CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 4 marzo 2010
293.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

Giovedì 4 marzo 2010. - Presidenza del presidente Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 14.50.

Istituzione della Giornata della legalità e della memoria condivisa contro tutte le mafie.
C. 656 D'Antona, C. 883 Angela Napoli e C. 1925 Granata.

(Rinvio del seguito dell'esame).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 24 febbraio.

Donato BRUNO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 4 marzo 2010.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.10.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Giovedì 4 marzo 2010. - Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

La seduta comincia alle 15.10.

Legge quadro per lo spettacolo dal vivo.
Testo unificato C. 136 Carlucci e abb.

(Parere alla VII Commissione).
(Esame e rinvio).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

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Isabella BERTOLINI, presidente e relatore, ricorda che il provvedimento in esame è il frutto di un ampio ed articolato lavoro parlamentare svolto dalla VII Commissione Cultura, nel corso delle ultime legislature, con il contributo di tutti i gruppi.
Illustra quindi il testo unificato, articolato in quattro Capi, che si propone quale legge quadro per il settore: l'intervento legislativo è, infatti, volto a definire un quadro normativo organico delle attività che rientrano nello spettacolo dal vivo - finora oggetto di norme settoriali e parziali - ed un assetto istituzionale che dia seguito alla riforma del Titolo V della Costituzione.
Rileva che, seppure il settore dello spettacolo non è esplicitamente menzionato dall'articolo 117 della Costituzione, sulla base della giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenze n. 255/2004, n. 205 e 285/2005), le attività di sostegno dello spettacolo sono riconducibili alla materia «promozione e organizzazione delle attività culturali», che il terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione affida alla potestà legislativa concorrente di Stato e regioni.
Ricorda, quindi, che l'articolo 1 riconosce la valenza sociale, culturale ed economica dello spettacolo dal vivo, che ricomprende il teatro, la musica, la danza, il circo e lo spettacolo viaggiante. Alla Repubblica è affidato il compito di incentivarne lo sviluppo garantendo l'equilibrio dell'offerta sul territorio nazionale, la libertà di accesso alle professioni del settore e la tutela delle relative attività, il pluralismo creativo.
Il testo individua poi i principi fondamentali che sovraintendono all'azione pubblica, quali la garanzia di pari opportunità di fruizione per tutti i cittadini; il sostegno dei giovani autori; l'assicurazione della presenza della produzione nazionale all'estero; la promozione dell'insegnamento delle discipline artistiche; l'attivazione di sinergie operative finalizzate a costituire un sistema integrato di valorizzazione dell'immagine e dell'offerta culturale del paese; la conservazione della memoria; la tutela della libera concorrenza; l'azione in favore delle strutture; la garanzia di un adeguato sostegno pubblico e di un'azione di incentivazione dell'apporto privato.
Presenta, quindi, una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 1), volte a richiamare la Commissione di merito su una serie di questioni, che necessitano di ulteriori approfondimenti, fermo restando il positivo lavoro di sintesi e di elaborazione svolto dalla VII Commissione in sede referente.

Roberto ZACCARIA (PD) rileva che in questa materia da anni si interviene come se la riforma del titolo V della parte II della Costituzione non fosse vigente. La disciplina del settore è recata da decreti formalmente non aventi natura regolamentare, ma di fatto regolativi.
Ciò premesso, considerata la delicatezza del provvedimento e preso atto dell'articolata proposta di parere della relatrice, chiede se sia possibile rinviare la votazione della proposta di parere in modo da permettere un approfondimento delle diverse questioni.

Maria Piera PASTORE (LNP) segnala l'opportunità di svolgere ulteriori approfondimenti sulla legittimità costituzionale della disposizione di cui all'articolo 2, comma 2, lettera o), che include, tra i principi fondamentali, la «tutela sociale dei professionisti del settore attraverso gli strumenti della previdenza e dell'assistenza sociale, in grado di compensare la natura aleatoria e precaria delle professioni artistiche». Ritiene, infatti, anche comprensibili misure di tale tenore di fronte ad uno stato di crisi ma in questo caso, a suo avviso, si va molto oltre.

