CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 12 maggio 2010
322.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
Pag. 76

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 12 maggio 2010.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12 alle 12.10.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 12 maggio 2010. - Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. - Intervengono il Ministro per la semplificazione normativa Roberto Calderoli ed i

Pag. 77

sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero e Daniele Molgora.

La seduta comincia alle 12.10.

Sull'ordine dei lavori.

Gianfranco CONTE, presidente, propone di procedere ad un'inversione dei lavori della seduta odierna, nel senso di procedere prima all'esame dello schema di decreto legislativo recante attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, quindi all'esame, in sede consultiva, del disegno di legge C. 3209-bis, all'esame, in sede referente, della proposta di legge C. 2079 ed infine allo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata.

La Commissione concorda.

Schema di decreto legislativo recante attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio.
Atto n. 196.

(Rilievi alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-
ter, comma 4, del regolamento, e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'11 maggio scorso.

Gianfranco CONTE, presidente, ricorda che nella seduta di ieri il relatore aveva formulato una proposta di rilievi.

Alberto FLUVI (PD) ribadisce le perplessità già espresse in precedenza su alcuni aspetti del provvedimento, che devono a suo giudizio essere approfonditi maggiormente, in particolare per quanto riguarda i temi del demanio marittimo e del demanio idrico. A tale proposito ritiene che non si ponga un problema in ordine alla gestione di tali beni, che deve peraltro essere il più possibile efficace, ma che occorra mantenere la titolarità dei beni stessi in capo allo Stato, in considerazione del fatto che il demanio marittimo costituisce, in sostanza, uno dei confini nazionali, mentre i beni del demanio idrico di interesse interregionale pongono delicate questioni di coordinamento tra le diverse regioni interessate.
In tale contesto, pur rendendosi conto del fatto che il termine per il parere parlamentare sullo schema di decreto scadrà il 17 maggio prossimo, ritiene opportuno rinviare ad altra seduta l'espressione dei rilievi sul provvedimento.

Gianfranco CONTE, presidente, in merito alla richiesta avanzata dal deputato Fluvi, pur dichiarandosi disponibile a rinviare ad altra seduta la votazione della proposta di rilievi formulata dal relatore, rileva come, per superare il termine di espressione del parere stabilito al 17 maggio prossimo, occorrerebbe che la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale richiedesse una proroga del predetto termine, decisione, quest'ultima, che al momento non è stata assunta.
In alternativa, suggerisce l'opportunità che il relatore provveda a riformulare la propria proposta di rilievi, inserendo un rilievo, di carattere generale, volto a richiedere alla predetta Commissione parlamentare di approfondire maggiormente le diverse questioni concernenti i beni del demanio marittimo e quelli del demanio idrico, senza approfondire nel dettaglio tali aspetti attraverso singoli rilievi.

Roberto OCCHIUTO (UdC) concorda con l'ipotesi prospettata dal Presidente, rilevando come lo slittamento di pochi giorni della votazione sulla proposta di rilievi formulata dal relatore non potrebbe certamente mutare il senso delle posizioni politiche assunte dai singoli gruppi sul merito del provvedimento in esame, anche in considerazione del fatto che la Commissione può esclusivamente deliberare rilievi alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale.

Pag. 78

Passando agli aspetti di merito, riconosce al relatore la disponibilità a superare alcuni elementi problematici contenuti nel testo, rilevando tuttavia come i rilievi da lui formulati non siano in grado di fugare tutte le perplessità nutrite dal gruppo dell'UdC sul provvedimento. A tale riguardo ricorda come l'UdC abbia votato contro la legge di delega sulla base della quale è stato predisposto lo schema di decreto legislativo, esprimendo già in quella sede l'esigenza che fossero prioritariamente definite le funzioni attribuite ai singoli livelli di governo, nonché segnalando i rischi che derivano dalla possibile duplicazione dei centri di costo. I decreti legislativi attuativi della delega dovrebbero dunque essere formulati in termini tali da fugare tali obiezioni.
In tale prospettiva ritiene utile chiarire che i beni trasferiti agli enti territoriali devono concorrere a garantire, in forma indivisa, il debito pubblico nazionale, nonché a ridurne l'ammontare, in considerazione del fatto che essi non appartengono esclusivamente alle comunità locali, considerando inoltre necessario individuare meccanismi perequativi circa l'utilizzo dei proventi derivanti dai predetti beni, nonché approfondire il rapporto tra funzioni assegnate agli enti territoriali e beni attribuiti a questi ultimi.
Un ulteriore aspetto che suscita perplessità riguarda la possibilità che l'attribuzione agli enti locali di beni di cui è attualmente titolare lo Stato possa determinare una moltiplicazione dei centri di gestione dei beni stessi e, per questa via, una duplicazione dei centri di costo.
Condivide quindi le preoccupazioni espresse nel corso del dibattito relativamente al trasferimento agli enti territoriali della titolarità dei beni del demanio marittimo e di quelli appartenenti al demanio idrico di interesse interregionale, che auspica possano essere chiarite nel corso dell'esame del provvedimento presso la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale.
Ritiene quindi, conclusivamente, che il provvedimento in esame costituisca un primo banco di prova per verificare se il processo federalista avviato possa costituire un elemento di reale unificazione del Paese, rispettando gli irrinunciabili obiettivi di perequazione tra le diverse aree della nazione.

Cosimo VENTUCCI (PdL) sottolinea come i rilievi che saranno espressi sul provvedimento dalla Commissione devono essere finalizzati a migliorarne il contenuto ed a risolvere taluni elementi di criticità evidenziati.
Con specifico riferimento ai temi del demanio idrico, condivide le considerazioni, espresse da più parti, secondo le quali i problemi in materia non riguardano la gestione di tali categorie di beni, ma piuttosto l'attribuzione della loro titolarità a diversi livelli di governo. A tale proposito sottolinea la necessità che le scelte in merito siano effettuate nel pieno rispetto delle norme e dei principi costituzionali, invitando la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale a compiere uno specifico approfondimento. In tale contesto, ritiene inoltre opportuno individuare meccanismi che consentano di verificare la correttezza nella gestione dei beni medesimi.

