CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 28 luglio 2009
211.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
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AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 28 luglio 2009.

Audizione del Professor Rainer Masera, nell'ambito dell'esame della Comunicazione della Commissione europea sulla vigilanza finanziaria.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.15 alle 14.20.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 28 luglio 2009. - Presidenza del presidente Gianfranco CONTE.

La seduta comincia alle 14.20.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione ONU contro la corruzione del 31 ottobre 2003 nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.
C. 2551, approvato in un testo unificato, dal Senato, e abb.

(Parere alle Commissioni riunite II e III).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gianluca FORCOLIN (LNP), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esprimere il parere alle Commissioni riunite II Giustizia e III Affari esteri sul

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progetto di legge C. 2551, approvato in un testo unificato dal Senato, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione ONU contro la corruzione del 31 ottobre 2003, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno, e sull'abbinata proposta di legge Di Pietro C. 1788.
Per quanto riguarda il contenuto della Convenzione di cui si propone la ratifica, che si aggiunge a una serie di strumenti internazionali in materia, esso si articola in un Preambolo e 71 articoli suddivisi in VIII titoli.
Il Titolo I espone l'oggetto della Convenzione, definisce i termini impiegati nel testo, ne enuncia il campo di applicazione e ricorda il principio di protezione della sovranità degli Stati parte.
Agli obblighi posti agli Stati parte per l'adozione di efficaci politiche di prevenzione della corruzione è dedicato l'intero Titolo II, che prevede diverse misure miranti al tempo stesso a coinvolgere il settore pubblico e il settore privato. Esse includono meccanismi istituzionali, quali la creazione di uno specifico organo anticorruzione, codici di condotta e politiche favorevoli al buon governo, allo stato di diritto, alla trasparenza e alla responsabilità.
Per quanto concerne le misure penali, disciplinate dal Titolo III, la Convenzione pone in capo agli Stati parte l'obbligo di conferire carattere penale ad un ampio numero di infrazioni correlate ad atti di corruzione, qualora esse non siano già nel diritto interno definite come infrazioni penali. Rispetto ad alcuni atti la Convenzione rende l'incriminazione imperativa, mentre per altre fattispecie si indica agli Stati parte la prospettiva di individuare figure supplementari di infrazione. Un elemento innovativo della Convenzione contro la corruzione è l'ampliamento del campo di applicazione: essa non prende in considerazione solamente forme elementari e «tradizionali» di corruzione, ma anche atti commessi allo scopo di facilitare la corruzione stessa, quali l'ostacolo al buon funzionamento della giustizia, o la ricettazione o il riciclaggio di proventi della corruzione.
Per quanto concerne la cooperazione internazionale, regolata dalle norme del Titolo IV, la Convenzione ne sottolinea l'essenzialità in tutti i momenti della lotta contro la corruzione (prevenzione, indagini, perseguimento dei responsabili, sequestro e restituzione dei beni illecitamente ottenuti). In base alla Convenzione sono previste specifiche forme di cooperazione internazionale, quali l'assistenza giudiziaria nel campo della raccolta e della trasmissione di elementi di prova, dell'estradizione, del congelamento, sequestro e confisca dei proventi della corruzione. A differenza dei precedenti strumenti internazionali in materia, la Convenzione prevede una mutua assistenza giudiziaria anche in assenza di doppia incriminazione - ossia dell'esistenza della figura di reato in entrambi gli ordinamenti nazionali -, qualora tale assistenza non implichi misure coercitive.
La restituzione dei beni o somme illecitamente ottenuti attraverso la corruzione è regolata dal Titolo V, nel cui ambito si definiscono le modalità di cooperazione e di mutua assistenza in vista della restituzione dei proventi della corruzione a uno Stato parte che ne faccia richiesta, come anche a singoli individui vittime della corruzione o legittimi proprietari.
I Titoli VI e VII comprendono articoli che riguardano rispettivamente l'uno l'assistenza tecnica e lo scambio di informazioni, l'altro i meccanismi applicativi della Convenzione.
Le clausole finali, contenute nel Titolo VIII, riguardano, tra l'altro, l'attuazione della Convenzione, i meccanismi di composizione delle controversie e di denuncia della Convenzione, la cui entrata in vigore è stabilita il novantesimo giorno successivo al deposito del trentesimo strumento di ratifica.
Passando ad illustrare le singole disposizioni della Convenzione rilevanti per gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala, per quanto concerne le misure e le metodologie per una maggiore trasparenza del settore pubblico, l'articolo 12, il comma 4, il quale vincola gli Stati a non ammettere la deducibilità ai fini fiscali

