CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 17 giugno 2010
339.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
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COMITATO DEI NOVE

Giovedì 17 giugno 2010.

Individuazione delle funzioni fondamentali di Province e Comuni, semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative, Carta delle autonomie locali. Riordino di enti ed organismi decentrati.
Emendamenti C. 3118-A Governo.

Il Comitato si è riunito dalle 9.50 alle 10.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Giovedì 17 giugno 2010. - Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

La seduta comincia alle 15.45.

DL 64/2010: Disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali.
C. 3552 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VII Commissione).
(Esame e rinvio).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Isabella BERTOLINI, presidente e relatore, illustra il testo del disegno di legge C. Governo, recante «Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, recante disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali».
Ricorda che gli articoli 1, 2 e 3 del decreto-legge riguardano le fondazioni lirico-sinfoniche e che la relazione illustrativa al disegno di legge di conversione evidenzia che l'urgenza dell'intervento nasce dalla profonda crisi del settore e tiene conto delle istanze formulate anche dall'Associazione nazionale delle fondazioni lirico-sinfoniche (ANFOLS). Esso è finalizzato

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a razionalizzare le spese degli enti lirici e nel contempo implementare, oltre alla produttività del settore, i livelli di qualità delle produzioni offerte.
Rileva, in particolare, che l'articolo 1 dispone l'intervento di uno o più regolamenti di delegificazione al fine di revisionare l'assetto ordinamentale e organizzativo delle fondazioni lirico sinfoniche. I regolamenti devono essere emanati entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge, previo parere della Conferenza unificata, del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari competenti. I pareri devono essere espressi entro sessanta giorni, decorsi i quali i regolamenti possono essere emanati.
I criteri per l'adozione dei regolamenti di delegificazione sono indicati nei commi 1 e 1-bis.
L'articolo 2 disciplina il procedimento di contrattazione collettiva nel settore lirico-sinfonico, nelle more della riforma in materia.
L'articolo 3 reca disposizioni sul personale delle fondazioni lirico-sinfoniche, relative allo svolgimento di attività di lavoro autonomo, alla contrattazione integrativa aziendale ed ai rapporti con la contrattazione collettiva nazionale, alla riduzione del 25 per cento del trattamento economico aggiuntivo riconosciuto dalla contrattazione integrativa, alle limitazioni alle assunzioni a tempo indeterminato, all'applicazione di talune disposizioni di legge, all'età pensionabile.
Si sofferma quindi sull'articolo 4, nel testo modificato dal Senato, che dispone che, dal 2010 il Ministero per i beni e le attività culturali può liquidare anticipazioni sui contributi ancora da erogare, fino all'80 per cento dell'ultimo contributo assegnato, applicando i criteri e le modalità previsti dai decreti vigenti.
Al riguardo, rileva che, se i contributi cui la disposizione fa riferimento sono da intendersi quelli riferiti allo spettacolo dal vivo, va tenuta presente la sentenza n 255 della 2004, nella quale la Corte costituzionale ha rilevato la necessità ineludibile di una riforma profonda della disciplina del finanziamento allo spettacolo dal vivo, caratterizzata da una procedura accentrata di ripartizione del FUS, per adeguarla alla mutata disciplina costituzionale. La Corte ha sottolineato che «per i profili per i quali occorra necessariamente una considerazione complessiva a livello nazionale dei fenomeni e delle iniziative [...] dovranno essere elaborate procedure che continuino a svilupparsi a livello nazionale, con l'attribuzione sostanziale di poteri deliberativi alle Regioni od eventualmente riservandole allo stesso Stato, seppur attraverso modalità caratterizzate dalla leale collaborazione con le Regioni.
Rileva, quindi, che l'articolo 6, nel testo modificato dal Senato, dispone che il registro pubblico speciale per le opere cinematografiche di cui all'articolo 103 della legge n. 633 del 1941 comprende anche le opere audiovisive.
L'articolo 7 dispone la costituzione di un nuovo Istituto mutualistico artisti interpreti esecutori (nuovo IMAIE), al fine di assicurare la realizzazione degli obiettivi previsti dalla legge n. 93 del 1992 e garantire il mantenimento dei livelli occupazionali attuali dell'IMAIE in liquidazione. L'Istituto è un'associazione con personalità giuridica di diritto privato e opera sotto la vigilanza congiunta del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio, del Ministero per i beni e le attività culturali e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
L'articolo 7-bis, introdotto dal Senato, dichiara festa nazionale il giorno 17 marzo 2011, ricorrenza del 150o anniversario dell'Unità d'Italia. I commi 2 e 3 disciplinano il sostegno della Presidenza del Consiglio alle relative iniziative culturali.
In proposito, ritiene opportuno che venga chiarita l'applicabilità della legge n. 260 del 1949, in materia di ricorrenza festive, alla festa nazionale dichiarata dall'articolo 7-bis.
L'articolo 8 dispone le abrogazioni.
In conclusione, rileva come il contenuto della proposta appaia in primo luogo riconducibile alla materia promozione e organizzazione di attività culturali, di

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competenza concorrente tra Stato e regioni. Rileva, peraltro, che la Corte costituzionale, con riferimento, in generale, alle disposizioni che intervengono per lo sviluppo della cultura ha ricordato come vi sia una finalità di interesse generale, «il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni (articolo 9 della Costituzione), anche al di là del riparto di competenze per materia fra Stato e regioni» (sentenze nn. 478/2002 e 307/2004).

Oriano GIOVANELLI (PD) in considerazione della materia oggetto del provvedimento chiede che l'esame in sede consultiva avvenga presso la Commissione nella sua composizione plenaria.

Isabella BERTOLINI, presidente, preso atto della richiesta del collega Giovanelli rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, da convocarsi presso la Commissione nella sua composizione plenaria, tenendo conto dei tempi di esame del provvedimento presso la Commissione di merito e della relativa iscrizione nel calendario dei lavori dell'Assemblea.

La seduta termina alle 15.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 17 giugno 2010.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16 alle 16.15.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Modifica all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, concernente il divieto di indossare gli indumenti denominati burqa e niqab.
C. 627 Binetti, C. 2422 Sbai, C. 2769 Cota, C. 3018 Mantini, C. 3020 Amici, C. 3183 Lanzillotta, C. 3205 Vassallo e C. 3368 Vaccaro.