CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 21 giugno 2011
499.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Martedì 21 giugno 2011. - Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Bruno Cesario.

La seduta comincia alle 14.

Variazione nella composizione della Commissione.

Gianfranco CONTE, presidente, comunica che la deputata Tea Albini entra a far parte della Commissione, in sostituzione del deputato Franco Ceccuzzi, cessato dal mandato parlamentare.
Comunica inoltre che il deputato Sergio Pizzolante entra a far parte della Commissione in sostituzione della deputata Laura Ravetto, membro del Governo, mentre il deputato Marco Milanese cessa di farne parte.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina, con Allegato.
C. 4388 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Amato BERARDI (PdL), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai fini dell'espressione del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 4388, approvato dal Senato, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina, con Allegato, fatto a Roma il 21 marzo 2007.

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Passando al contenuto dell'Accordo, di cui si propone la ratifica, evidenzia preliminarmente come esso si componga di un Preambolo, 24 articoli e un Allegato, concernente i principi fondamentali in materia di protezione di dati personali.
L'articolo 1 reca le definizioni necessarie la specificazione dei termini e degli elementi dell'Accordo.
L'articolo 2 delimita il campo di applicazione dell'Accordo. In particolare, il paragrafo 1 stabilisce che la mutua assistenza amministrativa tra le parti contraenti è effettuata per il tramite delle rispettive Amministrazioni doganali, ed è volta ad assicurare la corretta applicazione della legislazione doganale, nonché la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali.
Il paragrafo 2 specifica che l'assistenza prevista ai sensi dell'Accordo è fornita da ciascuna Parte in conformità alle proprie disposizioni legislative ed amministrative e nei limiti di competenza e di mezzi di ciascuna Amministrazione doganale, mentre il paragrafo 4 limita la portata dell'Accordo alla mutua assistenza amministrativa, con esclusione dell'assistenza in materia penale.
L'articolo 3 definisce il campo di applicazione dell'assistenza, precisando, al paragrafo 1, che le Amministrazioni, su richiesta o di propria iniziativa, si forniscono reciprocamente informazioni circa la regolarità dell'importazione o dell'esportazione, nel o dal territorio doganale della Parte adita, di merci rispettivamente esportate o importate dal o nel territorio della Parte richiedente.
L'articolo 4 prevede che le Amministrazioni doganali, nel quadro delle disposizioni legislative ed amministrative, si comunichino ogni informazione atta ad assicurare l'esattezza nella percezione di dazi, e tasse doganali, in particolare al fine di agevolare la determinazione del valore in dogana e l'applicazione delle disposizioni riguardanti divieti, restrizioni e controlli.
Ai sensi dell'articolo 5, ciascuna Amministrazione si impegna, su richiesta, ad esercitare il controllo e a fornire informazioni su persone, merci, mezzi di trasporto e luoghi che sono, o che si sospetti siano, coinvolti in violazioni alla normativa doganale.
L'articolo 6 prevede, al paragrafo 1, che le Amministrazioni doganali si forniscono, su richiesta o di propria iniziativa, dati e informazioni sulle transazioni, in essere o progettate, che possono costituire infrazione doganale; la disposizione prevede, inoltre, al paragrafo 2, la possibilità che le Amministrazioni forniscano spontaneamente dati e informazioni nei casi suscettibili di comportare un danno sostanziale per l'economia, la salute pubblica, la sicurezza pubblica e ogni altro interesse vitale di una delle Parti contraenti.
L'articolo 7 stabilisce, ai paragrafi 1 e 2, che le Amministrazioni doganali si scambiano, su richiesta, le informazioni concernenti la legislazione doganale e le procedure rilevanti per le indagini sulle infrazioni doganali, nonché, su richiesta o di propria iniziativa, le informazioni concernenti le modifiche alla disciplina doganale, le nuove tecniche doganali, le nuove tendenze, strumenti o metodi utilizzati per commettere infrazioni doganali.
Il paragrafo 3 contempla, altresì, la cooperazione tra le Parti per il perfezionamento del personale e la valutazione di nuovi macchinari e procedure.
L'articolo 8 prevede che su richiesta, l'Amministrazione doganale di ciascuna Parte notifichi o richieda di notificare alla persona interessata richiedente nel suo territorio, documenti e decisioni, rientranti nell'ambito dell'Accordo, provenienti dall'Amministrazione doganale dell'altra Parte.
L'articolo 9 prevede che le Amministrazioni doganali possono ricorrere, sulla base di accordo e nel rispetto delle rispettive legislazioni, al metodo della consegna controllata di merci.
L'articolo 10 indica i casi di assistenza tecnica che le due Amministrazioni possono prestarsi reciprocamente, consistenti

