CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 14 gennaio 2010
269.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Comitato per la legislazione
COMUNICATO
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ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

Giovedì 14 gennaio 2010. - Presidenza del presidente Lino DUILIO.

La seduta comincia alle 12.50.

Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, recante interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario (C. 3084 - Governo).
(Parere alla Commissione II).
(Esame e conclusione - Parere con condizioni e osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame del disegno di legge in titolo.

Roberto ZACCARIA, relatore, osserva che il provvedimento interviene su alcuni specifici profili, ricadenti nella piena competenza del ministro della giustizia, afferenti l'immediata funzionalità del sistema giudiziario, quali la proroga delle funzioni dei magistrati onorari (articolo 1) e la nuova disciplina sui trasferimenti d'ufficio dei magistrati a sedi disagiate (articoli 2 e 3). Esso reca tuttavia, all'articolo 4, anche misure in materia di digitalizzazione dei processi che, oltre a non risultare immediatamente operative - in quanto i loro effetti finali sono destinati a prodursi solo a seguito di appositi decreti ministeriali - coinvolgono ambiti per i quali è stata ritenuta sussistere una competenza del ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, il quale risulta infatti tra i firmatari del decreto-legge.
Pur in presenza di tali motivi di perplessità, ha ritenuto di non doversi discostare dal criterio valutativo, usualmente seguito dal Comitato, che riferisce il parametro dell'omogeneità alla materia trattata dal provvedimento anche se riguarda profili distinti e tra loro privi di alcun legame. In questo caso, vi è comunque un elemento «finalistico» che accomuna le disposizioni del decreto-legge. Conseguentemente propende nella proposta di parere per la sussistenza del carattere di omogeneità del provvedimento. Nondimeno segnala l'esigenza che in un prossimo futuro il Comitato svolga una riflessione volta a focalizzare criteri più analitici e maggiormente stringenti ai fini della valutazione del carattere di specificità ed omogeneità dei provvedimenti d'urgenza nonché relativamente alla sussistenza del carattere dell'immediata applicabilità delle singole disposizioni.

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Infine, segnala un aspetto di particolare delicatezza, concernente l'articolo 1, comma 2. Tale disposizione invero, per come attualmente formulata, non appare conseguire gli effetti dalla stessa voluti, consistenti nella ulteriore proroga, senza alcuna soluzione di continuità, delle funzioni dei magistrati onorari in scadenza al 31 dicembre 2009; inoltre, contrariamente a quanto affermato nella relazione illustrativa, non risultano ricompresi nell'ambito soggettivo di applicazione della proroga i magistrati onorari presso i tribunali dei minorenni.
Illustra quindi la seguente proposta di parere:

«Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge n. 3084 e rilevato che:
esso reca un contenuto omogeneo in quanto prevede interventi sul versante degli organici e su quello della digitalizzazione dei processi che, pur non strettamente connessi tra loro, appaiono comunque unificati dalla finalità di apportare miglioramenti alla funzionalità del sistema giudiziario;
il provvedimento introduce talune discipline transitorie: in particolare, l'articolo 3 sostituisce la normativa attuale con una nuova disciplina «sia straordinaria che temporanea. La possibilità per il Consiglio superiore della magistratura di procedere al trasferimento d'ufficio dei magistrati nelle sedi cosiddette «disagiate» trova un limite temporale nella data del 31 dicembre 2014, dovendosi ritenere che entro tale data verrà varata e potrà spiegare i suoi effetti concreti una modifica delle norme ordinamentali idonea a risolvere in via definitiva il problema» (così nella relazione illustrativa); l'articolo 4, comma 5, dispone un regime transitorio valido nelle more dell'emanazione di un regolamento di delegificazione, che il Governo è autorizzato ad adottare fin dal 2002;
il decreto-legge dispone, all'articolo 4, misure in materia di digitalizzazione dei processi che, in alcuni casi, non sono immediatamente operative, in quanto gli effetti finali sono destinati a prodursi solo a seguito di appositi decreti ministeriali, da adottare entro 60 giorni dalla legge di conversione (comma 1) o dal decreto (comma 9, in cui si prevedono anche ulteriori passaggi rispetto al decreto ministeriale stesso) ovvero entro il 1o settembre 2010 (comma 3); per tali disposizioni la rispondenza al requisito, previsto dall'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, della «immediata applicabilità» delle misure disposte dal decreto, va dunque valutata anche con riguardo ad eventuali effetti intermedi ed alla tempistica degli adempimenti previsti;
il provvedimento reca alcune locuzioni imprecise: in particolare, l'articolo 4, ai commi 1 e 9, richiama il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, oggetto del recente decreto legislativo n. 177 del 2009, che ne prevede la ridenominazione in «DigitPA»; il comma 2, ultimo periodo, del medesimo articolo 4 si riferisce al «decreto del Ministro della giustizia di cui al comma 1», mentre sia il primo periodo della medesima disposizione sia il comma 1 fanno invece riferimento a «uno o più decreti del Ministro della giustizia»; l'articolo 4, comma 3, prevedendo che la nuova disciplina acquisti efficacia a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione di tali decreti nella «Gazzetta ufficiale», consente l'univocità del termine di decorrenza, in presenza di più decreti emanati ai sensi del comma 2, solo se si verifica una loro contestuale pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;
il disegno di legge non è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), né è provvisto della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), in difformità con quanto prescritto dal recente «regolamento recante disciplina attuativa dell'analisi dell'impatto della regolamentazione» (D.P.C.M. 11 settembre 2008, n. 170), che pure consente che taluni atti siano esentati

