CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 30 novembre 2011
570.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
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INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

  Mercoledì 30 novembre 2011. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE.

  La seduta comincia alle 14.30.

Variazione nella composizione della Commissione.

  Gianfranco CONTE, presidente, comunica che il deputato Giulio Tremonti entra a far parte della Commissione, mentre la deputata Anna Maria Bernini cessa di farne parte.

Sull'ordine dei lavori.

  Gianfranco CONTE, presidente, avverte che le interrogazioni a risposta immediata previste all'ordine del giorno di oggi saranno svolte nella prossima settimana, in quanto il Ministro dell'economia e delle finanze ha informato, con lettera in data odierna, che non può essere assicurata la presenza in seduta dei Sottosegretari, i quali non si sono insediati e non hanno ancora ricevuto le deleghe nelle materie di competenza.
  Rileva, peraltro, in linea generale, come la riduzione, rispetto al precedente Esecutivo, del numero dei Sottosegretari per l'economia e le finanze, comporterà l'esigenza di procedere a un approfondimento circa l'organizzazione dei lavori della Commissione.
  Informa quindi che, a partire dalla seduta odierna, è in funzione il sistema di rilevazione della presenza dei deputati ai lavori della Commissione.

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  Francesco BARBATO (IdV) evidenzia come, per la seconda settimana consecutiva, l'assenza dei Sottosegretari impedisca alla Commissione ed ai suoi componenti, di svolgere appieno il loro ruolo, in particolare inibendo lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata su alcune questioni di scottante attualità.
  Nello specifico, l'atto di sindacato ispettivo n. 5-05762, da lui presentato, intendeva affrontare le problematiche relative alle ricadute sull'andamento borsistico dei relativi titoli delle gravissime vicende che stanno interessando società del gruppo Finmeccanica, al fine di fare luce su fatti di rilevanza penale, che vedono alcune di tali società al centro di un sistema volto ad attribuire illecitamente commesse d'appalti attraverso rapporti personali e sviamento di poteri.
  Rileva, inoltre, come la mancata partecipazione dei rappresentanti del Governo alle sedute della Commissione abbia compromesso la possibilità di avviare la discussione della risoluzione a sua firma n. 7-00726, la quale intende fornire al nuovo Governo indicazioni sulle più urgenti misure di politica economica e fiscale da adottare per fronteggiare l'attuale, gravissima crisi economico-finanziaria: a tale proposito sottolinea come la discussione della risoluzione avrebbe consentito alla Commissione di inserirsi nel più ampio dibattito politico su tali questioni, in vista della ventilata emanazione da parte dell'Esecutivo, la prossima settimana, di un decreto-legge di manovra.
  Stigmatizza quindi la latitanza del Governo in Commissione, che mortifica un organo parlamentare, impedendogli di svolgere appieno i propri compiti in una fase drammatica della storia del Paese, nella quale è invece necessario che le Camere diano risposte immediate a bisogni impellenti dei cittadini.
  Per quanto riguarda il sistema di rilevazione delle presenze alle sedute delle Commissioni, evidenzia come il meccanismo messo in atto non consentirà di risolvere i problemi di funzionamento del Parlamento da più parti lamentati, sottolineando come, fino ad oggi, la partecipazione ai lavori della Commissione si sia rilevata piuttosto scarsa.

  Gianfranco CONTE, presidente, dissente dalle considerazioni da ultimo svolte dal deputato Barbato, rilevando come la Commissione sia stata in grado, grazie al contributo di tutti i gruppi parlamentari, di svolgere un lavoro attento e proficuo sulle tematiche poste in discussione.

  La seduta termina alle 14.35.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 30 novembre 2011. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE.

  La seduta comincia alle 14.35.

Disposizioni in materia di razionalizzazione dell'utilizzo degli spazi da parte delle amministrazioni dello Stato.
C. 4149 Comaroli.

(Rinvio del seguito dell'esame).

  Gianfranco CONTE, presidente, ricorda che, nella seduta del 10 novembre scorso, il relatore, Forcolin, aveva illustrato il contenuto del provvedimento.
  In considerazione dell'assenza del rappresentante del Governo, ritiene opportuno, nessuno chiedendo di intervenire, rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.40.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

  Mercoledì 30 novembre 2011. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE.

