell'articolo 2190 del Codice, riguardanti l'Agenzia industrie difesa (AID).
  Le modifiche apportate al comma 1 sono volte a:
   prorogare al 31 dicembre 2014 il termine, attualmente stabilito al 31 dicembre 2011, entro il quale le unità produttive gestite unitariamente dall'AID devono raggiungere l'obiettivo dell'economica gestione, pena la loro chiusura;Pag. 65
   prevedere una graduale riduzione dei contributi diretti, erogati dal Ministero della difesa in favore dell'Agenzia industrie difesa (AID), e la loro eliminazione a partire dall'anno 2015.

  Per quanto riguarda, invece, le modifiche al comma 3, la disposizione, in primo luogo, proroga al 2014 il termine, attualmente stabilito al 31 dicembre 2011, entro il quale l'Agenzia industrie difesa è autorizzata a prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato di diritto privato con personale tecnico o altamente qualificato.
  Il comma 3 dell'articolo 5 reca disposizioni in favore del settore industriale della difesa, attraverso la semplificazione delle procedure relative ai programmi di interesse della difesa.
  Il comma 4 autorizza un contributo di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2012 al 2016 e di 125 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2018 per la prosecuzione degli interventi per lo sviluppo tecnologico dell'industria aeronautica.
  L'articolo 6 reca misure di contrasto al fenomeno della pirateria in acque internazionali, attraverso alcune modifiche alla disciplina vigente relativa al ricorso alle guardie giurate per la protezione di navi mercantili battenti bandiera italiana che transitano in aree marittime a rischio.
  In particolare, la lettera a) prevede la possibilità di impiegare per un periodo transitorio, fino al 31 dicembre 2012, anche guardie giurate che non abbiano frequentato i corsi previsti per l'espletamento di servizi di sicurezza sussidiaria, purché abbiano partecipato per almeno sei mesi, quali appartenenti alle Forze armate, alle missioni internazionali in incarichi operativi, tenuto conto dell'urgenza dell'impiego e del fatto che l'organizzazione dei predetti corsi non è stata ancora conclusa.
  La lettera b) prevede la possibilità di impiegare anche armi comuni da sparo e non solo quelle da guerra, nonché la possibilità di imbarcare, a bordo delle navi predisposte per la difesa da atti di pirateria, le armi dai porti limitrofi alle zone a rischio.
  La lettera c) ridefinisce la determinazione delle modalità attuative, con decreto ministeriale, della predetta normativa, includendovi anche i profili relativi all'imbarco e allo sbarco delle armi oltreché al porto e al trasporto delle stesse.
  L'articolo 7, comma 1, autorizza per il 2012 la spesa di 34,7 milioni di euro per iniziative di cooperazione in favore del Pakistan e dell'Afghanistan. In tale contesto la norma prevede che il Ministro degli Affari esteri ed il Ministro per la cooperazione internazionale possano inviare o reclutare in loco personale da organizzare presso la sede della cooperazione italiana di Herat, sotto il coordinamento dell'Unità tecnica istituita alle dipendenze dell'Ambasciata italiana a Kabul.
  Il comma 2 affida al Ministro degli Affari esteri ed al Ministro per la cooperazione internazionale il compito di individuare le misure tese ad agevolare l'azione delle ONG che intendano operare per fini umanitari in Afghanistan e Pakistan.
  Il comma 3 integra di 33,3 milioni di euro, per il periodo 1o gennaio-31 dicembre 2012, gli stanziamenti per interventi di cooperazione in Iraq, Libano, Myanmar, Pakistan, Somalia, Sudan, Sud Sudan, Libia e Paesi ad essa limitrofi, finalizzati al miglioramento nelle condizioni di vita delle popolazioni e dei rifugiati nei Paesi limitrofi ed al tempo stesso ad assicurare i processi di ricostruzione civile. L'autorizzazione di spesa è altresì estesa, per lo stesso periodo, e nella misura di 2 milioni di euro, agli interventi relativi al Fondo per lo sminamento umanitario.
  La disposizione prevede inoltre che, a valere su un massimo del 15 per cento del predetto stanziamento di 33 milioni di euro, il Ministro degli esteri ed il Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione possono destinare risorse per urgenti iniziative di cooperazione in altre aree di crisi sopravvenienti, nei limiti temporali dell'applicazione del decreto-legge.
  L'articolo 8, comma 1, finanzia con 5,2 milioni di euro la prosecuzione, fino al 31 dicembre 2012, degli interventi di ricostruzione e stabilizzazione nei Paesi in situazione Pag. 66di fragilità, conflitto o post-conflitto e per il contributo all'Unione per il Mediterraneo, consentendo altresì al Ministro degli Affari esteri di destinare risorse per iniziative in altre aree di crisi.
