CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 19 novembre 2009
249.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Giovedì 19 novembre 2009. - Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. - Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali Francesca Martini.

La seduta comincia alle 13.20.

Variazione nella composizione della Commissione.

Giuseppe PALUMBO, presidente, comunica che i deputati Marco Calgaro e Donato Mosella hanno cessato di far parte della Commissione.

Ratifica ed esecuzione della Convezione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.
Nuovo testo C. 2836-A Governo.

(Parere alla II e III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Gianni MANCUSO (PdL), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere alle Commissioni riunite II e III il prescritto parere sulle parti di competenza del nuovo testo del disegno di legge in esame, di cui l'Assemblea ha deliberato il rinvio in Commissione. In proposito, osserva che le norme su cui, in Assemblea, si sono registrati maggiori problemi riguardano il reato di importazione illecita di animali e il divieto di tagliare code e

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orecchie degli animali. Purtroppo, tale ultimo problema ha suscitato una contrapposizione, a suo avviso del tutto impropria, tra sostenitori e detrattori della caccia. Rileva, comunque, che il nuovo testo del provvedimento, cui si è addivenuti grazie all'impegno dei relatori, del Governo e del collega Contento, rappresenta un accettabile punto di equilibrio, pur non essendo del tutto soddisfacente. In particolare, all'articolo 3, si demanda la soluzione del problema relativo al taglio della coda e delle orecchie a un regolamento da emanare con decreto ministeriale, sentita la Federazione nazionale degli ordini dei veterinari italiani. Pur ritenendo in astratto preferibile una soluzione analoga a quella adottata in Belgio, dove è stato previsto che, decorso un certo termine, il taglio della coda degli animali fosse vietato senza eccezioni, ribadisce di giudicare favorevolmente la soluzione di compromesso che le Commissioni competenti in via primaria hanno individuata e formula, pertanto, una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2010).
C. 2936 Governo, approvato dal Senato.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012.
C. 2937 Governo, approvato dal Senato e relativa nota di variazione (C. 2937-bis).

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2010 (limitatamente alle parti di competenza).
Tabella n. 4: Stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali (limitatamente alle parti di competenza).
(Parere alla V Commissione).
(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dei provvedimenti in titolo.

Giuseppe PALUMBO, presidente, avverte che lunedì 16 novembre 2009 sono stati assegnati il disegno di legge n. 2936 (Legge finanziaria 2010) ed il disegno di legge n. 2937 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e Bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012). Pertanto, secondo quanto previsto dall'articolo 119, comma 6, del regolamento, la Commissione dovrà sospendere ogni attività legislativa, fatte salve le attività dovute, finché non avrà espresso il parere di competenza sui predetti disegni di legge.
La Commissione potrà pertanto procedere all'esame in sede referente e in sede consultiva dei provvedimenti dovuti, vale a dire i disegni di legge di conversione dei decreti-legge, i disegni di legge di ratifica e di recepimento di atti normativi comunitari, i progetti di legge collegati alla manovra di finanza pubblica.
Ricorda che, ai sensi di quanto stabilito dall'Ufficio di presidenza nella seduta del 17 novembre 2009, il parere dovrà essere espresso entro il 25 novembre 2009.
Avverte, inoltre, che la Commissione è chiamata ad esaminare, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del regolamento, i citati disegni di legge finanziaria e di bilancio; l'esame si concluderà con la trasmissione alla V Commissione di una relazione e con la nomina di un relatore, il quale potrà partecipare alle sedute di quella Commissione. In particolare, per quanto riguarda il disegno di legge di bilancio, la Commissione esaminerà gli stati di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella n. 2), limitatamente alle parti di competenza, e del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali (Tabella n. 4), limitatamente alle parti di competenza.
La Commissione, oltre ad essere chiamata a trasmettere una relazione alla V Commissione su ciascuno stato di previsione, esaminerà anche gli eventuali emendamenti riferiti alle parti di sua competenza del disegno di legge di bilancio. Tutti

