CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 18 maggio 2010
325.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Martedì 18 maggio 2010 - Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Daniele Molgora.

La seduta comincia alle 14.10.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo dello Stato del Qatar per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'evasione fiscale, con Protocollo Aggiuntivo, del Protocollo di rettifica del testo in lingua italiana della Convenzione e del suo Protocollo Aggiuntivo.
C. 3447 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Maurizio DEL TENNO (PdL), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esprimere il parere alla III Commissione Affari esteri sul disegno di legge C. 3447, approvato dal Senato, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo dello Stato del Qatar per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'evasione fiscale, con Protocollo Aggiuntivo, fatta a Roma il 15 ottobre 2002, e del Protocollo di rettifica del testo in lingua italiana della Convenzione e del suo Protocollo Aggiuntivo, fatto a Doha il 19 marzo 2007.
La Convenzione in esame, costituita da 31 articoli e da un Protocollo aggiuntivo, ricalca sostanzialmente gli schemi più

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moderni di convenzioni in materia accolti sul piano internazionale dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo (OCSE).
La sfera soggettiva di applicazione della Convenzione è costituita, ai sensi dell'articolo 1, dalle persone residenti in uno o in entrambi gli Stati contraenti; quanto alla sfera oggettiva di applicazione, definita dall'articolo 2, essa concerne, per il Qatar, l'imposta sul reddito, mentre per l'Italia le imposte considerate sono l'IRPEF, l'IRES e l'IRAP, anche se riscosse mediante ritenuta alla fonte. La disposizione specifica che la Convenzione si applicherà anche alle imposte di natura analoga o identica che saranno istituite successivamente alla firma della Convenzione.
Gli articoli 3, 4 e 5 recano le definizioni delle espressioni utilizzate nella Convenzione; in particolare l'articolo 5 definisce il concetto di stabile organizzazione, ricalcando sostanzialmente quella formulata dall'OCSE nel 1963, già utilizzata negli accordi stipulati dopo la riforma tributaria del 1973.
La tassazione dei redditi immobiliari, di quelli agricoli e forestali spetta, in base all'articolo 6, al Paese in cui sono situati gli immobili, mentre per gli utili d'impresa l'articolo 7 attribuisce il diritto esclusivo di tassazione allo Stato dell'impresa stessa, fatto salvo il caso in cui questa svolga attività nell'altro Stato per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata; in quest'ultima ipotesi, lo Stato in cui è localizzata la stabile organizzazione ha il potere di tassare gli utili attribuibili a tale stabile organizzazione. Nella determinazione degli utili della stabile organizzazione, da effettuarsi anno per anno con lo stesso metodo, si deducono le spese sostenute per gli scopi dell'organizzazione, e non possono essere computati come utili le sole spese sostenute per l'acquisto di beni o merci per l'impresa.
In linea con quanto raccomandato in ambito OCSE, gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, della navigazione marittima sono tassati, secondo l'articolo 8, esclusivamente nel Paese dove ha luogo la sede della direzione effettiva dell'impresa di navigazione: tale previsione si applica anche agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune, a un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio. Se la sede della direzione è situata a bordo di una nave, la sede si considera situata nel porto di immatricolazione della nave, oppure, in mancanza di un porto di immatricolazione, nello Stato di residenza dell'esercente della nave.
L'articolo 9 regola la tassazione degli utili prodotti da imprese associate, nelle ipotesi in cui un'impresa di uno Stato contraente partecipi direttamente o indirettamente alla direzione o al controllo di un'impresa dell'altro Stato, ed in cui imprese dei due Stati contraenti sono dirette o controllate, in modo diretto o indiretto, dalle medesime persone, prevedendo in tali casi rettifiche nell'imputazione degli utili ed aggiustamenti dell'imposta prelevata.
Il trattamento convenzionale riservato ai dividendi, disciplinato dall'articolo 10, prevede che, fermo restando il principio generale della loro definitiva tassazione nello Stato di residenza del percipiente, lo Stato della fonte possa prelevare un'imposta che non ecceda il 5 per cento del loro ammontare lordo, se l'effettivo beneficiario è una società che detiene direttamente o indirettamente, per un periodo di almeno 12 mesi antecedente alla deliberazione di distribuzione dei dividendi, almeno il 25 per cento del capitale della società che li distribuisce, ovvero che non ecceda il 15 per cento dell'ammontare lordo dei medesimi dividendi, in tutti gli altri casi.
Tuttavia, qualora il beneficiario effettivo eserciti attività industriali, commerciali o professionali mediante una stabile organizzazione o una base fissa situate nello Stato dal quale provengono i dividendi, e la partecipazione generatrice dei dividendi stessi sia connessa effettivamente a tale organizzazione o base, essi saranno tassabili da parte di detto Stato, in accordo con la propria legislazione.