  Il comma 2 autorizza, fino al 31 dicembre 2012, una spesa di 800.000 euro per assicurare la partecipazione italiana ai Fondi fiduciari dell'Alleanza Atlantica destinati alla formazione della polizia irachena, al Fondo del Gruppo di Contatto istituito presso lo United Nations Office on Drug and Crime (UNODC) per il contrasto alla pirateria nell'area del Golfo di Aden e dell'Oceano Indiano.
  Il comma 3 autorizza, per il periodo 1o gennaio-31 dicembre 2012, la spesa di circa 995.000 euro per assicurare la partecipazione dell'Italia alle attività civili di peace keeping e di diplomazia preventiva e ai progetti di cooperazione promossi dall'OSCE.
  Il comma 4 autorizza, per il periodo 1o gennaio-31 dicembre 2012, la spesa di 3,5 milioni di euro per la partecipazione italiana al Fondo fiduciario della NATO destinato al sostegno dell'Esercito nazionale afghano e al Fondo NATO – Russia Council, destinato al settore elicotteristico.
  Il comma 5 autorizza, fino al 31 dicembre 2012, la spesa di 3,1 milioni di euro per la partecipazione italiana alle iniziative della Politica di sicurezza e difesa comune (PESC-PSDC) e a quelle di altre organizzazioni internazionali.
  Il comma 6 autorizza, per il periodo 1o gennaio-31 dicembre 2012, la spesa di 800.000 euro per garantire il contributo italiano al Tribunale Speciale dell'ONU per il Libano.
  Il comma 7 autorizza la concessione di un contributo volontario pari a 250.000 euro per l'anno 2012 in favore dello Staff College, con sede in Torino, il quale svolge attività rivolte alla formazione e all'aggiornamento del personale che presta servizio, ovvero deve essere inserito, negli organismi internazionali dell'ONU.
  Il comma 8 integra per 3 milioni di euro, fino al 31 dicembre 2012, l'autorizzazione di spesa per la realizzazione degli interventi e delle iniziative a sostegno dei processi di pace e di rafforzamento della sicurezza nell'Africa sub sahariana.
  Il comma 9 dispone un'autorizzazione di spesa di 2 milioni di euro per assicurare la partecipazione italiana al Fondo Fiduciario InCE istituito presso la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo.
  Il comma 10 autorizza, fino al 31 dicembre 2012, la spesa di 11,5 milioni di euro per l prosecuzione di interventi di emergenza e sicurezza a tutela di cittadini e interessi italiani nei territori bellici e ad alto rischio.
  Il comma 11 autorizza la spesa di circa 616.000 euro per la partecipazione di personale del Ministero degli affari esteri alle operazioni di gestione delle crisi internazionali, tra le quali le missioni PSDC (ex PESD), nonché per il funzionamento degli uffici dei Rappresentanti speciali dell'Unione europea per le varie aree di crisi.
  La norma precisa, inoltre, che l'indennità da corrispondere ai funzionari diplomatici in oggetto venga calcolata – detraendo l'indennità eventualmente corrisposta dall'organizzazione internazionale presso cui il funzionario opera, e comunque non computando l'assegno di rappresentanza – nella misura dell'80 per cento dell'indennità di servizio all'estero.
  Per il personale del Ministero degli esteri in servizio in Afghanistan, Iraq e Pakistan, lo stesso comma 11 prevede un'ulteriore autorizzazione di spesa di 152.000 euro, da destinarsi ai viaggi di servizio effettuati da detto personale.
  Il comma 12 autorizza, per l'anno 2012, la spesa di 48.000 euro per sovvenire alle esigenze operative e di funzionamento dell'Ufficio NATO di Herat del Senior Civilian Representative.
  Il comma 13 autorizza per il 2012 una spesa di 8,5 milioni di euro per il rafforzamento delle misure di sicurezza attiva, passiva e informatica delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari. Il comma, inoltre, autorizza una spesa di 8,2 milioni di euro per il finanziamento del fondo istituito nello stato di previsione del Ministero degli Affari esteri dalla legge finanziaria per il 2004, destinato al rafforzamento Pag. 67delle misure di sicurezza attiva e passiva delle rappresentanze diplomatiche, degli uffici consolari, degli istituti italiani di cultura e delle istituzioni scolastiche all'estero.
  La disposizione prevede altresì una deroga alle disposizioni previste dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge n. 122 del 2010, che fissa al 2 per cento del valore dell'immobile il limite per le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati dalle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato.