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nello scambio di visite di funzionari, nella formazione dei medesimi e nello scambio di esperti in materie doganali.
L'articolo 11 definisce le procedure e le formalità che le Amministrazioni doganali devono rispettare nella formulazione delle richieste di assistenza e nelle comunicazioni reciproche, le quali sono effettuate per iscritto in una lingua concordata dalle Amministrazioni, ovvero, quando le circostanze lo esigano, anche in forma orale.
L'articolo 12 dispone, al paragrafo 1, che, quando un'Amministrazione doganale lo richieda, l'altra Amministrazione avvia indagini su operazioni che sono o appaiono contrarie alla legislazione doganale, e ne comunica gli esiti all'Amministrazione richiedente. Ai sensi del paragrafo 2, le indagini sono condotte in conformità alla legislazione dell'Amministrazione adita, che procede come se agisse per proprio conto.
L'articolo 13 prevede, al paragrafo 1, la possibilità che funzionari di una delle due Parti, con il consenso ed alle eventuali condizioni poste dall'altra Parte, possano consultare documenti, dossier e altri dati negli uffici dell'Amministrazione doganale adita, relativi ad infrazioni doganali, procurarsi copia di tali documenti o assistere alle indagini sul territorio dell'Amministrazione doganale adita. Ai sensi dei paragrafi 2 e 3, i funzionari devono, in ogni momento, essere in grado di fornire prova documentale del loro mandato, godono della stessa protezione ed assistenza assicurata ai funzionari doganali locali e sono responsabili di ogni infrazione eventualmente commessa.
L'articolo 14 prevede che ciascuna Amministrazione doganale fornisce, di propria iniziativa o su richiesta, rapporti, mezzi di prova, documenti o copie di documenti contenenti le informazioni disponibili circa azioni effettuate o pianificate, che costituiscono o sembrano costituire infrazioni doganali sul territorio dell'altra Parte.
In tale contesto si prevede, al paragrafo 2, che il predetto materiale può essere sostituito da informazioni computerizzate.
La disposizione specifica inoltre, ai paragrafi 3 e 4, che i documenti in originale sono richiesti solo quando le copie siano insufficienti allo scopo, fermo restando l'obbligo di restituzione non appena possibile.
L'articolo 15 prevede la possibilità che i funzionari doganali di una Parte contraente siano autorizzati a deporre, a richiesta dell'altra Parte, in qualità di esperti o testimoni, davanti alle autorità competenti dell'altra Parte, in relazione ad un'infrazione doganale. La richiesta dovrà precisare il caso interessato e la veste in cui il funzionario dovrà deporre, e la Parte richiesta potrà accompagnare l'autorizzazione alla deposizione dei propri funzionari con la precisazione dei limiti entro i quali essi possono svolgere le deposizioni.
L'articolo 16 contiene le norme che le Amministrazioni doganali sono tenute ad osservare in ordine all'utilizzo e alla diffusione delle informazioni e dei documenti ricevuti.
In particolare, il paragrafo 1 prevede che le informazioni, le comunicazioni ed i documenti ricevuti nel quadro della reciproca assistenza possono essere utilizzati in procedimenti civili, penali e amministrativi, secondo le rispettive legislazioni, in conformità agli scopi e alla portata dell'Accordo. Le informazioni possono essere rese note, ai sensi del paragrafo 2, ad altri organismi governativi solo se vi consente l'Amministrazione doganale che li ha forniti.
Il paragrafo 3 esclude dall'applicazione delle previsioni di cui al paragrafo 2 le informazioni relative a stupefacenti e sostanze psicotrope.
Il paragrafo 4 fa salva la possibilità, per l'Italia, di trasmettere, ove richiesto, le informazioni ricevute alla Commissione dell'Unione europea e ad altri Stati membri dell'UE, e, per l'Argentina, la possibilità di trasmettere, ove richiesto, le informazioni ricevute al Consiglio del Mercosur e ad altri Stati membri di tale Mercato.
Il paragrafo 5 specifica che le informazioni, le comunicazioni ed i documenti di cui dispone l'Amministrazione richiedente godono della stessa protezione accordata

