CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 20 gennaio 2010
271.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 20 gennaio 2010. - Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Daniele Molgora.

La seduta comincia alle 14.

DL 193/09: Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario.
C. 3084 Governo.

(Parere alla II Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Antonino Salvatore GERMANÀ (PdL), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esprimere il parere alla II Commissione Giustizia, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, sul disegno di legge C. 3084, di conversione

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del decreto - legge n. 193 del 2009, recante interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario.
L'articolo 1 del decreto - legge, al comma 1, proroga dal 31 dicembre 2009 al 31 dicembre 2010 il termine, stabilito dall'articolo 245 del decreto legislativo n. 51 del 1998, fino a cui si applicano le disposizioni del regio decreto n. 12 del 1941, in forza delle quali magistrati onorari possono essere addetti al tribunale ordinario e alla procura della Repubblica presso il tribunale ordinario.
Il comma 2 proroga ulteriormente, fino alla riforma organica della magistratura ordinaria, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2010, gli incarichi dei giudici onorari e dei vice procuratori onorari che esercitino le funzioni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto - legge, il cui mandato scada il 31 dicembre 2009 e che non possano essere ulteriormente confermati in forza del disposto dell'articolo 42-quinquies del regio decreto n. 12 del 1942, ai sensi del quale la nomina a giudice onorario di tribunale ha la durata di tre anni ed il titolare può essere confermato per una sola volta.
L'articolo 2 reca, al comma 1, una serie di modiche alla legge n. 133 del 1998.
In particolare, la lettera a) sostituisce il comma 3 dell'articolo 1 della predetta legge n. 133, portando da 60 ad 80 il numero degli uffici giudiziari che il Consiglio superiore della magistratura, su proposta del Ministero della giustizia, può individuare annualmente come sede disagiata, ai fini del trasferimento d'ufficio di magistrati; la disposizione sopprime inoltre la parte del comma 3 che fa riferimento alle sedi a copertura immediata, cioè a quelle sedi rimaste vacanti nonostante siano state poste a concorso per due successive volte; inoltre, attraverso una modifica del comma 4 dell'articolo 1, si aumenta da 100 a 150 unità il numero dei magistrati provenienti da sedi non disagiate che possono essere destinati d'ufficio alle predette sedi disagiate.
La lettera b) abroga l'articolo 1-bis della citata legge n. 133, che disciplina il trasferimento d'ufficio di magistrati nelle sedi a copertura immediata, mentre le lettere c), d) ed e) apportano modifiche di coordinamento conseguenti all'abrogazione del predetto articolo 1-bis.
Il comma 2 reca la copertura finanziaria dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo, quantificati in circa 2,9 milioni nel 2010 e in circa 2,5 milioni a decorrere dal 2011, ai quali si fa fronte mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica e mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dall'incremento dell'importo dei diritti di copia degli atti giudiziari disposto dai commi 4 e 5 dell'articolo 4.
L'articolo 3 disciplina le modalità di copertura degli uffici giudiziari qualificati come sedi disagiate, per le quali manchino aspiranti o non siano pervenute dichiarazioni di disponibilità o di consenso al trasferimento.
In particolare, il comma 1 prevede che il Consiglio superiore della magistratura provveda, nel limite di 150 unità, al trasferimento d'ufficio alle sedi disagiate di magistrati che abbiano conseguito la prima o la seconda valutazione di professionalità, escludendo invece i magistrati che abbiano conseguito valutazioni superiori. Il trasferimento può essere disposto anche nei confronti di quei magistrati che svolgano da oltre dieci anni le stesse funzioni o che si trovino nella stessa posizione tabellare o nel medesimo gruppo di lavoro e che non abbiano presentato domanda di trasferimento. La disposizione specifica che il trasferimento d'ufficio può riguardare solo quelle sedi disagiate che distino oltre 100 km dalla sede di servizio del magistrato trasferito, e che, per quanto riguarda i magistrati i quali abbiano conseguito la prima o la seconda valutazione di professionalità, il trasferimento può essere disposto anche in deroga al divieto di passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti all'interno di altri distretti della medesima regione.
Il comma 2 esclude dal trasferimento d'ufficio: i magistrati in servizio presso uffici nei quali il trasferimento determinerebbe vacanze di posti superiori al 20

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per cento dell'organico, calcolate secondo le modalità del comma 3; i magistrati in servizio presso altre sedi disagiate; i magistrati assegnati o trasferiti nella sede di servizio in seguito al trasferimento del coniuge convivente militare, ovvero in quanto genitori o familiari che assistano un parente o affine handicappato; i magistrati che abbiano figli di età inferiore a tre anni.
I commi 4 e 5 stabiliscono che il trasferimento d'ufficio sia disposto nei confronti di magistrati, per i quali le condizioni per il trasferimento sussistano alla data di pubblicazione della delibera del Consiglio superiore della magistratura, che prestino servizio nel distretto nel quale sussistono i posti da coprire, ovvero nei distretti limitrofi o in quelli delle regioni limitrofe. Ai sensi del comma 6, nel caso di pluralità di distretti o di regioni limitrofe, ai fini dell'inviduazione dei magistrati da trasferire, viene preso in considerazione per primo il distretto il cui capoluogo abbia la minore distanza chilometrica dalla sede disagiata; inoltre, ai sensi del comma 7, nell'ambito del distretto, l'ufficio giudiziario da cui operare il trasferimento d'ufficio è individuato facendo riferimento a quello che registra la minore percentuale di scopertura dell'organico; in caso di parità di tale percentuale il trasferimento è operato dall'ufficio con organico più ampio, scegliendo prioritariamente il magistrato con minore anzianità nel ruolo.
Il comma 8 specifica che ai magistrati trasferiti d'ufficio si applica l'indennità mensile prevista dall'articolo 2 della legge n. 133 del 1998, nonché il raddoppio nella valutazione dei servizi prestati nella sede disagiata prevista dall'articolo 5 della predetta legge n. 133; inoltre è riconosciuto il diritto del coniuge convivente del magistrato trasferito che sia impiegato di ruolo in un'amministrazione statale ad essere trasferito presso le rispettive amministrazioni site nella sede di servizio del magistrato.
L'articolo 4 intende completare il processo di digitalizzazione della giustizia avviato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 123 del 2001.
In particolare, il comma 1 demanda ad uno o più decreti del Ministro della giustizia, da adottarsi di concerto col Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e sentiti il Garante della privacy ed il CNIPA, l'individuazione delle regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, estendendo pertanto la disciplina del processo telematico anche al settore penale. La disposizione specifica che fino all'adozione delle nuove regole si continueranno ad applicare le vigenti norme tecniche del processo civile telematico.
Il comma 2 amplia l'uso della posta elettronica certificata a tutte le comunicazioni e le notificazioni relative al processo; anche in questo caso la disposizione specifica che fino all'adozione delle nuove regole di cui al comma 1 le notificazioni e comunicazioni invia telematiche saranno effettuate nei modi e nelle forme previste dalle norme vigenti.
Il comma 3 sostituisce alcuni commi dell'articolo 51 del decreto - legge n. 112 del 2008, che ha previsto un'accelerazione delle notificazioni telematiche nel processo civile.
Il nuovo comma 1 dell'articolo 51 fissa l'avvio della nuova disciplina sulle comunicazioni e notificazioni telematiche al quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dei decreti di cui al nuovo comma 1, prevedendo inoltre che le comunicazioni sono effettuate all'indirizzo di posta elettronica certificata di cui all'articolo 16 del decreto - legge n. 185 del 2008. Sempre mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata si procede per le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis (notifiche ai difensori), 149 (notificazioni urgenti), 150 forme particolare di notificazione) e 151 (notificazioni richieste dal pubblico ministero) del codice di procedura penale. Ove contengano dati sensibili, le comunicazioni-notificazioni si effettuano solo per estratto e l'atto integrale

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è messo a disposizione dell'interessato sul sito Internet individuato dall'amministrazione.
Il nuovo comma 2 dell'articolo 51 stabilisce che, entro il 10 settembre 2010, il Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio nazionale Forense ed i consigli dell'ordine degli avvocati interessati e previa verifica, accerta - con uno o più decreti di natura non regolamentare - la funzionalità dei servizi di comunicazione, individuando gli uffici giudiziari nei quali trovano applicazione le disposizioni sulle notificazioni e comunicazioni telematiche nel processo civile, di cui al comma 1.
Il nuovo comma 3 conferma l'obbligo che le comunicazioni e notificazioni siano fatte presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario, qualora le parti non abbiano istituito e comunicato l'indirizzo di posta elettronica.
Il nuovo comma 5 integra le previsioni relative al contenuto dell'albo professionale degli avvocati di cui al secondo comma dell'articolo 16 della legge forense (regio decreto - legge 1578 del 1933), prevedendo che nell'albo debba essere indicato, oltre al codice fiscale del professionista, anche l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'avvocato. Tali informazioni devono essere aggiornate giornalmente e devono essere messe a disposizione per via telematica al Consiglio nazionale forense ed al Ministero della giustizia.
Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala i commi 4 e 5 dell'articolo 4, che incentivano l'utilizzo delle nuove tecnologie telematiche scoraggiando il ricorso alle copie cartacee degli atti processuali. In particolare, attraverso l'inserimento di un nuovo comma 1-bis nell'articolo 40 del Testo unico in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, si stabilisce che l'importo dei diritti di copia rilasciata su carta deve essere fissato in misura superiore di almeno il 50 per cento rispetto al costo della copia rilasciata in formato elettronico. Il comma 5 reca una disciplina transitoria in base alla quale, fino all'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica di fissazione della nuova misura dei diritti di copia, tali diritti sono aumentati del 50 per cento, ed i diritti sulle copie in formato elettronico sono calcolati in ragione del numero delle pagine, nella misura precedentemente fissata per le copie cartacee.
Il comma 6 prevede che il funzionamento e lo sviluppo del sistema informatico per la digitalizzazione dell'Amministrazione della giustizia sia finanziato con il maggior gettito derivante dalle modifiche introdotte alla disciplina dei diritti di copia, fermo restando che una quota di tale maggior gettito, indicata dall'articolo 2, comma 2, lettera b), del decreto - legge, è destinata a coprire i maggiori oneri derivanti dall'incremento del numero delle sedi disagiate e dell'aliquota di magistrati che vi possono essere trasferiti d'ufficio, disposto dal comma 1 del medesimo articolo 2.
Il comma 7 prevede che il Ministero della giustizia si possa avvalere della Consip S.p.a. per la realizzazione delle innovazioni tecnologiche previste dal programma di digitalizzazione, stabilendo a tal fine apposite convenzioni tra il ministero e la stessa Consip.
Sempre con riferimento ai profili di interesse per la Commissione Finanze, il comma 8 introduce una serie di modifiche di coordinamento al codice di rito civile, necessarie per consentire il completamento del processo di informatizzazione del processo civile. In particolare si prevede l'obbligatoria indicazione, negli atti processuali, del codice fiscale di tutti i protagonisti del giudizio, da utilizzare come chiave primaria per la loro identificazione da parte del sistema informatico. Inoltre si introduce una modalità generalizzata di notifica telematica degli atti processuali, mediante il ricorso alla posta elettronica certificata, salvi i casi in cui ciò sia espressamente vietato dalla legge.
Ancora per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, il comma 9 reca disposizioni per l'attuazione dei pagamenti telematici nel settore della giustizia, prevedendo che il Ministero della giustizia, senza oneri per il bilancio dello Stato, faccia ricorso ad intermediari

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abilitati per rendere possibile, da parte di privati, una serie di pagamenti con modalità telematiche (carte di debito, di credito, o prepagate o con altra moneta elettronica disponibile sui circuiti bancari e postali).
Si tratta del pagamento di spese di giustizia previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 come contributo unificato, diritti di copia e di certificato, spettanze degli ufficiali giudiziari, somme per recupero del gratuito patrocinio, delle spese processuali, di mantenimento dei detenuti, delle pene pecuniarie e delle sanzioni amministrative pecuniarie.
Gli intermediari, una volta ricevuto il versamento, lo riversano alla tesoreria dello Stato, registrando in apposito sistema informatico i pagamenti eseguiti e la relativa causale, la corrispondenza di ciascun pagamento, i capitoli e gli articoli d'entrata.
Con decreto del Ministro della Giustizia, adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e sentito il CNIPA, saranno determinate le modalità tecniche per il riversamento, la rendicontazione e l'interconnessione dei sistemi di pagamento, nonché il modello di convenzione che l'intermediario abilitato deve sottoscrivere per effettuare servizio.
Si prevede, inoltre, che il Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, stipuli, a seguito di procedura di gara ad evidenza pubblica, apposite convenzioni per la fornitura dei servizi e delle infrastrutture, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Il comma 10 prevede l'adozione di un regolamento del Ministro della giustizia che disciplini la tipologia e le modalità di estrazione, raccolta e trasmissione dei dati statistici dell'amministrazione all'archivio informatico centralizzato esistente, al fine di realizzare un monitoraggio più efficiente del funzionamento della giustizia.
Il comma 11 qualifica come necessarie, ai sensi dell'articolo 20, quinto comma, della legge n. 468 del 1978, le spese continuative relative alla gestione dei sistemi informatici del Ministero della giustizia, derivanti dall'adesione a contratti quadro stipulati dal CNIPA: in tal modo si intende semplificare le procedure di autorizzazione di tali spese, consentendo che per esse possano essere assunti impegni estesi a carico dell'esercizio successivo, ovvero a più esercizi.
L'articolo 5 dispone in merito all'entrata in vigore del decreto-legge.