Franco CECCUZZI (PD) esprime il proprio apprezzamento per il fatto che sia stato consentito alla Commissione di esprimere propri rilievi sul provvedimento.
Per quanto riguarda la proposta di rilievi formulata dal relatore, evidenzia come essa non affronti adeguatamente tutti i problemi segnalati con riferimento al testo, che ritiene sia interesse comune di tutti i gruppi contribuire a risolvere.
In particolare, considera fondamentale introdurre procedure di concertazione con gli enti territoriali relativamente alle decisioni che dovranno essere assunte sui beni del patrimonio culturale affidati alla valorizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, nonché sui beni per i quali la normativa vigente prevede l'affidamento alla società Difesa Servizi Spa. Ritiene, infatti, che qualora i beni appena citati fossero posti al di fuori delle procedure regolate dallo schema di decreto, si

Pag. 79

correrebbe il rischio di ridurre quest'ultimo ad una mera iniziativa propagandistica priva di ogni contenuto reale. Al contrario, occorre coinvolgere anche in quest'ambito gli enti locali, consentendo loro di avanzare proposte per il trasferimento dei predetti beni, evitando invece di estendere eccessivamente il ruolo attribuito alle regioni.
Ribadisce quindi come l'articolo 6 dello schema di decreto legislativo, relativo al riordino della disciplina dei fondi comuni di investimento immobiliari con apporto pubblico, risulti probabilmente viziato da un eccesso di delega, rilevando inoltre la necessità di approfondire le problematiche concernenti la regolazione dei rapporti finanziari con i comuni all'indomani del trasferimento in loro favore dei beni statali. A tale ultimo proposito, sottolinea infatti come, a fronte di una riduzione certa dei trasferimenti statali nei loro confronti, le maggiori entrate di cui gli enti locali potranno godere in seguito al trasferimento siano condizionate dalla conclusione dei procedimenti di valorizzazione e alienazione dei beni, e siano dunque destinate a realizzarsi solo in un momento successivo ed incerto.

Marco CAUSI (PD) suggerisce al relatore l'opportunità di apportare una serie di integrazioni e correzioni alla sua proposta di rilievi.
In primo luogo ritiene opportuno segnalare alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale l'esigenza di approfondire le complesse problematiche legate al trasferimento dei beni del demanio idrico e del demanio marittimo.
Inoltre, occorre, a suo giudizio, integrare la lettera a) della proposta di rilievi, segnalando la necessità che le procedure per il trasferimento dei beni devono essere finalizzate al più efficiente esercizio delle funzioni pubbliche nei diversi territori.
In merito alla lettera b), ritiene altresì opportuno integrarla, prevedendo la facoltà, per gli enti territoriali, di avanzare motivatamente domande per il trasferimento di beni che non siano stati inizialmente inseriti nelle liste per il trasferimento.
In merito alla lettera f) suggerisce di sostituire la parola «integrare» con quella «valutare», mentre, con riferimento alla lettera g), considera opportuno modificarne la formulazione, segnalando l'opportunità di valutare la praticabilità, ai sensi della normativa vigente, dell'attribuzione diretta dei beni a fondi comuni di investimento immobiliare, prevista dall'articolo 2, comma 5, lettera c), dello schema di decreto.
In merito alla lettera l), suggerisce l'opportunità di prevedere che il termine per l'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, integrativi o modificativi degli elenchi per l'individuazione ed attribuzione dei beni, debba considerarsi ripetibile nel tempo.
In merito alla lettera p), suggerisce l'opportunità di modificarla, segnalando l'esigenza di valutare più a fondo le conseguenze del trasferimento agli enti territoriali dei beni del demanio idrico e del demanio marittimo, espungendo tale tematica dal provvedimento ed affidandola ad ulteriori provvedimenti normativi in materia.
Con riferimento alla lettera nn), segnala l'opportunità di integrarla nel senso di specificare che i proventi derivanti dall'alienazione di beni apportati dagli enti territoriali a fondi immobiliari debbano essere destinati alla riduzione del debito pubblico nazionale e locale.
Passando ad alcune considerazioni più generali, rileva come non sussista, da parte del suo gruppo, alcuna pregiudiziale contrarietà al trasferimento dei beni del demanio marittimo, a prescindere dal fatto che tale eventualità sia effettivamente contemplata dalla delega contenuta dall'articolo 19 della legge n. 42 del 2009. Ritiene, tuttavia, che il provvedimento, come già tutti quelli che nel corso degli ultimi venti anni si sono succeduti in materia, manchi di coordinare le modifiche alla titolarità dei predetti beni con la normativa del codice civile, ad esempio per quanto riguarda le procedure di sdemanializzazione

Pag. 80

dei beni inseriti nei demani regionali. Dichiara quindi la disponibilità del gruppo del PD a ragionare su tali problematiche, sia nell'ambito dello schema di decreto legislativo in esame, sia attraverso ulteriori, distinti, interventi legislativi di rango primario. Sottolinea, infatti, come le modifiche alla titolarità dei predetti beni comportino conseguenze sulla disponibilità della gestione dei beni stessi ed abbiano ricadute significative anche sul piano civilistico, con il rischio di esporsi a giudizi di incostituzionalità da parte della Corte costituzionale.
Ribadisce quindi la richiesta di approfondire ulteriormente tali aspetti in uno spirito collaborativo.

Gianfranco CONTE, presidente, ritiene che la disamina puntuale di tutti gli aspetti di dettaglio affrontati dal provvedimento, in particolare per quanto riguarda le tematiche afferenti al demanio idrico ed al demanio marittimo, potrà essere più opportunamente effettuata in seno alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, sottolineando, peraltro, come le considerazioni e le proposte di modifica del deputato Causi debbano essere certamente valutate dal relatore, il quale potrà valutare se apportare talune integrazioni e modifiche alla sua proposta di rilievi.
In tale prospettiva, rileva come la Commissione abbia la possibilità di deliberare già nella seduta odierna i propri rilievi, tenendo conto del fatto che rinviare l'esame del provvedimento di un giorno non consentirebbe certamente di disciogliere definitivamente tutti i nodi evidenziati.

Matteo BRAGANTINI (LNP), relatore, con riferimento alle considerazioni emerse nel corso del dibattito, sottolinea come le lettere cc) e dd) della propria proposta di rilievi affrontino le problematiche relative ai beni affidati dalla normativa vigente alla società Difesa Servizi Spa, nonché ai processi di valorizzazione gestiti dal Ministero per i beni e le attività culturali.
Per quanto riguarda invece le questioni riguardanti l'assegnazione della titolarità dei beni del demanio statale agli enti territoriali, rileva come tali enti rientrino comunque nel perimetro delle amministrazioni pubbliche, e come ad essi continui ad applicarsi la normativa pubblicistica in materia. In particolare, per quel che attiene ai beni del demanio idrico e del demanio marittimo, sottolinea come la relativa gestione sia attualmente assegnata alle regioni, le quali hanno già individuato modalità di coordinamento relativamente alla gestione dei beni di interesse interregionale.
Ribadisce quindi come molti dei rilievi contenuti nella sua proposta raccolgano le sollecitazioni espresse dalle autonomie locali.
Si dichiara peraltro disponibile a riformulare la propria proposta di rilievi, al fine di favorire un voto più possibile condiviso da parte della Commissione.

Ivano STRIZZOLO (PD) condivide le considerazioni svolte dal deputato Ceccuzzi, sottolineando la necessità di sciogliere il nodo relativo a quei beni che siano stati affidati alla società Difesa Servizi Spa, ovvero che siano interessati da processi di valorizzazione gestiti dal Ministero per i beni e le attività culturali. Ritiene, infatti, che qualora tali ultimi beni fossero esclusi dall'ambito di applicazione del provvedimento, il patrimonio trasferito agli enti territoriali risulterebbe molto scarno.

