CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 20 dicembre 2011
584.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giunta per le autorizzazioni
COMUNICATO
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  Martedì 20 dicembre 2011. – Presidenza del Presidente Pierluigi CASTAGNETTI.

  La seduta comincia alle 13.05.

Domanda di autorizzazione all'esecuzione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti del deputato Cosentino (doc. IV, n. 26).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  Dopo interventi sull'ordine dei lavori dei deputati Federico PALOMBA (IdV), Luca Rodolfo PAOLINI (LNP), Maurizio PANIZ (PdL), Giuseppe CONSOLO (FLpTP) e Anna ROSSOMANDO (PD), Pierluigi CASTAGNETTI, Presidente, avverte che l'esame della domanda in titolo terminerà nella giornata di domani, come unanimemente convenuto nella seduta del 6 dicembre scorso. La seduta di domani avrà inizio alle ore 9.15, e – ove necessario – verrà sospesa in concomitanza con i voti in Assemblea per riprendere alle ore 15.30 fino a conclusione dell'esame del documento in titolo.
  (Così rimane stabilito).

  Roberto CASSINELLI (PdL) non si nasconde le difficoltà che ha incontrato nel dover affrontare l'ennesima richiesta di arresto di un deputato in tempi ristretti e d'innanzi a un incartamento molto voluminoso. Simile tipo d'impegno si rende ancor più delicato alla luce del precedente dell'onorevole Papa, per cui l'autorizzazione fu concessa dalla Camera solo per assistere successivamente a un cospicuo alleggerimento di accuse da parte dell'autorità giudiziaria. Il metodo che egli ha seguito per porsi d'innanzi alla richiesta in titolo è quello di verificare la sussistenza delle esigenze cautelari. Quanto al pericolo d'inquinamento probatorio, tende a pensare che non ve ne sia. I coimputati infatti sono in buona parte già ristretti in custodia cautelare e l'autorità giudiziaria ritiene di disporre di documentazione sufficiente. Quanto al pericolo di fuga, ha consultato una sentenza della Corte di cassazione di giugno 2010, dalla quale si evince il principio applicativo per cui tale esigenza cautelare deve essere motivata sulla base di elementi e circostanze concrete, che qui francamente gli sembrano mancare.
  Da ultimo, circa il pericolo di reiterazione del reato, la medesima giurisprudenza della Corte di cassazione richiede precise e idonee motivazioni in relazione alla possibilità di una recidiva. Anche tale elemento sembra mancare agli atti che lui ha consultato.
  D'altronde, l'episodio che costituisce il fulcro dell'accusa nei confronti del collega Cosentino ha aspetti di scarsa credibilità. Pag. 4Si tratta infatti di un incontro di una manciata di minuti, tenutosi in una filiale bancaria il 7 febbraio 2007, volto a sbloccare una pratica creditizia difficile e delicata che si era incagliata. Trova i tempi descritti dalla magistratura a proposito di quest'episodio più acconci a una rapina che non a un illecito nell'istruttoria bancaria. Peraltro a tale incontro non ha partecipato il Di Caterino che ne era il reale interessato.
  Trova, viceversa, più plausibile la giustificazione offerta dal deputato Cosentino il quale si è sentito usato ed esibito nell'ambito di rapporti locali tra il funzionario Zara e i suoi interlocutori. Considerato che le attenzioni della procura di Napoli verso l'onorevole Cosentino sono piuttosto marcate, e sostenute solo da elementi indiziari indiretti, annuncia che voterà per il diniego dell'autorizzazione all'arresto.

  Federico PALOMBA (IdV) afferma non potersi trasformare il ruolo della Giunta e nemmeno dell'Assemblea in un'istanza giudiziale. Non giocherà al «piccolo GIP»: nessuno in questo collegio può ergersi a giudice «del» procedimento, senza essere giudice «nel» procedimento.
  L'unico compito che spetta alla Giunta è quello di verificare se vi sia un fumus persecutionis sotto il profilo soggettivo od oggettivo. Esclusa unanimemente la prima possibilità, la seconda si avvererebbe solo in presenza di una ricostruzione ardita dei fatti e di un'abnormità in alcuni passaggi dell'inchiesta tali che questa si risolva in un'indebita pressione sul potere legislativo. Dal relatore e dall'intervento dell'onorevole Cassinelli ha sentito delle mere diversità di valutazione rispetto alle tesi accusatorie, ciò che non è sufficiente a integrare il fumus persecutionis.
  Non è discutibile che l'onorevole Cosentino frequenti ambienti camorristici; ci si deve domandare allora in che cosa consista il concorso morale in questi ambiti: se soltanto dirigere determinate e specifiche attività o anche porsi come punto di riferimento degli affiliati. Propende per questa seconda tesi, ma, con ciò, non esprime un definitivo giudizio di colpevolezza, che spetta alle autorità preposte. Voterà contro la proposta del relatore.

