CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 17 novembre 2009
247.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
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INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 17 novembre 2009. - Presidenza del presidente Gianfranco CONTE.

La seduta comincia alle 11.10.

Indagine conoscitiva sul credito al consumo.
Audizione del Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.
(Svolgimento e conclusione).

Gianfranco CONTE, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta, è assicurata, oltre che mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche attraverso l'attivazione della trasmissione televisiva tramite il canale satellitare della Camera dei deputati.
Introduce quindi l'audizione.

Antonio CATRICALÀ, Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Alberto FLUVI (PD), Silvana Andreina COMAROLI (LNP), Maurizio FUGATTI (LNP), Alessandro PAGANO (PdL), e Gianfranco CONTE, presidente, ai quali replica Antonio CATRICALÀ, Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

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I deputati Silvana Andreina COMAROLI (LNP) e Gianfranco CONTE, presidente, pongono ulteriori quesiti, ai quali risponde Antonio CATRICALÀ, Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Gianfranco CONTE, presidente, ringrazia il Presidente Catricalà e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 12.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 17 novembre 2009. - Presidenza del presidente Gianfranco CONTE.

La seduta comincia alle 12.10.

Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento.
C. 2364, approvata dal Senato, ed abbinate.

(Parere alla II Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione - Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 10 novembre scorso.

Gianfranco CONTE, presidente, ricorda che nella seduta del 10 novembre scorso il relatore ha illustrato il contenuto del provvedimento.

Silvana Andreina COMAROLI (LNP), relatore, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato), rilevando come essa tenga conto anche dei rilievi espressi informalmente dal deputato Causi, in particolare per quanto riguarda l'opportunità di circoscrivere al solo giudice della procedura l'accesso ai dati dell'anagrafe tributaria.

Gianfranco CONTE, presidente, condivide particolarmente l'esigenza, segnalata dalle osservazioni di cui alle lettere b) e c) della proposta di parere, di regolare l'accesso ai dati dell'anagrafe tributaria, prevedendo che esso sia consentito esclusivamente alla persona del giudice della procedura, senza possibilità di delega ad altri soggetti.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 12.20.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 17 novembre 2009. - Presidenza del presidente Gianfranco CONTE.

La seduta comincia alle 12.20.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/44/CE, per quanto riguarda le regole procedurali e i criteri per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni nel settore finanziario.
Atto n. 146.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Maurizio BERNARDO (PdL), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai fini dell'espressione del parere al Governo, lo schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2007/44/CE, concernente le regole procedurali e i criteri per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni nel settore finanziario (Atto n. 146).

