CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 21 gennaio 2010
272.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Giovedì 21 gennaio 2010. - Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 13.20.

DL 1/2010: Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni per l'attivazione del Servizio europeo per l'azione esterna e per l'Amministrazione della Difesa.
Nuovo testo C. 3097 Governo.
(Parere alle Commissioni III e IV).
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 20 gennaio 2010.

Luca BELLOTTI (PdL), relatore, richiama le osservazioni svolte nella seduta di ieri, rilevando l'opportunità di inserire, nel parere che si accinge a formulare, un richiamo alla possibilità di valutare, nell'ambito delle istituzioni dell'Unione europea, le modalità per un intervento efficace a sostegno della popolazione di Haiti colpita dal recente sisma, con la finalità principale di garantire la distribuzione degli aiuti.

Gianluca PINI (LNP) pur condividendo le motivazioni del relatore, osserva come quella richiamata sia materia che esula dalle competenze della XIV Commissione.

Sandro GOZI (PD) osserva a sua volta che il tema non rientra a pieno titolo nelle competenze della Commissione; trattandosi tuttavia di una questione particolarmente importante condivide l'opportunità di segnalarla nelle premesse del parere. Riterrebbe altresì opportuno inserire nel parere alcune precisazioni in ordine al «Servizio europeo per l'azione esterna» (SEAE), affinché sia assicurato il coordinamento tra le disposizioni in materia di assunzione di personale diplomatico di cui all'articolo 4 e l'istituzione del Servizio comune di azione esterna.
Riterrebbe peraltro opportuno che il Governo fornisse chiarimenti sull'organizzazione del Servizio, la cui collocazione non appare ancora chiara. Come è noto, si sono infatti venute delineando due distinte ipotesi: nella prima, il SEAE dovrebbe essere un servizio sui generis distinto dalla Commissione e dal segretariato del Consiglio, e dovrebbe disporre di autonomia in termini di bilancio amministrativo e gestione del personale; nella seconda ipotesi, il SEAE dovrebbe essere integrato nella struttura amministrativa della Commissione. Si dichiara favorevole a questa seconda ipotesi che eviterebbe, a suo avviso, rischi di frammentazione e di aumenti di spesa.

Luca BELLOTTI (PdL), relatore, alla luce del dibattito svoltosi, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1), nella quale sono inseriti, in premessa, un richiamo alla situazione haitiana, nonché all'opportunità di valutare il coordinamento tra le disposizioni in materia di assunzione di personale diplomatico di cui all'articolo 4 e l'istituzione del Servizio comune di azione esterna, con particolare riferimento alla collocazione del Servizio nell'ambito della Commissione europea.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro.
Nuovo testo C. 1441-quater/B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.
(Parere alla XI Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole).

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La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 20 gennaio 2010.

Nicola FORMICHELLA (PdL), relatore, formula una proposta di parere favorevole.

Sandro GOZI (PD) tenuto conto dei tempi di esame a disposizione della Commissione, preannuncia la propria astensione sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Gianluca PINI (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 13.30.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 21 gennaio 2010. - Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 13.30.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive.
Atto n. 169.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato nella seduta del 20 gennaio 2010.

Sandro GOZI (PD) sottolinea innanzitutto il rilievo del provvedimento in esame, che merita, a suo avviso, particolare approfondimento sotto il profilo della rispondenza tra direttiva, disposizioni di delega e norme di recepimento. Si tratta di aspetti che non trovano sufficiente attenzione nella documentazione fornita dagli uffici e sui quali intende soffermarsi nel dettaglio.
Rileva infatti, in via generale, che il decreto legislativo in oggetto - sulla base di quanto disposto dall'articolo 26 della legge n. 88 del 2009 (Legge comunitaria 2008), che ha delegato il Governo a predisporre il decreto legislativo per l'attuazione delle nuova direttiva in materia televisiva (cosiddetta direttiva audiovisual media services) - avrebbe dovuto limitarsi ad inserire nel Testo unico della radiotelevisione le sole modifiche rese necessarie dall'entrata in vigore della nuova direttiva; la delega è stata invece interpretata dal legislatore in modo assai più ampio e del tutto difforme rispetto al mandato ricevuto. Ciò appare peraltro ancor più censurabile ove si rifletta sulla estrema cautela con la quale, a suo tempo, il Parlamento aveva provveduto a delegare al Governo - con l'articolo 16 della legge 3 maggio 2004, n. 112 - la redazione del Testo unico della radiotelevisione medesimo.
Le modifiche introdotte dallo schema di decreto appaiono, in quanto sganciate da qualsiasi riferimento al testo della nuova direttiva da recepire, del tutto eccentriche rispetto al mandato conferito dal Parlamento.
Richiama innanzitutto, la nuova definizione di «programma» (articolo 4, comma 1, lettera e)) e la definizione introdotta ex novo di «palinsesto « (articolo 4, comma 1, lettera g)), con l'esplicitata equivalenza tra «programmi televisivi» e «palinsesti televisivi» (articolo 4, comma 1, lettera h)), che innovano profondamente la disciplina previgente. L'esclusione dalla nozione di programma dei programmi che consistono nella «trasmissione differita dello stesso palinsesto» (ossia dei programmi cosiddetti +1 o +24), nonché dei programmi lineari a pagamento (sia quelli acquistati singolarmente che a pacchetto), ha conseguenze profonde sui criteri di

