CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 6 maggio 2009
173.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
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COMITATO DEI NOVE

Mercoledì 6 maggio 2009.

Distacco di comuni dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna.
Emendamenti C. 63-177-A.

Il Comitato si è riunito dalle 15.25 alle 15.30.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 6 maggio 2009. - Presidenza del presidente Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 15.30.

Indagine conoscitiva sulle problematiche relative alle ipotesi di modificazioni all'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, in materia di distacco e di aggregazione di comuni e province.
(Deliberazione di una proroga del termine).

Donato BRUNO, presidente, ricorda che i rappresentanti dei gruppi hanno convenuto sull'opportunità di richiedere una proroga del termine per la conclusione dell'indagine conoscitiva sulle problematiche relative alle ipotesi di modificazioni all'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, in materia di distacco e di aggregazione di comuni e province, la cui scadenza era prevista entro la fine di aprile 2009. Essendo stata acquisita la previa intesa con il Presidente della Camera dei deputati, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del regolamento, propone di deliberare la proroga al 31 luglio 2009 del termine dell'indagine.

La Commissione approva la proposta di prorogare al 31 luglio 2009 il termine per la conclusione dell'indagine conoscitiva.

La seduta termina alle 15.35.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 6 maggio 2009. - Presidenza del presidente Donato BRUNO. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Michelino Davico.

La seduta comincia alle 15.35.

Differimento del termine per la presentazione della richiesta, da parte di movimenti o partiti politici, dei rimborsi delle spese per le elezioni politiche svoltesi nell'anno 2008.
C. 17 Brugger.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Beatrice LORENZIN (PdL), relatore, illustra la proposta di legge in esame, che interviene in materia di rimborsi elettorali

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ai partiti politici. Rileva, in particolare, che essa dispone un differimento del termine previsto dalla normativa vigente per la presentazione della richiesta di rimborsi delle spese elettorali a favore dei movimenti o partiti politici che abbiano preso parte alle consultazioni elettorali svoltesi il 13 e 14 aprile 2008 per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
Fa quindi presente che l'articolo 1, comma 1, della proposta di legge introduce una deroga a quanto disposto dalla legge n. 157 del 1999 che regola la materia dei rimborsi elettorali, stabilendo che il termine ivi previsto dall'articolo 1, comma 2, terzo periodo, per la presentazione della richiesta dei rimborsi delle spese sia differito al trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame per le richieste di rimborso relative alle elezioni politiche del 2008.
Ricorda che la disciplina ordinaria, contenuta nel richiamato articolo 1, comma 2, terzo periodo, della legge n. 157 del 1999, prevede invece che i partiti o movimenti politici che intendono usufruire dei rimborsi sono tenuti a farne richiesta, a pena di decadenza, al Presidente della Camera dei deputati o al Presidente del Senato, secondo le rispettive competenze, entro dieci giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle liste elettorali.
Rileva infine che il comma 2 dell'articolo 1 della proposta di legge disciplina le modalità per l'erogazione dei rimborsi corrisposti a seguito delle richieste di cui al comma 1.

Il sottosegretario Michelino DAVICO precisa che le risorse relative al provvedimento in esame fanno capo al Ministero dell'economia e delle finanze e non al Ministero dell'interno.

Donato BRUNO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Introduzione dell'articolo 114-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di reati elettorali.
C. 465 Anna Teresa Formisano.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 5 maggio 2009.

Donato BRUNO, presidente, ricorda che nelle precedenti sedute era stata formulata la richiesta al Governo di fornire alcuni chiarimenti sulla proposta di legge in esame.

