CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 2 dicembre 2009
255.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Comitato per la legislazione
COMUNICATO
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Mercoledì 2 dicembre 2009. - Presidenza del vicepresidente Antonino LO PRESTI.

La seduta comincia alle 10.05.

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

Conversione in legge del decreto-legge 23 novembre 2009, n. 168, recante disposizioni urgenti in materia di acconti di imposta, nonché di trasferimenti erariali ai comuni (C. 2975 Governo).
(Parere alla VI Commissione).
(Esame e conclusione - Parere con osservazione).

Il Comitato inizia l'esame del disegno di legge in titolo.

Anna Maria BERNINI BOVICELLI, relatore, ricorda che il provvedimento consta di soli tre articoli, l'ultimo dei quali dispone l'immediata entrata in vigore, mentre i primi due recano norme di carattere sostanziale.
Il primo articolo dispone il differimento, al 16 giugno 2010, del versamento dell'importo pari a venti punti percentuali dell'acconto di novembre dell'IRPEF dovuta per l'anno fiscale 2009, a favore di imprenditori, professionisti e soci di società di persone, nonché lavoratori dipendenti e pensionati qualora possessori di ulteriori redditi. Per coloro che si sono avvalsi dell'assistenza fiscale, la riduzione dell'acconto va riconosciuta dal sostituto d'imposta. Qualora questi abbia trattenuto il secondo o unico acconto dovuto dal contribuente senza applicare la prevista riduzione, il sostituto provvederà a restituire le maggiori ritenute operate con gli emolumenti del mese di dicembre.
L'articolo 2 obbliga i comuni a trasmettere al Ministero dell'interno entro il 31 marzo 2010 un'apposita certificazione del maggiore gettito, accertato a tutto l'anno 2009, derivante dalle misure di incremento della base imponibile ICI, conseguente anche al censimento degli immobili che hanno perso i requisiti di ruralità.
In attesa di tale certificazione, sulla base della quale verranno rimodulati i trasferimenti erariali ai singoli comuni per

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il 2009, il comma 2 dell'articolo, per evitare un danno da minor gettito, autorizza il Ministero dell'interno ad effettuare nell'anno in corso l'erogazione, in acconto, di una somma pari all'80 per cento della differenza tra l'importo certificato per l'anno 2007 e la corrispondente riduzione del contributo ordinario operata per il medesimo anno.
Al riguardo, segnala che i commi 39 e 46 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 262 del 2006 già pongono per i comuni l'obbligo dell'invio della certificazione relativa al maggior gettito, con le medesime modalità indicate dalla norma all'esame che, con riferimento a quello accertato nel 2009, stabilisce ora il termine del 31 marzo 2010. Per tale motivo ha ritenuto utile inserire nella proposta di parere un'indicazione per la Commissione di merito, affinché valuti l'opportunità di procedere ad una espressa novellazione delle disposizioni vigenti, eventualmente prevedendo un meccanismo per la trasmissione annuale della certificazione che operi a regime.
Illustra quindi la seguente proposta di parere:

«Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge n. 2975 e rilevato che:
esso reca un contenuto che afferisce al settore dell'erario ma che non appare pienamente omogeneo in quanto i due articoli sostanziali di cui si compone riguardano, rispettivamente, il versamento dell'acconto IRPEF e i trasferimenti erariali ai comuni;
il provvedimento non effettua modifiche della normativa vigente in quanto si propone di introdurre disposizioni operanti una tantum con riguardo al solo anno 2009, in deroga alle ordinarie scadenze per il versamento della rata dell'IRPEF ed alle procedure in materia di certificazione del maggior gettito accertato dai comuni definite dall'articolo 2, commi 39 e 46 del decreto-legge n. 262 del 2006; tuttavia, la norma di copertura degli oneri dell'articolo 1 (al comma 5) da un lato, si sovrappone alla disciplina attuale secondo cui le risorse derivanti dal cosiddetto "scudo fiscale" sono "integralmente destinate ... all'attuazione della manovra di bilancio per gli anni 2010 e seguenti" (come risulta dal comma 8 dell'articolo 13-bis e dall'articolo 16, comma 3, del decreto-legge n.78 del 2009) e, dall'altro lato, si affianca alla disposizione sulla destinazione delle medesime risorse contenuta nel disegno di legge finanziaria per il 2010, approvato dal Senato ed all'esame della Camera (C. 2936);
il disegno di legge non è corredato né della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), né della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), in difformità con quanto prescritto dal recente "regolamento recante disciplina attuativa dell'analisi dell'impatto della regolamentazione" (D.P.C.M. 11 settembre 2008, n. 170), che pure consente che taluni atti siano esentati dalla suddetta relazione; secondo l'articolo 9, comma 3 del citato regolamento, in questi casi, "la relazione illustrativa contiene il riferimento alla disposta esenzione e alle sue ragioni giustificative e indica sinteticamente la necessità ed i previsti effetti dell'intervento normativo sulle attività dei cittadini e delle imprese e sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni, dando conto della eventuale comparazione di opzioni regolatorie alternative", elementi che non sono invece rinvenibili nella relazione di accompagnamento;
alla luce dei parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento osserva quanto segue:
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:
all'articolo 2, comma 1 - che fissa al 31 marzo 2010 il termine per la trasmissione da parte dei comuni delle certificazioni già previste dai commi 39 e 46 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 262 del 2006 - dovrebbe verificarsi se procedere ad una testuale novellazione delle disposizioni