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Lo schema di decreto, che è stato predisposto ai sensi della delega conferita al Governo dagli articoli 1 e 2 della legge n. 88 del 2009, legge comunitaria per il 2009, è composto di 6 articoli.
Per quanto riguarda il contenuto della direttiva 2007/44/CE, ricorda che essa reca disposizioni in merito all'aumento, alla riduzione o all'acquisizione di una partecipazione qualificata in un ente creditizio, in un'impresa di assicurazione, di riassicurazione o di investimento, modificando la terza direttiva assicurazioni «non vita» (92/49/CEE), la direttiva relativa all'assicurazione sulla vita (2002/83/CE), la direttiva relativa ai mercati degli strumenti finanziari (2004/39/CE, cosiddetta direttiva MiFID), la direttiva relativa alla riassicurazione (2005/68/CE) e la direttiva relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (2006/48/CE).
In particolare la direttiva prevede un elenco chiuso di criteri che le autorità nazionali possono considerare per la valutazione prudenziale nei progetti di acquisizione ed incremento di partecipazioni, sia nazionali che transfrontalieri, al fine di accertare l'idoneità dell'acquirente. Tali criteri riguardano la reputazione, l'esperienza professionale e la solidità finanziaria dell'acquirente, nonché la provenienza lecita dei capitali necessari per l'acquisto. Si tratta di elementi che permettono di vietare le operazioni solo quando queste compromettono la sana e prudente gestione finanziaria.
Il criterio relativo alla «reputazione del candidato acquirente» presuppone la verifica dell'esistenza di eventuali dubbi sull'integrità e sulla competenza professionale del candidato acquirente, e della loro fondatezza, che possono derivare specialmente dalla sua condotta passata. La valutazione della reputazione è di particolare importanza, se il candidato acquirente è un soggetto non regolamentato e dovrebbe essere agevolata qualora l'acquirente sia autorizzato e sottoposto a vigilanza all'interno dell'Unione europea.
La direttiva intende inoltre anche rafforzare i processi di cooperazione tra autorità competenti per la decisione del progetto di acquisizione e autorità responsabili della vigilanza sull'acquirente.
In tale contesto la direttiva 2007/44/CE interviene sulla regole concernenti la partecipazione delle imprese nel capitale sociale delle banche, con l'obiettivo di armonizzare le diverse normative nazionali vigenti in materia.
Inoltre la direttiva disciplina l'iter autorizzativo che le acquisizioni di capitale dovranno superare, stabilendo un termine massimo di 60 giorni lavorativi per il completamento della valutazione da parte delle autorità nazionali, prevedendo che queste ultime possano porre un veto qualora non siano rispettati i requisiti prudenziali, nonché stabilendo direttamente alcune soglie di aumento di partecipazione (20, 30 e 50 per cento), oltre le quali l'operazione va notificata e richiede un'apposita autorizzazione.
Il termine per il recepimento della direttiva nell'ordinamento italiano è scaduto il 21 marzo 2009.
Passando al contenuto dello schema di decreto legislativo in esame, l'articolo 1, composto da un solo comma, apporta una serie di modifiche al Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB), di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993.
In particolare, la lettera d) sostituisce i commi 1, 2, 5 e 9 dell'articolo 19 del TUB, il quale disciplina l'autorizzazione della Banca d'Italia all'acquisizione di partecipazioni in una banca.
In particolare, al comma 1 dell'articolo 19, come sostituito dal numero 1 della lettera d), si prevede che l'obbligo di richiedere l'autorizzazione della Banca d'Italia sussista quando vengano acquisite partecipazioni in una banca che comportano il controllo o la possibilità di esercitare un'influenza notevole nella banca stessa o che attribuiscono una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento.
Rispetto al testo attualmente vigente della disposizione si eliminano la nozione di partecipazione rilevante ed il riferimento

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al 5 per cento dei diritti di voto, a cui è attualmente connesso l'obbligo di richieder la predetta autorizzazione.
Ai sensi del comma 2 dell'articolo 19, come sostituito dal numero 2, l'autorizzazione preventiva è prevista anche nel caso di variazioni nelle partecipazioni, quando esse raggiungano o superino le soglie del 20, del 30 o del 50 per cento del capitale, nonché, come già attualmente previsto, quando le variazioni stesse determinino il controllo sulla banca stessa. A tale riguardo la differenza rispetto al testo attuale della disposizione riguarda il fatto che le soglie di partecipazione al superamento delle quali scatta l'obbligo di richiedere l'autorizzazione sono direttamente stabilite dalla norma legislativa, secondo le previsioni della norma comunitaria, e non sono lasciate alla definizione della Banca d'Italia.
La nuova formulazione del comma 5 definisce le condizioni in presenza delle quali la Banca d'Italia rilascia l'autorizzazione; in particolare, rispetto all'attuale formulazione, che richiama esclusivamente la gestione sana e prudente della banca, la Banca d'Italia dovrà valutare la qualità dell'acquirente e la solidità finanziaria del progetto di acquisizione, sulla base:
della reputazione e della solidità finanziaria dell'acquirente stesso;
del possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza di cui all'articolo 26 del TUB in capo a coloro che, successivamente all'acquisizione, ricopriranno funzioni di amministrazione, direzione e controllo nella banca;
della capacità della banca di rispettare disposizioni che ne regolano l'attività;
dell'idoneità del gruppo del potenziale acquirente a consentire l'efficace esercizio della vigilanza sulla banca stessa.

