CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 26 maggio 2009
181.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Comitato per la legislazione
COMUNICATO

TESTO AGGIORNATO AL 2 DICEMBRE 2009

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Martedì 26 maggio 2009. - Presidenza del presidente Lino DUILIO.

La seduta comincia alle 18.15.

Comunicazioni del Presidente.

Lino DUILIO, presidente, comunica che il collega Franco Stradella ha presentato il Rapporto sull'attività svolta dal Comitato nel periodo relativo al suo turno di presidenza nel quale, secondo prassi consolidata, traccia un bilancio dei principali aspetti in cui si è articolata l'attività consultiva dell'organo nel periodo di riferimento e del suo seguito presso le Commissioni e l'Assemblea.
Il rapporto dà conto, in particolare, della multiforme attività svolta dall'organo, sia nei suoi aspetti riferiti all'ordinaria attività consultiva che per quanto concerne le iniziative esterne portate a compimento. In esso sono analiticamente ricostruite le modalità dell'attività consultiva espletata, unitamente alla ricostruzione dei caratteri prevalenti dell'attività legislativa nello specifico contesto istituzionale della particolare fase della legislatura. Interessanti considerazioni sono contenute nella parte relativa al seguito dei pareri, in cui viene anche analizzato il grado di incisività delle azioni del Comitato e sono prospettate alcune possibili iniziative volte a migliorare il tasso di recepimento dei rilievi formulati. Nel Rapporto vengono svolte riflessioni conclusive su possibili prospettive di sviluppo dell'attività consultiva.
Il Rapporto è pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna del Comitato ed è disponibile nell'apposita sezione del sito internet della Camera dei Deputati dedicata al Comitato.

Il Comitato prende atto.

Sui lavori del Comitato.

Lino DUILIO, presidente, Facendo seguito a quanto comunicato nella seduta dell'8 aprile 2009, sottopone all'attenzione dei membri del Comitato la proposta di svolgere alcune audizioni, previa autorizzazione della Presidenza della Camera. Scopo principale dell'iniziativa è quello di promuovere una riflessione su alcune rilevanti questioni che riguardano

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le specifiche competenze istituzionali del Comitato per la legislazione. Si riferisce, in particolare, alle problematiche connesse all'uso degli strumenti legislativi che involgono i poteri normativi del Governo ed ai loro riflessi sulle tematiche della qualità della legislazione.
L'ulteriore obiettivo che si intende perseguire è quello di approfondire le caratteristiche essenziali dei nuovi metodi di legislazione, funzionali alla realizzazione delle politiche pubbliche con strumenti innovativi, in quanto questi ultimi vengono definiti in un quadro di cooperazione interistituzionale tra diversi livelli di Governo (statale, territoriale e sovranazionale). Si tratta evidentemente di indagare un settore nuovo e solo parzialmente esplorato, ma che risulta di grande interesse alla luce delle recenti esperienze dell'organo e delle nuove prospettive di sviluppo del cosiddetto modello federalista dello Stato.
Per le suddette finalità, ritiene utile promuovere, dunque, un ciclo di audizioni formali con i rappresentanti dell'Esecutivo istituzionalmente preposti al coordinamento legislativo nelle sue diverse forme. In particolare, ove i colleghi concordino, il Comitato per la legislazione potrebbe chiedere alla Presidenza della Camera di procedere, a partire dal prossimo mese di giugno, all'audizione, ai sensi dell'articolo 143, secondo comma, del Regolamento, del Ministro per i rapporti con il Parlamento, Elio Vito, sull'uso dei principali strumenti normativi dell'Esecutivo; del Ministro per la semplificazione, Roberto Calderoli, sulle politiche di semplificazione e riordino della legislazione, nonché del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Gianni Letta, sull'attività governativa di istruttoria e progettazione normativa.
Successivamente, sempre in stretta relazione alle specifiche competenze del Comitato, si potrebbe procedere ad ulteriori audizioni di rappresentanti dell'Esecutivo i cui dicasteri sono direttamente responsabili di settori normativi in cui sono in corso processi di semplificazione, quali, ad esempio, i settori della pubblica amministrazione, delle politiche comunitarie, degli affari regionali e dell'economia.
Ove il Comitato concordi, provvederà a sottoporre al Presidente della Camera le iniziative sopra prospettate.

Il Comitato concorda.

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile.
Esame C. 2468 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e conclusione - Parere con condizioni e osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame del disegno di legge in titolo.

