CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 23 febbraio 2010
286.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
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INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 23 febbraio 2010. - Presidenza del presidente Gianfranco CONTE.

La seduta comincia alle 10.05.

Indagine conoscitiva sul credito al consumo.
(Seguito dell'esame e approvazione del documento conclusivo).

La Commissione prosegue l'esame del documento conclusivo, rinviato nella seduta del 18 febbraio scorso.

Gianfranco CONTE, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta è assicurata mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.
Ricorda quindi di aver formulato, nel corso della precedente seduta, una proposta di documento conclusivo.

Franco CECCUZZI (PD) esprime apprezzamento per il lavoro svolto dalla Commissione nel corso dell'indagine, nonché per le analisi e le indicazioni contenute nella proposta di documento conclusivo.
Passando a talune questioni specifiche, ritiene opportuno evidenziare come, tra le cause principali del deterioramento del credito registratosi negli ultimi tempi, ci sia soprattutto il progressivo impoverimento di molte famiglie italiane conseguente, sia alla crisi economica in atto, sia alla perdita di potere d'acquisto che si è registrata a partire dall'introduzione della moneta unica.
Condivide inoltre la necessità di definire un indicatore sintetico del costo dei contratti di credito al consumo, che rappresenti in modo omogeneo tutti gli oneri posti a carico del consumatore, evidenziando tuttavia come tale intervento dovrà essere realizzato con grande attenzione, anche attraverso la collaborazione

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degli operatori creditizi, al fine di evitare che la connessa standardizzazione dei modelli contrattuali possa determinare, paradossalmente, un allineamento in alto dei costi.
Concorda altresì con le valutazioni espresse nel documento sulla proposta di legge C. 2699, approvata dal Senato, recante disposizioni di contrasto al furto d'identità e in materia di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo, rilevando, a tale riguardo, come uno strumento utile per la prevenzione dei fenomeni fraudolenti possa essere rappresentato da un maggiore e più consapevole utilizzo, da parte dei consumatori, degli strumenti telematici, che consenta loro di disporre costantemente di un quadro aggiornato circa la propria situazione finanziaria, evitando in tal modo di cadere vittime di furti di identità.
Condivide quindi le considerazioni, contenute nel documento, relative ai sistemi di informazione creditizia, suggerendo a tale proposito l'opportunità di introdurre un sistema di classificazione dinamico dei debitori iscritti negli stessi SIC che eviti l'attribuzione, ai soggetti che abbiano incontrato difficoltà nell'onorare puntualmente i propri debiti, di uno stigma indelebile, tale da impedire loro ogni successivo accesso ai finanziamenti bancari. Rileva, infatti, come sia sempre più ampia quella sorta di «zona grigia» nella quale finiscono tutti quei soggetti che non possono fruire di finanziamenti bancari ordinari, in quanto segnalati nei SIC, e che, al tempo stesso, non possono attingere al microcredito. A questo riguardo considera significativa l'esperienza della Provincia di Milano, che ha stipulato un protocollo d'intesa con le banche per istituire un meccanismo di sostegno al finanziamento in favore delle famiglie, analogo a quello dei Consorzi di garanzia collettiva fidi per le imprese.