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Per quanto riguarda la tassazione sugli interessi, ai sensi dell'articolo 11, si applica il principio generale della loro definitiva tassazione nello Stato di residenza del percipiente.
Tuttavia gli interessi possono essere tassati anche dallo Stato da cui provengono, in conformità alla legislazione di tale Stato, comunque in misura non superiore al 5 per cento dell'ammontare lordo. Tale possibilità è peraltro esclusa quando:
a) il debitore è il Governo o un suo ente locale;
b) gli interessi sono pagati al Governo dell'altro Stato, ad un suo ente locale o ad un organismo di sua proprietà;
c) gli interessi sono pagati ad altri enti o organismi, in dipendenza di finanziamenti concessi da questi nel quadro di accordi conclusi tra le Parti.

Inoltre, qualora il beneficiario dei predetti interessi eserciti attività industriali, commerciali o professionali mediante una stabile organizzazione o una base fissa situate nello Stato della fonte, ed il credito generatore degli interessi sia connesso a tale organizzazione o base, essi saranno tassabili da parte di detto Stato, in accordo con la propria legislazione.
Nel caso in cui l'ammontare degli interessi effettivamente pagati ecceda, in forza di particolari relazioni tra il debitore, il beneficiario effettivo e terzi, quanto convenuto tra debitore e beneficiario, le previsioni dell'articolo 11 si applicano solo alla parte originariamente stabilita, mentre la quota eccedente è imponibile in conformità alla legislazione di ciascuno Stato, tenuto conto delle altre disposizioni della Convenzione.
In materia di canoni, l'articolo 12 stabilisce il principio di tassazione definitiva nel Paese di residenza del percipiente, salva la possibilità, per lo Stato della fonte, di applicare un'imposizione in misura comunque non superiore al 5 per cento dell'ammontare lordo dei canoni pagati.
Inoltre, qualora il beneficiario dei cespiti eserciti attività industriali, commerciali o professionali mediante una stabile organizzazione o una base fissa situate nello Stato della fonte, ed il diritto o bene generatore dei canoni sia connesso a tale organizzazione o base, essi saranno tassabili da parte di detto Stato, in accordo con la propria legislazione.
Nel caso in cui l'ammontare dei canoni effettivamente pagati ecceda, in forza di particolare relazioni tra il debitore, il beneficiario effettivo e terzi, quanto convenuto tra debitore e beneficiario, le previsioni dell'articolo si applicano solo alla parte originariamente stabilita, mentre la quota eccedente è imponibile in conformità alla legislazione di ciascuno Stato, tenuto conto delle altre disposizioni della Convenzione.
Per quanto concerne il trattamento degli utili da capitale, l'articolo 13 prevede il criterio di tassazione raccomandato dall'OCSE, con la previsione della tassabilità nel Paese dove è situato il bene, nel caso di utili derivanti dall'alienazione di immobili, ovvero nel Paese dove è situata una stabile organizzazione o una base fissa, nel caso di utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte dell'attivo di detta stabile organizzazione o base fissa.
Per quanto riguarda invece gli utili derivanti dall'alienazione di navi o aeromobili impiegati in traffico internazionale, o di beni mobili connessi all'esercizio di dette navi o aeromobili, essi sono imponibili solo nello Stato dove ha sede la direzione effettiva dell'impresa.
In tutti gli altri casi gli utili sono imponibili nello Stato di residenza del soggetto alienante.
Il trattamento fiscale dei redditi derivanti dall'esercizio di una professione indipendente o di lavoro subordinato è contenuto rispettivamente negli articoli 14 e 15. L'articolo 14 stabilisce che, i redditi derivanti dall'esercizio di libere professioni o di attività indipendenti analoghe sono tassabili nello Stato di residenza del percipiente, salvo che il professionista disponga di una base di lavoro fissa nell'altro

