CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 19 gennaio 2010
270.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Martedì 19 gennaio 2010. - Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 15.10.

DL 1/2010: Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni per l'attivazione del Servizio europeo per l'azione esterna e per l'Amministrazione della Difesa.
C. 3097 Governo.
(Parere alle Commissioni III e IV).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Mario PESCANTE, presidente, intervenendo in sostituzione del relatore, onorevole Bellotti, precisa innanzitutto che le Commissioni di merito dovrebbero concludere l'esame del provvedimento il prossimo giovedì e che pertanto la XIV Commissione dovrà esprimersi al più tardi nella prima mattina di giovedì stesso.
Illustra quindi i contenuti del provvedimento, ricordando che il decreto-legge reca disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni urgenti per l'attivazione del Servizio europeo per l'azione esterna e per l'Amministrazione della Difesa.
Il capo I, composto dagli articoli da 1 a 4, provvede a disciplinare, agli articoli da 1 a 3, le iniziative, gli interventi e le

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attività di cooperazione allo sviluppo, nonché quelle destinate al sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione nei Paesi coinvolti in eventi bellici ed agli interventi di sminamento umanitario di cui alla legge 7 marzo 2001, n. 58.
L'articolo 4 disciplina la partecipazione italiana alla attuazione, nell'ambito del processo di integrazione europea rilanciato dal Trattato di Lisbona, del Servizio europeo di azione esterna (SEAE) in materia di sicurezza cui l'Italia è chiamata analogamente agli altri paesi comunitari. Inoltre, secondo quanto disposto dal comma 3, il Ministero degli affari esteri è autorizzato, in deroga alle vigenti disposizioni sul blocco delle assunzioni nel pubblico impiego, nel quinquennio 2010-2014 ad indire annualmente un concorso di accesso alla carriera diplomatica e ad assumere un contingente annuo non superiore a 35 segretari di legazione in prova. Il medesimo comma autorizza a tale fine, in aggiunta alle risorse ordinarie consentite dalla legislazione vigente in base alle cessazioni del personale. Viene inoltre fissato a 90 euro, a far data dal 1o luglio 2010, ed a 105 euro, a decorrere dal 1o luglio 2011, l'importo della tariffa per i visti nazionali di breve e di lunga durata - attualmente pari a 75 euro - fissato dall'articolo 1, comma 1315 della legge finanziaria per il 2007 (comma 4).
L'articolo 5 reca le autorizzazioni di spesa relative alla proroga fino al 30 giugno 2010 della partecipazione italiana a diverse missioni internazionali. Senza soffermarmi sul dettaglio delle missioni, segnalo che nel complesso il personale militare e delle forze di polizia impegnato nelle missioni internazionali risulta pari, in base alla relazione tecnica al provvedimento, a 8619 unità a fronte delle 8288 autorizzate con l'ultimo provvedimento di proroga. Inoltre, con riferimento ai principali teatri di intervento delle forze italiane si registrano questi mutamenti:
un aumento del contingente italiano impegnato in Afghanistan di circa 170 unità (l'incremento costituisce una prima attuazione della decisione annunciata dal Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2009 di aumentare di 1.000 unità il contingente impegnato in Afghanistan, con gradualità e con una maggiore incidenza nella seconda metà dell'anno);
una diminuzione di circa 180 unità del contingente impegnato nella missione UNIFIL in Libano, che può essere collegata al passaggio, che avverrà il prossimo 28 gennaio, del comando della missione dall'Italia alla Spagna;
una diminuzione del contingente impegnato nella missione Joint Enterprise nei Balcani di circa 480 unità.

Gli articoli 6, 7 e 8 recano rispettivamente, disposizioni in materia di trattamento economico del personale impegnato nelle missioni internazionali, in materia penale e in materia contabile, che riproducono in buona parte quelle contenute nei precedenti provvedimenti di proroga delle missioni internazionali,
L'articolo 9 reca specifiche disposizioni in materia di amministrazione della difesa. Tra queste segnalo che il comma 4 intende tutelare il personale impiegato nelle missioni in caso di violazioni colpose delle disposizioni in materia di tutela, dell'ambiente, della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro, escludendone la punibilità quando dal personale non si poteva esigere un comportamento diverso da quello tenuto.
L'articolo 10, infine, reca la copertura finanziaria del provvedimento.
L'articolo 11 dispone l'entrata in vigore del provvedimento.
Con riferimento ai profili di interesse della Commissione XIV, segnala che, come rilevato dall'analisi tecnico-normativa, contenendo il provvedimento disposizioni in materia di cooperazione internazionale, di impiego delle forze armate e di polizia e di giurisdizione penale, che rientrano nella competenza esclusiva degli Stati membri, non si ravvisano profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.
In proposito, ricorda che comunque da ultimo il Trattato di Lisbona, in vigore dal 1o dicembre 2009, all'articolo 24 (ex articolo 11) del Trattato dell'Unione europea

