CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 5 novembre 2009
243.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Giovedì 5 novembre 2009. - Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO.

La seduta comincia alle 12.30.

Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare.
C. 2260 Governo e abb.

(Parere alla XIII Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Lucio BARANI (PdL), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere alla XIII Commissione il prescritto parere sulle parti di competenza del testo unificato delle proposte di legge n. 2260 Governo, n. 2646 Cosenza e n. 2743, approvata dal Senato, recante «Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare».
Il testo unificato elaborato dalla XIII Commissione reca misure volte a rafforzare la competitività del settore agroalimentare. Pur contenendo una varietà di disposizioni, riferite a specifici ambiti normativi, il progetto di legge è venuto all'attenzione del dibattito politico soprattutto per l'intervento relativo all'indicazione obbligatoria dell'origine dei prodotti alimentari nell'etichettatura, intervento che si inserisce in un quadro normativo comunitario complesso, peraltro a sua volta in evoluzione. In particolar modo, esso individua le finalità della norma nell'assicurare ai consumatori una completa e corretta informazione sulle caratteristiche dei prodotti alimentari.
Per quanto concerne lo specifico ambito di competenza della Commissione, segnala, in particolare, l'articolo 2, comma 1-bis, che introduce nuove norme al fine di assicurare un elevato livello di tutela dei consumatori ed evitare di indurli in errore, vietando nelle etichettature delle miscele di formaggi l'indicazione di formaggi DOP, fatta salva l'indicazione tra gli ingredienti

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della percentuale dei formaggi DOP utilizzati, a condizione che sia riportata con i medesimi caratteri, dimensioni e colori delle altre indicazioni.
Segnala, poi, che l'articolo 7, comma 2, modifica la disciplina sanzionatoria prevista dalla legge n. 281 del 1963, in tema di preparazione e commercio dei mangimi. L'articolo in commento sostituisce l'articolo 23 della legge n. 281 del 1963, relativo alla sanzione accessoria della sospensione dell'attività. In particolare, evidenzia le seguenti novità: la sospensione dell'attività (per un periodo massimo di tre mesi) non costituisce una sanzione accessoria in caso di violazione di una qualsiasi delle disposizioni previste dalla legge, ma può essere irrogata solo per la - reiterata - vendita di prodotti contenenti sostanze vietate ovvero vendita di prodotti con indicazioni e denominazioni tali da trarre in inganno l'acquirente (ex articolo 22, commi 2 e 3); viene soppressa la più severa sanzione accessoria della sospensione dell'attività fino ad un anno (attualmente prevista in caso di reiterazione dell'illecito) - al riguardo, la relazione illustrativa del disegno di legge spiega che la sospensione per un termine massimo di tre mesi sarebbe di per sé un sufficiente deterrente alla commissione dell'illecito in quanto l'attività di produzione dei mangimi comporta un ciclo pressoché continuo con scorte praticamente inesistenti e, dunque «una sospensione, anche breve, dell'attività, comporta danni in buona parte irreversibili per il produttore»; la chiusura dello stabilimento o dell'esercizio (con conseguente impossibilità di ottenere una nuova autorizzazione per cinque anni) è disposta solo se dal fatto è derivato pericolo per la salute umana; la messa in pericolo della salute degli animali non comporta più l'applicazione di questa sanzione accessoria; l'affissione e pubblicazione del provvedimento che applica le sanzioni amministrative è rimessa alla discrezionalità dell'autorità amministrativa che irroga la sanzione: viene infatti soppressa la previsione che attualmente rende tali attività obbligatorie.
In conclusione, ritiene opportuno sottolineare la significativa rilevanza che tale progetto di legge assume per il settore agroalimentare nel suo complesso e, tutto ciò evidenziato, formula una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.
C. 2836 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite II e III).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Gianni MANCUSO (PdL) relatore, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, il parere «rinforzato» sul disegno di legge n. 2836, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987. Attualmente, della Convenzione - in vigore internazionale dal 1o maggio 1992 - sono divenuti Parti diciannove paesi membri del Consiglio d'Europa, mentre l'Italia e i Paesi Bassi hanno finora soltanto firmato la Convenzione.
Nella relazione introduttiva del Governo, di accompagnamento al disegno di legge, si chiarisce che nel periodo, assai lungo, ormai trascorso dalla firma della Convenzione da parte dell'Italia, la legislazione nazionale - soprattutto la legge 14 agosto 1991, n. 281, «Legge quadro in materia di animali d'affezione e di prevenzione del randagismo» - e le norme regionali di recepimento hanno già in gran parte attuato le disposizioni della Convenzione, in molti casi anche superandone le previsioni minime.

