CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 23 marzo 2011
457.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
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INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 23 marzo 2011. - Presidenza del presidente Gianfranco CONTE.

La seduta comincia alle 13.

Indagine conoscitiva sui mercati degli strumenti finanziari.
Audizione del Presidente della CONSOB.
(Svolgimento e conclusione).

Gianfranco CONTE, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.
Introduce quindi l'audizione.

Giuseppe VEGAS, Presidente della CONSOB, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Svolgono considerazioni e pongono quesiti i deputati Cosimo VENTUCCI (PdL), Silvana Andreina COMAROLI (LNP), Alberto FLUVI (PD), Maurizio FUGATTI (LNP), Gianfranco CONTE, presidente, e Ivano STRIZZOLO (PD), ai quali risponde Giuseppe VEGAS, Presidente della CONSOB.

Durante l'intervento in replica di Giuseppe VEGAS, Presidente della CONSOB, Gianfranco CONTE, presidente, pone, a più riprese, ulteriori quesiti.

Gianfranco CONTE, presidente, ringrazia il Professor Vegas e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

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SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 23 marzo 2011. - Presidenza del presidente Gianfranco CONTE.

La seduta comincia alle 14.45.

Misure contro la durata indeterminata dei processi
C. 3137, approvata dal Senato.
(Parere alla II Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gianfranco CONTE, presidente, avverte preliminarmente che la discussione in Assemblea sul provvedimento inizierà nella seduta di lunedì 28 marzo prossimo, e che pertanto l'esame in sede consultiva su di esso dovrà concludersi entro la giornata di domani.

Alessandro PAGANO (PdL), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, ai fini dell'espressione del parere alla II Commissione Giustizia, la proposta di legge C. 3137, approvata dal Senato, recante misure contro la durata indeterminata dei processi, come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito nel corso dell'esame in sede referente.
Il provvedimento, che si componeva, nel testo trasmesso dal Senato, di 10 articoli, ha subito significative modifiche durante l'esame da parte della II Commissione.
L'articolo 1, soppresso dalla Commissione di merito, novellava la legge n. 89 del 2001 (cosiddetta «legge Pinto»), che disciplina le procedure di equo indennizzo nel caso di violazione del diritto alla ragionevole durata del processo.
In particolare, l'articolo, modificando gli articoli 2 e 3 della legge n. 89, prevedeva che la domanda di equa riparazione fosse subordinata a una specifica istanza di sollecitazione nel giudizio in cui si assume essersi verificato il mancato rispetto del termine ragionevole; tale istanza deve essere presentata nel processo entro sei mesi dalla scadenza dei nuovi termini indicati dal nuovo comma 3-ter del predetto articolo 2, finalizzati a definire la «non irragionevole durata».
Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala l'articolo 2, il quale novella gli articoli 10 e 13 del Testo unico spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.
In particolare, la lettera a) del comma 1 sopprime l'esenzione dal contributo unificato per i processi per equa riparazione previsti dalla già citata legge n. 89 del 2001 (legge Pinto), mentre la lettera b) assoggetta gli stessi processi al pagamento di un contributo unificato di 70 euro.
Il comma 2 specifica che tali previsioni si applicano soltanto ai procedimenti iscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge.
L'articolo 3 reca una norma di interpretazione autentica che chiarisce la portata di una disposizione transitoria in materia di procedimento per danno erariale introdotta dall'articolo 17, comma 30-ter, del decreto-legge n. 78 del 2009.
A tale proposito, rammenta che i commi da 30 a 31 dell'articolo 17 del decreto-legge n. 78 hanno introdotto diverse modifiche alla disciplina della Corte dei conti, tra cui alcune relative al giudizio per danno erariale.
In particolare, i primi tre periodi del comma 30-ter del citato articolo 17 dispongono che le procure della Corte dei conti possono iniziare l'attività istruttoria ai fini dell'esercizio dell'azione di danno erariale a fronte di specifica e concreta notizia di danno; che le procure della Corte dei conti esercitano l'azione per il risarcimento del danno all'immagine solo in caso di sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata nei confronti del