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ha confermato l'impegno per una politica estera comune, segnalando che «la competenza dell'Unione in materia di politica estera e di sicurezza comune riguarda tutti i settori della politica estera». Precisa però che «la politica estera e di sicurezza è soggetta a norme e procedure specifiche. Essa è definita e attuata dal Consiglio europeo e dal Consiglio che deliberano all'unanimità, salvo nei casi in cui i trattati dispongano diversamente» (vale a dire solo per misure di attuazione). «È esclusa l'adozione di atti legislativi».
Per quel che concerne i collegamenti con le attività in corso presso le istituzioni europee, meritevole di un approfondimento è il richiamo contenuto all'articolo 4 al servizio diplomatico comune. Ricorda infatti che il Trattato di Lisbona prevede l'istituzione di un «Servizio europeo per l'azione esterna» (SEAE) con il compito di assistere l'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza. L'organizzazione e il funzionamento del Servizio europeo per l'azione esterna saranno stabiliti da una decisione del Consiglio, che delibera su proposta dell'Alto rappresentante, previa consultazione del Parlamento europeo e previa approvazione della Commissione europea. Il Trattato prevede che tale Servizio lavori in collaborazione con i servizi diplomatici degli Stati membri e sia composto da funzionari dei servizi competenti del Segretariato generale del Consiglio, della Commissione europea e da personale distaccato dai servizi diplomatici nazionali.
Sull'organizzazione del servizio si è registrata una parziale divergenza di opinioni tra Parlamento europeo e Consiglio. Ricorda infatti che il Parlamento europeo nella risoluzione approvata il 22 ottobre 2009 ha rilevato che il SEAE dovrebbe essere integrato nella struttura amministrativa della Commissione, ai fini di una piena trasparenza; come stabilito nel Trattato di Lisbona, il Servizio dovrebbe essere soggetto alle decisioni del Consiglio nei settori tradizionali della politica esterna (la PESC e la PESD) e, nel settore delle relazioni esterne comunitarie, alle deliberazioni della Commissione e l'Alto rappresentante dovrebbe impegnarsi a informare la commissione affari esteri e la commissione sviluppo del Parlamento in merito alle sue nomine a posti di alto livello in seno al SEAE e ad accordare a dette commissioni la conduzione di audizioni con le persone nominate. Il Consiglio europeo del 30 ottobre 2009 ha invece approvato una relazione sul SEAE nella quale tra le altre cose ha osservato che il SEAE dovrebbe essere un servizio sui generis distinto dalla Commissione e dal segretariato del Consiglio, e dovrebbe disporre di autonomia in termini di bilancio amministrativo e gestione del personale e la procedura di assunzione del personale dovrebbe coinvolgere rappresentanti degli Stati membri, della Commissione e del Segretariato Generale del Consiglio e non il Parlamento europeo.
Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro.
C. 1441-quater/B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.
(Parere alla XI Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Mario PESCANTE, presidente, intervenendo in sostituzione del relatore, onorevole Formichella, segnala che l'esame del provvedimento in Assemblea è previsto a partire da lunedì 25 gennaio prossimo e che pertanto la XIV Commissione dovrà concluderne l'esame al più tardi nella prima mattina di giovedì.
Ricorda quindi che il disegno di legge in esame, già approvato dalla Camera e successivamente approvato dal Senato il 26 novembre 2009 (A.S. 1167), viene nuovamente esaminato dalla Camera in terza lettura. Nel corso dell'esame al Senato, il testo

