CAMERA DEI DEPUTATI
Venerdì 11 novembre 2011
560.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Venerdì 11 novembre 2011. - Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Bruno Cesario.

La seduta comincia alle 20.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2012).
C. 4773 Governo, approvato dal Senato.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014 e relativa nota di variazioni.
C. 4774 Governo, approvato dal Senato, e C. 4774-bis Governo, approvata dal Senato.

Tabella n. 1: Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014.
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014 (limitatamente alle parti di competenza).
(Relazione alla V Commissione).
(Esame congiunto e conclusione - Relazioni favorevoli).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti.

Gianfranco CONTE, presidente, avverte che la Commissione è chiamata ad esaminare, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, il disegno di legge C. 4773 Governo, approvato dal Senato, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)» ed il disegno di legge C. 4774 Governo, approvato dal Senato, recante «Bilancio di previsione dello

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Stato per l'anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014» e relativa nota di variazioni C. 4774-bis, approvata dal Senato, nonché le annesse Tabella 1: Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014, e Tabella 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014.
Ricapitolando brevemente le modalità di esame dei provvedimenti da parte della Commissione Finanze, rammenta che l'esame si concluderà con la trasmissione alla Commissione Bilancio di una relazione per ciascuno stato di previsione e connesse parti del disegno di legge di stabilità, e con la nomina di un relatore, il quale potrà partecipare alle sedute di quella Commissione.
In particolare, per quel che riguarda il disegno di legge di bilancio, la Commissione esaminerà lo stato di previsione dell'entrata (Tabella 1) e lo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2), limitatamente alle parti di competenza.
Per quanto attiene all'organizzazione dei lavori, ricorda che la Commissione concluderà il proprio esame dei documenti di bilancio nella stessa seduta di oggi, atteso che la discussione in Assemblea sui provvedimenti inizierà alle ore 12,30 di domani.

Maurizio BERNARDO (PdL), relatore, illustrando il contenuto dei provvedimenti in esame, evidenzia in primo luogo come la struttura dei documenti di bilancio abbia subito rilevanti modifiche a seguito della complessiva riforma realizzata dalla legge n. 196 del 2009, che ha abrogato la normativa previgente contenuta nella legge n. 468 del 1978.
Ai sensi della citata legge n. 196, la manovra finanziaria triennale si articola ora nella legge di bilancio e nella legge di stabilità (che ha sostituito la legge finanziaria) e, eventualmente, nei disegni di legge collegati.
Per quanto riguarda in particolare la legge di stabilità, si prevede che essa sia correlata con il carattere triennale della manovra, e che debba contenere norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza nel triennio considerato nel bilancio pluriennale.
Più in dettaglio, i contenuti propri della legge di stabilità sono:
l'indicazione del livello massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di competenza, per ciascun anno considerato nel bilancio pluriennale (ivi comprese le eventuali regolazioni contabili e debitorie pregresse) e le variazioni di aliquote, detrazioni e scaglioni, nonché le altre misure che incidono sulla determinazione del quantum della prestazione, in relazione alle diverse tipologie di imposte, tasse e contributi, con effetti a partire dal 1o gennaio dell'anno cui la legge di stabilità medesima si riferisce; in relazione alle sole imposte, essa indica altresì le correzioni conseguenti all'andamento dell'inflazione, mentre, con riferimento alle variazioni delle aliquote, delle detrazioni e degli scaglioni recate dalla legge di stabilità, è fatta salva la normativa specifica riferita ai tributi, alle addizionali e alle compartecipazioni delle regioni e degli enti locali recata dalla legge n. 42 del 2009, recante delega per l'attuazione del federalismo fiscale;
l'indicazione dell'importo massimo da destinare ai contratti del pubblico impiego e alle modifiche del trattamento economico e normativo del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico;
le regolazioni meramente quantitative rinviate alla legge stabilità dalle leggi vigenti;
norme che comportano aumenti di entrata o riduzioni di spesa, ad esclusione delle norme a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio, facendo salva l'eccezione delle spese recate da norme eventualmente necessarie a garantire l'attuazione del Patto di stabilità interno, nonché a realizzare il Patto di convergenza, come disciplinato dalla legge n. 42 del 2009 sul federalismo fiscale;

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le norme recanti misure correttive degli effetti finanziari delle leggi la cui attuazione possa recare pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica;
le norme eventualmente necessarie a garantire l'attuazione del richiamato Patto di stabilità interno e del Patto di convergenza;
le tabelle in allegato alla legge di stabilità, che sono:
1) Tabelle A e B: le quali recano, come nella normativa previgente, gli importi dei fondi speciali per la copertura di nuovi provvedimenti legislativi, rispettivamente di parte corrente e di conto capitale, che si prevede verranno approvati nel corso del futuro esercizio finanziario;
2) Tabella C: la quale contiene autorizzazioni legislative di spese a carattere permanente dalle quali, rispetto a quanto previsto dalla normativa previgente, vengono espunte le autorizzazioni di spese aventi natura obbligatoria, i cui importi sono corrispondentemente riallocati nel disegno di legge di bilancio, attraverso l'istituzione di appositi capitoli di spesa;
3) Tabella D: la quale riporta i definanziamenti delle autorizzazioni legislative di spesa relativi alla sola parte corrente;
4) Tabella E: la quale reca i contenuti delle previgenti tabelle D, E e F per le spese in conto capitale, con evidenziazione dei rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni degli importi destinati al finanziamento delle leggi che dispongono spese a carattere pluriennale. La tabella evidenzia separatamente le voci concernenti la legislazione vigente al momento della presentazione del disegno di legge e l'importo definitivo che sconta gli effetti della stessa legge di stabilità.

Passando ad esaminare il contenuto specifico del disegno di legge C. 4773, approvato dal Senato, recante la legge di stabilità per il 2012, evidenzia innanzitutto come il disegno di legge, che si componeva originariamente di soli 7 articoli, si sia arricchito, nel corso dell'esame al Senato, di altri 29 articoli, per un totale di 36.
Per quanto riguarda le disposizioni rilevanti per gli ambiti di competenza della Commissione Finanze esse sono contenute negli articoli 4 e seguenti.
In tale ambito segnala in primo luogo i commi da 30 a 35 dell'articolo 4, i quali sono diretti a rideterminare i compensi spettanti per l'assistenza fiscale prestata dai Centri di assistenza fiscale (CAF), dai sostituti d'imposta e dai professionisti abilitati, nonché a sopprimere le disposizioni concernenti l'attribuzione dei compensi agli intermediari abilitati per la ricezione e la trasmissione telematica delle dichiarazioni, e per lo svolgimento del servizio di pagamento con modalità telematiche.
Più in dettaglio, il comma 30 modifica l'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo n. 241 del 1997, che aveva fissato in 25.000 lire per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa il compenso spettante ai Centri di assistenza fiscale, agli iscritti nell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili per lo svolgimento delle attività inerenti alla dichiarazione annuale dei redditi dei titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati.
Per effetto della modifica proposta si prevede che l'importo del compenso sia fissato in 14 euro per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e in 26 euro per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta.
Tale modifica è direttamente connessa a quanto previsto dai successivi commi 31 e 32.
In particolare, il comma 31 modifica l'articolo 18 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, al fine di precisare che il compenso spettante ai sostituti d'imposta per l'elaborazione e la predisposizione delle dichiarazioni in forma congiunta è pari al doppio del compenso previsto dall'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo n. 241 del 1997 per la dichiarazione singola. Viene inoltre eliminato il riferimento ai CAF-dipendenti.

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Con il comma 32 viene invece stabilito che non si procede all'adeguamento dei compensi previsto dal citato comma 3 dell'articolo 38 del decreto legislativo n. 241 del 1997 per le attività svolte negli anni 2011, 2012 e 2013.
Pertanto mentre il compenso previsto per l'attività di assistenza fiscale è attualmente fissato in 16,29 euro per le dichiarazioni singole e in 32,58 euro per le dichiarazioni congiunte, per effetto di quanto previsto dai commi 30, 31 e 33 il suddetto compenso viene ridotto a 14 euro per le dichiarazioni singole e a 26 euro per le dichiarazioni congiunte. Inoltre, per le attività svolte nel triennio 2011-2013 non si procederà all'adeguamento dei compensi al costo della vita.
Il comma 33 abroga il comma 3-ter dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, ai sensi del quale è dovuto un compenso di 1 euro ai soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa mediante il servizio telematico Entratel.
Secondo la relazione tecnica allegata al provvedimento, i benefici per il bilancio dello Stato derivanti da dette soppressioni ammonterebbero a 42,5 milioni di euro.
Il comma 34 abroga i commi da 4-ter a 4-quinquies dell'articolo 39 del decreto - legge n. 159 del 2007, concernenti il servizio di ricezione e di trasmissione telematica delle dichiarazioni dei redditi, nonché il servizio di pagamento con modalità telematiche.
Per effetto di tali soppressioni:
viene meno il compenso dovuto alle banche convenzionate e alle Poste italiane Spa per il servizio di ricezione e di trasmissione telematica delle dichiarazioni, fissato in 1,03 euro per dichiarazione (comma 4-ter);
viene meno il compenso spettante agli incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni per lo svolgimento del servizio di pagamento con modalità telematiche, in nome e per conto del contribuente, delle entrate oggetto del sistema di versamento unificato con compensazione, sempre fissato in 1,03 euro per delega di pagamento modello F24 trasmessa (comma 4-quater);
scompare di conseguenza l'adeguamento dei suddetti compensi alle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo (comma 4-quinquies).

Secondo la relazione tecnica al provvedimento i benefici per il bilancio dello Stato derivanti da dette soppressioni ammonterebbero a 25 milioni di euro.
Il comma 35 dispone che - fatto salvo quanto previsto dal comma 33 circa il blocco dell'adeguamento dei compensi (che riguarda le attività svolte negli anni 2011, 2012 e 2013) - le disposizioni di cui ai commi da 30 a 34 si applicano con riferimento alle attività svolte a decorrere dall'anno 2012.
I commi 36 e 37 intervengono sulla disciplina del Garante del contribuente, che viene trasformato da organo collegiale ad organo monocratico.
Nel dettaglio, il comma 36 modifica l'articolo 13 dello Statuto del contribuente di cui alla legge n. 212 del 2000, che ha istituito e disciplina il predetto Garante.
In particolare, il numero 1) della lettera a) del comma modifica il comma 2 del predetto articolo 13, disponendo che il Garante del contribuente sia organo monocratico (in luogo della forma di organo collegiale, costituito da tre componenti), mantenendo fermo il potere di nomina da parte del presidente della commissione tributaria regionale o della sezione distaccata nella cui circoscrizione è compresa la Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate;
Il numero 2) della medesima lettera a) abroga la lettera b) del citato comma 2, eliminando la previsione secondo cui il Garante può essere scelto tra dirigenti dell'amministrazione finanziaria e ufficiali generali e superiori della Guardia di finanza, a riposo da almeno due anni.
Di conseguenza, il Garante potrà essere scelto solo tra magistrati, professori universitari di materie giuridiche ed economiche, notai, sia a riposo sia in attività di