  Il comma 14 autorizza la spesa di circa 852.000 euro per coprire le spese di missione di personale di ruolo presso le sedi italiane in Afghanistan, Iraq, Libia, Pakistan ed Yemen, al quale è riconosciuta un'indennità, senza assegno di rappresentanza, pari all'80 per cento dell'indennità di servizio all'estero. La disposizione prevede inoltre una deroga all'articolo 181 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, per consentire al personale in questione, e ai familiari a carico, ogni sei mesi (e non ogni 12 o 18 mesi, come previsto dal predetto articolo 181), il parziale pagamento delle spese di viaggio per congedo in Italia.
  Il medesimo comma 11 autorizza la spesa di circa 178.000 euro a parziale copertura delle spese di viaggio per congedo in Italia del personale in servizio presso le sedi in Afghanistan, Iraq e Pakistan e per i familiari a carico. Il relativo diritto, in deroga al già citato articolo 181 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, è riconosciuto ogni sei mesi ed è acquisito dopo quattro mesi ancorché i viaggi siano stati effettuati precedentemente.
  Viene altresì autorizzata la spesa di circa 360.000 euro per l'invio in missione di un funzionario diplomatico con l'incarico di assistere la presenza italiana in Kurdistan. Al funzionario è riconosciuta, anche in questo caso, un'indennità pari all'80 per cento dell'indennità di servizio all'estero, nonché il rimborso forfettario degli oneri derivanti dalle attività in Kurdistan, commisurato alla diaria per i viaggi di servizio all'interno dell'Iraq.
  Per l'espletamento delle sue attività, il predetto funzionario può avvalersi del supporto di due unità da reperire in loco, con contratto a tempo determinato, di durata comunque inferiore alla scadenza del decreto-legge.
  Il comma 15 autorizza, per il 2012, un contributo straordinario di 300.000 euro per la funzionalità del Comitato Atlantico Italiano.
  L'articolo 9, al comma 1, prevede che il Ministro degli affari esteri, per garantire il coordinamento delle attività e dell'organizzazione degli interventi previsti dagli articoli precedenti, provveda con propri decreti di natura non regolamentare a costituire strutture operative temporanee, nei limiti degli stanziamenti di cui agli articoli 7 e 8 del decreto-legge.
  Il comma 2 autorizza il Ministero degli Affari esteri, per le finalità e nei limiti temporali posti dagli articoli 7 e 8, a ricorrere ad acquisti e lavori in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, nei casi di necessità ed urgenza, ricorrendo preferibilmente all'impiego di risorse locali, sia umane sia materiali.
  Il comma 3 disciplina l'indennità di missione da attribuire al personale inviato in missione per le attività di cui agli articoli 7 e 8, prevedendo che la misura di tale indennità sia incrementata del 30 per cento rispetto alla diaria prevista in riferimento all'Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman. 
  Il comma 4 prevede che, qualora il personale inviato in missione nei paesi elencati all'articolo 7 del decreto-legge, per esigenze di sicurezza, debba essere alloggiato in locali dell'Amministrazione degli affari esteri, il Ministero degli Affari esteri è autorizzato a sostenere le spese di vitto e alloggio strettamente indispensabili, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio predisposti per il funzionamento delle Unità tecniche di cooperazione nei paesi in via di sviluppo e delle Sezioni distaccate delle predette Unità tecniche.
  La norma prevede inoltre una deroga ai limiti alle spese per contratti di lavoro a tempo determinato e dispone che la copertura Pag. 68finanziaria degli oneri da essa derivanti (pari a 252.643 euro) sia effettuata a valere sulle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 7.
  Il comma 5, rinvia, per le iniziative previste dagli articoli 7 e 8 del decreto- legge, ove non diversamente disposto, all'applicazione delle previsioni di cui all'articolo 57, commi 6 e 7, del Codice degli appalti pubblici, di cui all'articolo 3, commi 1 e 5 ed all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 165 del 2003.
  Per quanto riguarda il comma 6 dell'articolo 57 del decreto legislativo n. 163, esso disciplina la procedura di assegnazione di appalti pubblici senza previa pubblicazione di un bando di gara, prevedendo in tale ipotesi che, ove possibile, la stazione appaltante individui gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e seleziona almeno tre operatori economici, conferendo l'appalto al soggetto che ha presentato le più vantaggiose condizioni. Il comma 7 vieta in tutti i casi il rinnovo tacito dei contratti aventi ad oggetto forniture, servizi, lavori, e dispone la nullità di quelli eventualmente in tal modo sottoscritti.
  Attraverso il rinvio alla sopra richiamate norme del decreto-legge n. 165 del 2003, si rendono invece applicabili disposizioni previste da ulteriori atti normativi in materia di interventi di cooperazione allo sviluppo, in particolare per quanto riguarda l'invio di personale, l'affidamento degli incarichi e la stipula dei contratti e l'utilizzo delle necessarie dotazioni strumentali.