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ha subito ulteriori interventi aggiuntivi e di modifica e risulta ora composto di 51 articoli rispetto ai 28 approvati dalla Camera.
In via generale, segnala che il provvedimento reca tre deleghe al Governo per l'adozione di una disciplina sul pensionamento anticipato dei soggetti che svolgono lavori usuranti (articolo 1); per la riorganizzazione degli enti, istituti e società vigilati dal Ministero del lavoro, e la ridefinizione del rapporto di vigilanza (articolo 2); per il riordino della disciplina in materia di congedi, aspettative e permessi, spettanti ai lavoratori dipendenti, pubblici e privati (articolo 24).
Inoltre l'articolo 48, modificando l'articolo 1 della legge n. 247/2007, differisce al 1o gennaio 2011 il termine (scaduto il 1o gennaio 2009) per l'esercizio delle deleghe concernente la revisione della disciplina degli ammortizzatori sociali, il riordino della normativa in materia di servizi per l'impiego, incentivi all'occupazione ed apprendistato, nonché la revisione della disciplina in materia di occupazione femminile.
Più in particolare, gli articoli da 3 a 8 recano le seguenti disposizioni in materia di lavoro sia pubblico sia privato; gli articoli da 9 a 13 recano disposizioni riguardanti i professori ed i ricercatori universitari; gli articolo 13, 14, 15 e 22 prevedono disposizioni per il personale delle pubbliche amministrazioni (mobilità in caso di conferimento di funzioni statali alle regioni ed agli enti locali; accessibilità delle notizie concernenti lo svolgimento e la valutazione delle prestazioni lavorative; assenza di ogni forma di discriminazione e l'istituzione del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità); gli articoli 20, 28, 29 e 30 recano disposizioni per il personale delle Forze armate, ed in particolare il riconoscimento normativo della specificità delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai fini della definizione degli ordinamenti, delle carriere e dei contenuti del rapporto di impiego, nonché della tutela economica, pensionistica e previdenziale (articolo 20); gli articoli 23, 25, 41 e 47 prevedono misure di carattere previdenziale (tra le quali segnalo, all'articolo 23 la possibilità per i dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale di richiedere il collocamento a riposo al maturare del quarantesimo anno di servizio effettivo. Il limite massimo di permanenza non può comunque superare i 70 anni di età e la permanenza in servizio non può comportare un aumento del numero dei dirigenti); gli articoli da 32 a 34 e 40 recano disposizioni in materia di controversie di lavoro.
Con riferimento ai profili di interesse della Commissione XIV, segnala che l'articolo 8, comma 2, in materia di orario di lavoro e riposo a bordo delle navi mercantili, prevede che la contrattazione collettiva di livello nazionale o territoriale, attuata con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, possa derogare alle disposizioni in materia di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 11 del decreto legislativo 271/1999, come modificato dal decreto legislativo n. 108/2005. In assenza di contrattazione collettiva nazionale, le deroghe possono essere stabilite da quella territoriale o aziendale. Il ricorso alle deroghe deve consentire la fruizione di periodi di riposo più frequenti o più lunghi o la concessione di riposi compensativi per i lavoratori marittimi che operano a bordo di navi impiegate in viaggi di breve durata o adibite a servizi portuali. Il comma 2 stabilisce i limiti dell'orario di lavoro o di quello di riposo a bordo delle navi, mentre il successivo comma 3 dispone la ripartizione tra i vari periodi delle ore di riposo tra i vari periodi. Tali disposizioni riproducono il contenuto dell'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione dei sindacati dei trasportatori dell'Unione europea (FST) e recepito con la direttiva 1999/63/CE. L'accordo prevede, alla clausola n. 4 dell'Accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare, allegato alla direttiva, che il modello normale di orario di lavoro si basa in linea di massima su una durata di otto ore al giorno con un giorno di riposo per settimana e riposo nei giorni festivi. La successiva clausola 5 stabilisce che il numero