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calcolo ai fini del tetto al numero massimo di programmi irradiabili da parte di ciascun operatore (articolo 43, comma 8 del TU della radiotelevisione), con evidenti effetti di allentamento dei vincoli a tutela del pluralismo e della concorrenza. Al riguardo invita la Commissione a valutare se queste disposizioni non rischino di contraddire il principio di concorrenza, così come stabilito dall'articolo 106 del Trattato sull'UE.
Evidenzia quindi che l'introduzione di un limite di affollamento a «decalage» per le emittenti a pagamento per le quali, nell'arco di un triennio (2010-2012), è previsto il progressivo restringimento d limite di affollamento orario dal 18 per cento al 12 per cento (articolo 12, comma 5) non appare giustificato da alcuna previsione comunitaria. È ben vero che vige pur sempre la cosiddetta clausola di restringibilità, ossia la facoltà accordata a ciascuno Stato membro di prevedere misure più dettagliate o rigorose rispetto a quelle previste dalla direttiva, ma è del tutto opinabile che tale facoltà possa essere esercitata dal legislatore delegato, in assenza di precise indicazioni del Parlamento, non già rivolgendosi alla generalità degli operatori (per i quali la direttiva non suggerisce alcun margine di differenziazione), bensì solo ad una parte di essi, introducendo un discrimine tra emittenti free ed emittenti pay.
Si sofferma poi sulla riscrittura ex novo dell'articolo 44 del TU radiotelevisivo in materia di tutela della produzione audiovisiva europea (articolo 16), che determina l'abrogazione tacita del vecchio articolo 44, comma 4, secondo cui «ai produttori indipendenti sono attribuite quote di diritti residuali derivanti dalla limitazione temporale dei diritti di utilizzazione televisiva acquisiti dagli operatori radiotelevisivi secondo i criteri stabiliti dall'Autorità». Anche in questo caso si deve eccepire l'incompetenza del legislatore delegato ad intervenire su una materia estranea alla delega conferita. Sempre la riscrittura ex novo dell'articolo 44 del TU radiotelevisivo in materia di tutela della produzione audiovisiva europea (articolo 16) comporta altresì tutta una serie di modifiche al preesistente ordinamento interno in materia, che appaiono del tutto eccentriche rispetto al mandato conferito dal legislatore. Ad esempio, viene abrogata la disciplina speciale concernente i più incisivi vincoli posti in capo a RAI in materia di obblighi di investimento in opere europee di produttori indipendenti, nonché gli ulteriori vincoli, in termini di sottoquote, previsti i sempre in capo a RAI a beneficio del cinema italiano e dei programmi di cartoni animati per l'infanzia; inoltre viene delegificata la normativa rivolta favorire, con la previsione di quote specificamente indicate, gli investimenti in opere cinematografiche di espressione originale italiana, demandando tale compito ad un decreto ministeriale.
Quanto ai profili di non corretto recepimento della direttiva, osserva che il principale problema si pone con riferimento al cosiddetto product placement, la sola materia della direttiva oggetto di espressa delega da parte del Parlamento. La legge delega, in particolare, ha stabilito la necessità di disciplinare l'inserimento di prodotti nei programmi nel rispetto di tutte le condizioni e i divieti previsti dalla direttiva in via di recepimento. Ciò significa che in sede di recepimento devono essere rispettati non solo tutte le condizioni e i divieti previsti dall'articolo 3-octies, paragrafi 2, 3 e 4, della direttiva (come peraltro espressamente indicato dalla legge delega), ma anche tutte le norme previste dalla stessa direttiva in materia di comunicazioni commerciali audiovisive. In particolare, le disposizioni degli articoli 3-ter, 3-quater, 3-sexies, 3-septies e 3-nonies della direttiva in oggetto, in materia di non incitamento all'odio, accessibilità per le persone con disabilità uditiva e visiva, distinguibilità, tutela della dignità, ecc. Inoltre andrebbe fissato un limite al numero massimo di prodotti «inseribili» in ciascun programma e al tempo di «trasmissione» degli stessi in rapporto alla durata del programma stesso. In caso contrario si verificherebbe il paradosso per cui una pratica pubblicitaria legittima (quella degli spot pubblicitari televisivi) è sottoposta ad