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Stato, nel qual caso i redditi sono tassabili nel Paese di prestazione dell'attività, nella misura in cui essi siano imputabili a tale base fissa.
L'articolo 15 prevede invece, nel caso di redditi di lavoro subordinato, che essi siano tassati nello Stato di residenza del lavoratore, salvo il caso in cui l'attività dipendente sia svolta nell'altro Stato contraente e ricorra una delle seguenti condizioni:
a) il beneficiario soggiorni per più di 183 giorni nell'anno fiscale nello Stato di prestazione dell'attività;
b) il pagamento delle remunerazioni sia effettuato da o per conto di un datore di lavoro residente in quest'ultimo Stato;
c) l'onere delle remunerazioni gravi su una stabile organizzazione o una base fissa che il datore di lavoro ha nello Stato di svolgimento dell'attività.

Per quanto riguarda invece le remunerazioni erogate in corrispettivo di lavoro subordinato svolto a bordo di navi o aeromobili impiegati in traffico internazionale, essi sono imponibili nello Stato dove si trova la sede della direzione effettiva dell'impresa.
L'articolo 16 prevede che i compensi e gettoni di presenza attribuiti in qualità di membro del consiglio di amministrazione o del collegio sindacale di una società residente nello Stato diverso da quello della persona che li percepisce, siano tassati nello Stato di residenza della società.
L'articolo 17 stabilisce, per i redditi di artisti e sportivi, la loro imponibilità nello Stato contraente di prestazione dell'attività, anche nel caso in cui i redditi siano attribuiti a persona diversa dall'artista o dallo sportivo. La disposizione specifica che i redditi sopra indicati non sono tassati nello Stato in cui è prestata l'attività, qualora questa sia finanziata da fondi pubblici, ovvero avvenga nell'ambito di scambi culturali o di altro tipo.
L'articolo 18, paragrafo 1, prevede che le pensioni e le remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente sono tassabili, anche nell'altro Stato. Tuttavia, in base al paragrafo 2, qualora il residente di uno Stato contraente divenga residente dell'altro Stato, le somme ricevute da questa persona all'atto della cessazione dell'impiego sono tassabili solo nello Stato di residenza originario. Inoltre il paragrafo 2 dell'articolo 19 disciplina il caso in cui la pensione sia corrisposta da uno Stato per corrispettivi resi dalla persona fisica nei confronti dello Stato stesso, ipotesi nella quale le somme corrisposte sono tassabili nello Stato che le eroga, a meno che il beneficiario abbia la nazionalità dell'altro Stato e vi sia residente.
In base all'articolo 19, paragrafo 1, le remunerazioni, i salari e gli stipendi, diversi dalle pensioni, pagati da uno Stato contraente o da un suo ente locale a una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o ente sono imponibili soltanto nello Stato da cui provengono i redditi, salvo il caso in cui i servizi siano resi nell'altro Stato e la persona che li percepisce sia residente in quest'ultimo Stato, ne abbia la nazionalità e non sia divenuto residente di detto Stato per rendervi i servizi.
L'articolo 20 prevede che le remunerazioni corrisposte a professori, insegnanti o ricercatori i quali soggiornino temporaneamente, per un periodo non superiore a due anni, nello Stato diverso da quello di residenza, allo scopo di insegnare o svolgere ricerche presso università, collegi, scuole, o altri istituti di istruzione, siano esenti dalla tassazione dello Stato presso il quale vengono svolte tali attività, relativamente alle remunerazioni derivanti dalle medesime attività.
Al fine di non penalizzare gli scambi culturali, l'articolo 21 prevede che le remunerazioni e le somme corrisposte per il mantenimento e le spese di istruzione o formazione a studenti o apprendisti, i quali soggiornino per motivi di studio in uno Stato diverso da quello di residenza, siano esenti dalla tassazione dello Stato presso il quale viene svolta l'attività di studio.
Ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, i redditi diversi da quelli trattati esplicitamente negli articoli della Convenzione

