CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 21 dicembre 2010
418.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Martedì 21 dicembre 2010. - Presidenza del vicepresidente Fulvio FOLLEGOT. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 14.30.

Abrogazione dell'articolo 7 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, concernente limiti all'accesso alle comunicazioni telematiche presso esercizi pubblici.
C. 3736 Lanzillotta ed abb.
(Parere alle Commissioni riunite I e IX).
(Esame e conclusione. - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Manlio CONTENTO (PdL), relatore, osserva come il testo unificato in esame sia volto ad abrogare l'articolo 7 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, recante Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale (c.d. decreto Pisanu), concernente limiti all'esercizio e all'uso delle postazioni pubbliche per comunicazioni telematiche e dei punti di accesso ad internet mediante tecnologia senza fili.
L'articolo oggetto dell'intervento abrogativo reca disposizioni relative all'apertura di esercizi pubblici di telefonia e Internet, nonché al monitoraggio delle operazioni svolte dall'utente presso tali esercizi.
Il comma 1 prevede l'obbligo di richiesta della licenza, al questore, in capo a chiunque intenda aprire un pubblico esercizio o un circolo privato di qualunque natura che abbiano come caratteristica la messa a disposizione del pubblico, dei clienti o dei soci di apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni, anche telematiche. La licenza non è richiesta nel

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caso in cui s'intenda installare solo telefoni pubblici a pagamento abilitati esclusivamente alla telefonia vocale.
La disposizione, in virtù del testo originario, esplicava effetti limitati nel tempo a decorrere dal quindicesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 144/2005 e sino al 31 dicembre 2007. L'applicazione della norma è stata poi prorogata, e da ultimo, modificata dal comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 194/2009 che ne ha prorogato il termine sino al 31 dicembre 2010.
Il comma 2 estende l'obbligo di cui al comma 1 anche a coloro che già esercitano le attività sopra elencate con l'obbligo di richiedere la licenza entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto n. 144/2005.
Il comma 3 reca disposizioni in merito al rilascio della licenza. In particolare, la norma sembrerebbe configurare un ipotesi di silenzio-assenso, considerato che la licenza «si intende rilasciata» dopo la decorrenza di sessanta giorni dalla richiesta. Si prevede, poi, l'applicazione - nei limiti della compatibilità - delle disposizioni contenute nei capi III e IV del titolo I e nel capo II del titolo III del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
Il comma 4 demanda ad un decreto del Ministero dell'interno, di concerto con i Ministri delle comunicazioni e per l'innovazione, di stabilire le misure cui sono tenuti i titolari e gestori di esercizi pubblici ai fini del monitoraggio delle operazioni effettuate dall'utente degli apparecchi per collegamenti telematici e per l'archiviazione dei relativi dati, anche derogando alle normativa di tutela della privacy di cui al decreto legislativo n. 196/2003, nonché le misure di preventiva acquisizione dei dati anagrafici riportati su documenti di identità per i soggetti utilizzatori di postazioni non vigilate per comunicazioni telematiche, ovvero di postazioni che permettono l'accesso ad internet con tecnologia senza fili. In attuazione di tale disposizione è stato emanato il decreto ministeriale 16 agosto 2005, il quale ha specificato gli obblighi specifici a carico dei gestori e titolari di pubblici esercizi.
Il comma 5 mantiene ferme le disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 259 del 2003 recante il codice delle comunicazioni elettroniche, nonché le attribuzioni in materia degli enti locali. Le disposizioni dell'articolo 7 che si intende abrogare sembrano recare una deroga proprio alla disciplina amministrativa recata dal codice delle comunicazioni elettroniche.
Il citato decreto legislativo prevede - all'articolo 25 - per la fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica un'autorizzazione generale, che consegue alla presentazione di una dichiarazione. In effetti, l'impresa interessata presenta al Ministero una dichiarazione resa dalla persona fisica titolare ovvero dal legale rappresentante della persona giuridica, o da soggetti da loro delegati, contenente l'intenzione di iniziare la fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica, unitamente alle informazioni strettamente necessarie per consentire al Ministero di tenere un elenco aggiornato dei fornitori di reti e di servizi di comunicazione elettronica, da pubblicare sul proprio Bollettino ufficiale e sul sito Internet. Tale dichiarazione costituisce denuncia di inizio attività: l'impresa è abilitata ad iniziare la propria attività a decorrere dall'avvenuta presentazione della dichiarazione. Il Ministero, entro e non oltre sessanta giorni dalla presentazione della dichiarazione, verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti e dispone, se del caso, con provvedimento motivato da notificare agli interessati entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attività.
L'articolo 25 del codice delle comunicazioni elettroniche prevede che l'attività di fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica è libera, fatte salve le eventuali limitazioni introdotte da disposizioni legislative regolamentari e amministrative che prevedano un regime particolare per i cittadini o le imprese di Paesi non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, o che siano