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un limite orario, mentre una pratica come il product placement, vietata in linea generale, e ammessa solo in deroga limitatamente a talune tipologie di programma, verrebbe viceversa sottratta a qualsiasi limitazione nel numero e nella durata degli inserimenti.
Un secondo problema si pone con riferimento alle telepromozioni. Qui il punto di partenza non può che essere la parte conclusiva del considerando 59 della direttiva audiovisual media services laddove è stabilito che «la nozione di spot televisivo pubblicitario dovrebbe essere intesa come pubblicità televisiva, ai sensi dell'articolo 1, lettera i), della direttiva 29/552/CEE come modificata dalla presente direttiva, della durata massima di dodici minuti». In altre parole, è qui chiarito che per spot pubblicitario deve intendersi una qualsiasi forma di pubblicità di durata inferiore ai dodici minuti. Al riguardo, occorre ricordare che l'ordinamento comunitario non conosce una definizione di «telepromozione», né suggerisce alcuna possibile distinzione tra spot pubblicitario ed altre forme di pubblicità (si veda al riguardo la chiara distinzione tra televendita e spot di televendita) che non sia fondata sulla nozione di durata (più o meno di dodici minuti). In definitiva, l'aver inteso distinguere tra spot e telepromozione, ricavando per quest'ultima forma pubblicitaria un limite di affollamento diverso e più ampio di quello stabilito per gli spot pubblicitari, costituisce un non corretto recepimento dei principi della direttiva in materia di pubblicità.
Riguardo, infine, all'ambito di applicazione dello schema di decreto in esame, richiama in primo luogo l'inclusione, nella definizione di «servizio di media audiovisivo», dei servizi di fornitura di immagini tramite Internet (articolo 4, comma 1, lettera a)). Ciò significa che gli obblighi contenuti nello schema di decreto si applicano anche a tutti i servizi che forniscono immagine tramite Internet (ad esempio IPTV, mobile TV, web TV, Youtube, ecc.), mentre la direttiva si applica solo ai servizi di media audiovisivo lineari e non lineari. In tal modo la disposizione va ben oltre il dettato della direttiva.
Vi è inoltre il problema riguardante il rilascio dei titoli autorizzatori (articolo 17). Il Ministero è infatti titolare del rilascio delle autorizzazioni alle prestazioni di servizi media audiovisivi o radiofonici via cavo «ivi inclusa la diffusione continua in diretta o live streaming e su Internet o web casting» e ciò significa che all'autorizzazione di operatore TLC si aggiunge quella di fornitore di servizi di IPTV e webTV. Inoltre, il Ministero, su Regolamento AGCOM, autorizza i servizi media audiovisivi a richiesta. Si tratta di disposizioni che non derivano dalla direttiva da recepire e che, prevedendo la necessità di un'autorizzazione per i servizi internet, pongono il nostro paese in una situazione unica nel mondo occidentale.
Lo schema di decreto, infine assegna all'Autorità di nuove competenze e nuovi compiti tra cui la competenza ad adottare disposizioni regolamentari sul rispetto della normativa a tutela del diritto d'autore da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi, indipendentemente dalla piattaforma di trasmissione utilizzata (articolo 6). Questo significa che l'Autorità dovrebbe applicare la vecchia normativa sul diritto d'autore anche a Youtube, Google e tutti i fornitori di servizi Internet. Questi sembrano essere i primi segnali per costringere l'Autorità ad avere un atteggiamento repressivo perché basata sul controllo della «singola» trasmissione del contenuto. Si chiede, in conclusione, se tale ultima previsione possa avere qualche collegamento con la causa di Mediaset contro Youtube per i filmati trasmessi su quest'ultima piattaforma, rilevando come la disposizione non derivi, nemmeno in questo caso, dalla direttiva da recepire.

Nicola FORMICHELLA (PdL), relatore, osserva come il collega Gozi abbia sollevato numerose questioni, che valuta frutto di una interpretazione eccessivamente restrittiva e che dimostrano una particolare attivazione dei colleghi dell'opposizione su alcune materie, quali la televisione o la giustizia; si riserva di intervenire su tali

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questioni la prossima settimana, anche a tal fine avvalendosi della documentazione degli uffici, che anche in questa occasione valuta positivamente.