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sono imponibili, di norma, anche nello Stato diverso da quello di residenza del percipiente. Il paragrafo 2 specifica che i redditi non immobiliari derivanti dall'esercizio di attività industriale, commerciale o professionale mediante una stabile organizzazione o una base fissa situata nello Stato diverso da quello di residenza sono tassabili, secondo la sua legislazione, dallo Stato ove è situata tale stabile organizzazione o base fissa.
Quanto al metodo per eliminare la doppia imposizione internazionale, disciplinato dall'articolo 23, per quel che riguarda l'Italia, sarà detratto dalle imposte l'ammontare dell'imposta sui redditi pagata in Qatar. Tuttavia l'ammontare della detrazione non potrà comunque essere superiore alla quota di imposta italiana attribuibile agli elementi di reddito nella proporzione in cui essi concorrono al reddito complessivo. Inoltre, sempre in Italia, non sarà accordata alcuna deduzione qualora il reddito sia sottoposto, su richiesta del beneficiario, ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta.
Per quel che riguarda il Qatar si prevede che, per i residenti in tale Stato che posseggano redditi imponibili in Italia, il Qatar deve dedurre dall'imposta sul reddito un ammontare corrispondente all'imposta sul reddito pagata in Italia, in misura non eccedente la quota dell'imposta, calcolata prima che sia accordata la detrazione, attribuita al reddito imponibile in Italia.
L'articolo specifica inoltre che, qualora in uno Stato contraente l'imposta sugli utili delle società sia eliminata o ridotta per un periodo limitato, a fini di sostegno dello sviluppo economico o sociale, tale imposta sarà comunque considerata pagata per un ammontare non superiore al 35 per cento degli utili d'impresa.
Le disposizioni convenzionali relative alla non discriminazione nel trattamento tributario dei cittadini dell'altro Stato (articolo 24), alla procedura amichevole per la composizione delle controversie relative all'applicazione della Convenzione (articolo 25) ed allo scambio di informazioni tra le Autorità competenti ad applicare la Convenzione (articolo 26), risultano formulate sostanzialmente in maniera analoga alle corrispondenti disposizioni degli altri accordi della medesima specie conclusi dal nostro Paese.
In particolare, per quanto attiene allo scambio di informazioni, si prevede che le rispettive autorità competenti si scambieranno le informazioni necessarie all'applicazione della Convenzione, quelle relative all'applicazione delle norme interne concernenti le imposte di ogni genere, nonché quelle per prevenire l'evasione, l'elusione e le frodi fiscali. Le informazioni ricevute dall'altro Stato contraente saranno sottoposte allo stesso regime di segretezza previsto dalla legislazione interna, e saranno comunicate solo alle persone o autorità incaricate dell'accertamento o riscossione delle imposte e del relativo contenzioso, le quali potranno utilizzarle solo a tali fini.
L'articolo 27 fa salvi i privilegi tributari accordati ai membri di missioni diplomatiche o di uffici consolari.
L'articolo 28 regola le modalità di rimborso delle imposte pagate presso lo Stato diverso da quello di residenza del contribuente.
L'articolo 29, paragrafo 1, esclude che uno Stato contraente applichi ad un soggetto residente dell'altro Stato riduzioni o esenzioni fiscali previste dalla Convenzione qualora lo scopo principale o uno degli scopi principali della costituzione o dell'esistenza di tale soggetto, o di persona a questo collegato, sia di ottenere benefici a cui non avrebbe avuto altrimenti diritto. La disposizione specifica inoltre, al paragrafo 2, che la Convenzione non pregiudica l'applicazione di norme interne volte a prevenire l'evasione, l'elusione e le frodi fiscali, ivi comprese quelle finalizzate a limitare spese o deduzioni derivanti da transazioni tra imprese di uno Stato contraente ed imprese dell'altro Stato, qualora lo scopo principale o uno degli scopi principali della costituzione di tali imprese o di tali transazioni, sia di ottenere benefici a cui non si avrebbe avuto altrimenti diritto.