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servizio; tra avvocati, dottori commercialisti e ragionieri collegiati, pensionati, scelti in una terna formata, per ciascuna direzione regionale delle entrate, dai rispettivi ordini di appartenenza.
La lettera b) del comma 36 reca norme di coordinamento, sopprimendo il secondo e il terzo periodo dell'articolo 13, comma 3 della legge n. 212 del 2000, relative, rispettivamente, all'attribuzione della funzione di presidente dell'organo collegiale, nonché le modalità di scelta degli altri due componenti.
Il comma 37 stabilisce che le modifiche recate dal comma 36 abbiano effetto a decorrere dal 1o gennaio 2012, con decadenza dalla stessa data degli organi collegiali operanti alla data di entrata in vigore della legge.
Il comma 38 prevede una riduzione, in misura non inferiore a 50 milioni di euro annui, a decorrere dall'esercizio 2012, delle effettive spese di funzionamento dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS), stabilendo che a tal fine l'AAMS debba adottare misure di razionalizzazione organizzativa dirette a ridurre le spese di funzionamento, nell'ambito della propria autonomia, in misura non inferiore a 50 milioni di euro.
La norma specifica che dalla suddetta riduzione, da realizzarsi a decorrere dall'esercizio 2012, restano escluse le spese di natura obbligatoria e per il personale. Le somme corrispondenti a tali risparmi di spesa devono essere versate ogni anno ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.
Come indicato nella relazione illustrativa, la misura concorre al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto.
La relazione tecnica precisa altresì che la prevista riduzione di 50 milioni di euro corrisponde a circa il 9,7 per cento delle spese di funzionamento dell'AAMS, con esclusione delle spese di natura obbligatoria e del personale, pari a 511 milioni di euro per l'anno 2012, a 541 milioni per l'anno 2013 e a 571 milioni per l'anno 2014, in linea pertanto con le riduzioni programmate per le tutte le amministrazioni centrali dello Stato.
I commi 39 e 40 recano disposizioni di dettaglio riguardanti il concorso bandito ai sensi dell'articolo 39, comma 4, del decreto-legge n. 98 del 2011, per la copertura di 960 posti vacanti presso le commissioni tributarie.
In particolare, il comma 39 stabilisce che tutti i candidati risultati idonei all'esito del predetto concorso, sono nominati componenti delle commissioni tributarie ed immessi in servizio, anche in sovrannumero, nella sede di commissione tributaria scelta per prima da ciascuno di essi.
Gli stessi entrano a comporre l'organico della commissione tributaria prescelta man mano che i relativi posti si rendono progressivamente vacanti e da tale momento sono immessi nelle relative funzioni.
Ai componenti in sovrannumero il compenso, in misura fissa e variabile, è riconosciuto solo in relazione agli affari trattati successivamente alla data in cui i medesimi, anche per effetto di trasferimento, entrano a comporre l'organico di una sede di commissione tributaria e sono immessi nelle funzioni.
La disposizione specifica che dall'attuazione di tali previsioni non devono quindi derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il comma 40, come modificato dal subemendamento 4.5000 del relatore, prevede che i trasferimenti dei componenti delle commissioni tributarie sono disposti all'esito di procedure di interpello bandite dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria per la copertura di posti resisi vacanti a livello nazionale nelle commissioni provinciali o regionali.
Ai fini del trasferimento le domande dei componenti delle commissioni tributarie sono valutate secondo la rispettiva anzianità di servizio nelle qualifiche - secondo la Tabella 1 allegata all'articolo - ovvero, in caso di parità, secondo l'anzianità

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anagrafica, computate fino alla scadenza del termine di presentazione delle domande.
Tale Tabella prevede un punteggio per ogni anno di anzianità (o frazione di anno superiore a sei mesi).
La disposizione specifica che le domande dei componenti in sovrannumero di cui al comma 40, se non ancora in organico, sono valutate in funzione del punteggio da loro conseguito in sede di concorso. Il trasferimento non determina diritto ad alcuna indennità.
Il comma prevede inoltre l'abrogazione della lettera f) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 545 del 1992, relativo all'ordinamento degli organi di giurisdizione tributaria e correlativamente stabilito, la quale, nello stabilire i requisiti generali necessari per poter rivestire l'incarico di componente delle commissioni tributarie, prevede, anche quello di avere o aver dichiarato di voler stabilire la residenza nella regione nella quale ha sede la commissione tributaria.
Il comma 41 modifica la tariffazione dei servizi di assistenza al volo.
In particolare, la lettera a) sostituisce, a decorrere dal 1o luglio 2012, l'articolo 5, comma 4, del decreto-legge n. 77 del 1989, che definisce le modalità di calcolo del coefficiente unitario di tassazione di terminale (CTT), cioè il parametro per il calcolo della tariffa di assistenza in terminale dei voli. La modifica consiste nell'aggiungere, ai fini del calcolo del costo complessivo per i servizi di terminale, i costi previsti negli aeroporti nei quali si sviluppa, singolarmente, un traffico in termini di unità di servizio inferiore all'1,5 per cento del totale previsto per l'anno di applicazione della tariffa sull'intera rete nazionale; il vigente comma 4 esclude i costi relativi a tali aeroporti dal calcolo. Si determina pertanto un aumento della tariffa, in quanto questa verrà parametrata su un volume di costi maggiore. I maggiori ricavi derivanti dalla disposizione viene destinata al Ministero della difesa, prevedendosi che gli importi corrispondenti siano versati dall'ENAV Spa all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati al predetto dicastero.
La lettera b) abroga, sempre a decorrere dal 1o luglio 2012, l'articolo 5, comma 5, della citata legge n. 77 del 1989, il quale prevede, per i soli voli nazionali e comunitari, che la tassa di terminale possa essere applicata in misura ridotta fino al 50 per cento.
La lettera c) modifica la copertura dei costi derivanti dall'articolo 5, comma 8, della già citata legge n. 77, che pone a carico dello Stato:
a) il mancato gettito di tassazione dei servizi di assistenza alla navigazione aerea in rotta, sia nazionale che internazionale, nonché di quelli di terminale, forniti dall'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale agli aeromobili esonerati ai sensi del comma 6, del medesimo articolo 5, della legge n. 77, sulla base del numero delle unità di servizio rese;
b) i mancati introiti dell'Azienda in base a quanto previsto dai commi precedenti;
c) la differenza tra le tasse applicate ed i costi sostenuti in relazione alla gradualità delle tasse stesse di cui al comma 7, che prevedeva l'incremento graduale della tariffazione, fino all'integrale copertura dei costi nell'anno 1993.

Il nuovo testo prevede che ai suddetti costi si provveda nei limiti degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze destinati ai contratti di servizio e di programma dell'ENAV S.p.A. che, a decorrere dall'anno 2012, non potranno essere superiori, per l'anno 2012, ad euro 60.173.983 e, a decorrere dall'anno 2013, ad euro 18.173.983.
La Relazione tecnica quantifica i risparmi di spesa per il bilancio dello Stato, dall'anno 2012, in circa 42 milioni di euro.
Il comma 47, aggiungendo un periodo alla fine dell'articolo 67, comma 1, del decreto-legge n. 112 del 2008, finalizza,

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dal 2012, una quota non inferiore al 10 per cento delle risorse precedentemente destinate dall'articolo 12 del decreto-legge n. 79 del 1997 ad incentivare il personale dell'Amministrazione economica e finanziaria, al potenziamento ed alla copertura degli oneri indifferibili dell'Amministrazione economica-finanziaria, esclusi quelli di personale.
Al riguardo ricorda che l'articolo 12, del decreto-legge n. 79 ha destinato una quota (individuata con decreto ministeriale) delle somme riscosse in via definitiva correlabili ad attività di controllo fiscale, dei risparmi di spesa conseguenti a controlli che abbiano determinato il disconoscimento di rimborsi o crediti d'imposta, delle maggiori entrate realizzate con la vendita degli immobili dello Stato e sulla base dei risparmi di spesa per interessi, al potenziamento dell'Amministrazione e all'alimentazione di appositi fondi per il personale in servizio presso gli uffici adibiti alle suddette attività, i quali abbiano conseguito gli obiettivi di produttività.
La norma del comma 47, pertanto, riduce di almeno il 10 per cento le risorse per incentivare il personale dell'Amministrazione economica e finanziaria, destinando tale quota al potenziamento ed alla copertura degli oneri indifferibili della stessa Amministrazione.
La disposizione demanda ad apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze il riparto delle suddette risorse tra le diverse strutture dell'Amministrazione, incluso il Corpo della guardia di finanza.
L'articolo 6, introdotto al Senato a seguito dell'approvazione dell'emendamento 4.2000 del Governo, autorizza, al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze a conferire o a trasferire beni immobili di proprietà dello Stato ad uno o più fondi comuni di investimento immobiliari o a uno o più società (di gestione del risparmio) anche di nuova costituzione.
Sono conferiti o trasferiti gli immobili di proprietà dello Stato e una quota non inferiore al 20 per cento delle carceri inutilizzate e dalle caserme assegnate in uso alle forze armate.
La disposizione esclude invece espressamente:
gli immobili statali destinati ad uso residenziale;
gli immobili statali che possono essere attribuiti a comuni, province, città metropolitane e regioni, ai sensi del decreto legislativo n. 85 del 2010, in materia di federalismo demaniale;
gli immobili degli enti pubblici non territoriali, comprese le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate con provvedimento dell'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 196 del 2009).

I beni immobili da conferire o trasferire sono individuati con uno o più DPCM, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare in Gazzetta Ufficiale; il primo di tali decreti deve essere emanato entro il 30 aprile 2012. I conferimenti o i trasferimenti degli immobili individuati sono disposti mediante decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze; con gli stessi decreti sono anche stabiliti i criteri e le procedure per l'individuazione o l'eventuale costituzione della (o delle) società di gestione del risparmio, nonché per il collocamento delle quote del fondo o delle azioni delle società e i limiti per l'eventuale assunzione di finanziamenti da parte del fondo e delle società.
Il comma 2 dispone che i decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, con i quali si provvederà a definire le modalità delle cessione delle quote dei fondi o delle azioni delle società, dovranno prioritariamente prevedere il collocamento mediante offerta pubblica di vendita, applicandosi - in quanto compatibili - le disposizioni di cui al decreto-legge n. 332 del 1994, recante norme per l'accelerazione delle procedure di dismissione di partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in società per azioni.
Ai sensi del comma 3 i proventi netti derivanti dalle cessioni delle quote dei

