CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 2 marzo 2010
291.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Comitato per la legislazione
COMUNICATO
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ESAME AI SENSI DELLA PRONUNCIA DELLA GIUNTA PER IL REGOLAMENTO DEL 6 OTTOBRE 2009

Martedì 2 marzo 2010. - Presidenza del presidente Antonino LO PRESTI.

La seduta comincia alle 14.30.

Conversione in legge del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, recante interventi urgenti concernenti enti locali e regioni.
C. 3146-A - Governo.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione - Parere con condizione e osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame del disegno di legge in titolo.

Arturo IANNACCONE, relatore, data la particolarità della fase procedurale in cui il parere viene espresso, premette di aver impostato la propria proposta tenendo essenzialmente a mente l'esigenza di fornire all'Assemblea concrete indicazioni operative sulle problematiche aventi effettiva delicatezza emerse dalla disamina delle modifiche apportate dalle Commissioni di merito al termine dell'esame referente. Passa quindi ad illustrare la seguente proposta di parere:

«Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge n. 3146/A, nel testo licenziato dalle Commissioni di merito nella seduta del 25 febbraio 2010;
ricordato che il Comitato si è già espresso lo scorso 4 febbraio sul testo originario e che le Commissioni, sulla base della richiesta del prescritto numero di deputati, hanno richiesto un nuovo parere, ai sensi del parere della Giunta per il Regolamento del 6 ottobre 2009, che dunque riguarda le sole modifiche introdotte in sede referente;
rilevato inoltre che:
il provvedimento reca numerose modifiche che ne hanno determinato una significativa dilatazione dei contenuti, sia pure in ambiti già oggetto delle disposizioni originarie, quali la materia della finanza locale (articolo 1 ed articolo 4) e della organizzazione e composizione degli organi amministrativi e di governo territoriali (articoli 2 e 3);
il decreto-legge, che già nel testo originario incideva su talune disposizioni

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della legge finanziaria per il 2010, si configura adesso come un'ulteriore riscrittura delle norme della medesima legge finanziaria relative agli enti locali, intervenuta in un arco di tempo piuttosto ristretto; peraltro, le norme sulle circoscrizioni comunali e sul direttore generale appaiono parzialmente difformi dal testo del disegno di legge denominato "Carta delle autonomie locali", presentato dal Governo alle Camere lo scorso 13 gennaio;
esso reca, all'articolo 1, comma 1, quarto periodo, una disposizione che è riferita al triennio 2013-2015 ma che appare priva di effetti normativi, in quanto dispone che la riduzione del contributo ordinario agli enti locali avvenga "con legge dello Stato";
ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis e 96-bis del Regolamento, debba essere rispettata la seguente condizione:
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:
all'articolo 4, comma 8-ter - secondo cui «con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono individuate le specifiche disposizioni del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali... che si rendono applicabili alla gestione commissariale di cui all'articolo 78, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112" - siano precisati gli ambiti di intervento dello strumento normativo ivi previsto, idoneo ad incidere sull'applicabilità di fonti normative di rango primario, atteso che l'attuale formulazione della disposizione in oggetto richiama il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali nel suo complesso, a differenza di quanto previsto dal citato articolo 78, comma 2, del decreto-legge n. 112, che affidava ad un analogo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri esclusivamente il compito di individuare "gli istituti e gli strumenti disciplinati dal Titolo VIII del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di cui può avvalersi il Commissario straordinario".

Il Comitato osserva altresì:
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente: all'articolo 1, comma 1-quater - che interviene a novellare il comma 186 dell'articolo 2 della legge finanziaria per il 2010 per specificare la portata delle norme che sopprimevano i difensori civici, le circoscrizioni comunali e la figura del direttore generale - dovrebbe valutarsi l'esigenza di modificare testualmente il citato Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (decreto legislativo n. 267 del 2000), introducendo in esso le nuove disposizioni in materia di direttore generale e difensore civico provinciale, nonché quelle che consentono l'istituzione di circoscrizioni di decentramento comunale nei soli Comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti, atteso che la disposizione in oggetto fa salvo il comma 5 dell'articolo 17 del Testo unico che, a sua volta, dispone per i comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti, consentendo che lo statuto possa prevedere particolari e più accentuate forme di decentramento ed, inoltre, che il consiglio comunale possa deliberare, a maggioranza assoluta, la revisione della delimitazione territoriale delle circoscrizioni esistenti e la conseguente istituzione delle nuove forme di autonomia;
all'articolo 3 - ove le Commissioni hanno inteso precisare che il limite degli emolumenti percepibili dai consiglieri regionali non potrà essere superiore all'indennità massima spettante ai membri del Parlamento - dovrebbe ulteriormente precisarsi se si intenda fare riferimento all'indennità massima che, sul piano teorico, può essere definita dagli organi di Presidenza delle due Camere ovvero all'indennità massima concretamente ed attualmente fissata per i membri del Parlamento;
sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:
all'articolo 1, comma 1-bis - ove si interviene sul comma 185 dell'articolo 2