  La seduta comincia alle 14.40.

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Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento.
(COM(2011)452 definitivo).

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 2002/87/CE.
(COM(2011)453 definitivo).

(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti.

  Gianfranco CONTE, presidente, avverte che l'esame degli atti normativi in oggetto sarà svolto congiuntamente, sia in quanto essi intervengono sulla medesima materia, sia in considerazione delle interconnessioni esistenti tra i due testi.
  Sottolinea quindi l'estrema rilevanza delle tematiche affrontate da tali atti, in particolare in considerazione delle forti tensioni che stanno coinvolgendo il sistema creditizio e finanziario mondiale, e delle evidenti ricadute che le previste modifiche alla disciplina sui requisiti di patrimonializzazione delle banche potranno avere sia sui mercati dei capitali sia sulle prospettive dell'economia reale.
  In tale contesto ritiene opportuno approfondire, attraverso un'indagine conoscitiva ai sensi dell'articolo 79, comma 5, del Regolamento, le complesse questioni sottese ai provvedimenti in esame.

  Alberto FLUVI (PD), relatore, condividendo le considerazioni svolte dal Presidente, evidenzia innanzitutto la rilevanza del percorso cui si dà avvio oggi, osservando come l'esame delle due proposte legislative da oggi congiuntamente all'esame della Commissione – una proposta di direttiva e una proposta di regolamento –, inserendosi nella fase ascendente del processo formativo di atti che produrranno effetti di notevole rilievo per tutti i Paesi dell'Unione europea, fornirà al Parlamento italiano l'opportunità di offrire un contributo importante agli organi legislativi comunitari prima che questi adottino le proprie deliberazioni definitive in materia.
  Rileva quindi come le predette proposte siano state presentate dalla Commissione europea il 20 luglio 2011, con l'obiettivo di adeguare la normativa dell'Unione europea in materia di requisiti di capitale degli istituti di credito, di cui alle direttive 2006/48/CE E 2006/49/CE, al cosiddetto «accordo di Basilea 3», definito nel dicembre 2010 dal Comitato di Basilea della Banca dei regolamenti internazionali.
  L'accordo fissa livelli più elevati per i coefficienti patrimoniali delle banche ed introduce un nuovo schema internazionale per assicurare la liquidità delle stesse.
  I membri del Comitato di Basilea hanno concordato di attuare l'accordo a partire dal 1o gennaio 2013, secondo una tabella di marcia graduale corredata di disposizioni transitorie. L'importanza di una piena e tempestiva attuazione di Basilea 3 è stata sottolineata anche in sede di G20.
  Le due proposte in esame – oltre a dare attuazione all'accordo di Basilea 3, tenendo conto tuttavia di alcune peculiarità ed esigenze del sistema bancario dell'UE – intendono procedere ad un più generale riassetto, in un corpus normativo organico, della legislazione europea in materia.
  In particolare, la proposta di direttiva è intesa a modificare la disciplina degli aspetti riguardanti la concessione dell'autorizzazione e l'avvio dell'attività degli istituti di credito nell'ambito della libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi, nonché la vigilanza prudenziale sulla loro attività.
  La proposta di regolamento definisce, invece, i requisiti prudenziali dettagliati per gli enti creditizi e le imprese di investimento.
  La Commissione europea auspica che le proposte siano adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio, secondo la procedura legislativa ordinaria, entro la fine Pag. 36del 2012 e siano pienamente operative a partire dal 2019.
  Il Parlamento europeo dovrebbe pronunciarsi in prima lettura nella sessione di aprile 2012.
  Passando all'illustrazione dei principali contenuti delle due proposte, segnala che esse si articolano essenzialmente in una serie di obblighi per le banche e le imprese di investimento.
  In primo luogo si richiede alle banche di detenere un livello di capitale quantitativamente e qualitativamente più elevato, che consenta di assorbire autonomamente eventuali perdite, senza ricorrere a ricapitalizzazioni a carico di fondi pubblici e che permetta di assicurare la continuità nell'operatività.
  Le proposte tengono fermo l'attuale requisito per cui le banche devono detenere un patrimonio di vigilanza totale dell'8 per cento in rapporto alle attività ponderate per il rischio, ma, al tempo stesso, ne modificano la composizione stabilendo:
   una definizione rafforzata del patrimonio di base (cosiddetto Tier 1) affinché includa soltanto il common equity (composto dal capitale azionario e riserve di bilancio provenienti da utili non distribuiti al netto delle imposte), in quanto componente di migliore qualità del patrimonio stesso, e altri strumenti finanziari che rispettino 14 criteri;
   una maggiore patrimonializzazione degli istituti di credito mediante un innalzamento del requisito minimo relativo al common equity (comunemente indicato come core Tier 1) al 4,5 per cento (a fronte del 2 per cento previsto dal precedente accordo Basilea 2), e del requisito minimo relativo al capitale Tier 1 al 6 per cento (a fronte dell'attuale 4 per cento).