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fondi o delle azioni delle società sono destinati alla riduzione del debito pubblico. La disposizione specifica che, qualora le operazioni riguardino immobili liberi, ovvero non locati, i proventi della cessione, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, sono destinati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato e per tale via al riacquisto dei titoli in circolazione. Nel caso invece di operazioni che riguardino immobili locati i proventi sono gestiti dall'Agenzia del Demanio per l'acquisto di titoli di Stato da detenere fino alla scadenza: gli interessi da essi derivanti sono utilizzati dall'Agenzia per il pagamento dei canoni di locazione e degli oneri di gestione connessi. Tali operazioni non sono soggette all'imposta di bollo e ad ogni altra imposta indiretta, né ad altro tributo o diritto di terzi.
Il comma 4 prevede, al primo periodo, che alle società di gestione del risparmio in esame si applica, in quanto compatibile, il regime fiscale di favore contemplato per le società di investimento immobiliare quotate (cosiddette «SIIQ») dall'articolo 1, comma 134, della legge n. 296 del 2006, il quale prevede l'obbligo per le SIIQ di operare una ritenuta del 20 per cento sui dividendi da distribuire ai soci.
Per quanto riguarda, invece, i conferimenti e i trasferimenti degli immobili ai fondi e alle società, il secondo periodo della norma rimanda ai primi tre articoli del decreto legge n. 351 del 25 settembre 2001 (prima «cartolarizzazione» immobiliare), in tema di ricognizione e privatizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di modalità per la cessione degli immobili.
Ai sensi del terzo periodo del comma la valutazione dei beni conferiti o trasferiti è effettuata a titolo gratuito dall'Agenzia del Territorio, d'intesa con l'Agenzia del Demanio per gli immobili da essa gestiti.
Il comma 5 stabilisce che la misura degli eventuali canoni di locazione è prevista dai decreti ministeriali sopra citati, sulla base della valutazione tecnica effettuata dell'Agenzia del Demanio. Gli stessi decreti indicano inoltre il contributo che le singole Amministrazioni devono corrispondere nel caso in cui utilizzino superfici maggiori rispetto ai piani di razionalizzazione predisposti ai sensi dell'articolo 2, comma 222, della legge n. 191 del 2009, il quale ha introdotto l'obbligo, per le amministrazioni pubbliche, di trasmettere una serie di comunicazioni all'Agenzia del Demanio relativamente agli immobili da esse utilizzati, con l'obiettivo di unificare in capo alla stessa Agenzia le procedure riguardanti le locazioni passive e di razionalizzare gli spazi utilizzati dalle medesime amministrazioni.
Il comma 6 prevede che le eventuali maggiori entrate, fino ad una massimo di 5 milioni annui, derivanti dalla distribuzione di utili di esercizio e di riserve oppure da riduzioni di capitale delle società partecipate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze possono essere utilizzate per aumenti di capitale di società partecipate anche indirettamente dallo stesso Ministero o per la sottoscrizione di capitale di nuova costituzione.
Il comma 7 aggiunge all'articolo 33 del decreto-legge n. 98 del 2011 (che ha istituito una Società di gestione del risparmio (SGR), interamente posseduta dal Ministero dell'Economia, con il compito di istituire fondi che partecipano a quelli immobiliari costituiti da enti territoriali, anche tramite società interamente partecipate, a cui siano conferiti immobili oggetto di progetti di valorizzazione) un nuovo comma 8-bis, il quale consente ai fondi istituiti dalla SGR di acquistare immobili ad uso ufficio degli enti territoriali utilizzati dagli stessi o da altre pubbliche amministrazioni, nonché altri immobili di proprietà degli stessi enti di cui sia completato il processo di valorizzazione edilizio-urbanistico. La nuova norma prevede che le e azioni della SGR possono essere trasferite con decreto ministeriale, a titolo gratuito, all'Agenzia del Demanio e che la stessa SGR può avvalersi in via transitoria del personale dell'Agenzia.
I commi 8 e 9 prevedono la possibilità di dismettere il patrimonio dello Stato all'estero con procedure semplificate, ossia con trattativa privata e in deroga al parere

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della Commissione Immobili del Ministero degli Affari Esteri, stabilendo che le relative risorse nette sono destinate alla riduzione del debito pubblico. I relativi contratti di vendita sono assoggettati al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti e gli immobili da dismettere sono individuati nel piano di razionalizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato ubicato all'estero elaborato dal Ministero degli Affari Esteri in collaborazione con l'Agenzia del demanio.
L'articolo 7, anch'esso introdotto nel corso dell'esame al Senato, dispone l'alienazione, a cura dell'Agenzia del Demanio, dei terreni agricoli di proprietà dello Stato non utilizzabili per altre finalità istituzionali, mediante trattativa privata per gli immobili di valore inferiore a 400.000 euro e mediante asta pubblica per quelli di valore pari o superiore a 400.000 euro.
Secondo quanto emerge dalla relazione tecnica, la norma è volta a favorire il rilancio dell'occupazione in agricoltura e ad agevolare i processi di ricambio generazionale nel settore agricolo attraverso l'acquisto da parte di privati di terreni demaniali a vocazione agricola.
Il comma 1 prevede che l'individuazione dei terreni da alienare è effettuata, entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge, con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze.
La norma specifica che l'individuazione del bene ne determina il trasferimento al patrimonio disponibile dello Stato e, di conseguenza, lo assoggetta, salve le previsioni di leggi speciali, alle norme di diritto privato del codice civile.
Sono, invece, espressamente esclusi gli immobili statali che possono essere attribuiti a comuni, province, città metropolitane e regioni, ai sensi del decreto legislativo n. 85 del 2010, in materia di federalismo demaniale, nonché gli immobili degli enti pubblici nazionali.
Ai decreti di individuazione dei terreni da alienare si applicano le disposizioni in tema di ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico previste dai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 1 del decreto - legge n. 351 del 2001. Pertanto i decreti, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, hanno effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni, e producono gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto. Gli uffici competenti provvedono, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura. Contro l'iscrizione del bene è ammesso ricorso amministrativo all'Agenzia del demanio entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, fermi gli altri rimedi di legge.
Il comma 2, al fine di favorire lo sviluppo dell'imprenditoria agricola giovanile, attribuisce il diritto di prelazione nelle procedure di alienazione dei terreni ai giovani imprenditori agricoli. La norma precisa che qualora, nei cinque anni successivi alla vendita, si verifichi un incremento del valore dei terreni a causa di cambi di destinazione urbanistica è riconosciuto allo Stato una quota pari al 75 per cento del maggior valore acquisito dal terreno rispetto al prezzo di vendita.
Il comma 3 dispone che per i terreni ricadenti all'interno di aree protette l'Agenzia del Demanio acquisisce preventivamente l'assenso alla vendita da parte del enti gestori.
Il comma 4 riconosce alle regioni, alle province e ai comuni la possibilità di procedere, per le finalità e con le modalità di cui ai commi 1 e 2, all'alienazione dei loro beni aventi destinazione agricola, compresi quelli attribuiti dallo Stato a comuni, province, città metropolitane e regioni ai sensi del predetto decreto legislativo n. 85 del 2010. Per le alienazioni le Regioni e gli enti locali possono avvalersi dell'Agenzia del Demanio, la quale provvede al versamento agli enti territoriali di quanto ricavato dalla vendita, al netto dei costi sostenuti e documentati.
Ai sensi del comma 5 i proventi netti derivanti dalle operazioni di dismissione sono destinati alla riduzione del debito pubblico.

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L'articolo 12 proroga fino al 2014 le misure, attualmente valevoli fino al 2011, relative al Fondo rotativo di credito per i nuovi nati istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il quale rilascia garanzie dirette, anche fidejussorie, alle banche e agli intermediari finanziari per favorire l'accesso al credito delle famiglie con un figlio nato o adottato.
Il comma 5 dell'articolo 13 introduce nuove disposizioni all'articolo 193 del nuovo codice della strada di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, volte ad integrare le procedure per l'accertamento della mancanza di copertura assicurativa obbligatoria per i veicoli a motore.
In particolare, il nuovo comma 4-ter dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 285 del 1992 prevede che l'accertamento della mancanza di copertura assicurativa obbligatoria del veicolo può essere accertato anche mediante il raffronto tra i dati delle polizze emesse dalle imprese assicuratrici e le immagini provenienti dai dispositivi di controllo del traffico e delle infrazioni (ad esempio i cosiddetti autovelox).
Il nuovo comma 4-quater del predetto articolo 193 prevede che, qualora dal raffronto dei dati risulti che al momento del rilevamento il veicolo risulti sprovvisto della copertura assicurativa obbligatoria, l'organo di polizia invita il proprietario o altro soggetto obbligato in solido a produrre il certificato di assicurazione obbligatoria.
Ai sensi del nuovo comma 4-quinquies la documentazione fotografica prodotta dai citati dispositivi costituisce atto di accertamento in ordine alla circostanza che al momento del rilevamento un determinato veicolo, munito di targa di immatricolazione, stava circolando sulla strada.
In merito rileva come le previsioni dei nuovi commi 4-ter e 4-quater riprendano, sia pure solo in parte, il contenuto dell'articolo 4, comma 4, del testo unificato delle proposte di legge C. 2699-ter ed abbinate, recante istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore dell'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, approvato dalla Commissione Finanze in sede legislativa ed attualmente all'esame in sede referente della Commissione Industria del Senato, il quale prevede la possibilità di utilizzare i dispositivi per la rilevazione a distanza di infrazioni al codice della strada, nonché per il controllo a distanza dell'accesso a zone a traffico limitato o per la registrazione del transito su autostrade o strade sottoposte a pedaggio, per rilevare la violazione dell'obbligo di assicurazione. Tale previsione si inquadra tuttavia in un insieme più ampio di misure per il contrasto alla violazione dell'obbligo di assicurazione, recate dal provvedimento approvato dalla Commissione Finanze, il quale prevede la comunicazione alla Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture, da parte delle compagnie assicurative, dei dati relativi ai veicoli assicurati, al fine della predisposizione di un elenco, aggiornato periodicamente, dei veicoli privi della copertura assicurativa. È infatti evidente come il ricorso ai predetti dispositivi di rilevamento non potrà sortire effetti concreti qualora gli organi accertatori della Polizia non dispongano di un elenco aggiornato dei veicoli assicurati.
Il comma 4 dell'articolo 14 esclude i procedimenti amministrativi di natura tributaria, oltre che quelli concernenti la tutela della salute e la sicurezza pubblica, dall'ambito di applicazione delle previsioni dei commi da 1 a 3 del medesimo articolo, le quali estendono in via sperimentale l'istituto delle «zone a burocrazia zero» a tutto il territorio nazionale, istituendo a tal fine in ogni capoluogo di provincia la struttura l'Ufficio locale dei Governi, al quale è attribuita la competenza di adottare, in via esclusiva e all'unanimità, i provvedimenti conclusivi dei procedimenti amministrativi di qualsiasi natura ed oggetto avviati su istanza di parte, relativi a nuove iniziative produttive.
I commi da 8 a 11 dello stesso articolo 14 recano disposizioni di semplificazione, anche contabile, in favore delle imprese.
Nel dettaglio, il comma 8, nel quadro delle disposizioni che riducono gli adempimenti

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per la costituzione delle società a responsabilità limitata, introduce una procedura semplificata di trasferimento di quote delle SRL, mediante l'interpretazione autentica delle disposizioni (contenute nell'articolo 36, comma 1-bis del decreto - legge n. 112 del 2008) che hanno introdotto modalità semplificate di sottoscrizione e deposito degli atti relativi ai trasferimenti di quote di società a responsabilità limitata.
Ricorda in proposito che il richiamato articolo 36, comma 1-bis, ha previsto la possibilità di sottoscrivere l'atto di trasferimento delle partecipazioni di una SRL anche con firma digitale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione dei documenti informatici. Tale norma ha disposto anche in ordine alle modalità di deposito dell'atto presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, prevedendo:
che il deposito debba avere luogo entro 30 giorni;
che esso avvenga a cura di un intermediario abilitato (ovvero a cura di iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, muniti della firma digitale e allo scopo incaricati dai legali rappresentanti della società).