  Si esclude inoltre dal generale divieto (vigente per le amministrazioni pubbliche e gli enti pubblici economici) di concedere anticipazioni del prezzo in materia di contratti di appalto di lavori, di forniture e di servizi, i finanziamenti erogati dal Ministero degli affari esteri per la realizzazione di iniziative, interventi, programmi ed attività nel settore della cooperazione allo sviluppo, in favore di università e di organizzazioni non governative, fermo restando che, qualora gli enti attuatori dei predetti interventi o programmi siano soggetti privati, è necessaria la presentazione di una garanzia fidejussoria bancaria.
  Si consente altresì al Ministero degli affari esteri di avvalersi di personale proveniente dalle amministrazioni pubbliche posto in posizione di comando oppure reclutato a seguito delle procedure di mobilità.
  Il comma 6 esclude tutte le spese connesse all'applicazione degli articoli 7 e 8 del decreto-legge dal regime restrittivo di cui all'articolo 60, comma 15, del decreto-legge n. 112 del 2008, il quale prevede che le amministrazioni dello Stato, salvo i comparti della sicurezza e del soccorso, non possano assumere mensilmente impegni superiori ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascuna unità previsionale di base.
  Il comma 7 prevede che il Ministero degli Affari esteri, per le finalità, nei limiti temporali e nell'ambito delle risorse di cui agli articoli 7 e 8 del decreto, ha la facoltà di conferire incarichi temporanei di consulenza anche ad enti e organismi specializzati, nonché a personale estraneo alla pubblica amministrazione, purché in possesso di specifiche professionalità. Il Ministero può altresì stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa, in deroga alle disposizioni che hanno ridotto la possibilità, per le pubbliche amministrazioni, di avvalersi di contratti di consulenza. La disposizione specifica che gli incarichi devono essere affidati secondo il principio di pari opportunità tra uomo e donna, a persone di nazionalità locale, ovvero di nazionalità italiana o di altri Paesi, a condizione che il Ministero degli affari esteri abbia escluso che localmente esistano le professionalità richieste.
  Il comma 8 stabilisce che gli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni effettuate dal 1o gennaio 2012 fino alla data di entrata in vigore del decreto-legge, sono convalidati, nei limiti delle risorse previste dagli articoli 7 e 8 del decreto stesso, nonché delle disponibilità degli stanziamenti per iniziative di stabilizzazione e di pace di cui agli articoli 1 e 2 del Pag. 69decreto-legge n. 228 del 2010, agli articoli 1, 2 e 10, comma 3, del decreto-legge n. 107 del 2010.
  Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala il comma 9, che, dopo aver ribadito il divieto di artificioso frazionamento dei pagamenti, prevede, in presenza di difficoltà oggettive di utilizzo del sistema bancario locale, attestate dal capo missione, relativamente ai pagamenti di importo non superiore a 10.000 euro, effettuati dalle rappresentanze diplomatiche a valere sui fondi di cui all'articolo 7 del decreto- legge, la deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 13 n. 136 del 2010, le quali, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, stabiliscono gli obblighi cui sono tenuti gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese, nonché i concessionari di finanziamenti pubblici, anche europei, a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici.
  Il comma 10 proroga dal 31 dicembre 2011 al 29 febbraio 2012 la scadenza dei contratti degli esperti che fanno parte del personale addetto alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli Affari esteri.
  L'articolo 10 reca la copertura finanziaria degli oneri recati dal decreto-legge.
  In particolare, il comma 1 provvede alla copertura degli oneri complessivi del provvedimento, ad eccezione di quelli recati dall'articolo 5, comma 4, pari a complessivi 1.402,4 milioni di euro per il 2012, sono coperti attingendo alla dotazione del Fondo per il finanziamento delle missioni di pace.
  L'articolo 11 regola l'entrata in vigore del decreto-legge, che è stabilita nel giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  In considerazione del fatto che il decreto-legge non presenti profili problematici per gli aspetti di competenza della Commissione, confermando le previsioni in materia già contenuti nei precedenti decreti-legge di proroga delle missioni internazionali, ritiene possibile concluderne l'esame in sede consultiva già nella seduta odierna.
  Propone quindi di esprimere parere favorevole sul provvedimento.