La nuova formulazione del comma 5 specifica inoltre che l'autorizzazione non può essere rilasciata nel caso in cui sussista il fondato sospetto che l'acquisizione sia connessa ad operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
La nuova formulazione del comma 9 specifica, rispetto al testo attuale, che le disposizioni attuative emanate in materia dalla Banca d'Italia dovranno in particolare disciplinare le modalità ed i termini del procedimento di valutazione con il quale la Banca d'Italia stessa rilascia l'autorizzazione all'acquisizione delle partecipazioni, i criteri di calcolo dei diritti di voto rilevanti ai fini dell'applicazione delle soglie di partecipazione previste dai commi 1 e 2 dell'articolo, nonché i criteri per individuare i casi di influenza notevole sulla banca previsti dal comma 1.
Il comma 8 del predetto articolo 19 viene altresì integrato, stabilendo che la domanda di autorizzazione all'acquisizione di partecipazioni, presentata da soggetti appartenenti a Stati extracomunitari che non assicurano condizioni di reciprocità, deve essere comunicata dalla Banca d'Italia al Ministro dell'economia, il quale può proporre al Presidente del Consiglio di vietare l'autorizzazione stessa, non solo nel caso di acquisizione, diretta o indiretta, del controllo o dell'influenza notevole sulla banca o nel caso di acquisizione di una percentuale del 10 per cento del capitale, ma anche nell'ipotesi, regolata dal comma 2, in cui siano raggiunte o superate le soglie del 20, 30 o 50 per cento del capitale stesso.
In connessione con tali modifiche la lettera g) sostituisce il comma 3 dell'articolo 24 del TUB, prevedendo che le partecipazioni al capitale delle banche per le quali la Banca d'Italia abbia negato o revocato l'autorizzazione devono essere alienate entro i termini stabiliti dalla stessa Banca d'Italia.
Rispetto al testo vigente della disposizione viene meno l'obbligo di alienazione delle partecipazioni detenute in violazione dell'articolo 19, comma 6, del TUB, già soppresso dall'articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 185 del 2008, ai sensi del quale i soggetti che svolgano in misura rilevante attività d'impresa in settori né bancari e finanziari non potevano acquisire partecipazioni superiori al 15 per

