CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 29 giugno 2011
503.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
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UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 29 giugno 2011.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.30 alle 13.35.

SEDE LEGISLATIVA

Mercoledì 29 giugno 2011. - Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. - Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Stefano Saglia.

La seduta comincia alle 13.35.

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Istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore assicurativo.
C. 2699-ter, approvata dal Senato, C. 1964 Barbato, C. 3544 Pagano e C. 3589 Bragantini.


(Discussione e rinvio - Adozione del testo base).

La Commissione inizia la discussione del provvedimento.

Gianfranco CONTE, presidente, avverte che, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del Regolamento, la pubblicità della seduta odierna è assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, di cui dispone l'attivazione.
Rammenta, inoltre, che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nell'odierna riunione, ha delineato l'organizzazione per la discussione in sede legislativa delle proposte di legge in titolo.
Ricorda, quindi, che la Commissione ha già esaminato in sede referente le proposte di legge e ha elaborato un testo unificato, adottato come testo base e successivamente modificato, a seguito dell'approvazione di taluni emendamenti.
Sul predetto testo unificato, come risultante dagli emendamenti approvati, sono stati acquisiti i pareri delle Commissioni competenti in sede consultiva, che sono stati nella quasi totalità recepiti attraverso alcuni emendamenti del relatore.
Essendo stato richiesto il trasferimento alla sede legislativa del testo risultante dall'approvazione di tali emendamenti, ai sensi dell'articolo 92, comma 6, del regolamento, ed essendosi verificati i necessari presupposti per dare seguito a questa richiesta, l'Assemblea ha deliberato, nella seduta di oggi, il trasferimento di sede delle proposte di legge, che risultano ora assegnate in sede legislativa alla VI Commissione.
Dichiara pertanto aperta la discussione sulle linee generali.

Francesco BARBATO (IdV), relatore, illustra brevemente il contenuto delle proposte di legge, di cui evidenzia la notevole rilevanza soprattutto sotto il profilo della tutela degli interessi degli assicurati e di tutti i cittadini, sottolineando come la Commissione abbia saputo svolgere un lavoro scrupoloso e proficuo per contrastare in maniera più efficace le frodi nel settore dell'assicurazione RC auto, richiamando, a tale riguardo, le considerazioni da lui già svolte nel corso dell'esame in sede referente delle proposte di legge.

Il Sottosegretario Stefano SAGLIA si riserva di intervenire nel prosieguo della discussione.

Gianfranco CONTE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, e prendendo atto che il relatore e il rappresentante del Governo rinunciano ad intervenire in sede di replica, dichiara chiusa la discussione sulle linee generali.
Propone, quindi, di adottare come testo base per il seguito della discussione il testo unificato delle proposte di legge C. 2699-ter, approvata dal Senato, C. 1964, C. 3544 e C. 3589, già adottato come testo base nel corso dell'esame in sede referente, come risultante dagli emendamenti approvati in sede referente (vedi allegato 1).

La Commissione concorda.

Gianfranco CONTE, presidente, ricorda che, sulla base di quanto convenuto nell'ambito della riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, non sarà fissato un termine per la presentazione di emendamenti al testo unificato adottato come base.

Francesco BARBATO (IdV), relatore, formula gli emendamenti 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 2.20, 3.5 e 4.6 (vedi allegato 2), i quali sono volti a recepire nel testo del provvedimento le richieste di modifiche avanzate dal Governo in occasione dell'assenso al trasferimento in sede legislativa, nonché ad apportare una correzione di carattere formale all'articolo 3.

Il Sottosegretario Stefano SAGLIA esprime parere favorevole sugli emendamenti formulati dal relatore.

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Gianfranco CONTE, presidente, avverte che gli emendamenti 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 2.20, 3.5 e 4.6 del relatore saranno posti in votazione in linea di principio e, ove approvati, saranno trasmessi alle competenti Commissioni per l'acquisizione dei prescritti pareri.
Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva quindi in linea di principio, con distinte votazioni, gli emendamenti 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 2.20, 3.5 e 4.6 del relatore.