In tale ambito il comma 8 precisa che la modalità di trasferimento così richiamata è espressamente in deroga al secondo comma dell'articolo 2470 del codice civile, il quale ordinariamente prevede la sottoscrizione autenticata dell'atto di trasferimento, che deve essere depositato entro trenta giorni presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, a cura del notaio autenticante.
In caso di trasferimento a causa di morte il deposito è effettuato a richiesta dell'erede o del legatario, verso presentazione della documentazione richiesta per l'annotazione nel libro dei soci dei corrispondenti trasferimenti in materia di società per azioni.
La disposizione intende dunque stabilire due modalità alternative di trasferimento di quote di SRL: una modalità ordinaria, senza firma digitale, con sottoscrizione autenticata e deposito a cura del notaio (ai sensi dell'articolo 2470, secondo comma, del codice civile); una modalità semplificata, in deroga, con firma digitale e procedure più snelle per il deposito dell'atto presso il registro delle imprese.
Inoltre il comma 8 precisa che la firma digitale utilizzata nella procedura «semplificata» è quella disciplinata dall'articolo 24 del decreto legislativo n. 82 del 2005 (codice dell'amministrazione digitale), il quale, tra l'altro, dispone che la firma digitale deve riferirsi in maniera univoca ad un solo soggetto ed al documento o all'insieme di documenti cui è apposta o associata.
Il comma 9 consente, a partire dal 1o gennaio 2012, alle società a responsabilità limitata che non abbiano nominato il Collegio Sindacale di redigere il bilancio secondo uno schema semplificato, demandando a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la definizione delle voci e della struttura che compongono lo schema di bilancio semplificato, nonché le modalità di attuazione.
Il comma 10 autorizza i soggetti in contabilità semplificata e i lavoratori autonomi, ove effettuino operazioni con incassi e pagamenti interamente tracciabili, a sostituire gli estratti conto bancari alla tenuta delle scritture contabili.
Ricorda che i lavoratori autonomi in contabilità ordinaria sono obbligati alla tenuta dei registri IVA (registro dei corrispettivi e registro degli acquisiti), nonché, ai fini delle imposte sul reddito, di un registro dal quale risultino le somme incassate, le spese fatte e il valore dei beni da ammortizzare.
Rammenta inoltre che le società in nome collettivo, le società in accomandita semplice e le società ad esse equiparate, nonché le persone fisiche esercenti imprese commerciali possono optare per la contabilità semplificata, qualora i loro ricavi non superino determinate soglie annuali. Si tratta di un regime contabile che

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prevede semplificazioni rispetto al regime ordinario (quali, ad esempio, l'esonero dall'obbligo di redigere il bilancio di esercizio e della tenuta del libro giornale). Rimangono comunque obbligatori il registro IVA (fatture emesse, corrispettivi e fatture di acquisto), il registro dei beni ammortizzabili e il libro unico del lavoro qualora il contribuente si avvalga, nell'attività d'impresa, di lavoratori dipendenti o assimilati.
In tale contesto il comma 11 stabilisce, riferendosi presumibilmente ai soggetti destinatari delle semplificazioni contabili di cui al comma 10, che per questi ultimi valgono i limiti per la liquidazione trimestrale dell'IVA operanti per il regime di contabilità semplificata.
Il comma 13 sostituisce l'articolo 2477 del Codice civile, in materia di collegio sindacale e revisione legale dei conti delle società a responsabilità limitata, al fine di prevedere che, per la predetta tipologia di società, il collegio sindacale sia sostituito da un sindaco. Al di là di tale modifica rimangono ferme le previsioni attualmente vigenti concernenti l'obbligatorietà della nomina del sindaco (nel caso di obbligo alla redazione del bilancio consolidato, di controllo di una società obbligata alla revisione legale dei conti, o di superamento, per due esercizi consecutivi, dei limiti in materia di stato patrimoniale, ricavi e numero di dipendenti stabiliti dall'articolo 2435-bis, primo comma, del Codice civile).
Il comma 14 integra invece l'articolo 2397 del Codice civile, in materia di composizione del collegio sindacale delle società per azioni, prevedendo, anche in questo caso, che, per le società con capitale sociale inferiore a un milione di euro, l'organo di controllo sia composto da un sindaco unico, scelto tra i revisori legali, in luogo del collegio sindacale.
Il comma 15 stabilisce, nel caso di entrata in vigore di norme legislative o regolamentari che incidano sulle materie regolate dallo statuto sociale, che le società cooperative con azioni non negoziate in mercati regolamentati, possono modificare il proprio statuto con le maggioranze assembleari previste in tal caso dalle norme statutarie, anche nei casi in cui lo statuto medesimo preveda maggioranze più elevate.
L'articolo 17, a sua volta introdotto nel corso dell'esame al Senato, integra l'articolo 3, comma 5, del decreto-legge n. 70 del 2011, relativo al procedimento per la delimitazione dei distretti turistici, prevedendo che il relativo procedimento si intende concluso favorevolmente per gli interessati se l'amministrazione competente non comunica, entro 90 giorni dall'avvio del procedimento stesso, il provvedimento di diniego.
Tale previsione interessa, sia pure indirettamente, le competenze della Commissione Finanze, in quanto i predetti distretti svolgono attività per favorire l'accesso al credito delle imprese turistiche ubicate nel loro ambito, le quali fruiscono delle disposizioni agevolative in materia fiscale previste dall'articolo 1, comma 368, lettera a), della legge 266 del 2005.
In merito a tale ultima previsione ricorda che il regime tributario dei distretti prevede, in sintesi, che:
le imprese appartenenti al distretto possano esercitare congiuntamente l'opzione per la tassazione di distretto ai fini IRES;
la determinazione del reddito imponibile possa essere operata su base concordataria;
il distretto possa concordare preventivamente il volume delle imposte dirette con l'Agenzia delle entrate e con gli enti locali;
la ripartizione del carico tributario tra le imprese sia rimessa al distretto;
si applichi il regime del consolidato nazionale di cui all'articolo 117 del TUIR;
non concorrano a formare la base imponibile le somme percepite o versate tra le imprese appartenenti al distretto in contropartita di vantaggi fiscali ricevuti o attribuiti.

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L'articolo 18, inserito durante l'esame del provvedimento al Senato a seguito dell'approvazione dell'emendamento del Governo 4.2000, contempla la possibilità di disporre, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, agevolazioni fiscali in favore dei soggetti concessionari, ai fini di realizzare nuove infrastrutture autostradali con il sistema del project financing.
Per quanto concerne l'ambito applicativo, il comma 1 specifica che l'agevolazione si applica alle procedure di costruzione di nuove autostrade col sistema della finanza di progetto che siano state avviate, ai sensi della normativa vigente, ma non ancora definite alla data di entrata in vigore della legge, e può essere fruita dalle società di progetto appositamente costituite per la realizzazione delle infrastrutture autostradali.
L'agevolazione consiste nella possibilità di compensare l'ammontare dovuto a titolo di specifiche imposte, in via totale o parziale, con le somme da versare al concessionario a titolo di contributo pubblico a fondo perduto per la realizzazione dell'infrastruttura, mediante riduzione o azzeramento di quest'ultimo, nonché nella possibilità di considerare, anche a fini fiscali, l'ammontare del canone di concessione come contributo in conto esercizio.
In sostanza, mediante la riduzione o l'azzeramento del contributo a fondo perduto, possono essere compensate parzialmente o integralmente le imposte sui redditi e l'IRAP generati durante il periodo di concessione e si possono assolvere gli obblighi di versamento IVA.
Il comma 2 stabilisce che l'importo del contributo pubblico a fondo perduto, nonché le modalità ed i termini delle misure, anche tributarie, previste dal comma 2, sono poste a base della gara per l'individuazione del concessionario per la realizzazione dell'opera, e sono riportate nel contratto di concessione. La disposizione specifica che la misura massima del contributo, incluse le predette misure agevolative, non può eccedere il 50 per cento del costo dell'investimento.
Il comma 3 subordina l'applicazione delle misure previste dai commi 1 e 2 all'emanazione del decreto del Ministro dell'economia con il quale sono determinate le quote di ammortamento finanziario per le concessioni relative alla costruzione e all'esercizio di opere pubbliche.
Il comma 4 stabilisce che, in sede di aggiornamento del piano economico-finanziario per la realizzazione delle infrastrutture, si provvede anche alla rideterminazione delle misure agevolative di cui al comma 1.
Il comma 6 dell'articolo 22, introdotto a seguito all'approvazione dell'emendamento 4.2000 del Governo nel corso dell'esame del provvedimento al Senato, intende armonizzare il quadro normativo in tema di incentivi fiscali e contributivi alla contrattazione aziendale e in tema di sostegno alla contrattazione collettiva di prossimità, disponendo che le agevolazioni fiscali e retributive, di cui al già citato articolo 26 del decreto-legge n. 98 del 2011 e applicabili anche alle intese di cui all'articolo 8 del decreto-legge n. 138 del 2011 (si tratta delle intese, sottoscritte sulla base di un criterio maggioritario di rappresentanza sindacale, finalizzate alla maggiore occupazione, alla qualità dei contratti di lavoro, all'adozione di forme di partecipazione dei lavoratori, alla emersione del lavoro irregolare, agli incrementi di competitività e di salario, alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli investimenti e all'avvio di nuove attività), siano applicabili agli accordi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale dalle associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti.
Contestualmente, lo stesso comma 6 sopprime, nell'ambito del richiamato articolo 26 del decreto-legge n. 98, le parole «compresi i contratti aziendali sottoscritti ai sensi dell'accordo interconfederale del 28 giugno 2011 tra Confindustria, CGIL, CISL, UIL e UGL».