Gianfranco CONTE, presidente, ritiene opportuno sospendere brevemente la seduta, al fine di consentire al relatore di riformulare la propria proposta di rilievi.

La seduta, sospesa alle 12.55, è ripresa alle 13.15.

Matteo BRAGANTINI (LNP), relatore, riformula la propria proposta di rilievi (vedi allegato 1).

La Commissione approva la proposta di rilievi, come riformulata dal relatore.

La seduta termina alle 13.20.

Pag. 81

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 12 maggio 2010. - Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Daniele Molgora.

La seduta comincia alle 12.55.

Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione.
C. 3209-bis Governo.
(Parere alla I Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione - Parere favorevole con osservazione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Antonino Salvatore GERMANÀ (PdL), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esprimere il parere, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria alla I Commissione Affari costituzionali, sul disegno di legge C. 3209-bis, recante disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica Amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione, come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito.
Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala innanzitutto l'articolo 1, il quale novella l'articolo 2215-bis del codice civile, in materia di documentazione informatica delle imprese.
In particolare la novella incide sull'obbligo di numerazione progressiva e vidimazione delle scritture contabili tenute con strumenti informatici, al fine di prevedere che esso sia assolto mediante apposizione della marcatura temporale e della firma digitale non più ogni tre mesi, ma almeno una volta l'anno. La disposizione specifica inoltre che, nel caso in cui per un anno non siano state eseguite registrazioni, la firma digitale e la marcatura temporale devono essere apposte all'atto di una nuova registrazione dalla quale decorre il predetto periodo di un anno.
L'articolo 1-bis prevede che le certificazioni di qualità o ambientali necessarie per l'avvio di attività imprenditoriali siano trasmesse allo sportello unico, il quale lo trasmette alla competente camera di commercio. Si prevede inoltre che il predetto sportello conservi in un fascicolo informatico i documenti nonché gli atti di autorizzazione, licenza, concessione, permesso o nulla osta, rilasciati dallo stesso sportello o acquisiti da altre amministrazioni. Tali dati e documenti sono trasmessi in via telematica alle altre amministrazioni pubbliche interessate.
L'articolo 1-ter modifica i principi e criteri direttivi della delega conferita al Governo dalla legge n. 99 del 2009 per il riassetto delle prescrizioni e gli adempimenti procedurali applicabili alle imprese. In particolare si sposta da un anno a 30 mesi il termine per l'esercizio della delega, prevedendo inoltre l'adozione di ulteriori decreti correttivi ed integrativi. Si prevede inoltre che i decreti legislativi siano adottati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del Ministro per la semplificazione normativa e del Ministro dello sviluppo economico, i quali possono proporre intese ed accordi di cooperazione in materia in seno alla Conferenza Stato-regioni e province autonome.
L'articolo 2 contiene disposizioni di semplificazione riguardo all'avvio dell'attività di impresa artigiana, prevedendo che per l'iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane, come disciplinato dalle disposizioni vigenti, debba essere presentata, mediante la comunicazione unica per

Pag. 82

la nascita dell'impresa, una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di qualifica artigiana previsti dalle disposizioni vigenti. Tale dichiarazione determina l'iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane con decorrenza dalla data della sua presentazione. Le regioni disciplinano le procedure per gli accertamenti e i controlli, nonché, in caso di carenza dei requisiti legittimanti, le modalità per la comunicazione degli eventuali provvedimenti di cancellazione e di variazione.
L'articolo 3 reca una semplificazione degli adempimenti a carico dei gestori delle strutture ricettive, prevedendo la semplificazione della registrazione dei clienti, attraverso l'informatizzazione della procedura e l'eliminazione della documentazione attualmente richiesta con conseguente notevole risparmio di tempo e di denaro e l'eliminazione delle licenze di pubblica sicurezza e dei connessi adempimenti per l'installazione di postazioni internet nelle strutture ricettive, in considerazione della scarsa efficacia a fini antiterrorismo della misura.
L'articolo 4 dispone che la conservazione delle cartelle cliniche è effettuata esclusivamente in forma digitale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, prevedendo tuttavia che, su richiesta, le copie delle cartelle cliniche sono rilasciate agli interessati anche in forma cartacea, previo pagamento di un corrispettivo stabilito dall'amministrazione che le detiene.
L'articolo 4-bis integra il decreto legislativo n. 219 del 2006, relativamente alla disciplina concernente la produzione di materie prime attive da utilizzare nella produzione di medicinali sperimentali. Inoltre si dispone che l'Agenzia italiana per il farmaco possa disporre il ritiro delle confezioni di farmaci non conformi alle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo e si prevede che le comunicazioni inviate attraverso la rete telematica nazionale di farmaco-vigilanza hanno valore di notifica a tutti gli effetti.
L'articolo 5, che recava norme volte a semplificare le procedure relative ad alcuni interventi edilizi prevedendo che essi siano realizzabili senza alcun titolo abilitativo e non più con la denuncia di inizio attività, analoghe a quelle contenute nell'articolo 5 del decreto - legge n. 40 del 2010, recentemente esaminato dalle Commissioni riunite VI e X, è stato soppresso dalla Commissione Affari costituzionali nel corso dell'esame in sede referente.
L'articolo 5-bis reca una serie di modifiche piuttosto articolate alla disciplina della legge n. 241 del 1990 in materia di conferenza di servizi, in particolare per quanto riguarda la regolamentazione dei lavori della Conferenza, nonché relativamente agli effetti del dissenso espresso in quella sede.
L'articolo 5-ter consente che la realizzazione delle strutture di interesse turistico-ricreativo dedicate alla nautica da diporto consistenti nei punti d'ormeggio, ivi compresi i pontili galleggianti a carattere stagionale non necessitano di titolo abitativo edilizio e demaniale, nel caso in cui sia già stata rilasciata la relativa concessione demaniale. Si prevede inoltre che gli strumenti attuativi di piani urbanistici già sottoposti a valutazione ambientale strategica non siano sottoposti ad ulteriore valutazione, qualora non comportino varianti. Si stabilisce altresì che non è richiesto il parere del soprintendente ai beni culturali in caso di approvazione dei beni paesaggistici tutelati.
L'articolo 6, modificando le norme del decreto - legge n. 59 del 1978, prevede che la comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza della cessione di fabbricato, richiesta in ogni ipotesi di cessione o di locazione di immobili, avvenga con modalità telematica e possa essere effettuata direttamente dal pubblico ufficiale che ha stipulato l'atto.
L'articolo 6-bis apporta alcune modifiche al codice dei lavori pubblici, relativamente alle attività che le stazioni appaltanti devono svolgere in caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per gravi inadempimento del medesimo, ai fini della stipula di un nuovo contratto.
L'articolo 7 interviene su alcuni adempimenti connessi al verificarsi di un infortunio