  Tali nuovi requisiti saranno introdotti gradualmente, in misura del 20 per cento all'anno dal 2014 per raggiungere il 100 per cento nel 2018, facendo salva la facoltà delle autorità di vigilanza nazionali di introdurre requisiti minimi di capitale più stringenti. La Commissione europea potrà inoltre aumentare temporaneamente il livello dei requisiti di capitale, la ponderazione del rischio per alcune esposizioni o imporre requisiti più stringenti, per tutte le esposizioni o per quelle in uno o più settori, regioni o Stati membri, qualora sia necessario per fare fronte a modifiche nell'intensità dei rischi macro e microprudenziali derivanti da sviluppi del mercato.
  Si prevede inoltre di introdurre, come ulteriore tutela contro le perdite, oltre ai requisiti patrimoniali minimi, due riserve di capitale (cosiddetti buffer o cuscinetti):
   1) una cosiddetta «riserva di conservazione del capitale» (capital conservation buffer) pari al 2,5 per cento, costituita da capitale di qualità primaria, identica per tutte le banche nell'UE, al fine di consentire che il capitale rimanga disponibile per sostenere l'operatività corrente della banca nelle fasi di tensione: il mancato rispetto di tale requisito comporterà vincoli nella politica di distribuzione degli utili fino alla ricostituzione della riserva;
   2) una «riserva di capitale anticiclica» (counter-cyclical buffer) specifica per ogni banca, (consistente in un requisito di capitale aggiuntivo di capitale compreso fino ad un massimo del 2,5 per cento) e decisa dalle singole autorità di vigilanza nazionali qualora si registri un eccessivo incremento del rapporto tra prestiti e PIL, al fine di consentire alla banca stessa di creare in tempi di crescita economica una base finanziaria sufficiente che le consenta di assorbire le perdite in periodi di crisi.

  Per quanto riguarda i requisiti di operatività delle banche, si prevedono altresì misure volte ad assicurare che:
   i flussi di cassa siano gestiti in modo da garantire la disponibilità di sufficiente liquidità a breve e a lungo termine;
   sia rispettato il tetto massimo delle attività che le banche stesse possono acquisire a seconda del loro capitale (stabilendo Pag. 37un rapporto di leva finanziaria pari al 3 per cento nel rapporto Tier 1 e totale dell'attivo);
   sia adottato un indice di leva finanziaria non sensibile al rischio, per evitare un eccessivo accumulo di leva finanziaria nel sistema: le implicazioni di tale coefficiente saranno monitorate rigorosamente prima di un eventuale passaggio a un requisito vincolante a decorrere dal 1o gennaio 2018;
   le banche siano tenute a detenere un capitale maggiore qualora vogliano operare su prodotti finanziari complessi come i derivati;
   sia assicurata una migliore gestione del rischio di liquidità, mediante l'introduzione, nel 2015, dopo un periodo di osservazione, di un coefficiente di copertura di liquidità (liquidity coverage ratio – LCR) e di un coefficiente di rapporto tra fonti di finanziamento stabili e fabbisogno di fondi a medio – lungo termine (net stable funding ratio – NSFR);
   sia elaborato un programma di riesame annuale per ciascun istituto soggetto a vigilanza sulla base di una valutazione del rischio, con un uso più esteso e sistematico delle ispezioni di vigilanza in loco e l'introduzione di norme più severe e valutazioni di vigilanza più approfondite e anticipatrici di possibili evoluzioni;
   sia ridotto il ricorso ai rating di credito esterni, in particolare introducendo l'obbligo per gli istituti di credito di non basare le proprie decisioni di investimento o il calcolo dei requisiti di fondi propri esclusivamente sui rating esterni, ma anche su metodi interni di valutazione del credito;
   siano rafforzati i requisiti in materia di gestione e capitalizzazione adeguate del rischio di credito di controparte connesso a derivati: a tal fine si prevede a carico degli istituti un requisito di capitale aggiuntivo per le possibili perdite associate al deterioramento del merito di credito di controparte; tali proposte dovrebbero avere un impatto maggiore sugli istituti di grandi dimensioni considerato che il rischio di controparte è rilevante solo per le banche con significative attività finanziarie over-the-counter (cioè negoziate in base ad un approccio bilaterale);
   siano adottate misure anticicliche al fine di ridurre gli effetti prociclici della regolamentazione finanziaria che hanno contribuito all'insorgere della crisi economica e finanziaria e di limitare l'eccessivo indebitamento degli enti creditizi e delle imprese di investimento.

