CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 17 febbraio 2010
284.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Difesa (IV)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 17 febbraio 2010. - Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI.

La seduta comincia alle 12.05.

DL 194/2009: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.
C. 3210 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite I e V).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con osservazione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Edmondo CIRIELLI, presidente e relatore, osserva che il provvedimento in esame, composto da 14 articoli, contiene disposizioni di proroga di termini legislativi nonché disposizioni volte ad assicurare una migliore funzionalità delle pubbliche amministrazioni.
Con riferimento ai profili di interesse della Commissione Difesa, segnala in primo luogo il comma 1 dell'articolo 2, il quale prevede la proroga fino al 31 dicembre 2010 della convenzione stipulata tra la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, la Rai e Rai International al fine di continuare a diffondere le comunicazioni sulle azioni di Peacekeeping svolte dal contingente NATO in Afghanistan.
Di più diretto interesse per la Commissione Difesa risultano, poi, le disposizioni dei commi 1, 1-bis e da 3 a 7 dell'articolo 4, che recano varie misure per il personale delle Forze armate.
In particolare, il comma 1 dell'articolo 4 prolunga a venti anni (e quindi al 2015) il periodo transitorio previsto dall'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo n. 196 del 1995, durante il quale il personale del ruolo dei sergenti è nominato, mediante concorso interno per titoli ed esami e successivo corso di aggiornamento e formazione professionale della durata non inferiore a mesi tre, dai volontari di

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truppa in servizio permanente. La disciplina dettata dall'articolo 35, comma 1, deroga, per un periodo transitorio di quindici anni, ora, come si detto elevati a venti, a quanto previsto dall'articolo 10, che stabilisce che il reclutamento nel ruolo dei sergenti venga tratto nella misura del 70 per cento dei posti disponibili dai volontari di truppa in servizio permanente che rivestono il grado apicale (caporal maggiore capo scelto e gradi corrispondenti) e per il restante 30 per cento dai volontari di truppa in servizio permanente che rivestono i gradi inferiori.
Al riguardo, la relazione al disegno di legge riferisce che la proroga è ritenuta necessaria e urgente in quanto per il prossimo concorso interno per il passaggio al grado di sergente, da bandire nell'anno 2010, le sopra illustrate percentuali di riserva previste dalla normativa a regime non sono ancora applicabili in quanto i caporal maggiori capi scelti e gradi corrispondenti sono ancora in corso di nomina e manca un adeguato bacino di alimentazione nell'ambito del grado apicale dei volontari in servizio permanente.
Il comma 1-bis, introdotto durante l'esame del Senato, è volto, conseguentemente, a differire al termine del regime transitorio sopra richiamato l'adozione del decreto ministeriale per la definizione dei requisiti per la partecipazione al concorso da sergente.
Il comma 3 dell'articolo 4 reca alcuni interventi di proroga concernenti termini previsti da alcune norme del decreto legislativo. n. 298 del 2000, n. 298, in materia di riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri.
In particolare, la lettera a) proroga dal 2010 al 2012 il termine per l'applicazione agli ufficiali del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri dell'articolo 19 del sopracitato decreto legislativo, che estende all'Arma dei carabinieri il meccanismo delle promozioni aggiuntive già previsto dall'articolo 24 del decreto legislativo n. 490 del 1997 per le altre Forze armate, a regime e senza limiti temporali di applicazione. In base a tale norma, qualora dopo aver effettuato le promozioni tabellari in un grado si registrino ancora vacanze organiche al 1o luglio di ciascun anno, si procede ad attribuire altre promozioni (nel limite di un decimo di quelle tabellari e comunque non inferiori all'unità).
La successiva lettera b) proroga fino all'anno 2011 la possibilità, anche per i ruoli speciale e tecnico-logistico di compensare in altri ruoli l'eccedenza nel grado di colonnello o di generale, al fine di evitare l'aspettativa per riduzione quadri.
Infine la lettera c) proroga di due anni il termine previsto dall'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo n. 298 del 2000 che ha autorizzato, dal 2001 al 2009, il transito di un numero complessivo di 149 unità di ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, nel ruolo tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri, per la sua costituzione iniziale.
Il comma 4 è volto a consentire l'immissione in servizio permanente nell'Arma dei carabinieri, a domanda, degli ufficiali in ferma prefissata che conseguono tre anni di servizio a tempo determinato entro il 31 gennaio 2010, anziché entro il termine del 31 dicembre scorso fissato dall'articolo 6-bis del decreto-legge n. 11 del 2009.
La relazione al disegno di legge in esame evidenzia che tale disposizione ha consentito l'ingresso in servizio permanente di 71 ufficiali in ferma prefissata appartenenti all'undicesimo e ultimo corso attivato dall'Arma dei carabinieri per il reclutamento di tale categoria di ufficiali. La stessa relazione sottolinea che, attraverso la novella di cui al comma 4, si rende possibile l'assunzione dell'ulteriore ultima aliquota di 10 ufficiali medici in servizio da gennaio dell'anno 2007, che raggiungerà il richiamato requisito dei tre anni di servizio nei primi giorni del mese di gennaio 2010.
L'intervento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, in quanto tali immissioni in servizio permanente sono effettuate nei limiti del contingente di personale previsto dalle disposizioni relative alle assunzioni da effettuare nell'anno 2010, di cui all'articolo