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massimo di ore di lavoro non deve comunque superare 14 ore su un periodo di 24 ore e 72 ore su un periodo di 7 giorni; o il numero minimo di ore di riposo non deve essere inferiore a 10 ore su un periodo di 24 ore; e 77 ore su un periodo di 7 giorni. La clausola 4 dispone che gli Stati membri possono introdurre procedure per autorizzare o registrare accordi collettivi che stabiliscono l'orario normale di lavoro della gente di mare sulla base di modalità che non devono essere meno favorevoli di detto modello.
In coerenza con tale disposizione il comma 7 dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 271 del 1999 autorizza i contratti collettivi a derogare ai limiti sopra richiamati, purché le deroghe consentano la fruizione di periodi di riposo più frequenti o più lunghi o della concessione di riposi compensativi per i lavoratori marittimi che operano a bordo di navi impiegate in viaggi di breve durata, o adibite a servizi portuali. In tal senso, la modifica proposta appare volta a consentire, alle medesime condizioni, la definizione di tali deroghe anche a livello di contrattazione territoriale o aziendale, e appare coerente con le disposizioni comunitarie.
L'articolo 22 - che introduce modifiche al decreto legislativo n. 165 del 2001 (ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni) volte a garantire maggiori pari opportunità e assenza di discriminazioni, anche attraverso l'istituzione di un «Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni» - appare coerente con la disciplina comunitaria in materia (si veda, da ultimo, la direttiva 2002/73/CE).
L'articolo 50 modifica il comma 2, l'articolo 5 del decreto legislativo n. 276 del 2003, prevedendo l'obbligo dell'invio all'autorità concedente da parte delle agenzie per la somministrazione del lavoro di ogni informazione strategica per un efficace funzionamento del mercato del lavoro.
Segnala infine, con riferimento all'articolo 24, il quale reca una delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi, che il Consiglio dell'UE ha raggiunto il 30 novembre 2009 un accordo politico sulla proposta di direttiva di applicazione dell'accordo-quadro riveduto sul congedo parentale, concluso tra le parti sociali a livello europeo (BusinessEurope, UEAPME, CEEP e CES). La nuova direttiva sarà adottata ufficialmente nei prossimi mesi e gli Stati membri disporranno di un periodo di due anni per recepire i nuovi diritti nella loro legislazione nazionale. La nuova direttiva conferisce ad ogni genitore che lavora il diritto ad un congedo di almeno di quattro mesi (invece dei tre attuali) dopo la nascita o l'adozione di un bambino. Un mese almeno sui quattro non potrà essere trasferito all'altro genitore, vale a dire che i diritti non utilizzati saranno persi; ciò dovrebbe indurre i padri ad utilizzare il periodo di congedo.
Con riferimento all'articolo 48, il quale, come già ricordato differisce i termini per l'esercizio di deleghe in materia di ammortizzatori sociali e di servizi per l'impiego che il 3 giugno 2009 la Commissione europea ha presentato, in vista del Consiglio europeo, la comunicazione «Un impegno comune per l'occupazione» (COM(2009)257), che propone di rafforzare la cooperazione tra l'UE e i suoi Stati membri e tra le parti sociali - utilizzando tutti gli strumenti comunitari disponibili, in particolare il Fondo sociale europeo (FSE) e il Fondo di adeguamento alla globalizzazione.
Il 15 dicembre 2009 la Commissione europea ha poi presentato il progetto di relazione comune sull'occupazione 2009/2010 (COM(2009)678). Tenuto conto dei segnali concreti che lasciano intravedere una ripresa moderata dell'attività economica nel 2010, l'obiettivo principale dei prossimi mesi sarà quello di determinare il momento e le modalità della soppressione graduale delle misure anti-crisi, perseguendo riforme ispirate al principio della flessicurezza, miranti a combinare una maggiore flessibilità a una maggiore sicurezza sul mercato del lavoro.
Il 15 dicembre 2009 il Parlamento europeo ha approvato, in prima lettura, nell'ambito della procedura di codecisione, taluni emendamenti alla proposta di decisione

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che istituisce un nuovo strumento finanziario, con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro, per fornire microcrediti (prestiti di valore inferiore a 25.000 euro) alle piccole imprese e alle persone che hanno perso il lavoro e intendono avviare in proprio una piccola impresa (COM(2009)333).
Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.15.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 19 gennaio 2010. - Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 15.15.

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, recante attuazione della direttiva 2006/32/CE concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CE.
Atto n. 172.
(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Nunziante CONSIGLIO (LNP), relatore, evidenzia che lo schema in esame reca disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 115/2008, con il quale si è provveduto al recepimento della direttiva 2006/32/CE concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici.
La delega relativa allo schema in esame è recata dall'articolo 1, comma 5, della legge comunitaria 2006 (Legge 6 febbraio 2007, n. 13). Tale disposizione autorizza il Governo, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore del decreto legislativo attuativo della direttiva 2006/32/CE, ad adottare disposizioni correttive ed integrative dello stesso decreto legislativo nel rispetto dei principi e dei decreti direttivi fissati dalla medesima legge comunitaria. Pertanto lo schema in esame, in conformità con la norma di delega, apporta correzioni al decreto legislativo 115/2008, di recepimento della direttiva 2006/32/CE, al fine di chiarire aspetti che potrebbero costituire un freno allo sviluppo dell'efficienza energetica e di introdurre elementi necessari allo sviluppo e alla promozione dei servizi energetici.
Lo schema consta di sei articoli.
L'articolo 1 - che modifica l'articolo 2, comma 1, lettera t) del decreto legislativo 115/2008 (definizioni) - innalza da 10 a 20 MWe la soglia di potenza che definisce i sistemi efficienti di utenza, chiarendo che tale limite è riferito alla potenza «nominale» dell'impianto. In tal modo, il campo di applicazione della disciplina recata dall'articolo 10 del decreto legislativo (Disciplina dei servizi energetici e dei sistemi efficienti di utenza) viene estesa ad un numero maggiore di impianti. Ai sensi della lettera t) è definito «sistema efficiente di utenza»: il «sistema in cui un impianto di produzione di energia elettrica, con potenza non superiore a 10 Mwe e complessivamente installata sullo stesso sito, alimentato da fonti rinnovabili o in assetto cogenerativo ad alto rendimento, anche nella titolarità di un soggetto diverso dal cliente finale, è direttamente connesso, per il tramite di un collegamento privato, all'impianto per il consumo di un solo cliente finale ed è realizzato all'interno dell'area di proprietà o nella piena disponibilità del medesimo cliente». L'articolo, infine, precisa che i sistemi efficienti di utenza riguardano solo i collegamenti privati senza obbligo di connessione ai terzi.
Gli articoli 2 e 3 che modificano, rispettivamente gli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 115/2008, prevedono il coinvolgimento del Ministero dell'ambiente nell'approvazione con decreto dei metodi per la misurazione e la verifica del risparmio energetico e nelle decisioni concernenti il funzionamento dell'Agenzia nazionale per

