CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 11 febbraio 2010
282.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Comitato per la legislazione
COMUNICATO
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ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

Giovedì 11 febbraio 2010. - Presidenza del presidente Antonino LO PRESTI.

La seduta comincia alle 9.05

Conversione in legge del decreto-legge 4 febbraio 2010, n. 4, recante istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.
C. 3175 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite I e II).
(Esame e conclusione - Parere con condizione e osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame del disegno di legge in titolo.

Antonino LO PRESTI, presidente, avverte che il sottosegretario all'Interno Alfredo Mantovano, delegato a seguire il provvedimento, ha comunicato di non poter essere al momento presente, senza però escludere la possibilità di intervenire in corso di seduta.

Lino DUILIO, relatore, ricorda che il provvedimento, nell'istituire l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, è volto ad attribuire ad un solo organismo le funzioni di amministratore giudiziario e di soggetto titolare della potestà di destinazione di tali beni, attualmente ripartite tra autorità giudiziaria e Agenzia del demanio.
A tal fine, i primi quattro articoli del decreto-legge disciplinano l'istituzione dell'Agenzia, i suoi organi, le relative attribuzioni nonché l'organizzazione ed il funzionamento. L'articolo 5, nel disciplinare i rapporti tra l'Agenzia e l'autorità giudiziaria, provvede ad una complessiva novellazione della normativa vigente ed in particolare della legge 31 maggio 1965, n. 575, recante disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso.
Segnala che con l'articolo 6 fa ingresso nell'ordinamento la locuzione «'ndrangheta» tra i fenomeni associativi criminali descritti sia nella citata legge n. 575 del 1965 sia nell'articolo 416-bis del codice penale. Gli articoli da 7 a 11 recano invece la disciplina per la fase transitoria, l'attribuzione della rappresentanza in giudizio dell'Agenzia all'Avvocatura dello Stato, il foro esclusivo del tribunale amministrativo del Lazio sulle controversie derivanti dall'applicazione del decreto, la copertura finanziaria e l'immediata entrata in vigore.

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Illustra quindi la seguente proposta di parere:

«Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge n. 3175 e rilevato che:
esso reca un contenuto omogeneo, volto ad istituire un'Agenzia nazionale che assuma tutte le determinazioni necessarie per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alle organizzazioni criminali sulla base di una disciplina parzialmente nuova ed idonea, peraltro, a trovare applicazione anche in altre ipotesi di sequestro e confisca, nella parte in cui è compatibile con la figura dell'amministratore giudiziario in luogo dell'istituenda Agenzia (articolo 5, comma 2);
nel procedere a puntuali innovazioni della disciplina vigente ed a definirne il necessario regime transitorio, il provvedimento in esame effettua una corretta novellazione della normativa attuale, ad eccezione della modifica non testuale della tabella A allegata alla legge n. 720 del 1984 (ad opera dell'articolo 4, comma 4);
sotto il profilo dei rapporti tra le fonti, il decreto-legge demanda la definizione di aspetti organizzativi e contabili dell'istituendo organismo a regolamenti attuativi da adottare entro sei mesi, mentre si prevedono ulteriori convenzioni non onerose per disciplinarne i rapporti con amministrazioni ed enti pubblici, quali l'Agenzia del demanio e le Agenzie fiscali (articolo 4); inoltre, si modifica l'articolo 2-duodecies della legge n. 575 del 1965, che a sua volta demandava la disciplina della raccolta e del flusso di dati concernenti i beni sequestrati e confiscati ad un ulteriore regolamento, questa volta di rango ministeriale, che dunque richiederà di essere adeguato (articolo 5);
per i suddetti profili, il provvedimento reca dunque disposizioni i cui effetti finali sono destinati a prodursi in un momento differito rispetto all'entrata in vigore delle norme, per cui la rispondenza al requisito, previsto dall'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, della "immediata applicabilità" delle misure disposte dal decreto, va valutata anche con riguardo ad eventuali effetti intermedi ed alla tempistica degli adempimenti previsti (nomina degli organi, definizione della struttura, predisposizione dei regolamenti e delle convenzioni eccetera), anche tenuto conto che, fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti all'articolo 4, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti;
il testo reca un generico riferimento alle "ipotesi eccezionali previste dalle norme in materia di tutela ambientale e di sicurezza", che sarebbe invece opportuno specificare (articolo 3, comma 2); inoltre, si utilizza la locuzione "in quanto compatibili" con riguardo alla possibilità di applicare la nuova disciplina anche ai casi in cui sia nominato un amministratore giudiziario di beni confiscati e sequestrati (articolo 5, comma 2); sono infine presenti formulazioni che appaiono superflue nelle novelle effettuate dall'articolo 5, comma 1, sia alla lettera a), numero 1, ove si introduce l'espressione "anche nel corso dell'intero procedimento", sia alla lettera e), numero 1), dove si precisa che resta ferma la competenza dell'Agenzia nazionale;
il disegno di legge non è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), né è provvisto della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), senza che nella relazione di accompagnamento si riferisca in merito all'eventuale esenzione dall'obbligo di redigerla, in difformità dunque da quanto statuito dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 170 del 2008;
ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis e 96-bis del Regolamento, debba essere rispettata la seguente condizione:
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:
all'articolo 5, comma 1, lettera d) - che novella l'articolo 2-nonies della legge

