CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 7 settembre 2011
527.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (VIII e X)
COMUNICATO
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ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 7 settembre 2011. - Presidenza del presidente della VIII Commissione Angelo ALESSANDRI.

La seduta comincia alle 14.30.

Attuazione della direttiva 2009/71 Euratom, che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari.
Atto n. 386.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame dello schema di decreto in titolo.

Alberto TORAZZI (LNP), relatore per la X Commissione, preliminarmente, osserva che le Commissioni VIII Ambiente e X Attività produttive sono chiamate ad esprimere un parere al Governo sullo schema di decreto legislativo n. 386, recante modifiche al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e alla legge 23 luglio 2009 n. 99 in attuazione della direttiva 2009/71/ Euratom, che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza degli impianti nucleari.
Rileva, quindi, che lo schema di decreto legislativo in esame è finalizzato al recepimento della direttiva 2009/71/Euratom che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari.
Al riguardo, osserva che la delega per il recepimento è stata conferita dalla legge n. 96 del 2010 (legge comunitaria 2009), nel cui allegato B figura la direttiva in esame. Per il recepimento di tale direttiva non sono stati indicati criteri specifici ma solo principi di carattere generale.
Rileva, altresì, che nella relazione illustrativa viene sottolineato che, poiché un esame puntuale delle norme previste dalla direttiva ha evidenziato una buona corrispondenza con quanto già presente nel quadro normativo nazionale (costituito principalmente dalla legge n. 1860 del 1962 e dal decreto legislativo n. 230 del 1995), è stato ritenuto utile adottare la tecnica della novella legislativa, inserendo le disposizioni della direttiva 2009/71/Euratom prevalentemente nel decreto legislativo n. 230 del 1995 (già attuativo delle precedenti direttive europee in materia) e, per quanto concerne più precisamente l'Agenzia nazionale di regolazione,

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nell'articolo 29 della legge n. 99 del 2009, istitutivo dell'Agenzia per la sicurezza nucleare.
Riguardo a tale ultimo profilo ricorda che l'istituzione dell'Agenzia per la sicurezza nucleare è stata prevista dal citato articolo 29 della legge n. 99 del 2009, nell'ambito della più generale politica energetica del governo finalizzata a reintrodurre in Italia la produzione di energia da fonte nucleare. A tale Agenzia la norma istitutiva ha riconosciuto funzioni e i compiti di autorità nazionale per la regolamentazione tecnica, il controllo e l'autorizzazione ai fini della sicurezza delle attività concernenti la gestione e la sistemazione dei rifiuti radioattivi e dei materiali nucleari provenienti da attività mediche ed industriali, la protezione dalle radiazioni, nonché le funzioni e i compiti di vigilanza sulla salvaguardia degli impianti e dei materiali nucleari, comprese le loro infrastrutture e la logistica.
Ricorda, inoltre, che le Commissioni riunite VIII Ambiente e X Attività produttive, in data 2 dicembre 2010 hanno espresso parere favorevole sulle proposte di nomina del professor Umberto Veronesi a presidente dell'Agenzia per la sicurezza nazionale e sulle proposte di nomina del professor Maurizio Cumo, del professor Marco Enrico Ricotti, designati dal Ministero dello sviluppo economico del dottor Stefano Dambruoso designato dal Ministero dell'ambiente, a componenti dell'Agenzia medesima e in data 26 gennaio 2011 sulla proposta di nomina del vice prefetto Stefano Laporta a componente della medesima Agenzia designato dal ministero dell'Ambiente. L'Agenzia è stata così ufficialmente costituita con il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2011.
Segnala, infine, che per effetto del decreto-legge n. 34 del 2011, come modificato dalla legge di conversione n. 75 del 2011, e poi del decreto del Presidente della Repubblica n. 114 del 2011 che ha dato esecuzione all'esito del referendum abrogativo del 12 e 13 giugno 2011, sono venute meno tutte le disposizioni introdotte nell'ordinamento italiano a partire dal 2008 per promuovere la realizzazione di nuovi impianti per l'energia nucleare e la produzione di questo tipo di energia. Il citato decreto del Presidente della Repubblica ha anche abrogato la disposizione che disciplinava l'istituto della «strategia energetica». Anche il contenuto del citato articolo 29 della legge n. 99 del 2009 è stato modificato nel senso indicato dall'esito del citato referendum abrogativo.
Osserva, poi, che l'articolo 1 dello schema di provvedimento in esame reca una serie di modifiche al decreto legislativo n. 230 del 1995, a partire dal titolo, che viene modificato al fine di dare conto dell'attuazione della direttiva 2009/71/Euratom.
In linea con il disposto dell'articolo 3 di tale direttiva vengono introdotte, mediante l'inserimento di un comma 1-bis all'articolo 3, le definizioni di «sicurezza nucleare», «autorizzazione» (alla costruzione, esercizio o disattivazione di un impianto nucleare) e «titolare dell'autorizzazione».
Al riguardo, rileva che la relazione illustrativa fa notare che lo schema di decreto in esame non introduce una nuova tipologia di autorizzazione, ma fa riferimento all'autorizzazione disciplinata dalla legge n. 1860 del 1962 e dal decreto legislativo n. 230 del 1995.
Fa quindi presente che l'articolo 1 in commento provvede inoltre ad inserire un Capo VII-bis (che contiene gli articoli da 58-bis a 58-quinquies) al decreto legislativo n. 230 del 1995.
Il nuovo articolo 58-bis chiarisce - in linea con il dettato dell'articolo 6 della direttiva - che il titolare dell'autorizzazione deve essere in possesso delle capacità tecniche e professionali previste dalla normativa vigente e che allo stesso è assegnata la responsabilità primaria, non delegabile, per la sicurezza degli impianti. Lo stesso articolo evidenzia gli obblighi del titolare in materia di verifica e miglioramento della sicurezza dell'impianto, in modo sistematico e verificabile, nella misura ragionevolmente possibile.
Il nuovo articolo 58-ter - in linea con il dettato dell'articolo 7 della direttiva -