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dalla suddetta relazione; secondo l'articolo 9, comma 3, del citato regolamento, in questi casi, «la relazione illustrativa contiene il riferimento alla disposta esenzione e alle sue ragioni giustificative e indica sinteticamente la necessità ed i previsti effetti dell'intervento normativo sulle attività dei cittadini e delle imprese e sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni, dando conto della eventuale comparazione di opzioni regolatorie alternative», elementi che non sono invece rinvenibili nella relazione di accompagnamento;
ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis e 96-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:
l'articolo 1, comma 2 - volto a prorogare al 31 dicembre 2010 i giudici onorari ed i vice procuratori onorari «che esercitano le funzioni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2009», termine di scadenza fissato dall'articolo 14 del decreto-legge n. 248 del 2007 e dall'articolo 1-bis del decreto-legge 95 del 2008, rispettivamente per «i giudici onorari ed i vice procuratori onorari, nonché i giudici onorari presso i tribunali per i minorenni ... il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2007» e per «i giudici onorari e i vice procuratori onorari ... il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2008» - sia riformulato in modo da rendere certa ed inequivoca l'applicabilità della suddetta proroga a coloro che esercitano le funzioni al 31 dicembre 2009, atteso che il riferimento alla data di entrata in vigore della legge di conversione (e non a quella, antecedente, dell'entrata in vigore del decreto) appare idoneo, invece, a rendere di fatto inapplicabile la proroga medesima; al riguardo si valuti anche l'opportunità di chiarire se la proroga riguarda tutti i soggetti richiamati nelle due suddette disposizioni, atteso che nella sua attuale formulazione non comprende i giudici onorari presso i tribunali per i minorenni, che sono invece menzionati nella relazione illustrativa tra i destinatari della proroga;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:
all'articolo 4, comma 11, si sostituisca il riferimento all'articolo 20, quinto comma, della legge 468 del 1978 con il richiamo all'articolo 34, comma 4, della legge n. 196 del 2009, che ha disposto l'integrale abrogazione della citata legge n. 468.

Il Comitato osserva altresì quanto segue:
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:
all'articolo 4, commi 1 e 2 - secondo cui le regole tecniche in materia di notificazione degli atti in via telematica vigenti alla data di entrata in vigore del decreto perdono efficacia solo a partire dal momento dell'adozione dei decreti ministeriali ivi previsti - dovrebbe verificarsi l'esigenza di fare riferimento non al momento dell'adozione quanto piuttosto a quello dell'entrata in vigore di questi ultimi, anche al fine di consentire una tempistica adeguata per il passaggio dalle vecchie alle nuove regole tecniche;
all'articolo 4, comma 8 lettera d), capoverso ART. 149-bis, quarto comma - ove si prevede che, nella notifica degli atti processuali con procedure telematiche, la redazione della relata di notifica avvenga ai sensi dell'articolo 148 del codice di procedura civile - dovrebbe valutarsi l'opportunità di adeguare l'attuale disciplina riferita alla relata di notifica di cui all'articolo 148 (che prevede, ad esempio, l'indicazione del luogo di consegna dell'atto, i motivi della mancata notifica, le notizie raccolte sulla reperibilità del destinatario ecc.) con le nuove modalità di notificazione a mezzo di posta elettronica».

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Antonino LO PRESTI, nel condividere la proposta di parere del relatore, osserva che la formulazione del comma 2 dell'articolo 1, in ragione delle valutazioni rese dal relatore, è verosimilmente da imputare ad un mero errore tecnico nella redazione dello stesso che, pur grave, richiede un intervento correttivo piuttosto puntuale.

Il Comitato approva la proposta di parere.

Sui lavori del Comitato.

Lino DUILIO, presidente, ricollegandosi alle comunicazioni rese nella seduta del 12 novembre 2009, comunica che sarà sua cura presentare al Comitato, nel corso della prossima settimana e dunque in prossimità della scadenza del suo mandato, la versione definitiva del documento «tendenze e problemi della decretazione d'urgenza». Ciò consentirà di aggiungere a tale ricerca le considerazioni e proposte conclusive - di cui la versione originaria del documento era volutamente priva - che conseguono ai contributi che i membri del Comitato riterranno di produrre ed agli esiti della tavola rotonda del 12 gennaio scorso.

La seduta termina alle 13.05.