Mario PESCANTE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/73/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, che semplifica le procedure di redazione degli elenchi e di diffusione dell'informazione in campo veterinario e zootecnico e che modifica le direttive 64/432/CEE, 77/504/CEE, 88/407/CEE, 88/661/CEE, 89/361/CEE, 89/556/CEE, 90/426/CEE, 90/427/CEE, 90/428/CEE, 90/429/CEE, 90/539/CEE, 91/68/CEE, 91/496/CEE, 92/35/CEE, 92/65/CEE, 92/66/CEE, 92/119/CEE, 94/28/CE, 2000/75/CE, la decisione 2000/258/CE nonché le direttive 2001/89/CE, 2002/60/CE e 2005/94/CE.
Atto n. 173.
(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Luca BELLOTTI (PdL), relatore, ricorda che lo schema di decreto legislativo in esame è stato adottato sulla base della delega contenuta nella legge 7 luglio 2009, n. 88 (legge comunitaria 2008) allo scopo di dare attuazione alla direttiva 2008/73/CE, che semplifica le procedure di redazione degli elenchi e di diffusione dell'informazione in campo veterinario e zootecnico e modifica numerose direttive comunitarie in materia. La direttiva citata è contenuta nell'Allegato B della legge comunitaria 2008 (e quindi nell'elenco delle direttive da attuare mediante decreto legislativo).
Il provvedimento si compone di 8 articoli.
L'articolo 1, interviene sul decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, dettando modifiche in tema di requisiti degli animali della specie bovina e suina da destinare agli scambi e sui compiti di registrazione, aggiornamento e classificazione del Ministero della salute e delle regioni e province autonome.
L'articolo 2 modifica il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 132 in tema di riconoscimento dei centri di raccolta e di magazzinaggio, demandando i relativi compiti al servizio veterinario dell'ASL.
L'articolo 3 modifica il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 193, stabilendo obblighi di registrazione e aggiornamento in tema di requisiti sanitari previsti ai fini degli scambi intracomunitari degli ovini e dei caprini.
L'articolo 4 interviene sul decreto legislativo 3 marzo 1993 n. 93 in tema di riconoscimento e registrazione da parte dell'autorità competente per territorio delle stazioni di quarantena comunitarie e frontaliere.
L'articolo 5, interviene sul decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 633 in tema di condizioni specifiche e requisiti minimi per lo scambio di sperma, ovuli ed embrioni della specie ovina, caprina ed equina e di importazione degli stessi, nonché di documentazione sanitaria per il trasporto.
L'articolo 6 modifica l'articolo la legge 15 gennaio 1991, n. 30 assegnando, tra l'altro, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali la pubblicazione e l'aggiornamento sul proprio sito Internet di una serie di informazioni sugli organismi che gestiscono registrazioni e classificazioni di animali delle diverse specie.
L'articolo 7 rinvia a successivi regolamenti l'attuazione delle modifiche alla direttive, già recepite dall'ordinamento nazionale con provvedimenti di natura regolamentare, e l'articolo 8 prevede la clausola di invarianza finanziaria.
Come ricordato, il provvedimento è stato adottato sulla base della delega contenuta nella legge 7 luglio 2009, n. 88 (legge comunitaria 2008). La norma di delega è pertanto rappresentata dall'articolo 1, nonché, per la fissazione di principi e criteri direttivi, dall'articolo 2 della legge citata.

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I criteri e principi generali per l'esercizio della delega, di cui all'articolo 2 attengono:
all'attuazione dei decreti da parte della amministrazioni con le ordinarie strutture amministrative;
alla facoltà, a fini di coordinamento, di introdurre modifiche alla disciplina vigente nei diversi settori;
alla possibilità, per le infrazioni alle disposizioni dei decreti, di prevedere sanzioni amministrative o penali nel rispetto di particolari principi;
alla facoltà di prevedere spese aggiuntive, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive, provvedendo alla relativa copertura a carico del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183;
alla necessità di procedere all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive già attuate con legge o decreto legislativo mediante la modifica di questi ultimi;
alla necessità di tener conto delle eventuali modificazioni alle direttive comunitarie nel frattempo intervenute;
alla individuazione di procedure idonee a salvaguardare l'unitarietà dei processi decisionali nonché l'efficacia ed economicità dell'azione amministrativa qualora vi sia sovrapposizione o coinvolgimento di competenze di più amministrazioni statali;
alla facoltà di attuare con un unico decreto le direttive riguardanti le stesse materie o gli stessi atti normativi.