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delle spese per la corruzione, o comunque propedeutiche alla commissione di atti di corruzione.
Sempre per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione Finanze, evidenzia inoltre l'articolo 14, il quale riguarda la prevenzione del riciclaggio di denaro: le lettere a) e b) del comma 1 contengono due prescrizioni imperative, relativi rispettivamente all'istituzione di un regime interno di regolamentazione e di controllo per scoraggiare il fenomeno del riciclaggio di denaro, ed all'obbligo di porre le autorità incaricate della lotta contro il riciclaggio nelle condizioni di operare un'efficace cooperazione e scambio di informazioni sia a livello nazionale sia a livello internazionale.
Il comma 2 esorta gli Stati a creare un servizio di informazione finanziaria ed a mettere in atto di misure di sorveglianza dei movimenti transfrontalieri di denaro, mentre il comma 3 prevede che essi adottino misure volte ad esigere che le istituzioni finanziarie raccolgano informazioni in merito ai committenti di trasferimenti elettronici di fondi e che esse conservino tali informazioni lungo tutto la catena dei pagamenti.
In merito alle misure penali e investigative, segnala l'articolo 23, relativo al riciclaggio dei proventi criminosi, ai sensi del quale gli Stati dovranno considerare come infrazioni penali la conversione o il trasferimento di proventi del reato, la dissimulazione dell'origine, dell'impiego, dei movimenti o della proprietà dei medesimi proventi, l'acquisizione, detenzione o utilizzazione dei proventi del reato, la partecipazione a una di tali infrazioni o comunque qualsiasi associazione o complicità volte a fornire assistenza o consulenza per la commissione del reato stesso.
Relativamente alle disposizioni concernenti le attività di investigazione e repressione evidenzia l'articolo 31, comma 7, il quale prevede che i tribunali o altre autorità competenti possano ordinare la produzione o il sequestro di documenti bancari, finanziari o commerciali, senza che il segreto bancario possa in tali casi essere invocato.
Segnala inoltre l'articolo 39, che estende alle autorità del settore privato, in particolare alle istituzioni finanziarie, l'esigenza di cooperazione con i servizi investigativi e repressivi pubblici, e l'articolo 40, il quale prevede che ciascuno Stato disponga di meccanismi atti ad evitare che le indagini giudiziarie nazionali relative ai reati oggetto della Convenzione siano ostacolate dall'applicazione delle leggi sul segreto bancario.
Per quanto concerne le questioni relative alla competenza dei singoli Stati, l'articolo 42, il comma 2, stabilisce che gli Stati possono prevedere di stabilire la propria competenza qualora un reato previsto dalla Convenzione sia commesso nei confronti di propri cittadini, ovvero da uno di questi o da un apolide residente sul loro territorio, nonché qualora il reato comporti il progetto di riciclaggio di denaro sul territorio medesimo o, addirittura, il reato sia commesso nei confronti dello Stato.
In merito al tema della cooperazione internazionale, richiama l'articolo 46, il quale stabilisce che gli Stati non possono invocare il segreto bancario per rifiutare l'assistenza giudiziaria ad altri Stati parti della Convenzione.
Per quanto riguarda il recupero di somme o beni, segnala, in quanto rilevante per gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, l'articolo 52, il quale, nel regolare il profilo della prevenzione, prevede, al comma 1, che gli Stati impongano alle istituzioni finanziarie la verifica dell'identità dei clienti, con particolare riguardo ai titolari di fondi su depositi rilevanti, nonché la sorveglianza sui conti attribuibili a persone che esercitano o hanno esercitato importanti funzioni pubbliche, inclusi i membri delle loro famiglie e del loro entourage. Ai sensi dei commi 2 e 4 gli Stati indirizzeranno altresì alle istituzioni finanziarie linee-guida per un'efficace sorveglianza preventiva dei fenomeni di riciclaggio di denaro, e si sforzeranno di impedire l'insediamento di banche prive di presenza fisica e non affiliate a un gruppo finanziario oggetto di regolamentazione.