  Tali misure avranno un impatto diretto sulla gestione del credito, in quanto sono volte ad evitare un accesso al credito troppo disinvolto nelle fasi economiche espansive e troppo restrittivo nelle fasi recessive.
  Per quanto riguarda gli aspetti relativi alla gestione, si prevede di istituire un nuovo quadro di governance, per garantire un controllo più efficace dei rischi da parte dei consigli di amministrazione e conferire alle autorità di vigilanza ulteriori competenze in materia, al fine di evitare che le banche accumulino rischi eccessivi a livello individuale e diminuire il rischio di fallimento.
  Come sottolineato nella sintesi della valutazione di impatto (SEC(2011)593) allegata alla proposta di direttiva, a causa della natura non vincolante della maggior parte dei principi di governo societario, non è stato finora possibile disporre di un quadro chiaro di governo societario e di una funzione di vigilanza definita, e ciò ha determinato, per un verso, il fatto che la loro applicazione sia dipesa dall'autoregolamentazione e dal monitoraggio esterno degli azionisti e, per altro, come emerso durante la crisi, l'incapacità delle autorità di vigilanza di monitorare adeguatamente o controllare l'attuazione dei suddetti principi da parte degli istituti di credito.
  In tale contesto si segnala come, in molti casi, i consigli di amministrazione degli istituti di credito non siano stati in grado o siano stati riluttanti a mettere in discussione le decisioni strategiche dei dirigenti esecutivi e come, in alcuni casi, Pag. 38l'influenza dominante dei dirigenti e l'insufficiente diversificazione nella composizione dei consigli ne abbia condizionato l'obiettività. A quest'ultimo proposito la proposta evidenzia come uno strumento per migliorare il tasso di diversificazione dei consigli, possa essere quello di favorire l'accesso delle donne a posizioni di comando nelle società.
  Inoltre i consigli non sono stati sufficientemente coinvolti nella strategia globale in materia di rischi e di conseguenza non è stato monitorato l'approccio strategico al rischio dei dirigenti esecutivi.
  Anche in conseguenza di tali carenze nei modelli di controllo interno, sono stati introdotti incentivi eccessivi all'assunzione di rischi e non sono stati attuati sistemi appropriati per garantire una gestione dei rischi efficace. Ciò ha corrisposto ad un approccio in cui la gestione dei rischi non è stata considerata prioritaria rispetto ad altri aspetti come la strategia di crescita: di conseguenza, la segnalazione dei rischi non è stata in tutte le situazioni tempestiva ed esauriente e in molti casi la funzione di gestione dei rischi non ha avuto un peso adeguato nel processo decisionale.
  In tale contesto le proposte normative evidenziano la necessità di superare la frammentazione e le lacune delle normative nazionali che disciplinano i poteri sanzionatori o di indagine di cui dispongono le autorità nazionali al fine di attribuire alle autorità competenti il potere di applicare sanzioni appropriate e di agevolare la rilevazione delle violazioni della legislazione europea.