Nel complesso lo schema di decreto appare conforme ai principi dettati dalla legge delega.
Quanto alla compatibilità comunitaria, il provvedimento dà attuazione alla direttiva 2008/73/CE che semplifica le procedure di redazione degli elenchi e di diffusione dell'informazione in campo veterinario e zootecnico e modifica numerose direttive comunitarie in materia. La direttiva 2008/73/CE, composta di 26 articoli, risponde all'esigenza di armonizzare le procedure nelle diverse fasi di registrazione e redazione, aggiornamento, trasmissione e pubblicazione degli elenchi in campo veterinario e zootecnico, al fine di limitare l'incertezza che può derivare dalla coesistenza di procedure diverse.
In particolare, l'articolo 1 modifica la direttiva 64/432/CEE e prevede, nello specifico, per l'esame di intradermotubercolinizzazione, l'effettuazione anche in un luogo diverso dall'allevamento di origine.
Gli articoli 2, 4 e 5 modificano le direttive 77/504/CEE, 8/661/CEE e 89/361/CEE, stabilendo che gli Stati membri redigano e tengano aggiornato un elenco degli organismi ufficialmente riconosciuti incaricati di mantenere o istituire registri genealogici per le specie di pertinenza.
Gli articoli 3 e 10 modificano le direttive 88/407/CEE e 90/429/CEE, disponendo che tutti i centri di raccolta o stoccaggio dello sperma (di origine bovina e suina) debbano essere registrati e provvisti di un numero di registrazione veterinario.
L'articolo 6 modifica la direttiva 89/556/CEE e stabilisce, in particolare, che ogni Stato membro è chiamato a redigere ed a tenere aggiornato un elenco dei gruppi di raccolta degli embrioni e dei rispettivi numeri di registrazione veterinari.
Gli articoli da 7 a 9 recano norme sugli equidi (trasporto, libri genealogici, concorsi).
L'articolo 13 modifica la direttiva 91/496/CEE e disciplina le stazioni di quarantena e la loro registrazione da parte degli Stati membri.
L'articolo 15 modifica la direttiva 92/65/CEE e stabilisce i requisiti per gli ovuli, lo sperma e gli embrioni da utilizzare per la fecondazione artificiale.
L'articolo 18 modifica la direttiva 94/28/CE e prevede misure sanzionatorie in caso di infrazione alla normativa comunitaria.
Gli articoli 21 e 22 modificano le direttive 2001/89/CE e 2002/60/CE e riguardano misure comunitarie per la lotta,

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rispettivamente, contro la peste suina classica e contro la peste suina africana.
L'articolo 23 modifica la direttiva 2005/94/CE e stabilisce ulteriori misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria. L'articolo 24 prevede che il recepimento della direttiva avvenga entro il 1o gennaio 2010.
Lo schema di decreto legislativo appare conforme alla normativa comunitaria presupposta.

Mario PESCANTE, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno.
Atto n. 171.
(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Maurizio DEL TENNO (PdL), relatore, illustra i contenuti del provvedimento, che riveste una notevole importanza: si tratta infatti dello schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva 2006/1237CE relativa ai servizi nel mercato interno, nota anche come «direttiva Bolkenstein». Il termine per il recepimento della direttiva è scaduto lo scorso 28 dicembre e la delega per il suo recepimento è contenuta nella legge n. 88 del 2009 (legge comunitaria 2008).
In proposito, ricorda quindi preliminarmente che la direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006 (cosiddetta «direttiva servizi») intende creare un pieno mercato interno dei servizi e nasce dall'esigenza di superare gli impedimenti di ordine giuridico che ostacolano l'effettivo esercizio della libertà di stabilimento dei prestatori e della libertà di circolazione dei servizi negli Stati membri. Inserita nella cornice della «Strategia di Lisbona», la direttiva guarda alla realizzazione del mercato interno attraverso quattro obiettivi: facilitare la libertà di stabilimento e la libertà di prestazione di servizi nell'UE; rafforzare i diritti dei destinatari dei servizi in quanto utenti di tali servizi; promuovere la qualità dei servizi; stabilire una cooperazione amministrativa effettiva tra gli Stati membri.
La Direttiva comprende qualsiasi servizio prestato dietro corrispettivo economico, tenuto conto nel contempo delle specificità di ciascun tipo di attività o di professione e del loro sistema di regolamentazione. Sono esclusi dall'ambito di applicazione alcune tipologie di servizi, ovvero i servizi non economici di interesse generale; i servizi finanziari; i servizi di comunicazione elettronica; i servizi nel settore dei trasporti; i servizi delle agenzie di lavoro interinale; i servizi sanitari; i servizi audiovisivi; i servizi legati all'esercizio dei pubblici poteri; le attività di azzardo; i servizi sociali (ad esempio quelli relativi agli alloggi); i servizi privati di sicurezza; i servizi forniti da notai e ufficiali giudiziari. Sono altresì esclusi i servizi postali, l'energia elettrica, gas, la distribuzione e l'epurazione dell'acqua, lo smaltimento dei rifiuti. Sono escluse anche le attività di recupero crediti e tutto ciò che rientra nelle questioni relative al distacco dei lavoratori, al riconoscimento delle qualifiche professionali e al coordinamento dei servizi di sicurezza sociale.
Per quanto riguarda la libertà di stabilimento dei prestatori di servizi, la direttiva obbliga gli Stati ad una semplificazione nelle procedure e chiarisce le condizioni alle quali l'accesso alle attività di servizi e al loro esercizio può essere sottoposto ad un regime autorizzatorio. In particolare, l'autorizzazione sarà rilasciata sulla base di criteri non discriminatori, giustificati da un motivo imperativo di interesse generale, proporzionati ad obiettivi di interesse pubblico, chiari, oggettivi, resi pubblici in precedenza, trasparenti e accessibili. Gli Stati membri dovranno poi tenere conto di una serie di requisiti che potrebbero ostacolare la libertà di stabilimento