  La Commissione approva la proposta di parere.

  La seduta termina alle 10.45.

SEDE REFERENTE

  Giovedì 19 gennaio 2012. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE.

  La seduta comincia alle 10.45.

Modifiche alla disciplina delle cambiali finanziarie.
C. 4790 Fluvi e C. 4795 Ventucci.

(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dei provvedimenti.

  Gianfranco CONTE, presidente, evidenzia come la Commissione inizi nella seduta odierna l'esame delle proposte di legge C. 4790 Fluvi e C. 4795 Ventucci, recanti modifiche alla disciplina delle cambiali finanziarie, proseguendo dunque il lavoro sul più generale tema dello sviluppo dei mercati finanziari italiani avviato con l'indagine conoscitiva in materia svolta dalla stessa Commissione.

  Gian Luca GALLETTI (UdCpTP), relatore, rileva innanzitutto come le proposte di legge in esame, le quali hanno in buona parte contenuto analogo, siano accomunate dall'obiettivo di migliorare la fruibilità delle cambiali finanziarie, considerato uno strumento di finanziamento alternativo ai normali canali di approvvigionamento di capitale, utile per sostenere esigenze di liquidità stagionali e altre necessità operative contingenti, grazie a meccanismi di concessione rapidi e costi contenuti. Pag. 70
  Sottolinea quindi come, riprendendo alcune delle indicazioni contenute nel documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sui mercati degli strumenti finanziari recentemente svolta dalla Commissione Finanze della Camera dei deputati, approvato dalla Commissione il 19 luglio 2011, gli interventi legislativi si pongano entrambi nell'ottica di ampliare gli strumenti di finanziamento delle imprese alternativi al tradizionale meccanismo del credito bancario, che non appare più sufficiente, da solo, a sostenere adeguatamente la struttura fondamentale del sistema produttivo nazionale, anche alla luce dell'attuale crisi finanziaria.
  Come emerso nel corso della citata indagine, in Italia lo strumento della cambiale finanziaria non ha trovato ampia diffusione. Ciò è dovuto, per quanto riguarda le imprese quotate, a motivi di carattere fiscale, legati al mancato assoggettamento dei redditi relativi alle cambiali finanziarie all'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 239 del 1996.
  Sussistono inoltre motivi di carattere regolamentare, legati alla durata, da tre a dodici mesi, mentre in altri Paesi le commercial paper sono emesse in quantità maggiore con durata fino a un mese, nonché motivi di carattere formale e procedurale, in quanto le cambiali finanziarie sono ancora oggi titoli necessariamente materiali, difficili quindi da collocare in quantità elevata e da negoziare nei mercati finanziari, che trattano ormai quasi esclusivamente titoli dematerializzati.
  Un'ulteriore difficoltà è inoltre determinata, per le imprese medio-grandi non quotate, dall'obbligo di ricorrere, in sede di emissione, al supporto di una garanzia bancaria.
  Per quanto riguarda il quadro normativo in materia, ricorda, in estrema sintesi, che la cambiale finanziaria è disciplinata dalla legge n. 43 del 1994.
  Ai sensi della predetta disciplina tale strumento finanziario è un titolo di credito caratterizzati dall'essere emesso in serie, all'ordine, con durata ben delimitata (minimo tre mesi) in cui la girata è senza garanzia, al fine di evitare azioni di regresso.