Gianfranco CONTE, presidente, avverte che gli emendamenti approvati in linea di principio saranno immediatamente trasmessi alle Commissioni I (Affari costituzionali), II (Giustizia), V (Bilancio) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni), ai fini dell'acquisizione dei prescritti pareri.
Quando saranno pervenuti i predetti pareri, la Commissione sarà nuovamente convocata in sede legislativa, eventualmente già nella giornata di domani, ai fini dell'approvazione in via definitiva dei medesimi emendamenti, della votazione degli articoli e della votazione finale del provvedimento.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito della discussione ad altra seduta, da convocare, eventualmente, nella giornata di domani.

La seduta termina alle 13.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 29 giugno 2011. - Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Bruno Cesario.

La seduta comincia alle 13.45.

Gianfranco CONTE, presidente, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-05004 Fogliardi: Semplificazione degli adempimenti tributari per i consorzi di tutela dei vini a denominazione di origine.

Giampaolo FOGLIARDI (PD) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il Sottosegretario Bruno CESARIO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

Giampaolo FOGLIARDI (PD) ringrazia il Sottosegretario dell'articolata ed esaustiva risposta, di cui si dichiara, allo stato, soddisfatto, riservandosi comunque di approfondirne il contenuto.

5-05005 Barbato: Incremento dell'imposta sulle assicurazioni per la responsabilità civile auto.

Francesco BARBATO (IdV) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il Sottosegretario Bruno CESARIO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

Francesco BARBATO (IdV) considera incredibile che il Governo, da un lato, dichiari reiteratamente di non voler aumentare la pressione tributaria e, dall'altro, demandi agli enti locali il compito di mettere le mani nelle tasche dei cittadini.
Tale atteggiamento è tanto più sconvolgente, in quanto l'aggravio di imposizione che ne deriva per i contribuenti è motivato dall'esigenza di far fronte ai costi della politica - sui quali il Ministro Tremonti continua contraddittoriamente a dichiarare di voler calare la scure - segnatamente di quelli prodotti da enti inutili come le province, di cui Italia dei Valori chiede l'abolizione, in quanto la loro unica funzione è quella di consentire il mantenimento di apparati locali di potere e l'attribuzione clientelare di prebende.

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In particolare, ritiene ancor più grave che l'inasprimento dell'imposta sull'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, le cui tariffe hanno raggiunto livelli ingiustificati e intollerabili, si ponga in aperta contraddizione con le iniziative legislative che la Commissione si accinge ad approvare, in sede legislativa, per contrastare in maniera efficace il fenomeno delle frodi nel settore della RC auto.
Considera quindi bizzarro affermare, come ha fatto il Governo, che le province hanno la facoltà di ridurre, e non soltanto di aumentare, l'aliquota della predetta imposta, dal momento che gli enti impositori hanno finora proceduto esclusivamente ad aumenti del tributo.
Si dichiara, pertanto, assolutamente insoddisfatto, anche nome di tutti gli assicurati italiani, i quali continueranno, loro malgrado, a mantenere enti inutili come le province, sottolineando altresì la gravità dell'atteggiamento del Governo, il quale ha completamente omesso, nella risposta, qualsivoglia indicazione circa le iniziative di carattere normativo che intende adottare per scongiurare un nuovo aumento dei premi delle assicurazioni RC auto e per evitare ulteriori processi inflattivi, che rischiano di aggravare ulteriormente la già difficile situazione di milioni di cittadini italiani.

5-05006 Fugatti: Cessione a cittadini di relitti stradali già facenti parte del demanio dello Stato.

Maurizio FUGATTI (LNP) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il Sottosegretario Bruno CESARIO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 5).

Maurizio FUGATTI (LNP) ringrazia il Sottosegretario per la risposta.

Gianfranco CONTE, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 29 giugno 2011. - Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Bruno Cesario.