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impone al titolare dell'autorizzazione di mantenere ed accrescere, con oneri a proprio carico, l'esperienza e la competenza del personale addetto alla sicurezza nucleare attraverso idonei programmi formativi. Qualora attività rilevanti per la sicurezza nucleare siano appaltate, il titolare dell'autorizzazione è tenuto ad accertarsi che il personale terzo sia stato adeguatamente formato.
Il nuovo articolo 58-quater - in linea con il dettato dell'articolo 8 della direttiva - reca una serie di disposizioni finalizzate a garantire che le informazioni riguardanti la regolamentazione della sicurezza nucleare e lo stato della sicurezza medesima siano rese accessibili ai lavoratori e al pubblico. A tal fine l'articolo pone obblighi in capo all'Agenzia per la sicurezza nucleare e ai titolari delle autorizzazioni. Viene altresì previsto che le informazioni siano rese accessibili secondo quanto disposto dal decreto legislativo n. 195 del 2005 (di recepimento della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale).
Fa presente, infine, che il nuovo articolo 58-quinquies - in linea con il dettato dell'articolo 9 della direttiva - disciplina le modalità della reportistica nei confronti della Commissione UE e di valutazione della legislazione nazionale.
Passando, poi, alla illustrazione dell'articolo 2 dello schema di decreto in esame, rileva che esso reca una serie di modifiche all'articolo 29 della legge n. 99 del 2009 istitutivo dell'Agenzia per la sicurezza nucleare.
In particolare, segnala l'inserimento del comma 1-bis che affida all'Agenzia il ruolo di autorità nazionale per la regolamentazione tecnica, il controllo e la vigilanza in materia di sicurezza nucleare degli impianti nucleari ai sensi della direttiva 2009/71/Euratom. Tale comma consente di recepire l'articolo 5 della direttiva. Segnala altresì l'introduzione, dopo il comma 16, di due commi, il 16-bis e il 16-ter, rispettivamente concernenti le modalità di attività ispettiva dell'Agenzia (che dovrà essere svolta ai sensi dell'articolo 10, commi 3-5, del decreto legislativo n. 230 del 1995) e la formazione e l'aggiornamento del personale dell'Agenzia stessa.