  In base alla vigente normativa possono emettere cambiali finanziarie le società e gli enti con titoli negoziati in un mercato regolamentato, nonché le società non quotate, a condizione che le emissioni siano assistite da garanzia (in misura non inferiore al 100 per cento del loro valore di emissione) rilasciata da soggetti vigilati o dalla società Servizi assicurativi del commercio estero (SACE) Spa.
  Ricorda inoltre che le proposte di legge in esame recuperano in parte il contenuto della proposta di legge C. 1959, già approvato, in sede referente, dalla Commissione Finanze della Camera nel 2003, nel corso della XIV legislatura.
  Passando ad analizzare nel dettaglio il contenuto delle due proposte di legge, evidenzia come l'articolo 1, che ha contenuto analogo in entrambe, modifichi, attraverso una novella al comma 1 dell'articolo 1 della legge n. 43 del 1994, la durata delle cambiali finanziarie.
  La durata minima passa da tre mesi ad un mese, mentre la scadenza massima è portata a sessanta mesi (nella proposta di legge C. 4790) o a trentasei mesi (nella proposta di legge C. 4795) dalla data di emissione, rispetto alla vigente durata massima di dodici mesi.
  La proposta di legge C. 4790 elimina inoltre la previsione secondo cui le cambiali finanziarie possono essere emesse in serie, in quanto, secondo la relazione illustrativa della proposta di legge, tale previsione costituirebbe un ostacolo alle emissioni a medio termine con titoli a scadenza diversa, che potrebbero essere necessari per configurare un piano di ammortamento dell'operazione finanziaria.
  L'articolo 2 della proposta di legge C. 4790 introduce, dopo il comma 2 dell'articolo 1 della legge n. 43 del 1994, un nuovo comma 2-bis, volto ad individuare i soggetti autorizzati ad emettere le cambiali finanziarie.Pag. 71
  In particolare, essi sono:
   a) le società per azioni ed enti con titoli negoziati in un mercato regolamentato;
   b) le società per azioni che abbiano acquisito una valutazione sulla classe di rischio dell'emissione da parte di una società di rating che corrisponda ai requisiti di professionalità e di indipendenza;
   c) le società per azioni, qualora le emissioni siano assistite da garanzia in misura non inferiore al 100 per cento del loro valore di emissione, rilasciata da una banca o dalla società Servizi assicurativi del commercio estero (SACE) Spa;
   d) le società a responsabilità limitata, se sottoscritte da investitori professionali o direttamente collocabili presso altri soggetti, qualora le emissioni siano assistite da garanzia in misura non inferiore al 100 per cento del loro valore di emissione, rilasciata da una banca o dalla SACE Spa.

  L'articolo 2 della proposta di legge C. 4795 introduce invece tre nuovi comma 2-bis, 2-ter e 2-quater nell'articolo 1 della legge n. 43.
  Il nuovo comma 2-bis autorizza l'emissione delle cambiali finanziarie da parte di tutte le società di capitali, e prevede che l'emissione stessa sia subordinata ad alcuni requisiti:
   a) la previsione di uno sponsor, rappresentato da un'impresa di investimento di un Paese membro o non membro dell'Unione europea che collabora con l'emittente nella procedura di emissione dei titoli;
   b) la previsione che lo sponsor mantenga nel proprio portafoglio, fino alla naturale scadenza, una quota dei titoli emessi non inferiore al 5 per cento del valore di emissione dei titoli, per le emissioni fino a 5 milioni di euro, cui si aggiunge il 3 per cento per il valore di emissione compreso tra 5 e 10 milioni di euro, e un ulteriore 2 per cento oltre i 10 milioni di euro.