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dalla rispettiva legge nazionale ai documenti ed informazioni della medesima natura.
L'articolo 17 condiziona l'eventuale scambio di dati personali alla circostanza che le Parti contraenti garantiscano uno standard di protezione dei dati almeno equivalente a quello indicato nell'apposito Allegato, che costituisce parte integrante dell'Accordo.
L'articolo 18 disciplina i casi in cui l'assistenza può essere rifiutata, differita o sottoposta a condizioni.
In particolare, tali ipotesi ricorrono, ai sensi del paragrafo 1, qualora l'assistenza richiesta possa nuocere alla sovranità, alla sicurezza, all'ordine pubblico o a interessi nazionali vitali, comporti la violazione di segreti industriali, commerciali o professionali, ovvero sia incompatibile con disposizioni legislative e amministrative nazionali.
Il paragrafo 2 impegna ciascuna Parte, qualora trasmetta una richiesta che non sarebbe in grado di soddisfare ove inoltrata dall'altra Parte, a segnalare tale circostanza, con l'effetto di rendere facoltativa, e non più obbligatoria, l'esecuzione della medesima.
Il paragrafo 3 prevede, inoltre, la possibilità di differire la prestazione dell'assistenza in relazione a indagini o procedimenti giudiziari o amministrativi in corso, mentre il paragrafo 4 impegna le Parti a motivare il rifiuto o il differimento dell'assistenza richiesta dall'altra Parte.
L'articolo 19 prevede, al paragrafo 1, che le Amministrazioni doganali rinuncino a rivendicare il rimborso delle spese derivanti dall'applicazione dell'Accordo, ad eccezione di spese e indennità corrisposte a esperti e testimoni, nonché dei costi degli interpreti e dei traduttori che non siano funzionari dello Stato, i quali sono posti a carico dell'Amministrazione doganale richiedente.
L'articolo 20 stabilisce, al paragrafo 1, una previsione, non del tutto chiara, in base alla quale i funzionari delle Amministrazioni doganali delle Parti contraenti incaricati di individuare e perseguire le infrazioni doganali devono essere in contatto personale e diretto.
Il paragrafo 2 prevede che le Amministrazioni doganali delle due Parti stabiliscano le disposizioni di dettaglio relative all'applicazione dell'Accordo.
In tale contesto, il paragrafo 3 istituisce una Commissione mista italo- argentina, composta dal Direttore dell'Agenzia delle Dogane italiana e dall'Amministratore Federale delle Entrate pubbliche, o da loro rappresentanti, assistiti da esperti, che si riunirà quando necessario, su richiesta di una delle Parti, per seguire l'evoluzione dell'Accordo e per risolvere eventuali problemi applicativi. Ai sensi del paragrafo 4, qualora la composizione in tale sede non riesca, detti problemi saranno regolati per via diplomatica.
L'articolo 21 individua l'ambito territoriale di applicazione dell'Accordo nei territori doganali delle due Parti, come definiti dai rispettivi ordinamenti.
L'articolo 22 dispone circa l'entrata in vigore dell'Accordo, che è fissata il primo giorno del secondo mese successivo alla seconda notifica concernente l'avvenuta conclusione delle procedure interne di ratifica, mentre l'articolo 23 regola la durata dell'Accordo, che è illimitata, salva la possibilità, per ciascuna Parte, di denunciarlo con effetto tre mesi dopo la relativa notifica per via diplomatica.
L'articolo 24 prevede che le Parti, su richiesta di una di esse, o trascorsi cinque anni dalla data di entrata in vigore dell'Accordo, si riuniscano al fine di esaminarlo, salvo che le Parti ritengano ciò non necessario.
L'Allegato all'Accordo contiene, infine, i principi fondamentali, ai quali rinvia l'articolo 17, sulla tutela dei dati personali nell'ambito dell'attuazione dell'Accordo stesso.
Per quanto riguarda il contenuto del disegno di legge di ratifica, esso si compone di quattro articoli.
Gli articoli 1 e 2 recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo, mentre l'articolo 3 indica la copertura finanziaria

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degli oneri derivanti dall'attuazione della legge, quantificati in 31.914 euro annui a decorrere dal 2011.
L'articolo 4 dispone, invece, in merito all'entrata in vigore della legge, che è fissata per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Rileva quindi come il provvedimento non presenti profili problematici per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, proponendo pertanto di esprimere su di esso parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.10.