  In particolare si segnala l'esigenza che il livello massimo delle sanzioni amministrative pecuniarie stabilite nella legislazione nazionale superi i vantaggi derivanti dalla violazione, se determinabili, e in ogni caso non sia inferiore al livello previsto dalla direttiva (il 10 per cento del fatturato totale annuo dell'ente interessato nel caso di una persona giuridica, 5 milioni di euro o il 10 per cento del reddito annuo dei singoli nel caso di una persona fisica). Inoltre, i criteri presi in considerazione dalle autorità competenti nel determinare il tipo e il livello di sanzione da applicare in un caso specifico dovrebbero comprendere almeno i criteri stabiliti nella direttiva (ad esempio vantaggi derivati dalla violazione o perdite causate ai terzi, atteggiamento collaborativo della persona responsabile).
  La Commissione europea sottolinea al riguardo che non tutte le autorità nazionali dispongono di adeguati poteri sanzionatori; in alcuni Stati membri il livello delle sanzioni amministrative pecuniarie è troppo basso e pertanto non costituisce un deterrente sufficiente, è impossibile imporre sanzioni sia agli enti creditizi sia agli individui responsabili delle violazioni. Tale situazione può determinare lacune nel rispetto delle regole dell'UE, creare distorsioni della concorrenza nel mercato interno ed avere un impatto negativo sulla vigilanza finanziaria, mettendo a repentaglio il corretto funzionamento dei mercati bancari e pregiudicando la protezione dei depositanti e degli investitori e la fiducia nel settore finanziario;
  Ad avviso della Commissione europea, le nuove norme andranno a beneficio, oltre che delle stesse banche, le quali potranno offrire prodotti competitivi in tutta l'UE e non saranno costrette a ridurre i prestiti in fase recessiva, anche dei risparmiatori i quali saranno maggiormente tutelati contro i rischi di fallimento, e dei contribuenti, che non dovranno pagare gli oneri conseguenti al salvataggio pubblico delle banche insolventi.
  La loro attuazione dovrebbe in particolare:
   comportare un aumento delle attività ponderate in base al loro rischio creditizio pari al 24,5 per cento per gli istituti di credito di grandi dimensioni e al 4,1 per cento per quelli minori. L'adeguamento del capitale in seguito all'applicazione dei nuovi requisiti richiederà fondi per 84 miliardi di euro entro il 2015, e 460 miliardi entro il 2019;
   generare benefici annui in termini di PIL compresi tra lo 0,1 e lo 0,5 per cento, grazie alla possibile riduzione della frequenza delle crisi sistemiche;Pag. 39
   consentire la riduzione della durata dei normali cicli economici, grazie ai requisiti di capitale più elevati e alla costituzione della riserva di capitale anticiclica, con effetti positivi soprattutto per le PMI che dipendono più ampiamente dai prestiti bancari attraverso i cicli economici;
   evitare un'eccessiva esposizione degli istituti di credito al rischio, considerato che tale fattore ha contribuito a scatenare la crisi finanziaria, provocando ingenti perdite che, secondo stime del Fondo Monetario Internazionale, tra il 2007 e il 2010 sono state pari a 1 trilione di euro, vale a dire l'8 per cento del PIL dell'UE;
   scongiurare il ricorso agli aiuti di Stato per ripristinare la stabilità del settore bancario (come è avvenuto durante la crisi finanziaria), garantendo nel contempo l'afflusso di crediti per finanziare l'economia e la crescita.