  Il nuovo comma 2-quater autorizza ad emettere cambiali finanziarie anche le società e gli enti non aventi titoli negoziati in mercati regolamentati o non regolamentati, a condizione che l'ultimo bilancio sia stato certificato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritta al registro dei revisori contabili.
  In tal caso si prevede che l'emissione deve essere assistita da garanzie, rilasciate da soggetti vigilati, di ammontare non inferiore al 25 per cento del valore di sottoscrizione delle cambiali e che le cambiali stesse possono essere emesse e girate esclusivamente in favore di investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale.
  Il nuovo comma 2-ter, al fine di contenere i costi di emissione a carico delle imprese, demanda ad un regolamento della CONSOB la definizione di modalità semplificate di predisposizione e di comunicazione del prospetto informativo relativo all'emissione delle cambiali finanziarie, prevedendo inoltre un modello tipo di prospetto. Il prospetto informativo conforme al predetto modello non è sottoposto ad alcuna successiva approvazione da parte della CONSOB.
  L'articolo 3 della proposta di legge C. 4790 e l'articolo 4 nella proposta di legge C. 4795 (per mero errore materiale indicato come 4 invece che come 3) hanno contenuto quasi identico e consentono la dematerializzazione delle cambiali finanziarie.
  A tal fine il comma 1 prevede che l'emissione può avvenire anche in forma dematerializzata, a condizione che l'emittente si avvalga di una banca o di un intermediario finanziario, ovvero, secondo quanto contemplato nella sola proposta di legge C. 4790, anche della società Monte Titoli Spa.
  Al riguardo la proposta di legge C. 4795 specifica che l'intermediario finanziario deve essere iscritto all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB).
  Il comma 2 disciplina la procedura per l'emissione di cambiali finanziarie in forma dematerializzata.
  In particolare, a tal fine il soggetto emittente deve inviare una richiesta a uno Pag. 72degli intermediari sopra richiamati (banche o intermediari finanziari, ovvero alla società Monte Titoli Spa), con la promessa incondizionata di pagare alla scadenza le somme dovute.
  La richiesta deve contenere, tra gli altri, i seguenti elementi: l'ammontare totale dell'emissione; l'importo di ogni cambiale e il numero complessivo; l'importo dei proventi, totale e suddiviso per singola cambiale; la data di emissione, nonché alcuni tra gli elementi distintivi del vaglia cambiario indicati dall'articolo 100, comma primo, del regio decreto n. 1669 del 1933 (indicazione della scadenza, luogo di pagamento, nominativo del soggetto al quale o all'ordine del quale deve farsi il pagamento, luogo di emissione, sottoscrizione dell'emittente), le eventuali garanzie a supporto dell'emissione, l'ammontare del capitale sociale dell'emittente, la denominazione, oggetto e sede di quest'ultimo, nonché l'ufficio del registro preso cui questo è iscritto.
  Ai sensi del comma 3 il firmatario della richiesta di emissione in forma dematerializzata deve specificare e documentare i propri poteri di firma, che sono controllati a cura e sotto la responsabilità dell'intermediario, che verifica altresì l'esistenza dei requisiti per procedere all'emissione.
  Ai sensi del comma 4 la girata delle cambiali dematerializzate può avvenire a cura dell'intermediario, previo ordine di vendita da parte dell'ordinante e di acquisto da parte del nuovo sottoscrittore (la proposta di legge C. 4795 utilizza, più correttamente, la dizione «soggetto in favore del quale è effettuata la girata») con le modalità in uso per gli ordini di titoli.
  In base al comma 5 le scritture contabili «del soggetto di cui al comma 1» (che deve identificarsi nell'intermediario attraverso il quale si procede all'emissione in forma dematerializzata) certificano, ad ogni effetto giuridico, il possesso del titolo dematerializzato, l'impegno condizionato al pagamento della somma relativa alle cambiali e i relativi diritti.
  Per favorire, anche dal punto di vista tributario, l'emissione di cambiali finanziarie dematerializzate, il comma 6 prevede inoltre l'esenzione delle stesse dall'imposta di bollo, in luogo dell'applicazione, prevista dall'articolo 6, n. 4 della parte prima della Tariffa (Allegato A) allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972, di tale tributo nella misura dello 0,1 per mille.
  Rileva quindi come la proposta di legge C. 4790 differisca invece dalla proposta di legge C. 4795 per quanto riguarda gli articoli 4 e 5, i quali introducono un regime tributario agevolato per le cambiali finanziarie.
  In particolare, l'articolo 4 intende incentivare la diffusione di tali titoli, assoggettandoli, attraverso un'integrazione al dettato dell'articolo 2, comma 7, del decreto-legge n. 138 del 2011, ad un'imposta sostitutiva con aliquota agevolata del 12,50 per cento.
  Al riguardo ricorda che attualmente le cambiali finanziarie sono assoggettate a tassazione ai sensi dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, il quale, a decorrere dal 1o gennaio 2012, a seguito delle modifiche sulla tassazione dei redditi di natura finanziaria apportate dall'articolo 2, commi da 6 a 34, del citato decreto-legge n. 138 del 2011, stabilisce che i proventi delle obbligazioni e titoli similari, incluse le cambiali finanziarie, sono assoggettati in via generale a ritenuta alla fonte del 20 per cento, a prescindere dal rendimento.
  In particolare, l'articolo 2 del richiamato decreto-legge 138 del 2011 ha operato, a decorrere dal 1o gennaio 2012, una complessiva revisione del sistema impositivo dei redditi di natura finanziaria, volto a unificare le aliquote previste per i redditi di capitale e sui redditi diversi (in precedenza fissate al 12,5 e al 27 per cento) ad un livello intermedio del 20 per cento. Il comma 7 del predetto articolo 2 esclude dall'applicazione dell'aliquota ordinaria del 20 per cento alcune tipologie di titoli, per i quali vige un regime più favorevole: i titoli di Stato ed equiparati; i titoli emessi da altri Stati (cosiddetta white list, vale a dire i Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni); i titoli di risparmio per l'economia meridionale; i piani di risparmio a lungo termine e le forme di previdenza complementare.Pag. 73
  In connessione con le previsioni dell'articolo 4, l'articolo 5 della proposta di legge C. 4790 reca la copertura finanziaria dei relativi oneri, valutati in 100.000 euro annui a decorrere dal 2012, cui si fa fronte a valere sullo stanziamento per i Fondi di riserva e speciali, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