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L'articolo 30 reca le disposizioni relative all'entrata in vigore; in particolare la norma stabilisce che la Convenzione entrerà in vigore dalla data dello scambio degli strumenti di ratifica e che le sue disposizioni si applicheranno per la prima volta alle somme realizzate a decorrere dal 1o gennaio dell'anno della firma della Convenzione, ovvero ai periodi d'imposta che iniziano in tale data o successivamente.
L'articolo 31 disciplina le modalità di denuncia della Convenzione.
Alla Convenzione è allegato un Protocollo aggiuntivo, il quale contiene disposizioni aggiuntive convenute tra le Parti contraenti, che fanno parte integrante della Convenzione, e che recano interpretazioni di talune disposizioni o termini contenuti nella Convenzione stessa. In tale ambito si chiarisce che nessuna delle norme della Convenzione non pregiudicano comunque l'applicazione della normativa nazionale degli Stati contraenti per prevenire l'evasione o l'elusione fiscale.
Il disegno di legge prevede inoltre la ratifica di un Protocollo addizionale, sottoscritto tra le Parti nel 2007, il quale apporta alcune rettifiche al testo italiano della Convenzione.
Dal momento che il provvedimento non presenta profili problematici per quanto attiene agli ambiti di competenza della Commissione, propone di esprimere su di esso parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Concessione di un contributo per la realizzazione di un programma per il rinnovo del materiale rotabile della società Ferrovie dello Stato Spa e altre disposizioni in materia di trasporto ferroviario.
Nuovo testo C. 2128 Meta.

(Parere alla IX Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Maurizio DEL TENNO (PdL), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, ai fini dell'espressione del parere alla IX Commissione Trasporti, il nuovo testo della proposta di legge C. 2128 Meta, recante concessione di un contributo per la realizzazione di un programma per il rinnovo del materiale rotabile della società Ferrovie dello Stato Spa e altre disposizioni in materia di trasporto ferroviario, come risultante dagli emendamenti approvati.
L'articolo 1, comma 1, riconosce alla società Ferrovie dello Stato Spa, a decorrere dal 2011, un contributo quindicennale dell'importo di 300 milioni di euro annui, finalizzato all'acquisto di nuovi veicoli ferroviari da destinare al trasporto di passeggeri. Il finanziamento è esplicitamente finalizzato a realizzare una migliore correlazione tra lo sviluppo economico, l'assetto territoriale e l'organizzazione sul territorio nazionale del trasporto ferroviario, con specifico riferimento al trasporto pendolare in ambito interregionale, regionale e locale, con particolare riguardo alle aree del Mezzogiorno.
Ai sensi del comma 3, il finanziamento di cui al comma 1 affluisce annualmente ad un apposito Fondo per il rinnovo del materiale rotabile iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Il comma 4 demanda ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente Stato - regioni e province autonome, entro il 15 marzo di ciascun anno, l'individuazione degli interventi da finanziare con le risorse di cui al comma 1, in modo da assicurare che le risorse siano destinate all'acquisto di materiale rotabile da utilizzare per il trasporto pubblico in ambito interregionale, regionale e locale. La disposizione prevede che si tenga conto in particolare delle esigenze di rinnovo