Pag. 83

sul lavoro, di cui agli articoli 54 e 56 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965. In particolare si prevede che l'obbligo di denuncia di infortunio sul lavoro da parte del datore di lavoro operi solamente nei confronti dell'INAIL e non più anche nei confronti dell'autorità di pubblica sicurezza, e si abolisce l'obbligo di tenuta del registro degli infortuni previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955.
Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, evidenzia l'articolo 7-bis, ai sensi del quale l'accesso alla banca dati sinistri nel settore delle assicurazioni RC auto è consentito anche agli enti previdenziali, oltre che agli organi giudiziari e alle pubbliche amministrazioni competenti.
L'articolo 7-ter prevede la semplificazione, attraverso un decreto interministeriale, delle modalità di tenuta della documentazione in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro.
L'articolo 7-quater prevede che gli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli siano notificati ai lavoratori interessati mediante pubblicazione telematica sul sito internet dell'INPS; attraverso le medesime modalità telematiche sono altresì notificate agli interessati le eventuali modifiche connesse al riconoscimento o al disconoscimento, a fini contributivi, di giornate lavorative.
L'articolo 8 reca alcune modifiche alla disciplina degli adempimenti richiesti al datore di lavoro, relativamente ai lavoratori dello spettacolo iscritti l'ENPALS.
In particolare si prevede l'obbligo, per le imprese, di effettuare il versamento dei contributi entro i termini stabiliti dall'Ente, nonché di trasmettere allo stesso Ente, con specifiche modalità, le denunce contributive, le comunicazioni e gli altri elementi informativi richiesti per l'accertamento della misura dei contributi dovuti e per la determinazione delle prestazioni pensionistiche da erogare. Si stabilisce inoltre prevede l'obbligo di denuncia, da parte dell'impresa, dell'instaurazione, della trasformazione e della cessazione dei rapporti di lavoro.
L'articolo 8-bis modifica il codice della strada, semplificando le modalità per il rilascio dell'autorizzazione prevista per l'effettuazione dei trasporti eccezionali.
Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala l'articolo 8-ter, concernente la semplificazione delle modalità di registrazione dei contratti di cessione d'azienda.
In particolare si prevede che i contratti possano essere sottoscritti anche attraverso la firma digitale, oltre che in forma pubblica o per scrittura privata, e che l'iscrizione nel registro delle imprese possa avvenire, oltre che a cura del notaio rogante o autenticante, anche a cura di dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali muniti di firma digitale, incaricati dai legali rappresentanti della società.
L'articolo 9 introduce una serie di interventi volti a potenziare le attività di misurazione e di riduzione degli oneri amministrativi, in coerenza con gli obiettivi assunti in sede di Unione europea.
In particolare si prevede, che il Governo, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro per la semplificazione normativa, approvi un programma per la misurazione degli oneri amministrativi derivanti da obblighi informativi, con l'obiettivo di giungere, entro il 31 dicembre 2012, alla riduzione di tali oneri per una quota complessiva del 25 per cento.
In parallelo si prevede che anche le regioni, province e comuni adottino, nell'ambito della propria competenza, programmi di interventi a carattere normativo, amministrativo e organizzativo, volti alla progressiva riduzione degli oneri amministrativi fino al raggiungimento del 25 per cento, e che le autorità amministrative indipendenti con funzioni di regolazione generale effettuino, nell'ambito dei propri ordinamenti, la misurazione degli oneri amministrativi a carico delle imprese con l'obiettivo di ridurli entro il 31 dicembre 2012.
L'articolo 9-bis stabilisce che i regolamenti ministeriali o interministeriali, nonché i provvedimenti amministrativi a carattere

Pag. 84

generale, rechino in allegato l'elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati dagli atti medesimi, i quali, se non pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, devono essere pubblicati sui siti istituzionali di ciascuna amministrazione.
L'articolo 9-ter integra i principi e i criteri direttivi della legge di semplificazione annuale, inserendovi anche l'eliminazione degli obblighi informativi non necessari alla tutela dell'interesse pubblico, in particolare per quanto riguarda gli obblighi a carico delle piccole imprese.
L'articolo 10 prevede che siano effettuate esclusivamente in modalità telematica, attraverso la posta elettronica certificata, le comunicazioni di atti e documenti tra comuni, le comunicazioni tra comuni e questure, le comunicazioni inviate ai comuni dai notai ai fini delle annotazioni delle convenzioni matrimoniali, nonché le comunicazioni tra i comuni e gli uffici di leva. Inoltre si prevede che l'INPS metta a disposizione dei comuni modalità telematica di trasmissione anche per le comunicazioni relative alle nascite, ai cambi di residenza ed all'acquisto e perdita della cittadinanza.
In particolare, si consente l'effettuazione del cambio di residenza con le modalità generali di sottoscrizione delle istanze e delle dichiarazioni e si introduce la possibilità di effettuare il cambio di residenza per via telematica, realizzando la produzione immediata, al momento della dichiarazione, degli effetti giuridici del cambio di residenza.
L'articolo 10-bis stabilisce che a tutti gli schemi di atti normativi sottoposti alla deliberazione del Consiglio dei ministri deve essere allegato l'elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con i medesimi atti. Si prevede inoltre che l'amministrazione proponente non può introdurre tali nuovi oneri senza dimostrare di averne ridotti o eliminati altri per un pari importo. Per ciascun onere deve essere altresì effettuata una stima dei costi gravanti sui destinatari.
L'articolo 11 modifica il Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al Regio decreto n. 773 del 1931, al fine di consentire il rilascio della carta d'identità a coloro che hanno compiuto i dieci anni di età. Inoltre si prevede che i minori di quattordici anni che si recano all'estero (in uno degli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati con i quali vigono accordi internazionali) potranno utilizzare, in luogo del passaporto, la carta d'identità valida per l'espatrio, purché accompagnati da uno dei genitori o da chi ne fa le veci, ovvero da chi verrà menzionato sulla carta d'identità.
L'articolo 12 è volto ad accelerare e semplificare le attività svolte dallo sportello unico dell'edilizia, prevedendo che esse avvengano in via telematica.
Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala l'articolo 12-bis, il quale prevede che il provvedimento con cui ciascuna regione può maggiorare, fino all'1,4 per cento, l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive deve essere pubblicato non più nella Gazzetta Ufficiale, ma nel sito internet denominato www.finanze.it.
L'articolo 13 prevede la possibilità di ricorrere avverso le decisioni della Corte di conti in sede di controllo sulla gestione innanzi alle sezioni riunite.
I soggetti legittimati al ricorso sono le amministrazioni e gli enti interessati, attraverso i loro organi politici di vertice cui spetta la decisione in ordine alla proposizione del ricorso e l'oggetto del ricorso è individuato nelle deliberazioni delle sezioni di controllo della Corte dei conti sulla gestione che abbiano particolare rilevanza per il sistema della finanza pubblica.
Rileva inoltre come interessi indirettamente le competenze della Commissione Finanze l'articolo 15, il quale modifica l'articolo 11 del decreto-legge n. 78 del 2008, finalizzato all'istituzione - attraverso l'integrazione tra i sistemi informativi del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, nonché dei soggetti ad essi collegati o da essi vigilati