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cento o esercitare il controllo sulla banca. Inoltre viene meno il secondo periodo del comma 3, ai sensi del quale la vendita di tali partecipazioni è ordinata dal tribunale, su richiesta della Banca d'Italia.
La lettera e) apporta alcune modifiche all'articolo 20 del TUB, in materia di obblighi di comunicazione relativi ad operazioni di acquisto o cessioni di partecipazioni in banche.
In particolare il testo del comma 1 dell'articolo 20 viene riformulato in termini più generali, prevedendo che la Banca d'Italia stabilisca obblighi di comunicazione in ordine alle operazioni di acquisizione o cessione in banche, potenzialmente anche quando queste siano inferiori alle soglie fissate dalla direttiva 2007/44 o riguardino la cessione di partecipazioni già autorizzate.
Inoltre, al comma 2 del predetto articolo, si elimina il termine di 5 giorni entro il quale gli accordi per l'esercizio concertato del voto in una banca devono essere comunicati alla Banca d'Italia dai partecipanti all'accordo medesimo, eliminando in tal modo l'incongruenza secondo cui l'accordo potrebbe essere comunicato anche dopo l'assemblea dei soci alla quale l'accordo stesso si riferisce.
Al comma 3 si precisa che la stessa Banca d'Italia stabilisca anche i termini per la comunicazione dei predetti accordi.
La lettera f) inserisce nell'articolo 22 del TUB un nuovo comma 1-bis, ai sensi del quale i Capi III e IV del Titolo II del TUB, recanti, rispettivamente, la disciplina sulla partecipazione al capitale delle banche e le norme sui requisiti di professionalità ed onorabilità dei partecipanti al capitale delle stesse banche e degli esponenti aziendali, si applicano anche in caso di acquisti di concerto di partecipazioni nelle banche che determinino il raggiungimento o il superamento delle soglie percentuali stabilite dall'articolo 19 del TUB.
La lettera h) apporta modifiche all'articolo 25 del TUB. Oltre all'eliminazione, al comma 1, della nozione di partecipazioni rilevanti, conseguente alle modifiche apportate all'articolo 19, viene soppresso il comma 2, ai sensi del quale le soglie partecipative oltre le quali si applicano requisiti di onorabilità dei soggetti titolari delle partecipazioni nelle banche sono definite con regolamento emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze.
Viene altresì modificato il comma 3, al fine di precisare che i soggetti i quali non posseggano i predetti requisiti di onorabilità non possono esercitare i diritti di voto relativi alle partecipazioni da essi detenute, qualora tali partecipazioni eccedano le soglie identificate dall'articolo 19, comma 1.
In conseguenza dell'abrogazione del comma 2, al comma 4 dell'articolo 25, relativo all'obbligo di alienazione delle partecipazioni eccedenti possedute dai soggetti privi dei requisiti di onorabilità, il riferimento al comma 2 dell'articolo viene sostituito con quello al comma 3 dello stesso.
In connessione con le modifiche apportate all'articolo 19, la lettera a) sopprime la lettera h)-quinquies dell'articolo 1, comma 2, del predetto TUB, la quale fornisce la definizione di partecipazioni rilevanti.
Le lettere m) ed n) intervengono, rispettivamente sugli articoli 108, comma 1, e 110, comma 1, del TUB, relativi ai requisiti di onorabilità ed agli obblighi di comunicazione dei titolari di partecipazioni in intermediari, eliminando anche in quest'ambito il richiamo alla rilevanza delle partecipazioni. Pertanto, alla luce di tali modifiche, i requisiti di onorabilità si applicheranno ai titolari di partecipazioni che superino le soglie definite con regolamento del Ministero dell'economia, mentre i relativi obblighi di comunicazione si applicheranno ai titolari di partecipazioni che superino le soglie definite con regolamento della Banca d'Italia.
Secondo la relazione illustrativa, sebbene la direttiva 2007/44/CE non si applichi agli intermediari finanziari, le modifiche si rendono necessarie per coordinare la formulazione di tali disposizioni con l'eliminazione della nozione di partecipazioni rilevanti.
Le lettere b), h), numero 1, ed l), sostituiscono, in diverse disposizioni del