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gli emendamenti approvati saranno inseriti nella relazione approvata dalla Commissione. Invece, gli emendamenti proponenti variazioni compensative all'interno dei singoli stati di previsione, ove respinti, potranno essere successivamente ripresentati in Assemblea, mentre quelli concernenti variazioni non compensative o compensate non all'interno del medesimo stato di previsione, ove respinti, dovranno essere ripresentati alla V Commissione, anche al solo fine di consentire a quest'ultima di respingerli ai fini della ripresentazione in Assemblea.
Analoghe regole di esame si applicano anche agli eventuali emendamenti riferiti alle parti di competenza della Commissione del disegno di legge finanziaria per l'anno 2010.
Per quanto concerne la formulazione e l'ammissibilità degli emendamenti al disegno di legge di bilancio e al disegno di legge finanziaria, i criteri applicabili sono quelli indicati dal regolamento della Camera e dalla legislazione vigente.
Con riferimento alla presentazione degli ordini del giorno, ricorda che presso le Commissioni di settore devono essere presentati tutti gli ordini del giorno riferiti alle parti di rispettiva competenza del disegno di legge di bilancio e del disegno di legge finanziaria. Gli ordini del giorno concernenti l'indirizzo globale della politica economica devono invece essere presentati direttamente in Assemblea; gli ordini del giorno respinti dalle Commissioni di settore o non accolti dal Governo possono essere ripresentati in Assemblea. In ordine ai criteri di ammissibilità, segnala altresì che non sono ammissibili gli ordini del giorno volti ad impegnare il Governo ad utilizzare accantonamenti dei Fondi speciali di parte corrente e di conto capitale per determinate finalità.

Lucio BARANI (PdL), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere alla V Commissione il prescritto parere sulla parti di competenza dei disegni di legge n. 2936 e n. 2937 (con le relative Tabelle n. 2 e n.4), recanti rispettivamente le disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2010) e il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e il bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012.
Fa presente che il primo dei provvedimenti in esame, cioè il disegno di legge finanziaria per il per l'anno 2010, si presenta, come già l'anno passato, con un contenuto normativo snello. Il disegno di legge finanziaria per il 2010 si inserisce nell'ambito degli indirizzi indicati con le risoluzioni parlamentari di approvazione del documento di programmazione economico-finanziaria 2010-2013 dello scorso luglio, tenendo conto della revisione del quadro macroeconomico e di finanza pubblica effettuata con la Nota di aggiornamento al medesimo documento, presentata contestualmente ai disegni di legge finanziaria e di bilancio.
Analogamente a quanto avvenuto lo scorso anno, la manovra finanziaria per il triennio 2010-2012, nella sua articolazione complessiva, è stata anticipata dal Governo lo scorso luglio con il decreto-legge n. 78 del 2009 - convertito con modificazioni dalla legge n. 102 del 2009 - recante una serie di misure volte a contrastare gli effetti avversi della crisi economica, salvaguardando nel contempo l'equilibrio dei conti pubblici.
In continuità con la manovra adottata lo scorso anno, anche gli interventi di politica economica per il prossimo triennio si sono ispirati ad una logica di prudenza fiscale, in base alla quale l'intento di contrastare gli effetti negativi della crisi economica senza determinare un peggioramento della situazione dei conti pubblici è stato perseguito attraverso la definizione di misure di sostegno articolate in modo da determinare un impatto quanto più possibile neutrale sulla finanza pubblica.
Nell'ambito di tale linea d'indirizzo il disegno di legge finanziaria per il 2010 vede confermata l'impostazione semplificata già adottata nella manovra dello scorso anno, sia in quanto a contenuto normativo, sia in termini di effetti sui saldi di finanza pubblica.