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l'efficienza energetica che il nuovo provvedimento ridenomina «Unità per l'efficienza energetica». L'esercizio delle suddette funzioni è attualmente assegnato al solo Ministro dello sviluppo economico.
L'articolo 4, che modifica l'articolo 10, recante norme di semplificazione volte ad eliminare le barriere e le imperfezioni esistenti sul mercato dell'energia elettrica che ostacolano l'accesso alla rete elettrica dei sistemi efficienti di utenza, provvede a:
richiamare la futura attuazione della direttiva 2009/72/CE in materia di sistemi di distribuzione chiusi;
modificare il comma 1 dell'articolo 10, precisando che nella definizione delle modalità di regolazione dei suddetti sistemi efficienti e delle modalità e dei tempi per la gestione dei rapporti contrattuali, affidata all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, di deve tener conto principi del mercato e della concorrenza;
chiarire le modalità di regolazione dei sistemi efficienti di utenza da parte dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (AEEG). In particolare con la modifica si precisa che - ai fini della regolazione dei corrispettivi di trasporto, dispacciamento e degli oneri generali di sistema - il sistema efficiente di utenza viene trattato facendo esclusivo riferimento all'energia elettrica prelevata sul punto di connessione, in modo da equiparare il trattamento dell'energia prelevata da un sistema efficiente di utenza a quello previsto per qualsiasi cliente;
prevedere da parte dell'AEEG l'estensione del regime di regolazione dell'accesso anche ai sistemi esistenti conformi ai requisiti richiesti per l'appartenenza alla fattispecie «sistema efficiente di utenza».

L'articolo 5 interviene sull'articolo 11 del decreto legislativo 115/2008 provvedendo, in particolare:
a introdurre (lettera a)), tra le deroghe alle normative nazionali, regionali o dei regolamenti edilizi comunali consentite in merito alle distanze minime, anche la distanza dai confini della proprietà in cui è ubicato l'edifico;
a precisare in modo più puntuale i riferimenti all'articolo 26, comma 1, della legge 10/1991 (Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia) contenuti nel comma 3 dell'articolo;
a precisare che le procedure semplificate di cui al comma 7 dell'articolo, relative all'autorizzazione degli impianti di cogenerazione, non incidono sulle esenzioni dall'autorizzazione ambientale contemplata dall'articolo 249, comma 14, del decreto legislativo 152/2006 (Norme in materia ambientale), in quanto le modalità autorizzative ivi previste sono già a carattere semplificato. Si precisa, inoltre, che la convocazione della conferenza dei servizi spetta all'amministrazione competente e non più alla regione;
alla correzione di errori materiali.

L'articolo 6 reca il coordinamento delle disposizioni in materia di procedure autorizzative previste dalla legge 99/2009 per gli impianti di cogenerazione con quelle di cui al decreto legislativo 152/2006. In particolare con la modifica introdotta all'articolo 27, comma 20, della citata legge n. 99 si precisa che gli impianti di cogenerazione di potenza termica nominale inferiore a 3MW, già esenti dall'autorizzazione ambientale, sono assoggettati alla disciplina della denuncia di inizio attività recata dagli articoli 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. Testo A).

Mario PESCANTE, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.20.