CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 25 maggio 2010
328.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Comitato per la legislazione
COMUNICATO
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Martedì 25 maggio 2010. - Presidenza del presidente Antonino LO PRESTI.

La seduta comincia alle 13.05.

Comunicazioni del Presidente.

Antonino LO PRESTI, presidente, comunica che il collega Lino Duilio ha presentato la versione analitica del Rapporto sull'attività svolta dal Comitato nel periodo relativo al suo turno di presidenza. Una versione sintetica del Rapporto era già stata prodotta nella seduta del 4 febbraio 2010.
Rispetto a tale documento, che riportava - presentandole, essenzialmente, in forma di grafici e di tabelle - le informazioni fondamentali sull'attività consultiva svolta dal Comitato nei dieci mesi che vanno dal 26 marzo 2009 al 25 gennaio 2010, la pubblicazione analitica guarda più approfonditamente a tutto il complesso delle attività svolte dal Comitato, tra le quali spicca la riflessione sviluppata sulle linee di tendenza, nelle ultime due legislature, della decretazione d'urgenza.
Il Rapporto viene pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna del Comitato ed è disponibile nell'apposita sezione del sito internet della Camera dei Deputati dedicata al Comitato.

Sui lavori del Comitato.

Roberto ZACCARIA desidera richiamare l'attenzione del Comitato sulle tematiche sollevate dalla lettera inviata in data 22 maggio dal Capo dello Stato ai Presidenti della Camera e del Senato nonché al Presidente del Consiglio, in occasione della promulgazione della legge di conversione del decreto-legge, cosiddetto «decreto incentivi».
Il Presidente Napolitano ha infatti formulato rilievi fortemente critici sulle modalità di produzione legislativa seguita nel corso dell'iter di conversione che ha prodotto l'inserimento nel disegno di legge di rilevanti e numerosi contenuti eterogenei ed estranei al testo originariamente presentato alle Camere e sottoposto al vaglio presidenziale.
Ciò si è realizzato mediante ricorso alla questione di fiducia in entrambi i rami del

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Parlamento e con l'approvazione, alla Camera, di un maxi-emendamento del Governo.
Queste censure sono quindi relative all'applicazione di quelle «regole sulla specificità e omogeneità e sui limiti di contenuto dei decreti-legge» che rientrano nella stretta competenza dell'attività consultiva del Comitato e sul cui rispetto l'organo non manca peraltro di esercitare una puntuale azione di vigilanza.
L'ulteriore monito ora pervenuto dal Capo dello Stato, che già in altre occasioni aveva richiamato l'attenzione di Camere e Governo su tali aspetti, non va lasciato cadere nel silenzio e nell'indifferenza ma esige, a suo avviso, che ad esso si dia un adeguato seguito nel contesto parlamentare. A tal fine, rimette alle valutazioni della Presidenza l'opportunità di sviluppare un'iniziativa che abbia come promotore il Comitato.

Lino DUILIO osserva come il Presidente della Repubblica si sia trovato nella condizione di dover per un'ennesima volta richiamare l'attenzione delle Camere su una patologia che, nella sua drammatica evidenza, è sotto gli occhi di tutti.
Le problematiche toccate dal Presidente Napolitano si collegano, in definitiva, alla questione dei limiti rigorosi che dovrebbero sovraintendere all'emendabilità dei decreti-legge. Essa, a sua volta, si riconnette alla natura stessa della legge di conversione che, a suo avviso, è da ritenersi ontologicamente diversa da quella dei progetti di legge ordinaria, in quanto dovrebbe essere contenitore idoneo a ricevere esclusivamente disposizioni connotate dai medesimi requisiti di necessità e urgenza che giustificano l'adozione del decreto-legge. D'altro canto, questa sembra essere anche la valutazione del Capo dello Stato.
Si tratta di questioni non nuove, le quali, fatta eccezione per alcune indagini ed iniziative seminariali del Comitato per la legislazione, non hanno mai ricevuto adeguata considerazione nel contesto delle istituzioni parlamentari. D'altra parte, non sarebbe la prima occasione in cui le pronunce del Presidente della Repubblica evocano temi di particolare sensibilità del Comitato, così come la stessa attività consultiva svolta dal Comitato è stata talvolta evidenziata dalla Presidenza della Repubblica. Ricorda, infatti, come lo stesso Presidente Napolitano, nella lettera che ha accompagnato la promulgazione della legge 15 luglio 2009, n. 94, recante disposizioni in materia di sicurezza pubblica, ha inteso porre in rilievo le segnalazioni formulate da «un organismo svincolato da ogni posizione di parte» quale il Comitato per la legislazione nel parere espresso sul provvedimento nella seduta del 29 aprile 2009.
Per tali motivi dichiara di condividere la proposta avanzata dall'onorevole Zaccaria, volta ad avviare una riflessione che, partendo dal Comitato per la legislazione come sede naturale in cui elaborare una sintesi delle problematiche normative e regolamentari, possa organicamente coinvolgere, mediante il Presidente Fini, anche le sedi deliberative e di merito della Camera, come d'altronde richiesto dal Presidente della Repubblica.