Gianfranco CONTE, presidente, in considerazione del fatto che il testo del provvedimento in esame non presenta profili problematici per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, ritiene opportuno che la Commissione esprima il proprio parere su di esso nella giornata odierna.

Alberto FLUVI (PD), poiché non ricorrono motivi di particolare urgenza, chiede di rinviare l'espressione del parere sul provvedimento, anche al fine di consentire alla propria parte politica di effettuare le necessarie valutazioni in ordine alle modifiche che potrebbero essere introdotte nel testo dalla Commissione di merito.

Gianfranco CONTE, presidente, ritiene possibile accogliere la richiesta avanzata dal deputato Fluvi: pertanto, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad una seduta da convocare alle ore 14 di domani.

DL 1/2010: Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni urgenti per l'attivazione del Servizio europeo per l'azione esterna e per l'Amministrazione della Difesa.
Nuovo testo C. 3097 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite III e IV).
(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

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Gerardo SOGLIA (PdL), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esprimere il parere alle Commissioni riunite III Affari esteri e IV Difesa, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, sul nuovo testo del disegno di legge C. 3097, di conversione del decreto - legge n. 152 del 2009, recante disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, come risultante dagli emendamenti approvati in sede referente dalle Commissioni di merito.
L'articolo 1 del decreto-legge reca disposizioni in materia di finanziamento degli interventi di cooperazione allo sviluppo e di sostegno ai processi di pace e stabilizzazione.
In particolare, i commi 1 e 2, autorizzano, rispettivamente spese per le iniziative di cooperazione in Afghanistan, e per la partecipazione dell'Italia, fino al 30 giugno 2010, alla missione di stabilizzazione economica, sociale e umanitaria in Afghanistan e Pakistan.
Secondo quanto specificato dal comma 3, la missione di stabilizzazione in Afghanistan e Pakistan è finalizzata alla realizzazione di iniziative concordate con il governo pakistano concernenti i settori sanitario, istituzionale e tecnico, della piccola e media impresa, con particolare riguardo all'area di frontiera afgano-pakistana e dei mezzi di comunicazione locali.
Il comma 4 prevede, nell'ambito dello stanziamento disposto dal comma 1, la realizzazione di una conferenza regionale della società civile per l'Afghanistan, in collaborazione con la rete di organizzazioni non governative «Afgana».
Il comma 5 assegna al Ministero degli Affari esteri il compito di identificare le misure intese ad agevolare l'azione di organizzazioni non governative che intendano operare per fini umanitari in Afghanistan e Pakistan.
L'articolo 2, ai commi 1, 2, 4 e 6 autorizza, fino al 30 giugno 2010, spese per iniziative di cooperazione in favore dell'Iraq, Libano, Pakistan, Sudan e Somalia, per la partecipazione al fondo fiduciario della NATO in favore del Kosovo, per gli interventi di ricostruzione, di emergenza e sicurezza per la tutela dei cittadini italiani nei territori bellici e ad alto rischio, nonché per assicurare la partecipazione italiana alle iniziative PESD.
I commi 3, 5 e 8 prorogano inoltre, rispettivamente, fino al 30 giugno 2010, le autorizzazioni di spesa relative: alla partecipazione alle operazioni civili di mantenimento della pace dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE); alla partecipazione italiana ai processi di pace nell'Africa sub-sahariana; alla partecipazione di funzionari diplomatici alle operazioni internazionali di gestione delle crisi.
I comma 7 e 9 prorogano altresì le autorizzazioni di spesa per l'invio di personale di ruolo presso le Ambasciate italiane a Baghdad, Islamabad e Kabul e per l'invio di un funzionario diplomatico in Kurdistan.
L'articolo 3, al comma 1, prevede che il Ministro degli affari esteri, per garantire il coordinamento delle attività e dell'organizzazione degli interventi previsti dagli articoli precedenti, provveda con propri decreti di natura non regolamentare a costituire strutture operative temporanee, nei limiti delle disponibilità finanziarie previste nel Capo I (costituito dagli articoli da 1 a 4) del decreto-legge.
Il comma 2 autorizza il Ministero degli affari esteri a ricorrere ad acquisti e lavori in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, nei casi di necessità ed urgenza, per le finalità e nei limiti temporali riconducibili alle disposizioni del Capo I del decreto-legge.
Il comma 3 disciplina l'indennità di missione da attribuire al personale inviato in breve missione per le attività di cui ai precedenti articoli. La disposizione prevede inoltre che, qualora il personale inviato in missione nei Paesi elencati all'articolo 1, comma 1, ed all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge, per esigenze di sicurezza, debba essere alloggiato in locali

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dell'Amministrazione degli affari esteri; il Ministero competente è autorizzato a sostenere le spese di vitto e alloggio strettamente indispensabili, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio predisposti per il funzionamento delle unità tecniche di cooperazione nei Paesi in via di sviluppo.
Il comma 4 rinvia, per le iniziative previste dal Capo I, ove non diversamente disposto, all'applicazione di norme contenute in due distinti provvedimenti: il Codice degli appalti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, relativamente alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ed il decreto-legge n. 165 del 2003, relativamente all'affidamento di incarichi, alla stipula di contratti, all'utilizzo di dotazioni strumentali alla fornitura diretta di beni e servizi ed all'erogazione di contributi ad organizzazioni internazionali, a Stati esteri e ad enti pubblici e privati italiani e stranieri.
Il comma 5 autorizza il Ministero degli affari esteri - purché con le finalità e nei limiti temporali di cui ai precedenti articoli 1 e 2 - all'affidamento di incarichi di consulenza a tempo determinato, anche eventualmente ad enti e organizzazioni specializzati; l'autorizzazione si estende altresì alla stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa con personale estraneo alla pubblica amministrazione e in possesso di appropriate professionalità. Tale autorizzazione è concessa al Ministero degli affari esteri in deroga: alle norme di cui all'articolo 1, commi 9, 56 e 187 della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria per il 2006), che ha previsto un limite massimo per le spese inerenti studi e incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei alla pubblica amministrazione; alle disposizioni di cui all'articolo 61, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 112 del 2008, in materia di limitazione della spesa annua per studi e incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all'amministrazione; alle disposizioni in materia di utilizzo di contratti di lavoro flessibile nelle pubbliche amministrazioni di cui agli articoli 7 e 36 del decreto legislativo n. 165 del marzo 2001. L'ultimo periodo del comma dispone che gli incarichi possano essere affidati nel rispetto del principio di pari opportunità tra uomo e donna a persone di nazionalità locale e che essi possono essere affidati a persone di nazionalità italiana o di altri Paesi, a condizione che il Ministero degli affari esteri abbia verificato la non presenza delle professionalità richieste a livello locale.
Il comma 6 convalida gli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni effettuate dal 1o gennaio 2009 fino alla data di entrata in vigore del decreto-legge, conformi alla disciplina contenuta nell'articolo 3. La convalida ha tuttavia effetto nei limiti delle risorse specificate all'articolo 1, comma 1, e all'articolo 2, comma 1, unitamente ai residui di stanziamento relativi ai tre precedenti provvedimenti di proroga delle missioni internazionali in riferimento all'esercizio finanziario 2009, e più precisamente all'esecuzione di interventi di stabilizzazione e ricostruzione in diversi scenari di crisi internazionale quali previsti dall'articolo 01, comma 1, del decreto - legge n. 209 del 2008, dall'articolo 1, comma 1, della legge n. 108 del 2009 e dall'articolo 1, comma 1, del decreto - legge n. 152 del 2009.
Conseguentemente, il comma 7 reca un'interpretazione autentica dell'articolo 01, comma 1, del decreto-legge n. 209 del 2008 (il quale ha stanziato 45 milioni di euro per attività ed iniziative di cooperazione in Afghanistan, Iraq, Libano, Sudan e Somalia), specificando che tale previsione si interpreta nel senso che le somme ivi previste, non impegnate entro il 30 giugno 2009, possono essere impegnate nel corso dell'intero esercizio finanziario 2009 e di quello successivo.
Il comma 8 prevede poi l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 3 anche ai residui non impegnati degli stanziamenti di cui all'articolo 01, comma 1, del decreto-legge n. 209 del 2008, nonché all'articolo 1, comma 1, della legge n. 108 del 2009 e del decreto-legge n. 152 del 2009.

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Il comma 9 stabilisce che le somme di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge possono essere impegnate durante l'intero esercizio finanziario 2010, e qualora non impegnate nell'esercizio di competenza, possono essere altresì impegnate nell'esercizio successivo.
Il comma 10 esclude tutte le spese connesse all'applicazione degli articoli 1 e 2 del decreto-legge dal regime di cui all'articolo 60, comma 15, del già richiamato decreto-legge n. 112 del 2008, il quale ha stabilito che le amministrazioni dello Stato, salvo i comparti della sicurezza e del soccorso, non possano assumere mensilmente impegni superiori ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascuna unità previsionale di base, salve le spese per stipendi, retribuzioni, pensioni e altre spese fisse o aventi natura obbligatoria ovvero non frazionabili in dodicesimi, nonché quelle per interessi, poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili, per accordi internazionali, per obblighi derivanti dalla normativa comunitaria, per annualità relative ai limiti di impegno e per rate di ammortamento mutui.
Il comma 11 prevede che l'assetto delle attività di coordinamento degli interventi relativi alla missione di stabilizzazione in Afghanistan e Pakistan, quale prevista dall'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge, sarà definito attraverso uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro degli Affari esteri.
L'articolo 4, comma 1, consente al Ministro degli affari esteri, nel limite degli ordinari stanziamenti di bilancio, di mettere a disposizione delle istituzioni europee fino a 50 funzionari della carriera diplomatica destinati a prestare servizio presso le predette istituzioni, nonché presso strutture di direzione e gestione di iniziative o operazione attuate nell'ambito della Politica estera e di sicurezza comune dell'Unione europea. Tale previsione è esplicitamente connessa alle accresciute responsabilità in materia di sicurezza internazionale derivanti dall'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, nonché all'esigenza, per l'Italia, di adempiere agli obblighi legati all'istituzione di un Servizio europeo di azione esterna, chiamato ad assistere l'Alto Rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell'UE, secondo quanto previsto dal Trattato di Lisbona.
Il comma 2 precisa che il servizio prestato ai sensi del comma 1 è valutato ai fini dello sviluppo professionale del predetto personale, mentre, in tale contesto, il comma 3 autorizza il Ministero degli Affari esteri a bandire per ciascuno degli anni 2010-2014, concorsi di accesso alla carriera diplomatica, per assumere un contingente annuo di personale non superiore a 35 segretari di legazione in prova. La disposizione autorizza a tale fine, in aggiunta alle risorse ordinarie previste dalla legislazione vigente in base alle cessazioni del personale, una spesa di 1.700.000 euro per l'anno 2010, di 3.496.800 euro per l'anno 2011 e di 7.169.600 euro a decorrere dall'anno 2012.
Il comma 6 individua la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle assunzioni di personale previste dal comma 3: tali risorse sono individuate, in parte, mediante utilizzo del Fondo speciale di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli Affari esteri, nonché, per la restante parte, ricorrendo alle maggiori entrate determinate dall'incremento della tariffa per il rilascio dei visti nazionali di breve e di lunga durata che, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 4, viene incrementata da 75 a 90 euro, a decorrere dal 1o luglio 2010, ed a 105 euro a decorrere dal 1o luglio 2011. Il comma 5 consente ulteriori variazioni dell'importo della tariffa stessa mediante decreto interministeriale di natura non regolamentare.
L'articolo 5 autorizza, fino al 30 giugno 2010, la spesa per la proroga delle missioni internazionali svolte dalle Forze armate e dalle Forze di polizia, nonché da personale appartenente alla magistratura ed alla Croce rossa.
In particolare, il comma 1 autorizza la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni in Afghanistan, denominate