Pag. 85

o controllati - di una base unitaria di dati funzionale ad analisi e studi mirati alla elaborazione delle politiche economiche e sociali.
In particolare, la modifica è volta ad introdurre la specificazione che l'utilizzo e la formazione della base unitaria di dati deve avvenire nel generale rispetto delle norme e delle procedure che regolano il sistema statistico nazionale.
Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala l'articolo 16, il quale reca disposizioni concernenti l'attribuzione del codice fiscale ai cittadini italiani residenti all'estero che risultano iscritti all'AIRE (Anagrafe degli italiani residenti all'estero).
In particolare si prevede che, ove non risulti già attribuito, ai cittadini italiani iscritti all'AIRE sia assegnato d'ufficio, da parte dell'amministrazione finanziaria, il codice fiscale, previo allineamento dei dati anagrafici in possesso degli uffici consolari e delle AIRE comunali. A tali fini i Comuni competenti sono tenuti a trasmettere, all'atto dell'iscrizione nell'AIRE, i dati dei cittadini all'anagrafe tributaria, nonché a trasmettere all'anagrafe tributaria ogni variazione che si verifica rispetto ai dati anagrafici che interessano i cittadini iscritti nell'AIRE. L'attribuzione del codice fiscale è comunicata ai cittadini interessati da parte della rappresentanza diplomatico-consolare competente per territorio.
L'articolo 17 demanda al Governo l'adozione, entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge, di un regolamento per la disciplina delle prescrizioni farmaceutiche e specialistiche in formato elettronico.
L'articolo 18 riguarda la semplificazione delle comunicazioni scuola-famiglia, prevedendo la possibilità, per le istituzioni scolastiche di redigere pagella in forma elettronica; tale modalità di redazione della pagella sarà obbligatoria a decorrere dall'anno scolastico 2012/2013.
Inoltre si prevede che le università statali e non statali legalmente riconosciute, adottino procedure che consentano di effettuare per via telematica le operazioni relative al percorso universitario, conservando i documenti in formato digitale.
L'articolo 19 reca disposizioni in materia di recupero di spese di giustizia.
In particolare, si prevede che la condanna alle spese del procedimento d'impugnazione (in caso di rigetto o inammissibilità dell'appello) non comporti più la responsabilità solidale del ricorrente e dei coimputati cui l'impugnazione sia estesa, con la conseguenza che l'Erario non potrà più chiedere ad uno solo dei condannati l'escussione dell'intero credito.
Inoltre si attribuisce al giudice dell'esecuzione (e non più al magistrato di sorveglianza) la competenza per la conversione delle pene pecuniarie in periodo di libertà controllata, nell'ipotesi di mancata esecuzione delle stesse.
Si specifica altresì che per il recupero degli oneri tributari relativi al sequestro conservativo di cui all'articolo 316 del codice di procedura penale non sussiste vincolo di solidarietà.
L'articolo 19-bis integra il codice di procedura civile, al fine di stabilire che nelle cause davanti al giudice di pace relative a contratti conclusi facendo ricorso a condizioni generali di contratto, ovvero mediante moduli o formulari, la condanna alle spese non può superare il valore della condanna principale.
L'articolo 20, soppresso nel corso dell'esame in sede referente presso la I Commissione, dettava disposizioni in materia di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) già previste dall'articolo 22 del disegno di legge comunitaria 2010, recentemente approvato dalla Camera.
L'articolo 20-bis modifica la disciplina relativa all'assegnazione di cittadini residenti di caselle di posta elettronica certificata, prevedendo che tale casella sia attribuita anche agli stranieri residenti e che ogni amministrazione pubblica sia tenuta ad utilizzare unicamente la posta elettronica certificata.
L'articolo 20-ter integra l'elenco dei prodotti ai quali si applica il decreto

Pag. 86

legislativo n. 151 del 2005 in materia di smaltimento dei rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche.
Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala l'articolo 20-quater, il quale integra l'articolo 2209 del codice civile, al fine di prevedere che i poteri di rappresentanza delle imprese commerciali, per il compimento di atti specifici nei confronti della Pubblica amministrazione, compresi quelli inerenti alla partecipazione di procedure d'appalto, possono essere conferiti anche mediante documento informatico sottoscritto con firma digitale, da comunicare in via telematica all'amministrazione pubblica interessata, la quale è tenuta ad accettare tale forma di conferimento.
L'articolo 20-quinquies apporta alcune modifiche alla disciplina sul trattamento di dati personali effettuato con strumenti elettronici, di cui all'articolo 34 del codice in materia di protezione dei dati personali.
Il nuovo comma 1-bis del predetto articolo 34 prevede che la deroga all'obbligo di tenuta del documento programmatico sulla sicurezza dei dati personali si estende a quei soggetti che trattano come unici dati sensibili e giudiziari quelli relativi ai propri dipendenti e collaboratori, anche se extracomunitari, ovvero ai loro parenti: in tale fattispecie si prevede il solo obbligo di autocertificare che sono trattati solo tali dati, in osservanza delle misure minime di sicurezza previste dal codice e dal disciplinare tecnico di cui all'Allegato B.
In tale contesto segnala, per quanto attiene agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, il nuovo comma 1-ter, il quale precisa che i trattamenti di dati effettuati per finalità amministrativo-contabili sono quelli connessi allo svolgimento di attività di natura organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile, a prescindere dalla natura dei dati trattati. In particolare si intendono indirizzati a perseguire tali finalità amministrativo-contabili le attività volte ad adempiere obblighi contrattuali e precontrattuali, alla gestione del rapporto di lavoro, alla tenuta della contabilità, all'applicazione delle norme in materia fiscale nonché in materia sindacale, previdenziale-assistenziale, di salute, igiene e sicurezza sul lavoro.
L'articolo 21 introduce un'apposita disciplina in materia di giuramento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni il cui rapporto di lavoro risulta privatizzato. La norma stabilisce l'obbligo, a pena di licenziamento, di prestare, al momento dell'assunzione in servizio, giuramento di fedeltà alla Repubblica e di leale osservanza della Costituzione e delle leggi; si prevede altresì, che il giuramento deve essere effettuato in occasione della prima assunzione presso la pubblica amministrazione, dinanzi al dirigente dell'ufficio o a un suo delegato, con la conseguenza che non sarà necessario ripeterlo in caso di mobilità, di progressione professionale o di superamento di un altro concorso.
L'articolo 21-bis prevede che una quota pari al 40 per cento delle risorse stanziate per la formazione presso amministrazioni pubbliche centrali confluisca in un Fondo per il diritto alla formazione continua dei pubblici dipendenti destinato a finanziare programmi formativi e di aggiornamento professionale.
L'articolo 22, soppresso nel corso dell'esame in sede referente presso la I Commissione, mirava ad ampliare la deroga al blocco generale delle assunzioni per gli incarichi dirigenziali, prevedendo che il divieto di assunzione di nuovo personale non si applica neanche agli atti di conferimento di incarichi dirigenziali, con contratto a tempo determinato.
L'articolo 22-bis modifica la disciplina dei contratti di somministrazione di lavoro, escludendo che tale tipologia di contratto possa essere utilizzata nel settore pubblico.
L'articolo 23 autorizza il Dipartimento della funzione pubblica ad avvalersi di un contingente di 20 unità di personale in posizione di comando, scelto tra il personale dei ruoli delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici statali, per lo svolgimento delle attività di coordinamento, indirizzo e controllo in

