CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 31 marzo 2011
462.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Comitato per la legislazione
COMUNICATO
Pag. 11

Giovedì 31 marzo 2011. - Presidenza del presidente Roberto ZACCARIA.

La seduta comincia alle 13.45.

Comunicazione del presidente.

Roberto ZACCARIA, presidente, dà il benvenuto all'onorevole Scanderebech, di recente entrato a far parte del Comitato per la legislazione.

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO

Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri.
Esame C. 3921-B - Approvato dalla Camera e modificato dal Senato - Relatore: Scanderebech.

(Parere alla V Commissione).
(Esame e conclusione - Parere con osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Deodato SCANDEREBECH, relatore, procede ad illustrare la seguente proposta di parere:

«Il Comitato per la legislazione,
esaminata la proposta di legge n. 3921/B, limitatamente alle parti modificate dal Senato;
ricordato che, il 14 ottobre 2009, il Comitato si era espresso sul testo del progetto di legge n. 2555, recante Legge di contabilità e finanza pubblica, successivamente approvato in via definitiva dalle due Camere il 16 dicembre 2009 (legge n. 196 del 2009), al quale il provvedimento in esame introduce talune modifiche;
rilevato che il provvedimento all'esame, nel testo risultante dalle modifiche apportate dal Senato, modifica la legge n. 196 del 2009, introducendo disposizioni volte all'armonizzazione ed all'allineamento del sistema nazionale delle decisioni di bilancio - con particolare riferimento ai contenuti e alla tempistica di esame dei principali documenti nazionali - alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento ex ante delle politiche economiche degli Stati membri; non appaiono tuttavia riconducibili

Pag. 12

a tale finalità, l'articolo 5 (recante norme di delega in materia di gestione del bilancio dello Stato), l'articolo 7, comma 1, lettera l) (recante il differimento del termine per l'esercizio della delega in materia di razionalizzazione, trasparenza, efficienza ed efficacia di specifiche procedure di spesa) e l'articolo 7, comma 1, lettera m) n. 2) (che introduce una fase sperimentale nell'ambito dell'attuazione della delega relativa al completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato);
osservato altresì che il provvedimento, all'articolo 6, comma 3, nell'abrogare il comma 17-sexies dell'articolo 2 del decreto legge n. 225 del 2010, interviene su una norma di recente approvazione, circostanza che, come già rilevato in altre occasioni analoghe, costituisce una modalità di produzione legislativa non conforme alle esigenze di stabilità, certezza e semplificazione della legislazione;
rilevato che il progetto di legge, all'articolo 5, modifica l'articolo 42 della legge n. 196 del 2009 recante Delega al Governo per il passaggio al bilancio di sola cassa, introducendo una nuova disposizione di Delega al Governo per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, da esercitare nel termine di quattro anni; la disposizione in oggetto, riproducendo, al comma 2, quanto previsto dall'articolo 42, comma 2, della legge n. 196 del 2009, nella parte in cui dispone l'avvio di una fase sperimentale non contiene più la previsione di un decreto ministeriale cui si affidi l'individuazione delle amministrazioni coinvolte nella sperimentazione, i relativi termini e le relative modalità di attuazione, come era invece previsto nel testo originario della disposizione; la nuova formulazione si limita a prevedere che il Ministro dell'economia e delle finanze trasmetta alle Commissioni parlamentari competenti ed alla Corte dei Conti un rapporto sull'attività di sperimentazione, per la cui presentazione non è previsto alcun termine; il successivo articolo 7, comma 1, lettera m), n. 2) - nell'introdurre, novellando la lettera e) del comma 2 dell'articolo 40 della legge n. 196 del 2009, una fase sperimentale anche nell'ambito dell'attuazione della delega relativa al completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato - stabilisce che della sperimentazione si dia conto nel rapporto di cui all'articolo 3 della legge n. 196 del 2009 («Rapporto sullo stato di attuazione della riforma della contabilità e finanza pubblica»), introducendo, pertanto, una procedura differente da quella di cui al succitato articolo 5, comma 2;
rilevato, infine, che il provvedimento, all'articolo 2, comma 3, laddove prevede che il Documento di economia e finanza (DEF) debba essere trasmesso alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, la cui istituzione, già prevista in uno schema di decreto legislativo adottato dal Consiglio dei ministri in data 30 novembre 2010, è oggetto del parere reso nella seduta del 24 marzo 2011 dalla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale sullo schema di decreto legislativo relativo al federalismo regionale (atto del Governo n. 317);
alla luce dei parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, osserva quanto segue:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:
all'articolo 5, comma 2, nella parte in cui prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze trasmetta alle Commissioni parlamentari competenti ed alla Corte dei Conti un rapporto sull'attività di sperimentazione, valuti la Commissione:
a) se la previsione di un periodo di sperimentazione sia comunque necessaria, tenuto conto che la disposizione in oggetto, modificando l'articolo 42 della legge n. 196 del 2009, introduce una nuova disposizione di delega al Governo per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione

Pag. 13

del bilancio di cassa, senza al contempo disporre, differentemente dal testo originario dell'articolo 42, la soppressione del bilancio di competenza;
b) se, ove si intenda mantenere la previsione di un periodo di sperimentazione, non sia opportuno ripristinare la previsione di un decreto ministeriale cui demandare la definizione delle amministrazioni coinvolte nella sperimentazione, dei relativi termini e delle modalità di attuazione;

all'articolo 7, comma 1, lettera m), n. 2), laddove introduce, novellando la lettera e) del comma 2 dell'articolo 40 della legge n. 196 del 2009, una fase sperimentale anche nell'ambito dell'attuazione della delega relativa al completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, valuti la Commissione l'opportunità di prevedere che della fase sperimentale in oggetto si dia conto nel medesimo rapporto di cui all'articolo 5, comma 2, o, quanto meno, che il rapporto in questione sia comunque trasmesso alla Corte dei Conti;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:
valuti la Commissione l'opportunità di collocare il comma 3 dell'articolo 6, che dispone l'abrogazione del comma 17-sexies dell'articolo 2 del decreto-legge n. 225 del 2010, nell'ambito dell'articolo 7, rubricato «modificazioni e abrogazione di disposizioni normative»;

Roberto ZACCARIA, presidente, nel concordare con la proposta di parere illustrata dal relatore, sottolinea, in particolare, l'incongruità dell'articolo 5, comma 2, nella parte in cui mantiene la previsione di una fase sperimentale, atteso che il provvedimento in oggetto, nel modificare l'articolo 42 della legge 196 del 2009, introduce una norma di delega volta, tra l'altro, a potenziare la funzione del bilancio di cassa, senza al contempo disporre la soppressione del bilancio di competenza, soppressione invece disposta dal testo originario del citato articolo 42.

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 13.55.