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TUB, la nozione di «partecipazioni rilevanti» con quella di partecipazioni indicate dall'articolo 19 del medesimo TUB, anche in questo caso alla luce della riformulazione dei commi 1, 2 e 4 dell'articolo 19.
Le lettere i), o) e p) apportano talune modifiche di coordinamento agli articoli 65, 114-ter e 114-quater, conseguenti alla soppressione dei commi 6 e 7 dell'articolo 19 del TUB operata dall'articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 185 del 2008.
L'articolo 2, anch'esso composto di un solo comma, reca una serie di modifiche al Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF) di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998.
In primo luogo la lettera b) modifica sotto diversi profili l'articolo 15 del TUF, il quale reca l'obbligo di comunicare preventivamente alla Banca d'Italia l'acquisizione di partecipazioni nel capitale di una società di intermediazione immobiliare (SIM), di una società di gestione del risparmio (SGR) o di una società di investimento a capitale variabile (SICAV) e disciplina la facoltà, per la Banca d'Italia, di vietare l'acquisizione della partecipazione stessa.
Nel dettaglio, il comma 1 dell'articolo 15, come sostituito dal numero 2 della lettera b), prevede che tale obbligo di comunicazione preventiva sussista nel caso in cui la partecipazione comporti il controllo della società, la possibilità di esercitarvi un'influenza notevole ovvero acquisire una quota percentuale almeno pari al 10 per cento. Inoltre la comunicazione è dovuta quando le partecipazioni raggiungano o superino, in aumento o in diminuzione, le soglie percentuali del 20, del 30 o del 50 per cento, nonché, in ogni caso, quando si determini l'acquisizione o la perdita del controllo.
Le modifiche principali rispetto al testo vigente riguardano l'eliminazione della nozione di partecipazione qualificata e l'indicazione diretta delle soglie partecipative al superamento delle quali scattano gli obblighi di comunicazione alla Banca d'Italia.
Al comma 2 viene sostituito il primo periodo, specificando più dettagliatamente le condizioni alle quali la Banca d'Italia può vietare l'acquisizione della partecipazione: oltre al parametro, già previsto, della sana e prudente gestione, la Banca d'Italia dovrà valutare la qualità dell'acquirente e la solidità finanziaria del progetto di acquisizione sulla base dei seguenti criteri:
reputazione dell'acquirente e possesso dei requisiti di onorabilità;
possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza da parte di coloro che assumeranno cariche aziendali presso l'intermediario a seguito dell'acquisizione;
solidità finanziaria dell'acquirente;
capacità dell'intermediario di rispettare le disposizioni che ne regolano l'attività;
idoneità del gruppo a consentire l'esercizio della vigilanza;
assenza del fondato sospetto che l'acquisizione sia connessa ad operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Inoltre al comma 2 viene eliminato il termine di novanta giorni entro il quale la Banca d'Italia può vietare l'acquisizione, rinviando ad un regolamento della stessa Banca la definirne dei termini entro il quale dovrà essere effettuata la valutazione.
A tale ultimo riguardo considera opportuno specificare che il termine di conclusione del procedimento di valutazione stabilito dal regolamento della Banca d'Italia deve essere congruente con le previsioni della direttiva 2007/44/CE.
In connessione con le modifiche apportate al comma 1, nel quale sono indicate le soglie di partecipazione per le quali scatta l'obbligo di comunicazione preventiva, il numero 5 sostituisce la lettera a) del comma 5 del predetto articolo 15, la quale attualmente affida alla Banca d'Italia il compito di individuare le soglie di

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partecipazione qualificate, prevedendo invece che la Banca definisca i criteri di calcolo dei diritti di voto rilevanti ai fini per l'applicazione delle soglie ora indicate dal comma 1, i criteri per l'individuazione dei casi d'influenza notevole, oltre a prevedere, alla lettera c), che la Banca d'Italia definisca le procedure per l'eventuale divieto all'acquisizione delle partecipazioni. Inoltre, sempre in relazione alle modifiche apportate al comma 1, il numero 4 sopprime il secondo periodo del comma 3, il cui contenuto è ormai compreso nel predetto comma 1.
La lettera c) apporta una modifica all'articolo 19 del TUF, in materia di autorizzazione all'esercizio dell'attività da parte delle SIM, al fine di armonizzare tale disciplina con quella relativa all'autorizzazione all'acquisizione delle partecipazioni.
In particolare si prevede che tra le condizioni per l'autorizzazione all'attività ricorra la sussistenza dei requisiti di onorabilità in capo ai titolari delle partecipazioni di cui all'articolo 15, comma 1 (cioè quelle partecipazioni che comportino il controllo o l'influenza notevole sulla società ovvero che attribuiscano una quota di capitale almeno pari al 10 per cento), nonché l'assenza delle condizioni che comportano, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, il divieto all'acquisizione delle partecipazioni disposto dalla Banca d'Italia.
Le lettere d), e) ed f) apportano correzioni, analoghe a quelle disposte dalla lettera c), agli articoli 34, 43 e 43-bis, relativamente all'autorizzazione all'attività delle SGR e delle SICAV.
A tale proposito la relazione illustrativa segnala come, sebbene la direttiva 2007/44/CE non si applichi alle SGR, tali modifiche si rendano necessarie per assicurare l'opportuna omogeneità all'interno della disciplina del TUF.
La lettera a) apporta invece una serie di modifiche all'articolo 14 del TUF, in materia di requisiti di onorabilità dei titolari di partecipazioni nelle SIM, nelle SGR e nelle SICAV.
In particolare, al comma 1 dell'articolo 14 si specifica che tali requisiti, definiti con regolamento ministeriale, si applicano alle partecipazioni indicate dall'articolo 15, comma 1. Inoltre, al comma 2 viene soppresso il primo periodo, il quale prevede che il predetto regolamento ministeriale stabilisce le soglie partecipative per l'applicazione dei citati requisiti, in considerazione del fatto che tali soglie sono già determinate dalla nuova formulazione del comma 1 dell'articolo 15.
Le ulteriori modifiche apportate ai commi 3, 4 e 7 sono ugualmente finalizzate a coordinare il testo della disposizione con la riformulazione del comma 1 dell'articolo 15.
L'articolo 3 abroga il comma 5 dell'articolo 20 della legge n. 287 del 1990, il quale prevede che, per le operazioni di acquisizione del controllo di banche che costituiscono operazioni di concentrazione soggette alla preventiva comunicazione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ai sensi dell'articolo 16 della predetta legge n. 287, i provvedimenti autorizzativi della Banca d'Italia in ordine alla valutazione della sana e prudente gestione, previsti dall'articolo 19 del TUB, e quelli dell'Autorità garante in ordine all'assetto concorrenziale del mercato, sono adottati entro 60 giorni dalla presentazione della relativa istanza.
A tale riguardo si ricorda che le operazioni di concentrazione sono comunicate all'Autorità garante qualora il fatturato totale a livello nazionale realizzato dall'insieme delle imprese interessate dall'operazione stessa, sia superiore a 500 miliardi di lire, ovvero quando il fatturato a livello nazionale dell'impresa di cui è prevista l'acquisizione sia superiore a 50 miliardi di lire.
Secondo la relazione illustrativa dello schema di decreto, nonché secondo la nota in merito del Ministero dell'economia, trasmessa dal Governo al Parlamento, l'abrogazione del comma 5 del predetto articolo 20 risponde esclusivamente all'esigenza di rimuovere l'obbligo, per la Banca d'Italia e per l'Autorità garante, di emanare i provvedimenti di rispettiva competenza entro