Pag. 87

materia di lavoro pubblico, accollando i relativi oneri a carico delle amministrazioni di provenienza.
L'articolo 24 reca disposizioni concernenti la comunicazione, al Dipartimento della funzione pubblica, dei dati mensili relativi alle assenze per malattia. In particolare, si prevede l'obbligo, per le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, di rilevare mensilmente i dati quantitativi relativi alle assenze per malattia dei dipendenti e di comunicarli entro il mese successivo alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, demandando le modalità tecniche ad un decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, previo parere della Conferenza unificata Stato-Regioni. Nel caso in cui la persistente violazione dell'obbligo di comunicazione si protragga per oltre 3 mesi, la stessa è valutata ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato del dirigente responsabile dell'ufficio, del settore ovvero del reparto competente alla comunicazione stessa.
L'articolo 24-bis reca una norma di interpretazione autentica della disciplina in materia di falsità nelle attestazioni relative alla presenza in servizio prodotte dai lavoratori dipendenti da pubbliche amministrazioni. In particolare si prevede che le sanzioni disciplinari della radiazione dall'albo e del licenziamento dalla struttura sanitaria pubblica, previste dall'articolo 55-quinquies, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001, a carico del medico che ha rilasciato la certificazione relativa all'assenza dal servizio, si applicano qualora il medico abbia rilasciato certificazioni attestanti dati clinici non desunti da visita medica.
L'articolo 26 innova alcuni profili della disciplina del servizio temporaneo dei dipendenti pubblici all'estero.
In particolare:
si amplia la portata applicativa della relativa disciplina, estendendola non ai soli «dipendenti statali» ma anche ai «dipendenti delle pubbliche amministrazioni» ed al personale in regime di diritto pubblico (magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e le Forze di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia);
si sancisce la validità del servizio prestato presso organizzazioni internazionali o Stati esteri ai fini tanto della progressione di carriera e degli aumenti periodici di stipendio, quanto del trattamento previdenziale e della valutazione dei titoli;
si precisa che restano a carico delle amministrazioni di appartenenza i contributi previdenziali di competenza del datore di lavoro;
si istituisce una banca dati del personale in servizio temporaneo all'estero e di fornire e si prevede una relazione annuale al Parlamento circa la consistenza del personale collocato fuori ruolo o comunque in servizio all'estero;
si dettano norme specifiche per il personale direttivo ed insegnante degli istituti di istruzione di ogni ordine e grado.

L'articolo 28 conferisce una delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi recanti la «Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche», che definiscano i doveri generali delle amministrazioni pubbliche e dei loro dipendenti nei confronti dei cittadini, in conformità ai principi e criteri direttivi dettati dall'articolo 29.
L'articolo 29, comma 1, individua i princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della predetta delega.
I princìpi e criteri direttivi sono i seguenti:
a) assumere la trasparenza quale fondamentale principio cui l'attività delle amministrazioni pubbliche si uniforma attraverso l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
b) stabilire che i rapporti tra i cittadini e le imprese, da un lato, e le amministrazioni pubbliche, dall'altro, sono improntati ai princìpi della leale collaborazione

Pag. 88

e della buona fede e che l'azione amministrativa deve svolgersi con il minor aggravio possibile di obblighi, oneri e adempimenti a carico dei cittadini;
c) prevedere per le amministrazioni pubbliche l'obbligo di provvedere al periodico adeguamento dei termini di conclusione dei procedimenti, previa individuazione di specifici obiettivi di riduzione progressiva dei tempi nell'ambito dei piani di performance, che le pubbliche amministrazioni sono tenute ad adottare nell'ambito del sistema di misurazione e la valutazione della performance delle amministrazioni introdotto dal decreto legislativo sulla produttività del pubblico impiego;
d) prevedere per le amministrazioni pubbliche il dovere di usare un linguaggio semplice e chiaro, anche sulla base di una direttiva da adottare con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione;
d-bis) prevede l'obbligo, per la Pubblica amministrazione, di indicare, in caso di provvedimento amministrativo sfavorevole, i presupposti di fatto e le condizioni giuridiche per conseguire una decisione favorevole;
e) assicurare l'effettività dell'obbligo delle amministrazioni pubbliche di utilizzo, nelle comunicazioni con i cittadini e con le imprese, delle tecnologie telematiche previste dal codice dell'amministrazione digitale e attivare, senza oneri a carico della finanza pubblica, una pluralità di canali di comunicazione idonei a raggiungere anche coloro che non utilizzano le tecnologie informatiche, nel rispetto dei princìpi di economicità, di universalità e di complementarità;
f) assicurare effettività all'obbligo per le amministrazioni pubbliche di non richiedere a cittadini e imprese dati, informazioni e documenti in possesso delle amministrazioni stesse o di altre amministrazioni e provvedere d'ufficio alla loro acquisizione ovvero richiedere le dichiarazioni sostitutive previste dalla normativa vigente, consentendo inoltre l'esercizio del diritto di accesso a tutti i soggetti privati che abbiano un interesse;
f-bis) garantire l'applicazione delle norme che vietano alle pubbliche amministrazioni di richiedere ai cittadini e alle imprese documenti o certificati già in possesso della Pubblica amministrazione;
f-ter) attuare il principio in base al quale il cittadino è tenuto a comunicare una sola volta la variazione dei dati che lo riguardano;
g) garantire l'effettività dell'accesso ai documenti amministrativi tramite l'utilizzo degli strumenti telematici quale principio generale dell'attività amministrativa;
g-bis) prevedere l'obbligo, per le pubbliche amministrazioni, di rispondere ai reclami ad esse proposte;
h) per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala la lettera h), la quale prevede, ferma la responsabilità penale, una specifica responsabilità amministrativa e contabile per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche e dei concessionari della riscossione che avanzino, con dolo o con colpa grave, indebite richieste di pagamento nei confronti dei cittadini;
i) individuare idonei strumenti di incentivazione e di sanzione, nonché prevedere, ipotesi di responsabilità dirigenziale e disciplinare ed ipotesi di comunicazione obbligatoria dell'inadempimento alla Corte dei conti;
l) introdurre, in caso di omissioni, inadempienze o ritardi delle amministrazioni pubbliche, specifici poteri gerarchici che consentano la motivata sostituzione, anche temporanea, dei dipendenti inadempienti o la motivata riassegnazione della titolarità di procedimenti o di singoli atti a diversi uffici o dipendenti, introducendo inoltre l'obbligo di indicare l'ufficio cui segnalare gli eventuali disservizi;
m) prevedere che la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, con riferimento alla Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche, realizzi un piano di comunicazione e definisca forme di monitoraggio e