  Anna ROSSOMANDO (PD), richiamato il contenuto dell'articolo 7 della legge n. 203 del 1991, rimarca come l'impianto accusatorio e documentale proposto alla Giunta non sia affatto illogico o incoerente. L'ossatura dell'inchiesta rivela cospicue attività lobbistiche distorte, in un contesto che parte da lontano e che ha animato diverse importanti inchieste e processi. Citati taluni passaggi di intercettazioni agli atti, annuncia che voterà contro la proposta del relatore.

  Luca Rodolfo PAOLINI (LNP) si limiterà ad alcune osservazioni di carattere tecnico e non dichiarerà il voto del suo gruppo, per esprimere il quale necessita di ulteriore tempo di approfondimento. Constatato però che l'odierno esame costituisce una sorta di bis in idem sostanziale, giacché già una volta la Camera si è pronunziata sull'arresto dell'onorevole Cosentino, si atterrà al dato formale delle nuove accuse.
  La principale gli pare quella di concorso in falso interno bancario, di cui all'articolo 137, comma 2, del decreto legislativo n. 385 del 1993. Si tratta di una fattispecie nella quale è richiesta la falsificazione di elementi dell'istruttoria creditizia, che si configura come un reato proprio. Il concorso di un extraneus con l'intraneus gli sembra problematica. D'altronde, tale reato avrebbe causato un danno non particolarmente rilevante giacché afferente ad un'operazione che poi sarebbe fallita. Infatti, ad una prima tranche di finanziamento per 5,5 milioni di euro non ne sono seguite altre perché il finanziamento è stato revocato e la banca medesima ha agito in via esecutiva sul terreno dato in garanzia. La relativa vendita ha fruttato poco meno di 4 milioni di euro.
  Lo lascia perplesso anche l'accusa di reimpiego di danari di illecita provenienza giacché questi non vengono individuati. Pag. 5Sicché complessivamente l'accusa di essere lo sponsor politico dell'operazione favorevole per l'organizzazione camorristica dei casalesi gli sembra fumosa.
  Peraltro, considera che il fumus persecutionis non deve venire direttamente dal magistrato ma può anche promanare da terzi soggetti attraverso un'inchiesta giudiziaria poco incline a un vaglio critico sugli elementi testimoniali e indiziari che invece vengono recepiti passivamente.
  Precisato che quale che possa essere la decisione della Camera sulla domanda di autorizzazione, essa non influisce sul giudizio, e, richiamata la ratio della previsione nel nostro ordinamento di alcune immunità penali in capo a personalità e titolari di varie cariche, rivendica di aver votato in Assemblea contro l'arresto del deputato Papa e crede che l'ordinamento italiano dovrebbe ispirarsi a quelli britannico e statunitense, nei quali vi è un'effettiva parità tra accusa e difesa e una reale tutela del segreto istruttorio. Inoltre, proprio sotto questi ultimi aspetti, esprime rammarico per il fatto che il deputato Cosentino non sia stato ancora ascoltato dai magistrati e che non abbia potuto quindi spiegare il senso della sua presenza all'incontro presso la filiale bancaria. Si domanda, al riguardo, quale mai potesse essere il bisogno dei beneficiari di procurarsi l'appoggio di Cosentino per la pratica se si erano già procurati la falsa fideiussione.

  Dopo che Antonino LO PRESTI (FLpTP), intervenendo sull'ordine dei lavori, ha domandato se siano pervenute le copie delle istanze con cui l'onorevole Cosentino avrebbe chiesto di essere ascoltato dai magistrati, nel senso sollecitato dai colleghi Paolini e Bianconi nella scorsa seduta, Pierluigi CASTAGNETTI, Presidente, risponde di no.

  Marilena SAMPERI (PD) richiama i membri della Giunta sull'ineludibile concretezza di alcuni elementi investigativi, come per esempio quelli che emergono alla pagina 619 dello stampato in ordine alla posizione di Mario Cacciapuoti. Costui è un personaggio chiave nella pratica edilizia del centro commerciale ed è persona che non può essere rimossa, essendo inizialmente un dirigente a contratto indicato dalla gestione commissariale. Saranno la sollecitazione di Di Caterino e l'appoggio di Cosentino attraverso Giovanni Lubello a far sì che vi sia la stabilizzazione richiesta nell'incarico.