Alberto FLUVI (PD) valuta favorevolmente il lavoro svolto dalla Commissione durante l'indagine conoscitiva, sottolineando come il documento conclusivo debba rappresentare l'occasione per definire una serie di indirizzi su talune problematiche afferenti il settore del credito, avviando in tal modo un'attività di revisione normativa che potrà compiere un ulteriore passo avanti in occasione del prossimo esame parlamentare sullo schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva 2008/48/CE sul credito ai consumatori.
Passando ad alcuni aspetti specifici, ritiene che un primo intervento fondamentale debba riguardare i profili contrattuali, sia per quanto riguarda la definizione di modelli di contratto più omogenei e trasparenti, anche stabilendo forme di controllo preventivo da parte dell'autorità di vigilanza sugli schemi di contratto, sia definendo con maggiore chiarezza la responsabilità contrattuale del soggetto finanziatore relativamente alla prestazione dei beni e dei servizi cui è finalizzato il finanziamento stesso.
Un secondo aspetto che deve essere affrontato riguarda l'assetto degli intermediari operanti nel settore del credito al consumo, coniugando l'esigenza di garantire una più attenta vigilanza su tali soggetti con quella di assicurare un adeguato livello di concorrenza nel mercato. A tale ultimo proposito rileva infatti, come, nonostante l'elevatissimo numero di intermediari operanti in tale comparto, la concorrenza risulti ancora insufficiente, in considerazione del fatto che gli intermediari stessi risultano, in larga parte, direttamente o indirettamente collegati ad istituti di credito.
Condivide quindi i rilievi concernenti i sistemi di informazione creditizia contenuti nella proposta di documento, i quali riprendono, in parte, alcune delle indicazioni già previste dal Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo promosso dall'Autorità garante della tutela dei dati personali. A tale riguardo rileva peraltro come nell'erogazione del credito al consumo non sia possibile procedere ad una valutazione puntuale del merito di credito dei singoli soggetti che richiedono il finanziamento, e ritiene comunque opportuno

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chiarire che gli obblighi di comunicazione ai consumatori circa l'iscrizione dei loro dati nei SIC, nonché in merito alle relative conseguenze, debbano essere posti a carico dei soggetti erogatori del credito.

Gianfranco CONTE, presidente, condivide l'esigenza, prospettata dal deputato Ceccuzzi, di approfondire gli effetti delle modifiche al potere di acquisto delle famiglie intervenute nel corso degli ultimi dieci anni, ritenendo probabilmente opportuno, a tale riguardo, analizzare separatamente il settore privato da quello pubblico.
Per quanto riguarda le considerazioni sui SIC recate dalla proposta di documento conclusivo, rileva come l'aspetto più qualificante delle proposte ivi contenute riguardi il miglioramento della trasparenza nei confronti dei consumatori.
In particolare, appare fondamentale che il consumatore sia avvertito del fatto che i suoi dati siano contenuti nei SIC, delle segnalazioni a suo carico presenti nel sistema, nonché delle conseguenze che esse potranno avere circa la sua capacità di accedere successivamente a prodotti creditizi. Rileva, infatti, come tale problematica rappresenti uno degli aspetti cruciali del rapporto tra consumatori e sistema creditizio nel suo complesso, come testimoniato anche da recenti iniziative legislative assunte negli Stati Uniti con riferimento al settore specifico delle carte di credito. Concorda quindi con l'esigenza, segnalata dal deputato Fluvi, di stabilire che tali obblighi informativi sono a carico dei soggetti erogatori del credito, ritenendo, tuttavia, che i SIC non possano rimanere estranei ai rapporti informativi con i consumatori, atteso che essi già forniscono servizi a pagamento in questo campo.
Per quanto attiene alle tematiche relative alla disciplina degli intermediari, reputa che le proposte contenute nel documento conclusivo, volte ad attenuare le differenze regolamentari e di vigilanza tra gli intermediari iscritti nell'elenco di cui all'articolo 106 del Testo unico bancario e quelli iscritti nell'elenco di cui all'articolo 107 del medesimo TUB, siano sostanzialmente in linea con gli orientamenti che stanno assumendo in merito la Banca d'Italia e il Ministero dell'economia e delle finanze, e che troveranno espressione nello schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2008/48/CE, il quale sarà trasmesso nei prossimi mesi alle Camere per l'espressione del parere parlamentare. A tale proposito, ritiene che l'occasione rappresentata dal recepimento della predetta direttiva 2008/48/CE potrebbe essere colta per affrontare anche il tema del contrasto alle frodi nel settore del credito al consumo, integrando a tal fine, nell'ambito del disegno di legge Comunitaria 2009, la delega in materia recata dall'articolo 33 della legge n. 88 del 2009, legge Comunitaria 2008.
Ritiene quindi di accogliere alcune delle osservazioni espresse dai deputati Ceccuzzi e Fluvi, riformulando conseguentemente la proposta di documento conclusivo (vedi allegato).

Maurizio BERNARDO (PdL) esprime la valutazione positiva sulla proposta di documento conclusivo, come riformulata, dichiarando il voto favorevole del proprio gruppo.