Pag. 89

di valutazione dell'osservanza dei precetti contenuti nella Carta, e curi il raccordo con le autonomie regionali e locali nell'ambito di un apposito tavolo istituito presso la Conferenza unificata;
n) prevedere che la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche vigili sull'osservanza dei precetti contenuti nella Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche, individui e diffonda le migliori pratiche e predisponga un rapporto annuale al Parlamento su tali attività;
o) prevedere l'individuazione, in ogni amministrazione pubblica, degli organi e degli uffici responsabili dell'applicazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche;
p) prevedere l'obbligo, per le pubbliche amministrazioni, di rispettare i termini di pagamento nei confronti dei privati;
q) prevedere adeguate forme di pubblicità dei reclami, segnalazioni e proposte dei cittadini;
r) favorire la partecipazione dei cittadini e dei portatori di interessi diffusi al procedimento amministrativo.

Il comma 2 stabilisce inoltre che amministrazioni pubbliche, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, adottano direttive che contemplano il dovere di cortesia e di disponibilità, sulla base delle linee guida emanate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica.
L'articolo 30 conferisce una delega al Governo volta a riunire in un unico codice le disposizioni vigenti in materia di pubblica amministrazione.
In particolare nel codice devono confluire le disposizioni vigenti nelle materie di cui:
a) alla legge n. 241 del 1991, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
b) al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, (decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000);
c) al decreto legislativo n. 165 del 2001, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
d) al codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005;
e) al decreto legislativo n. 150 del 2009, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;
f) ai decreti legislativi recanti la «Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche» previsti dall'articolo 28.

L'articolo 30-bis prevede che le disposizioni della legge si applichino nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e Bolzano in quanto compatibili con i relativi statuti speciali.

Gianfranco CONTE, presidente, evidenzia la complessità del provvedimento, che è finalizzato all'obiettivo, pienamente condivisibile di semplificare gli obblighi dei cittadini e delle imprese nei loro rapporti con la Pubblica amministrazione, ma che presenta, al tempo stesso, alcune previsioni meritevoli di attenta valutazione, quali, ad esempio, l'articolo 8-ter nella parte in cui esso consente che i contratti di cessione d'azienda possano essere sottoscritti, oltre che in forma pubblica o per scrittura privata, anche attraverso la firma digitale. A tale proposito rileva come, qualora la cessione riguardi anche beni immobili, sia necessario assicurare l'assoluta tutela degli interessi dei soci, dei creditori e dei terzi.
Esprime altresì perplessità sull'effettiva portata della norma di cui all'articolo 29, comma 1, lettera h), la quale prevede una specifica responsabilità amministrativa e contabile per i dipendenti delle amministrazioni

Pag. 90

pubbliche e dei concessionari della riscossione che effettuino, con dolo o con colpa grave, indebite richieste di pagamento nei confronti dei cittadini.

Alberto FLUVI (PD) condivide i rilievi del Presidente circa la complessità del provvedimento, il quale contiene certamente norme condivisibili, ma anche previsioni che dovrebbero essere maggiormente approfondite, rilevando pertanto l'opportunità che la Commissione possa valutarne appieno i contenuti, non procedendo all'espressione del parere nella seduta odierna.

Gianfranco CONTE, presidente, in merito alla richiesta avanzata dal deputato Fluvi rileva come la Commissione sia chiamata ad esprimere il proprio parere sul provvedimento nella seduta odierna, in quanto la Commissione Affari costituzionali concluderà l'esame in sede referente nella seduta di oggi, atteso che l'avvio della discussione del provvedimento in Assemblea è fissato per la giornata di lunedì 17 maggio prossimo.

Giampaolo FOGLIARDI (PD) esprime una valutazione positiva sulle norme dell'articolo 8-ter, ricordando come originariamente l'iscrizione nel registro delle imprese dei contratti di cessione d'azienda potesse essere effettuata da parte dei commercialisti, e solo successivamente si riservò tale attività ai notai, in base a preoccupazioni connesse con l'esigenza di contrasto del riciclaggio. Ritiene quindi che le modifiche proposte dall'articolo a tale disciplina siano condivisibili e che sia opportuno cogliere l'occasione fornita dall'intervento legislativo per ulteriori interventi di semplificazione degli oneri gravanti sui cittadini e le imprese.

Gianfranco CONTE, presidente, sempre con riferimento all'articolo 8-ter, ribadisce come i contratti di cessione d'azienda possano comportare profili assai delicati, laddove coinvolgano anche la cessione di immobili.

Giampaolo FOGLIARDI (PD) condivide l'esigenza, evidenziata dal Presidente, di mantenere tutti gli strumenti di trasparenza e di garanzia giuridica previsti dall'ordinamento in caso di cessione di immobili.

Antonino Salvatore GERMANÀ (PdL), relatore, sulla base delle indicazioni emerse nel corso del dibattito, formula una proposta di parere favorevole con osservazione (vedi allegato 2).

Giampaolo FOGLIARDI (PD) rileva come i tempi brevissimi entro i quali la Commissione è costretta ad esaminare il provvedimento non consentano di valutarne adeguatamente i numerosi aspetti, pur ribadendo la sua valutazione positiva circa alcune disposizioni quali, ad esempio, l'articolo 8-ter.

Alberto FLUVI (PD) dichiara il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore, esprimendo la sua contrarietà relativamente ad una modalità di esame del provvedimento assolutamente convulsa, che non permette alla Commissione di approfondire anche solo minimamente i contenuti.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.15.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 12 maggio 2010. - Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. - Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero e Daniele Molgora.

La seduta comincia alle 13.20.

Incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia.
C. 2079 Letta.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 4 maggio scorso.

Pag. 91

Gianfranco CONTE, presidente, avverte che sono state presentate alcune proposte emendative alla proposta di legge (vedi allegato 3); invita quindi il relatore ad esprimere su di esse il parere.