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60 giorni, in quanto tale termine non sarebbe coerente con quello, più lungo, di 60 giorni lavorativi imposto dalla direttiva 2007/44/CE, né sarebbe realistico, nelle ipotesi in cui sia necessaria una consultazione con le autorità competenti di altri Stati dell'Unione europea, nonché in quanto in tal modo si prevederebbero termini procedurali diversi a seconda che le operazioni di acquisizione del controllo di società bancarie abbiano o meno effetti di concentrazione.
Pertanto, ai sensi della predetta abrogazione, le valutazioni della Banca d'Italia dovrebbero essere effettuate entro i termini stabiliti dalla predetta direttiva 2007, mentre per le valutazioni di competenza dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato si applicherebbero i termini generali in materia di istruttoria per le operazioni di concentrazione, previsti dall'articolo 16, comma 8, della legge n. 287 del 1990.
In merito alla formulazione della disposizione, rileva l'opportunità di chiarirne meglio l'effettiva portata.
L'articolo 4 reca una serie di modifiche al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005.
Le modifiche più significative, recate dalle lettere da d) a l), riguardano l'articolo 68 del predetto codice, concernente la disciplina dell'autorizzazione preventiva, da parte dell'ISVAP, all'acquisizione o alla variazione di partecipazioni rilevanti in un'impresa di assicurazione o di riassicurazione.
In particolare al comma 1 dell'articolo 68, come sostituito dalla lettera d), viene eliminato il riferimento alla nozione di partecipazioni rilevanti, nonché quello al superamento della soglia partecipativa del 5 per cento, prevedendo che l'autorizzazione dell'ISVAP sia richiesta quando la partecipazione comporti il controllo o l'influenza notevole sull'impresa, ovvero attribuisca una quota del capitale almeno pari al 10 per cento.
Inoltre, il comma 2, come sostituito dalla lettera e), specifica le soglie percentuali di partecipazione il cui raggiungimento comporta l'obbligo di autorizzazione dell'ISVAP, fissandole nel 20, 30 o 50 per cento.
La lettera f) inserisce nell'articolo 68 un nuovo comma 2-bis, ai sensi del quale le disposizioni dei Capi I e II del Titolo VII del codice delle assicurazioni, relativi alle partecipazioni nelle società di assicurazione e riassicurazione ed ai requisiti dei partecipanti e degli esponenti aziendali delle medesime società, si considerano anche le partecipazioni acquisite da soggetti che intendano esercitare in modo concertato i relativi diritti.
La lettera h) sostituisce il comma 5 dell'articolo 68, il quale stabilisce le condizioni alle quali l'ISVAP può rilasciare l'autorizzazione all'acquisizione delle predette partecipazioni. In dettaglio si prevede che l'ISVAP dovrà valutare, oltre alla sana e prudente gestione dell'impresa, la qualità dell'acquirente e la solidità finanziaria del progetto di acquisizione, anche ai fini della protezione degli assicurati, sulla base dei seguenti criteri:
reputazione dell'acquirente e possesso dei requisiti di onorabilità;
possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza da parte di coloro che assumeranno cariche aziendali presso l'intermediario a seguito dell'acquisizione;
solidità finanziaria dell'acquirente;
capacità dell'intermediario di rispettare le disposizioni che ne regolano l'attività;
idoneità del gruppo a consentire l'esercizio della vigilanza;
assenza del fondato sospetto che l'acquisizione sia connessa ad operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