Alberto FLUVI (PD) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di documento conclusivo, come riformulata.

La Commissione approva la proposta di documento conclusivo, come riformulata.

La seduta termina alle 10.35.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

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SEDE CONSULTIVA

Martedì 23 febbraio 2010. - Presidenza del presidente Gianfranco CONTE.

La seduta comincia alle 10.35.

Ratifica ed esecuzione dei Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi.
C. 2451 Governo, approvato dal Senato, ed abbinate.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Nulla osta).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Maurizio DEL TENNO (PdL), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esprimere il parere alla III Commissione Affari esteri sul disegno di legge C. 2451, approvato dal Senato, cui sono state abbinate le proposte di legge C. 12 Zeller e C. 1298 Froner, recante «Ratifica ed attuazione dei Protocolli di attuazione della Convenzione per la protezione delle Alpi», come risultante dall'emendamento approvato dalla Commissione di merito in sede referente.
Al riguardo, ricorda innanzitutto che la Convenzione per la protezione delle Alpi è finalizzata a garantire una strategia globale per la conservazione delle Alpi; essa è stata firmata nel 1991 da sei paesi dell'arco alpino (Austria, Svizzera, Francia, Germania, Italia e Liechtenstein), nonché da un rappresentante della Commissione europea, e successivamente dalla Slovenia e dal Principato di Monaco.
La Convenzione, che si configura come un accordo-quadro, fissa gli obiettivi per una corretta politica ambientale, per la salvaguardia delle popolazioni e delle culture locali e per l'armonizzazione tra gli interessi economici e la tutela del delicato ecosistema alpino, stabilendo i criteri cui dovrà ispirarsi la cooperazione fra i paesi interessati, in ottemperanza ai principi della prevenzione, della cooperazione e della responsabilità di chi causa danni ambientali. A tali fini, le Parti si impegnano ad assumere misure adeguate, anche attraverso la successiva adozione di specifici Protocolli - dei quali appunto con il provvedimento in esame si chiede l'autorizzazione alla ratifica.
La Convenzione impegna le Parti a collaborare in numerosi i settori, nella direzione della messa in atto di una politica globale che garantisca la conservazione e la protezione dell'area alpina. In tale contesto la Convenzione impone la garanzia delle necessarie infrastrutture nonché le condizioni economiche che evitino il progressivo spopolamento delle aree alpine, anche attraverso la pianificazione territoriale, e richiede che gli insediamenti e lo sviluppo economico siano resi compatibili con le esigenze di tutela ambientale, riducendo le emissioni inquinanti, impiegando tecniche agricole che rispettino il suolo, salvaguardando la qualità delle acque e dei sistemi idrici e proteggendo gli ecosistemi locali.
La Convenzione si pone altresì l'obiettivo di promuovere e salvaguardare l'agricoltura di montagna e la silvicoltura, al fine di assicurare l'interesse della collettività in armonia con l'ambiente, nonché di limitare, nel campo del turismo, le attività che danneggiano l'ambiente, anche attraverso l'istituzione di zone di rispetto.
Il settore dei trasporti è preso in considerazione con il fine di ridurre gli effetti nocivi ed i rischi derivanti dal traffico a livelli tollerabili per l'uomo, la fauna, la flora ed il loro habitat, favorendo il trasferimento su rotaia in particolare dei trasporti di merci e realizzando infrastrutture adeguate, senza discriminazioni di nazionalità.
Per quanto riguarda l'energia, obiettivo della Convenzione è di ottenere forme di produzione, distribuzione ed utilizzazione dell'energia compatibili con l'ambiente, e di promuovere il risparmio energetico. Anche la raccolta, il riciclaggio ed il trattamento dei rifiuti dovranno avvenire in forme adeguate, favorendo la prevenzione nella produzione di rifiuti.