La seduta comincia alle 14.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il governo del Regno Hascemita di Giordania sulla cooperazione e sulla mutua assistenza in materia doganale.
C. 4373 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Amato BERARDI (PdL), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai fini dell'espressione del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 4373, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno Hascemita di Giordania sulla cooperazione e sulla mutua assistenza in materia doganale, fatto a Roma il 5 novembre 2007.
Per quanto riguarda il contenuto dell'Accordo di cui si propone la ratifica, esso si compone di un Preambolo, 22 articoli e un Allegato, concernente i principi fondamentali in materia di protezione di dati personali.
L'articolo 1 reca le definizioni necessarie la specificazione dei termini e degli elementi dell'Accordo.
L'articolo 2 delimita il campo di applicazione dell'Accordo. In particolare, il paragrafo 1 stabilisce che la mutua assistenza amministrativa tra le parti contraenti è effettuata per il tramite delle rispettive Amministrazioni doganali, ed è volta ad assicurare la corretta applicazione della legislazione doganale, nonché la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali.

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Il paragrafo 2 specifica che l'assistenza prevista ai sensi dell'Accordo è fornita da ciascuna Parte in conformità alle proprie disposizioni legislative ed amministrative e nei limiti di competenza e di mezzi di ciascuna Amministrazione doganale, il paragrafo 3 precisa che l'Accordo non pregiudica gli obblighi derivanti dalla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, mentre il paragrafo 5 limita la portata dell'Accordo alla mutua assistenza amministrativa, con esclusione dell'assistenza in materia penale.
L'articolo 3 prevede, al paragrafo 1, che le Amministrazioni doganali si comunichino ogni informazione atta ad assicurare l'esattezza nella percezione di dazi, tasse e tributi doganali, in particolare al fine di agevolare la determinazione del valore in dogana e l'applicazione delle disposizioni riguardanti divieti, restrizioni e controlli.
Il paragrafo 2 specifica che ciascuna Amministrazione adita cerca le informazioni come se operasse per proprio conto.
L'articolo 4 stabilisce che le Amministrazioni, su richiesta o di propria iniziativa, si forniscono reciprocamente informazioni circa l'importazione o l'esportazione di merci, nel o dal territorio doganale dell'altra Parte, nonché circa il transito di merci attraverso il proprio territorio.
Ai sensi dell'articolo 5 ciascuna Amministrazione si impegna, su richiesta o di propria iniziativa, a fornire informazioni su persone, merci, mezzi di trasporto e metodi che sono, o che si sospetti siano, coinvolti o utilizzati in o per violazioni alla legislazione doganale.
L'articolo 6 prevede che ciascuna Amministrazione doganale fornisce, di propria iniziativa o su richiesta, rapporti, prove o copie di documenti contenenti le informazioni disponibili circa attività, rilevate o progettate, che costituiscono o sembrano costituire infrazioni doganali sul territorio dell'altra Parte.
La disposizione specifica inoltre, al paragrafo 2, che i documenti sono richiesti in originale solo quando le copie siano insufficienti allo scopo, fermo restando l'obbligo di restituzione non appena cessino le ragioni per cui essi erano stati forniti all'altra Amministrazione.
L'articolo 7 prevede che il predetto materiale può essere sostituito da informazioni computerizzate, e che tutte le informazioni relative all'utilizzo e all'interpretazione del materiale fornito devono essere forniti a loro volta nello stesso tempo.
L'articolo 8 stabilisce che le Parti contraenti cooperino per semplificare i controlli doganali relativi al trasporto di merci e passeggeri, nonché per prevenire l'importazione, l'esportazione e il transito illeciti di merci, mezzi di trasporto, passeggeri, consegne postali e valori monetari attraverso i rispettivi territori.
L'articolo 9 prevede che le Parti cooperino al fine di accertare il contrabbando e la violazione della normativa doganale, nonché per prevenire il traffico illecito di stupefacenti, armi, munizioni, gas velenosi, materiali nucleari ed esplosivi.
L'articolo 10 disciplina, invece, la cooperazione nel contrasto al traffico illecito di beni di valore artistico, prevedendo che le Parti trasferiscano, in conformità alle rispettive legislazioni, i pezzi di antiquariato e le opere d'arte che siano stati esportati dal territorio doganale dell'altra Parte in violazione della disciplina doganale o di altre norme.
L'articolo 11 prevede che l'Amministrazione doganale di ciascuna Parte, su richiesta o di propria iniziativa, eserciti una sorveglianza sulla circolazione di persone conosciute per aver commesso o sospettate di commettere infrazioni alla legislazione doganale, sulla circolazione di mezzi di trasporto, container conosciuti, segnalati o sospettati di essere utilizzati per commettere infrazioni doganali, nonché sulle merci oggetto di traffico illecito.
L'articolo 12 prevede che le Amministrazioni doganali possono ricorrere, di comune accordo e nel rispetto delle rispettive legislazioni, al metodo della consegna controllata di merci in caso di infrazioni doganali.
L'articolo 13 dispone, al paragrafo 1, che, quando un'Amministrazione doganale