Pino PISICCHIO, relatore, illustra la seguente proposta di parere:
«Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge n. 2468 e rilevato che:
esso reca un contenuto articolato, ma sostanzialmente omogeneo, in quanto volto a definire interventi a favore delle aree colpite dal terremoto del mese di aprile, individuando strumenti e risorse necessarie a realizzare gli obiettivi; in tale ambito, rientrano dunque anche le disposizioni di carattere ordinamentale relative alla nuova disciplina fiscale dei giochi ed alla spesa sanitaria nazionale (articoli 12 e 13), quanto meno per la parte in cui contribuiscono alla copertura degli oneri, mentre non appaiono univocamente riferibili ai suddetti obiettivi né la disposizione che istituisce una nuova Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche (articolo 9-bis, comma 6), né la disposizione riguardante il finanziamento

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di accordi di programma per l'attuazione di interventi agevolativi(articolo 10, comma 3); peraltro, l'ambito di applicazione delle disposizioni appare variabile in quanto, alcune si applicano al territorio dei comuni interessati dal sisma "che, sulla base dei rilievi macrosismici effettuati dal Dipartimento della protezione civile abbiano risentito una intensità MSC uguale o superiore al sesto grado, identificati con il decreto del Commissario delegato 16 aprile 2009, n. 3" (articolo 2, comma 2 e articolo 14, comma 5-bis); altre disposizioni fanno riferimento in generale "alla regione Abruzzo, ovvero ai comuni interessati dal sisma" (articolo 4, comma 1, lettera a)); l'articolo 10, comma 1-bis, primo periodo fa riferimento all'ambito "dei territori comunali della provincia di L'Aquila e di quelli di cui all'articolo 1 del presente decreto" ed infine, l'articolo 6, comma 3, con riguardo al rinvio delle elezioni amministrative, si riferisce alla solo provincia de L'Aquila;
nel procedere a numerose modifiche della disciplina vigente, il provvedimento in esame non effettua un adeguato coordinamento con le preesistenti fonti normative, anche di recente approvazione, che risultano in gran parte oggetto di modifiche non testuali (ad esempio, l'articolo 9-bis, comma 6, nel sostituire al Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche una Commissione nazionale di nuova istituzione, incide sull'articolo 23-bis, comma 4, del decreto-legge n. 112 del 2008; l'articolo 13 modifica in modo non testuale sia l'articolo 1, comma 40, della legge n. 662 del 1996, in materia di quote di spettanza sul prezzo di vendita al pubblico delle specialità medicinali, sia l'articolo 5 del decreto legge n. 159 del 2007, in merito al tetto alla spesa farmaceutica territoriale per il solo 2009);
in ragione della situazione emergenziale da fronteggiare, il provvedimento si caratterizza come disciplina ampiamente derogatoria del diritto vigente; in proposito, si rileva come, in alcuni casi, le disposizioni derogate siano specificatamente richiamate (ad esempio, all'articolo 2, comma 9; all'articolo 3, comma 5-bis; all'articolo 4, comma 8; all'articolo 9, commi 2, 3, 5 e 6; all'articolo 10, comma 1-bis; all'articolo 14, comma 1); in altri casi, invece, si fissa una deroga alle disposizioni vigenti in determinati settori (ad esempio, l'articolo 2, al comma 2, richiede "il rispetto sostanziale dei requisiti di sicurezza sanitaria" ed al comma 4 prevede la deroga alle vigenti previsioni urbanistiche», l'articolo 16, comma 4, consente la deroga alle disposizioni sul rilascio delle certificazioni antimafia); in qualche caso, inoltre, si consente, in termini generici, di derogare alla normativa vigente (ad esempio, all'articolo 2, comma 5); in altri casi, infine, si dettano discipline speciali a carattere temporaneo, per loro natura derogatorie rispetto all'ordinamento vigente (ad esempio all'articolo 2, commi 3 e 5);
configurandosi come intervento di carattere eccezionale e straordinario, adottato in funzione dell'esigenza di dotare il soggetto pubblico di poteri e strumenti operativi, anche atipici, adeguati ad affrontare e superare situazioni di riconosciuta gravità, il decreto-legge riconosce ampi poteri di ordinanza che tuttavia non sono limitati alla sola gestione della situazione emergenziale in Abruzzo (articolo 1), ma si estendono anche alle attività di organizzazione nella medesima regione dello svolgimento del vertice internazionale denominato "G8"; inoltre viene confermata l'operatività delle ordinanze emanate per il completamento delle opere in corso di realizzazione per il medesimo evento in Sardegna, ovvero di quelle programmate o da programmare (articolo 17, comma 2);
esso reca, all'articolo 4, comma 4, una proroga di un termine, concernente la presentazione dei piani di edilizia scolastica che risulta attualmente fissato con decreto ministeriale; trattandosi tuttavia di una proroga relativa alla sola regione Abruzzo essa risulta strettamente conseguenziale alle misure di sostegno alle zone colpite dal sisma, senza che si determini alcuna incidenza diretta sulla norma di

