CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 17 marzo 2010
299.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Comitato per la legislazione
COMUNICATO
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ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

Mercoledì 17 marzo 2010. - Presidenza del vicepresidente Roberto ZACCARIA.

La seduta comincia alle 19.55.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 febbraio 2010, n. 10, recante disposizioni urgenti in ordine alla competenza per procedimenti penali a carico di autori di reati di grave allarme sociale.
C. 3322 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla II Commissione).
(Esame e conclusione - Parere senza condizioni né osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame del disegno di legge in titolo.

Roberto OCCHIUTO, relatore, ricorda che il provvedimento si compone di 4 articoli ed interviene principalmente in materia di competenza per materia della Corte d'assise incidendo quindi, conseguentemente, sulla competenza residuale del tribunale. L'articolo 1, comma 2 e l'articolo 2 dettano inoltre due disposizioni transitorie, la prima di portata generale, la seconda (formulata in termini derogatori rispetto alla prima) specificamente riferita ai procedimenti in corso relativi al delitto di associazioni di tipo mafioso anche straniere.
La relazione illustrativa motiva tale ultima disposizione in relazione al rischio concreto dell'annullamento di dibattimenti importanti e complessi incardinati presso i tribunali nonché della scadenza di termini di custodia cautelare a seguito della sentenza n. 4964 dell'8 febbraio 2010. Con tale sentenza, la Corte di cassazione, risolvendo un conflitto negativo di competenza fra un tribunale e una corte di assise, ha affermato che l'aggravamento dei limiti edittali di pena operato dalla legge n. 251 del 2005 in relazione al delitto di cui all'articolo 416-bis del codice penale ha determinato (con effetto che forse, secondo la medesima Corte, il legislatore non ha tenuto in debito conto) un diverso riparto di competenza tra tribunale e Corte d'Assise.
Gli articoli 3 e 4, infine, contengono rispettivamente la clausola di invarianza finanziaria e la norma di entrata in vigore.
Preliminarmente all'illustrazione del parere, osserva che il caso in esame offre interessanti spunti di riflessione: l'aumento della pena edittale di un certo delitto (associazione mafiosa), con una legge nel 2005, ha portato la Corte di cassazione a riconoscere un mutamento

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del giudice competente solo nel 2010, con il rischio - scongiurato dal decreto legge in esame - di travolgere numerosi e rilevanti processi fino ad ora svoltisi.
Richiama, al riguardo, un passaggio della sentenza della Cassazione (citata nel parere) che, nell'attribuire alla corte di assise i processi concernenti le associazioni mafiose, ha osservato che «non rileva chiedersi se il legislatore si sia oppure reso conto del prodursi di tale effetto (anche se l'assenza di una disposizione transitoria che distingua tra reati commessi prima e reati commessi successivamente alla data di entrata in vigore della legge, quanto mai opportuna in casi di mutamenti della competenza per materia, sembrerebbe imporre una risposta negativa)».
A suo avviso, tale vicenda evidenzia come andrebbero il più possibile evitati interventi di carattere estemporaneo, soprattutto nel delicato ambito dell'ordinamento penale. Infatti, anche interventi di portata limitata possono avere effetti pregiudizievoli del corretto svolgersi della funzione giurisdizionale. Ribadisce quindi l'importanza di procedere con riforme processuali e sostanziali che - soprattutto in campo penale - siano il più possibile meditate e valutate in tutte le loro possibili implicazioni, per comprenderne gli effetti voluti ed evitare quelli indesiderati.
Va peraltro preso atto che anche il decreto all'esame - pienamente condivisibile nelle sua finalità di salvare «processi a rischio» - non si esime dall'apportare ulteriori modifiche al riparto di competenze tra corte di assise e tribunale. Con l'auspicio che almeno tali modifiche siano state attentamente ponderate.
Passa quindi ad illustrare la seguente proposta di parere:
«Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge n. 3322 e rilevato che:
esso reca un contenuto omogeneo che, oltre a fissare una disciplina transitoria con specifico riguardo ai procedimenti in corso relativi ai delitti di cui all'articolo 416-bis del codice penale (articolo 2), amplia le competenza della corte di assise con riguardo a talune categorie di delitti, escludendola però per i processi concernenti i delitti di cui al citato 416-bis (articolo 1, comma 1) e detta la relativa disciplina transitoria (articolo 1, comma 2);
il decreto è dunque principalmente finalizzato a radicare presso i tribunali (sia con riguardo ai processi in corso che per il futuro) la competenza per i delitti di cui al citato 416-bis, che invece la sentenza n. 4964 della Corte di Cassazione dell'8 febbraio 2010 aveva ritenuto doversi, in alcuni casi, attribuire alla corte di assise per effetto dell'aggravamento dei limiti edittali di pena operato dalla legge n. 251 del 2005;
esso incide, con modifica testuale, sull'articolo 5 del codice di procedura penale, su cui peraltro insiste anche la proposta di riforma del processo penale, già presentata dal Governo al Senato (AS 1440), allo scopo di estendere le competenze della corte di assise, in termini tuttavia più ampi rispetto al testo del decreto-legge;
il disegno di legge presentato dal Governo al Senato è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), né è provvisto della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), senza che nella relazione di accompagnamento si riferisca in merito all'eventuale esenzione dall'obbligo di redigerla, in difformità dunque da quanto statuito dall'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 170 del 2008;
ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, non vi sia nulla da osservare.»

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 20.