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Ricorda poi, che anche per il 2010, il Governo ha, infatti, presentato in prima lettura al Senato una finanziaria «snella», articolata in soli tre articoli, che si limitano a fissare gli obiettivi dei saldi di bilancio (livello massimo del saldo netto da finanziare, in termini di competenza, e di ricorso al mercato finanziario), a introdurre un numero limitato di misure, tra le quali la quantificazione delle risorse da destinare ai rinnovi contrattuali del pubblico impiego e la proroga di norme di carattere tributario recanti regimi agevolati, nonché a stabilire l'importo da iscrivere nelle tabelle allegate.
A tale ridimensionamento del contenuto proprio della legge finanziaria corrisponde peraltro una valorizzazione del contenuto decisionale del bilancio dello Stato, stante la possibilità - prevista anch'essa in via sperimentale per il solo esercizio 2009 dall'articolo 60, comma 3, del decreto legge n. 112 del 2008 e riproposta per il 2010 dall'articolo 23, comma 21-quater, del decreto legge n. 78 del 2009 - di rimodulare nella legge di bilancio tra i programmi le dotazioni finanziarie di ciascuna missione, ivi incluse le risorse derivanti da autorizzazioni legislative di spesa.
Per quanto concerne gli effetti sui saldi di finanza pubblica, il disegno di legge finanziaria non comporta effetti correttivi di rilievo in termini di indebitamento netto del conto economico delle amministrazioni pubbliche, la cui incidenza sul prodotto interno lordo rimane pertanto fissata per il triennio 2010-2012 nei valori indicati dalla nota di aggiornamento al documento di programmazione economico-finanziaria.
Analogamente, gli interventi introdotti dal disegno di legge incidono marginalmente sul fabbisogno del settore statale, mentre variazioni in aumento nel triennio 2010-2012 sono previste in termini di saldo netto da finanziare.
Per quanto concerne lo specifico ambito di competenza della Commissione, in merito all'articolato del disegno di legge finanziaria per l'anno 2010, si segnala, in particolare, il comma 14 dell'articolo 2, il quale stabilisce, ferma restando la disciplina di cui al precedente comma 13, che continua a trovare applicazione, per le regioni, l'obbligo di costituire nel proprio bilancio gli accantonamenti necessari alla copertura degli oneri derivanti dal rinnovo dei contratti collettivi nazionali per il personale dipendente del Servizio sanitario nazionale e degli accordi collettivi nazionali per il personale convenzionato con il Servizio stesso, nell'ambito del proprio territorio, quantificati sulla base dei parametri previsti dai documenti di finanza pubblica. Tale obbligo è previsto dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 203 del 2005, convertito dalla legge n. 248 del 2005, e rientra tra gli adempimenti, a carico delle regioni, ai quali la legislazione vigente subordina l'attribuzione di una quota del finanziamento statale del Servizio sanitario nazionale. Secondo la relazione tecnica originaria, la norma in esame ribadisce disposizioni e procedure contabili già in vigore per gli enti del Servizio sanitario nazionale e quindi non determina modifiche ai saldi di finanza pubblica definiti a legislazione vigente.
Segnala, poi, che il comma 41 dell'articolo 2, inserito durante l'esame presso il Senato, autorizza la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2010 e di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012, finalizzata alla diffusione di defibrillatori semiautomatici e automatici esterni, quali dispositivi atti a incidere favorevolmente sulla riduzione della mortalità da arresto cardiaco. Viene rimessa ad un decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, la definizione dei criteri per dotare di defibrillatori luoghi, strutture e mezzi di trasporto entro il limite di spesa sopra indicato. A tale proposito, va ricordato che nella XV legislatura la Camera dei deputati ha concluso l'esame del testo unificato di alcune proposte di legge dirette a promuovere la diffusione dei defibrillatori, a disciplinare i criteri per l'individuazione dei luoghi e delle strutture che devono