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di un prestatore di servizi, ad esempio restrizioni quantitative o territoriali legate alla popolazione o alla distanza geografica minima tra prestatori; requisiti che impongono un determinato status giuridico per il prestatore o che stabiliscono un numero minimo di dipendenti.
La direttiva inoltre stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di procedere alla semplificazione amministrativa delle procedure e delle formalità relative all'accesso alle attività di servizi e al loro esercizio, creando sportelli unici che consentano di espletare, anche per via elettronica, tutte le formalità necessarie al libero stabilimento di un prestatore di servizi.
In base alle previsioni del comma 1 dell'articolo 41, la legge comunitaria 2008 ha individuato tra i principi e criteri direttivi la garanzia della libertà di concorrenza e l'accessibilità all'acquisto di servizi sul territorio nazionale (lettera a)), semplificando i procedimenti amministrativi per l'accesso alle attività di servizi (lettera d)) e garantendo che gli eventuali regimi di autorizzazione per l'accesso o esercizio ad un'attività siano conformi ai principi di trasparenza, proporzionalità e parità di trattamento (lettera e)). Deve essere, altresì, rispettata la libertà di circolazione dei servizi forniti da un prestatore stabilito in un altro Stato membro, accettando l'imposizione di requisiti alla prestazione solo se giustificati da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza, sanità pubblica o tutela dell'ambiente, nel rispetto dei principi di non discriminazione e di proporzionalità (lettera f)).
Le disposizioni di attuazione dovranno prevedere l'abrogazione espressa della normativa statale in contrasto con i principi e le disposizioni della direttiva comunitaria (lettera o)) e che tutte le misure adottate in attuazione della direttiva siano emanante nel rispetto di specifici criteri quali: la salvaguardia dell'unitarietà dei processi decisionali, della trasparenza, dell'efficacia e dell'economicità dell'azione amministrativa; la semplificazione, l'accorpamento, l'accelerazione, l'omogeneità, la chiarezza e la trasparenza delle procedure; l'accessibilità alle informazioni per prestatori e destinatari di servizi; l'adozione di adeguate forme di pubblicità, di informazione e di conoscenza degli atti procedimentali (lettera r)).
Il comma 2 pone alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano il termine del 28 dicembre 2009 per adeguare le proprie disposizioni normative al contenuto della direttiva nonché ai principi e criteri direttivi di cui al comma 1 (tale termine coincide con quello entro cui gli Stati membri sono tenuti a recepire la direttiva).
Infine, il comma 3 dispone che dall'attuazione della delega di cui all'articolo in commento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Lo schema di decreto in esame consta di tre Parti, suddivise in Titoli.
Il Titolo I della Parte Prima (artt. 1-9) reca disposizioni di carattere generale che definiscono l'ambito di applicazione del provvedimento, dal quale risultano escluse (artt. 2-7): le attività connesse con l'esercizio di pubblici poteri; la disciplina fiscale delle attività di servizi; i servizi di interesse economico generale assicurati alla collettività in regime di esclusiva; i servizi sociali, relativi ad alloggi popolari, assistenza all'infanzia, sostegno alle famiglie e alle persone in stato di bisogno; i servizi finanziari e di trasporto. Ai servizi di comunicazione si applicano solo le disposizioni dei Titoli IV e V.
Ulteriori servizi esclusi sono quelli di: somministrazione ai lavoratori forniti da agenzie di lavoro; sanitari e farmaceutici forniti a scopo terapeutico; audiovisivi; privati di sicurezza e forniti da notai. Sono infine esclusi il gioco d'azzardo, le scommesse e le attività delle case da gioco.
Il Titolo II (artt. 10-19) disciplina l'accesso e l'esercizio delle attività di servizi in regime di stabilimento; il Titolo III (artt. 20-24) riguarda invece le prestazioni effettuate in via transfrontaliera non in regime di stabilimento, ma in modo occasionale e temporaneo. Il Titolo II consente di norma l'esercizio in Italia di uno dei servizi ricompresi nella direttiva a seguito della presentazione di una dichiarazione