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International Security Assistance Force (ISAF) ed EUPOL AFGHANISTAN; il comma 2 dispone la proroga della partecipazione del contingente militare italiano alla missione delle Nazioni Unite in Libano, denominata United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL); il comma 3 proroga la partecipazione militare alle missioni nei Balcani, e specificatamente la Multinational Specialized Unit (MSU), la European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX KOSOVO), il Security Force Training Plan in Kosovo e la Joint Enterprise (missione KFOR); il comma 4 proroga la partecipazione militare alla missione dell'Unione Europea in Bosnia-Erzegovina, denominata ALTHEA, all'interno della quale opera la missione Integrated Police Unit (IPU); il comma 5 autorizza la proroga della partecipazione militare italiana alla missione nel Mediterraneo denominata Active Endevour; il comma 6 autorizza la proroga della partecipazione militare alla missione Temporary International Precense in Hebron (TIPH2); il comma 7 autorizza la proroga alla partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione Europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah, denominata European Union Border Assistance Mission in Rafah (EUBAM Rafah); il comma 8 autorizza la proroga della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite e dell'Unione Africana nel Darfur in Sudan, denominata United Nations/African Union Mission in Darfur (UNAMID); il comma 9 autorizza la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione Europea nella Repubblica democratica del Congo, denominata EUPOL RD CONGO; il comma 10 autorizza la proroga della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite a Cipro, denominata United Nations Peacekeeping Force in Cyprus (UNFICYP); il comma 11 autorizza la prosecuzione delle attività di assistenza alle Forze armate albanesi; il comma 12 autorizza la proroga della partecipazione di personale militare alla missione europea in Georgia, denominata European Union Monitoring Mission in Georgia (EUMM Georgia); il comma 13 autorizza la proroga di partecipazione di personale militare all'operazione militare dell'Unione Europea denominata Atalanta ed all'operazione militare della NATO denominata Ocean Shield, di contrasto alla pirateria al largo delle coste della Somalia; il comma 14 autorizza la proroga dell'impiego di personale militare per le attività di consulenza, formazione e addestramento delle forze armate e di polizia irachene nell'ambito della missione NATO Training Mission Iraq (NTM-I) ed autorizza altresì la spesa per la prosecuzione dell'attività di cooperazione militare nel settore navale, ai sensi del trattato di amicizia, partenariato e cooperazione tra Italia e Iraq del 2007, consistente nella prestazione di assistenza alla navigazione per il trasferimento dall'Italia in Iraq di unità navali acquistate dal governo iracheno; il comma 15 autorizza la spesa per l'impiego di personale militare negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrein e a Tampa per esigenze connesse con le missioni in Afghanistan e in Iraq; il comma 16 autorizza, per l'anno 2010, la spesa per la stipulazione di contratti di assicurazione e trasporto di durata annuale e per la realizzazione di infrastrutture relative alle missioni indicate dal provvedimento; il comma 18 autorizza la prosecuzione dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica; il comma 19 autorizza la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo) e la proroga di partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione United Nations Mission in Kosovo (UNMIK); il comma 20 autorizza la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione in Palestina European Union Police Mission for the Palestinian Territories (EUPOL COPPS); il comma 21 autorizza la proroga della partecipazione di personale dell'Arma dei carabinieri e della Polizia di Stato alla missione in Bosnia-Erzegovina European Union Police Mission (EUPM); il comma 27 autorizza la proroga della partecipazione

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di sei magistrati collocati fuori ruolo, di personale del Corpo della polizia penitenziaria e di personale amministrativo del Ministero della giustizia alla missione EULEX KOSOVO; il comma 28 autorizza la partecipazione di un magistrato collocato fuori ruolo alla missione in Palestina EUPOL COPPS; il comma 29 autorizza la partecipazione di un magistrato collocato fuori ruolo alla missione EUPM in Bosnia Erzegovina; il comma 30 autorizza la proroga della partecipazione di personale appartenente alla Croce Rossa Italiana ausiliario delle Forze armate alla missione ISAF in Afghanistan e la proroga della partecipazione di personale appartenente al corpo militare dell'Associazione dei cavalieri italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta alla missione Joint Enterprise nei Balcani.
Inoltre il comma 17 conferma il potere di spesa dei comandanti dei contingenti militari per interventi intesi a fronteggiare, nei casi di necessità e urgenza, le esigenze di prima necessità della popolazione locale, entro il limite di spesa autorizzato per ciascuno dei principali teatri operativi, mentre il comma 31 autorizza per tutto l'anno 2010 la spesa per lo svolgimento di corsi di introduzione alle lingue e alle culture dei Paesi in cui si svolgono le missioni internazionali, a favore del personale impegnato nelle stesse.
Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, richiama i commi da 22 a 26, recanti il finanziamento della partecipazione a missioni internazionali di personale della Guardia di finanza.
In particolare, il comma 22 autorizza la spesa di euro 8.220.842, fino al 30 giugno 2010, al fine di prorogare la partecipazione di personale del Corpo della Guardia di finanza alla missione in Libia, per garantire la manutenzione ordinaria e l'efficienza delle unità navali cedute al Governo libico in esecuzione degli accordi di cooperazione sottoscritti per fronteggiare il fenomeno dell'immigrazione clandestina e della tratta degli esseri umani.
Il comma 23 autorizza, fino al 30 giugno 2010, la spesa di circa 2 milioni di euro, per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alle missioni International Security Assistance in Afghanistan (ISAF) ed EUPOL in Afghanistan.
Il comma 24 autorizza la partecipazione, fino al 30 giugno 2010, di personale del Corpo della guardia di finanza alle missioni European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo) e UNMIK. La spesa prevista è pari a 444.400 euro.
Il comma 25 autorizza la spesa di euro 103.656, fino al 30 giugno 2010, per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione di assistenza dell'Unione europea alle frontiere per il valico di Rafah denominata European Union Border Assistance Mission in Rafah (EUBAM Rafah).
Il comma 26 autorizza, fino al 30 giugno 2010, la spesa di euro 220.700, per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della Guardia di finanza alle unità di coordinamento interforze denominate Joint Multimodal Operational Units (JMOUs) costituite in Afghanistan e negli Emirati Arabi Uniti.
L'articolo 6 reca disposizioni relative alla disciplina applicabile al personale che partecipa alle missioni internazionali indicate dal decreto-legge, in particolare per quanto riguarda la corresponsione delle relative indennità di missione, il trattamento assicurativo e pensionistico, la valutazione dei periodi di comando, il richiamo in servizio degli ufficiali della riserva di complemento ed il prolungamento del periodo di ferma dei volontari in ferma prefissata.
In particolare, per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, il comma 1 prevede che al personale che partecipa alle missioni internazionali contemplate dal decreto - legge si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi da 1 a 9, della legge n. 108 del 2009.
In tale contesto si ricorda che il comma 4 del predetto articolo 3 della legge n. 108, disciplinando il trattamento delle indennità al personale partecipante alle missioni

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internazionali, fa rinvio all'articolo 51, comma 6, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ai sensi del quale le predette indennità di missione concorrono a formare il reddito solo nella misura del 50 per cento del loro ammontare.
Il medesimo comma 1 dell'articolo 6 conferma inoltre l'applicabilità al personale in missione dell'articolo 3, comma 6, del decreto - legge n. 152 del 2009, il quale stabilisce che le previsioni dell'articolo 13 del decreto - legge n. 451 del 2001, ai sensi delle quali il personale militare che ha presentato domanda di partecipazione ai concorsi interni banditi dal Ministero della difesa per il personale in servizio e non può partecipare alle varie fasi concorsuali, in quanto impiegato nell'operazione all'operazione multinazionale denominata «Enduring Freedom» e al connesso intervento internazionale denominato ISAF, ovvero impegnato fuori dal territorio nazionale per attività connesse alla predetta operazione, è rinviato d'ufficio al primo concorso utile successivo, fermo restando il possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal bando di concorso, si applicano anche al personale della Guardia di finanza impegnato nelle missioni internazionali indicate dal decreto - legge n. 152 che abbia presentato domanda di partecipazione ai concorsi interni banditi dal Corpo.
Sempre per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, il comma 3 dell'articolo 6 modifica l'articolo 3, comma 2, del decreto - legge n. 152 del 2009, al fine di precede che, per il personale della Guardia di finanza, le modalità di caricamento dei dati personali sulla tessera di riconoscimento del personale militare, i livelli e le modalità di accesso selettivo ai dati stessi, nonché le specifiche misure volte a garantire la sicurezza dei dati, sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia, invece che del Ministro della difesa, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.
Il comma 2 dell'articolo 6 prevede che al personale impiegato nella missione UNAMID in Darfur e nella missione EUPM in Bosnia - Erzegovina, l'indennità di missione sia corrisposta nella misura del 98 per cento, qualora tale personale fruisca di vitto e alloggio gratuiti.
L'articolo 7 indica le disposizioni in materia penale che si applicano alle missioni internazionali elencate nel decreto-legge. In particolare si prevede: che al personale militare impegnato nelle missioni internazionali si applichi la disciplina del codice penale militare di pace; che i reati commessi dallo straniero nei territori in cui si svolgono le missioni e gli interventi militari, in danno dello Stato o di cittadini italiani partecipanti alle stesse missioni, siano puniti a richiesta del Ministro della giustizia, sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate e che per tali reati la competenza spetti al Tribunale di Roma.
Inoltre si stabilisce la non punibilità del militare che, nel corso delle missioni all'estero, per necessità delle operazioni militari, faccia uso della forza o ordini di far uso della forza, purché ciò avvenga in conformità alle direttive; alle regole di ingaggio; agli ordini legittimamente impartiti; si stabilisce altresì l'applicazione delle disposizioni concernenti i delitti colposi laddove il militare faccia uso della forza o ordini di far uso della forza eccedendo colposamente i limiti stabiliti dalla legge, dalle direttive, dalle regole di ingaggio, dagli ordini legittimamente impartiti ovvero imposti dalla necessità delle operazioni militari.
L'articolo 8 contiene disposizioni in materia contabile. In particolare, per quel che attiene agli aspetti di interesse della Commissione Finanze, il comma 1, rinviando all'articolo 5, comma 1, del decreto - legge n. 152 del 2009, consente agli Stati maggiori di Forza armata, nonché al Comando generale dell'Arma dei carabinieri, al Segretariato generale della difesa ed al Comando generale del Corpo della Guardia di finanza, di attivare le procedure d'urgenza previste per l'acquisizione di forniture e servizi, qualora sia accertata l'impossibilità di provvedere attraverso