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La normativa di riferimento, oltre alla legge 14 agosto 1991, n. 281, si basa su: la circolare del Ministero della salute 14 maggio 2001, n. 5: «Attuazione della legge 14 agosto 1991, n. 281»; l'Accordo tra il Ministero della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in materia di benessere degli animali da compagnia e pet therapy, del 6 febbraio 2003; il Regolamento (CE) n. 998/2003 del 26 maggio 2003: «Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia», che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio; la legge 20 luglio 2004, n. 189: «Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate; l'ordinanza del Ministero della salute 14 gennaio 2008: «Tutela della incolumità pubblica dall'aggressione di cani»; l'ordinanza del Ministero della salute 6 agosto 2008: «Ordinanza contingibile e urgente concernente misure per l'identificazione e la registrazione della popolazione canina»; l'ordinanza 3 marzo 2009:»Ordinanza contingibile e urgente concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani»; le ordinanze del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 16 luglio 2009: «Ordinanza contingibile ed urgente recante misure per garantire la tutela e il benessere degli animali di affezione anche in applicazione degli articoli 55 e 56 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163» e 21 luglio 2009: «Ordinanza contingibile ed urgente concernente la disciplina di manifestazioni popolari pubbliche o private nelle quali vengono impiegati equidi, al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati».
Ciò che tuttavia la vigente legislazione italiana non contempla, se non in provvedimenti di carattere transitorio e privi di apparato sanzionatorio, sono misure atte a scoraggiare la violazione dei divieti posti dall'articolo 10 della Convenzione, come anche a colpire l'illecita introduzione di animali da compagnia nel territorio italiano, in violazione, tra l'altro, dell'articolo 12 della Convenzione.
A tal fine, il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica della Convenzione in esame contiene dettagliate norme di carattere penale e amministrativo.
Iniziando ad illustrare il contenuto dell'accordo, ricorda che lo stesso si compone di un preambolo e di ventitre articoli.
L'articolo 1 riporta alcune definizioni fondamentali per l'interpretazione della Convenzione, tra le quali quella di animali da compagnia, di allevamento e custodia di essi, di rifugio per animali, di animale randagio.
In base all'articolo 2, ciascuna delle Parti si impegna a provvedere all'attuazione delle disposizioni della Convenzione in esame con riferimento tanto agli animali da compagnia tenuti in alloggi domestici, in allevamenti e custodie o in rifugi, quanto, se del caso, agli animali randagi. È d'altronde previsto che ciascuna delle Parti possa adottare normative più rigorose di quelle dettate dalla Convenzione.
Gli articoli 3 e 4 riguardano i principi fondamentali per il benessere degli animali e per il loro mantenimento. È previsto che nessuno dovrà causare inutilmente sofferenze o angosce a un animale da compagnia, né tanto meno dare luogo al suo abbandono. Inoltre, la responsabilità della salute e del benessere dell'animale è in capo al suo proprietario o, comunque, a chi abbia accettato di occuparsene. Cionondimeno, se l'animale si riveli incapace di adattarsi alla cattività, esso non dovrà essere tenuto come animale da compagnia.
Gli articoli da 5 a 7 riguardano la riproduzione, i limiti di età per l'acquisto di un animale da compagnia e le attività addestrative. È in particolare stabilito che nell'impiego di un animale da compagnia per la riproduzione si debba tener conto delle caratteristiche fisiologiche e comportamentali suscettibili di recare pericolo alla salute e al benessere della discendenza o della fattrice. Inoltre, nessun animale dovrebbe essere venduto a minori