In tale contesto la lettera i) introduce nell'articolo 68 un nuovo comma 5-bis, ai sensi del quale l'ISVAP, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, operi in consultazione con le altre autorità competenti, qualora il potenziale acquirente sia una

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banca, un'impresa di investimento, una società di gestione del risparmio ovvero un'impresa di assicurazione, una banca o un'impresa di investimento autorizzata in altro Stato membro dell'Unione europea.
La lettera l) sostituisce il comma 9 dell'articolo 68, al fine di precisare che il regolamento di attuazione delle disposizioni recate dall'articolo deve essere basato sulle disposizioni rilevanti in materia dell'ordinamento comunitario e deve definire i criteri di calcolo dei diritti di voto rilevanti ai fini delle soglie di partecipazione indicate dai nuovi commi 1 e 2 del medesimo articolo 68.
Le lettere a), b), c), g), m), p), q), u), v) e z) recano una serie di modifiche di natura redazionale ad alcune disposizioni del codice delle assicurazioni, al fine di renderle coerenti con le modifiche apportate all'articolo 68.
La lettera n) sostituisce il comma 1 dell'articolo 70 del codice delle assicurazioni, in materia di comunicazione all'ISVAP degli accordi di voto nelle imprese di assicurazione e di riassicurazione. Rispetto alla formulazione vigente si elimina il termine di 5 giorni dalla stipulazione entro il quale l'accordo deve essere comunicato e si prevede che l'ISVAP stabilisca in via generale termini e modalità della comunicazione stessa.
Anche in questo caso l'eliminazione del termine di 5 giorni supera l'incongruenza secondo cui l'accordo potrebbe essere comunicato anche dopo lo svolgimento dell'assemblea dei soci alla quale l'accordo stesso si riferisce.
La lettera o) apporta una modifica al comma 2 del medesimo articolo 70, in base alla quale l'ISVAP, oltre a sospendere il diritto di voto dei partecipanti all'accordo, quando questo possa pregiudicare la sana e prudente gestione dell'impresa, può stabilire un termine di alienazione delle partecipazioni oggetto dell'accordo.
Le lettere r), s) e t) modificano l'articolo 77 del codice, relativamente alle soglie di partecipazione oltrepassate le quali ai titolari delle partecipazioni stesse si applicano i requisiti di onorabilità previsti dallo stesso articolo 77. In particolare, in considerazione del fatto che le predette soglie sono ora determinate direttamente dall'ISVAP, ai sensi del nuovo testo dell'articolo 68, si sopprime il comma 2, il quale prevede attualmente che le soglie stesse sono determinate con regolamento ministeriale, e si apportano conseguentemente talune modifiche di coordinamento ai commi 3 e 4.
Le lettere aa), bb), e cc) modificano il già citato articolo 204 del codice, il quale prevede che, ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'acquisizione di partecipazioni l'ISVAP sia tenuto a consultare le autorità competenti degli altri Stati membri dell'Unione europea, nei casi in cui l'acquirente sia un'impresa di assicurazione, una banca o un'impresa di investimento autorizzata da altro Stato membro.
La modifica più significativa riguarda il fatto che, in tali fattispecie, l'ISVAP è tenuto a scambiare tempestivamente con le autorità competenti tutte le informazioni essenziali e pertinenti, nonché ad indicare, nel provvedimento di autorizzazione, gli eventuali pareri o riserve espressi da tali autorità.
L'articolo 5 abroga, a decorrere dall'entrata in vigore dello schema di decreto legislativo, il comma 1 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 185 del 2008.
Al riguardo ricorda che tale ultima disposizione ha abrogato, al primo periodo, i commi 6 e 7 dell'articolo 19 del TUB, ed ha conseguentemente modificato il comma 8-bis del medesimo articolo 19. I predetti commi 6 e 7 contenevano il divieto, per i soggetti che svolgano in maniera prevalente attività d'impresa in settori non bancari, di acquisire partecipazioni superiori al 15 per cento in società bancarie.
Il terzo ed il quarto periodo del comma 1 del predetto articolo 14 prevedono inoltre che ai soggetti i quali, anche attraverso società controllate, svolgono in misura rilevante attività d'impresa in settori non bancari o finanziari, l'autorizzazione all'acquisizione di partecipazioni bancarie prevista dall'articolo 19