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contratti accentrati già eseguibili, nonché di acquisire in economia, entro il limite complessivo di 50 milioni di euro annui, lavori, servizi e forniture, per la revisione di mezzi da combattimento e trasporto, per l'esecuzione di opere infrastrutturali, per il trasporto o la spedizione di personale, materiale e mezzi, per l'acquisizione di apparati di comunicazione, apparati di difesa materiale d'armamento, informatici e sanitari.
La disposizione prevede inoltre, rinviando al comma 2 del già citato articolo 5 del decreto - legge n. 152 del 2009, che le spese relative ai compensi per lavoro straordinario reso nelle attività operative o di addestramento propedeutiche all'impiego di personale nelle missioni internazionali, sono escluse dal limite delle spese per straordinarie stabilito dall'articolo 3, comma 82, della legge n. 244 del 2007.
L'articolo 8 prevede inoltre, al comma 2, che entro 10 giorni dall'entrata in vigore del decreto - legge, il Ministro dell'economia disponga, su richiesta delle amministrazioni interessate, l'anticipazione di una somma non superiore a due sesti delle spese autorizzate dal decreto stesso, comunque non inferiore a 180 milioni di euro, a valere sullo stanziamento recato dall'articolo 10 del decreto medesimo.
L'articolo 9, modificato nel corso dell'esame in sede referente presso le Commissioni III e IV, contiene alcune disposizioni relative all'Amministrazione della Difesa.
In particolare il comma 1 stabilisce che fino al 25 per cento dei posti messi a concorso per il reclutamento degli ufficiali e dei marescialli delle Forze armate, esclusa l'Arma dei carabinieri, è riservato al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado qualora unici superstiti, in possesso dei requisiti previsti, del personale delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, deceduto in servizio o per causa di servizio.
Inoltre si prevede che fino al 25 per cento dei posti messi a concorso per il reclutamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri è riservato al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado qualora unici superstiti, in possesso dei requisiti previsti, del personale delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e delle Forze di polizia, deceduto in servizio o per causa di servizio.
Si stabilisce altresì che fino al 25 per cento dei posti messi a concorso per il reclutamento dei marescialli dell'Arma dei carabinieri è riservato al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado qualora unici superstiti, in possesso dei requisiti previsti, del personale delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, deceduto in servizio o per causa di servizio.
Ai sensi del comma 1-bis, nei concorsi per il reclutamento del personale dei ruoli dei marescialli delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri, la riserva dei posti di cui al comma 1 è altresì estesa ai diplomati presso le scuole militari e agli assistiti dall'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari di carriera dell'Esercito italiano, dall'Istituto Andrea Doria, per l'assistenza dei familiari e degli orfani del personale della Marina militare, dall'Opera nazionale figli degli aviatori e dall'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari dell'Arma dei carabinieri.
Il comma 1-ter, introdotto dalle Commissioni di merito, estende l'applicabilità della previsione di cui all'articolo 1, quinto comma, della legge n. 1116 del 1966, ai sensi della quale, subordinatamente al possesso dei requisiti prescritti, un quarto dei posti messi a concorso per l'ammissione alla carriera dei funzionari di pubblica sicurezza è riservato agli orfani del personale civile e militare della pubblica sicurezza, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, deceduto in servizio o per causa di servizio, prevedendo che tale riserva si applichi anche al coniuge ed ai parenti in linea collaterale di secondo grado del predetto personale.
Il comma 2 interviene sull'assetto organizzativo del Circolo ufficiali delle Forze armate con sede in Roma, al fine di precisare che il Ministero della difesa

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subentra in tutti i rapporti di lavoro a tempo indeterminato in essere del Circolo. In tale contesto si prevede che agli oneri derivanti da tale previsione, valutati in 250.000 euro, si provvede «nell'ambito delle facoltà assunzionali del Ministero della difesa a legislazione vigente».
Il comma 2-bis, anch'esso introdotto dalle Commissioni di merito, consente al Ministero della difesa, in considerazione della specialità dei lavori effettuati dai reparti del Genio militare, in situazioni di urgenza ed emergenza, anche con riferimento alle missioni internazionali elencate dal decreto - legge e nell'ambito delle risorse già stanziate, senza nuovi o maggiori oneri, di prorogare o rinnovare per una o più volte il contratto di lavoro a tempo determinato di ciascun lavoratore, fino alla durata massima complessiva di cinque anni. La disposizione prevede inoltre che per le qualifiche lavorative per le quali è richiesto il requisito della scuola dell'obbligo, il Ministero, trascorso tale periodo di cinque anni, qualora abbia la necessità di continuare ad avvalersi delle medesime prestazioni lavorative, procede all'assunzione diretta del lavoratore, in deroga alla disciplina vigente, nel limite del dieci per cento delle assunzioni autorizzate annualmente.
Il comma 3 reca una norma di interpretazione relativa alla previsione di cui all'articolo 43, comma 4, della legge n. 224 del 1986, ai sensi della quale gli ufficiali collocati in aspettativa per riduzione dei quadri possono chiedere di cessare dal servizio permanente a domanda, fruendo del trattamento pensionistico, delle indennità e dei benefici; in tale contesto la norma interpretativa intende chiarire che i benefici menzionati dal predetto comma 4 sono quelli spettanti per il raggiungimento dei limiti d'età.
Il comma 3-bis, a sua volta introdotto dalle Commissioni di merito, interviene sulla disciplina di cui all'articolo 7 della legge n. 804 del 1973, in materia di collocamento in aspettativa nei ruoli ufficiali per riduzione di quadri dovute ad eccedenze che si dovessero verificare nei gradi di generale e di colonnello, prevedendo che possano essere collocati in aspettativa anche gli ufficiali in possesso di un'anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni, o che si trovino a non più di cinque anni dal limite di età del grado rivestito, i quali ne facciano richiesta.
Il comma 3-ter, parimenti inserito dalle Commissioni di merito, prevede che gli ufficiali collocati in aspettativa per riduzione dei quadri ai sensi del predetto articolo 7 della legge n. 804 del 1973, possono chiedere, per una sola volta, all'Amministrazione militare il trasferimento anticipato dall'ultima sede di servizio al domicilio eletto.
Il comma 3-quater, pure inserito dalle Commissioni di merito, estende il diritto al trasferimento nella sede di servizio in cui il militare ha eletto domicilio, attualmente riconosciuto solo al coniuge del militare in servizio permanente effettivo, anche al coniuge dell'ufficiale collocato in aspettativa per riduzione dei quadri, per una sola volta.
Il comma 3-quinquies reca la clausola di invarianza finanziaria relativamente alle norme contenute nei commi da 3-bis a 3-quater.
Il comma 4 esclude la punibilità, a titolo di colpa, per violazione di disposizioni in materia di tutela dell'ambiente e di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro, per fatti commessi nell'espletamento di attività operative o addestrative nel corso di missioni internazionali, del militare dal quale non poteva esigersi un comportamento diverso da quello tenuto, considerate le competenze, i poteri ed i mezzi di cui disponeva in relazione ai compiti affidatigli.
Per quanto riguarda gli aspetti di interesse della Commissione Finanze, il comma 5 intende semplificare gli adempimenti amministrativi connessi ai pagamenti delle forniture di materiale destinati alle Forze armate ed al Corpo della Guardia di finanza per attività operative o addestrative in Italia o all'estero: a tal fine la disposizione autorizza l'Amministrazione della difesa e il Comando generale della Guardia di finanza a corrispondere pagamenti nella misura massima del 90

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per cento del valore delle forniture collaudate ed accettate, a fronte di rilascio di apposite dichiarazioni di ricevimento da parte del consegnatario. In tal modo si consente a tali amministrazioni di pagare subito il 90 per cento delle forniture senza attendere il formale atto di assunzione in carico contabile del materiale, necessario invece per il completamento del pagamento.
L'articolo 10 reca la copertura degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione del decreto, quantificati in circa 804 milioni di euro per il 2010, ai quali si fa fronte, per 750 milioni euro, ricorrendo alle risorse del Fondo speciale di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa, nonché, per circa 54 milioni di euro, mediante riduzione lineare delle dotazioni di parte corrente relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, per gli importi indicati nell'Allegato I al decreto-legge.
L'articolo 11 dispone in merito all'entrata in vigore del decreto-legge.
Propone quindi di esprimere parere favorevole sul provvedimento in titolo.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero relativo alla non imponibilità dell'imposta sul valore aggiunto dei pedaggi riscossi al traforo del Gran San Berardo.
C. 2935 Governo e abbinata C. 1608 Nicco.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Matteo BRAGANTINI (LNP), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esprimere il parere alla III Commissione Affari esteri sul disegno di legge C. 2935, come modificato dall'emendamento approvato in sede referente, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero relativo alla non imponibilità dell'imposta sul valore aggiunto dei pedaggi riscossi al Traforo del Gran San Bernardo, fatto a Roma il 31 ottobre 2006, e sull'abbinata proposta di legge C. 1608 Nicco.
Per quanto riguarda il contenuto dell'Accordo di cui si propone la ratifica, occorre innanzitutto rilevare come esso faccia fa seguito alla decisione del Consiglio dei Ministri dell'Economia e delle Finanze (ECOFIN) dell'Unione europea del 21 ottobre 2004, che ha autorizzato l'Italia ad applicare una misura in deroga alla direttiva 77/388/CEE relativa alle imposte sulla cifra di affari. L'autorizzazione, richiesta dal governo italiano, ha lo scopo di stabilire la non imponibilità dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) sul pagamento dei pedaggi dovuti per il transito del traforo del Gran San Bernardo.
Infatti, a seguito dell'abrogazione del numero 11) del primo comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, operata dall'articolo 21, comma 15, della legge n. 289 del 2002 (legge finanziaria per il 2003), il transito nei trafori internazionali, fino ad allora esentato dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, è stato assoggettato a tale imposta, diversamente da quanto avviene in Svizzera, dove non è prevista l'IVA sui pedaggi. Ciò ha determinato una disparità dei costi per gli utenti, nonché una distorsione nel settore della concorrenza degli abbonamenti (per il minor costo di quelli acquistati in Svizzera), oltre a difficoltà amministrative nella gestione congiunta italo-elvetica del traffico del Gran San Bernardo e nella ripartizione degli introiti connessi.
L'Accordo si compone di un Preambolo e di un unico articolo, il quale prevede che le Parti contraenti non sottopongono all'IVA, od altra analoga imposta sulla cifra d'affari, gli importi dei pedaggi dovuti per il transito nella galleria del Gran San Bernardo. L'Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda notifica e,

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se denunciato, resterà in vigore ancora per i dodici mesi successivi al preavviso di denuncia.
Per quanto concerne invece il contenuto del disegno di legge di ratifica, esso consta di quattro articoli.
Come di consueto, l'articolo 1 reca l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo, mentre l'articolo 2 contiene l'ordine di esecuzione dello stesso.
L'articolo 3, contiene, al comma 1, la clausola di copertura finanziaria degli oneri recati dall'attuazione dell'Accordo, quantificati in 547.000 euro per il 2010 e 589.000 euro a decorrere dal 2011, ai quali si fa fronte mediante riduzione mediante riduzione delle proiezioni, a partire dal 2010, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, della legge n. 170 del 1997, riguardante la ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sulla lotta contro la desertificazione nei Paesi gravemente colpiti dalla siccità e/o dalla desertificazione, in particolare in Africa.
Nel corso dell'esame in sede referente la Commissione Affari esteri ha soppresso il comma 2, il quale prevedeva il monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione della legge da parte del Ministro dell'economia e delle finanze, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi previsti all'articolo 11-ter, comma 7, della legge n. 468 del 1978. Tale soppressione è motivata dall'esigenza di adeguare il testo all'abrogazione della predetta legge n. 468, operata dalla legge n. 196 del 2009.
L'articolo 4 disciplina l'entrata in vigore del provvedimento.
Propone quindi di esprimere parere favorevole sul provvedimento.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro.
Nuovo testo C. 1441-quater-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alla XI Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Silvana Andreina COMAROLI (LNP), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esprimere il parere alla XI Commissione Lavoro sul nuovo testo del disegno di legge C. 1441-quater-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, recante deleghe al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro, come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione Lavoro nel corso dell'esame in sede referente.
Il provvedimento, che risulta collegato alla manovra finanziaria alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2009-2013, deriva dallo stralcio di talune disposizioni dall'originario disegno di legge C. 1441.
Passando a sintetizzare brevemente il contenuto del provvedimento, che è stato sensibilmente modificato dal Senato rispetto al testo approvato in prima lettura dalla Camera, l'articolo 1 conferisce una delega al Governo per l'adozione di una disciplina sul pensionamento anticipato dei soggetti che svolgono lavori usuranti, rifacendosi alle modalità procedurali, ai principi e criteri direttivi e alla copertura finanziaria previsti dalla delega in materia di lavori usuranti già conferita al Governo dalla legge n. 247 del 2007. Inoltre, si prevede una clausola di salvaguardia idonea a garantire, ai fini della fruizione del diritto al beneficio, un meccanismo di priorità, in ragione della maturazione dei requisiti agevolati e della data di presentazione