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lo richieda, l'altra Amministrazione avvia indagini su operazioni che sono o appaiono contrarie alla legislazione doganale, e ne comunica i risultati all'Amministrazione richiedente. Ai sensi del paragrafo 2 le indagini sono condotte in conformità alla legislazione dell'Amministrazione adita, che procede come se agisse per proprio conto.
L'articolo 14 prevede la possibilità che i funzionari doganali di una Parte contraente depongano, a richiesta dell'altra Parte, in qualità di esperti o testimoni, davanti alle autorità competenti dell'altra Parte, in relazione ad un'infrazione doganale, fatta salva la possibilità del funzionario di rifiutarsi di fornite elementi probatori.
L'articolo 15 contiene le norme che le Amministrazioni doganali sono tenute ad osservare in ordine all'utilizzo delle informazioni ricevute.
In particolare, il paragrafo 1 prevede che le informazioni, le comunicazioni ed i documenti ricevuti nel quadro della reciproca assistenza possono essere utilizzati unicamente ai fini dell'Accordo. Le informazioni possono essere rese note, ai sensi del paragrafo 2, ad altri organismi governativi solo se vi consente l'Amministrazione doganale che li ha forniti e se ciò sia conforme alla legislazione nazionale dell'Amministrazione ricevente.
Il paragrafo 3 esclude dall'applicazione delle previsioni di cui al paragrafo 2 le informazioni relative a stupefacenti e sostanze psicotrope, le quali possono essere comunicate anche ad altre autorità direttamente coinvolte nella lotta al traffico illecito di stupefacenti.
Il paragrafo 4 fa inoltre salva la possibilità, per l'Italia, di trasmettere, ove richiesto, le informazioni ricevute alla Commissione dell'Unione europea e ad altri Stati membri dell'UE.
Il paragrafo 5 specifica che le informazioni, le comunicazioni ed i documenti di cui dispone l'Amministrazione richiedente godono della stessa protezione accordata dalla rispettiva legge nazionale ai documenti ed informazioni della medesima natura.
L'articolo 16 condiziona l'eventuale scambio di dati personali alla circostanza che le Parti contraenti garantiscano uno standard di protezione dei dati almeno equivalente a quello indicato nell'apposito Allegato, che costituisce parte integrante dell'Accordo, prevedendo inoltre che tali dati posano essere forniti unicamente all'Amministrazione doganale, la quale comunica all'Amministrazione doganale che li ha forniti l'uso che ne ha fatto.
La disposizione impegna inoltre le Amministrazioni ad adottare misure di sicurezza per proteggere i dati personali.
L'articolo 17 definisce, ai paragrafi da 1 a 4, le procedure e le formalità che le Amministrazioni doganali devono rispettare nella formulazione delle richieste di assistenza, le quali sono effettuate per iscritto in una lingua inglese.
Il paragrafo 5 specifica che le informazioni scambiate ai sensi dell'Accordo sono comunicate ai funzionari designati da ciascuna Amministrazione.
L'articolo 18 disciplina i casi in cui l'assistenza può essere rifiutata, differita o sottoposta a condizioni.
In particolare, tali ipotesi ricorrono, ai sensi del paragrafo 1, qualora l'assistenza richiesta possa nuocere alla sovranità, alla sicurezza, all'ordine pubblico o a interessi nazionali essenziali, comporti la violazione di segreti industriali, commerciali o professionali, ovvero sia incompatibile con disposizioni legislative e amministrative nazionali.
Il paragrafo 2 impegna ciascuna Parte, qualora trasmetta una richiesta che non sarebbe in grado di soddisfare ove inoltrata dall'altra Parte, a segnalare tale circostanza.
Il paragrafo 3 prevede inoltre la possibilità di differire la prestazione dell'assistenza in relazione a indagini o procedimenti giudiziari o amministrativi in corso, mentre il paragrafo 4 impegna le Parti a motivare il rifiuto o il differimento dell'assistenza richiesta dall'altra Parte.
L'articolo 19 prevede, al paragrafo 1, che le Amministrazioni doganali rinuncino a rivendicare il rimborso delle spese derivanti dall'applicazione dell'Accordo, ad