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esserne dotati, a prevedere corsi di formazione in tale ambito. Approvato con modificazioni dal Senato, il provvedimento non ha tuttavia proseguito il suo iter a causa della fine anticipata della legislatura. Sulla stessa materia è attualmente all'esame del Senato la proposta di legge n. 718, sulla quale è stata chiesta al Governo la relazione tecnica. Per quanto attiene alla normativa vigente, la legge 3 aprile 2001, n. 120, al fine di garantire maggiori possibilità di intervento in caso di arresto cardiocircolatorio, autorizza l'uso del defibrillatore semiautomatico in sede intraospedaliera ed extraospedaliera anche al personale sanitario non medico, nonché al personale non sanitario in possesso di formazione specifica nelle attività di rianimazione cardio-polmonare. Le regioni disciplinano il rilascio dell'autorizzazione all'utilizzo extraospedaliero dei defibrillatori da parte del personale predetto, nell'ambito del sistema di emergenza 118 competente per territorio o sotto la responsabilità dell'azienda sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera di competenza. La formazione dei soggetti autorizzati può essere svolta anche da organizzazioni medico-scientifiche senza scopo di lucro, nonché da enti operanti nel settore dell'emergenza sanitaria che abbiano un rilievo nazionale e che dispongano di una rete di formazione. La stessa legge ha inoltre stabilito che fossero adottate, con decreto del Ministero della salute, apposite linee guida per il rilascio della prevista autorizzazione da parte delle regioni. A seguito delle modifiche intervenute al Titolo V della Costituzione, le linee guida sono state adottate nella forma di Accordo del 27 febbraio 2003 in sede di Conferenza Stato-regioni. Con tale provvedimento sono disciplinati i criteri per l'utilizzo dei defibrillatori semiautomatici, le modalità ed i termini per l'autorizzazione al loro impiego e la formazione degli operatori autorizzati all'utilizzo di tali apparecchiature. Ricorda, infine, che in materia di impiego di defibrillatori automatici è stato emanato in data 21 settembre 2000 un decreto interministeriale, recante uso dei defibrillatori semiautomatici a bordo degli aerei e corsi di formazione per capo cabina, con cui si autorizza l'impiego dei defibrillatori semiautomatici sugli aerei, da parte dei capi cabina in possesso di certificato «Basic life support - Defibrillation» (BLS-D).
Evidenzia, inoltre, il comma 50 dell'articolo 2, che prevede la riduzione di 100 mila euro per il 2010, di 900 mila euro a decorrere dal 2011 e di ulteriori 2 milioni di euro per l'anno 2012, dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1o ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, recante misure urgenti per la prevenzione dell'influenza aviaria. La disposizione citata prevedeva un'autorizzazione di spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2006 e di 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007 per far fronte agli oneri derivanti da una serie di agevolazioni tributarie, previdenziali e creditizie a favore degli allevatori avicoli, delle imprese di macellazione e trasformazione di carne avicola nonché mangimistiche operanti nella filiera e degli esercenti attività di commercio all'ingrosso di carni avicole.
Infine, il comma 52 dell'articolo 2, inserito nel corso dell'esame al Senato, riformula l'articolo 1, comma 556, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge finanziaria 2006), e successive modificazioni, che ha istituito presso il Ministero della solidarietà sociale l'Osservatorio per il disagio giovanile legato alle dipendenze, nonché il Fondo nazionale per le comunità giovanili.
La riformulazione operata con l'emendamento approvato dal Senato riferisce l'Osservatorio alle comunità giovanili - eliminando, quindi, lo specifico riferimento al disagio ed alle dipendenze - al fine di promuovere e valorizzare il ruolo di sviluppo e integrazione sociale svolto dalle medesime.
La medesima disposizione prevede altresì l'istituzione, presso, la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della gioventù, del Fondo nazionale per le comunità giovanili, per la realizzazione di