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della domanda di pensionamento, nella decorrenza dei trattamenti pensionistici nel caso in cui vi siano scostamenti tra il numero di domande accolte e le risorse finanziarie a disposizione.
L'articolo 2 reca una delega al Governo volta all'adozione, entro dodici mesi dall'entrata in vigore del provvedimento, di uno o più decreti legislativi volti alla riorganizzazione degli enti, istituti e società vigilati dal Ministero del lavoro, delle politiche sociali e dal Ministero della salute, nonché alla ridefinizione del rapporto di vigilanza dei predetti Ministeri sugli stessi organismi.
L'articolo 3, soppresso nel corso dell'esame in sede referente, innovava la disciplina del rapporto di lavoro dei Direttori scientifici degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, prevedendo che esso possa avere carattere esclusivo o non esclusivo e sia regolato da un contratto di diritto privato.
L'articolo 4 inserisce un comma 2-bis nell'articolo 3 della legge n. 376 del 2000, recante disposizioni sulla tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping, al fine di disciplinare la composizione della commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive.
L'articolo 5 reca disposizioni in materia di sanzioni relative all'utilizzo di lavoro irregolare, in particolare apportando modifiche all'apparato sanzionatorio relativo all'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, nonché sugli organi competenti all'irrogazione delle sanzioni amministrative relative all'impiego di lavoro irregolare.
L'articolo 6 reca disposizioni inerenti agli obblighi formali di informazione cui sono tenute le pubbliche amministrazioni al momento delle assunzioni, configurando, in sostanza, una nuova disciplina applicabile in materia alle amministrazioni pubbliche, attraverso la modifica della normativa vigente che invece attualmente prevede identici obblighi per i datori di lavoro pubblici e privati.
In tale contesto si prevede che le pubbliche amministrazioni comunichino in via telematica tali dati al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio, ai fini della loro pubblicazione sul sito del Dipartimento.
L'articolo 7, introdotto al Senato, novella l'articolo 27 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998. Le nuove disposizioni autorizzano, in deroga alle norme sul riconoscimento dei titoli professionali esteri, i medici e gli altri professionisti sanitari al seguito di delegazioni sportive, a svolgere la pertinente attività nei confronti dei componenti della rispettiva delegazione e limitatamente al periodo di permanenza della delegazione. I professionisti sanitari cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea godono del medesimo trattamento, ove più favorevole.
L'articolo 8 reca talune modifiche al regime sanzionatorio in materia di orario di lavoro. In particolare, il comma 1 ridefinisce le sanzioni per le ipotesi di violazione della disciplina sulla durata media dell'orario di lavoro; sul riposo settimanale; sulle ferie annuali retribuite e sul riposo giornaliero. Inoltre, il comma 2 riformula il regime di possibili deroghe alle norme sull'orario di lavoro e sul riposo dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili.
L'articolo 9 estende ai professori di seconda fascia l'elettorato passivo per la carica di direttore di dipartimento nelle università, nel caso in cui il quorum previsto per l'elezione non venga raggiunto per due votazioni.
L'articolo 10, introdotto al Senato, stabilisce che nell'ambito della valutazione comparativa per il reclutamento dei ricercatori si preveda la discussione pubblica con la commissione, avente ad oggetto titoli e pubblicazioni dei candidati.
L'articolo 11 prevede che agli istituti universitari ad ordinamento speciale non si applichino le disposizioni in base alle quali la somma disponibile per le assunzioni nelle università statali sia destinata,

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per una quota non inferiore al 60 per cento, all'assunzione di ricercatori a tempo indeterminato e di contrattisti, e per una quota non superiore al 10 per cento all'assunzione di professori ordinari.
L'articolo 12 prevede l'abrogazione di talune disposizioni della legge n. 210 del 1998 concernenti il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori, relative al limite al numero di pubblicazioni scientifiche presentabili per la partecipazione a ciascuna procedura di valutazione comparativa e al numero massimo di domande di partecipazione a valutazioni comparative i cui bandi abbiano termini di scadenza nello stesso anno solare.
Per quanto riguarda gli ambiti di interesse della Commissione Finanze, l'articolo 13, introdotto dal Senato, stabilisce che, nel caso di trasferimento dei ricercatori in servizio presso la Scuola superiore dell'economia e delle finanze alle università statali, previsto dalla legislazione vigente, la Scuola trasferisca all'università interessata le risorse finanziarie per la corresponsione del relativo trattamento retributivo.
L'articolo 14 reca disposizioni in materia di mobilità del personale delle amministrazioni pubbliche. In particolare, il comma 1 prevede l'applicazione delle disposizioni in materia di mobilità collettiva e di collocamento in disponibilità di cui all'articolo 33 del decreto legislativo n. 165 del 2001, per il personale adibito a specifiche funzioni, in caso di conferimento di funzioni statali alle regioni ed agli enti locali, ovvero di trasferimento di attività svolte da pubbliche amministrazioni ad altri soggetti pubblici o di esternalizzazione di attività e servizi.
Inoltre i commi 2 e 3 prevedono, nell'ambito dell'istituto della mobilità volontaria, l'utilizzazione, per particolari esigenze, di personale in assegnazione temporanea per un periodo non superiore a 3 anni, nonché la possibilità di rideterminazione delle assegnazioni stesse.
L'articolo 15, introdotto dal Senato, modifica il Codice della privacy, sopprimendone l'articolo 1, che esclude la tutela della riservatezza per le notizie relative allo svolgimento del lavoro dei dipendenti pubblici. Tale principio viene temperato con l'inserimento nell'articolo 19 del medesimo Codice di un nuovo comma 3-bis, contenente previsioni volte a tutelare il diritto dei dipendenti pubblici alla privacy sui dati cosiddetti sensibili.
In tale ambito si prevede inoltre che gli enti previdenziali comunichino alle amministrazioni pubbliche i dati concernenti l'anzianità contributiva dei dipendenti interessati dai provvedimenti di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro che le amministrazioni pubbliche possono adottare nei confronti del personale che abbia raggiunto l'anzianità massima contributiva di quaranta anni, ai sensi dell'articolo 72, comma 11, del decreto - legge n. 112 del 2008, ovvero da provvedimenti di trattenimento in servizio.
L'articolo 16, comma 1, prevede che i dirigenti di seconda fascia assegnati in posizione di prestito alla Presidenza del Consiglio da altre amministrazioni non possano fruire della norma secondo la quale si transita nella prima fascia qualora si sia ricoperto un incarico di direzione di uffici dirigenziali generali per un periodo pari almeno a tre anni senza essere incorsi nelle misure previste per le ipotesi di responsabilità dirigenziale. Ai sensi del comma 2 la norma si applica solo per gli incarichi conferiti dalla Presidenza del Consiglio dopo l'entrata in vigore del provvedimento.
L'articolo 17 prevede che, in sede di prima applicazione della nuova disciplina relativa al part-time nel pubblico impiego, introdotta dal decreto-legge n. 112 del 2008, le pubbliche amministrazioni possano sottoporre a nuova valutazione, entro 18900 giorni, i provvedimenti di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale già adottati prima dell'entrata in vigore del medesimo decreto - legge n. 112.
L'articolo 18 dispone, al comma 1, che al personale trasferito ed inquadrato nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, in attuazione della riforma della struttura governativa effettuata nel 2006,

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si applicano i contratti collettivi di lavoro del comparto Presidenza del Consiglio dei ministri. Il comma 2 reca la copertura finanziaria dei relativi oneri, quantificati in circa 3 milioni di euro annui, a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica.
L'articolo 19, comma 1, prevede la possibilità, per i dipendenti pubblici, di essere collocati in aspettativa non retribuita e senza decorrenza dell'anzianità di servizio, per un periodo massimo di dodici mesi, anche per avviare attività professionali e imprenditoriali. Il comma 2 precisa che nel periodo di aspettativa non trovano applicazione le disposizioni in tema di incompatibilità per i dipendenti pubblici, mentre il comma 3 fa salva la speciale disciplina in materia di aspettativa relativa agli appartenenti alla carriera diplomatica e prefettizia, ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili e agli avvocati e procuratori dello Stato.
L'articolo 20 prevede, al comma 1, il riconoscimento normativo della specificità delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai fini della definizione degli ordinamenti, delle carriere e dei contenuti del rapporto di impiego, nonché della tutela economica, pensionistica e previdenziale, rinviando, al comma 2, la concreta attuazione di tale riconoscimento, anche per quel che concerne lo stanziamento delle occorrenti risorse finanziarie a successivi provvedimenti legislativi.
Il comma 3 prevede inoltre che il Consiglio centrale di rappresentanza militare (COCER) partecipi, in rappresentanza del personale militare, alle attività «negoziali» tese al concreto riconoscimento della specificità e concernenti, in particolare, il trattamento economico del medesimo personale.
Il comma 4 reca una delega al Governo per l'armonizzazione del sistema di tutela previdenziale ed assistenziale applicato al personale del Corpo dei vigili del fuoco, mentre il comma 5 reca la copertura finanziaria dei relativi oneri.
L'articolo 21, introdotto al Senato, esclude, con disposizione rubricata come di interpretazione autentica, dall'applicazione della normativa in materia di igiene del lavoro anche il lavoro a bordo del naviglio di Stato, oltre che quello a bordo degli aeromobili dello Stato.
L'articolo 22, anch'esso introdotto al Senato, modifica il decreto legislativo n. 165 del 2001, prevedendo l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di garantire ai lavoratori l'assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione o alla lingua, nell'accesso al lavoro, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, nelle promozioni e nella sicurezza sul lavoro.
Le pubbliche amministrazioni devono altresì garantire un ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo e si impegnano a rilevare, contrastare ed eliminare ogni forma di violenza morale o psichica al proprio interno. Inoltre, si prevede l'istituzione presso le pubbliche amministrazioni, senza nuovi o maggiori oneri, del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, che sostituisce i Comitati Pari opportunità e i Comitati paritetici sul mobbing.
L'articolo 23, a sua volta introdotto dal Senato, prevede la possibilità, per i dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, compresi i responsabili di struttura complessa, di richiedere il collocamento a riposo, invece che al compimento dei 65 anni, al maturare del quarantesimo anno di servizio effettivo. In ogni caso, il limite massimo di permanenza non può superare i 70 anni e la permanenza in servizio non può comportare un aumento del numero dei dirigenti.
Inoltre, al comma 1-bis si prevede che la facoltà, riconosciuta ai dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici dall'articolo 16 del decreto - legge n. 503 del 1992, di permanere in servizio per un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo, può essere esercitata

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dai dipendenti in aspettativa per cariche elettive entro 90 giorni prima del compimento del predetto limite di età.
L'articolo 24 reca una delega al Governo per il riordino della disciplina in materia di congedi, aspettative e permessi, spettanti ai lavoratori dipendenti, pubblici e privati, prevedendo, tra l'altro, il riordino delle tipologie dei permessi, in relazione a posizioni giuridiche costituzionalmente tutelate, la ridefinizione dei relativi presupposti soggettivi ed oggettivi, la razionalizzazione e semplificazione dei criteri e delle modalità di fruizione, nonché dei documenti da presentare a tal fine.
L'articolo 25, introdotto al Senato e soppresso dalla Commissione Lavoro nel corso dell'esame in sede referente, prevedeva, al comma 1, che le norme concernenti, ai fini pensionistici, il beneficio dell'accredito figurativo o il diritto di riscatto per i periodi dei congedi di maternità o di paternità e dei congedi parentali, si applichino solo qualora le relative domande siano presentate in costanza di rapporto di lavoro.
L'articolo 26 interviene, ai commi da 1 a 3, sulla legge n. 104 del 1992, relativamente ai permessi lavorativi per i lavoratori che assistono soggetti portatori di handicap, in particolare: circoscrivendo l'ambito di applicazione soggettivo relativamente al diritto a tre giorni di permesso mensile retribuito, che non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l'assistenza alla stessa persona, salvo che per i genitori del figlio con handicap in situazione di gravità; sopprimendo il riferimento alla convivenza come condizione necessaria ai fini della fruizione del congedo; prevedendo la decadenza dai diritti di cui all'articolo 33 della legge n. 104 per i lavoratori in precedenza richiamati nel caso in cui il datore di lavoro o l'INPS, accerti l'insussistenza o il venir meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione dei medesimi diritti.
Il comma 4 dispone l'obbligo di comunicazione, da parte delle pubbliche amministrazioni al Dipartimento della funzione pubblica, di specifici dati, relativi ai propri dipendenti che fruiscano dei permessi mensili retribuiti o dei permessi retribuiti previsti per i minori con handicap in situazione di gravità e di età non superiore ai tre anni.
I commi 5 e 6 contemplano altresì la costituzione, da parte del citato Dipartimento, di una banca dati, in cui confluiscano tali comunicazioni, definendo le modalità di trattamento dei dati.
L'articolo 27 estende al settore privato, a decorrere dal 1o gennaio 2010, le norme in materia di rilascio e trasmissione dell'attestazione di malattia introdotto per i dipendenti pubblici dall'articolo 55-septies del decreto legislativo n. 165 del 2001.
L'articolo 28 prevede, al comma 1, per il personale del comparto sicurezza e difesa, la possibilità di essere collocati in aspettativa per conferimento di incarichi dirigenziali da parte di amministrazioni pubbliche diverse da quella di appartenenza. In base al comma 2 tali incarichi sono conferiti previa autorizzazione del Ministro competente, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze.
L'articolo 29 reca disposizioni in materia di personale dell'amministrazione della Difesa.
In particolare, il comma 1 estende al personale delle forze armate le disposizioni in materia di comando già previste per forze di polizia e vigili del fuoco, in base alle quali al trattamento stipendiale del personale comandato deve provvedere l'amministrazione utilizzatrice.
I commi 2 e 3 limitano inoltre la possibilità di ricorso all'aspettativa per riduzione quadri, escludendo, ai fini del computo del personale da porre in aspettativa, un contingente numerico pari a quello delle posizioni ricoperte presso enti e comandi internazionali, nonché, in via generale, dall'applicazione dell'istituto, gli ufficiali che ricoprano incarichi non inferiori a capi di stato maggiore di forza armata presso enti e comandi internazionali.
Il comma 4 definisce, con norma di interpretazione autentica, il trattamento spettante al personale collocato in tale tipo di aspettativa, mentre il comma 5 sopprime,