Antonino LO PRESTI, presidente, dichiara di essere in piena sintonia con i colleghi Zaccaria e Duilio relativamente alla necessità di riflettere con la dovuta attenzione sulle indicazioni provenienti dal Capo dello Stato. Proprio in ragione di ciò, si riserva di valutare le modalità più idonee a consentire una specifica riflessione in seno al Comitato, nel quadro delle competenze proprie dell'organo. Auspica, al riguardo, che il dibattito possa arricchirsi del più ampio contributo possibile da parte di tutti i membri dell'organo.
Invita in ogni caso i colleghi a proseguire l'impegno nelle sedi di merito volto a stimolare l'attuazione delle indicazioni provenienti dal Comitato, cui spesso corrisponde un lusinghiero risultato, come si è ad esempio verificato in relazione all'esame in sede referente del disegno di legge che figura all'ordine del giorno della seduta odierna.

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ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO

Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica Amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione.
AC 3209-bis/A - Governo - Rinviato in Commissione dall'Assemblea.

(Parere alla I Commissione).
(Esame e conclusione. - Parere con condizione e osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame del disegno di legge in titolo.

Lino DUILIO, relatore, ricorda come il Comitato sia chiamato nella seduta odierna a pronunciarsi nuovamente sul provvedimento, questa volta sul testo approntato dalla Commissione a seguito del rinvio deliberato dall'Assemblea. Dopo aver ricordato gli elementi di novità da ultimo apportati dalla Commissione e ricollegandosi alla considerazione dianzi espressa dal presidente Lo Presti, rileva con favore come alcune delle modifiche siano conseguenti ai rilievi formulati dal Comitato il 20 maggio scorso.
Passa quindi ad illustrare la seguente proposta di parere:

«Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge n. 3209-bis/A, nel testo risultante dall'ulteriore esame in Commissione svoltosi a seguito del rinvio deliberato dall'Assemblea nella seduta del 18 maggio scorso, e con riferimento alle modifiche apportate dalla Commissione di merito, da ultimo nella seduta del 20 maggio 2010;
richiamato il parere adottato lo scorso 12 maggio sul testo precedente del provvedimento e valutato positivamente il recepimento integrale delle condizioni, unitamente alla massima parte delle osservazioni formulate;
segnalato che il nuovo articolo 1-quater incide sulle modalità di esercizio di una delega già prevista dall'articolo 3 della legge n. 99 del 2009 concernente la normativa sugli incentivi;
evidenziato che il nuovo testo, oltre a sopprimere talune norme tra cui le disposizioni integrative della disciplina in materia di AIR, introduce ulteriori previsioni in materia di tracciabilità dei rifiuti (articolo 1-quinquies), di nautica da diporto (articolo 7-quinquies), di matrimonio dello straniero (articolo 10-ter) e di organici del Ministero dello sviluppo economico (articolo 20-sexies), nonché una disposizione interpretativa sui trasferimenti immobiliari (articolo 6-ter) non sfuggendo dunque alla valutazione critica sotto il profilo dell'omogeneità già espressa nel precedente parere del Comitato per la legislazione;
ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, debba essere rispettata la seguente condizione:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:
si sopprima l'articolo 1-quinquies - finalizzato a disporre un'esenzione per alcune categorie di «produttori iniziali di rifiuti pericolosi» dal sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), che opera per i due anni successivi all'entrata in vigore del decreto ministeriale istitutivo del suddetto sistema di controllo (ovvero il decreto del 17 dicembre 2009) - in quanto la disciplina relativa ai tempi di entrata a regime del SISTRI per le diverse categorie interessate, compresi i «produttori iniziali di rifiuti pericolosi», è già definita dall'articolo 1 del citato decreto, per cui la norma in oggetto incide su disposizioni di rango secondario, in difformità rispetto a quanto statuito dalla circolare congiunta dei Presidenti di Camera e Senato e del Presidente del Consiglio del 20 aprile 2001, punto 3, lettera e); in alternativa alla soppressione della disposizione, potendo la