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vigenti, valutando altresì l'opportunità di prevedere un meccanismo per la trasmissione annuale della certificazione che operi a regime».

Il Comitato approva la proposta di parere.

Conversione in legge del decreto-legge 27 novembre 2009, n. 170, recante disposizione correttiva del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, in materia di concorsi per dirigenti scolastici (C. 2990 Governo).
(Parere alla I Commissione).
(Esame e conclusione - Parere con raccomandazione).

Il Comitato inizia l'esame del disegno di legge in titolo.

Antonino LO PRESTI, presidente e relatore, illustra la seguente proposta di parere:

«Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge n. 2990 e rilevato che:
esso ha contenuto omogeneo, in quanto finalizzato ad abrogare l'articolo 1, comma 4-quinquiesdecies, in materia di procedure concorsuali già espletate per dirigenti scolastici ed a rimuoverne gli effetti eventualmente prodotti;
il provvedimento, come evidenziato nel titolo e nel preambolo, interviene esclusivamente a modificare disposizioni di recentissima approvazione già contenute nel decreto n. 134 del 2009, ed entrate in vigore il 25 novembre 2009, ovvero solo due giorni prima dell'attuale provvedimento; il comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 27 novembre esplicita, al riguardo, l'intenzione di sanare "una incongruenza normativa, ... che si è determinata nel corso dell'iter parlamentare di approvazione della conversione in legge del decreto-legge n. 134 del 2009 in materia di precariato nella scuola... al fine di conformare il dettato normativo a pronunce della magistratura amministrativa successivamente intervenute"; tale evenienza, come già rilevato dal Comitato per la legislazione in analoghe circostanze (da ultimo, con riguardo ai decreti-legge n. 207 del 2008 e 78 del 2009), configura un uso anomalo della decretazione d'urgenza, suscettibile di determinare riflessi negativi sulle esigenze di stabilità, certezza e semplificazione della legislazione, oltre che sul piano della qualità del processo legislativo e del razionale svolgimento delle procedure parlamentari;
sia pure adottando una locuzione piuttosto generica ("sono nulli gli effetti"), il decreto-legge esplicita, al comma 2, l'efficacia retroattiva della disposizione abrogativa, che dunque rende nulli gli atti posti in essere e rimuove gli effetti eventualmente prodotti durante la breve vigenza della norma abrogata,
il decreto-legge è corredato sia della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN) sia della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);
ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, non vi sia nulla da osservare.

Il Comitato raccomanda tuttavia quanto segue:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:
per quanto segnalato in premessa, si abbia cura di adottare metodi di produzione legislativa che evitino la necessità di ricorrere ad un decreto-legge che abbia come esclusiva finalità quella di correggere disposizioni approvate in sede di conversione di altro decreto».

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 10.15.

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ERRATA CORRIGE

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 181 del 26 maggio 2009, apportare le seguenti modifiche:
a pagina 3, seconda colonna, diciottesima riga, aggiungere le parole «Lino DUILIO, presidente,».

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 244 del 10 novembre 2009, apportare le seguenti modifiche:
a pagina 3, nel titolo, dopo le parole «delega al Governo per la sua attuazione» aggiungere le parole «(C. 2720 - Governo - Approvato dal Senato)».