  Dopo che Vincenzo D'ANNA (PT), interrompendo, ha chiesto alla collega Samperi chi abbia confermato Cacciapuoti nell'incarico, restando evidente – a suo avviso – che non si è trattato dell'onorevole Cosentino, Marilena SAMPERI (PD) ritiene invece che la conferma di Cacciapuoti è proprio opera sostanziale di tale deputato. D'altronde, la provincia di Caserta, come anche molte zone della Sicilia di cui purtroppo ella conosce bene i connotati, è una terra di confine nella quale imprenditori disinvolti e politici poco vigili animano intrecci politico-mafiosi rispetto ai quali non si può essere neutrali: o si è a favore o si è contro, non v’è zona mediana. Di tali intrecci troppi politici portano responsabilità gravissime. Peraltro è falso che l'inchiesta sia priva di riscontri oggettivi: esorta i colleghi a non sottovalutare la mole delle intercettazioni, i pedinamenti, gli appostamenti, i riscontri documentali e le relazioni di polizia giudiziaria.
  Venendo in particolare alla pratica creditizia, rimarca come tutti sapessero della falsità della fideiussione del Monte dei Paschi di Siena: ne sapeva Di Caterino, ne sapeva Santocchia, ne sapeva Cristiano e ne sapevano i funzionari di banca. Caso strano, il finanziamento si sblocca appena tre giorni dopo l'incontro del 7 febbraio 2007. Quanto poi alla brevità di tale incontro, sottolinea che in taluni ambienti pochi gesti sono più significativi di molte parole. Sullo sviluppo della concessione del credito vi sono poi plurimi riscontri che non si possono trascurare.
  Circa le esigenze cautelari, su cui si è soffermato il collega Cassinelli, deve rammentare che, nel caso del reato di associazione mafiosa e delle fattispecie aggravate dal citato articolo 7, le esigenze Pag. 6cautelari sono presunte per legge mediante una valutazione del legislatore che comporta l'automatismo dell'applicazione della custodia cautelare. Tale presunzione ha superato il vaglio della Corte costituzionale anche, da ultimo, nella sentenza n. 331 del 2011. Peraltro, pur in presenza di tale presunzione, il giudice si è preso la briga di motivare sulla concreta pericolosità sociale del deputato Cosentino e sulla conseguente possibilità di reiterazione del reato. La sentenza della I sezione penale della Corte di cassazione del 2010 con cui è stata respinta l'impugnazione cautelare di Cosentino è poi significativa per escludere ogni fumus persecutionis, proprio perché si è mantenuta sui profili di legittimità.
  In conclusione, il deputato Cosentino è chiamato a spiegare chi fosse Di Caterino, dietro il quale c'era il clan dei Russo, a sua volta d'accordo con gli Schiavone per la costruzione del centro commerciale: il collega Cosentino deve dunque spiegare perché sentì il bisogno di intervenire in tale contesto.

  Maurizio TURCO (PD) ancora non sa come voterà. Continuerà ad ascoltare gli interventi per trarne elementi di giudizio. È certo che le condotte dell'onorevole Cosentino sono state inopportune. Non di meno, osserva che sui casalesi sono stati scritti capitoli importanti e definitivi nelle sentenze Spartacus 1 e 2 e Gomorra. In questi provvedimenti, tuttavia, Cosentino non appare mai, ciò che lo indurrebbe ad attendere l'esito del processo che è in corso davanti al tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Svolte ampie considerazioni sui meccanismi di funzionamento dell'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario e domandatosi come sia possibile che Francesco Schiavone, detto Sandokan, ancora comandi il suo clan da un regime detentivo di estremo rigore, invita i componenti a riflettere sull'argomento. Non si è pentito di aver votato a suo tempo per l'arresto dell'onorevole Alfonso Papa, e lo rifarebbe oggi se disponesse delle stesse informazioni di allora. Certo è che lo sviluppo successivo ha mostrato che l'onorevole Papa porta addebiti molto meno gravi di quelli mossi oggi all'onorevole Cosentino. È ben vero che in certi ambienti taluni comportamenti hanno significati univoci, ma oggi non si dichiara ancora persuaso della necessità di disporre l'arresto del collega Cosentino, soprattutto alla luce della circostanza che, in definitiva, tutto muove dalle dichiarazioni del pentito Vassallo, rispetto alle quali non ha rinvenuto riscontri oggettivi.

  Pierluigi CASTAGNETTI, Presidente, nessun altro chiedendo di intervenire in questa seduta, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per domani alle 9.15, precisando che l'esame riprenderà poi alle 15.30 per concludersi comunque con il voto nella giornata di domani.

  La seduta termina alle 15.15.

ERRATA CORRIGE

  Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni del 15 dicembre 2011, alla pagina 5, colonna di destra, al trentasettesimo rigo, in luogo della parola «Rao» leggere la parola «Raho».