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azioni di promozione e valorizzazione delle attività delle comunità giovanili, con una dotazione finanziaria fissata in 3 milioni di euro per l'anno 2010.
Per ciò che concerne il disegno di legge recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e per il triennio 2010-2012, osserva che esso è impostato secondo la struttura contabile per missioni e programmi, volta a privilegiare il contenuto funzionale della spesa, introdotta con la legge di bilancio per il 2008. In particolare, la riorganizzazione operata si fonda su una classificazione delle risorse finanziarie secondo due livelli di aggregazione: 34 missioni, che rappresentano le funzioni principali della spesa pubblica e ne delineano gli obiettivi strategici, a loro volta articolate, nella legge di bilancio 2010, in 162 programmi, che rappresentano aggregati omogenei di attività svolte all'interno di ogni singolo ministero.
Come già per il 2009, sul processo di formazione del disegno di legge di bilancio per il 2010 ha inciso la disciplina introdotta dall'articolo 60, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, che, originariamente prevista, in via sperimentale, per il solo anno 2009, è stata estesa all'anno 2010 dall'articolo 23, comma 21-quater, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78 (legge n. 102 del 2009).
L'articolo 60, comma 3, del decreto-legge n. 112 ha introdotto - in connessione con la sensibile riduzione delle dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di competenza dei vari Ministeri per gli anni 2009, 2010 e 2011, disposta ai sensi del comma 1 - alcuni criteri specifici di flessibilità per quanto concerne la determinazione degli stanziamenti di spesa del bilancio dello Stato, inclusi quelli predeterminati per legge, da iscrivere a legislazione vigente per il 2009 e per il 2010.
Come riportato nella relazione illustrativa al disegno di legge, nella fase di formazione del disegno di legge di bilancio per il 2010 è stata concessa ai Ministeri la facoltà di riallocare le risorse stesse verso altre forme di impiego ritenute prioritarie o più produttive, attraverso la loro rimodulazione tra programmi che realizzano la stessa missione di spesa.
La relazione illustrativa richiama, al riguardo, la circolare del Ministero dell'economia del 5 giugno 2009, n. 21, relativa ai criteri per la determinazione delle previsioni di bilancio per l'anno 2010 e per il triennio 2010-2012, nella quale si afferma che, a seguito del taglio disposto dal decreto-legge n. 112 del 2008, ciascun Ministero dispone, per l'anno 2010, di un plafond di risorse rimodulabili - aggiornato sulla base di quanto previsto da disposizioni legislative intervenute - che possono essere ripartite tra i programmi di spesa che compongono una missione, secondo i criteri dettati dall'articolo 60, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008, e di un plafond non rimodulabile, da collegarsi alle spese escluse dal taglio. La rimodulabilità delle risorse «R» iscritte nel disegno di legge di bilancio 2010 afferisce, dunque, a risorse relative a voci, anche predeterminate per legge, sulle quali è stato operato un taglio, ai sensi del combinato disposto dei commi 1 e 2 dell'articolo 60 del decreto-legge n. 112 e che pertanto, essendo state ridotte, possono essere riallocate in modo più funzionale, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 60.
Per quanto concerne lo specifico ambito di competenza della Commissione, si segnalano, in particolare, gli stati di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e gli stati di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui alla Tabella n. 2 e n. 4 de disegno di legge di bilancio.
A legislazione vigente, tra le principali variazioni negative delle spese correnti i trasferimenti correnti alle famiglie registrano una flessione pari a 3.074 milioni di euro, di cui 2.400 sono riferiti al bonus straordinario ai contribuenti a basso reddito. Tale beneficio, previsto dall'articolo 1, comma 2 del decreto-legge n. 185 del 2009, era finanziato per il solo anno 2009. Anche il fondo speciale per la «social card» presenta una riduzione pari a 487 milioni, atteso che il meccanismo di finanziamento è basato sulla riassegnazione delle risorse che affluiranno in entrata;

