CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 15 luglio 2010
353.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

Giovedì 15 luglio 2010. - Presidenza del vicepresidente Roberto TORTOLI.

La seduta comincia alle 16.20.

Disposizioni concernenti il trasferimento delle partecipazioni al capitale della società ANAS-spa alle regioni e la sua riorganizzazione in senso federalista, regionale e provinciale.
C. 3081 Reguzzoni.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Guido DUSSIN (LNP), relatore, sottolinea che il provvedimento in esame reca disposizioni concernenti il trasferimento delle partecipazioni al capitale della società ANAS Spa alle regioni e la sua riorganizzazione in senso federalista, regionale e provinciale.
Ricorda che, in attuazione dell'articolo 101 del decreto legislativo 112 del 1998 sono state trasferite alle regioni circa i 2/3 delle strade statali, che comprendono soprattutto le strade delle regioni del centro nord. Circa il 51 per cento delle strade oggi gestite dall'ANAS ricadono nelle regioni del Sud.
La presente proposta di legge, all'articolo 1 impone al Ministero dell'economia e delle finanze di provvedere, entro 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, al trasferimento alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano delle azioni dell'Anas S.p.A., in conformità ai valori e alle percentuali stabiliti dall'allegato A.
Nella relazione illustrativa viene sottolineato che il criterio utilizzato per la ripartizione delle azioni si basa sul numero di immatricolazioni nell'anno 2002, «un dato che viene assunto come indicativo della complessità del sistema di trasporto su gomma».
Chiaramente, il criterio del parco circolante è un criterio che tiene conto anche di fattori economico-sociali, mentre quello, ad esempio, dei kilometri di rete in gestione è più legato all'effettivo patrimonio da gestire.
L'articolo 2 riscrive il terzo periodo del comma 4 dell'articolo 7 del decreto-legge n.138 del 2002 al fine di modificare le procedure, ivi previste, da seguire per la modifica dello statuto e della convenzione di concessione.

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Viene infatti disposto che le modifiche dello statuto, in luogo dell'approvazione ministeriale con apposito decreto prevista dalla norma vigente, siano approvate dall'assemblea dei soci mentre le modifiche della convenzione di concessione siano approvate con il decreto ministeriale già previsto dal secondo periodo, ma su proposta dell'assemblea dei soci.
L'articolo 3 stabilisce l'applicazione del regime di neutralità fiscale alle operazioni disposte dalla proposta di legge in commento.
In mancanza di ulteriori precisazioni, la prescrizione in esame sembra applicarsi alle operazioni di cessione delle partecipazioni in ANAS S.p.A. da parte del Ministero dell'economia e finanze alle autonomie territoriali, ai sensi dell'articolo 1.
In merito alla locuzione «regime di neutralità fiscale», occorrerebbe chiarire se con essa si intenda la cessione di partecipazioni senza realizzo di plusvalenze o minusvalenze fiscalmente rilevanti.
In tale ipotesi, stanti le caratteristiche dei soggetti coinvolti nel processo di cessione e dell'entità delle partecipazioni cedute, l'applicazione del predetto regime di «neutralità fiscale» sembrerebbe doversi intendere come la non applicazione delle sole imposte indirette.
L'articolo 4 prevede che le azioni dell'ANAS, attribuite alle regioni e alle province autonome ai sensi dell'articolo 1 entrano a fare parte del patrimonio disponibile delle medesime regioni e province autonome e possono costituire garanzia nei confronti della Cassa depositi e prestiti.
Il comma 2 vieta l'alienazione delle predette azioni a soggetti privati, affidando allo statuto della società ANAS la disciplina delle modalità di esercizio dei diritti di opzione che ogni regione e provincia autonoma vanta proporzionalmente sulle azioni delle altre regioni e province autonome.
Dalla formulazione della norma in commento, stante il divieto di alienazione delle predette partecipazioni a soli soggetti privati, sembra evincersi che le regioni e le province autonome possano alienare le partecipazioni a soggetti aventi natura pubblica (e, dunque, anche ad enti territoriali). Sarebbe, comunque, utile un approfondimento anche su tale aspetto.
L'articolo 5 prevede che entro 4 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'assemblea dei soci dell'ANAS S.p.A. provveda all'approvazione di uno schema di statuto da sottoporre al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per la verifica di conformità ai seguenti principi: redazione del programma generale e dei programmi nazionale e regionali, annuale e pluriennale, effettuata d'intesa con le regioni e con il MIT; redazione dei programmi regionali, costituenti parte del programma generale nazionale, effettuata d'intesa con le regioni competenti; divisione regionale e provinciale dell'organizzazione interna; autonomia delle sedi regionali nell'organizzazione del lavoro, fatto salvo l'obbligo della sede regionale di attenersi alla programmazione nazionale; decentramento dell'organizzazione a livello provinciale, ove le dimensioni e le caratteristiche del servizio lo richiedano o lo consentano; nomina del presidente del collegio sindacale da parte del MEF; attribuzione della nomina dei revisori contabili a rotazione alle province; nomina dell'organismo di vigilanza interna sulle procedure di appalto attraverso procedure che coinvolgano il MIT e che consentano allo stesso l'effettivo svolgimento di un ruolo di supervisione e di controllo sulla correttezza delle procedure di gara e di acquisto.
Con riferimento ai citati principi, la relazione illustrativa del provvedimento dichiara espressamente che «nel rispetto del principio di sussidiarietà, si privilegia una forma organizzativa su base regionale e provinciale».
Ai sensi dell'articolo 6 gli organi dell'ANAS in carica alla data di entrata in vigore della presente legge restano confermati fino alla prima assemblea dei soci successiva all'entrata in vigore del nuovo statuto di cui all'articolo 5.