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di sedici anni in mancanza di un esplicito consenso di chi eserciti la potestà parentale. D'altra parte è vietata ogni forma di addestramento dannosa per la salute e il benessere dell'animale soprattutto se lo si costringa a prestazioni superiori alle sue capacità naturali, ovvero con l'utilizzazione di mezzi artificiali.
L'articolo 8 riguarda la detenzione di animali da compagnia a fini di commercio, allevamento, custodia a scopo di lucro, nonché i rifugi per scopi non commerciali. È dunque stabilito che chi eserciti le attività di cui al presente articolo, come anche chi intenda intraprenderne una, sia tenuto a dichiararlo all'autorità competente, indicando in special modo, oltre alle specie animali oggetto dell'attività, le persone responsabili e le relative nozioni settoriali, e inoltre i locali e le attrezzature da utilizzare. L'autorità competente decide se quanto dichiarato in merito all'attività in essere o da intraprendere corrisponda ai canoni richiesti e, conseguentemente, può vietare la prosecuzione o l'inizio dell'attività, ovvero raccomandare provvedimenti migliorativi.
In base all'articolo 9, è fatto divieto di utilizzare gli animali da compagnia nel campo della pubblicità, dello spettacolo, delle esposizioni o delle competizioni, qualora in tali attività ne vengano messi a rischio la salute e il benessere, ovvero le condizioni minime di corretto mantenimento. È inoltre previsto il divieto di somministrazione di sostanze o di applicazione di trattamenti agli animali da compagnia, tali da aumentarne o diminuirne il livello naturale di prestazione: il divieto è assoluto nel corso di competizioni ed è limitato in tutti gli altri casi all'eventualità di rischi per la salute e il benessere dell'animale.
Gli articoli 10 e 11 concernono gli interventi chirurgici e l'uccisione di animali da compagnia. Per quanto riguarda il primo aspetto, sono vietati gli interventi destinati a modificare il mero aspetto di un animale da compagnia, senza risvolti curativi - si elencano in particolare il taglio della coda o delle orecchie, la rescissione delle corde vocali e l'asportazione di unghie o denti. Unica eccezione ai divieti di cui in precedenza saranno gli interventi volti a impedire la riproduzione degli animali, o quelli che un veterinario giudicherà necessari per ragioni di medicina veterinaria o nell'interesse di un determinato animale. Per quanto concerne gli interventi suscettibili di arrecare particolare dolore all'animale, essi dovranno essere effettuati esclusivamente in anestesia e da un veterinario, mentre è richiesto, per gli interventi non richiedenti anestesia, che siano praticati da una persona comunque competente. L'uccisione di un animale da compagnia potrà essere praticata solo da un veterinario o da altra persona competente, ad eccezione di casi di urgenza nei quali si debba porre fine alle sofferenze di un animale. Principio-guida di ogni decisione è il minimo di sofferenze da arrecare all'animale e il metodo prescelto dovrà consistere in una iniziale somministrazione anestetica profonda, seguita da un procedimento che provochi la morte in maniera assolutamente certa. Saranno comunque vietati metodi quali l'annegamento o l'asfissia, ovvero l'utilizzazione di veleni o droghe e anche l'uccisione mediante scariche elettriche, qualora non garantiscano la perdita di coscienza dell'animale prima della morte.
Gli articoli 12 e 13 riguardano le misure rivolte agli animali randagi, nei confronti dei quali sarà possibile adottare le misure necessarie a ridurne il numero qualora rappresenti un problema: tuttavia tali misure non dovranno causare se non il livello minimo di sofferenze fisiche e morali all'animale, tanto rispetto alla cattura che in ordine al mantenimento e alla soppressione del medesimo. È inoltre previsto un impegno (attenuato) delle Parti a considerare la possibilità di procedere all'identificazione permanente dell'animale. È però previsto che si potrà fare eccezione ai principi appena elencati in materia di cattura, mantenimento e soppressione degli animali, qualora ciò si renda indispensabile nell'ambito di piani governativi di controllo delle malattie.