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dipendente pubblico per delitti contro la pubblica amministrazione e che, in pendenza del procedimento penale vengono sospesi i termini di prescrizione dell'azione per danno all'immagine.
In tale contesto, il quarto periodo del predetto comma 30-ter, oggetto della disposizione interpretativa, prevede che qualunque atto istruttorio o processuale, posto in essere in violazione delle disposizioni sopra sintetizzate, è nullo e che tale nullità può essere fatta valere in qualunque momento, da chiunque ne abbia interesse, davanti alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti, che decide nel termine perentorio di trenta giorni.
Inoltre, la disposizione prevede che sono fatti salvi i casi per i quali sia stata pronunciata sentenza, anche non definitiva, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto n. 78 del 2009 (ossia al 5 agosto 2009).
L'articolo 3 chiarisce che devono intendersi escluse da tale ultima norma transitoria esclusivamente le sentenze di merito e che solamente per queste possono essere considerati validi gli atti formati in modo difforme dalla nuova disciplina.
L'articolo 4, anch'esso soppresso dalla II Commissione nel corso dell'esame in sede referente, prevedeva l'applicazione di termini di estinzione del processo ai giudizi di responsabilità contabile dinanzi alla Corte dei conti.
L'articolo 4-bis, introdotto dalla II Commissione, al comma 1, sostituisce il secondo comma dell'articolo 161 del codice penale, in materia di interruzione dei termini di prescrizione dei reati.
In particolare, la disposizione stabilisce che, per i reati diversi da quelli previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale (si tratta dei casi più gravi di associazione a delinquere, della tratta di persone, dell'associazione a delinquere di stampo mafioso, del sequestro di persona a scopo di estorsione, dei delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni mafiose, dei delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico in materia di stupefacenti e dall'articolo 291-quater del testo unico in materia doganale, relativo in particolare al contrabbando di tabacchi lavorati esteri, dei delitti consumati o tentati con finalità di terrorismo), in nessun caso l'interruzione della prescrizione, i cui casi sono disciplinati dall'articolo 160 del codice penale, può comportare l'aumento di più di un sesto del tempo necessario a prescrivere il reato.
La disposizione specifica, inoltre, che tale aumento massimo del termine di prescrizione non può superare:
un quarto del termine, nel caso di soggetto già condannato per un delitto non colposo che ne commette un altro;
la metà, nel caso di soggetto già condannato per un delitto non colposo che ne commette un altro della stessa indole, ovvero entro 5 anni dalla condanna precedente, ovvero ancora durante o dopo l'esecuzione della pena;
due terzi, nel caso di soggetto già recidivo che commette un ulteriore delitto non colposo;
il doppio, nel caso si tratti di delinquente abituale.

Al riguardo, ricorda che il testo vigente del secondo comma dell'articolo 161 del codice penale prevede che, per i reati diversi da quelli previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, l'interruzione della prescrizione non può mai comportare l'aumento di più di un quarto del tempo necessario a prescrivere il reato. Tale aumento massimo del termine di prescrizione non può superare:
la metà del termine, nel caso di soggetto già condannato per un delitto non colposo che ne commette un altro della stessa indole, ovvero entro 5 anni dalla condanna precedente, ovvero ancora durante o dopo l'esecuzione della pena;

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due terzi, nel caso di soggetto già recidivo che commette un ulteriore delitto non colposo;
il doppio, nel caso si tratti di delinquente abituale.

Il comma 2 reca una norma di carattere transitorio, la quale stabilisce che la novella all'articolo 161 del codice penale non si applica ai procedimenti per i quali sia già stata pronunciata sentenza di primo grado alla data di entrata in vigore della legge.
L'articolo 5, ampiamente modificato dalla Commissione Giustizia rispetto al testo approvato dal Senato, introduce nelle norme di attuazione del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo n. 271 del 1989, un nuovo articolo 205-quater, il quale prevede che il capo dell'ufficio giudiziario cui appartiene il giudice procedente comunichi al Ministro delle giustizia ed al procuratore generale presso la Corte di cassazione che è decorso un certo termine di durata del processo, specificamente indicato, con riferimento a ciascun grado del processo penale.
Il nuovo articolo 205-quater articola, ai commi 1 e 2, il termine in funzione della gravità del reato e, quindi della pena prevista, secondo il seguente schema.
Per il giudizio di primo grado il termine è:
3 anni se per il reato si prevede una pena pecuniaria o pena detentiva inferiore nel massimo a 10 anni;
4 anni se per il reato si prevede una pena detentiva pari o superiore nel massimo a 10 anni di reclusione;
5 anni per i reati previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale.

Per il giudizio di appello il termine è:
2 anni se per il reato si prevede una pena pecuniaria o pena detentiva inferiore nel massimo a 10 anni;
2 anni se per il reato si prevede una pena detentiva pari o superiore nel massimo a 10 anni di reclusione;
3 anni per i reati previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale.

Per il giudizio di cassazione il termine è:
1 anno e 6 mesi se per il reato si prevede una pena pecuniaria o pena detentiva inferiore nel massimo a 10 anni;
1 anno e 6 mesi se per il reato si prevede una pena detentiva pari o superiore nel massimo a 10 anni di reclusione;
2 anni per i reati previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale.