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del materiale rotabile utilizzato nelle tratte in cui si registra un più intenso traffico pendolare, nonché dell'entità complessiva del traffico passeggeri sulle singole tratte, nell'ambito di un'equilibrata distribuzione delle risorse tra le diverse aree territoriali.
Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala il comma 2, il quale reca la copertura degli oneri finanziari recati dal comma 1, prevedendo l'aumento di 10 euro ogni mille litri (ovvero di 10 euro ogni mille chili, qualora si tratti di aliquota di accisa sui gas di petrolio liquefatti usati come carburante) delle aliquote di accisa applicabili sulla benzina, sull'olio da gas o da gasolio usato come carburante e sui gas di petrolio liquefatti usati come carburante.
L'aumento dell'aliquota previsto dalla disposizione porterebbe da 564 a 574 euro per mille litri l'accisa applicabile sulla benzina, da 423 a 433 euro per mille litri l'accisa applicabile sull'olio da gas o da petrolio, e da 227,77 a 237,77 euro per mille chili l'accisa applicabile sul GPL.
L'articolo 2 interviene sull'ordinamento dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, prevedendo che i regolamenti di organizzazione dell'Agenzia provvedano ad inquadrare nel ruolo organico della stessa Agenzia il personale transitoriamente assegnato all'Agenzia proveniente da Ferrovie dello Stato Spa, Rete ferroviaria italiana Spa o da società controllate da FS Spa, nel limite massimo di 150 unità.
In connessione con la predetta previsione, la disposizione elimina inoltre la riserva di posti in favore del personale di FS Spa o RFI Spa assegnato all'Agenzia, nelle selezioni pubbliche per il reclutamento delle risorse umane della stessa Agenzia.
Con riferimento al menzionato comma 2 dell'articolo 1, recante la copertura degli oneri di cui al comma 1 della medesima disposizione, rileva come l'aumento dell'aliquota di accisa sui carburanti, oltre a determinare un incremento della pressione fiscale sui contribuenti, che risulterebbe particolarmente nociva nell'attuale fase di crisi economica, rischierebbe di comportare una lievitazione del livello dei prezzi al consumo, che peserebbe soprattutto sulle fasce più deboli della popolazione.
Formulare quindi una proposta di parere favorevole con condizione (vedi allegato), la quale segnala alla Commissione di merito la necessità di individuare una diversa forma di copertura degli oneri finanziari recati dalla proposta di legge.

Francesco BARBATO (IdV) rileva come il contributo che il provvedimento in esame riconosce alla società Ferrovie dello Stato Spa, essendo esplicitamente finalizzato a migliorare l'organizzazione del trasporto ferroviario, con specifico riferimento al trasporto pendolare nelle aree del Mezzogiorno, consenta di dare risposta ad una delle esigenze prioritarie del Paese.
In particolare, ritiene ingiusto mantenere l'attuale situazione di disparità di trattamento che caratterizza il settore del trasporto ferroviario, nell'ambito del quale la realizzazione delle tratte ferroviarie ad alta velocità ha consentito di soddisfare le esigenze della clientela appartenente alle fasce sociali medio alte, segnatamente dei professionisti, degli imprenditori e dei manager d'azienda, mentre i lavoratori pendolari, soprattutto del Meridione, continuano ad affrontare viaggi della durata di alcune ore per raggiungere quotidianamente i luoghi in cui prestano la propria attività lavorativa.
Invita quindi a considerare come il provvedimento, volto a finanziare l'acquisto di nuovi veicoli ferroviari, possa alleviare la condizione di disagio nella quale si trova un elevatissimo numero di cittadini, soprattutto nelle aree del Mezzogiorno.

Paola DE MICHELI (PD) ritiene che debbano essere chiariti i rapporti tra la disciplina vigente in tema di trasporto locale e regionale e le disposizioni recate dall'articolo 1 del provvedimento in esame,

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paventando il rischio che queste ultime scarichino interamente sulle regioni i costi connessi ai contratti di servizio stipulati dalle regioni a statuto ordinario con Trenitalia Spa.
Ritiene quindi che la copertura attualmente prevista dal comma 2 dell'articolo 1 della proposta di legge, pur essendo idonea, secondo una valutazione politica di ordine generale, a disincentivare l'uso delle automobili e, quindi, a produrre effetti benefici anche sul piano della salvaguardia dell'ambiente, determinerebbe, soprattutto nell'attuale fase di crisi economica, ripercussioni oltremodo negative per le fasce più deboli della popolazione, sulle quali il previsto incremento delle accise si ripercuoterebbe sia direttamente, producendo un incremento della pressione fiscale, sia indirettamente, facendo lievitare i prezzi al consumo.