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Il comma 7 consente alle regioni, in conformità al proprio ordinamento, di disporre la deduzione dall'IRAP delle somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato, in attuazione di quanto previsto da contratti collettivi aziendali o territoriali di produttività, ai sensi del più volte citato articolo 26 del decreto-legge n. 98 del 2011.
La disposizione specifica che l'agevolazione concessa è posta esclusivamente a carico del bilancio della regione interessata e che restano fermi gli automatismi fiscali previsti dalla vigente legislazione nel settore sanitario nei casi di squilibrio economico, nonché le disposizioni in materia di applicazione di incrementi delle aliquote fiscali per le regioni sottoposte ai piani di rientro dai deficit sanitari.
Il comma 8, nell'ottica di accelerare l'operatività del credito di imposta per nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno introdotto dall'articolo 2 del decreto-legge n. 70 del 2011, fissa i termini entro i quali la Conferenza Stato-Regioni deve pronunciarsi in ordine alle disposizioni attuative del predetto credito d'imposta.
Al riguardo ricorda che il predetto articolo 2 del decreto-legge n. 70 ha istituito un credito d'imposta in favore dei datori di lavoro che nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Molise, Sardegna e Sicilia) assumono a tempo indeterminato, nei dodici mesi successivi al 14 maggio 2011, lavoratori «svantaggiati» o «molto svantaggiati», aumentando il numero di dipendenti.
L'articolo 24, introdotto nel corso dell'esame al Senato a seguito dell'approvazione dell'emendamento governativo 4.2000, dispone, al comma 1, che le somme relative all'eventuale minor utilizzo delle risorse stanziate per le agevolazioni fiscali, disposte dalla legge finanziaria 2008 e successivamente prorogate, in favore delle imprese operanti nel settore cinematografico (si tratta delle agevolazioni di cui all'articolo 1, commi da 325 a 337 della legge n. 244 del 2007, comunemente note come «tax credit», consistenti nel riconoscimento di un credito d'imposta per le spese sostenute da imprese esterne ed interne alla filiera del cinema e di un credito d'imposta per le imprese che si avvalgono di manodopera italiana), individuate con decreto dei Ministri per i beni e le attività culturali e dell'economia e delle finanze, sono riassegnate ogni anno con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze allo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, ai fini del rifinanziamento del Fondo per la produzione, la distribuzione l'esercizio e le industrie tecniche, istituito dall'articolo 12 del decreto legislativo 28 del 2004. La norma prevede che il riparto delle predette risorse fra le finalità del Fondo è disposto con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali.
La relazione tecnica specifica che la norma è volta a far sì che le somme equivalenti al minor utilizzo annuale del tax credit rispetto alla copertura fissata in 90 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2001-2013 - quantificate in circa 25 milioni annui - confluiscano nella quota del FUS destinata alle attività cinematografiche.
Il comma 1 abroga inoltre i commi da 338 a 343 dell'articolo 1 della già citata legge n. 244 del 2007 che disponevano ulteriori agevolazioni fiscali in favore del settore cinematografico.
Al riguardo rammenta che il comma 338 prevede la non concorrenza al reddito imponibile, ai fini delle imposte dirette, degli utili dichiarati dalle imprese di produzione e di distribuzione cinematografica, se impiegati nelle attività proprie delle suddette imprese per lungometraggi, film di animazione, di interesse culturale e d'essai riconosciuti di nazionalità italiana.
Il comma 339 concede un'agevolazione analoga a quella del comma 338, ma limitata al 30 per cento degli utili, alle imprese italiane operanti in settori diversi da quello cinematografico che impiegano i propri utili, da sole o per mezzo di accordi con imprese del settore, in attività di produzione o di distribuzione relative agli stessi film indicati comma 338.

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Il comma 341 stanziava le risorse per le agevolazioni previste dai commi 338 e 339 per il triennio 2008-2010, mentre il comma 342 assegnava un contributo straordinario al citato Fondo di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 28 del 2004, per gli anni 2008-2010, allo scopo di assicurare lo sviluppo e l'adeguamento tecnico e tecnologico delle sale cinematografiche.
All'articolo 33 del disegno di legge, il comma 9 estende all'esercizio finanziario 2012 la disciplina del 5 per mille relativa al 2010, contenuta nell'articolo 2, commi da 4-novies a 4-terdecies, del decreto - legge n. 40 del 2010.
La norma stabilisce altresì che le norme attuative di tale disciplina, contenute nel D.P.C.M. 23 aprile 2010 si applichino anche all'esercizio finanziario 2012, previo aggiornamento dei riferimenti temporali ivi contenuti (da 2009 a 2010, da 2010 a 2011, da 2011 a 2012, da 2012 a 2013).
Infine, il comma destina al finanziamento del 5 per mille per il 2012 la somma di 400 milioni di euro.
I commi 12 e 14, riproducendo norme analoghe a quelle già presenti in precedenti provvedimenti, recano disposizioni concernenti il regime agevolato fiscale e contributivo degli emolumenti correlati ad incrementi di produttività, nonché specifiche indicazioni sulle modalità di fruizione del richiamato sgravio contributivo.
In particolare, il comma 12 proroga per il 2012 il regime fiscale agevolato applicabile agli emolumenti dei dipendenti del settore privato correlati a incrementi di produttività, consistente nell'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali avente aliquota del 10 per cento.
La determinazione dell'importo massimo assoggettabile all'imposta sostitutiva e del limite massimo di reddito annuo oltre il quale il titolare non potrà usufruire dell'agevolazione sono demandate a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
La disposizione si qualifica espressamente come attuativa dell'articolo 26 del decreto-legge n. 98 del 2011, il quale ha disposto l'applicazione di un regime fiscale e contributivo agevolato, per il 2012, relativo agli emolumenti retributivi previsti da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali, sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale (compresi i contratti aziendali sottoscritti ai sensi dell'accordo interconfederale del 28 giugno 2011 tra Confindustria, CGIL, CISL, UIL), concernenti i lavoratori dipendenti del settore privato. Tali accordi e contratti devono essere correlati a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, nonché collegati ai risultati dell'andamento economico o agli utili dell'impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale.
Al riguardo segnala come il già illustrato articolo 22, comma 6, introdotto nel corso dell'esame del provvedimento al Senato, ha modificato il richiamato articolo 26, in particolare sopprimendo, nell'ambito delle fattispecie contrattuali collettive disciplinanti la retribuzione di produttività, il riferimento ai contratti aziendali sottoscritti ai sensi dell'Accordo interconfederale dell'8 giugno 2011.
La disposizione specifica inoltre che tale agevolazione trova applicazione nel limite massimo di onere di 835 milioni nel 2012 e 263 milioni nell'anno 2013, demandando quindi ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il compito di determinare, al fine del rispetto dell'onere massimo fissato, l'importo massimo assoggettabile all'imposta sostitutiva e il limite massimo di reddito annuo oltre il quale il titolare non può usufruire dell'agevolazione.
Il comma 14 prevede che lo sgravio contributivo di cui al citato articolo 26 del decreto-legge n. 98, sia concesso, per il 2012, con i criteri e le modalità di cui all'articolo 1, commi 67 e 68, della legge n. 247 del 2007, nei limiti delle risorse stanziate a tal fine per il medesimo anno

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2012 ai sensi del quarto periodo dell'articolo 1, comma 68, della citata legge n. 247.
Il comma 13 proroga, per il 2012, il regime fiscale agevolato previsto dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 185 del 2008 per il personale del comparto delle pubbliche amministrazioni «sicurezza, difesa e soccorso pubblico».
Al riguardo rammenta che la predetta disciplina di favore riconosce al titolare di un reddito da lavoro dipendente non superiore, nell'anno precedente, a 35.000 euro una riduzione dell'IRPEF (e delle relative addizionali regionali e comunali) definita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, a valere sul trattamento economico accessorio, nel limite complessivo di spesa di 60 milioni di euro.
Il comma 28, inserito nell'articolo 5 durante l'esame del provvedimento al Senato, a seguito dell'approvazione dell'emendamento del Governo 5.2000, stabilisce che dal gennaio 2012 riprenda la riscossione dei tributi e dei contributi sospesi in favore dei contribuenti residenti nelle zone dell'Abruzzo colpite dal sisma del 6 aprile 2009, fissando le modalità della riscossione e stabilendo che sia versato il 40 per cento dei tributi e contributi o dei carichi iscritti a ruolo oggetto di sospensione.
I commi 29 e 30 recano la copertura finanziaria dell'appena illustrato comma 25-bis.
In particolare, il comma 29 dispone che le somme versate entro il 31 ottobre 2011 all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi delle disposizioni indicate nell'allegato 3 (si tratta di entrate, per complessivi 106,9 milioni di euro, derivanti dai diritti sui brevetti per invenzione industriale e per i modelli di utilità e sulla registrazione di disegni e modelli nonché dai diritti di opposizione alla registrazione dei marchi d'impresa, dalle sanzioni comminate dall'Autorità Garante per la concorrenza e del mercato e dalle sanzioni comminate dall'Autorità per l'energia e elettrica e il gas), che, alla data di entrata in vigore della disposizione - coincidente con la data di pubblicazione della legge di stabilità nella Gazzetta Ufficiale - non sono state riassegnate alle pertinenti unità previsionali, siano acquisite definitivamente al bilancio dello Stato.
Il comma 30 affida a un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Dogane il compito di aumentare l'aliquota dell'accisa sulla benzina, e sul gasolio utilizzato come carburante in misura tale da determinare maggiori entrate pari a 65 milioni di euro per l'anno 2012.
A quest'ultimo riguardo ricorda che i commi 4 e 5 dell'articolo 34 fissano la misura dell'accisa sulla benzina e sul gasolio per gli anni 2012 e 2013, al fine di fronteggiare l'onere derivante dall'introduzione a regime delle agevolazioni fiscali in favore dei distributori di carburante.
Il predetto articolo 34, anch'esso inserito durante l'esame del provvedimento al Senato, reca alcune disposizioni relative alla filiera dei carburanti, confermando a regime la deduzione forfettaria in favore degli esercenti impianti di distribuzione del carburante.
In particolare, i commi da 1 a 3 introducono a regime la deduzione forfettaria in favore dei distributori di carburante, originariamente disposta dall'articolo 21, comma 1, della legge n. 448 del 1998 e successivamente prorogata, da ultimo, prorogata al 2011 dall'articolo 2, comma 5 del decreto-legge n. 225 del 2010.
Tale agevolazione, che è concessa per tener conto dell'incidenza delle accise sul reddito di impresa dei soggetti distributori, si sostanzia in una deduzione forfetaria dei ricavi, ovvero dei corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, in favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburante.
La riduzione forfetaria del reddito deve essere effettuata per un importo pari alle seguenti percentuali dell'ammontare lordo dei ricavi:
1,1 per cento dei ricavi fino a 1.032.000,00 euro;

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0,6 per cento dei ricavi oltre 1.032.000,00 euro e fino a 2.064.000,00 euro;
0,4 per cento dei ricavi oltre 2.064.000,00 euro.