Tommaso FOTI (PdL), relatore per la VIII Commissione, con riferimento all'articolo 3 dello schema di decreto legislativo in esame, osserva che, secondo quanto riportato nella relazione illustrativa, con tale articolo «si specifica, per chiarezza interpretativa», che ogni riferimento al CNEN, all'ENEA, all'ANPA, all'APAT e all'ISPRA contenuti nella legge n. 1860 del 1962, nel decreto del Presidente della Repubblica n. 450 del 1970, nel decreto legislativo n. 230 del 1995 e nei relativi decreti applicativi, è da intendersi all'Agenzia per la sicurezza nucleare, che, in materia di sicurezza nucleare e radioprotezione degli impianti nucleari ne assume le funzioni.
Al riguardo, ricorda anzitutto che il CNEN è il lontano predecessore dell'attuale ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo sostenibile), operante sotto la vigilanza del Ministero dello sviluppo economico, e che l'ISPRA (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale) ha in questa legislatura sostituito più organismi tra cui l'APAT (Agenzia per la protezione dell'ambiente e i servizi tecnici), che a sua volta aveva sostituito l'ANPA.
Osserva, inoltre, che l'articolo in commento appare confermare sia lo scopo che la portata delle modifiche legislative introdotte nel corso dell'attuale legislatura, con particolare riferimento all'assunzione da parte dell'Agenzia per la sicurezza nucleare delle funzioni dell'ENEA e dell'ISPRA - da quelle relative agli impianti nucleari in fase di disattivazione, a quelle relative ai reattori di ricerca e alle installazioni dove le sorgenti di radiazioni sono impiegate ai fini industriali, di ricerca o medici, nonché all'esercizio dei compiti connessi all'adempimento degli obblighi che derivano al nostro Paese da convenzioni e da trattati sottoscritti nel campo della sicurezza nucleare e della radioprotezione - e alla struttura della stessa Agenzia, che, ai sensi dell'articolo 29,

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comma 2, della legge n. 99 del 2009, è composta dalle strutture dell'attuale Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale dell'ISPRA e dalle risorse dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), attualmente preposte alle attività di competenza dell'Agenzia.
Segnala, peraltro, che, ad oggi, non sono stati emanati i provvedimenti ministeriali con i quali si dovrà procedere, ai sensi del comma 17 del citato articolo 29 della legge n. 99 del 2009, all'individuazione delle risorse di personale e finanziarie dell'ISPRA e dell'ENEA da trasferire all'Agenzia per la sicurezza nucleare.
Nel sottolineare, quindi, che il comma 1 dell'articolo 4 dello schema di decreto, reca la clausola di invarianza degli oneri in quanto dispone che all'attuazione delle disposizioni del decreto in esame, i soggetti pubblici interessati debbano provvedere con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, segnala, infine, che il successivo comma 3 del medesimo articolo prevede che per le attività ispettive dell'Agenzia si applichi l'articolo 29, comma 7, della legge n. 99 del 2009 che prevede la copertura degli oneri mediante corrispettivi versati dagli esercenti e determinati, con apposito decreto interministeriale, sulla base dei costi effettivamente sostenuti per l'effettuazione di tali attività ispettive. In proposito, ricorda che la relazione tecnica precisa che «nel periodo transitorio intercorrente fino all'operatività dell'Agenzia, l'attività ispettiva verrà svolta, da parte degli organi competenti, con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente».

Gabriele CIMADORO (IdV) fa rilevare, a nome del suo gruppo, che riterrebbe opportuno procedere alla soppressione dell'Agenzia per la sicurezza nucleare.

Angelo ALESSANDRI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.