CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 30 luglio 2009
213.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (II e X)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

Giovedì 30 luglio 2009. - Presidenza del presidente della II Commissione, Giulia BONGIORNO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta comincia alle 14.10.

Delega al Governo per il riordino della legislazione in materia di gestione delle crisi aziendali.
C. 1741 Governo.

(Seguito esame e rinvio).

Le Commissioni riunite proseguono l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta dell' 11 giugno scorso.

Ignazio ABRIGNANI (PdL), relatore per la X Commissione, interviene rapidamente per segnalare ai Presidenti, nonché a tutti i colleghi delle Commissioni riunite, che il Governo ha manifestato l'esigenza di procedere con sollecitudine all'esame del testo all'ordine del giorno.

Mario CAVALLARO (PD) dopo aver precisato che si limiterà a svolgere alcune considerazioni di carattere generale sul testo in esame, condivide, indipendentemente dalle scelte di merito, la scelta di intervenire in maniera sistematica sulla materia della crisi delle grandi imprese anziché attraverso interventi parziali dettati da specifiche urgenze del momento.
Osserva che il provvedimento in esame sceglie una delle due possibili linee di intervento in materia. Questa può essere disciplinata privilegiando l'attività di indirizzo e controllo amministrativo ovvero l'attività di controllo sulla gestione delle imprese da parte della magistratura. Il disegno di legge privilegia la prima via anche in considerazione della circostanza che le crisi delle grandi imprese hanno risvolti economico-sociali oltreché occupazionali che richiedono una particolare attenzione da parte dello Stato. Si tratta quindi di una materia che deve essere disciplinata anche prevedendo attività di controllo pubblico senza che ciò si traduca in una gestione statale delle grandi imprese. Ritiene che tale scelta non debba comunque significare il venir meno della attività di controllo da parte della magistratura, essendo questa volta a garantire la legalità di tale gestione. Ad esempio, ritiene che al fine di elaborare una disciplina congrua ed efficace sia necessario tener conto anche dell'esperienza maturata

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da un gruppo di magistrati operanti nella materia fallimentare che ha esaminato le diverse questioni relative all'applicazione in concreto delle disposizioni concorsuali alle imprese in crisi.
Per quanto attiene alle disposizioni di natura penale contenute nel provvedimento, ritiene che queste debbano essere vagliate con grande attenzione anche attraverso una serie di audizioni. Tra i soggetti che potrebbero essere sentiti sull'intero provvedimento segnala, a titolo di esempio, l'Assonime. Ritiene che solo dopo che si sarà svolto un compiuto ciclo di audizioni si potranno valutare i tempi d'esame del provvedimento.

Andrea LULLI (PD), riconoscendo la necessità per le grandi imprese di una riforma della disciplina delle procedure di amministrazione straordinaria, sottolinea che in questo momento di forte crisi economica anche le realtà aziendali medio-piccole si trovano in gravi difficoltà. Ritiene quindi che potrebbe essere opportuna una riflessione finalizzata alla eventuale introduzione, nel provvedimento all'esame, di specifiche disposizioni finalizzate alla salvaguardia delle piccole e medie imprese.

Savino PEZZOTTA (UdC), nel sottolineare la necessità di accelerare l'iter del provvedimento in esame anche in considerazione della congiuntura economica sfavorevole, intende soffermarsi in particolare su due aspetti che non sono disciplinati dal testo. Innanzitutto osserva che il provvedimento è costruito per le grandi imprese in crisi, quando in questa fase anche molte piccole imprese rischiano il fallimento. Ritiene inoltre necessario che siano previsti alcuni criteri di differenziazione nell'applicazione della procedura di amministrazione straordinaria come ad esempio quello della territorialità.
L'altro aspetto che ritiene carente nel provvedimento in esame è quello della non previsione della consultazione delle parti sociali nella procedura prevista dalla riforma. Si riserva infine di intervenire nel prosieguo del dibattito ed in particolare sull'eccessivo accentramento di poteri in capo al Ministero dello sviluppo economico.

Manlio CONTENTO (PdL) non condivide le critiche al provvedimento in esame relative ad una presunta lacuna inerente alla disciplina della crisi delle piccole e medie imprese, in quanto oggetto specifico del provvedimento è la materia della crisi delle grandi imprese, in quanto questa ha una peculiarità del tutto propria sotto il profilo sia economico-sociale che occupazionale. Ricorda che comunque presso la Commissione giustizia è in corso l'esame del progetto di legge n. 2364, approvato dal Senato, che tra l'altro reca la disciplina del sovraindebitamento applicabile anche a quelle imprese per le quali non è applicabile la procedura concorsuale. Inoltre ricorda di aver presentato la proposta di legge n. 2370, recante la modifica all'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in materia di accordi di ristrutturazione dei debiti degli imprenditori in stato di crisi, volta proprio a regolare la materia della crisi delle piccole e medie imprese, la quale potrebbe essere assegnata alle Commissioni riunite II e X per poi essere abbinata al provvedimento in esame.

Carlo MONAI (IdV), nel condividere le osservazioni svolte dal collega Contento circa l'opportunità di garantire l'omogeneità di contenuto della riforma in esame, sottolinea la necessità di chiarire la portata della disciplina transitoria prevista alla lett. s) dell'articolo 2 del provvedimento e segnala che sulla successione delle norme penali nel tempo vige la disciplina recata dall'articolo 2 del codice penale.

Ludovico VICO (PD), ricorda che fra i principi elencati nello Small Business Act, concernente una corsia preferenziale per la piccola impresa, la Commissione europea ha previsto, al fine di concedere agli imprenditori onesti una seconda possibilità,che gli Stati membri limitino ad un anno la durata delle procedure legali di scioglimento di un'impresa, in caso di

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bancarotta non fraudolenta. Tale principio è stato ribadito anche nella risoluzione approvata dalla X Commissione Attività produttive nella seduta del 5 maggio 2009.
Ritiene quindi che, anche se il provvedimento in esame concerne le grandi imprese, potrebbe essere individuata una connessione fra i vari provvedimenti.

Donatella FERRANTI (PD) dichiara di non essere d'accordo ad una esame veloce del disegno di legge del Governo all'ordine del giorno, in quanto questo interviene su una materia estremamente complessa sconvolgendo peraltro principi di diritto penale e di diritto fallimentare. Ciò significa che occorre svolgere una seria ed approfondita riflessione su tale disegno di legge anche attraverso lo svolgimento di audizioni.

Giulia BONGIORNO, presidente, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35