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Viene infatti previsto che tale assemblea provveda alla nomina dei nuovi organi ai sensi e con le modalità previste dal medesimo statuto.
L'articolo 7 prevede l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Raffaella MARIANI (PD), nell'annunciare di voler presentare una proposta di legge in materia, esprime la propria netta contrarietà in merito alle scelte effettuate con il provvedimento in esame, che certo non sembrano in linea con il disegno federalista portato avanti dal gruppo della Lega Nord e sul quale il gruppo del partito democratico ha voluto confrontarsi. I criteri adottati con la proposta in esame non rispondono ad un vero federalismo infrastrutturale, avviato con il decreto legislativo n. 112 del 1998, che ha conferito alle regioni e agli enti locali tutte le funzioni amministrative relative alla viabilità non espressamente indicate dal decreto stesso e ha previsto che si operasse il trasferimento al demanio delle regioni di tutte le strade e autostrade già appartenenti al demanio statale non comprese nella rete autostradale e stradale nazionale. Ritiene che il provvedimento in esame contenga norme-manifesto e si augura che avvenga un ripensamento sui parametri utilizzati.. Chiede, al riguardo, che su tale disegno di legge sia richiesto, anche in via preliminare, il parere della I Commissione Affari costituzionali al fine di approfondire il rispetto delle competenze costituzionalmente definite. Intende, infine, ricordare che allo stato attuale l'Anas è articolata in numerosi compartimenti regionali che assicurano l'esecuzione di numerose attività connesse alla manutenzione e alla sicurezza delle strade e risulta partecipe di numerose società; si chiede, quindi, se sono stati tenuti in considerazione tali aspetti nel disegno ispiratore della proposta di legge in esame.

Salvatore MARGIOTTA (PD) esprime un giudizio negativo sulla proposta di legge in esame che, a suo avviso, presenta forti incongruenze. A tale proposito fa notare come, sulla base dei criteri adottati nella proposta di legge per il trasferimento delle azioni dell'ANAS, ben il 51 per cento di tali azioni verrebbe trasferito a quattro regioni del Nord, lasciando invece a regioni del Sud, come la Calabria e la Sicilia, solo il 7 per cento del pacchetto azionario. Si augura quindi un serio ed articolato approfondimento del contenuto della proposta di legge che si muove secondo una determinata ottica federalista non condivisibile.

Tino IANNUZZI (PD) nel ribadire il giudizio critico sulla proposta di legge già avanzato dai colleghi del suo gruppo, fa notare come il trasferimento delle azioni ANAS alle diverse regioni contemplato dal provvedimento rischia di produrre conseguenze sulle competenze costituzionalmente definite; si associa, pertanto, alla richiesta del deputato Mariani di richiedere, anche in via preliminare, un parere alla I Commissione Affari costituzionali. Conclude affermando che dalla lettura del provvedimento emerge una certa superficialità nella redazione delle disposizioni, quasi che sia voluto piegare il dettato delle disposizioni ivi contenute al principio ispirare della proposta.

Roberto TORTOLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.40.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sul mercato immobiliare.

COMITATO RISTRETTO

Principi fondamentali per il governo del territorio.
C. 329 Mariani, C. 438 Lupi, C. 1794 Mantini, C. 3379 Lupi e C. 3543 Morassut.