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Per quanto riguarda i nove Protocolli alla Convenzione per la protezione delle Alpi, essi sono stati ratificati, integralmente o parzialmente, da tutti gli Stati che sono Parti della Convezione; gli unici Stati a non avere ancora ratificato alcun Protocollo sono l'Italia e la Svizzera.
Il Protocollo sulle foreste montane contempla in generale la predisposizione delle strutture di base per la pianificazione forestale, mantenendo le funzioni protettive delle foreste di alta quota e la loro rilevanza dal punto di vista economico ed ecologico. Nel Protocollo le Parti contraenti si impegnano a istituire riserve forestali naturali in numero ed estensione sufficienti, nonché ad apprestare gli strumenti di finanziamento delle misure di incentivazione e compensazione.
In tale ambito, segnala l'articolo 11, il quale impegna le Parti ad incentivare l'attività forestale nel quadro delle condizioni politico - finanziarie esistenti.
Il Protocollo sulla pianificazione territoriale e lo sviluppo sostenibile prevede l'elaborazione di diversi strumenti di pianificazione a livello locale, atti a combinare gli aspetti dello sviluppo con il rispetto e la valorizzazione dell'ambiente, consentendo uno sviluppo regionale che offra serie opportunità di lavoro alle popolazioni interessate.
Nelle zone rurali i piani e i programmi dovrebbero in ogni caso assicurare terreni adatti all'agricoltura, alla silvicoltura e alla pastorizia e migliorare le caratteristiche del territorio in funzione della difesa dai rischi naturali.
Nelle aree maggiormente urbanizzate i piani determineranno una combinazione equilibrata e misurata delle aree adatte all'urbanizzazione con quelle destinate alla conservazione e alla gestione di spazi verdi nei centri abitati; si dovrà inoltre perseguire la conservazione delle forme urbanistiche caratteristiche dei vari luoghi, nonché l'istituzione di aree di protezione della natura e del paesaggio, nonché delle altre risorse naturali vitali.
Nel campo dei trasporti, la programmazione territoriale mirerà a favorire l'uso di mezzi di trasporto compatibili con l'ambiente e a rafforzare il coordinamento e la cooperazione tra i diversi mezzi di trasporto, a promuovere il contenimento del traffico e la diffusione sempre maggiore del trasporto pubblico non solo per la popolazione residente, ma anche per i turisti.
In tale contesto, segnala l'articolo 12, il quale prevede che le Parti esaminino le possibilità di supportare lo sviluppo sostenibile del territorio alpino mediante misure economiche e finanziarie.
Il Protocollo sulla composizione delle controversie ha il compito di colmare una lacuna della Convenzione base, che non prevede particolari meccanismi in caso di divergenti interpretazioni, fra le Parti, delle disposizioni di essa o dei Protocolli successivi. Tali controversie dovranno in primis essere risolte mediante consultazioni tra le Parti in disaccordo: qualora ciò non conduca a risultati concreti entro sei mesi, una delle Parti potrà attivare una procedura arbitrale.
Il relativo tribunale sarà composto di due membri designati ciascuno dalle due Parti in disaccordo, i quali nomineranno, d'accordo tra loro, il presidente del collegio. Le Parti potranno intervenire nella causa, e il tribunale potrà anche indicare eventuali misure cautelari; le Parti agevoleranno il lavoro del tribunale fornendo documenti e permettendo l'audizione di testimoni o esperti. Il lodo motivato del tribunale, che non potrà essere pronunciato più tardi di un anno dalla costituzione dello stesso, è definitivo e vincolante per le Parti.
Il Protocollo sulla difesa del suolo prevede anzitutto che i terreni meritevoli di protezione vengano inclusi nelle aree protette, vista l'indubbia rilevanza ambientale della loro buona conservazione. In generale il Protocollo raccomanda un uso contenuto del terreno e del suolo, nonché delle risorse minerarie e delle attività estrattive.
Particolare attenzione verrà posta alla conservazione dei suoli nelle zone umide e nelle torbiere, come anche delle aree alpine a rischio d'erosione. Le Parti contraenti si impegnano ad applicare appropriate