Maurizio DEL TENNO (PdL), con riferimento alla preoccupazione espressa dal deputato De Micheli, ritiene che, sebbene la proposta di legge non affronti esplicitamente il tema del rapporto tra le regioni a statuto ordinario e Trenitalia Spa ai fini della stipula dei contratti di servizio per i trasporti ferroviari di interesse regionale, essa non intenda pregiudicare tale rapporto, ricordando, peraltro, che talune regioni stanno procedendo alla costituzione di società miste con imprese controllate da Ferrovie dello Stato Spa, al fine di razionalizzare l'offerta ferroviaria anche nell'ambito del trasporto pendolare.
Sottolinea quindi come, a fronte dell'impegno finanziario profuso dallo Stato per migliorare il sistema ferroviario nazionale, anche la società Ferrovie dello Stato Spa sia chiamata a procedere a una necessaria autocritica, in funzione dell'adozione di nuovi interventi in tale campo, rilevando come l'articolo 2 della proposta di legge, preveda l'inquadramento nel ruolo organico dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie di personale proveniente da Ferrovie dello Stato Spa o da società da questa controllate.

Paola DE MICHELI (PD) ritiene di dovere sottolineare, affinché il Parlamento ne abbia piena consapevolezza, i risultati positivi cui ha condotto il processo di risanamento che la società Ferrovie dello Stato Spa sta attuando in conformità agli obiettivi indicati dagli ultimi due Governi, segnatamente predisponendo un piano di investimenti volto a migliorare il trasporto di passeggeri e perseguendo l'obiettivo del pareggio di bilancio.
Osserva quindi come, rispetto a tale impegno della società, il provvedimento in esame preveda interventi aggiuntivi, ai quali è sottesa la scelta del Parlamento, peraltro coerente con i principi del federalismo fiscale, di favorire lo sviluppo di accordi tra le regioni e Ferrovie dello Stato Spa.

Franco CECCUZZI (PD) sottolinea come la proposta di legge in esame, a prima firma del rappresentante del PD nella Commissione Trasporti, non costituisca un'iniziativa estemporanea ed occasionale della propria parte politica, ma risponda alla necessità di garantire il rinnovo del materiale rotabile utilizzato nelle tratte in cui si registra un più intenso traffico pendolare.
Osserva, inoltre, come l'offerta di servizi per i pendolari sia basata non soltanto sui treni regionali e interregionali, ma anche sull'interazione con gli intercity, i quali, sulle lunghe percorrenze di carattere interregionale, rappresentano l'unico mezzo disponibile presso molte stazioni ubicate in capoluoghi di provincia.
Ritiene, peraltro, che il provvedimento non rechi disposizioni lesive dell'autonomia delle regioni, rilevando come disposizioni volte ad agevolare la stipula di convenzioni tra queste ultime e Ferrovie dello Stato Spa, o società da questa controllate, fossero contenute non soltanto nel decreto-legge n. 185 del 2008, che esaurirà i propri effetti nel 2011, ma anche in un precedente provvedimento adottato dal Governo Prodi.
Giudica, quindi, giusta e utile la proposta di legge in esame, in quanto diretta a migliorare la qualità del trasporto pendolare

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in ambito interregionale, regionale e locale e ad agevolare la stipula di contratti di servizio tra le regioni e Ferrovie dello Stato Spa.

Gianfranco CONTE, presidente, rileva come il tema dei finanziamenti in favore del trasporto ferroviario sia già stato più volte affrontato nel corso della legislatura, ricordando ad esempio che, nel decreto-legge n. 185 del 2008 fu inserito, a seguito dell'approvazione di alcuni emendamenti presentati da rappresentanti dei gruppi di opposizione, tra i quali il deputato Baretta, una norma che prevedeva un finanziamento di circa 400 milioni di euro per il rinnovo dei contratti di servizio delle ferrovie.
Esprime quindi la propria contrarietà circa le modalità di copertura previste dal comma 2 dell'articolo 1, le quali, tra l'altro, producono un discutibile disallineamento temporale tra il momento in cui sono incamerati i maggiori introiti derivanti dall'incremento delle accise e quello della realizzazione dei nuovi vagoni ferroviari, la cui costruzione richiederà verosimilmente alcuni anni.

Il Sottosegretario Daniele MOLGORA giudica condivisibili le considerazioni espresse dal relatore, ritenendo assolutamente inidonee le modalità di copertura individuate dall'articolo 1, comma 2, della proposta di legge in esame, non solo per quanto attiene alle conseguenze negative che esse avrebbero sul piano macroeconomico, ma anche alla luce del processo di attuazione del federalismo fiscale.