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della legge n. 191 del 2009 (legge finanziaria per il 2010) per ridurre ulteriormente ad un quarto del numero dei consiglieri il numero massimo di assessori comunali e provinciali già previsto dal comma 185 - dovrebbe specificarsi se anche ai fini della riduzione del numero degli assessori comunali e provinciali vadano esclusi il sindaco e il presidente della provincia (come è sancito espressamente dall'articolo 1, comma 1, del testo in esame, con riguardo al meccanismo di riduzione dei consiglieri);
all'articolo 1, comma 1-quinquies - che abroga gli articoli 148 e 201 del decreto legislativo n. 152 del 2006 al fine di sopprimere le Autorità d'ambito territoriale e fissa il termine di un anno affinché le Regioni attribuiscano con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità - dovrebbe, in primo luogo, valutarsi l'esigenza di evitare che l'effetto abrogativo si produca immediatamente, atteso che la soppressione di tali enti è posticipata ad un momento successivo; dovrebbe altresì verificarsi se estendere la portata dell'effetto abrogativo a tutte le altre disposizioni che riguardano compiti e funzioni delle Autorità d'ambito territoriale (ad esempio, agli articoli 149 e seguenti del citato testo unico)».

Doris LO MORO desidera preliminarmente esprimere una valutazione positiva sulla procedura che consente al Comitato per la legislazione di rendere un secondo parere sul testo che è effettivamente pervenuto all'esame dell'Assemblea. È infatti suo convincimento che il meccanismo definito nella pronuncia della Giunta per il regolamento del 6 ottobre 2009 consenta di offrire un ulteriore efficace contributo in direzione del miglioramento della qualità delle leggi.
Proprio per tali ragioni, rinnova la richiesta di aprire una riflessione nelle sedi competenti al fine di superare l'ostacolo procedurale rappresentato dalla necessità della richiesta di una minoranza qualificata per l'espressione del secondo parere da parte del Comitato per la legislazione. Si tratta infatti di un limite che, con tutta evidenza, non rende piena giustizia allo spirito sotteso alle valutazioni della Giunta per il Regolamento che, nel momento in cui ha inteso conferire al Comitato tale nuovo ambito d'intervento, intendeva valorizzarne la natura super partes, non riconducibile ad alcuna logica di schieramento.

Antonino LO PRESTI, presidente, osserva che in senso contrario al soddisfacimento dell'istanza proveniente dalla collega Lo Moro sembrano purtroppo militare degli effettivi limiti regolamentari, che rendono estremamente difficoltoso ipotizzare accorgimenti correttivi di natura meramente interpretativa.

Doris LO MORO, pur nella consapevolezza delle ragioni ostative esistenti, invita la presidenza a non desistere dalla ricerca di una soluzione alla problematica. Quanto al merito del provvedimento, dichiara di condividere la proposta del relatore. Tuttavia, proprio in ragione delle ampie riserve da questi sollevate sulla norma concernente la soppressione delle Autorità d'ambito territoriale, chiede al relatore se non ritenga di rafforzare il relativo rilievo traducendolo in una condizione piuttosto che in una mera osservazione.

Arturo IANNACCONE, relatore, nel comprendere le motivazioni sottese alla richiesta della collega Lo Moro, evidenzia che, superando ogni considerazione riconducibile a valutazioni di ordine meramente formale, la proposta di parere evidenzia sufficientemente le criticità del meccanismo abrogativo ivi previsto ed appare dunque offrire un'indicazione univoca sull'esigenza di modificare l'attuale formulazione della disciplina per l'Assemblea.

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Antonino LO PRESTI, presidente, segnala che sul testo sono in corso approfondimenti da parte delle Commissioni di merito, nella sede del Comitato dei diciotto. Dalle notizie che sono giunte, non verificabili allo stato dei fatti, sembrerebbe comunque che le problematiche legate alla norma evidenziata dalla collega Lo Moro siano state affrontate in quella sede, circostanza che dunque renderebbe superfluo un rafforzamento del rilievo contenuto nel parere reso dal Comitato.

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 14.45.