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di inizio attività (cd. D.I.A.). La nuova disciplina ribalta l'attuale regime autorizzatorio. Essa non è comunque estensibile a tutti i settori dei servizi interessati alla direttiva: per diversi di essi, infatti, motivi imperativi di interesse generale, definiti dall'articolo 8, comma 1, lett. h), possono imporre di subordinare l'accesso all'esercizio dell'attività di servizi a specifici requisiti o a particolari regimi autorizzatori.
Con riferimento alle prestazioni di servizi in Italia in via temporanea e occasionale (non quindi da parte di prestatori ivi stabiliti), il Titolo III esonera i relativi prestatori dai requisiti derivanti dalla legislazione italiana di settore (articolo 20). La disciplina sopra richiamata non si applica ad alcune materie, elencate dall'articolo 22, nelle quali quindi sono possibili deroghe al regime della libertà della prestazione di servizi; tra queste: i servizi di interesse economico generale (nel settore postale, dell'energia, dell'acqua e dei rifiuti), il distacco dei lavoratori nell'ambito della prestazione di servizi, la disciplina della privacy, la libera prestazione di avvocati comunitari, la normativa sull'immigrazione, la prestazione di servizi per le professioni regolamentate, gli atti per i quali la legge richiede l'intervento di un notaio, il diritto d'autore, eccetera.
Il Titolo IV (artt. 25-27), recante disposizioni in materia di semplificazione amministrativa, all'articolo 25 consente ai prestatori l'espletamento in via telematica di tutte le procedure necessarie per lo svolgimento delle attività di servizi attraverso lo sportello unico per le attività produttive.
Il Titolo V (artt. 28-30) reca disposizioni a tutela dei destinatari dei servizi, prevedendo che la fruizione di un servizio fornito da un prestatore stabilito in altro Stato membro non possa essere subordinata all'obbligo per il destinatario di ottenere un'autorizzazione o a limiti discriminatori alla concessione di aiuti finanziari al destinatario.
Le disposizioni del Titolo VI - in attuazione degli artt. 22-27 della direttiva - recano disposizioni in materia di informazioni che il prestatore deve fornire al destinatario del servizio (consumatore o impresa), di risoluzione delle eventuali controversie, di obblighi assicurativi e di pubblicità.
Il Titolo VII (artt. 36-43) disciplina la cooperazione amministrativa tra gli Stati membri, che costituisce uno dei principi cardine del Trattato dell'Unione europea. Merita ricordare che, in questo quadro, il «punto di contatto nazionale» per la gestione tecnica del sistema è stato individuato, in Italia, nel Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio dei ministri.
La Parte seconda del provvedimento in esame riguarda le disposizioni relative ai procedimenti autorizzatori di competenza delle singole amministrazioni.
In tale ambito, il Titolo I (artt. 44-62) riguarda i procedimenti autorizzatori di competenza del Ministero della giustizia concernenti le professioni regolamentate (coerentemente con l'articolo 2, par. 2, della direttiva, sono esclusi i servizi forniti dai notai). L'articolo 44 stabilisce, anzitutto, che l'attività professionale regolamentata esercitata in via temporanea e occasionale (in libera prestazione) è soggetta alle previsioni dell'articolo 20 (su cui sopra), ferma restando la disciplina contenuta nel Titolo II del decreto legislativo 207/2006, di recepimento della direttiva qualifiche 2005/36/CE (che sancisce il principio del libero esercizio della professione, in modo occasionale e temporaneo, da parte del prestatore transfrontaliero, prevedendo nel contempo specifici adempimenti) e nella legge n. 31 del 1982 (in materia di libera prestazione di servizi da parte di avvocati cittadini di Stati membri), nonché le altre disposizioni di attuazione di norme comunitarie che disciplinano specifiche professioni. Tale disposizione riprende la clausola di specialità contenuta nell'articolo 3 della direttiva servizi (e nell'articolo 9 dello schema di decreto), secondo la quale nel caso di contrasto tra le disposizioni della direttiva servizi e le disposizioni di altri atti comunitari che disciplinano aspetti specifici di attività di servizi o professioni specifiche, fa prevalere queste ultime sulla direttiva