Gianfranco CONTE, presidente, rileva come, pur registrandosi una sostanziale condivisione in merito alle finalità della proposta di legge in esame, sia emersa la necessità di individuare modalità di copertura diverse da quelle attualmente previste.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta di domani.

La seduta termina alle 14.30.

SEDE REFERENTE

Martedì 18 maggio 2010. - Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Daniele Molgora.

La seduta comincia alle 14.30.

Incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia.
C. 2079 Letta.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 12 maggio scorso.

Alessia Maria MOSCA (PD), relatore, informa che sta predisponendo taluni ulteriori emendamenti, il quali intendono venire incontro ad alcune esigenze di modifica del testo prospettate da diversi gruppi politici, nello spirito di collaborazione che ha caratterizzato la predisposizione della proposta ed il suo esame in sede referente.
In particolare, ritiene opportuno modificare la natura degli incentivi fiscali concessi ai soggetti di cui all'articolo 3, sostituendo la previsione di un credito d'imposta in loro favore con la detassazione di una quota dei redditi imponibili, secondo percentuali variabili dal trenta al dieci per cento.
Inoltre, appare opportuno modificare i requisiti soggettivi richiesti per la funzione del predetto beneficio, stabilendo che essi siano riservati solo ai soggetti che abbiano conseguito un titolo di studio. A tale proposito si sta valutando se sia più opportuno prevedere il possesso di un titolo di laurea, oppure il semplice possesso di un diploma di istruzione secondaria, eventualmente fissando, in tale secondo caso, un limite massimo più basso di fruibilità del beneficio.
Complessivamente sottolinea come le modifiche proposte dalle proprie ulteriori proposte emendative contribuiranno a

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semplificare e rendere più snella la struttura del provvedimento, al fine di facilitarne l'iter di approvazione.

Silvana Andreina COMAROLI (LNP) chiede al relatore se si intendano modificare anche le norme del provvedimento relative agli incentivi in favore dei datori di lavoro.

Roberto OCCHIUTO (UdC) chiede al relatore se abbia compiuto un approfondimento in merito al proprio emendamento 3.10, precedentemente accantonato, che integrava i requisiti soggettivi per la fruizione dei benefici previsti dall'articolo 3.
Domanda quindi quando sarà possibile disporre delle ulteriori proposte emendative del relatore, al fine di valutarne compiutamente il contenuto.

Marco PUGLIESE (PdL) chiede quali siano gli orientamenti del relatore in merito al proprio emendamento 15.1, relativo al finanziamento dei centri di ricerca ubicati nelle regioni meridionali, il quale è stato accantonato nel corso della precedente seduta.

Alessia Maria MOSCA (PD), relatore, con riferimento alla domanda posta dal deputato Comaroli, ricorda che i suoi emendamenti 5.1 e 5.2 modificano le norme relative agli incentivi in favore dei datori di lavoro, sostituendo il credito d'imposta previsto dalla versione originaria del provvedimento, con una previsione che estende alle assunzioni dei soggetti contemplati dal provvedimento gli incentivi già in vigore per nuove assunzioni di lunga durata.
In merito alla questione posta dal deputato Occhiuto, rileva come l'emendamento 3.10 risulterà sostanzialmente recepito dalle ulteriori modifiche proposte dall'articolo 3 concernenti i titoli di studio richiesti per la fruizione dei benefici da parte dei soggetti che rientrino in Italia.
In relazione all'emendamento Pugliese 15.1 rileva, ferma restando la sua disponibilità a valutare un'eventuale riformulazione della proposta emendativa, come l'ordinamento preveda già, segnatamente all'articolo 17 del decreto-legge n. 185 del 2008, specifiche misure in favore del rientro dei ricercatori dall'estero, laddove il provvedimento intende invece introdurre benefici in favore di una platea più vasta di soggetti.
Informa quindi che le ulteriori proposte emendative da lei presentate potranno essere poste a disposizione dei componenti la Commissione già nel corso del pomeriggio di oggi.

Gianfranco CONTE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia ad una seduta da convocare alle ore 9 di domani il seguito dell'esame del provvedimento, al fine di consentire al relatore la predisposizione delle sue ulteriori proposte emendative.

La seduta termina alle 14.45.