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per l'Arma dei carabinieri, la possibilità di avanzamento per scelta al grado di maggiore.
Inoltre, al comma 7 si conferisce una delega al Governo per l'armonizzazione del sistema di tutela previdenziale ed assistenziale applicato al personale del Corpo dei vigili del fuoco, mentre il comma 8 reca la copertura finanziaria dei relativi oneri. Tali commi sono identici ai commi 4 e 5 dell'articolo 20.
L'articolo 30 estende i limiti di età per il reclutamento degli atleti dei gruppi sportivi delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, relativamente a particolari discipline sportive indicate dagli appositi bandi di concorso. Inoltre il limite minimo viene fissato in diciassette anni di età ed il limite massimo in trentacinque anni e si stabilisce che il personale reclutato ai sensi della disposizione non può essere impiegato in attività operative fino al compimento del diciottesimo anno di età.
L'articolo 31 modifica le procedure relative ai concorsi interni per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei revisori e dei periti tecnici del personale della Polizia di Stato che esplica attività tecnico-scientifica o tecnica, eliminando il requisito della provenienza da profili professionali omogenei a quello per il quale si concorre.
L'articolo 32 interviene sul controllo giudiziale sul rispetto delle «clausole generali» contenute nella disciplina legislativa in materia di lavoro, la certificazione dei contratti di lavoro e le valutazioni da parte del giudice nei contenziosi concernenti i licenziamenti individuali.
Con riferimento alle predette «clausole generali», il comma 1 dispone che il controllo giudiziale debba limitarsi esclusivamente all'accertamento del presupposto di legittimità e non possa estendersi al sindacato di merito sulle valutazioni tecniche, organizzative e produttive, le quali spettano al datore di lavoro o al committente.
Il comma 2 reca disposizioni volte a rafforzare il valore vincolante (anche nei confronti del giudice) dell'accertamento effettuato in sede di certificazione dei contratti di lavoro.
Il comma 3 dispone, in primo luogo, che il giudice, nel valutare le motivazioni poste alla base del licenziamento, tenga conto - «oltre che delle fondamentali regole del vivere civile e dell'oggettivo interesse dell'organizzazione», - delle tipizzazioni di giusta causa e di giustificato motivo, presenti nei contratti collettivi di lavoro ovvero, se stipulati con l'assistenza delle commissioni di certificazione, nei contratti individuali di lavoro.
Analogamente, il giudice deve tenere conto degli elementi e dei parametri appositamente individuati dai suddetti contratti, nello stabilire, ai sensi, dell'articolo 8 della legge n. 604 del 1966, «le conseguenze da riconnettere al licenziamento». A tal fine, inoltre, il giudice deve comunque tener conto di una serie di elementi di fatto, individuati dal medesimo comma 3.
Il comma 4 provvede a ridefinire la finalità della procedura di certificazione, ampliando l'ambito di intervento della certificazione, dal momento che, mentre il testo vigente fa riferimento al «contenzioso in materia di qualificazione dei contratti di lavoro», la disposizione, in maniera più generale, si riferisce al «contenzioso in materia di lavoro».
Il comma 5 modifica la disciplina delle commissioni di certificazione presso i consigli provinciali dei consulenti del lavoro, mentre il comma 6 reca la clausola di invarianza degli oneri finanziari.
L'articolo 33 ridisegna, attraverso la sostituzione degli articoli 410, 411, 412, 412-ter e 412-quater del Codice di procedura civile, la sezione del medesimo Codice recante le disposizioni generali in materia di conciliazione e arbitrato nelle controversie individuali di lavoro.
In estrema sintesi, la disposizione trasforma il tentativo di conciliazione, attualmente obbligatorio, in una fase meramente eventuale, uniforma il sistema di conciliazione nelle controversie di lavoro private e alle dipendenze della pubblica amministrazione, introduce una pluralità di mezzi di composizione delle controversie

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di lavoro alternativi al ricorso al giudice e rafforza le competenze delle commissioni di certificazione dei contratti di lavoro di cui all'articolo 76 del decreto legislativo n. 276 del 2003.
L'articolo 34 reca disposizioni relative alle modalità e ai termini per l'impugnazione dei licenziamenti individuali e sui criteri di determinazione della misura del risarcimento nei casi in cui è prevista la conversione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato.
In particolare il comma 1 sostituisce i commi 1 e 2 dell'articolo 6, della legge n. 604 del 1966, prevedendo che l'impugnazione del licenziamento con qualsiasi atto scritto (anche extragiudiziale, purché idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore, anche attraverso l'intervento dell'organizzazione sindacale) è inefficace se entro i successivi 180 giorni il ricorso non è depositato nella cancelleria del tribunale competente o non viene data comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato. Qualora la conciliazione o l'arbitrato non vadano a buon fine, il ricorso deve essere presentato entro 60 giorni dal rifiuto o mancato accordo.
Il comma 2 precisa che i termini previsti dal comma 1 per l'impugnazione del licenziamento si applicano anche ai casi di invalidità e inefficacia del licenziamento.
I commi 3 e 4 precisano che i termini previsti dal comma 1 per l'impugnazione del licenziamento si applicano anche ai licenziamenti che presuppongano la risoluzione di questioni attinenti alla qualificazione del rapporto lavorativo ovvero alla legittimità del termine apposto al contratto, al recesso del committente nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, al trasferimento del lavoratore subordinato da un'unità produttiva ad un'altra, a tutte le tipologie di contratti di lavoro a tempo determinato, alle cessioni di contratto di lavoro effettuate ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile ed in ogni caso in cui si chieda la costituzione o l'accertamento del rapporto di lavoro in capo a soggetto diverso dal titolare del contratto.
I commi 5, 6 e 7 dettano norme, valevoli anche per i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del provvedimento, volte a disciplinare il risarcimento del lavoratore nel caso in cui, a seguito della violazione delle norme relative al contratto di lavoro a tempo determinato, sia prevista la sua trasformazione in contratto a tempo indeterminato. In particolare, si prevede l'obbligo per il datore di lavoro di risarcire il lavoratore con un'indennità onnicomprensiva da 2,5 a 12 mensilità, ridotta alla metà nel caso di contratti collettivi che prevedano l'assunzione, anche a tempo indeterminato, di lavoratori già occupati a termine nell'ambito di specifiche graduatorie.
Assume rilevanza per gli ambiti di competenza della Commissione Finanze l'articolo 34-bis, introdotto dalla Commissione Lavoro nel corso dell'esame in sede referente (corrispondente al comma 1 dell'articolo 26 del testo originario del disegno di legge), che espunge dall'allegato A del decreto - legge n. 112 del 2008, in cui sono indicate le disposizioni abrogate in forza del meccanismo cosiddetto «taglia - leggi» previsto dall'articolo 24 del medesimo decreto - legge n. 112, la legge n. 319 del 1958, la quale prevede che gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi alle cause per controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, gli atti relativi ai provvedimenti di conciliazione dinanzi agli uffici del lavoro o previsti da contratti o accordi collettivi di lavoro nonché alle cause per controversie di previdenza e assistenza obbligatorie sono esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.
L'articolo 35, introdotto al Senato, modifica la disciplina procedurale recata dall'articolo 13 del decreto legislativo n. 124 del 2004 sulle ispezioni presso i luoghi di lavoro e sull'atto di diffida, conseguente all'accertamento di violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale da cui derivino sanzioni amministrative.

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In particolare, il comma 1 disciplina l'intervento del personale ispettivo che accede presso i luoghi di lavoro, prevedendo che, alla conclusione delle attività di verifica compiute nel corso del primo accesso ispettivo, viene rilasciato al datore di lavoro o alla persona presente all'ispezione il verbale di primo accesso ispettivo contenente l'identificazione dei lavoratori presenti, le attività compiute dal personale ispettivo, le eventuali dichiarazioni rese dal datore di lavoro e ogni richiesta, anche documentale, utile al proseguimento dell'istruttoria per l'accertamento degli illeciti.
Il comma 2 prevede che, in caso di inosservanza di norme di legge o della contrattazione collettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, dalle quali derivino l'applicazione di sanzioni amministrative, il personale ispettivo proceda alla diffida del trasgressore o dell'obbligato in solido ed alla regolarizzazione delle inosservanze sanabili.
Il comma 3 prevede che in caso di ottemperanza alla diffida, i responsabili della violazione sopra citati siano ammessi al pagamento della sanzione nella misura pari al minimo ovvero pari ad un quarto della sanzione stabilita in misura fissa. Tale pagamento estingue il procedimento sanzionatorio, limitatamente alle inosservanze oggetto di diffida e a condizione dell'effettiva ottemperanza alla diffida stessa.
Ai sensi del comma 4, per l'ammissione alla procedura di regolarizzazione e alla contestazione delle violazioni amministrative provvede il personale ispettivo esclusivamente con la notifica di un unico verbale di accertamento e notificazione, inviato ai responsabili della trasgressione.
I commi 6 e 7 estendono il potere di diffida previsto ai commi precedenti agli ispettori e ai funzionari amministrativi degli enti e degli istituti previdenziali per le inadempienze da essi rilevate, nonché agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria che accertano le violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale.
Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze segnala l'articolo 36, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, il quale interviene sulla procedura relativa al rilascio dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), trasferendo all'INPS alcune funzioni assegnate all'Agenzia delle entrate.
In particolare, la lettera a) del comma 1 sostituisce interamente l'articolo 4 del decreto legislativo n. 109 del 1998.
La nuova formulazione del comma 1 dell'articolo 4, invariata nella sostanza, conferma l'obbligo a carico del soggetto richiedente la prestazione di presentare un'autocertificazione nella quale vengono indicate le condizioni familiari e i dati reddituali e patrimoniali ai fini della determinazione dell'ISEE. L'indicatore è valido un anno, e deve essere aggiornato qualora intervengano mutamenti nelle condizioni familiari ed economiche.
Il nuovo comma 2 conferma la disposizione vigente ai sensi della quale l'autocertificazione può essere presentata dal richiedente all'INPS, ai comuni, ai centri di assistenza fiscale o direttamente all'amministrazione pubblica alla quale è richiesta la prima prestazione agevolata. Rispetto alla norma vigente, viene soppresso l'ultimo periodo che impone ai predetti soggetti di trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate le relative informazioni.
Il nuovo comma 3 prevede la possibilità, per il richiedente, di presentare direttamente in via telematica l'autocertificazione direttamente all'INPS e non più all'Agenzia delle entrate.
Ai sensi del nuovo comma 4, la determinazione dell'indicatore della situazione economia equivalente spetta all'INPS - e non più all'Agenzia delle entrate - che riceve la richiesta ed i relativi dati e informazioni, direttamente dal soggetto interessato, ai sensi del comma 3, ovvero dai soggetti indicati nel comma 2.
Il comma 5, non modificato rispetto al testo vigente, attribuisce all'Agenzia delle entrate il compito di effettuare appositi controlli tra i dati autocertificati e gli elementi conoscitivi in possesso del Sistema informativo dell'anagrafe tributaria.

