CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 28 luglio 2011
519.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Giovedì 28 luglio 2011 - Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO.

La seduta comincia alle 13.

DL 107/11: Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni per l'attuazione delle Risoluzioni 1970 (2011) e 1973 (2011) adottate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Misure urgenti antipirateria.
C. 4551 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni III e IV).
(Esame e conclusione. - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Maurizio SCELLI (PdL), relatore, osserva come il decreto-legge in esame rechi disposizioni relative alla proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a

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sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, disposizioni per l'attuazione delle Risoluzioni 1970 (2011) e 1973 (2011) adottate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e misure urgenti antipirateria
Il provvedimento è composto di undici articoli.
Per quanto concerne gli ambiti di competenza della Commissione giustizia, segnala, in primo luogo l'articolo 7, che contiene disposizioni in materia penale. Tale articolo, composto da un unico comma, riproduce disposizioni già recate da precedenti provvedimenti di proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali, sulle quali la Commissione giustizia si è espressa ripetutamente in senso favorevole.
L'articolo 7, segnatamente, rinvia per l'applicazione delle disposizioni in materia penale relative alle missioni previste dal decreto-legge in esame, all'articolo 5 del decreto-legge n. 209 del 2008 ed all'articolo 4, commi 1-sexies e 1-septies, del decreto-legge n. 152 del 2009.
Analiticamente, attraverso il rinvio alle disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 209 del 2008, si prevede, in primo luogo, l'applicabilità al personale militare impegnato nelle missioni internazionali della disciplina del codice penale militare di pace e della disciplina prevista dall'articolo 9, commi 3, 4 (lettere a), b), c), d)), 5 e 6, del decreto-legge n. 451 del 2001.
Il rinvio ulteriore al decreto legge n. 451 del 2001 sulla missione «Enduring Freedom» comporta, in particolare: l'attribuzione della competenza territoriale al tribunale militare di Roma; la possibilità per gli ufficiali di polizia giudiziaria militare di procedere all'arresto di chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti reati militari: a) disobbedienza aggravata; b) rivolta; c) ammutinamento; d) insubordinazione con violenza e violenza contro un inferiore aggravata; se gli eventi non consentono di porre tempestivamente l'arrestato a disposizione dell'autorità giudiziaria, l'arresto mantiene efficacia purché il verbale sia inviato, anche con mezzi telematici, entro 48 ore al pubblico ministero e l'udienza di convalida si svolga, con la partecipazione necessaria del difensore, nelle successive 48 ore; gli interrogatori potranno svolgersi mediante un collegamento videotelematico od audiovisivo; la possibilità, con le stesse modalità, di procedere all'interrogatorio della persona sottoposta alla misura coercitiva della custodia cautelare in carcere.
Attraverso il rinvio alle disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 209 del 2008, si prevede, inoltre, che i reati commessi dallo straniero nei territori in cui si svolgono le missioni e gli interventi militari, in danno dello Stato o di cittadini italiani partecipanti alle stesse missioni, siano puniti a richiesta del Ministro della giustizia, sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate; che per tali reati - come per quelli comuni commessi dai cittadini italiani durante le missioni - la competenza spetti al Tribunale di Roma, al fine di evitare conflitti di competenza e consentire unitarietà di indirizzo nella qualificazione delle fattispecie, nonché un più diretto e efficace collegamento tra l'autorità giudiziaria ordinaria e quella militare.
Il citato articolo 5 detta anche una serie di disposizioni in tema di contrasto alla pirateria.
In particolare, prevede che: al Tribunale ordinario di Roma spetti la competenza sui reati di pirateria previsti dagli articoli 1135 e 1136 del Codice della navigazione e per quelli ad essi connessi (ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale) ove siano commessi in alto mare o in acque territoriali straniere, accertati nelle aree in cui si svolge l'operazione militare in Somalia denominata «Atalanta» (articolo 5, comma 4); nei casi di arresto in flagranza o fermo, ovvero di interrogatorio di persona sottoposta alla misura coercitiva della custodia cautelare in carcere per i reati i citati reati di pirateria, qualora esigenze operative non consentano di porre tempestivamente l'arrestato o il fermato a disposizione dell'autorità