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Parimenti rilevante per i profili di competenza della Commissione Finanze risulta l'articolo 58, il quale prevede che gli Stati stabiliscano un servizio di informazione finanziaria, con il compito di ricevere, analizzare e comunicare alle autorità competenti informazioni su operazioni finanziarie sospette.
Passando al contenuto del progetto di legge C. 2551, gli articoli 1 e 2, come d'uso, autorizzano, rispettivamente, la ratifica e l'esecuzione della Convenzione in oggetto.
L'articolo 3, al fine di adeguare l'ordinamento interno alle previsioni dell'articolo 16 della Convenzione, novella il comma 2, numero 2) dell'articolo 322-bis del codice penale, relativo al delitto di «peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri».
Il testo novellato prevede che la punibilità dei fatti di istigazione alla corruzione o di corruzione, per coloro che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali sussista non soltanto qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali (come attualmente disposto) ma anche al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria.
L'articolo 4, al fine di adeguare l'ordinamento italiano alle previsioni dell'articolo 26 della Convenzione, inserisce un nuovo articolo 25-novies nel decreto legislativo n. 231 del 2001, in tema di responsabilità amministrativa da reato delle persone giuridiche.
Il nuovo articolo è volto a sanzionare l'ente in relazione alla commissione del delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, di cui all'articolo 377-bis, del codice penale.
L'articolo 5, al fine di adeguare l'ordinamento italiano alle previsioni del Titolo V della Convenzione, relativo alla restituzione dei beni, inserisce due ulteriori articoli 740-bis e 740-ter all'interno del codice di procedura penale, precisamente nel libro XI, dedicato ai rapporti con le autorità straniere, nell'ambito del Capo I del Titolo IV, relativo agli effetti delle sentenze penali straniere (articoli da 730 a 741).
Il nuovo articolo 740-bis prevede, al comma 1, che, in presenza di appositi accordi internazionali (come ad esempio la convenzione oggetto di ratifica), le cose confiscate con sentenza definitiva o con altro provvedimento irrevocabile debbano essere devolute allo Stato estero nel quale è stata pronunciata la sentenza ovvero è stato adottato il provvedimento di confisca.
Ai sensi del comma 2 ciò avviene in quanto vi sia una espressa richiesta in tal senso da parte dello Stato estero e la sentenza o il provvedimento di confisca siano stati riconosciuti in Italia ai sensi degli articoli 731, 733 e 734 del codice di procedura penale.
Il nuovo articolo 740-ter stabilisce, al coma 1, in riferimento al relativo ordine di devoluzione delle cose confiscate, che debba essere la Corte d'appello, nel provvedimento con il quale delibera il riconoscimento della sentenza straniera o del provvedimento di confisca, a ordinare contestualmente la devoluzione della cose confiscate ai sensi dell'articolo 740-bis, comma 1.
Ai sensi del comma 2 copia del provvedimento dovrà essere trasmessa al Ministro della giustizia, che concorderà con lo Stato estero richiedente le modalità della devoluzione.
L'articolo 6, comma 1, designa quale Autorità nazionale anti-corruzione, ai sensi dell'articolo 6 della Convenzione, il soggetto al quale l'articolo 68, comma 6-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008 ha trasferito le competenze dell'Alto Commissario anticorruzione, soppresso dal comma 6 del medesimo articolo 68. Il richiamato comma 6-bis ha previsto in particolare il trasferimento delle funzioni dell'Alto Commissario al Ministro competente, dando a quest'ultimo la facoltà di delegare un sottosegretario di Stato.

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La finalità dell'individuazione di tale Autorità consiste, ai sensi dell'articolo 6 della Convenzione, nella prevenzione della corruzione attraverso l'applicazione delle politiche previste dalla Convenzione (e, ove necessario, la supervisione ed il coordinamento di tale applicazione) nonché l'accrescimento e la diffusione delle conoscenze concernenti la prevenzione della corruzione.
Il comma 2 prevede che a tale soggetto siano assicurate autonomia e indipendenza nell'attività.
L'articolo 7, comma 1, individua nel Ministro della giustizia l'autorità centrale richiesta articolo 46, comma 13, della Convenzione per ricevere le richieste di assistenza giudiziaria ed eseguirle o trasmetterle alle autorità competenti per l'esecuzione, mentre il comma 2 precisa che le richieste di assistenza debbano pervenire al Ministro tradotte in italiano. Ai sensi del comma 3 lo stesso Ministro della giustizia è competente per l'applicazione della disciplina della Convenzione - in assenza di uno specifico Trattato bilaterale tra gli Stati parte - in caso di assistenza giudiziaria reciproca nonché in materia di restituzione e disposizione dei beni sequestrati.
Gli articoli 8 e 9, infine, recano la norma di copertura finanziaria e la clausola di entrata in vigore, fissata nel giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Per quanto riguarda l'abbinata proposta di legge Di Pietro C. 1788, essa differisce dal progetto di legge C. 2551 solo per quanto riguarda l'articolo 6, relativo all'individuazione dell'Autorità nazionale anti-corruzione.
Infatti, mentre il progetto di legge C. 2551 designa a tal fine il soggetto al quale saranno trasferite le funzioni dell'Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione, la proposta di legge C. 1788 indica come Autorità nazionale il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, che svolge tale funzione tramite il Servizio anticorruzione e trasparenza del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio.
Propone quindi di esprimere parere favorevole sul provvedimento.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo Euromediterraneo sul trasporto aereo fra la Comunità europea e i suoi stati membri e il Regno del Marocco.
C. 2542 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Antonino Salvatore GERMANÀ (PdL), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai fini dell'espressione del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 2542, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo Euromediterraneo sul trasporto aereo fra la Comunità europea e i suoi Stati membri e il Regno del Marocco.
Passando al contenuto dell'Accordo, esso si compone di un preambolo, 30 articoli e 6 allegati.
L'articolo 1 reca le definizioni utilizzate nell'Accordo, mentre il Titolo I, che comprende gli articoli da 2 a 13, reca le disposizioni economiche.
L'articolo 2 concerne i diritti di traffico e stabilisce le possibilità operative concesse ai sensi dell'accordo ai vettori di una Parte con riferimento al territorio dell'altra parte: in nessun caso, tuttavia, i vettori europei in Marocco e quelli marocchini nel territorio dell'Unione europea potranno effettuare servizio di mero trasporto interno.
In base all'articolo 3 le autorità competenti di una Parte contraente rilasciano celermente al vettore aereo dell'altra Parte che ne abbia fatto richiesta le autorizzazioni previste, subordinatamente ad una serie di condizioni, consistenti essenzialmente