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n. 575 del 1965, anche al fine di attribuire alla nuova Agenzia competenze precedentemente spettanti all'Agenzia del demanio - si proceda ad adeguare a tale nuova disciplina anche l'articolo 65 del decreto legislativo n. 300 del 1999 che, nel descrivere i compiti dell'Agenzia del demanio, prevede che ad essa sia "altresì attribuita la gestione dei beni confiscati";

Il Comitato osserva, altresì, quanto segue:
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:
all'articolo 5, comma 1, lettera f), numero 3) - che novella l'articolo 2-undecies della citata legge n. 575, al solo fine di esplicitare che i compiti in esso previsti passano alla istituenda Agenzia - dovrebbe prevedersi esplicitamente la necessità di un provvedimento dell'Agenzia anche al comma 2, lettera c), del citato articolo 2-undecies, in modo del tutto analogo a quanto il numero 2) della medesima lettera f) introduce nel resto dell'articolo 2-undecies; inoltre, con riferimento a quest'ultimo articolo, dovrebbe valutarsi l'opportunità di sopprimerne anche il secondo periodo del comma 3-bis, che continua a prevedere la figura dell'amministratore giudiziario, ormai superata con riferimento all'area di operatività della legge n. 575;
sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:
all'articolo 2 - ove si indicano gli organi dell'Agenzia e si definiscono le relative modalità di composizione - dovrebbe valutarsi l'esigenza di introdurre alcune specificazioni circa la durata della carica ed il termine entro cui procedere alle designazioni, con particolare riguardo a quella del direttore, atteso che dalla sua nomina decorrono una serie di effetti giuridici connessi alla cessazione dell'attività del Commissario straordinario per la gestione e la destinazione dei beni confiscati ad organizzazioni criminali ed al trasferimento di funzioni e risorse umane, strumentali e finanziarie già attribuite allo stesso Commissario, oltre al subentro nelle convenzioni, nei protocolli e nei contratti di collaborazione stipulati dal medesimo Commissario;
all'articolo 4, comma 2 - che disciplina la convenzione tra l'istituenda Agenzia e l'Agenzia del demanio, avente ad oggetto l'amministrazione e la custodia di talune categorie di beni confiscati - dovrebbe valutarsi l'opportunità di precisarsi se tale convenzione vada sottoscritta prima dell'entrata in vigore dei regolamenti previsti dall'articolo 4 (da cui dipende l'entrata in vigore della complessiva disciplina introdotta dal decreto-legge), oppure anch'essa successivamente, come espressamente previsto dal successivo comma 3, con riguardo a tutte le altre convenzioni che concernono l'Agenzia».

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 9.15.