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giustificate da esigenze della difesa e della sicurezza dello Stato e della sanità pubblica, compatibilmente con le esigenze della tutela dell'ambiente e della protezione civile, poste da specifiche disposizioni, ivi comprese quelle vigenti alla data di entrata in vigore del Codice.
Il comma 5 del citato articolo 7, infine, affida all'organo del Ministero dell'interno preposto ai servizi di polizia postale e delle comunicazioni il compito di controllo sull'osservanza delle misure indicate nel decreto del Ministro dell'Interno di cui al comma 4, nonché di accesso ai dati.
Formula quindi una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.35.

SEDE REFERENTE

Martedì 21 dicembre 2010. - Presidenza del vicepresidente Fulvio FOLLEGOT. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 14.35.

Modifica all'articolo 13 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, in materia di attribuzione delle funzioni ai magistrati ordinari al termine del tirocinio.
C. 2984 Vietti e C. 3046 Ferranti.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato il 16 dicembre 2010.

Roberto RAO (UdC), relatore, richiamandosi al proprio intervento svolto nella precedente seduta, ribadisce l'opportunità di procedere rapidamente nell'esame del provvedimento, anche in considerazione delle recenti dichiarazioni del Ministro Alfano, che ha ritenuto praticabile la soluzione contenuta nelle proposte di legge in esame. Ribadisce inoltre che sarebbe opportuno svolgere un ciclo di audizioni ed acquisire dal Governo dati ed informazioni analitiche che consentano di avere un quadro specifico delle scoperture di organico.

Il Sottosegretario Giacomo CALIENDO ricorda che il Governo in carica, al fine di risolvere l'annoso problema della scopertura di organico nelle sedi disagiate, ha varato un provvedimento che ha previsto una serie di incentivi ed anche la possibilità di ricorrere al trasferimento di ufficio dei magistrati. Sottolinea quindi come tale provvedimento, per essere realmente efficace, necessiterebbe di talune iniziative e delibere del Consiglio superiore della magistratura il quale, invece, non ha disposto nessun trasferimento d'ufficio.

Donatella FERRANTI (PD) ribadisce la necessità di svolgere audizioni e di acquisire dati ed informazioni per valutare l'impatto della normativa in esame ed eventualmente per verificare quale sia la soluzione tecnicamente più adeguata. Sottolinea come sia di fondamentale importanza comprendere l'attuale situazione dell'organico, con riferimento sia alla scopertura generale che a quella dei singoli uffici giudiziari. Ritiene che potrebbe essere opportuno anche un adattamento delle norme relative al tirocinio dei magistrati e, più in generale, un allineamento della normativa alle esigenze reali ed all'attuale configurazione della carriera dei magistrati.

Manlio CONTENTO (PdL) sottolinea anch'egli l'importanza che il Governo fornisca informazioni dettagliate al fine di identificare le cause reali della persistenza delle scoperture e di trovare finalmente la soluzione ad un problema che persiste da troppi anni. Le dichiarazioni del rappresentante del Governo sembrano confermare l'impressione che il Parlamento faccia delle leggi che poi la magistratura non ritiene di dovere applicare. Sarà quindi

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importante disporre anche dei dati relativi all'applicazione della normativa vigente.
Rileva inoltre come negli ultimi anni il numero delle scoperture nelle sedi disagiate sembri aumentare in modo più che proporzionale rispetto alla riduzione del numero dei magistrati. Il che sembrerebbe confermare la tesi secondo la quale il reale problema sarebbe rappresentato dal fatto che, semplicemente, in determinate sedi i magistrati non vogliono andare. I dati e le informazioni richieste al Governo sono fondamentali proprio perché possono confermare o smentire questa tesi. Sottolinea infine la possibilità di ricorrere ad una soluzione ulteriore, anche se estrema: quella di bandire concorsi straordinari, con regole particolari, riferiti alle sole sedi disagiate.

Il Sottosegretario Giacomo CALIENDO dichiara la piena disponibilità a fornire i dati e le informazioni di cui si è discusso, non appena le relative richieste siano formulate in modo analitico, anche al fine di distinguere quali siano direttamente di competenza del Ministero della giustizia e quali invece siano di spettanza del Consiglio superiore della magistratura.

Fulvio FOLLEGOT, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.10.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo.
C. 668 Lussana e C. 657 D'Antona.