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nell'appartenenza effettiva della proprietà prevalente del vettore che ha richiesto l'autorizzazione al territorio di una delle Parti contraenti l'Accordo, nella subordinazione del vettore medesimo al controllo regolamentare effettivo e costante da parte dello Stato di riferimento, nonché nel rispetto di tutti i requisiti legislativi, regolamentari ed amministrativi in vigore per l'esercizio del trasporto aereo internazionale del territorio della Parte che rilascia l'autorizzazione.
L'articolo 4 riguarda i casi di revoca, sospensione o limitazione delle autorizzazioni di esercizio, che è prevista essenzialmente per difetto dei requisiti stabiliti dall'articolo 3, ivi comprese le disposizioni sulla sicurezza e sulla protezione dell'aviazione civile di cui agli articoli 14 e 15.
Ai sensi dell'articolo 5, il comitato misto istituito dall'articolo 22 dell'Accordo decide preliminarmente in merito alle questioni relative alla partecipazione di maggioranza o al controllo effettivo di un vettore aereo. Al riguardo si specifica che la decisione deve precisare le condizioni di gestione dei servizi oggetto dell'accordo, inclusi quelli implicanti Paesi terzi.
L'articolo 6 stabilisce l'obbligo di osservare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nel territorio di ciascuna delle Parti contraenti. Tale obbligo sia i vettori e le operazioni di volo, sia i passeggeri e gli equipaggi, nonché, con riferimento alle merci, gli spedizionieri.
Per quanto riguarda la concorrenza, l'articolo 7 prevede l'applicazione delle pertinenti disposizioni di cui al Titolo IV) dell'Accordo di associazione CE-Marocco, recante norme in materia di pagamenti, trasferimenti di capitali, concorrenza e altre disposizioni economiche, salva restando comunque l'applicazione delle eventuali norme speciali contenute nell'Accordo in esame.
In tale contesto l'articolo 8 esclude in via generale le sovvenzioni ai vettori aerei, ritenendole distorsive della concorrenza e dannose per l'obiettivo della liberalizzazione dello spazio aereo comune. Quando si ritenga comunque indispensabile accordare una sovvenzione, si prevede che la Parte interessata ne informa preventivamente l'altra, la quale può investire della questione il predetto comitato misto. Si prevede inoltre che, qualora non si giunga ad una composizione della controversia, ciascuna delle Parti potrà applicare le misure antisovvenzione più appropriate e si sancisce altresì il diritto delle Parti di assicurare in ogni caso i servizi aerei essenziali e di far fronte agli oneri di servizio pubblico.
L'articolo 9 riconosce ai vettori di ciascuna delle Parti il diritto di istituire uffici sul territorio dell'altra Parte per promuovere e vendere servizi di trasporto aereo e attività collegate, nonché di inviare sul territorio dell'altra Parte personale commerciale, tecnico e di ogni altra categoria necessaria alle attività da porre in essere. Inoltre, si sancisce espressamente il diritto dei vettori aerei di ciascuna delle Parti di provvedere in proprio alla vendita di servizi di trasporto aereo nel territorio dell'altra parte, ovvero tramite propri intermediari: l'acquisto di tali servizi da parte di chiunque è libero, e può essere effettuata in valuta vocale o in altra valuta convertibile.
Per quanto attiene agli ambiti di interesse della Commissione Finanze, segnala, in tale contesto, la norma di cui al comma 5, che liberalizza il trasferimento in patria dei redditi prodotti da un vettore aereo sul territorio dell'altra Parte, senza restrizioni temporali o imposizioni fiscali, a un tasso di cambio determinato al momento della richiesta.
Sempre per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala l'articolo 10, il quale stabilisce l'esenzione da imposte, dazi, accise ed altri diritti o oneri analoghi dei carburanti, lubrificanti, materiali di consumo, provviste di bordo, pezzi di ricambio, che siano necessari per la effettiva operatività dei servizi aerei. L'esenzione è prevista su base di reciprocità, assicurando comunque alle autorità nazionali competenti la supervisione ed il controllo in materia.