Per gli ulteriori gradi del processo, nel caso di giudizio di cassazione con rinvio, il termine è:
1 anno se per il reato si prevede una pena pecuniaria o pena detentiva inferiore nel massimo a 10 anni;
1 anno se per il reato si prevede una pena detentiva pari o superiore nel massimo a 10 anni di reclusione;
1 anno e 6 mesi per i reati previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale.

Per quanto riguarda il dies a quo del termine per ciascuna fase del processo, esso è individuato:
per quanto riguarda il giudizio di primo grado, nella data dell'emissione del provvedimento con cui il Pubblico Ministero ha esercitato l'azione penale formulando l'imputazione;
per quanto riguarda il giudizio di appello, nella data della pronuncia della sentenza di primo grado;
per quanto riguarda il giudizio di Cassazione, nella data della pronuncia della sentenza di appello;

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per quanto riguarda i gradi ulteriori del processo nel caso di annullamento con rinvio, nella data della sentenza con cui la Corte di cassazione ha annullato il provvedimento con rinvio.

Il comma 5 del nuovo articolo 205-quater prevede la sospensione del decorso dei termini sopra indicati nei seguenti casi:
autorizzazione a procedere;
deferimento della questione ad altro giudizio;
in ogni altro caso in cui la sospensione del procedimento penale è imposta da una particolare disposizione di legge;
nell'udienza preliminare e nella fase del giudizio, durante il tempo in cui l'udienza o il dibattimento sono sospesi o rinviati per impedimento dell'imputato o del suo difensore, ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore, sempre che la sospensione o il rinvio non siano stati disposti per assoluta necessità di acquisizione della prova;
per il tempo necessario a conseguire la presenza dell'imputato estradando.

In base al comma 6 del nuovo articolo 205-quater, i termini riprendono il loro corso dal giorno in cui è cessata la causa di sospensione.
Il comma 7 del nuovo articolo 205-quater precisa che, nelle ipotesi di modifica dell'imputazione di cui agli articoli 516, 517 e 518 del codice di procedura penale, i termini fissati dai commi 1 e 2 sono aumentati di tre mesi.
Il comma 2 dell'articolo 5 della proposta di legge prevede un'ulteriore ipotesi di sospensione dei termini previsti dal nuovo articolo 205-quater per tutto il periodo del rinvio della trattazione del processo disposto ai sensi dell'articolo 2-ter, comma 1, del decreto-legge n. 92 del 2008.
Il comma 3 dell'articolo 5 reca la disciplina transitoria, stabilendo che le disposizioni recate dall'articolo non si applicano ai processi per i quali è stato emesso il provvedimento con cui il PM esercita l'azione penale formulando l'imputazione.
L'articolo 6 introduce un nuovo comma 2-bis nell'articolo 23 del codice di procedura penale, il quale prevede attualmente che se nel dibattimento di primo grado il giudice ritiene che il processo appartiene alla competenza di altro giudice, dichiara con sentenza la propria incompetenza per qualsiasi causa e ordina la trasmissione degli atti al giudice competente.
Il nuovo comma 2-bis si riferisce alla fase antecedente la dichiarazione di apertura del dibattimento, prevedendo che, se in tale fase il giudice dichiara con sentenza l'esistenza di una causa di non punibilità in ordine al reato appartenente alla sua competenza per territorio, con la stessa sentenza dichiara la propria incompetenza in ordine al reato connesso, e dispone contestualmente la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente.
L'articolo 7, soppresso dalla Commissione Giustizia nel corso dell'esame in sede referente, recava un meccanismo di monitoraggio volto a valutare l'impatto finanziario derivante dall'applicazione del provvedimento, prevedendo che il Ministro dell'economia e delle finanze, allorché riscontri che l'attuazione della legge rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, deve assumere le conseguenti iniziative legislative.
L'articolo 8, anch'esso soppresso dalla Commissione Giustizia nel corso dell'esame in sede referente, estendeva il nuovo meccanismo di estinzione del processo per decorso dei termini previsto dall'articolo 5 del provvedimento, anche ai procedimenti per responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato disciplinata dal decreto legislativo n. 231 del 2001.
L'articolo 9, a sua volta soppresso dalla Commissione Giustizia nel corso dell'esame

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in sede referente, recava la disciplina transitoria, relativamente all'applicabilità ai processi in corso delle nuove norme in materia di ragionevole durata del processo recate dall'articolo 5.
L'articolo 10 disciplina l'entrata in vigore del provvedimento.
Si riserva, quindi, di formulare una proposta di parere sul provvedimento.

Gianfranco CONTE, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già prevista nella giornata di domani.

La seduta termina alle 14.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 23 marzo 2011.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.