Il comma 2 dispone l'applicazione delle norme introdotte a decorrere dal periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 2011. Si prevede inoltre, analogamente a quanto già disposto nelle disposizioni di proroga in materia, che i contribuenti fruitori dell'agevolazione, nel determinare l'acconto dovuto per ciascun periodo di imposta, assumano quale imposta riferita al periodo precedente quella che si sarebbe determinata senza tenere conto della deduzione forfetaria.
Il comma 3, con finalità di coordinamento, novella il citato articolo 2, comma 5 del decreto-legge n. 225 del 2011, eliminando il limite di spesa di 24 milioni di euro previsto, in rapporto alla predetta agevolazione, per l'anno 2012 ed abrogando la previsione che affidava a un decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze - di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Agenzia delle entrate - di stabilire gli i importi della deduzione forfetaria in misura tale da rispettare il predetto limite di spesa.
Il comma 6 reca la copertura finanziaria dell'agevolazione, il cui onere è stimato in 41 milioni per l'anno 2012 e in 65 milioni di euro per l'anno 2013, ai quali si provvede mediante aumento dell'accisa sulla benzina e sul gasolio per autotrazione, disposti ai sensi dei commi 4 e 5 dell'articolo.
Il già citato comma 4 fissa la misura dell'accisa sulla benzina, sulla benzina senza piombo e sul gasolio utilizzato come carburante per gli anni 2012 e 2013. Pertanto, l'ammontare dell'aliquota sulla benzina sarà pari, nel periodo 1o gennaio - 31 dicembre 2012, a 614,20 euro per mille litri ed a 614,70 euro nel periodo 1o gennaio - 31 dicembre 2013, mentre l'aliquota sul gasolio da autotrazione sarà pari, nel periodo 1o gennaio - 31 dicembre 2012, a 473,20 euro per mille litri, ed a 473,70 euro nel periodo 1o gennaio - 31 dicembre 2013.
Il comma 5 dispone che, in rapporto alle predette modifiche delle aliquote, non si applichino i limiti agli eventuali aumenti erariali dell'accisa sulla benzina per autotrazione di cui all'articolo 1, comma 154, secondo periodo, della legge n. 662 del 1996, il quale stabilisce che eventuali aumenti erariali dell'accisa hanno effetto, nelle regioni che hanno istituito tale imposta, solo per la differenza tra l'aumento erariale e la misura dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione.
In conseguenza della predetta disapplicazione, l'eventuale modifica dell'aliquota dell'accisa sulla benzina si somma ad eventuali imposte regionali sulla benzina vigenti nelle regioni a statuto ordinario
Inoltre il comma 5 reca disposizioni in favore di alcune categorie di soggetti esercenti l'attività di trasporto, disponendo il rimborso del maggior onere derivante dagli aumenti di accisa sul gasolio nei confronti di: soggetti esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate; enti pubblici e imprese pubbliche locali esercenti l'attività di trasporto pubblico locale; imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale; enti pubblici e imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone.
Il rimborso può venir effettuato anche in compensazione, a seguito della presentazione di apposita dichiarazione ai competenti Uffici dell'Agenzia delle dogane.
Il comma 7 dispone la gratuità per l'acquirente e per il venditore delle transazioni, effettuate presso distributori di carburante, mediante carte di pagamento e per importi inferiori a cento euro.
Con riferimento all'Elenco 1 allegato al disegno di legge di stabilità, recante le riduzioni delle dotazioni finanziarie rimodulabili delle missioni e dei programmi del Ministero dell'economia e delle finanze, integralmente sostituito, nel corso dell'esame al Senato, a seguito dell'approvazione dell'emendamento del relatore

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3.1000, segnala alcune voci rientranti negli ambiti di competenza della Commissione Finanze.
In particolare:
la voce 1.1 prevede una riduzione di 148,1 milioni di euro nel 2012, di 55,2 milioni di euro nel 2013 e di 86,5 milioni di euro per quanto riguarda il programma Regolazione, giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità;
la voce 1.3 prevede una riduzione di 45,5 milioni di euro nel 2012, di 670.000 euro nel 2013 e di 9,3 milioni di euro nel 2014 per quanto riguarda il programma Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali;
la voce 1.4 prevede una riduzione di 1,7 milioni di euro nel 2012, di 783.000 nel 2013 e di 622.000 euro nel 2014 per quanto riguarda il programma Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario;
la voce 5.1 prevede una riduzione di 6,9 milioni di euro nel 2012 e di 537.000 nel 2014 per quanto riguarda il programma Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica;
la voce 8.3 prevede una riduzione di 106,3 milioni di euro nel 2012 e di 7,1 milioni nel 2014 per quanto riguarda il programma Interventi di sostegno alle imprese tramite il sistema della fiscalità.

Per quanto riguarda invece le Tabelle allegate al disegno di legge di stabilità, la Tabella A, relativa al Fondo speciale di parte corrente, l'accantonamento afferente al Ministero dell'economia e delle finanze, reca un'appostazione di 39,4 milioni di euro nel 2012, di 114,2 milioni nel 2013 e di 111,2 milioni nel 2014.
L'accantonamento è finalizzato, secondo quanto indicato nella relazione illustrativa allegata al disegno di legge, a finanziare il progetto di detassazione per interventi sanitari nei paesi poveri a garantire l'applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 238 del 2009, riguardante l'applicazione dell'IVA sulla tariffa d'igiene ambientale, nonché per finanziare taluni provvedimenti all'esame delle Camere.
Con riferimento alla Tabella B, relativa al Fondo speciale di conto capitale, l'accantonamento afferente al Ministero dell'economia e delle finanze reca uno stanziamento di 88,2 milioni di euro per il 2012, di 125 milioni nel 2013 e di 621,7 milioni nel 2014.
Secondo la relazione illustrativa allegata al disegno di legge, l'accantonamento è volto a consentire la partecipazione finanziaria dell'Italia a banche e fondi internazionali, nonché a finanziare taluni provvedimenti all'esame delle Camere.
Per quanto attiene alla Tabella C, relativa agli stanziamenti la cui quantificazione annua è demandata alla legge di stabilità, segnala, per quanto attiene agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, il finanziamento in favore della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), che viene stabilito in 431.000 euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013.
Con riferimento alla Tabella E, relativa agli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi pluriennali, segnala, con riferimento ai profili di interesse della Commissione Finanze:
un limite d'impegno di 20,3 milioni di euro annui fino al 2023, per il miglioramento delle comunicazioni ed il completamento del programma di dotazione infrastrutturale del Corpo della Guardia di finanza;
due limiti di impegno, rispettivamente di 22,6 milioni annui fino al 2024 e di 5 milioni di euro annui fino al 2017, relativi alla sospensione dei versamenti tributari e contributivi da parte dei soggetti colpiti dal sisma che coinvolse le regioni Marche ed Umbria;
un limite di impegno per 315,8 milioni di euro nel 2012, 667,8 milioni nel 2013, 736,8 milioni nel 2014 e 369,8 milioni nel 2015, relativo alla concessione del credito di imposta per nuovi investimenti nelle aree svantaggiate;

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un limite di impegno per 31,5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2012-2014 e per 280,3 milioni di euro a decorrere dal 2015 fino al 2023, relativo al miglioramento delle comunicazioni, nonché al completamento del programma di dotazione infrastrutturale della Guardia di finanza;
uno stanziamento di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, al fine di attuare la previsione di cui all'articolo 39, comma 4-ter, del decreto-legge n. 78 del 2010, relativo alla copertura degli oneri derivanti dall'istituzione delle zone franche urbane.

Per quanto riguarda il disegno di legge C. 4774, recante il bilancio annuale di previsione dello Stato per il 2012 e il bilancio pluriennale per il triennio 2012-2014, occorre anche in questo caso rilevare preliminarmente come la legge n. 196 del 2009 abbia apportato alcune significative modifiche alla struttura del bilancio.
Tale nuova articolazione è fondata sulla riclassificazione delle spese dei Ministeri per missioni e programmi e sulla riclassificazione delle entrate per ricorrenza (entrate riferite a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime, ovvero limitata a uno o più esercizi) e per tipologia dell'entrata medesima. La nuova classificazione ha operato una profonda revisione in senso funzionale della struttura delle voci di bilancio, volta a meglio evidenziare la relazione tra risorse disponibili e finalità delle politiche pubbliche, anche al fine di superare la tradizionale logica incrementale nel rifinanziamento delle politiche di spesa e di rendere più agevole l'attività di misurazione e verifica dei risultati raggiunti con la spesa pubblica.
Conseguentemente, sia per le entrate sia per le spese, l'unità di voto parlamentare risulta spostata ad un livello superiore rispetto a quello del macroaggregato (unità previsionale di base) in precedenza previsto.
In sostanza, in luogo delle unità previsionali di base (o macroaggregati), le unità di voto sono ora individuate:
a) per le entrate, con riferimento alla tipologia, distinguendo i tributi più importanti (Imposta sui redditi, IRES, IVA), i raggruppamenti di tributi con caratteristiche analoghe (ad esempio, imposte sostitutive, imposte sui generi di monopolio), le restanti tipologie di provento secondo aggregati più o meno ampi (ad esempio, proventi speciali, redditi da capitale, entrate derivanti da servizi resi dall'amministrazione statale);
b) per le spese, con riferimento ai programmi, intesi quali aggregati diretti al perseguimento degli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni.

Passando al contenuto specifico del disegno di legge C. 4774, approvato dal Senato, recante il bilancio preventivo per il 2012 ed il bilancio triennale 2012-2014, nel bilancio a legislazione vigente per il 2012, per quanto riguarda lo stato di previsione dell'entrata (Tabella 1), le previsioni aggiornate per il triennio 2012-2014 sono state elaborate, oltre che tenendo conto del nuovo quadro macroeconomico, anche in base agli effetti del decreto-legge n. 98 del 2011 e del decreto-legge n. 138 del 2011 che, tra le entrate tributarie, ricomprendono gli introiti correlati alla riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, per gli importi di 4 miliardi, 16 miliardi e 20 miliardi, nonché maggiori introiti - pari a 1,5 miliardi per ciascuno degli anni dal 2012 al 2014 - in materia di giochi pubblici ed accisa sui tabacchi lavorati (articolo 2, comma 3 del decreto-legge n. 138 del 2011).
Tali entrate incidono per 900 milioni sulle previsioni del comparto tributario (titolo I) e per 600 milioni su quelle del comparto extra-tributario (titolo II).
Le entrate finali previste per il 2012, al netto dei rimborsi IVA (29.535 milioni per il 2012), risultano pari a milioni 498.746 milioni, così ripartiti: 454.722 milioni per entrate tributarie, 42.772 milioni per entrate extratributarie e 1.252 milioni per alienazione e ammortamento di beni patrimoniali e riscossione di crediti.

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Al netto dei rimborsi IVA, le nuove previsioni relative alle entrate finali, poste a raffronto con quelle assestate emendate relative al 2011, indicano una variazione positiva pari a 42.325 milioni risultante dagli incrementi inerenti le entrate tributarie, per 32.670 milioni, e le altre entrate, per 9.655 milioni.
In particolare, aumentano di 20.934 milioni le imposte sul patrimonio e sul reddito (+8,7 per cento), di 7.160 milioni le tasse e imposte sugli affari (+5,5 per cento) e di 3,234 le imposte sulla produzione, consumi e dogane (+11,6 per cento). Rimane stabile il gettito dai prodotti di monopolio (10.884 milioni), mentre per il settore lotto, lotterie e giochi si indica un aumento di 1.342 milioni (+10,5 per cento).
Analizzando le principali imposte, il gettito IRPEF passa dai 180.116 milioni del dato assestato 2011 a 192.196 milioni nel 2012; l'IRES aumenta da 43.815 a 47.576 milioni; analogamente, il gettito IVA viene indicato in 142.148 milioni, rispetto ai 134.012 milioni del dato assestato.
Le imposte di registro, bollo e sostitutive passano da 11.377 milioni a 12.626, le accise e imposte sugli oli minerali crescono da 20.658 a 22.475 milioni, mentre quelle su altri prodotti crescono da 7.116 a 8.533 milioni.
Per quanto riguarda il versante della spesa, con riferimento allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2), segnala innanzitutto, per quanto riguarda i settori di competenza della Commissione Finanze, come, a seguito della sopra richiamata riforma della legge di contabilità, il bilancio dello Stato esponga i dati contabili ordinati per missioni e programmi, mentre non risultano più presenti i dati riassuntivi relativi ai singoli centri di responsabilità, tra i quali assumevano rilevanza per la Commissione Finanze i centri di responsabilità del «Dipartimento delle finanze» e della «Guardia di finanza». Informazioni in merito sono tuttavia indicate nelle «Note integrative» al bilancio relativamente al Piano degli obiettivi per Missione e Programma.
In particolare, le risorse afferenti al Dipartimento delle finanze sono in gran parte ricomprese nella missione Politiche economico finanziarie e di bilancio - programmi Regolazione, giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità e Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte. Nell'ambito del primo programma sono indicati gli stanziamenti annui relativi ai trasferimenti alle Agenzie fiscali, che ammontano a 2,6 miliardi per quanto riguarda l'Agenzia delle entrate, a 718 milioni, per quanto riguarda l'Agenzia delle dogane e a 624 milioni per quanto riguarda l'Agenzia del territorio. Con riferimento invece ai rimborsi d'imposta, si prevede invece uno stanziamento di 1,3 miliardi annui.
Nell'ambito del secondo programma si prevede invece uno stanziamento di circa 45 miliardi di euro per quanto riguarda l'obiettivo Rimborsi di imposta ai contribuenti.
Ulteriori stanziamenti di competenza del Dipartimento sono altresì compresi nella missione Competitività e sviluppo delle imprese - programma Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità, il quale reca uno stanziamento pari a 826,7 milioni di euro nel 2012, a 1,1 miliardi nel 2013 ed a 1 miliardo nel 2014, per la devoluzione dei crediti di imposta alle imprese.
Le risorse destinate al Corpo della Guardia di finanza sono invece considerate nella missione Politiche economico finanziarie e di bilancio - programma Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali (con una dotazione di 2.735 milioni di euro) e nella missione Ordine pubblico e sicurezza - programma Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica (con una dotazione di 1.496 milioni).
Per quanto riguarda l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, per la quale è in corso il procedimento di trasformazione in Agenzia, ad opera dello schema di decreto ministeriale sul quale la