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L'esenzione non si applica invece al carburante fornito da una Parte a vettori aerei nel proprio territorio.
È parimenti riconosciuta la facoltà di ciascuna Parte di tassare i beni venduti ai passeggeri nel corso di un servizio aereo compiuto tra due punti del proprio territorio e non destinati al consumo a bordo.
Gli articoli 11, 12 e 13, vietano a ciascuna Parte di imporre ai vettori dell'altra Parte oneri d'uso superiori a quelli imposti ai propri vettori aerei impegnati in analoghi servizi internazionali. Stabilisce inoltre la libertà nella fissazione delle tariffe per i servizi di trasporto aereo svolti ai sensi dell'Accordo e stabilisce l'assoggettamento alla normativa comunitaria delle tariffe relative ai trasporti che non esulano dal territorio della UE.
Il Titolo II, che è composto dagli articoli da 14 a 20, reca norme in materia di cooperazione nel campo normativo.
In base all'articolo 14, concernente specificamente la sicurezza aerea, le Parti si impegnano ad applicare la pertinente normativa comunitaria quale analiticamente specificata nella parte A dell'allegato VI. In particolare, è prevista la facoltà di ispezione a bordo e attorno ad un aeromobile impiegato nel traffico aereo internazionale, a fini di controllo dei documenti e dello stato della macchina.
L'articolo 15 richiama una serie di convenzioni internazionali in materia e regola la cooperazione tra le parti al fine di un'efficace Protezione dell'aviazione civile da ogni forma di minaccia, conformandosi alle norme per la protezione dell'aviazione civile raccomandate dall'Organizzazione internazionale competente (ICAO) ed allegate alla Convenzione sull'aviazione civile internazionale.
L'articolo 16 concerne la gestione del traffico aereo, rispetto alla quale è previsto l'impegno delle parti al rispetto delle disposizioni della parte B dell'allegato VI, nella prospettiva dell'estensione al Marocco del Cielo unico europeo.
Gli articoli da 17 a 20 sanciscono l'impegno delle Parti al rispetto della normativa comunitaria nei campi, rispettivamente, della protezione dell'ambiente, della tutela dei consumatori, dei sistemi telematici di prenotazione e per quanto concerne gli aspetti sociali. Per quanto riguarda il settore ambientale si riserva alle Parti la più ampia facoltà di adottare misure di salvaguardia dall'impatto del traffico aereo internazionale, a condizione che esse non risultino discriminatorie.
Il Titolo III, composto dagli articoli da 21 a 30, contiene le disposizioni istituzionali e finali.
In tale contesto l'articolo 22 istituisce un comitato misto per la gestione e attuazione dell'accordo, che può formulare raccomandazioni ma anche adottare decisioni vincolanti per le parti.
L'articolo 23 disciplina la risoluzione delle controversie, che in primis vanno sottoposte al Consiglio di associazione istituito dall'accordo euromediterraneo di associazione CE-Marocco. In mancanza di una decisione risolutiva della controversia si ricorrerà alla procedura arbitrale.
L'articolo 24 riguarda invece le misure di salvaguardia che ciascuna delle parti può adottare qualora ritenga che l'altra Parte non abbia ottemperato a un obbligo previsto dall'accordo: tali misure devono essere limitate per durata e campo d'applicazione a quanto strettamente necessario, e vanno adottate prima quelle meno ostative del funzionamento dell'accordo in esame.
L'articolo 25 è dedicato alla portata geografica dell'accordo, che si inquadra nell'ambito del Partenariato euromediterraneo iniziato con la dichiarazione di Barcellona del novembre 1995 e proseguito con la creazione dell'Unione per il Mediterraneo.
L'articolo 26 riguarda il rapporto dell'accordo con altri strumenti pattizi, e dispone che esso sostituisca quelli bilaterali vigenti tra il Marocco e alcuni degli Stati membri dell'Unione europea, salvo le parti da esso non coperte. Inoltre, stabilisce che nessuna disposizione dell'accordo osta all'attuazione di future raccomandazioni formulate dall'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile, né tantomeno

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alla partecipazione futura delle parti ad accordi multilaterali nella materia del servizio aereo.
L'articolo 27 regola procedure per la modifica dell'Accordo o dei relativi allegati, mentre l'articolo 28 stabilisce che esso ha durata indeterminata, ma che ciascuna delle Parti, attraverso i canali diplomatici, può notificarne la denuncia, che va inoltrata nel contempo all'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile: la decadenza dell'accordo ha luogo 12 mesi dopo la data di ricevimento della notifica.
Infine, gli articoli 29 e 30 prevedono, rispettivamente, la registrazione dell'accordo e di tutti gli eventuali emendamenti presso l'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile e il segretariato dell'ONU, nonché le modalità di entrata in vigore.
Per quanto concerne gli allegati all'Accordo, l'allegato I riguarda i servizi concordati e la specifica delle rotte, mentre l'allegato II elenca gli accordi bilaterali fra il Marocco e gli Stati membri della Comunità europea che l'accordo in esame è destinato a sostituire.
L'allegato III riporta l'elenco delle autorità competenti a rilasciare le autorizzazioni di esercizio e i permessi tecnici.
L'allegato IV contiene disposizioni transitorie, mentre l'allegato V elenca gli Stati europei non comunitari (aderenti allo Spazio economico europeo) ai cui cittadini l'Accordo ammette possa far capo prevalentemente la proprietà di un vettore aereo europeo.
Propone quindi di esprimere parere favorevole sul provvedimento.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.35.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 28 luglio 2009. - Presidenza del presidente Gianfranco CONTE.

La seduta comincia alle 15.10.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive al decreto legislativo n. 229 del 2007, di attuazione della direttiva 2004/25/CE, concernente le offerte pubbliche di acquisto.
Atto n. 100.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 23 luglio scorso.

Gianfranco CONTE, presidente, ricorda che nella precedente seduta di esame del provvedimento il relatore ne aveva illustrato il contenuto.