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I nuovi commi 6 e 7, riformulati a fini di coordinamento, prevedono, in primo luogo, l'obbligo per l'Agenzia delle entrate di comunicare all'INPS gli esiti delle attività di verifica. In secondo luogo, disciplinano le modalità per l'invio dei predetti esiti e del valore dell'indicatore determinato al richiedente nelle ipotesi in cui egli abbia presentato la richiesta direttamente all'INPS ovvero ai soggetti indicati nel comma 2. Nella comunicazione ricevuta dal richiedente, sono indicate anche le eventuali omissioni o difformità evidenziate dall'Agenzia delle entrate.
Ai sensi del comma 8 - non modificato rispetto al testo vigente dell'articolo 4 - in caso di presenza di difformità rilevate dall'Agenzia delle entrate, il soggetto interessato, qualora non provveda a presentare una nuova autocertificazione, è autorizzato ad utilizzare l'indicatore ottenuto nonostante le difformità evidenziate; in tal caso rimane salva la facoltà per gli enti erogatori la prestazione di richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la veridicità dei dati indicati nell'autocertificazione.
I commi 9, 10 e 11, anch'essi non modificati rispetto al testo vigente, disciplinano l'attività di accertamento da parte della Guardia di finanza diretta a verificare l'esattezza dei dati dichiarati anche con riferimento alle informazioni in possesso degli intermediari finanziari (quali le banche, gli OIVCM) per quanto concerne il patrimonio mobiliare.
Il nuovo comma 12, confermando quanto attualmente disposto nel comma 13, prevede la stipula di una convenzione tra INPS e Agenzia delle entrate finalizzata a disciplinare lo scambio di informazioni tra gli enti indicati, nel rispetto della tutela dei dati personali dei soggetti interessati.
Il comma 12 vigente dispone il rinvio ad un DPCM per la determinazione dei dati e delle informazioni che il richiedente deve indicare nell'autocertificazione.
Rispetto all'articolo 4 vigente, infine, vengono introdotti i nuovi commi 13 e 14 che prevedono l'avvio di specifiche attività di sperimentazione finalizzate allo sviluppo dei flussi informativi che consentano una semplificazione degli adempimenti a carico dei soggetti richiedenti (comma 13) nonché l'emanazione di decreti ministeriali che intervengano sui criteri di determinazione dell'ISEE al fine di adeguarli all'evoluzione della normativa fiscale.
Le lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 36 recano modifiche di mero coordinamento connesse con quanto disposto dalla lettera a).
La lettera d) include anche i redditi di lavoro dipendente e assimilato, di lavoro autonomo ed impresa e altri redditi diversi assoggettati ad imposta sostitutiva o definitiva tra i dati da indicare ai fini della determinazione dell'ISEE.
La modifica intende coordinare la disciplina in esame con alcune modifiche intervenute in materia tributaria quali, ad esempio, l'introduzione del regime agevolato sui premi di produttività e sul lavoro straordinario di cui al decreto-legge n. 93 del 2008. Il beneficio introdotto da tale ultimo regime, infatti, consiste nell'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF, in luogo dell'imposizione ordinaria, ai redditi di lavoro dipendente relativi a premi di produttività e lavoro straordinario i quali, pertanto, non concorrono alla formazione della base imponibile fiscale ai fini IRPEF.
Il comma 2, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, precisa che i maggiori compiti attributi dal comma 1 all'INPS ed all'Agenzia delle entrate sono svolti con le risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
L'articolo 37, introdotto al Senato, modifica la disciplina, di carattere transitorio, dell'indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale, di cui all'articolo 19-ter del decreto-legge n. 185 del 2008.
In particolare il comma 1 ripristina, per il periodo 1o gennaio 2009 - 31 dicembre 2011, gli indennizzi per le aziende commerciali in crisi previsti dal decreto legislativo n. 207 del 1996, a tutti i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 dello stesso decreto legislativo n. 207. Al fine di far fronte agli oneri derivanti

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dall'introduzione della misura, si dispone contestualmente la proroga fino al 2013 dell'aliquota contributiva aggiuntiva dello 0,09 per cento prevista a carico degli iscritti alla Gestione degli esercenti attività commerciali presso l'INPS. Inoltre si specifica che l'indennizzo è erogato fino al momento della decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia.
L'articolo 38, anch'esso introdotto al Senato, prevede che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali possa adottare misure di sostegno al reddito per lavoratori disoccupati o a rischio di esclusione dal mercato del lavoro, a valere, con accesso prioritario rispetto ad altri interventi, sulle risorse finanziarie del Fondo per la formazione professionale.
L'articolo 39, a sua volta introdotto dal Senato, al comma 1 estende ai fondi intestati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la disciplina dell'impignorabilità applicabile, ai sensi dell'articolo 1, comma 294, della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria per il 2006), ai fondi destinati al Ministero della salute. Il comma 2 stabilisce la nullità degli atti di sequestro e di pignoramento afferenti a tali fondi.
L'articolo 40, introdotto al Senato, integra l'articolo 11 del decreto legislativo n. 124 del 2004, in tema di conciliazione monocratica, al fine di prevedere che il verbale stilato dal funzionario della direzione provinciale del lavoro a seguito di un intervento ispettivo divenga esecutivo con decreto del giudice competente, su istanza della parte interessata.
L'articolo 41 estende l'applicazione di una serie di disposizioni, di carattere essenzialmente sanzionatorio, inerenti l'obbligo di versamento delle ritenute previdenziali a carico del datore, alle ritenute previdenziali e assistenziali operate dal committente sui compensi dei lavoratori a progetto e dei titolari di collaborazioni coordinate e continuative iscritti alla apposita gestione separata INPS.
L'articolo 42, introdotto al Senato, modifica i criteri di calcolo della retribuzione per i periodi riconosciuti figurativamente, ai fini previdenziali, con riferimento all'anzianità contributiva successiva al 31 dicembre 2004. Il nuovo criterio si basa sull'importo della normale retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore nel mese in cui si colloca l'evento, determinata dal datore di lavoro sulla base degli elementi retributivi ricorrenti e continuativi.
Sempre per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione, evidenzia gli articoli 43 e 44.
L'articolo 43, introdotto al Senato, prevede, al comma 1, che, per i casi in cui l'invalidità civile derivi da fatto illecito di terzo, il valore capitale delle prestazioni assistenziali erogate (pensioni, assegni e indennità) in favore dell'invalido civile ai sensi della normativa vigente sia recuperato, da parte della pubblica amministrazione erogatrice, nei confronti del responsabile civile e della compagnia di assicurazioni.
Il comma 2 stabilisce che il valore capitale della prestazione erogata è determinato mediante criteri e tariffe stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio di amministrazione dell'INPS, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.
L'articolo 44, anch'esso introdotto al Senato, reca disposizioni volte a garantire all'INPS il recupero delle somme corrisposte in favore del lavoratore a titolo di indennità di malattia, rivalendosi sull'eventuale terzo responsabile dello stato di malattia del lavoratore stesso, ovvero sull'impresa di assicurazione.
Il comma 1, a decorrere dal 1o giugno 2010, obbliga il medico a effettuare una segnalazione nei certificati di malattia, ove constati un'infermità comportante incapacità lavorativa che derivi da responsabilità di terzi, al fine di consentire all'ente assicuratore l'esercizio delle azioni surrogatorie e di rivalsa.
Il comma 2 impone all'impresa di assicurazione, in caso di eventi occorsi in danno di soggetti aventi diritto all'indennità di malattia erogata dall'INPS ed imputabili a responsabilità di terzi, di darne

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immediata comunicazione all'INPS prima di procedere all'eventuale risarcimento del danno.
Il comma 3 prescrive che, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione, l'INPS trasmetta all'impresa di assicurazione un certificato di indennità corrisposte (CIR) attestante l'avvenuta liquidazione dell'indennità di malattia ed il relativo importo.
Il comma 4 prevede che l'impresa assicuratrice proceda, conseguentemente, ad accantonare e rimborsare preventivamente all'INPS l'importo certificato ai sensi del comma 3.
Il comma 5, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, reca la clausola di invarianza finanziaria.
L'articolo 45, introdotto al Senato, dispone al comma 1 che, a decorrere dal 2010 gli atti concernenti le variazioni relative ai soggetti iscritti all'albo delle imprese artigiane, ivi compresa la cessazione delle medesime imprese, siano inopponibili all'INPS decorsi due anni dal verificarsi dei relativi presupposti.
Il comma 2, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, reca la clausola di invarianza finanziaria.
L'articolo 46 estende la disciplina del procedimento di pignoramento di crediti del debitore, promosso presso enti ed istituti esercenti forme di previdenza ed assistenza obbligatorie organizzati su base territoriale, anche ai pignoramenti di cose mobili di cui agli articoli 513 e seguenti del codice di procedura civile.
L'articolo 47, introdotto dal Senato, esclude ogni limite di durata per l'accredito figurativo pensionistico per i periodi di inabilità al lavoro, laddove essa derivi da infortunio sul lavoro.
L'articolo 48 differisce i termini temporali per l'esercizio di alcune deleghe già conferite dalla legge n. 247 del 2007, concernenti la revisione della disciplina degli ammortizzatori sociali, il riordino della normativa in materia di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione e di apprendistato, nonché la revisione della disciplina in materia di occupazione femminile.
L'articolo 49 incrementa di 55 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010 l'autorizzazione di spesa di cui alla legge n. 229 del 2005, recante disposizioni sull'indennizzo ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie e dispone sulla copertura del relativo onere.
I commi da 1 a 6 dell'articolo 50 recano modifiche alla disciplina relativa alle agenzie per il lavoro, di cui al decreto legislativo n. 276 del 2003.
In particolare, si modifica la procedura per il rilascio dell'autorizzazione a tempo indeterminato per l'esercizio dell'attività da parte degli intermediari; si integrano i requisiti giuridici e finanziari richiesti per l'iscrizione all'albo delle agenzie per il lavoro; si interviene sulla disciplina relativa all'autorizzazione, in favore di determinati soggetti, allo svolgimento dell'attività di intermediazione nel mercato del lavoro; si attua una revisione della disciplina dei fondi bilaterali, destinati ad interventi in favore di determinate categorie di lavoratori e derivanti dai contributi a carico dei soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro; si modificano alcune deroghe alla disciplina della somministrazione di lavoro.
Il comma 6-bis, introdotto dalla Commissione di merito nel corso dell'esame in sede referente, introduce taluni obblighi di comunicazione in capo alle amministrazioni pubbliche, relativamente alle procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione, nonché alle procedure selettive per il reclutamento del personale, anche nel caso di utilizzo di contratti di lavoro flessibile.
Il comma 7 stabilisce che l'obbligo di istruzione possa essere assolto anche nei percorsi di apprendistato.
Il comma 8 modifica la disciplina del lavoro a progetto, al fine di escludere dall'ambito applicativo di tale fattispecie contrattuale le prestazioni meramente occasionali, di durata complessiva non superiore a 240 ore annue, svolte nell'ambito dei servizi di cura e assistenza alla persona.
Il comma 9, introdotto al Senato, che abrogava l'articolo 1, comma 46, della legge n. 247 del 2007, al fine di reintrodurre

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la fattispecie del contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato (cosiddetto staff leasing), è stato soppresso dalla Commissione di merito nel corso dell'esame in sede referente.
L'articolo 51, introdotto al Senato, sopprime, al comma 1, il divieto di rinnovo del mandato, per più di due volte, per i membri del Comitato amministratore del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito.
Il comma 1-bis, introdotto dalla Commissione di merito nel corso dell'esame in sede referente, riduce da 13 a 12 il numero dei componenti del comitato amministratore del Fondo della gestione separata istituita presso l'INPS relativa ai lavoratori autonomi ed ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, riducendo altresì da 6 a 5 il numero dei componenti designati dalle associazioni sindacali rappresentative degli iscritti al Fondo. Inoltre si prevede che il predetto comitato amministratore sia presieduto dal Presidente dell'INPS o da un consigliere di amministrazione dell'INPS suo delegato, e non più da un soggetto eletto tra i componenti eletti dagli iscritti al Fondo.
L'articolo 52 intende mantenere l'efficacia delle collaborazioni coordinate e continuative stipulate precedentemente alla data di entrata in vigore della normativa sul lavoro a progetto, di cui agli articoli da 61 a 69 del decreto legislativo n. 276 del 2003, nonché a determinare la misura del risarcimento nel caso in cui sia stata accertata la natura subordinata del rapporto e il datore di lavoro abbia offerto la stipulazione di un contratto di lavoro subordinato entro il 30 settembre 2008.
Propone quindi di esprimere parere favorevole sul provvedimento.