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servizi. Gli artt. 45 e 46 riguardano il procedimento per l'iscrizione agli albi, registri o elenchi per l'esercizio delle professioni regolamentate nonché i requisiti di iscrizione, equiparando i cittadini UE ai cittadini italiani ai fini dell'iscrizione e del mantenimento della medesima e la residenza in Italia è equiparata al domicilio professionale.
I successivi 14 articoli dello schema di decreto in esame (artt. 49-62) novellano le leggi che disciplinano le singole professioni regolamentate vigilate dal Ministero della giustizia, per adeguarle ai principi fissati dalla direttiva servizi. Sono cosi adeguati ai principi della direttiva i contenuti delle leggi ordinamentali relative alle seguenti professioni regolamentate: avvocato (RD n. 1578 del 1933, convertito dalla L. n. 36 del 1934 - articolo 49); dottore agronomo e forestale (L. n. 3 del 1976 - articolo 50); agrotecnico (L. n. 251 del 1986 - articolo 51); attuario (L. n. 124 del 1942 - articolo 52); perito agrario (L. n. 434 del 1968 - articolo 53); giornalista (L. n. 69 del 1963 - articolo 54; in particolare, a fini di coordinamento è aggiunta alla legge professionale un articolo 31-bis, il cui comma 1 equipara i cittadini membri dell'Unione ai cittadini italiani ai fini dell'iscrizione nel registro dei praticanti e nell'elenco dei pubblicisti); dottore commercialista ed esperto contabile (L: n. 139 del 2005 - articolo 55); biologo (L. n. 396 del 1967 - articolo 56); consulente del lavoro (L. n. 12 del 1979 - articolo 57); geologo (L. n. 112 del 1963 e n. 339 del 1990 - artt. 58 e 59); tecnologo alimentare (L. n. 59 del 1994 - articolo 60); perito industriale (L. n. 17 del 1990 - articolo 61); assistente sociale (L. n. 84 del 1993 - articolo 62).
Il Titolo II (artt. 63-80) reca disposizioni relative a procedimenti di competenza del Ministero dello sviluppo economico.
Le scelte di semplificazione più rilevanti effettuate in materia di esercizio dell'attività commerciale possono essere così sintetizzate:
trasformazione in DIA dell'autorizzazione per l'apertura di un punto esclusivo e non esclusivo di quotidiani e periodici ed eliminazione della verifica di natura economica ai medesimi fini (articolo 71);
eliminazione del contingentamento numerico e del criterio del reddito della popolazione residente e fluttuante, per le attività di somministrazione di alimenti e bevande (articolo 63);
in materia di requisiti di accesso, unificazione per tutte le attività commerciali, sia di vendita sia di somministrazione di alimenti e bevande (articolo 70).

La Parte III, infine, è composta da due Titoli, il Titolo I, recante la clausola di cedevolezza e il Titolo II, recante le disposizioni finali. Dalla clausola di cedevolezza contenuta nell'articolo 83 deriva l'applicabilità delle disposizioni del decreto che incidono su materie di competenza esclusiva o concorrente delle Regioni, fino alla data di entrata in vigore della normativa regionale di attuazione della direttiva «servizi». Il comma 1 dell'articolo 84 novella l'articolo 19 della legge 241 del 1990, introducendo la D.I.A ad efficacia immediata (articolo 10). L'articolo 85, infine, reca la clausola d'invarianza finanziaria.

Mario PESCANTE, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Giovedì 21 gennaio 2010. - Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 14.

Sulla missione svolta a Madrid il 18 e 19 gennaio 2010.

Mario PESCANTE, presidente, ricorda che lo scorso 18 e 19 gennaio 2010 i deputati Farinone e Formichella hanno incontrato a Madrid una rappresentanza della Commissione per l'Unione europea

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del Parlamento spagnolo, mettendo a disposizione della Commissione un dettagliato resoconto (vedi allegato 2).

La Commissione prende atto.

Enrico FARINONE (PD) rivolge innanzitutto un ringraziamento al presidente Pescante per aver sostenuto la sua idea di un incontro con i colleghi spagnoli. Evidenzia infatti come, a partire dai temi dell'Unione per il Mediterraneo, si è concordato - o almeno si è condivisa - l'esigenza di avviare una cooperazione bilaterale tra le due Commissioni. Sono emersi infatti interessi in larga parte comuni e anche un simile approccio al processo di integrazione europea. L'incontro ha rappresentato l'occasione per illustrare le misure per l'applicazione dei nuovi poteri conferiti dal Trattato di Lisbona alle Camere, con particolare riferimento alla procedura per l'esame di sussidiarietà; si è inoltre convenuto sull'opportunità di dare nuovo slancio alla COSAC, anche rinnovandone i contenuti, che non dovranno limitarsi all'esercizio congiunto dell'esame di sussidiarietà, ma concentrarsi sullo scambio di esperienze e di best practices nel merito delle scelte politiche delle istituzioni europee. Sottolinea infine che è emerso con evidenza come la priorità della Presidenza spagnola sia quella della crisi economica e delle modalità per uscirne; sotto tale profilo la strategia 2020 per crescita occupazione e sviluppo sarà tema centrale di questi mesi, al quali è bene dedicare particolare attenzione.

Nicola FORMICHELLA (PdL) condivide pienamente le osservazioni del collega Farinone; aggiunge un ringraziamento all'ambasciatore italiano a Madrid e sottolinea l'importanza di creare un vero e proprio «asse» italo-spagnolo nelle sedi decisionali europee.

Mario PESCANTE, presidente, ritiene opportuno, anche alla luce degli esiti dell'incontro, scrivere al Presidente della Commissione per l'Unione europea del Parlamento spagnolo, Arias Canete, al fine di organizzare, possibilmente prima della conclusione del semestre spagnolo di presidenza dell'Unione, un incontro a Roma con una delegazione della Commissione medesima.

La seduta termina alle 14.10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.10 alle 14.20.