Il sottosegretario Michelino DAVICO, per quanto riguarda le perplessità manifestate in ordine alla portata complessiva del provvedimento e specificamente il punto se l'esercizio dell'azione penale attribuita a tutti i cittadini sia suscettibile di provocare una paralisi dei procedimenti elettorali, afferma che, ad avviso del Ministero dell'interno, tale possibilità non sussiste, in quanto i procedimenti in questione si configurano in modo autonomo rispetto ad eventuali azioni penali che possono essere promosse in relazione a fatti o atti specifici. In ciò si differenzia il caso in esame rispetto alle decisioni del giudice amministrativo.
Quanto alla questione dell'ammissibilità dell'esercizio di un'azione popolare, estesa cioè a tutti i cittadini, dopo l'entrata in vigore dell'articolo 231 delle norme di attuazione del codice di procedura penale, che ha abrogato le disposizioni che attribuivano l'esercizio dell'azione penale a soggetti diversi dal pubblico ministero, osserva che, alla luce di questa disposizione, l'ammissibilità dell'azione popolare è allo stato esclusa. Tuttavia, in base al principio della successione di leggi nel tempo, una disposizione normativa successiva all'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale può senz'altro prevedere un regime differente. L'esercizio dell'azione penale può quindi essere attribuito nuovamente anche a soggetti diversi dal pubblico ministero, con l'unico limite che questi non

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ne venga completamente spogliato. È immaginabile, ad esempio, che gli altri soggetti, ai quali è riconosciuto tale potere, possano esercitarlo in via sussidiaria o concorrente rispetto all'organo della pubblica accusa. La stessa Corte costituzionale ha avuto modo di chiarire, con la sentenza n. 474 del 1993, che l'azione penale può essere legittimamente attribuita anche a soggetti diversi dal pubblico ministero, di modo che non sussisterebbe un «monopolio pubblico» dell'azione penale, fermo restando che solo il pubblico ministero ha l'obbligo dell'azione penale.
Quanto all'effettiva applicabilità ai reati commessi in occasione delle elezioni amministrative del termine di prescrizione biennale, invece di quello ordinario previsto dall'articolo 157 del codice penale, osserva che l'applicabilità della prescrizione biennale si può dedurre anche da una pronuncia della Corte di cassazione, la sentenza n. 42199 del 2006, la quale ha individuato la ratio del termine biennale nell'opportunità di evitare che l'accertamento dei reati in una materia come quella elettorale, intimamente connessa al funzionamento della democrazia, rimanga troppo a lungo indefinito e possa così negativamente riverberarsi sulla credibilità istituzionale degli organi elettivi. Nondimeno, ove vi sia una volontà politica in tal senso, si può senz'altro estendere anche alle elezioni politiche, nonché eventualmente alle elezioni europee e alle consultazioni referendarie, il termine di prescrizione biennale, derogando a quello ordinario. Naturalmente, occorre farlo con un'espressa disposizione di legge. Infatti, trattandosi di un regime derogatorio rispetto a quello ordinario, sussiste il divieto di estensione analogica.
Ricorda infine che la Corte costituzionale ha più volte evidenziato l'esistenza e l'ammissibilità di due sottosistemi elettorali, diversamente disciplinati come espressione della discrezionalità in materia riconosciuta al legislatore. Su tali aspetti si riserva però di tornare eventualmente a seguito del parere che, ratione materiae, verrà reso dalla Commissione Giustizia.
Conclude precisando che su quanto ha testé dichiarato è stato preliminarmente acquisito anche l'orientamento del Ministero della giustizia.

Giuseppe CALDERISI (PdL) prende quindi atto del fatto che, in mancanza di una nuova legge, il principio dell'azione popolare non trova applicazione alle elezioni amministrative.

Mario TASSONE (UdC), relatore, ritiene che nella seduta odierna siano stati forniti dal rappresentante dell'Esecutivo utili spunti di dibattito per il successivo esame del provvedimento.

Doris LO MORO (PD) concorda che sono stati forniti utili spunti di riflessione per il seguito dell'esame.

Donato BRUNO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifica della legge 22 novembre 1988, n. 516, recante approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione italiana delle chiese cristiane avventiste del 7o giorno, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.
C. 2262 Governo, approvato dalla 1a Commissione permanente del Senato.

(Rinvio del seguito dell'esame).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 5 maggio 2009.

Donato BRUNO, presidente, ricorda che il termine per la presentazione di emendamenti al provvedimento in esame è stato fissato a martedì 12 maggio alle ore 12. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

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Modifica della legge 5 ottobre 1993, n. 409, di approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Tavola valdese, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.
C. 2321 Governo, approvato dalla 1a Commissione permanente del Senato.

(Rinvio del seguito dell'esame).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 5 maggio 2009.