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rango secondario, che reca un termine che resta valido per tutte le altre regioni;
il provvedimento, che pure introduce in massima parte misure emergenziali ed immediatamente operative, reca tuttavia alcune norme i cui effetti finali appaiono destinati a prodursi in un momento significativamente distanziato dalla loro entrata in vigore (ad esempio, l'articolo 4, comma 9-bis, assegna sei mesi ai Comuni per predisporre i piani di emergenza; l'articolo 11 reca un'autorizzazione di spesa a decorrere dal 2010); per tali disposizioni la rispondenza al requisito, previsto dall'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, della "immediata applicabilità" delle misure disposte dal decreto, va dunque valutata anche con riguardo ad eventuali effetti intermedi ed alla tempistica di adempimenti previsti (che, nei casi di specie, non sono espressamente indicati ma solo implicitamente previsti);
in connessione all'evento calamitoso che ha colpito le zone interessate dall'appuntamento elettorale, il provvedimento detta altresì una disposizione in materia elettorale volta a differire in una data compresa tra il 1o novembre ed il 15 dicembre 2009, lo svolgimento delle consultazioni elettorali già previste nella prossima primavera, analogamente a quanto già avvenuto in precedenti occasioni;
in ragione della predetta situazione di emergenza, il provvedimento reca anche una disposizione che richiama la sanzione penale relativa al "possesso di segni distintivi contraffatti", applicabile nel caso in cui l'indebito utilizzo del segno distintivo della Presidenza del Consiglio - dipartimento della protezione civile avvenga "nei territori in cui vige lo stato d'emergenza" (articolo 15, comma 3); tale normativa penale integra dunque una specifica disciplina per i territori interessati, la cui applicazione ha carattere temporaneo in quanto correlata al perdurare di situazioni emergenziali e che, dunque, appare suscettibile di ulteriori applicazioni in ogni area territoriale interessata ad una dichiarazione di stato di emergenza;
il decreto-legge reca una disposizione di interpretazione autentica (articolo 16, comma 6) per la quale non appare chiaro il rispetto della prescrizione della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi secondo cui "deve risultare comunque chiaro se ci si trovi in presenza di una disposizione di interpretazione autentica ovvero di una disposizione di modifica sostanziale alla quale si vuole dare effetto retroattivo"; effetto retroattivo produce inoltre, l'articolo 7, comma 3, che modifica una disposizione della legge finanziaria per il 2007 "con effetto dal 1o gennaio 2009";
reca disposizioni che contengono richiami normativi effettuati in forma generica o imprecisa, per le quali sarebbe invece opportuno, ove possibile, specificare maggiormente la normativa cui si rinvia: ad esempio, l'articolo 3, comma 1-ter, introdotto durante l'iter al Senato, prevede che il saldo dei contributi e dei benefici sia vincolato alla documentazione che attesti che gli interventi siano stati realizzati ai sensi del decreto legge 28 maggio 2004, n. 136, senza esplicitare il riferimento all'articolo 5, relativo alle norme tecniche sulle costruzioni; ancora, all'articolo 4, comma 9-bis, il richiamo ai piani di emergenza comunale di cui al decreto legislativo n. 112 del 1998 dovrebbe essere integrato con un espresso rinvio all'articolo 108 del citato decreto legislativo n. 112; all'articolo 5, comma 5, si rinvia all'articolo 240-bis delle disposizioni di attuazioni al codice di procedura penale, mentre il riferimento corretto dovrebbe essere all'articolo 2 della legge n. 742 del 1969, integralmente sostituito dalla prima delle disposizioni richiamate; l'articolo 6, comma 4-bis, richiama i piani di gestione di cui all'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE, che è stato recepito dall'articolo 117 del decreto legislativo n. 152 del 2006; infine, l'articolo 16, comma 6, rinvia all'articolo 74 del decreto-legge n. 112 del 2008, riferendosi però erroneamente al solo comma 6-bis e non all'intero contenuto dell'articolo 74, come sarebbe più corretto;