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eccezione di spese e indennità corrisposte a esperti e testimoni, nonché dei costi degli interpreti e dei traduttori che non siano funzionari dello Stato. Il paragrafo 2 stabilisce, altresì, che, qualora l'attuazione a una richiesta comporti spese elevate e non usuali, le Parti debbano concordare le modalità di presa in carico di tali spese.
L'articolo 20 prevede, al paragrafo 1, che le Amministrazioni doganali delle due Parti stabiliscano le disposizioni di dettaglio relative all'attuazione dell'Accordo.
In tale contesto, il paragrafo 3 istituisce una Commissione mista italo-giordana, composta dal Direttore dell'Agenzia delle Dogane italiana e dal Direttore generale del Dipartimento delle Dogane giordane, o da loro rappresentanti, assistiti da esperti, che si riunirà quando necessario, su richiesta di una delle Parti, per seguire l'evoluzione dell'Accordo e per risolvere eventuali problemi applicativi.
Ai sensi del paragrafo 4, qualora la composizione in tale sede non riesca, detti problemi saranno regolati per via diplomatica.
L'articolo 21 individua l'ambito territoriale di applicazione dell'Accordo nei territori doganali delle due Parti.
L'articolo 22 dispone circa l'entrata in vigore dell'Accordo, che è fissata il primo giorno del secondo mese successivo alla seconda notifica concernente l'avvenuta conclusione delle procedure interne di ratifica, nonché in merito alla sua durata, che è illimitata, salva la possibilità, per ciascuna Parte, di denunciarlo con effetto tre mesi dopo la relativa notifica per via diplomatica.
L'Allegato all'Accordo contiene, infine, i principi fondamentali sulla tutela dei dati personali nell'ambito dell'Accordo stesso, ai quali rinvia l'articolo 16.
Per quanto riguarda il contenuto del disegno di legge di ratifica, esso si compone di quattro articoli.
Gli articoli 1 e 2 recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo, mentre l'articolo 3 indica la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione della legge, quantificati in 11.325 euro annui a decorrere dal 2011.
L'articolo 4 dispone, invece, in merito all'entrata in vigore della legge, che è fissata per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Dal momento che il provvedimento non presenta profili problematici per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, propone di esprimere su di esso parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che modifica l'Accordo di partenariato tra i membri del gruppo ACP e la Comunità europea e i suoi Stati membri, con Atto finale e dichiarazioni allegate.
C. 4374 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Amato BERARDI (PdL), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai fini dell'espressione del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 4374, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo che modifica per la seconda volta l'Accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, riveduto per la prima volta a Lussemburgo il 25 giugno 2005, con Atto finale e dichiarazioni allegate, aperto alla firma a Ouagadougou il 22 giugno 2010.
Per quanto riguarda il contenuto dell'Accordo di cui si propone la ratifica, esso si compone di un articolo unico, il quale apporta un'ampia serie di modifiche all'Accordo di partenariato tra il gruppo di Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) e la Comunità europea e i suoi Stati