  Passando ad una prima valutazione dei contenuti e dell'impatto delle due proposte normative in esame, sottolinea innanzitutto come esse, recependo l'Accordo di Basilea 3, siano ispirate da un approccio particolarmente rigoroso che potrebbe produrre effetti significativi sul sistema economico, come già segnalato da più parti.
  I forti incrementi richiesti nella capitalizzazione delle banche – che porterebbero in particolare un innalzamento dall'8 per cento al 10,5 per cento del requisito minimo patrimoniale complessivo, indifferenziato per tutti i portafogli – potrebbero infatti tradursi, in ultima istanza, in una riduzione delle risorse disponibili per il finanziamento del sistema produttivo italiano e di gran parte dei Paesi dell'Europa continentale, la cui principale fonte di finanziamento è costituita dal canale bancario.
  Ciò vale soprattutto per le piccole e medie imprese, in relazione alle quali, paradossalmente, il pacchetto di proposte in esame non prevede regole specifiche, salva la previsione di cui all'articolo 485 della Proposta di regolamento, la quale, peraltro, si limita a stabilire che la Commissione europea presenti, entro 24 mesi dall'entrata in vigore del regolamento, una relazione sull'impatto dei requisiti in materia di fondi propri sui prestiti alle PMI e alle persone fisiche, con eventuali proposte legislative.
  Sarebbe stato invece logico introdurre per i crediti concessi alle PMI la previsione di fattori di correzione volti a compensare l'incremento quantitativo del requisito patrimoniale minimo.
  Secondo notizie di stampa, Confindustria, Rete Imprese Italia, Alleanza delle Cooperative Italiane e ABI avrebbero già sottoposto alla Commissione europea e agli europarlamentari italiani un documento congiunto recante alcuni emendamenti alle proposte legislative in esame per ridurre i potenziali «effetti collaterali» sull'erogazione del credito.
  Il documento proporrebbe, in particolare, che l'aumento dei requisiti patrimoniali venga applicato – laddove i crediti siano concessi alle PMI – mediante l'introduzione di un «fattore correttivo» del 76,19 per cento nella formula per il calcolo dei risk weighted assets (le attività per cassa e fuori bilancio classificate e ponderate in base a differenti coefficienti connessi ai rischi, secondo le normative bancarie emanate dagli organi di vigilanza per il calcolo dei coefficienti di solvibilità).
  Le conseguenze delle proposte in esame potrebbero essere peraltro amplificate dalla decisione, assunta dalla nuova Autorità bancaria europea (EBA), di imporre alle banche di valutare al valore di mercato i titoli di debito sovrano in portafoglio. Tale decisione inciderà in misura fortemente negativa sopratutto sulle banche italiane, che saranno costrette a svalutare i titoli di debito italiani e greci e a procedere conseguentemente a significative ricapitalizzazioni per rispettare i requisiti patrimoniali previsti dalla legislazione europea vigente e dalla stessa EBA.
  Le preoccupazioni sul possibile impatto negativo dell'attuazione di Basilea 3 sono del resto tenute in grande considerazione dai principali partner globali al di fuori dell'Unione europea, che stanno procedendo con estrema cautela.Pag. 40
  In tale contesto ricorda inoltre come negli Stati Uniti tutte le banche tenute all'applicazione di Basilea 2 e Basilea 2,5 siano ancora in fase di sperimentazione: la segnalazione dei coefficienti regolamentari ufficiali avviene in base a Basilea 1 e le banche proseguono nei lavori di attuazione dei metodi avanzati di ponderazione dei rischi previsti dall'accordo di Basilea 2. Analoghe considerazioni valgono per altri Stati, quali, ad esempio, la Cina e la Turchia.
  In conclusione, concordando con le considerazioni svolte dal Presidente, ritiene l'esame delle proposte richiederà lo svolgimento di un'opportuna attività conoscitiva, in particolare al fine di valutare:
   se ed in quale misura le modifiche prospettate siano in grado di realizzare gli obiettivi che esse si pongono;
   quali saranno i concreti effetti sull'erogazione del credito al sistema produttivo e quindi sullo sviluppo economico, tenuto conto dell'attuale, difficilissima congiuntura macroeconomica.

  Nell'ambito di tale attività conoscitiva potrebbero in particolare essere ascoltati esperti e studiosi della materia (ad esempio i professori Guido Zingales, Rainer Masera, Stefano Caselli e Lorenzo Gai), i rappresentati della Banca d'Italia, delle associazioni datoriali, dell'ABI, dell'ACRI, dell'Associazione nazionale fra le banche popolari, della Federazione Italiana delle banche di credito cooperativo e casse rurali (Federcasse), di agenzie di rating, nonché componenti italiani del Parlamento europeo, esponenti del Governo e il Presidente dell’European banking authority (EBA), Andrea Enria.

  Gianfranco CONTE, presidente, rileva come il quadro delle audizioni da svolgere nell'ambito dell'esame degli atti normativi potrà essere precisato in dettaglio dall'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione odierna.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 30 novembre 2011.

  L'Ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.05.