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3, comma 102, della legge finanziaria 2008. Al riguardo segnala che, per effetto dell'entrata in vigore della legge finanziaria 2010, i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente e per un numero di unità non superiore a quelle cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente. Andrebbe pertanto valutata l'opportunità di riformulare la disposizione in esame, al fine di armonizzarla alla nuova disciplina in materia di assunzioni. Inoltre si potrebbe precisare espressamente che le immissioni in servizio nell'anno 2010 a cui si fa riferimento nel secondo periodo della disposizione in esame, sono quelle conseguenti alla modifica del termine entro il quale debbono essere conseguiti i tre anni di servizio a tempo determinato.
Il comma 5 differisce al 31 dicembre 2012, l'applicazione degli articoli 16, comma 2, e 18, del decreto legislativo n. 298 del 2000 recante Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, che dispongono in materia di iscrizione nei quadri di avanzamento dei tenenti colonnelli. In particolare, l'articolo 16 del suddetto decreto relativo ai «quadri di avanzamento e promozioni» dispone che i tenenti colonnelli del ruolo normale idonei siano iscritti nel quadro di avanzamento a scelta a partire dalla prima delle aliquote di valutazione previste dal successivo articolo 18 e, nell'ambito di ciascuna aliquota, secondo l'ordine di graduatoria di merito, in numero dei posti pari a quello delle promozioni da effettuare. Il successivo articolo 18 (Formazione delle aliquote di valutazione e modalità di valutazione) dispone, al comma 2, che i tenenti colonnelli del ruolo normale da valutare per l'avanzamento siano inclusi in tre distinte aliquote formate sulla base delle anzianità di grado, indicate nella tabella 1 allegata al medesimo decreto legislativo. Si precisa inoltre che il periodo di servizio svolto dopo l'ultima valutazione nella seconda aliquota costituisce elemento preminente ai fini della valutazione dei tenenti colonnelli inclusi nella terza aliquota. A far data quindi dal 31 dicembre 2012 l'iscrizione nei quadri di avanzamento dei tenenti colonnelli sarà effettuata a partire dalle aliquote di valutazione formate al 31 ottobre 2009.
Conseguentemente, sino al 31 dicembre 2012 la disposizione prevede una disciplina ad hoc per l'iscrizione nei quadri di avanzamento dei tenenti colonnelli, che partirà quindi dal 31 dicembre 2012. In particolare, i tenenti colonnelli del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri da valutare per l'avanzamento al grado superiore sono inclusi, in tale periodo, in un'unica aliquota di valutazione. La disposizione rinvia al decreto di cui all'articolo 31, comma 14, del decreto legislativo n. 298 del 2000 la determinazione dell'aliquota, il numero delle promozioni e la previsione relativa agli obblighi di comando, fermi restando i volumi organici previsti per il grado di colonnello del ruolo normale e il numero massimo di promozioni annuali. È comunque previsto un numero di promozioni non superiore a cinque per gli ufficiali aventi almeno tredici anni di anzianità nel grado, nonché, per gli anni 2010 e 2011, un numero di promozioni pari a dodici per gli ufficiali già valutati due e tre volte l'anno precedente e giudicati idonei e non iscritti in quadro.
La relazione al disegno di legge sottolinea che con questa proroga si intende abbreviare le attuali tre aliquote di avanzamento dei tenenti colonnelli del ruolo normale, prevedendo anche per l'Arma dei carabinieri le medesime modalità di avanzamento delle altre Forze armate (Esercito, Marina militare e Aeronautica), fermi restando sia il volume organico complessivo previsto per il grado di colonnello del ruolo normale (321 unità), sia il limite delle promozioni annuali previste per il grado nella tabella 1 annessa al decreto legislativo n. 298 del 2000.

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Il comma 6 dell'articolo 4, come modificato dal Senato, contempla la «clausola di invarianza finanziaria» riferita ai precedenti commi 3 e 5, in base alla quale dalle disposizioni contenute nei medesimi non devono derivare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. È stabilito, altresì, che le immissioni di cui al comma 3, lettera b), devono avvenire nell'ambito dei posti in organico per i quali l'Amministrazione competente è già stata autorizzata a effettuare le promozioni.
Il comma 7 dell'articolo 4 proroga al 31 maggio 2010 il termine per l'assunzione di personale a tempo indeterminato nella Polizia di Stato, nel Corpo dei vigili del fuoco, nell'Arma dei carabinieri, nel Corpo della Guardia di finanza, nel Corpo di polizia penitenziaria e nel Corpo forestale dello Stato, di cui all'articolo 61, comma 22, del decreto-legge n. 112 del 2008
In conclusione, nell'esprimere una valutazione positiva sul provvedimento in esame per le parti di competenza della Commissione Difesa, formula una proposta di parere favorevole con una osservazione, che illustra (vedi allegato).