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fonte primaria autorizzare l'Esecutivo ad adottare le relative modifiche alla normativa secondaria, si proceda a riformulare in tal senso la norma in questione verificando, in ogni caso, se non vi siano sovrapposizioni con il decreto-legge 72 del 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dello scorso 21 maggio, che pure si inserisce nell'ambito della disciplina concernente il sistema di tracciabilità dei rifiuti.

Il Comitato osserva altresì:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:
all'articolo 1-quater - che interviene in modo non testuale sui termini e sulle modalità di esercizio della delega legislativa volta al riordino della normativa in materia di incentivi prevista dall'articolo 3 della legge n. 99 del 2009 - dovrebbe valutarsi l'esigenza di effettuare una novellazione del citato articolo 3, così da evidenziare che le modifiche introdotte riguardano il termine finale di esercizio sia della delega principale (posticipato di diciotto mesi), che di quella integrativa e correttiva (posticipato di un anno), l'oggetto (che riguarda il riassetto e non più il riordino della normativa), i principi e criteri direttivi (integrati con quelli elencati dall'articolo 20 della legge n.59 del 1997), i ministri interessati nei poteri di esercizio della delega (ai quali si aggiunge il Ministro per la semplificazione normativa), la trasmissione degli schemi degli atti alle Camere (che adesso devono essere corredati di relazione tecnica sugli effetti finanziari), il termine per il parere delle Commissioni parlamentari (ridotto da sessanta a quaranta giorni, con un meccanismo di scorrimento del termine di delega di novanta giorni qualora il termine per l'espressione parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza della delega) e, infine, le modalità di espressione del parere della Conferenza Stato-Regioni, per la quale si fissa un termine di 40 giorni dalla richiesta, decorso il quale il parere si intende favorevole; a quest'ultimo riguardo, dovrebbe altresì verificarsi se sia congruo attribuire al «silenzio» di un organo consultivo valore sostanziale (e non meramente procedurale nel senso che si può procedere anche in assenza del predetto parere);
al medesimo articolo 1-quater dovrebbe infine verificarsi, da un lato, la necessità di precisare che il meccanismo di «scorrimento» della delega dovrebbe operare anche qualora il termine per l'espressione del parere scada successivamente al termine per l'esercizio della delega e, dall'altro lato, dovrebbe anche valutarsi l'opportunità di far decorrere i termini per l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari dalla data di assegnazione e non da quella di trasmissione degli schemi, come peraltro la Commissione ha ritenuto di precisare all'articolo 1-ter, (ma non anche agli articoli 28 e 30, non modificati dalla Commissione sul punto);

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:
all'articolo 7-quinquies - che opera una modifica all'articolo 1, comma 1, del Codice della navigazione (decreto legislativo n. 171 del 2005), al fine di ampliarne l'operatività anche nei confronti della «navigazione da diporto, anche se esercitata per fini commerciali mediante le unità da diporto (..) comprese le navi destinate esclusivamente al noleggio per le finalità turistiche» - dovrebbe verificarsi l'esigenza di intervenire conseguentemente su altre disposizioni del citato codice su cui tale innovazione incide indirettamente, atteso che, ad esempio, il comma 2 del medesimo articolo 1 dispone che «ai fini del presente codice si intende per navigazione da diporto quella effettuata in acque marittime ed interne a scopi sportivi o ricreativi e senza fine di lucro» e l'articolo 2 è rubricato come «uso commerciale delle unità da diporto».

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 13.30.