Raffaele VOLPI (LNP) ringrazia la relatrice per l'ampia relazione svolta e per l'articolata proposta di parere presentata.

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Ritiene particolarmente importante un intervento legislativo come quello in esame che si propone di intervenire in maniera sistematica sul settore dello spettacolo dal vivo.
Anche al fine di assicurare un coinvolgimento più ampio di tutti i gruppi su tale tematica, si riserva, nella prossima seduta, di valutare la possibilità di richiedere, ai sensi dell'articolo 22, comma 4, del regolamento, che l'esame in sede consultiva prosegua presso la I Commissione nella sua composizione plenaria.

Isabella BERTOLINI, presidente e relatore, prende atto dalle richieste formulate in merito all'esigenza di svolgere ulteriori approfondimenti ed, eventualmente, di prevedere che l'esame in sede consultiva prosegua presso la Commissione nella sua composizione plenaria.
Con riguardo alla questione posta dalla collega Pastore, relativamente alla disposizione di cui all'articolo 2, comma 2, lettera o), ritiene che il testo non appare lesivo dei principi costituzionali, considerato che non stabilisce norme di maggiore favor nei confronti dei professionisti del settore ma richiama solo l'esigenza di un'adeguata tutela nei confronti di tali lavoratori. Rileva, in ogni modo, che tali profili potranno essere anche valutati dalla XI Commissione Lavoro nel corso dell'esame in sede consultiva del provvedimento.
Ribadisce, quindi, l'importanza di un lavoro svolto con dedizione ed approfondimento dal Parlamento e, in particolare, dalla Commissione Cultura in questi anni, anche attraverso numerose audizioni di esperti del settore, volto a definire un chiaro quadro normativo per un settore fondamentale per il Paese sotto il profilo culturale ma anche economico, considerato l'elevato numero di persone che vi lavorano.
Quindi, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Misure per il riconoscimento dei diritti delle persone sordocieche.
C. 2713, approvato, in un testo unificato, dalla 11a Commissione permanente del Senato.

(Parere alla XII Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Maria Elena STASI (PdL), relatore, illustra la proposta di legge in titolo, approvata, in sede deliberante, dalla XI Commissione lavoro del Senato il 22 settembre scorso, volta al riconoscimento della sordocecità come disabilità specifica unica - distinta dalla sordità e dalla cecità - in conformità alle indicazioni contenute nella Dichiarazione scritta sui diritti delle persone sordocieche del Parlamento europeo, del 1o aprile 2004.
Ricorda che il provvedimento si compone di 6 articoli. L'articolo 1 enuncia la finalità mentre l'articolo 2 fornisce la qualificazione di persone sordocieche prevedendo che tali soggetti percepiscano in forma unificata le diverse indennità ad essi spettanti.
L'articolo 3 disciplina le modalità di accertamento della sordocecità da parte dell'azienda sanitaria locale competente per territorio, prevedendo anche che il verbale di accertamento sia sottoposto alla verifica delle competenti commissioni provinciali dell'INPS. L'articolo 4 disciplina gli interventi per l'integrazione e il sostegno sociale delle persone sordocieche.
L'articolo 5 contempla specifiche forme di assistenza che possono essere attivate dalle regioni. L'articolo 6 dispone sull'entrata in vigore del provvedimento.
Rilevato che le disposizioni recate dal testo sono, nel complesso, riconducibili alla materia «tutela della salute», di competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nonché alla materia «assistenza sociale» ascritta alla competenza residuale delle regioni, presenta una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

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Raffaele VOLPI (LNP) sottolinea come il testo elaborato dalla XII Commissione rappresenti la sensibilità di tutto il Parlamento rispetto a situazioni di grave menomazione, come quella delle persone sordocieche.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.40.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Norme sul riconoscimento e sulla promozione del diritto alla formazione e allo sviluppo professionale.
Testo unificato C. 1079 Bobba e abb.