Francesco Saverio GAROFANI (PD), pur ritenendo che alcune disposizioni del decreto-legge corrispondano ad esigenze oggettive, esprime tuttavia forti perplessità sulla metodologia costantemente seguita dal Governo di procedere a successivi micro-interventi legislativi di urgenza che, prescindendo da un organico disegno di riforma, rischiano di introdurre disposizioni incoerenti e irrazionali rispetto al contesto normativo vigente.
In proposito, nel sottolineare come questo modo di procedere finisca per svilire il lavoro della Commissione, ricorda come siano in corso di esame, da parte delle Commissioni riunite Affari costituzionali e Difesa, alcuni provvedimenti di iniziativa parlamentare recanti il riordino dei ruoli delle Forze armate e di polizia che tendono ad introdurre una riforma organica del trattamento economico e normativo del personale ad esse appartenente, che rischia di essere compromessa proprio dagli interventi estemporanei del Governo. Tutto ciò considerato, anche a nome del proprio gruppo, preannuncia l'astensione sulla proposta di parere del relatore.

Augusto DI STANISLAO (IdV), nel condividere pienamente le osservazioni appena espresse dal deputato Garofani, evidenzia come i casi in cui l'opposizione si veda costretta ad esprimere la propria contrarietà su provvedimenti di urgenza del Governo - per ragioni di metodo, prima ancora che di merito - si stiano ormai ripetendo con una frequenza preoccupante. Infatti se, da un lato, è in atto un lodevole intervento da parte della Commissione di affrontare in materia organica le diverse questioni della difesa nazionale, dall'altro, si assiste a un atteggiamento del Governo che, attraverso l'eccessivo ricorso allo strumento della decretazione d'urgenza, tende ad aggirare le prerogative della Commissione. A suo avviso, quindi, se il Governo non porrà un freno a tale tendenza, nel futuro l'opposizione si vedrà costretta a negare il proprio appoggio ai provvedimenti di iniziativa governativa, anche nel caso in cui questi presentassero i prescritti presupposti di straordinaria necessità e urgenza.
Preannuncia pertanto, anche a nome del proprio gruppo, l'astensione sulla proposta di parere del relatore.

Edmondo CIRIELLI, presidente e relatore, pur condividendo, in linea di principio, le osservazioni concernenti l'esigenza di una limitazione del ricorso da parte del Governo allo strumento della decretazione d'urgenza, ricorda tuttavia come l'uso frequente di tale strumento abbia riguardato tutti i governi che si sono succeduti negli ultimi anni alla guida del Paese. Ciò è stato determinato, per quanto riguarda la Difesa, dall'esigenza di porre rimedio a specifiche problematiche riguardanti il trattamento del personale militare che, se non tempestivamente affrontate, avrebbero creato gravi ripercussioni su posizioni soggettive assai delicate.

Federica MOGHERINI REBESANI (PD), nell'associarsi alle considerazioni dei

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deputati Garofani e Di Stanislao, osserva che il Governo dovrebbe - almeno a titolo di cortesia istituzionale, diversamente da quanto si sta verificando nella seduta odierna - assicurare la presenza dei propri rappresentanti alle sedute della Commissione.

Edmondo CIRIELLI, presidente e relatore, ricorda che, contrariamente a quanto accaduto nel recente passato - peraltro per una precisa scelta dell'Esecutivo - i sottosegretari per la difesa sono soltanto due, anziché tre. Ciò comporta, in alcuni casi, delle obiettive difficoltà per i rappresentanti del Ministero della difesa, ad adempiere ai numerosi impegni in entrambi i rami del Parlamento.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 12.20.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 17 febbraio 2010. - Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI. - Interviene il Ministro della difesa, Ignazio La Russa.

La seduta comincia alle 14.25.

Sull'acquisizione dei sistemi d'arma, delle opere e dei mezzi direttamente destinati alla difesa nazionale, a venti anni dall'entrata in vigore della legge 4 ottobre 1988, n. 436.
Audizione del Ministro della difesa.
(Svolgimento e conclusione).

Edmondo CIRIELLI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata, oltre che mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare, nonché sulla web-tv del sito internet della Camera dei deputati. Introduce, quindi, l'audizione.

Il ministro Ignazio LA RUSSA svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per formulare quesiti e osservazioni, i deputati Augusto DI STANISLAO (IdV), Antonio RUGGHIA (PD), Pier Fausto RECCHIA (PD), Giuseppe MOLES (PdL), Federica MOGHERINI REBESANI (PD) e Edmondo CIRIELLI, presidente.

Il ministro Ignazio LA RUSSA replica ai quesiti e alle osservazioni dei deputati intervenuti.

Edmondo CIRIELLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE CONSULTIVA

DL 2/2010: Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni.
C. 3146 Governo.