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il provvedimento, inoltre, adotta espressioni generiche o imprecise (l'articolo 3, comma 1, lettera e-bis), dispone in modo generico che l'amministratore condominiale, nel curare la ricostruzione delle parti comuni degli edifici con contributi pubblici "si avvale dell'ausilio di condomini che rappresentino almeno il 35 per cento delle quote condominiali"; l'articolo 4, comma 5, prevede che "le risorse disponibili sul bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca finalizzate agli arredi scolastici, possono essere destinate alle istituzioni scolastiche ubicate nella regione Abruzzo"; l'articolo 6, comma 1, alla lettera l) proroga genericamente gli "organi necessari al funzionamento degli enti impegnati nel rilancio delle attività produttive e per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma"; secondo l'articolo 14, comma 4, "le maggiori entrate rivenienti dalla lotta all'evasione fiscale, anche internazionale, derivanti da futuri provvedimenti legislativi... affluiscono ad un apposito Fondo ...destinato all'attuazione delle misure di cui al presente decreto e alla solidarietà");
il disegno di legge di conversione presentato dal Governo al Senato non è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN) né della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), in difformità con quanto prescritto dal recente "regolamento recante disciplina attuativa dell'analisi dell'impatto della regolamentazione" (D.P.C.M. 11 settembre 2008, n. 170), che pure consente che taluni atti siano esentati dalla suddetta relazione; secondo l'articolo 9, comma 3 del citato regolamento, in questi casi, "la relazione illustrativa contiene il riferimento alla disposta esenzione e alle sue ragioni giustificative e indica sinteticamente la necessità ed i previsti effetti dell'intervento normativo sulle attività dei cittadini e delle imprese e sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni, dando conto della eventuale comparazione di opzioni regolatorie alternative", elementi che non sono invece rinvenibili nella relazione di accompagnamento;
ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis e 96-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:
sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:
all'articolo 3, comma 1, lettera d) - che richiama "gli atti di cui alla lettera c)" - si proceda a correggere il richiamo interno in conseguenza alla soppressione della lettera c) dell'articolo, avvenuta nel corso dell'esame presso il Senato;
all'articolo 5, commi 3 e 10, si proceda a verificare se i rinvii in essi contenuti rispettivamente "ai provvedimenti di cui al comma 1" ed "ai decreti di cui al comma 1" non debbano invece riferirsi all'articolo 1, atteso che il comma 1 dell'articolo 5 sembra principalmente volto a disporre la sospensione di termini processuali;
all'articolo 6, comma 4-bis - ove si richiamano i piani di gestione "di cui all'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE" - si proceda ad aggiornare il riferimento normativo in relazione alla circostanza che la disposizione della citata direttiva è recepita dall'articolo 117 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Il Comitato osserva altresì quanto segue:
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:
agli articoli 3, comma 1, 6, comma 1, e 8, comma 1 - ove si prevede che siano disposti contributi di diverso tipo ed altre misure di favore destinate alle attività produttive, alle comunità territoriali ed ai soggetti colpiti dall'evento sismico - dovrebbe valutarsi l'opportunità di specificare se, analogamente a quanto disposto dall'articolo 4, anche le suddette determinazioni debbano essere assunte mediante le ordinanze di cui all'articolo 1; in particolare, all'articolo 6, comma 1, dovrebbe precisarsi anche che con i medesimi strumenti viene fissata la durata della sospensione,

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ivi prevista, di numerosi termini concernenti adempimenti onerosi per gli enti pubblici, le famiglie, i lavoratori e le imprese, sospensione che attualmente è invece indeterminata;
all'articolo 10, comma 1-ter - ove si demanda ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, "l'applicazione, in alternativa alle disposizioni di cui al comma 1-bis, di un regime fiscale di incentivazione" - dovrebbe precisarsi in che termini opera il suddetto meccanismo alternativo, chiarendo in particolare se la scelta sia discrezionalmente rimessa al Ministro oppure derivi da altre circostanze, quale potrebbe essere la constatata impossibilità di istituire le zone franche urbane previste appunto dal citato comma 1-bis;
sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:
all'articolo 15 - il cui comma 2 riserva l'uso del logo e della denominazione "Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile" esclusivamente "agli operatori ad esso appartenenti" e che, al comma 3, prevede la punibilità, ai sensi dell'articolo 497-ter del codice penale, di chiunque utilizzi indebitamente il suddetto segno distintivo "nei territori in cui vige lo stato d'emergenza" - dovrebbe valutarsi l'opportunità di precisare, in primo luogo, l'ambito soggettivo di applicazione, al fine di chiarire se il segno distintivo in oggetto possa essere utilizzato anche dalle organizzazioni di volontariato, atteso che il DPCM 11 ottobre 2002 consente che possano fregiarsi dell'emblema rappresentativo del Dipartimento della protezione civile anche gli appartenenti ad associazioni di volontariato di protezione civile inserite in appositi elenchi o registri, regionali o nazionali; inoltre, dovrebbe valutarsi l'opportunità di verificare se limitare la fattispecie penale in ragione di una specifica motivazione della dichiarazione dello stato di emergenza, analogamente a quanto disposto dall'articolo 6 del decreto legge n. 172 del 2008, che individua una specifica normativa penale applicabile esclusivamente "nei territori in cui vige lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti"; infine, dovrebbe chiarirsi se con il richiamo all'articolo 497-ter del codice penale si preveda anche l'applicazione dell'aggravante prevista dall'articolo 497-bis, secondo comma ("la pena è aumentata da un terzo alla metà per chi fabbrica o comunque forma il documento falso, ovvero lo detiene fuori dei casi di uso personale")».

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 18.35.