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Commissione ha espresso il parere nella seduta di ieri, il bilancio a legislazione vigente per il 2012 indica entrate e spese complessive per 17.811 milioni di euro, di cui 16.204 milioni relativi alle gestioni speciali.
Segnala quindi come gli allegati A e B alla nota integrativa della Tabella 1 (Stato di previsione dell'entrata) indichino, ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge n. 196 del 2009, gli effetti connessi alle disposizioni normative vigenti, con separata indicazione di quelle introdotte nell'esercizio, recanti esenzioni o riduzioni del prelievo obbligatorio, con l'indicazione della natura delle agevolazioni, dei soggetti e delle categorie dei beneficiari e degli obiettivi perseguiti.
In proposito evidenzia come l'allegato A corrisponda all'allegato C-bis alla nota integrativa della Tabella 1 della legge di bilancio 2011 (legge n. 221 del 2010), al quale fanno riferimento i decreti-legge n. 98 e n. 138 del 2011, che hanno disposto la progressiva riduzione, nel tempo, delle agevolazioni ivi indicate.
In particolare, ricorda che il comma 1-ter dell'articolo 40 del decreto-legge n. 98 del 2011, come modificato dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 138 del 2011, ha disposto la riduzione del 5 per cento nel 2012 e del 20 per cento a decorrere dal 2013 dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, riportati nell'allegato C-bis al decreto.
Tale norma prevede che, qualora la predetta riduzione non sia suscettibile di diretta ed immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione con riferimento ai singoli regimi interessati. Il predetto comma 1-ter prevede, inoltre, una clausola di salvaguardia, ai sensi della quale, al fine di garantire gli effetti finanziari previsti, in alternativa, anche parziale, alla riduzioni citate, può essere disposta, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, la rimodulazione delle aliquote delle imposte indirette, inclusa l'accisa.
Il comma 1-quater del medesimo articolo 40 prevede che la disposizione del comma 1-ter non si applichi qualora, entro il 30 settembre 2012, siano adottati provvedimenti legislativi in materia fiscale ed assistenziale aventi ad oggetto il riordino della spesa in materia sociale, nonché l'eliminazione o riduzione dei regimi di esenzione e agevolazione fiscale che si sovrappongono alle prestazioni assistenziali, tali da determinare effetti positivi (cioè riduzioni), ai fini dell'indebitamento netto, non inferiori a 4 miliardi di euro per il 2012 ed a 20 miliardi di euro annui a decorrere dal 2013.
Ricorda inoltre che tale riordino dei regimi agevolativi è previsto anche dal disegno di legge C. 4566, recante delega al Governo per la riforma fiscale e assistenziale, attualmente all'esame in sede referente presso le Commissioni riunite Finanze ed Affari sociali.
In tale contesto segnala come l'allegato A rechi effetti finanziari parzialmente diversi rispetto a quelli esposti nell'allegato C-bis appena richiamato. In particolare, l'ammontare complessivo delle agevolazioni indicate dall'allegato A è pari a 139.326,89 milioni di euro per il 2012, a 140.884,77 milioni per il 2013 e a 139.131, 39 milioni per il 2014, mentre il totale delle agevolazioni recate dall'allegato C-bis è di 161,2 miliardi di euro.
Tale differenza è principalmente da ascriversi, oltre che alle modifiche congiunturali delle singole voci, al fatto che nel predetto allegato A non sono rappresentate numerose voci presenti invece nell'allegato C-bis, tra cui segnala quelle con più rilevanti effetti finanziari, pari a complessivi 23.861 milioni di euro:
deduzione di contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, per 4.843 milioni di euro;
tassazione redditi di capitale e plusvalenze, per 15.542 milioni di euro;
imposta sostitutiva sui maggiori valori attribuiti in bilancio, all'avviamento, ai marchi di impresa e alle altre attività immateriali, per 1.171 milioni di euro;

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imposta sostitutiva per il riallineamento delle differenze dei valori civili e fiscali originati da deduzioni extracontabili per 771 milioni di euro;
imposta sostitutiva sui maggiori valori attribuiti in bilancio agli elementi dell'attivo costituenti immobilizzazioni materiali e immateriali, per 275 milioni di euro;
deducibilità di un importo pari al 10 per cento dell'IRAP dalle imposte dirette (IRPEF e IRES), per 433 milioni di euro;
esenzione per le cessioni gratuite di beni fatte ad enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica e alle ONLUS, per 155 milioni di euro;
esenzione delle prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei consorziati da consorzi costituiti tra soggetti che effettuano essenzialmente operazioni esenti, per 496 milioni di euro;
esenzione dall'imposta di bollo dei certificati rilasciati da organi dell'autorità giudiziaria relativi alla materia penale, per 175 milioni di euro.

In merito rileva come il motivo per il quale le voci sopra richiamate sono state escluse delle fattispecie indicate dall'elenco di cui all'allegato A, risieda presumibilmente nel fatto che tali agevolazioni sono state oggetto di recenti modifiche legislative.
Formula quindi una proposta di relazione favorevole sulla Tabella 1 (vedi allegato 1), concernente lo Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2012 e per il triennio 2011-2013, e sulle connesse parti del disegno di legge di stabilità 2012, ed una proposta di relazione favorevole sulla Tabella 2 (vedi allegato 2), concernente lo Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, e sulle connesse parti del disegno di legge di stabilità 2012.

Alberto FLUVI (PD), nel preannunciare che i deputati del gruppo del Partito Democratico non parteciperanno alla votazione sulle proposte di relazione relative ai provvedimenti in esame, ritiene che le ormai prossime dimissioni del Presidente del Consiglio, rese inevitabili dall'esito della votazione sul disegno di legge di approvazione del Rendiconto generale dello Stato, non faranno altro che certificare il fallimento del Governo, il quale, nonostante abbia goduto del sostegno di una maggioranza parlamentare mai così ampia nella storia repubblicana, non è stato in grado di produrre alcuno dei risultati promessi, al punto da provocare il sostanziale commissariamento del nostro Paese da parte della Commissione europea e della Banca centrale europea.
Sotto il profilo politico, invita quindi a riflettere in merito alla situazione di estrema debolezza nella quale il Paese è precipitato, com'è dimostrato dalle ultime dichiarazioni - da un certo punto di vista molto discutibili - dei rappresentanti della Commissione europea, i quali hanno sostanzialmente sollecitato il Parlamento italiano a modificare il testo del disegno di legge costituzionale, di recente approvato in sede referente dalle Commissioni Affari costituzionali e Bilancio della Camera, relativo all'introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Costituzione.
Evidenzia, altresì, come anche sotto il profilo economico la situazione del Paese sia divenuta sempre più drammatica, a causa della continua sottovalutazione, da parte dell'Esecutivo, degli effetti che la crisi internazionale stava producendo sulla nostra economia, nonché della mancanza di credibilità della compagine governativa, i cui più autorevoli componenti hanno costantemente e superficialmente ecceduto in valutazioni e dichiarazioni ottimistiche, in palese contrasto con una realtà contraddistinta dal crollo della produzione industriale e dei consumi e dall'aumento della disoccupazione. Inoltre, sebbene l'Esecutivo avesse indicato tra i propri principali obiettivi, già all'indomani del fallimento della Lehman Brothers, quello di mettere in sicurezza i conti pubblici, il

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rapporto tra debito pubblico e PIL è cresciuto, in questi ultimi tre anni, dal 105 al 120 per cento, sebbene non sia stato necessario alcun salvataggio pubblico di banche italiane e nonostante non sia stata adottata alcuna misura di reale sostegno dell'economia. Ciò, del resto, ha indotto il Commissario europeo per gli affari economici e monetari, Olli Rehn, a rimarcare le difficoltà che l'Italia dovrà affrontare per realizzare il pareggio di bilancio nel 2013 e a sottolineare la necessità che siano intraprese al più presto azioni per conseguire gli obiettivi di finanza pubblica, varando le necessarie riforme strutturali.
In tale contesto, crede che rappresenterà un'eredità pesante per il futuro Governo - sia che si riesca a dare vita a un cosiddetto Governo di larghe intese, sia che si renda necessario procedere a nuove consultazioni elettorali - il fatto che le manovre finanziarie adottate con i decreti - legge n. 98 e n. 138 del 2011 abbiano previsto che il raggiungimento del predetto obiettivo del pareggio di bilancio sia collegato in misura significativa agli effetti di risparmio da realizzare attraverso la riforma fiscale e assistenziale prevista dal disegno di legge C. 4566, la quale dovrebbe consentire di reperire 20 miliardi di euro, pena la corrispondente riduzione delle agevolazioni fiscali.
In proposito, osserva come ciò costituisca un'ulteriore dimostrazione della mancanza di credibilità dell'Esecutivo, in quanto, come rilevato anche dalla Corte dei conti nel corso di una recente audizione di fronte alle Commissioni riunite VI e XII, appare incongruo ritenere che il riordino della spesa sociale e delle predette agevolazioni possa avvenire mediante una siffatta riduzione delle risorse a tali esigenze destinate, soprattutto in una situazione che ha visto il progressivo dissanguamento degli enti locali, attuato mediante riduzioni di trasferimenti erariali che avevano già praticamente azzerato l'azione di tali enti in campo socio-assistenziale.
Peraltro, il carattere fantasioso e incerto delle coperture cui il Governo ha fatto ricorso negli ultimi anni è testimoniato anche dalla mancata corrispondenza degli effetti finanziari esposti nell'allegato C-bis alla nota integrativa della Tabella 1 della legge di bilancio 2011, al quale fanno riferimento i decreti-legge n. 98 e n. 138 del 2011, con quelli indicati nell'allegato A alla nota integrativa della Tabella 1 in esame, recante lo Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014.
Rileva quindi come l'incapacità del Governo di elaborare una politica economica in grado di accompagnare il sistema economico verso un approdo sicuro abbia condotto il Paese sull'orlo del baratro finanziario, com'è stato reso evidente, nei giorni scorsi, dai continui cedimenti della borsa e dalla irrefrenabile ascesa del differenziale tra i titoli di Stato italiani e quelli tedeschi.
Auspica, pertanto, che la giornata di domani, chiudendo la parentesi del Governo di centrodestra, possa consentire all'Italia di voltare pagina e di imboccare finalmente un percorso virtuoso, riprendendo in mano il proprio futuro, sia che le forze politiche si dimostrino in grado di recepire i saggi consigli del Presidente della Repubblica, dando vita a un Governo cosiddetto di unità nazionale, sia che si renda necessario procedere a nuove elezioni.
A tale proposito, sottolinea come l'intervento del Capo dello Stato, in soli due giorni, abbia consentito al Paese di riprendere fiato, determinando una sensibile riduzione dello spread tra i titoli di Stato italiani e quelli tedeschi, a dimostrazione del fatto che, quando si agisce con senso di responsabilità, anche la speculazione finanziaria è costretta a prenderne atto e a ridurre la propria pressione sui mercati.
Ribadisce, infine, che i deputati del Partito Democratico non parteciperanno alla votazione delle proposte di relazione e abbandoneranno pertanto la seduta odierna della Commissione.