Cosimo VENTUCCI (PdL), relatore, formula una proposta di parere sullo schema di decreto legislativo (vedi allegato).

Alberto FLUVI (PD), riservandosi di svolgere, nel prosieguo dell'esame, ulteriori valutazioni in ordine alla proposta di parere formulata dal relatore, sottolinea la necessità di prevedere che le norme del TUF concernenti le regole di neutralizzazione e passività applicabili alle società oggetto di offerta pubblica di acquisto, nonché gli obblighi di comunicazione alla società partecipata e alla Consob, modificate, rispettivamente, dai decreti-legge n. 185 del 2008 e n. 5 del 2009, siano ripristinate nella loro originaria formulazione una volta cessata la fase di drammatica instabilità dei mercati che aveva indotto a rivisitarle. Richiama, al riguardo, le considerazioni svolte in tal senso dal Presidente della Commissione nazionale per le società e la borsa in occasione dell'incontro annuale con il mercato.

Cosimo VENTUCCI (PdL), relatore, fa presente che la proposta di parere da lui predisposta si fa puntualmente carico della preoccupazione manifestata dal deputato Fluvi, laddove segnala l'esigenza di valutare l'opportunità che le richiamate modifiche al TUF si applichino solo entro un determinato limite temporale, ripristinando successivamente la previgente formulazione

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del TUF stesso, in considerazione del fatto che le nuove previsioni introdotte dai decreti-legge n. 185 del 2008 e n. 5 del 2009, se non limitate ad una fase congiunturale, potrebbero rendere il mercato dei capitali italiano meno attraente per gli investitori istituzionali.

Gianfranco CONTE, presidente, avverte che, nel corso della seduta convocata per la giornata di domani, si procederà alla votazione della proposta di parere formulata dal relatore.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi alla seduta di domani il seguito dell'esame.

La seduta termina alle 15.20.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 28 luglio 2009. - Presidenza del presidente Gianfranco CONTE.

La seduta comincia alle 15.20.

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2008 (C. 2632 Governo, approvato dal Senato).
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2009 (C. 2633 Governo, approvato dal Senato).
Tabella n. 1: Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2009.
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009.
(limitatamente alle parti di competenza).

(Relazione alla V Commissione).
(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo.

Cosimo VENTUCCI (PdL), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai sensi dell'articolo 119, comma 8, del regolamento, ai fini della formulazione di relazioni alla Commissione Bilancio, il disegno di legge C. 2632, approvato dal Senato, recante il Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2008, ed il disegno di legge C. 2633, approvato dal Senato, recante disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2009, relativamente alla Tabella n. 1 (stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2009) ed alla Tabella n. 2 (stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009), limitatamente alle parti di competenza.
Ricorda preliminarmente che il Rendiconto generale dello Stato è lo strumento attraverso il quale il Governo, alla chiusura del ciclo di gestione della finanza pubblica (anno finanziario) adempie all'obbligo costituzionale di rendere conto al Parlamento dei risultati della gestione finanziaria.
Ai sensi della disciplina contenuta negli articoli da 21 a 24 della legge n. 468 del 1978, il rendiconto generale dello Stato è costituito:
a) dal conto del bilancio, articolato nel conto consuntivo dell'entrata e, per la parte di spesa, nel conto consuntivo relativo a ciascun Ministero, con l'esposizione dell'entità effettiva delle entrate e delle uscite del bilancio dello Stato rispetto alle previsioni approvate dal Parlamento;
b) dal conto del patrimonio con le variazioni intervenute nella consistenza delle attività e passività che costituiscono il patrimonio dello Stato.

Il disegno di legge di assestamento costituisce invece il mezzo attraverso il quale, ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 468 del 1978, è possibile aggiornare, a metà esercizio, gli stanziamenti del bilancio dello Stato, anche sulla scorta della consistenza dei residui attivi e passivi accertata in sede di rendiconto dell'esercizio scaduto al 31 dicembre precedente.

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Il disegno di legge di assestamento si connette funzionalmente con il disegno di legge di rendiconto relativo all'esercizio precedente: l'entità dei residui, sia attivi che passivi, sussistenti all'inizio dell'esercizio finanziario, che al momento dell'elaborazione e approvazione del bilancio di previsione è stimabile solo in misura approssimativa, viene, infatti, definita in assestamento sulla base delle risultanze del rendiconto.
Più in particolare, con il disegno di legge di assestamento le previsioni di bilancio sono adeguate in relazione:
a) per quanto riguarda le entrate, all'eventuale revisione delle stime del gettito;
b) per quanto riguarda le spese aventi carattere discrezionale, ad esigenze sopravvenute;
c) per quanto riguarda la determinazione delle autorizzazioni di pagamento (in termini di cassa), alla consistenza dei residui accertati in sede di rendiconto dell'esercizio precedente.