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pratiche di coltivazione, pastorizia e silvicoltura, nelle quali anche l'impiego di fertilizzanti e fitofarmaci deve seguire standard corretti.
In tale ambito, segnala l'articolo 5, il quale prevede, tra l'altro, che le Parti appoggino una maggiore cooperazione internazionale per la realizzazione dei catasti del suolo.
Il Protocollo sull'energia ha l'obiettivo di migliorare la compatibilità ambientale dell'utilizzo dell'energia nell'arco alpino, anche mediante i risparmi ottenuti con l'utilizzazione razionale dell'energia. Sono pertanto previste misure ad ampio raggio, come l'estensione della coibentazione degli edifici e l'ottimizzazione dei rendimenti degli impianti termici di riscaldamento; l'accrescimento di efficienza dei sistemi di distribuzione del calore e degli impianti di climatizzazione; controlli ravvicinati volti alla riduzione delle emissioni dannose degli impianti termici; il ricorso a processi tecnologici avanzati per l'utilizzazione e la trasformazione dell'energia; l'abbandono progressivo del sistema della forfettizzazione nel calcolo dei costi di riscaldamento e di fornitura di acqua calda; la progettazione secondo nuovi schemi di edifici che possano servirsi di tecnologie a basso consumo energetico; la promozione e l'attuazione di piani energetici a livello comunale e locale.
La preferenza viene accordata alle fonti energetiche rinnovabili, e, in zona alpina, anzitutto agli impianti idroelettrici, i quali devono rispettare la funzione ambientale dei corsi d'acqua e l'integrità del paesaggio, consentendo a fiumi e torrenti la conservazione di flussi idrici minimi, come verranno definiti, ed evitando comunque eccessive oscillazioni nel livello delle acque, anche in funzione delle possibilità migratorie della fauna.
Per quanto riguarda l'energia da combustibili fossili, devono essere utilizzate le migliori tecnologie disponibili, e in caso di sostituzione di impianti si deve tendere a passare alle energie rinnovabili. Nel trasporto e nella distribuzione di energia è prevista la razionalizzazione e l'ottimizzazione delle infrastrutture esistenti, tenendo conto delle esigenze di tutela ambientale.
Il Protocollo sulla protezione della natura e tutela del paesaggio intende stabilire norme internazionali volte a proteggere, curare e ripristinare, se necessario, la natura e il paesaggio nel territorio alpino, in modo da assicurare: l'efficienza funzionale degli ecosistemi; la conservazione degli elementi paesaggistici e delle specie animali e vegetali selvatiche insieme ai loro habitat naturali; la capacità rigenerativa e la produttività delle risorse naturali; la diversità, la peculiarità e la bellezza del paesaggio naturale e rurale.
Ai fini dell'attuazione del Protocollo, le Parti contraenti sono tenute a rispettare alcuni impegni fondamentali che prevedono, in particolare, la cooperazione a livello internazionale per il rilevamento cartografico, la delimitazione, la gestione e il controllo delle aree protette e di altri elementi del paesaggio naturale e rurale meritevoli di protezione; la definizione di modelli, programmi e/o piani paesaggistici; la ricerca scientifica e l'adozione di ogni altra misura finalizzata alla protezione delle specie animali e vegetali selvatiche. Le Parti si impegnano inoltre a promuovere la cooperazione transfrontaliera nell'ambito della tutela dello stato naturale e del paesaggio a livello sia regionale che locale.
È previsto che le aree protette esistenti vengano conservate, gestite e, dove necessario, ampliate; ove possibile, devono esserne istituite di nuove, come ad esempio i parchi nazionali.
Il Protocollo sull'agricoltura di montagna prevede principalmente di incentivare l'agricoltura di montagna, considerando le peculiari condizioni delle zone montane nell'ambito della pianificazione territoriale, della destinazione delle aree, del riordinamento e del miglioramento fondiario, nel rispetto del paesaggio naturale e rurale.
L'attività agricola deve essere condotta in modo compatibile dal punto di vista ambientale, se possibile recuperando anche elementi del paesaggio già compromessi,