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membri (cosiddetto Accordo di Cotonou), volte ad adattare il quadro normativo dei rapporti UE-ACP ai mutamenti momento che si sono verificati nelle relazioni internazionali.
Al riguardo, rammenta preliminarmente che l'Accordo costituisce la seconda modifica dell'Accordo di partenariato, che era già stato riveduto una prima volta con l'Accordo firmato a Lussemburgo il 25 giugno 2005.
Secondo quanto indicato nella relazione illustrativa allegata al disegno di legge, il principale obiettivo della seconda revisione dell'Accordo di Cotonou è quello di integrarne le disposizioni con alcuni miglioramenti di carattere tecnico (eliminazione di incoerenze, rettifiche formali, aggiornamento o soppressione di articoli non più attuali), oltre che con una serie di innovazioni di maggiore portata, necessarie per ampliare le dimensioni del partenariato UE-ACP in coerenza con l'evoluzione della situazione internazionale.
Per quanto riguarda le modifiche, esse riguardano numerosi punti del testo, ed attengono in primo luogo, con riferimento principale agli articoli 6, 8, 11, 30 e 35, alla valorizzazione della dimensione dell'integrazione regionale, particolarmente sentita nel continente africano, con una crescita progressiva del ruolo dell'Unione africana.
Viene inoltre posta attenzione, più in generale, a tutte le aree di integrazione economica regionale che riguardino Stati ACP, e al ruolo delle relative organizzazioni.
Un altro aspetto oggetto della revisione dell'Accordo, in particolare attraverso le modifiche agli articoli 11, 72, 72-bis e 73, consiste nel porre al centro il rapporto tra sicurezza e sviluppo economico, indicando che senza la prevenzione dei conflitti non è immaginabile un'azione duratura di impulso decisivo al decollo economico e sociale dei paesi svantaggiati: a tal fine si evidenzia la centralità della cooperazione dell'Unione europea con gli Stati ACP in situazioni di conflitto e post-conflitto, rendendo flessibili le procedure di assistenza umanitaria ad essi rivolte.
Un ulteriore profilo di revisione, oggetto delle modifiche al Preambolo, nonché agli articoli 1 e 19, riguarda le pratiche di cooperazione allo sviluppo, che sono ora connesse direttamente alla lotta per il raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo del Millennio.
Inoltre, si introducono in posizione preminente, attraverso modifiche agli articoli 2, 8, 12 e 56, anche le problematiche dell'efficacia degli aiuti allo sviluppo e della coerenza delle politiche relative, che la UE si impegna a promuovere fra gli Stati membri.
Attraverso modifiche agli Allegati II, III e IV viene altresì conferita particolare rilevanza ai meccanismi di finanziamento, rispetto ai quali viene recepito quanto già stabilito dal Consiglio dei Ministri CE-ACP con la Decisione n. 1/2009, viene valorizzato il contributo del CSI (Centro per lo sviluppo delle imprese) e del CTA (Centro tecnico per la cooperazione agricola e rurale) e sono rivisitati i meccanismi di programmazione, finanziamento e attuazione della cooperazione europea allo sviluppo, al fine di migliorarne la trasparenza e l'efficacia.
I profili relativi ai cambiamenti climatici - soprattutto inseriti nelle modifiche concernenti gli articoli 1, 20 e 30-bis - vengono elevati al rango di settore principale di cooperazione tra UE e ACP, allo scopo di assistere gli Stati ACP nel loro adattamento ai cambiamenti climatici, attenuandone le conseguenze potenzialmente drammatiche. A tale scopo, particolare riguardo è stato dedicato agli Stati ACP più vulnerabili ai mutamenti del clima, quali ad esempio i piccoli Stati insulari del Pacifico - la cui stessa esistenza è posta a rischio dal progressivo innalzamento del livello degli oceani -, ovvero ai Paesi africani della fascia subsahariana del Sahel, sui quali incombe il fenomeno opposto della totale desertificazione.
Per quanto riguarda gli aspetti commerciali, le novità riguardano soprattutto l'Allegato V, che è soppresso.
A tale proposito, tenuto conto del venir meno dei residui regimi preferenziali a