Per quanto concerne le previsioni di entrata, poiché esse sono il frutto di una valutazione di carattere tecnico, eventuali modifiche possono essere determinate dall'evoluzione della base imponibile e dagli effetti derivanti dall'applicazione della normativa vigente.
In riferimento alle variazioni di spesa, la legge di assestamento presenta il medesimo vincolo che sussiste per il bilancio di previsione, cioè il rispetto della legislazione sostanziale vigente: non possono pertanto essere modificati, in sede di assestamento, gli stanziamenti di spesa direttamente determinati da norme vigenti.
Passando quindi ad esaminare il disegno di legge C. 2632, recante il rendiconto 2008, rileva come legge di bilancio per il 2008 (legge n. 245 del 2007) recasse entrate finali in competenza per 491,4 miliardi ed autorizzazioni di cassa per 465,1 miliardi.
A seguito delle variazioni intervenute nel corso dell'esercizio, gli stanziamenti sono stati determinati in 489,6 miliardi in competenza e in 463,4 miliardi quali autorizzazioni di cassa.
Analizzando la gestione rispetto alle previsioni definitive in termini di competenza si sono registrati accertamenti per 497,7 miliardi, con un incremento di 8, 1 miliardi di euro, mentre, in termini di cassa i versamenti sono risultati inferiori di 8 miliardi rispetto al dato definitivo.
Per quanto attiene invece alla gestione dei residui, i residui attivi al 1o gennaio 2008 provenienti dai precedenti esercizi ammontavano a 143,9 miliardi, al 31 dicembre 2008 i residui attivi ammontano a 163,9 miliardi, di cui 26,1 miliardi relativi a somme rimaste da versare e a 137,8 miliardi di somme rimaste da riscuotere.
Le variazioni in aumento, rispetto al dato iniziale, registrate nel disegno di legge di rendiconto si sono verificate sia nel comparto delle entrate extratributarie, con un aumento del 9,9 per cento, sia in quello delle entrate per alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e riscossione di crediti, con un aumento del 54,3 per cento, mentre il settore delle entrate tributarie registra una riduzione dell'1,3 per cento.
In particolare, nell'ambito delle entrate tributarie le variazioni in diminuzione hanno riguardato, sia in termini di cassa sia in termini di competenza: le tasse ed imposte sugli affari, per 6.300 milioni di euro; le imposte sulla produzione, sui consumi e dogane, per 1.640 milioni; il lotto, le lotterie ed altre attività di giuoco, per 1.368 milioni; i monopoli, per 304 milioni di euro.
Le variazioni in aumento hanno invece interessato solamente le imposte sul patrimonio e sul reddito, per 3.699 milioni di euro.
Al riguardo evidenzia come sull'andamento delle entrate tributarie abbiano inciso negativamente l'andamento del gettito IRES, ed IVA, i versamenti da parte di concessionari della quota di acconto dovute, le accise per gas naturale per combustione e i proventi del lotto e delle attività di gioco, mentre in maniera lievemente migliorativa hanno contribuito le

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entrate derivanti dalle imposte sul reddito delle persone fisiche e le imposte sostitutive delle imposte sui redditi.
Per quanto concerne il comparto delle entrate extratributarie, le variazioni incrementative alle previsioni iniziali hanno riguardato principalmente, anche in questo caso sia in termini di cassa sia in termini di competenza: gli interessi su anticipazioni e crediti vari del Tesoro, per 864 milioni di euro; i proventi dei servizi pubblici minori, per 285 milioni di euro; i recuperi, rimborsi e contributi, per 1.575 milioni di euro; i prodotti netti di aziende autonome ed utili di gestioni, per 254 milioni di euro.
Passando al contenuto del disegno di legge C. 2633, recante l'Assestamento 2009, evidenzia come il disegno di legge di assestamento proponga, in termini di competenza, un incremento di 4,8 miliardi di euro delle entrate complessive, determinato da un aumento di 36,9 miliardi delle entrate da emissione di titoli di Stato (accensione di prestiti), a fronte di una riduzione di 32,7 miliardi delle entrate tributarie. Per le entrate extratributarie viene indicata una crescita di 380 milioni di euro, mentre per l'alienazione e ammortamento di beni patrimoniali e riscossione di crediti sono ascritti circa 230 milioni di euro.
Come evidenziato dalla relazione illustrativa, le variazioni proposte per le entrate tributarie sono finalizzate ad allineare le previsioni di bilancio 2009 alle previsioni contenute nella Relazione Unificata sull'Economia e la Finanza Pubblica per il 2009 (RUEF), aggiornate sulla base del quadro macro-economico elaborato il 12 giugno 2009, preso in considerazione nell'ambito delle attività finalizzate alla predisposizione del Documento di Programmazione Economico-Finanziaria 2010-2013.
La consistente variazione negativa proposta per il comparto tributario trova motivazione nel fatto che, mentre le previsioni di entrata contenute nel disegno di legge di bilancio erano state formulate nel settembre 2008 considerando un tasso di crescita, per il 2009, del PIL reale dello 0,5 per cento e del PIL nominale del 2,9 per cento, i corrispondenti tassi di variazione del PIL previsti nel predetto quadro macro economico aggiornato sono rispettivamente pari al -5,2 per cento ed al -3,3 per cento.
In sostanza, il saggio di variazione del PIL, dalle previsioni del settembre 2008 al quadro macro aggiornato al 12 giugno scorso, ha segnato una contrazione del 5,7 per cento per la grandezza reale e del 6,2 per cento per quella nominale.
Anche per quanto riguarda le autorizzazioni di cassa viene proposto un incremento delle entrate complessive di 15,6 miliardi, determinato in questo caso da entrate da emissione di titoli di Stato per 47,7 miliardi di euro, a fronte della riduzione di 32,7 miliardi delle entrate tributarie.
Le variazioni per atto amministrativo riguardano aumenti in competenza per circa 5,9 miliardi delle entrate tributarie e per oltre 2,5 miliardi delle entrate extratributarie.
Per quanto riguarda il dettaglio delle entrate tributarie, modifiche di rilievo riguardano sia le imposte dirette sia quelle indirette.
In particolare si evidenziano le riduzioni di gettito relative all'IRPEF (-10,5 miliardi), all'IRES (-4,6 miliardi), all'imposta sostitutiva (-1,3 miliardi), all'imposta di registro (-1,1 miliardi), all'IVA (-12,4 miliardi), all'imposta di bollo (-681 milioni), all'imposta ipotecaria (-344 milioni), alle tasse automobilistiche (-133 milioni), all'accisa sui prodotti energetici (-1,8 miliardi), all'accisa sull'energia elettrica (-333 milioni).
Risultano invece in crescita le entrate derivanti dal consumo dei tabacchi (+174 milioni), dai proventi del lotto (+492 milioni), dai proventi delle attività di gioco (+149 milioni), dai proventi del gioco del bingo (+158 milioni), dal prelievo erariale sugli apparecchi e congegni di gioco (+204 milioni).
Tali dati sono del resto confermati dall'andamento delle entrate tributarie registratosi nel periodo gennaio-maggio 2009, nel corso del quale è emersa, in termini di accertamento, una riduzione di oltre 4,8 miliardi rispetto all'analogo periodo del 2008, ascrivibile per 4,4 miliardi di euro alla diminuzione del gettito IVA.