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pertanto, la relativa dotazione per il 2010 potrà essere iscritta in bilancio in corso d'anno, successivamente al versamento dei relativi introiti.
Nello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali le tre principali missioni riguardanti il settore della sanità sono: Ricerca e innovazione (17), Tutela della salute (20) e Fondi da ripartire (33). Tali missioni sono attuate attraverso i seguenti specifici programmi: ricerca per il settore della sanità pubblica e per il settore zooprofilattico (17.20); prevenzione, assistenza, indirizzo e coordinamento internazionale in materia sanitaria umana (20.1); prevenzione e assistenza sanitaria veterinaria (20.2); programmazione sanitaria e livelli essenziali di assistenza (20.3); regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano (20.4); vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario (20.5); fondi da assegnare (33.1).
Le previsioni di spesa in termini di competenza dello stato di previsione Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali nell'esercizio finanziario 2010, come modificate dal Senato con la prima nota di variazione al disegno di legge di bilancio, risultano complessivamente pari a 83.044,1 milioni di euro (82.044 milioni di euro per spese correnti e 1.000 milioni di euro per spese in conto capitale), di cui 58.834 milioni di euro sono per la missione 25 (politiche previdenziali)
Nel disegno di legge originario le previsioni di spesa in termini di competenza dello stato di previsione Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali nell'esercizio finanziario 2010 risultano complessivamente pari a 82.919,9 milioni di euro (81.919,9 milioni di euro per spese correnti e 1.000 milioni di euro per spese in conto capitale), di cui 58.713,8 milioni di euro sono per la missione 25 (politiche previdenziali).
Le spese correnti sono in massima parte assorbite dalla unità previsionale di base «interventi», per una somma di 80.298,9 milioni di euro (originariamente pari a 80.174,7 milioni di euro).
Delle risorse complessive, quelle dedicate al comparto sanità ammontano a circa 2.132 milioni di euro (779,5 milioni di euro per l'intera missione 20 (tutela della salute), 499,6 milioni di euro per la missione 17 (ricerca e innovazione), di cui 498,3 milioni di euro sono per il programma 17.20 (ricerca per il settore della sanità pubblica e zooprofilattico), 867 milioni di euro della missione 33 (fondi da ripartire), mentre quelle assegnate al settore sociale, con particolare riferimento alla missione 24 (diritti sociali, politiche sociali e famiglia) sono pari a 19.191,4 milioni.
Per quanto riguarda le politiche di assistenza, il principale strumento per il finanziamento degli interventi e dei servizi sociali è il Fondo nazionale per le politiche sociali, le cui risorse sono ripartite annualmente con decreto ministeriale tra il Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali, l'INPS, le regioni, le province autonome e i comuni.
Segnala, infine, che le risorse stanziate per il Fondo nazionale per le politiche sociali dalla legge finanziaria per il 2008 (legge 24 dicembre 2007, n. 244) erano pari a 1.582,815 milioni di euro e quelle stabilite dalla legge finanziaria per il 2009 (legge 22 dicembre 2008, n. 203) erano pari a 1.311,555 milioni di euro. Da ultimo, il disegno di legge recante la finanziaria per il 2010 prevede un importo di circa 1.025 milioni di euro. Per quanto concerne gli stanziamenti del Fondo per le politiche della famiglia, la legge finanziaria per il 2008 prevedeva 276,462 milioni di euro e la legge finanziaria per il 2009 stanziava 186,564 milioni di euro. Da ultimo il disegno di legge recante la finanziaria per il 2010 prevede un importo pari 185,289 milioni di euro.

Alessandra MUSSOLINI (PdL) invita i colleghi ed il rappresentante del Governo a valutare la possibilità di affrontare, in sede di esame del disegno di legge finanziaria, il problema della mancata attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 19, comma 18, del decreto-legge n. 185 del 2008.

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Suggerisce, inoltre, la possibilità di vincolare una parte delle risorse destinate a interventi in favore dei giovani al finanziamento delle esistenti strutture socioeducative per il contrasto della devianza minorile, sottolineando come, specie in alcune regioni, tali strutture versino in condizioni particolarmente gravi.

Giuseppe PALUMBO, presidente, propone di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 10 di mercoledì 25 novembre 2009.

La Commissione concorda.

Giuseppe PALUMBO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.10.