Alessia Maria MOSCA (PD), relatore, rileva preliminarmente di aver presentato una serie di proposte emendative che intendono semplificare il testo della proposta di legge e che assorbono, in taluni casi, il contenuto di alcuni emendamenti presentati dai gruppi, riservandosi di formulare ulteriori proposte emendative volte ad apportare ulteriori miglioramenti al provvedimento.
Passando all'espressione dei pareri, invita al ritiro degli emendamenti Del Tenno 1.1 e Tabacci 1.3, raccomandando invece l'approvazione del proprio emendamento 1.2. Propone quindi l'accantonamento di tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 2.
Esprime parere favorevole sull'emendamento Pugliese 3.1, invitando invece al ritiro degli emendamenti Tabacci 3.2 e 3.3, Borghesi 3.4, Tabacci 3.5, Borghesi 3.8 e Tabacci 3.9.
Propone altresì di accantonare l'emendamento Germanà 3.6, il quale è in parte condivisibile ed affronta una questione sulla quale si riserva di presentare un proprio emendamento, nonché di accantonare gli emendamenti Borghesi 3.7 e Occhiuto 3.10, vertenti sulla medesima materia.
Propone ulteriormente di accantonare tutti gli emendamenti relativi all'articolo 4, riservandosi di presentare in materia un proprio emendamento.
Raccomanda quindi l'approvazione dei propri emendamenti 5.1 e 5.2, il secondo dei quali assorbe gli emendamenti Pagano 5.3 e Savino 5.4.
Raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 6.1, invitando invece al ritiro degli emendamenti Tabacci 6.2, Borghesi 6.3, Tabacci 6.4, Borghesi 6.7 e Tabacci 6.8; propone altresì di accantonare gli emendamenti Del Tenno 6.5 e Borghesi 6.6.
Raccomanda l'approvazione dei propri emendamenti 7.1 ed 8.1.
Invita al ritiro dell'emendamento Pugliese 10.1, mentre raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 10.2 ed esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Occhiuto 10.01.
Raccomanda l'approvazione dei propri emendamenti 11.1, 11.2, 12.1, 12.2, 12.3, 12.4 e 12.5.
Esprime parere favorevole sull'emendamento Occhiuto 13.1, raccomandando l'approvazione del proprio emendamento 13.2, il quale assorbe l'emendamento Fontana 13.3.
Propone quindi di accantonare tutte le proposte emendative riferite all'articolo 14.
Invita al ritiro dell'emendamento Pugliese 15.1, raccomandando invece l'approvazione del proprio emendamento 15.2 ed esprimendo parere favorevole sugli emendamenti Germanà 15.3 e Misuraca 16.1.

Marco PUGLIESE (PdL) chiede al relatore di riconsiderare l'invito al ritiro espresso sul suo emendamento 15.1.

Alessia Maria MOSCA (PD), relatore, in riferimento all'emendamento Pugliese 15.1, rileva come l'invito al ritiro espresso non sia dettato da una contrarietà nel merito sulla proposta emendativa ma dal dubbio che essa risulti estranea al contenuto specifico del provvedimento: si dichiara pertanto disponibile a rivedere il proprio parere, anche alla luce di una eventuale riformulazione dell'emendamento.

Marco PUGLIESE (PdL) propone di accantonare il proprio emendamento 15.1, al fine di provvedere alla sua riformulazione.

Gianfranco CONTE, presidente, accantona l'emendamento Pugliese 15.1, avvertendo che l'emendamento Del Tenno 1.1 è stato ritirato dal presentatore.

Maurizio BERNARDO (PdL) ritiene opportuno rinviare la votazione sulle proposte emendative ad altra seduta.

Pag. 92

Gianfranco CONTE, presidente, ritiene condivisibile la proposta del deputato Bernardo e, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad una seduta da convocare nella giornata di martedì 18 maggio prossimo. Avverte infine che la seduta in sede referente prevista per la giornata di domani non avrà luogo.

La seduta termina alle 13.35.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 12 maggio 2010. - Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Daniele Molgora.

La seduta comincia alle 14.10.

Gianfranco CONTE, presidente, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.
Avverte quindi che l'interrogazione n. 5-02872 Milo e Zeller è stata ritirata; avverte inoltre che, su richiesta del presentatore, l'interrogazione Barbato n. 5-02873 è rinviata ad altra seduta.

5-02871 Fugatti e Forcolin: Regolarità dei versamenti tributari da parte delle società calcistiche professionistiche di serie A, serie B e Lega Pro.

Gianluca FORCOLIN (LNP) rinuncia ad illustrare l'interrogazione, di cui è cofirmatario.

Il Sottosegretario Daniele MOLGORA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

Gianluca FORCOLIN (LNP) ringrazia il Sottosegretario per l'articolata risposta, della quale si dichiara soddisfatto. Sottolinea, in particolare, l'importanza del protocollo d'intesa concluso tra l'Agenzia delle entrate e la Federazione italiana giuoco calcio sui controlli tributari e contributivi nei confronti delle società calcistiche, ritenendo a tale riguardo opportuno prevedere una sorta di documento unico di regolarità contributiva che dovrebbe essere esibito periodicamente dalle predette società.
Ritiene inoltre che il Governo debba assumere una posizione in merito alla ventilata ipotesi di escludere dall'IRAP le eventuali plusvalenze registrate dalle società calcistiche, trattandosi evidentemente di una questione che non può essere rimessa alle valutazioni unilaterali della Lega calcio.

Gianfranco CONTE, presidente, in merito alla tematica affrontata dall'atto di sindacato ispettivo, ritiene necessario far riferimento anche ai controlli esercitati dalla COVISOC sulla regolarità dei versamenti contributivi effettuati dalle società calcistiche.

5-02874 Del Tenno: Applicazione dell'imposta sulle pubblicità ai marchi apposti sulle gru.

Maurizio DEL TENNO (PdL) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il Sottosegretario Daniele MOLGORA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 5).

Maurizio DEL TENNO (PdL) ritiene che l'ipotesi di soluzione prospettata dal Sottosegretario nella sua riposta potrebbe effettivamente contribuire a risolvere la questione evidenziata dalla propria interrogazione, rilevando tuttavia come il problema maggiore sia dato dal fatto che i comuni, e le società concessionarie della riscossione delle entrate locali, hanno assunto in merito posizioni diversificate.

Pag. 93

Considera peraltro utile dare la massima pubblicità alla risposta fornita all'atto di sindacato ispettivo, consentendo in tal modo ai contribuenti interessati, ed alle loro associazioni di categoria, di attivarsi presso i comuni e le società concessionarie, al fine di giungere in un prossimo futuro ad un definitivo chiarimento circa il regime impositivo applicabile ai marchi esposti sulle gru, tenendo conto del fatto che tali marchi, in quanto apposti generalmente ad altezze piuttosto elevate, hanno dimensioni necessariamente rilevanti.
Rileva quindi l'esigenza di tener presente che la maggior parte delle gru sulle quali sono esposti i predetti marchi risultano vendute alle imprese edilizie, evitando inoltre di applicare l'imposta sulla pubblicità sia sul marchio dell'impresa edilizia sia sul marchio di fabbrica apposto dal fabbricante sulle predette apparecchiature.

5-02875 Occhiuto e Poli: Recupero delle imposte pagate all'estero dai fondi pensioni.

Nedo Lorenzo POLI (UdC) rinuncia ad illustrare l'interrogazione, di cui è cofirmatario.

Il Sottosegretario Daniele MOLGORA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 6).

Nedo Lorenzo POLI (UdC) ringrazia il Sottosegretario per la chiara risposta, la quale riconosce la sussistenza del problema, che auspica possa essere risolto nel più breve tempo possibile.

Gianfranco CONTE, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.50.