CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 3 maggio 2011
474.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Comitato per la legislazione
COMUNICATO
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ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS DEL REGOLAMENTO

Martedì 3 maggio 2011. - Presidenza del presidente Roberto ZACCARIA.

La seduta comincia alle 20.20.

Proroga dei termini per l'esercizio della delega di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale.
Esame C. 4299 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite V e VI).
(Esame e conclusione - Parere con osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Lino DUILIO, relatore, illustra i contenuti del disegno di legge in esame. Fa presente che esso si compone di un solo articolo, composto di 3 commi. In particolare, al comma 1, lettera a), reca la proroga del termine (da ventiquattro a trenta mesi) per l'esercizio della delega in materia di federalismo fiscale; al comma 1, lettera b), dispone l'ampliamento del termine (da sessanta a novanta giorni) a disposizione delle Commissioni parlamentari per l'espressione del parere di competenza; al comma 1, lettera c), reca la proroga del termine (da due a tre anni, decorrenti dall'entrata in vigore di ciascun decreto legislativo) per l'adozione di eventuali decreti legislativi integrativi o correttivi di quelli già adottati; al comma 1, lettera d), contiene la proroga, da novanta a centocinquanta giorni, del termine di esercizio della delega nel caso in cui il termine per l'acquisizione del parere parlamentare scada negli ultimi trenta giorni precedenti alla scadenza della delega o successivamente (cosiddetto scorrimento automatico); al comma 1, lettera e), stabilisce la proroga (da trentasei a quarantotto mesi) del termine per l'adozione dei decreti legislativi istitutivi delle città metropolitane; al comma 1, lettera f), dispone, infine, la proroga del termine (da ventiquattro a trenta mesi) per l'adozione delle norme di attuazione degli statuti speciali concernenti il concorso delle regioni a statuto speciale e delle provincie autonome al conseguimento degli obiettivi di perequazione e solidarietà; al comma 2, contiene disposizioni transitorie, mentre al comma 3, è contenuta la clausola di entrata in vigore a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Si sofferma, in particolare, sui contenuti della lettera d) del comma 1, che nel novellare l'articolo 3, comma 6, della legge n. 42 del 2009, introduce un meccanismo di scorrimento automatico del termine finale di 150 giorni. Tale disposizione

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determina - surrettiziamente - la prorogabilità per ulteriori cinque mesi del termine per l'esercizio della delega fissato alla lettera a) del comma 1, in sei mesi, con evidenti ripercussioni in termini di incertezza sul termine ultimo per l'esercizio della delega stessa.
Illustra quindi la seguente proposta di parere:
«Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge n. 4299 e rilevato che:
esso si compone di un unico articolo, formulato in termini di novella alla legge n. 42 del 2009, recante: al comma 1, lettera a), la proroga del termine (da ventiquattro a trenta mesi) per l'esercizio della delega in materia di federalismo fiscale; al comma 1, lettera b), l'ampliamento del termine (da sessanta a novanta giorni) a disposizione delle Commissioni parlamentari per l'espressione del parere di competenza; al comma 1, lettera c), la proroga del termine (da due a tre anni, decorrenti dall'entrata in vigore di ciascun decreto legislativo) per l'adozione di eventuali decreti legislativi integrativi o correttivi di quelli già adottati; al comma 1, lettera d), la proroga, da novanta a centocinquanta giorni, del termine di esercizio della delega nel caso in cui il termine per l'acquisizione del parere parlamentare scada negli ultimi trenta giorni precedenti alla scadenza della delega o successivamente (cosiddetto scorrimento automatico); al comma 1, lettera e), la proroga (da trentasei a quarantotto mesi) del termine per l'adozione dei decreti legislativi istitutivi delle città metropolitane; al comma 1, lettera f), la proroga del termine (da ventiquattro a trenta mesi) per l'adozione delle norme di attuazione degli statuti speciali concernenti il concorso delle regioni a statuto speciale e delle provincie autonome al conseguimento degli obiettivi di perequazione e solidarietà e al comma 2, disposizioni transitorie;
il provvedimento, alla succitata lettera d) del comma 1, laddove novella l'articolo 3, comma 6, della legge n. 42 del 2009, portando da 90 a 150 giorni la proroga del termine per l'esercizio della delega, «qualora il termine per l'espressione del parere» da parte delle Commissioni parlamentari «scada nei trenta giorni che precedono il termine finale per l'esercizio della delega o successivamente», reca una disposizione - che si giustifica, solo in parte, con l'aumento del termine (da sessanta a novanta giorni) fissato per l'espressione dei pareri parlamentari - di cui andrebbe valutata la congruità, tenuto conto che non vi è nessun precedente in cui per lo slittamento del termine di delega sia stato fissato un termine superiore ai novanta giorni; tale circostanza, che non appare giustificata in considerazione degli adempimenti da espletare dopo l'espressione del parere parlamentare, è peraltro suscettibile di ingenerare incertezza circa il termine ultimo per l'esercizio della delega, alla quale potrebbe ovviarsi con la previsione di un termine più ampio per l'esercizio della delega stessa, eventualmente definendo anche un termine per la trasmissione degli schemi dei decreti legislativi alle Camere da parte del Governo, congruamente distanziato rispetto a quello per l'esercizio della delega; analogamente, al comma 1, lettera c), laddove dispone la proroga, da due a tre anni, del termine per l'adozione di eventuali decreti legislativi integrativi o correttivi di quelli già adottati, sembrerebbe opportuno fissare un termine per la trasmissione dei relativi schemi alle Camere, al fine di evitare che il termine ultimo per la loro adozione, già prorogato da due anni a tre anni, possa essere prorogato di ulteriori cinque mesi;
il disegno di legge è corredato sia della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), sia della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), redatte secondo i modelli stabiliti - rispettivamente - dalla direttiva del Presidente del Consiglio in data 10 settembre 2008 e dal regolamento di cui al decreto del presidente del Consiglio dei ministri 11 settembre 2008, n. 170;

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alla luce dei parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, osserva quanto segue:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:
all'articolo 1, comma 1, lettere a) e d) - dal cui combinato disposto si ricava la proroga di sei mesi del termine per l'esercizio della delega con contestuale prorogabilità per ulteriori cinque mesi nel caso in cui il termine per l'acquisizione del parere parlamentare su uno schema di decreto legislativo attuativo della delega stessa scada negli ultimi trenta giorni precedenti alla scadenza della delega o successivamente - anche al fine di individuare con certezza il termine ultimo per l'esercizio della delega, valutino le Commissioni l'opportunità di modificare la succitata lettera a), introducendo un termine più ampio per l'esercizio della delega, eventualmente definendo anche un termine per la trasmissione degli schemi dei decreti legislativi alle Camere da parte del Governo, congruamente distanziato rispetto a quello per l'esercizio della delega, e contestualmente ripristinando, alla lettera d), il previgente termine di novanta giorni per il così detto «scorrimento automatico»;
all'articolo 1, comma 1, lettera c) - che proroga da due a tre anni il termine per l'adozione di eventuali decreti legislativi integrativi o correttivi di quelli già adottati - valutino le Commissioni l'opportunità di introdurre un termine entro il quale il Governo deve presentare alle Camere i relativi schemi, al fine di evitare che il termine ultimo per la loro adozione, alla luce di quanto stabilito dalla lettera d) del comma 1, possa essere prorogato di ulteriori cinque mesi».

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 20.30.