Francesco BARBATO (IdV) esprime il giudizio fortemente negativo del gruppo dell'Italia dei Valori sui provvedimenti in esame, rilevando, in tale contesto, come,

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nonostante le drammatiche condizioni nelle quali si trova il Paese, il Governo e la maggioranza abbiano voluto inserire nel testo del disegno di legge di stabilità una serie di norme di carattere localistico e microsettoriale, che certamente non corrispondono agli interessi generali e che evidentemente non corrispondono alle esigenze poste dall'attuale congiuntura.
Su un piano più generale evidenzia, per l'ennesima volta, come, lungo l'intero arco della legislatura, il Governo si sia dimostrato completamente privo di una coerente linea di politica economica, e si sia ridotto a procedere per tentativi, gettando pertanto il Paese in una situazione di crisi che non ha probabilmente uguali nella storia repubblicana.
Ritiene quindi che sia ormai del tutto superata la fase politica del «berlusconismo», evidenziando, come, nella nuova prospettiva politica che ora si apre, l'IdV intenda svolgere un ruolo di protagonista per il rilancio del Paese. Saluta quindi con favore l'ipotesi di un nuovo Governo guidato dal Professor Monti, che sia in grado di affrontare l'attuale situazione di emergenza e di sollevare l'Italia dal baratro in cui sta precipitando.
In quest'ambito il gruppo dell'IdV è assolutamente disinteressato ad ogni questione relativa alla spartizione di posti di governo, mentre intende proporre, in vista delle scelte cui sarà chiamato il nuovo Esecutivo, una serie di proposte di politica economica e fiscale, che sono del resto contenute in una risoluzione a sua firma appena presentata. In particolare, sottolinea come la crescente disuguaglianza che caratterizza la distribuzione dei redditi e della ricchezza nel Paese, nel quale il 10 per cento più ricco della popolazione possiede il 45 per cento del patrimonio immobiliare e finanziario complessivo, renda auspicabile l'introduzione di una tassazione patrimoniale, che potrebbe consentire di introitare un gettito pari a circa 16 miliardi di euro, rendendo finalmente possibile adottare misure incisive per la definitiva stabilizzazione della finanza pubblica e per il rilancio dell'economia.

Maurizio BERNARDO (PdL), relatore, esprime il proprio rammarico per la decisione del gruppo del PD di abbandonare la seduta della Commissione, ritenendo che, in questa delicata fase occorra innanzitutto operare per il bene del Paese, ed evitare atteggiamenti polemici che appaiono sterili e strumentali. Rivendica quindi il senso di responsabilità dei gruppi di maggioranza, che sono presenti in Commissione con tutti i loro componenti per consentire l'approvazione in tempi rapidi di provvedimenti importanti per il futuro dell'Italia.
In riferimento ad alcune delle considerazioni espresse dal deputato Fluvi, rileva come, nel contesto della crisi attualmente in atto in tutta Europa, le scelte di politica economica adottate dai singoli Paesi debbano evidentemente tener conto delle indicazioni provenienti dalla Banca centrale europea e dalle istituzioni comunitarie: in tale prospettiva rivendica il fatto che il disegno di legge di stabilità, anche a seguito delle integrazioni apportate dal Governo nel corso dell'esame al Senato, attui una serie di misure di contenimento della spesa e di rilancio dell'economia raccomandate dall'Unione europea.
Sebbene non conosca quali potranno essere gli sviluppi futuri del quadro politico e le decisioni che saranno assunte dal Presidente della Repubblica nell'eventualità di dimissioni del Presidente del Consiglio, non ritiene che l'atteggiamento dimostrato oggi dal gruppo del PD costituisca un buon viatico per affrontare in modo costruttivo tale fase, soprattutto quando si chiede al PdL di dimostrare senso di responsabilità, accettando di favorire la nascita di un nuovo Esecutivo.
Ritiene, infatti, che il comportamento del gruppo del PD non rappresenti un presupposto positivo per formule politiche che vedano riuniti, in un'inedita, nuova maggioranza, i gruppi del centrosinistra e del centrodestra. Pur esprimendo perplessità rispetto a tale ipotesi, auspica, quanto meno, che in questa prospettiva cambi al più presto l'atteggiamento di alcuni gruppi

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di opposizione, i quali dovrebbero dimostrare maggiore rispetto per le legittime posizioni delle altre forze politiche.

Maurizio FUGATTI (LNP) preannuncia il voto favorevole dei deputati del gruppo della Lega Nord Padania sulle proposte di relazione formulate dal relatore, rilevando come i provvedimenti in esame costituiscano una testimonianza concreta della volontà del Governo di procedere senza indugio alle riforme economiche richieste al nostro Paese dall'Unione europea.
Giudica pertanto strumentale la posizione assunta dal Partito Democratico in merito alle manovre di finanza pubblica attuate dal Governo di centrodestra in questi tre anni, rimarcando, anche con riferimento ai rilievi formulati dal deputato Fluvi nella seduta odierna, come già nel 2009, appena un anno dopo l'inizio della legislatura, il PIL italiano avesse subito un decremento di oltre il cinque per cento, evidentemente a causa della pesantissima crisi finanziaria, che allora cominciava a ripercuotersi sull'economia mondiale e che non può certo essere ascritta alle responsabilità del Governo.
Osserva quindi come i fondamentali dell'Italia - se si prescinde dal rapporto tra debito pubblico e PIL, risultante di politiche dissennate non ascrivibili né al Governo in carica, né a quello precedente guidato da Prodi, ma ai Governi succedutisi soprattutto negli anni Ottanta - comprovino gli effetti positivi prodotti dalle politiche poste in essere nella legislatura in corso, dal momento che il rapporto tra deficit e PIL è migliore rispetto a quello della Francia e della Spagna, mentre il tasso di disoccupazione è inferiore sia a quello della Francia sia alla media dell'Unione europea. Oltre a ciò bisogna considerare, peraltro, come il Governo sia stato capace di soddisfare, in pochissimo tempo, la richiesta dell'Unione europea di assicurare il pareggio di bilancio entro il 2013, attraverso una manovra complessiva pari a circa 60 miliardi di euro dalla quale non potevano non derivare effetti recessivi, in relazione ai quali occorre procedere - nella piena consapevolezza del Governo - a interventi di correzione.
Ritiene pertanto che non possano essere disconosciuti gli importanti sforzi compiuti dall'Esecutivo, rilevando come, anche sotto il profilo della crescita, risulti non disprezzabile, nell'attuale contesto europeo, l'incremento dell'1,3 per cento del PIL conseguito dal nostro Paese nel 2010, a fronte dell'1,6 per cento della Francia.
Sottolinea, infine, l'atteggiamento contraddittorio dei deputati del Partito Democratico, i quali, sebbene i provvedimenti in esame attuino precisi impegni assunti dal Governo nei confronti dell'Unione europea, hanno abbandonato i lavori della Commissione, dichiarando di non voler partecipare alla votazione delle proposte di relazione - e presumibilmente si comporteranno in modo analogo domani, in occasione della discussione dei provvedimenti in Assemblea - pur essendo già pronti a sedersi al tavolo delle trattative per la formazione di un nuovo Governo.

Cosimo VENTUCCI (PdL) ringrazia il deputato Barbato, che, pur esprimendo una critica severa nei confronti del Governo, ha partecipato per intero ai lavori della Commissione, stigmatizzando invece il comportamento tenuto dal gruppo del PD, il quale ha deciso di abbandonare la seduta, fornendo una prova, più che di scarsa cortesia, della cronica incapacità culturale di larghi settori del centrosinistra a comprendere le dinamiche della società moderna.
Esprime quindi il suo fermo dissenso nei confronti dei giudizi espressi dal deputato Fluvi sulla politica economica del Governo, sottolineando come non si possa addossare all'attuale Esecutivo la colpa di una crisi economica che coinvolge tutti i Paesi europei, e che ha comportato un forte rallentamento anche delle economie di Paesi, come la Germania, che sono generalmente presi a modello di virtuosità.
Rileva, in tale contesto, come i principali indicatori della finanza pubblica italiana risultino straordinariamente migliori di quelli di altri Stati membri dell'UE,

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quali, ad esempio, la Francia, sottolineando a questo proposito come sia assolutamente ingiusto imputare al Presidente del Consiglio dichiarazioni sulla situazione economica che rispondevano esclusivamente al dovere, gravante su chiunque rivesta tale alta responsabilità, di evitare ogni forma di allarmismo e di dare speranze ai cittadini.
Su un piano più generale sottolinea come il Partito Democratico si sia avvantaggiato in modo vergognoso della violenta campagna di disinformazione posta in essere, lungo tutto l'arco della legislatura, dal gruppo l'Espresso e da alcuni giornali stranieri, quali il Financial Times, attraverso un'opera di denigrazione del Presidente del Consiglio, della maggioranza e del Paese nel suo complesso, senza peraltro fornire alcuna concreta proposta politica.
Auspica quindi che il Paese sappia comprendere appieno tutti i risvolti e le motivazioni che hanno portato all'attuale fase storica, e che la maggioranza non ripeta l'errore, compiuto nel 1995, di non partecipare al Governo guidato da Lamberto Dini.

La Commissione approva, con distinte votazioni, la proposta di relazione favorevole sulla Tabella 1, concernente lo Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014, e sulle connesse parti del disegno di legge di stabilità 2012, e la proposta di relazione favorevole sulla Tabella 2, concernente lo Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, e sulle connesse parti del disegno di stabilità 2012.
Nomina quindi il deputato Bernardo relatore presso la Commissione Bilancio.

La seduta termina alle 20.35.