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ma in ogni caso assicurando la conservazione di quelli esistenti (boschi, argini boschivi, siepi, boscaglie, prati umidi, secchi e magri, alpeggi) e la loro razionale utilizzazione.
L'agricoltura e l'allevamento nelle zone montane dovranno continuare a rivestire carattere estensivo, e i relativi prodotti dovranno essere maggiormente valorizzati, in quanto tipici di un particolare ambiente.
La difesa della specificità e della tipicità dei prodotti è considerato come un elemento atto a creare condizioni di commercializzazione favorevoli ai prodotti dell'agricoltura e dell'allevamento di montagna anche sui mercati internazionali, con l'impatto favorevole prevedibile per la creazione di marchi di denominazione di origine o di garanzia della qualità.
Il Protocollo sul turismo persegue l'obiettivo generale di contribuire ad uno sviluppo sostenibile del territorio alpino grazie ad un turismo rispettoso dell'ambiente, impegnando le Parti ad adottare specifici provvedimenti e raccomandazioni che non trascurino gli interessi né della popolazione locale né dei turisti. Le Parti contraenti intendono inoltre promuovere una maggiore cooperazione a livello internazionale tra le rispettive istituzioni competenti, dando particolare rilievo alla valorizzazione delle aree di confine e coordinando le attività turistiche e ricreative che tutelino l'ambiente. L'elaborazione e la realizzazione di linee guida, di programmi di sviluppo e di piani settoriali è mirata alla promozione di uno sviluppo turistico sostenibile, cioè adeguato alle peculiarità dell'ambiente e alle risorse disponibili della località o della regione interessata. Allo scopo di contribuire al miglioramento delle condizioni socioeconomiche del territorio alpino, saranno privilegiati i provvedimenti a favore dell'innovazione e della diversificazione dell'offerta turistica. Le Parti favoriscono a tal fine lo scambio di esperienze e la realizzazione di programmi d'azione comuni, che tendano ad un miglioramento qualitativo dell'offerta. Sono previste anche misure di pianificazione dei flussi turistici, in particolare nelle aree protette. Al fine di attuare una politica che risponda alle esigenze ecologiche e paesaggistiche, le Parti contraenti si impegnano a delimitare zone di quiete in cui si rinuncia agli impianti turistici.
Oltre a provvedimenti mirati ad uno sviluppo equilibrato delle regioni e delle aree economicamente deboli, allo scaglionamento delle vacanze e all'incentivazione di progetti innovativi, il Protocollo intende promuovere anche la collaborazione tra turismo, agricoltura, silvicoltura e artigianato, al fine di creare nuovi posti di lavoro.
Nel testo originario del disegno di legge era compreso, tra i protocolli di cui si autorizza la ratifica, anche il Protocollo sui trasporti, il quale è stato però espunto dal testo a seguito dell'approvazione di un emendamento soppressivo da parte della Commissione Affari esteri.
Ricorda comunque come il Protocollo, la cui messa a punto è stata molto difficoltosa, in considerazione della delicatezza degli aspetti economici e ambientali che esso riveste, miri a un coordinamento dello sviluppo integrato dei sistemi di trasporto transfrontalieri nell'arco alpino, con particolare rilievo allo sviluppo del trasporto intermodale. Il Protocollo sostiene inoltre che le esternalità di costo vanno imputate a chi ne è causa, nel contesto di un tentativo di riduzione del volume complessivo dei trasporti.
In tale contesto, segnala, in quanto rilevante per gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, l'articolo 14, il quale prevede l'introduzione progressiva di sistemi di tassazione che: permettano di coprire in modo equo i costi d'infrastruttura e i costi esterni di ciascun vettore di trasporto; favoriscano il ricorso a mezzi di trasporto a minore impatto ambientale; portino ad un uso più equilibrato delle infrastrutture di trasporto; incentivino la riduzione dell'impatto ecologico e socio - economico dei trasporti.
Il Protocollo intende inoltre favorire la realizzazione di opere di protezione delle vie di trasporto contro i rischi naturali,