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L'articolo 14 impegna le Parti allo sviluppo di programmi di informazione e di istruzione per diffondere nei confronti dei soggetti interessati, individuali e collettivi, le disposizioni e i principi della Convenzione in oggetto. In particolare, si dovrà richiamare l'attenzione sulla necessità di scoraggiare l'utilizzazione degli animali da compagnia come mero premio od omaggio, come anche il loro acquisto superficiale e lo sviamento di animali selvatici al rango di animali da compagnia.
Gli articoli 15 e 16 concernono rispettivamente le consultazioni multilaterali tra le Parti della Convenzione e le procedure di emendamento della medesima. Dopo cinque anni successivi all'entrata in vigore della Convenzione e, in seguito, ogni cinque anni, si terranno consultazioni in seno al Consiglio d'Europa sull'attuazione, la revisione o l'estensione della Convenzione. Ciascuna consultazione si concluderà con la presentazione di un rapporto al Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa.
Infine, gli articoli da 17 a 23 sono dedicati alle consuete clausole finali della Convenzione.
Quanto al contenuto del disegno di legge di ratifica, segnala che esso si compone di otto articoli, dei quali il primo, il secondo e l'ottavo riportano le consuete disposizioni sull'autorizzazione alla ratifica della Convenzione, sull'esecuzione di essa e sull'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica, prevista per il giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Gli articoli 3 e 4 del disegno di legge contengono norme penali.
L'articolo 3 novella gli articoli 544-bis e 544-ter del codice penale, introdotti dalla legge 20 luglio 2004, n. 189.
In particolare, il delitto di uccisione di animali (articolo 544-bis) - punito con la reclusione da tre a diciotto mesi - è modificato attraverso l'eliminazione del requisito della crudeltà nell'uccisione. La fattispecie si realizza dunque quando chiunque cagiona, senza necessità, la morte di un animale.
Il delitto di maltrattamento di animali (articolo 544-ter) è integralmente riscritto. In particolare, rispetto alla formulazione attuale, il disegno di legge elimina il requisito della crudeltà nella condotta; anche in questo caso è sufficiente l'assenza di necessità; aumenta la pena prevedendo la reclusione da tre a quindici mesi o la multa da 3 mila a 18 mila euro (in luogo dell'attuale reclusione da tre mesi a un anno o multa da 3 mila a 15 mila euro) (comma 1); prevede il delitto di maltrattamento anche quando qualsiasi animale, non solo quello da compagnia (nel corso dell'esame in sede referente è stato infatti soppresso il riferimento all'animale da compagnia) è sottoposto a interventi destinati a modificarne l'aspetto (per esempio, alla coda o alle orecchie, alle unghie o ai denti) o ad incidere sulle corde vocali. Tali disposizioni non si applicano quando l'intervento chirurgico non terapeutico è eseguito da un veterinario per impedire la riproduzione dell'animale, per ragioni di medicina veterinaria ovvero nell'interesse dell'animale medesimo.
L'articolo 4 prevede una nuova fattispecie penale: il traffico illecito di animali da compagnia. In sintesi, la disposizione sanziona con la reclusione da tre mesi a un anno, e con la multa da 3 mila a 15 mila euro, chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, reiteratamente o tramite attività organizzate, introduce in Italia animali da compagnia privi di certificazioni sanitarie e di sistemi di identificazione individuale (passaporto individuale, ove richiesto) ovvero, una volta introdotti nel territorio nazionale, li trasporta, cede o riceve. La pena è aumentata se gli animali hanno un'età inferiore a otto settimane o provengono da zone sottoposte a misure restrittive di polizia veterinaria.
Per la definizione di animale da compagnia, la disposizione richiama l'allegato I, parte A, del regolamento comunitario n. 998 del 2003 (cani e gatti).
In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, il disegno di legge prevede la confisca dell'animale, che sarà affidato alle associazioni o agli enti già individuati dalla legge, nonché la sospensione da tre mesi a tre anni dell'attività di trasporto, di commercio o di

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allevamento degli animali se la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta è pronunciata nei confronti di chi svolge le predette attività e, in caso di recidiva, l'interdizione dall'esercizio delle attività medesime.
Gli articoli da 5 a 7 prevedono illeciti amministrativi, individuano le relative sanzioni e definiscono il procedimento di applicazione delle stesse.
In particolare, l'articolo 5 prevede che, laddove il traffico illecito di animali da compagnia non integri gli estremi della fattispecie penale, l'autore della condotta sia soggetto alle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie: da 100 a 1.000 euro per ogni animale introdotto privo di sistemi di identificazione individuale ; da 500 a 1.000 euro per ogni animale introdotto in violazione della legge, salva la possibile regolarizzazione ovvero per chiunque trasporti, ceda o riceva animali introdotti illegalmente; da 1.000 a 2 mila euro per ogni animale introdotto o trasportato di età inferiore a otto settimane o proveniente da zone sottoposte a misure restrittive.
L'articolo 6 disciplina le sanzioni amministrative accessorie e l'articolo 7 delinea il procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative, richiamando la disciplina generale contenuta nella legge n. 689 del 1981 e individuando quali autorità competenti all'irrogazione delle sanzioni il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e le regioni e province autonome per gli aspetti di propria competenza. La disposizione, inoltre, prevede che, laddove gli illeciti previsti dall'articolo 5 (Introduzione illecita di animali da compagnia) siano commessi utilizzando un veicolo immatricolato all'estero, si applichi l'articolo 207 del codice della strada, che consente al trasgressore un pagamento immediato in misura ridotta ovvero, previo versamento di una cauzione, il pagamento successivo. Infine, l'articolo 7 dispone che ogni due anni l'entità delle sanzioni amministrative pecuniarie sia aggiornata in base agli indici ISTAT.
In conclusione, ritiene che, con questo provvedimento, si dia un segnale forte e deciso contro trafficanti di vite e maltrattatori di animali e, contestualmente, a favore degli animali e delle famiglie che vivono con cani e gatti. Formula, pertanto, una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 12.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.50 alle 13.10.

ERRATA CORRIGE

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 230 dell'8 ottobre 2009, a pagina 74, seconda colonna, trentesima riga, le parole «finora erroneamente inquadrati nel ruolo professionale» sono soppresse.