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favore degli Stati ACP che l'Accordo di Cotonou aveva mantenuto, e che sono scaduti già dal 31 dicembre 2007, viene riaffermato il ruolo degli accordi di partenariato economico (APE), che sono volti a sostenere i paesi ACP, migliorandone al tempo stesso le economie, soprattutto attraverso una sempre maggiore integrazione nel commercio internazionale, ma soprattutto nella nuova versione della Dichiarazione XXIII ad esso allegata, che concerne il sostegno dell'accesso al mercato nel quadro del partenariato UE-ACP.
In tale contesto, la relazione illustrativa allegata al disegno di legge evidenzia come il completamento dei negoziati degli APE comporterà vantaggi per le imprese europee, poiché verrà garantita una maggiore apertura da parte dei Paesi ACP ai prodotti europei, sia pure in modo da salvaguardare gli specifici interessi dei Paesi ACP a un'apertura graduale.
Dal punto di vista delle tematiche istituzionali, le modifiche agli articoli 4, 8, 10 e 17 mirano ad incrementare il novero degli attori del dialogo politico nel quadro del partenariato UE-ACP, includendovi i Parlamenti nazionali, nonché entità non statali quali la società civile dei paesi ACP. Gli Stati ACP vengono altresì, in quanto gruppo, maggiormente considerati nelle modifiche all'Allegato VII, ispirato ai diritti umani, ai principi democratici e allo Stato di diritto.
Sotto un profilo più specifico, viene introdotto nell'Accordo un nuovo articolo 31-bis, il quale inserisce fra gli obiettivi del partenariato la lotta all'HIV-AIDS, con l'adozione di specifiche strategie da parte degli Stati ACP e il sostegno a programmi in tale ambito.
È quindi modificato il Protocollo 3 dell'Accordo di Cotonou, al fine di consentire al Sudafrica di aderire all'Accordo in esame, pur senza essere Parte dell'Accordo del 2000 ed è stata adottata un Dichiarazione congiunta su migrazioni e sviluppo, la quale indica l'orizzonte programmatico di una cooperazione in settori rilevanti quali le rimesse degli emigranti, la riammissione e la tratta di esseri umani.
Con riferimento specifico agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala la sostituzione dell'articolo 3, paragrafo 3, lettera c), relativo alla cooperazione in materia fiscale. La disposizione prevede ora il miglioramento ed il rafforzamento della gestione fiscale e delle finanze pubbliche dei Paesi ACP, al fine di sviluppare le attività economiche ed incrementare il gettito fiscale nei predetti Paesi. A tal fine, si dovrà tendere a creare sistemi fiscali efficaci, efficienti e sostenibili, potenziando in tal modo le capacità di gestione del gettito fiscale, a promuovere la partecipazione a processi di cooperazione fiscale internazionale, nonché a sostenere l'applicazione delle migliori pratiche in materia fiscale, compresi i principi di trasparenza e di scambio delle informazioni in tale materia.
All'Accordo sono inoltre allegate tre dichiarazioni, concernenti, rispettivamente il sostegno dell'accesso al mercato, i temi delle migrazioni e dello sviluppo, nonché i cambiamenti istituzionali conseguenti all'entrata in vigore del Trattato di Lisbona.
Per quanto riguarda il contenuto del disegno di legge di ratifica, esso si compone di tre articoli.
Gli articoli 1 e 2 recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo, mentre l'articolo 3 dispone in merito all'entrata in vigore della legge, che è fissata per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Considerato che il provvedimento non presenta profili problematici per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, propone di esprimere su di esso parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.15.