Alberto FLUVI (PD) esprime la valutazione negativa sul provvedimento nel suo complesso, preannunciando il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Francesco BARBATO (IdV) dichiara il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere favorevole del relatore, rilevando come il provvedimento in esame non sia in grado di affrontare efficacemente i gravissimi problemi del mondo del lavoro, soprattutto per quanto riguarda le regioni meridionali, legati alle difficoltà dell'economia italiana.
In tale contesto richiama la sua mozione n. 1-00308, approvata dalla Camera il 13 gennaio scorso, la quale affronta il tema della tutela dell'occupazione nelle aziende del Mezzogiorno in crisi ed in particolare nello stabilimento Fiat di Pomigliano d'Arco. A tale proposito rileva come nei prossimi giorni si terrà un incontro con il Governo ed i rappresentanti della Fiat, i cui esiti saranno molto importanti per valutare le iniziative che l'Esecutivo saprà effettivamente assumere in materia, ai fini della salvaguardia dei lavoratori dello stabilimento.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno al reddito.
C. 2424 Antonino Foti.

(Parere alla XI Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 15 dicembre 2009.

Gianfranco CONTE, presidente, ricorda come già nella seduta del 26 novembre 2009, in occasione dell'illustrazione della proposta di legge, il relatore abbia evidenziato i numerosi aspetti di criticità del provvedimento, sia sotto il profilo tributario sia sotto quello della compatibilità con la normativa comunitaria.

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Chiede quindi al Sottosegretario di dare conto dei rilievi del Governo sul testo del provvedimento.

Il sottosegretario Daniele MOLGORA, con riferimento all'articolo 2 della proposta di legge, i cui commi 2, 3 e 4 recano agevolazioni creditizie in favore delle imprese costituite avvalendosi dello strumento di sostegno di cui all'articolo 1, comma 1, del provvedimento, rileva come la disposizione di cui all'articolo 15 della legge n. 108 del 1996, richiamata dalle predette previsioni, non consenta di agevolare lo start-up delle imprese, essendo finalizzata ad assistere, con la garanzia di fondi pubblici, piccole e medie imprese a elevato rischio finanziario già esistenti ed operative. Inoltre, la garanzia svincolata dal meccanismo del preventivo rifiuto di una domanda di finanziamento, assistita da una garanzia pari ad almeno il 50 per cento dell'importo del finanziamento stesso, tradisce lo spirito e la logica della normativa antiusura, essendo il meccanismo del preventivo rifiuto deputato ad individuare le imprese a elevato rischio finanziario. Peraltro, la misura prevista sembra costituire un aiuto di Stato rientrante nella categoria «de minimis» ai sensi di quanto previsto dai Regolamenti CE nn. 69/2001 e 1998/2006.
Ulteriori, numerose perplessità sono suscitate dall'articolo 3, commi da 1 a 7, 9 e 10.
In linea generale, evidenzia come l'articolo 3, il quale prevede, a favore delle predette imprese, uno speciale regime fiscale valevole fino al 31 dicembre 2010, alcune volte faccia riferimento solo all'attività di impresa (coerentemente con il comma 1 dell'articolo 1), mentre altre volte richiami espressamente anche l'attività di lavoro autonomo, e come sarebbe quindi opportuno uniformare l'ambito di applicazione del provvedimento.
In particolare, le agevolazioni di cui ai primi due periodi del comma 1 presentano criticità per quanto concerne la compatibilità comunitaria, senza peraltro che venga prevista almeno la preventiva notifica alla Commissione. Esse, infatti, pur non individuando uno specifico settore di attività o una determinata area territoriale, appaiono selettive, in quanto si prevede il riconoscimento di agevolazioni fiscali ad una specifica categoria di beneficiari. Tale previsione, pertanto, non sembra inquadrabile nell'ambito del Regolamento generale di esenzione per categoria n. 800/2008. In ogni caso, la genericità dei riferimenti non consente di individuare quale specifica normativa comunitaria possa risultare invocabile al fine di evitare l'insorgere di criticità comunitarie. Sempre ai fini della compatibilità comunitaria, osserva come la disciplina che si intende introdurre, a differenza di quella introdotta a regime per i contribuenti minimi (che per molti aspetti è simile) non preveda limiti dimensionali per l'accesso.
Inoltre, segnala come il regime dei minimi (che peraltro è opzionale, a differenza di quello introdotto dal presente articolo 3) si renderebbe in ogni caso applicabile, ricorrendone i presupposti, anche alla fattispecie oggetto della disposizione in esame, qualora, ovviamente, queste rispettino i limiti dimensionali previsti dalla disciplina dei minimi.
In aggiunta, evidenzia come l'articolo 3 risulti carente nel delineare lo specifico regime applicativo, senza, peraltro, rinviare ad un successivo decreto ministeriale. Non sono, altresì, previste specifiche cause di decadenza dal beneficio del regime agevolato, né particolari sanzioni in caso di abusi. Diversamente dal regime dei «minimi», inoltre, non si prevede espressamente la non applicazione degli studi di settore per tale regime. Ciò, tuttavia, è incompatibile con l'esonero dagli obblighi contabili ai fini delle imposte dirette e dell'IVA previsto dal comma 4 dell'articolo 3.
In merito al terzo periodo del comma 1, segnala come i contributi obbligatori relativi alla propria posizione previdenziale non possano essere dedotti dal reddito d'impresa, come determinato secondo le regole previste dalla proposta di legge, in quanto i contributi previdenziali sono deducibili dal reddito complessivo. Per quanto riguarda i contributi obbligatori

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versati per i collaboratori, fa presente che gli stessi non sono deducibili dal reddito d'impresa se per legge l'imprenditore ha diritto di rivalsa sui collaboratori stessi e non solo nei casi in cui tale diritto viene effettivamente esercitato, così come invece previsto dal presente periodo.
I medesimi dubbi di compatibilità comunitaria di cui al comma 1 valgono anche con riferimento al comma 2 dell'articolo 3.
Profili di criticità per quanto concerne la compatibilità comunitaria presenta altresì il comma 3 del medesimo articolo 3. Infatti, a norma degli articoli 1 e 2 della direttiva 2006/112/CE, emerge un obbligo di applicazione generale dell'IVA ad ogni cessione di beni e prestazione di servizi effettuata da un soggetto passivo. In favore delle piccole imprese la disciplina comunitaria prevede regimi speciali di semplificazione dell'imposizione e della riscossione delle imposte, previa consultazione del Comitato IVA (ai sensi dell'articolo 281 della direttiva), ovvero di franchigia o di riduzione dell'imposta per i soggetti passivi il cui volume d'affari non supera i 5.000 euro (ai sensi degli articoli 282 e seguenti della diettiva). La giurisprudenza comunitaria ha sancito che tale regime di semplificazione non può essere invocato per introdurre esenzioni dalla disciplina IVA, e che, in ogni caso, la procedura di previa consultazione del Comitato IVA non consente agli Stati membri di introdurre una misura unilateralmente. Proprio al fine di introdurre una franchigia di imposta ai sensi dei predetti articoli 282 e seguenti (regime dei contribuenti minimi), l'Italia ha ottenuto una deroga in base all'articolo 395 della direttiva IVA, che ha consentito di applicare una soglia di volume d'affari pari a 30.000 euro. Atteso che il regime richiesto dal presente comma non può essere calato in alcuno dei regimi speciali per le piccole imprese sopra richiamati, non risulta possibile ottenere deroghe ai sensi del citato articolo 395.
I medesimi dubbi di compatibilità comunitaria di cui al comma 3 valgono in relazione al comma 4.
Per quanto concerne il comma 5, evidenzia come, in considerazione della genericità della formulazione del comma 4, il quale fa riferimento in generale alle imposte sui redditi, l'autorizzazione comunitaria andrebbe richiesta non ai sensi della direttiva 2006/112/CE, bensì ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato, che prevede fattispecie più ampie.
Quanto al comma 6, dal punto di vista procedurale, atteso che le procedure per la previa autorizzazione da parte della Commissione potrebbero essere piuttosto articolate, evidenzia come l'eventuale assenso comunitario potrebbe essere successivo al termine di scadenza ivi previsto.
Con riferimento al comma 7 osserva, in primo luogo, come la norma non preveda la preventiva notifica alla Commissione. Nel merito, le disposizioni richiamate (articolo 2, commi da 539 a 547, della legge 244 del 2007) hanno istituito per gli anni 2008, 2009 e 2010 un credito di imposta pari a 333 euro per ciascun lavoratore assunto nell'anno 2008 e per ciascun mese (416 euro in caso di lavoratrici rientranti nella definizione di «lavoratore svantaggiato») in favore dei datori di lavoro che incrementano il numero di lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato nelle aree delle Regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise, ammissibili alle deroghe di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c) del Trattato. Considerato che la predetta disciplina agevola le assunzioni effettuate nel periodo compreso tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2008, il credito d'imposta non potrebbe trovare applicazione nei confronti dei datori di lavoro che si avvalgono del regime in esame, in quanto si tratta di soggetti che avviano un'attività successivamente all'ambito temporale di applicazione delle predette disposizioni agevolative.
Con riferimento al comma 9 dell'articolo 3, sottolinea come esso non preveda la preventiva notifica alla Commissione. Inoltre, per quanto riguarda la formulazione della disposizione, non risulta chiara la nozione di «40 per cento della parte del prezzo unitario», atteso che l'indicazione

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della percentuale pare sufficiente ad identificare la quota del prezzo di acquisto per la quale è fruibile il credito d'imposta. Appare pertanto preferibile sostituire la formula utilizzata con la seguente: «pari al 40 per cento del prezzo di acquisto dell'apparecchiatura».
Con riferimento al comma 10 dell'articolo 3, rileva ugualmente come anch'esso non preveda la preventiva notifica alla Commissione. Nel merito, osserva come la formulazione della norma sia atecnica, in quanto la deduzione si applica sul reddito imponibile e non sull'imposta. Inoltre, non appare chiaro se le «somme erogate»per la formazione e l'aggiornamento professionale costituiscano spese sostenute dal soggetto per la propria formazione ovvero per la formazione dell'eventuale personale dipendente. Infine, la durata triennale dell'agevolazione non appare coerente con la scadenza di cui al comma 6 dell'articolo 3.
Per quanto attiene all'articolo 6, che disciplina le forme imprenditoriali ammesse, con specifico riferimento all'impresa familiare, sarebbe opportuno mutuare dalla normativa e dalla prassi amministrativa formatasi sulla disciplina del regime fiscale dei minimi la precisazione circa la soggettività passiva in capo al titolare dell'impresa, con calcolo dell'imposta al lordo delle quote spettanti ai collaboratori. Inoltre, qualora il regime del presente provvedimento debba intendersi applicabile anche al lavoro autonomo, occorrerebbe contemplare anche l'elenco delle forme di lavoro autonomo ammesse.
In merito all'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 6-bis, osserva come tale disposizione inquadri i redditi percepiti dal socio lavoratore di cooperativa, ancorché derivanti da un rapporto di lavoro in forma autonoma, nell'ambito dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, segnalando al riguardo che, se il rapporto di lavoro è in forma autonoma, il relativo reddito deve essere determinato ai sensi dell'articolo 54 del TUIR. Solo se il rapporto di lavoro non fosse riconducibile in tale ambito, il trattamento economico potrebbe essere inquadrato tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. In tal caso, la norma dovrebbe chiarire che si tratta di redditi di cui all'articolo 50, comma 1, lettera a), del TUIR. Inoltre, ritiene che tale previsione sia in contraddizione con quanto stabilito dall'articolo 1, comma 3, della legge n. 142 del 2001, laddove è previsto che dal rapporto di lavoro in qualsiasi forma instaurato dal socio lavoratore di cooperativa derivano i relativi effetti di natura fiscale.

Gianfranco CONTE, presidente, ritiene opportuno approfondire i rilievi formulati dal rappresentante del Governo con riferimento al testo del provvedimento in esame: nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 20 gennaio 2010.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 14.45.