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del TUB è rilasciata dalla Banca d'Italia ove ricorrano le condizioni ivi previste e previo accertamento della competenza professionale generale nella gestione di partecipazioni ovvero la competenza professionale specifica nel settore finanziario.
L'articolo 5 specifica che l'abrogazione dei commi 6 e 7 dell'articolo 19, e la connessa modifica al comma 8-bis del medesimo articolo 19 rimangono ferme.
La disposizione non sembra avere effetti sostanziali sulla disciplina sostanziale, salvo il venir meno della norma speciale di cui ai predetti terzo e quarto periodo del comma 1 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 185, relativa alle condizioni per il rilascio delle autorizzazioni da parte della Banca d'Italia, che tornano pertanto ad essere disciplinate dalle norme del TUB, le quali sono integrate sul punto specifico dallo schema di decreto legislativo.
L'articolo 6 reca una clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che l'attuazione del decreto legislativo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni pubbliche interessate adempiono ai compiti stabiliti dal decreto stesso con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Gianfranco CONTE, presidente, ricorda che la Commissione dovrà esprimere il parere sul provvedimento entro il 7 dicembre. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sui lavori della Commissione.

Alberto FLUVI (PD), nel rilevare preliminarmente l'atteggiamento di assoluta correttezza istituzionale seguito dal Gruppo del PD nel corso dei lavori della Commissione, lamenta in primo luogo come non sia ancora pervenuta la relazione tecnica richiesta al Governo il 13 ottobre scorso con riferimento alla proposta di legge C. 1807 adottata dalla Commissione come testo base nell'ambito dell'esame delle proposte di legge in materia di regime tributario dei redditi da locazione. A tale proposito sottolinea inoltre l'esigenza di assicurare chiarezza e rispetto nei rapporti tra maggioranza ed opposizione, ricordando come al Senato, durante la discussione del disegno di legge finanziaria, siano state presentate alcune proposte emendative sulla medesima materia, che, ove approvate, avrebbero privato di senso il provvedimento attualmente all'esame della Commissione.

Gianfranco CONTE, presidente, in riferimento alla questione sollevata dal deputato Fluvi, sottolinea di aver informalmente sollecitato al Governo la trasmissione della relazione tecnica sulla proposta di legge C. 1807, rilevando, peraltro, come l'Esecutivo abbia espresso una valutazione negativa sulle proposte emendative in materia di regime tributario dei redditi da locazione presentate durante l'esame al Senato del disegno di legge finanziaria.

La seduta termina alle 12.40.