  Gianfranco CONTE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 10.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Giovedì 19 gennaio 2012.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10.55 alle 11.

INDAGINE CONOSCITIVA

  Giovedì 19 gennaio 2012. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE.

  La seduta comincia alle 11.

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame congiunto della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (COM(2011)452 definitivo) e della Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 2002/87/CE (COM(2011)453 definitivo).
Audizione dei rappresentanti di Federcasse.
(Svolgimento e conclusione).

  Gianfranco CONTE, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.
  Introduce quindi l'audizione.

  Svolgono relazioni sui temi oggetto dell'audizione Alessandro AZZI, Presidente della Federazione Italiana Banche di Credito Cooperativo, Sergio GATTI, Direttore Generale della Federazione Italiana Banche di Credito Cooperativo, Federico CORNELLI, Direttore Operativo della Federazione Italiana Banche di Credito Cooperativo, e Iris PENNISI, Responsabile Servizio Rischi e Controlli della Federazione Italiana Banche di Credito Cooperativo, nel corso delle quali interviene Gianfranco CONTE, presidente.

  Svolgono considerazioni e pongono quesiti i deputati Cosimo VENTUCCI (PdL), Marco CAUSI (PD), Giampaolo FOGLIARDI (PD), Sergio Antonio D'ANTONI (PD), Renzo CARELLA (PD), Alessandro PAGANO (PdL), e Gianfranco CONTE, presidente, ai quali rispondono Alessandro AZZI, Presidente della Federazione Italiana Banche di Credito Cooperativo, e Sergio GATTI, Direttore Generale della Federazione Italiana Banche di Credito Cooperativo.

  Gianfranco CONTE, presidente, ringrazia i rappresentanti Federcasse e dichiara conclusa l'audizione.

  La seduta termina 12.25.

  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.