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speculare a quella della tutela dell'ambiente naturale e umano dall'impatto dei trasporti.
Per quanto riguarda i trasporti pubblici si richiede anzitutto il potenziamento di sistemi di trasporto eco-compatibili: pertanto le strutture e le infrastrutture ferroviarie devono essere migliorate intorno a grandi progetti transalpini, che oltre agli assi principali tengano nel debito conto anche gli altri punti della rete e i vari terminali.
In materia di trasporti stradali, l'articolo 11 del Protocollo fissa l'impegno delle parti contraenti ad astenersi dalla costruzione di strade di grande comunicazione per il trasporto transalpino, mentre solo in ben precise condizioni è consentita quella per il trasporto tra zone diverse dell'arco alpino.
Il Protocollo auspica infine lo stabilimento di un sistema di monitoraggio dell'interazione trasporti-ambiente.
Per quanto riguarda il contenuto del disegno di legge C. 2451, esso consta di tre articoli.
L'articolo 1 autorizza, ai commi 1 e 2, la ratifica e l'esecuzione dei Protocolli alla Convenzione delle Alpi analiticamente elencati al comma 1 medesimo. In tale contesto la Commissione Affari esteri, come già segnalato, nel corso dell'esame in sede referente ha soppresso il riferimento al Protocollo sui trasporti, il quale pertanto non sarebbe ratificato dall'Italia.
Il comma 3 stabilisce che lo Stato, le regioni e gli enti locali adotteranno gli atti e le misure previsti dai Protocolli di cui si autorizza la ratifica, mantenendo fermo quanto disposto dall'articolo 3, della legge n. 403 del 1999, circa le attribuzioni della Consulta Stato-regioni dell'Arco alpino.
Mediante delibere della Conferenza unificata Stato-Regioni, città e autonomie locali, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, sono disciplinati i rapporti e il coordinamento tra la Consulta Stato-regioni dell'Arco alpino e la Conferenza Unificata.
L'articolo 2 quantifica l'onere del provvedimento, valutato in 445.000 euro per l'anno 2009 e individua la relativa copertura finanziaria nel bilancio 2009-2011 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
L'articolo 3 disciplina l'entrata in vigore della legge.
Dal momento che il provvedimento non contiene, anche a seguito delle modifiche apportate al testo dalla Commissione Affari esteri, aspetti problematici per gli ambiti di competenza della Commissione, propone di esprimere su di esso nulla osta.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 10.50.

RISOLUZIONI

Martedì 23 febbraio 2010. - Presidenza del presidente Gianfranco CONTE.

La seduta comincia alle 10.50.

7-00267 Pugliese: Problematiche relative alla definizione dei carichi di ruolo pregressi.
(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione in oggetto.

Marco PUGLIESE (PdL) illustra brevemente la risoluzione, rilevando, preliminarmente, come essa riprenda il contenuto di due propri atti di sindacato ispettivo svolti nel corrente mese di febbraio, ai quali il Governo aveva risposto in termini non conclusivi, rilevando la necessità di un intervento normativo in materia.
In particolare, la risoluzione mira a dare soluzione definitiva alla paradossale situazione nella quale si trovano numerosi contribuenti, i quali, essendo stati informati dai concessionari del servizio di riscossione

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della possibilità di avvalersi della definizione dei carichi iscritti a ruolo nel periodo dal 1o gennaio al 30 giugno 2001, mediante il versamento del 25 per cento degli importi dovuti, hanno effettuato il pagamento di tali somme, ma si sono poi visti negare la validità della definizione dall'amministrazione tributaria, la quale li ha invitati a versare l'intero ammontare originariamente iscritto a ruolo, adducendo che il predetto pagamento era stato effettuato prima dell'entrata in vigore, il 12 agosto del 2003, della previsione di legge che consentiva di accedere all'istituto della definizione per tali ruoli.
In tale contesto la risoluzione impegna il Governo ad assumere quanto prima iniziative, anche di carattere normativo, volte a riconoscere validità ai versamenti effettuati dai contribuenti, anche prima del 12 agosto 2003, a titolo di definizione dei carichi di ruolo emessi nel periodo compreso tra il 1o gennaio ed il 30 giugno 2001, sulla base di comunicazioni in tal senso pervenute dai concessionari della riscossione, verificando in tale contesto se le pretese tributarie relative ai predetti ruoli non siano nel frattempo prescritte.
Auspica quindi che l'atto di indirizzo consenta di dare soluzione alla problematica evidenziata, e che esso sia condiviso da tutti i gruppi.

Gianfranco CONTE, presidente, ritiene che la risoluzione, la quale affronta una problematica di natura eminentemente tecnica, possa utilmente contribuire ad orientare l'azione del Governo, anche nella prospettiva di prossime iniziative legislative in materia fiscale.
Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito della discussione ad una seduta da convocare nella giornata di domani.

La seduta termina alle 11.