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In tale contesto segnala inoltre come il disegno di legge di assestamento rechi una serie di modifiche alle previsioni di entrata rispetto alle previsioni contenute nella legge di bilancio 2009.
In particolare, le variazioni più significative riguardano le entrate tributarie non ricorrenti, segnatamente il gettito delle «imposte sostitutive», per le quali si registra un aumento complessivo di circa 2.750 milioni di euro, dovuto agli effetti di atti amministrativi, che hanno determinato un incremento di 2.457 milioni quale imposta sostitutiva dovuta per il riallineamento di valori contabili derivanti dall'adozione degli IAS/IFRS (principi contabili internazionali) ed un incremento di 304 milioni quale imposta sostitutiva sul saldo attivo della rivalutazione di beni immobili risultanti dal bilancio in corso al 31 dicembre 2007.
Un altro incremento di 210 milioni di euro rispetto al dato contenuto nella legge di bilancio 2009 riguarda le «altre imposte indirette» ed è determinato da una variazione proposta dal disegno di legge di assestamento dell'imposta sulle successioni e donazioni.
Passando quindi ad analizzare lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella n. 2), per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione Finanze, rileva come le variazioni proposte dal disegno di legge di assestamento riguardino gli stanziamenti gestiti dai centri di responsabilità «Dipartimento delle finanze» e «Guardia di finanza».
In particolare tali modifiche riguardano i programmi:
«Regolazione, giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità», «Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali» e «Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi di imposta» ricomprese nella missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio»;
«Concorso della Guardia di finanza alla sicurezza pubblica» nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza».

Le principali variazioni interessano, in termini di competenza, i seguenti capitoli di bilancio:
cap: 3552, Compensi ai componenti delle Commissioni tributarie, con un incremento di 15 milioni;
cap. 3845, Compensi ai CAF, con un incremento di 70 milioni;
cap. 3911, Agenzia del territorio, con un incremento di 48,9 milioni;
cap. 3920: Agenzia delle dogane, con un incremento di 44,3 milioni;
cap. 3950: somme da versare in entrata a titolo di ammortamento di beni immobili patrimoniali, con un incremento di 164,4 milioni;
cap. 4015: indennità per ritardato sgravio di imposte, interessi di mora, con un incremento di 370 milioni;
cap. 4261 e cap. 4272, Fondo per eventuali deficienze dei capitoli relativi ai servizi del Corpo della Guardia di finanza, con un incremento, rispettivamente, di 10 e 5 milioni;
cap. 1634, assegnazioni all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato per la gestione del gioco del lotto, con un incremento di 400 milioni;
cap. 3827, somme per la sospensione dei termini dei versamenti tributari per emergenza nei territori terremotati, con un incremento di 33,9 milioni.

Si riserva quindi di formulare compiute proposte di relazione all'esito del dibattito.

Gianfranco CONTE, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata alle ore 9 di domani, avvertendo che in quell'occasione verranno poste in votazione le proposte di relazione che saranno formulate dal relatore.

La seduta termina alle 15.35.