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giudiziaria, si applica l'articolo 9, comma 5, del decreto-legge (articolo 5, comma 5); l'autorità giudiziaria italiana può, a seguito del sequestro, disporre l'affidamento in custodia all'armatore, all'esercente o al proprietario della nave o dell'aeromobile catturati con atti di pirateria (articolo 6, comma 6); possono essere autorizzati l'arresto, il fermo, il trasferimento dei «pirati» (o dei sospettati di pirateria), il sequestro delle loro navi o delle navi catturate, il sequestro dei beni rinvenuti a bordo (misure previste dall'articolo 2, lettera e) dell'azione comune 2008/851/PESC) nonché la detenzione a bordo della nave militare di tali persone «per il tempo strettamente necessario al trasferimento» nel Paese titolare della giurisdizione; la disposizione precisa che le stesse misure sono adottabili in quanto previste da accordi internazionali sulla pirateria di cui è parte il nostro Paese (articolo 5, comma 6-bis)).
Il citato articolo 5 dispone inoltre che, fuori dell'ipotesi di giurisdizione italiana di cui al comma 4, ai fini della individuazione della giurisdizione, siano applicate le norme contenute negli accordi internazionali di cui è parte l'Italia (articolo 5, commi 6-bis)).
Attraverso il rinvio all'articolo 4, commi 1-sexies e 1-septies, del decreto-legge n. 197 del 2009 si prevede, in primo luogo, la non punibilità del militare che nel corso delle missioni all'estero, per necessità delle operazioni militari, fa uso della forza o ordina di far uso della forza, purché ciò avvenga in conformità (comma 1-sexies): alle direttive; alle regole di ingaggio; agli ordini legittimamente impartiti.
Si prevede, inoltre, l'applicazione delle disposizioni concernenti i delitti colposi - sempre che il fatto sia previsto dalla legge come delitto colposo - laddove il militare faccia uso della forza o ordini di far uso della forza eccedendo colposamente i limiti: stabiliti dalla legge; stabiliti dalle direttive; stabiliti dalle regole di ingaggio; stabiliti dagli ordini legittimamente impartiti; imposti dalla necessità delle operazioni militari.
Tornando all'esame del decreto-legge n. 107 del 2011, segnala come rientrino negli ambiti di competenza della Commissione giustizia anche talune disposizioni dell'articolo 5, che reca «ulteriori misure in materia di contrasto alla pirateria» e che prevede richiami a norme penali in larga parte corrispondenti a quelli già illustrati in quanto contenuti nell'articolo 7.
In particolare, il comma 1 prevede la possibilità di imbarco, per la protezione delle navi battenti bandiera italiana in transito negli spazi marittimi internazionali a rischio di pirateria nell'ambito delle attività internazionali, di Nuclei militari di protezione (NMP) della Marina, che può avvalersi anche di personale delle altre Forze armate, e del relativo armamento previsto per l'espletamento del servizio.
Il comma 2 precisa che al comandante di ciascun nucleo, al quale fa capo la responsabilità esclusiva dell'attività di contrasto militare alla pirateria, e al personale da esso dipendente sono attribuite le funzioni, rispettivamente, di ufficiale e di agente di polizia giudiziaria riguardo ai reati di cui agli articoli 1135 e 1136 del codice della navigazione e a quelli ad essi connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale. Si applicano le già illustrate disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209 e all'articolo 4, commi 1-sexies e 1-septies, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152.
I commi da 4 a 5-ter prevedono, a determinate condizioni, e nei casi in cui non sono previsti i servizi di protezione di cui al comma 1, anche la possibilità di impiegare guardie giurate, autorizzate ai sensi degli articoli 133 e 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
Il comma 6 precisa in via generale che si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, commi da 2 a 6, del decreto-legge n. 209 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009, e successive modificazioni, riferite alle navi e alle aree in cui si svolgono i servizi di cui ai commi 1 e 4.

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Propone quindi di esprimere parere favorevole.

Manlio CONTENTO (PdL) tenuto conto che il provvedimento reca, per quanto di competenza della Commissione giustizia, anche disposizioni sulle quali la Commissione medesima si è già espressa in senso favorevole, annuncia il voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.10.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 28 luglio 2011. - Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO.

La seduta comincia alle 13.10.

Schema di decreto legislativo recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia.
Atto n. 373.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 27 luglio 2011.

Donatella FERRANTI (PD) ritiene che, di fronte ad un provvedimento scritto in modo del tutto inaccettabile per di più in una materia tanto delicata come quella della lotta alla mafia, nonché di fronte alle evidenti difficoltà della Commissione ad esprimere un parere per fornire al Governo le indispensabili indicazioni su come riscrivere completamente un testo, sia indispensabile comprendere se vi siano margini per prorogare il termine di esercizio della delega, come peraltro proposto dal relatore nella seduta di ieri; ovvero se il Governo non ritenga opportuno sopprimere le disposizioni di cui al Libro I e proseguire nella redazione di un testo unico sulle sole misure di prevenzione. Rileva invece, con disappunto, come oggi il Governo non sia neppure presente e come non sia quindi possibile conoscerne l'orientamento in merito alle possibili soluzioni prospettate. Sottolinea la gravità di questo comportamento e, sotto il profilo della formulazione del provvedimento, evidenzia come anche il Comitato per la legislazione abbia espresso un parere fortemente critico. Ritiene infine indispensabile che anche per il provvedimento in esame, così com'è avvenuto per l'atto del Governo n. 376, si sviluppi un confronto tra Governo e Commissione.

Giulia BONGIORNO, presidente, dopo avere assicurato l'onorevole Ferranti che riferirà la sua richiesta al rappresentante del Governo, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.15.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 28 luglio 2011. - Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO.

La seduta comincia alle 13.15.

Delega al Governo per il riassetto della normativa in materia di sperimentazione clinica e per la riforma degli ordini delle professioni sanitarie, nonché disposizioni in materia sanitaria.
C. 4274 Governo.

(Parere alla XII Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 26 luglio 2011.

Manlio CONTENTO (PdL) con riferimento alle norme del provvedimento rientranti nella competenza della Commissione giustizia, rileva l'esigenza di un approfondimento delle norme sanzionatorie

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ivi previste, anche sotto il profilo della formulazione tecnica e dei rinvii normativi dalle stesse contemplate.

Giulia BONGIORNO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.20.

SEDE REFERENTE

Giovedì 28 luglio 2011. - Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO.

La seduta comincia alle 14.

Modifiche dei circondari dei tribunali di Pesaro e di Rimini.
C. 4130, approvata dal Senato.

(Esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 26 luglio 2011.

Giulia BONGIORNO, presidente, avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni I, V e XI.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, onorevole Luca Rodolfo Paolini di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Giulia BONGIORNO, presidente, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 14.05.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.05 alle 14.10.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Modifica alla disciplina in materia di potestà genitoriale e filiazione naturale.
C. 3755, approvata dal Senato.

ERRATA CORRIGE

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 518 del 27 luglio 2011, a pagina 41:
a) alla prima colonna, ventottesima riga, la parola: «non» è soppressa;
b) alla seconda colonna, nona riga, la parola: «esprimesse» è sostituita dalla seguente: «esprimere».