Donato BRUNO, presidente, ricorda che il termine per la presentazione di emendamenti al provvedimento in esame è stato fissato a martedì 12 maggio alle ore 12. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.45.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 6 maggio 2009. - Presidenza del vicepresidente Oriano GIOVANELLI.

La seduta comincia alle 15.45.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Slovenia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Lubiana l'11 settembre 2001.
C. 2362 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Giorgio Clelio STRACQUADANIO (PdL), relatore, illustra brevemente il provvedimento in esame. Quindi formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Croazia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatto a Roma il 29 ottobre 1999 e Scambio di Note correttivo effettuato a Zagabria il 28 febbraio 2003, il 7 marzo 2003 ed il 10 marzo 2003.
C. 2363 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Giorgio Clelio STRACQUADANIO (PdL), relatore, illustra brevemente il provvedimento in esame. Quindi formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa sulla cooperazione nella lotta alla criminalità, fatto a Roma il 5 novembre 2003.
C. 2226 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Giorgio Clelio STRACQUADANIO (PdL), relatore, illustra brevemente il provvedimento in esame. Quindi formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 3).

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

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Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Minsk l'11 agosto 2005
C. 2294 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Giorgio Clelio STRACQUADANIO (PdL), relatore, illustra brevemente il provvedimento in esame. Quindi formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 4).
Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alle terapie del dolore.
Testo unificato C. 624 Binetti ed abb.

(Parere alla XII Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Maria Piera PASTORE (LNP), relatore, dopo aver brevemente illustrato il provvedimento in esame, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 5), che illustra.

Doris LO MORO (PD), intervenendo con riferimento alle osservazioni di cui alle lettere a) e b) si chiede se esse riguardino aspetti che rientrano nelle competenze della I Commissione ovvero non attengano più propriamente al merito del provvedimento e, quindi, a profili rimessi alla valutazione della XII Commissione.

Maria Piera PASTORE (LNP), relatore, premesso di comprendere il rilievo della deputata Lo Moro, chiarisce che le due osservazioni in questione sono volte a specificare alcuni aspetti procedimentali che attualmente non sono disciplinati dalla proposta di legge.

Raffaele VOLPI (LNP), rilevato come l'organizzazione sanitaria rientri nelle competenze regionali, esprime l'avviso che la definizione delle procedure dovrebbe essere in capo alle regioni.

Oriano GIOVANELLI, presidente, premesso che l'articolo 5, cui si riferisce l'osservazione di cui alla lettera a) della proposta di parere del relatore, riguarda l'istituzione di una rete di cure palliative a carattere nazionale, e dunque senz'altro rientrante nelle competenze dello Stato, ricorda che, ai sensi dell'articolo 75, comma 1, del regolamento, tra le competenze della Commissione affari costituzionali vi è quella sulle competenze normative e sulla legislazione generale dello Stato. Fa quindi presente che, dal punto di vista della legislazione generale dello Stato, è pertinente rilevare che nella disciplina di un procedimento sussiste una lacuna, quale può essere la mancata individuazione del soggetto chiamato ad effettuare una nomina o delle modalità della nomina stessa o la mancata specificazione delle modalità di istituzione di una struttura di cui si prevede l'introduzione.
Prospetta poi al relatore la possibilità di introdurre nella proposta di parere una nuova osservazione con cui si chieda di sostituire, all'articolo 1, comma 1, «cittadino» con «malato», termine del resto utilizzato in altre parti del testo, al fine di scongiurare possibili interpretazioni restrittive in sede applicativa.

Maria Piera PASTORE (LNP), relatore, premesso che non c'è alcuna volontà di discriminare i non cittadini, poiché davanti ad un malato terminale non possono esistere distinzioni di questo tipo, non ritiene necessario inserire nella proposta di parere l'ulteriore osservazione prospettata dal presidente Giovanelli, considerato

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che il testo nel suo complesso non consente interpretazioni restrittive.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni in materia di sicurezza stradale.
Testo unificato C. 44 Zeller e abb.

(Parere alla IX Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Oriano GIOVANELLI, presidente, sostituendo il relatore, impossibilitato a prendere parte alla seduta, illustra brevemente il provvedimento in esame. Quindi formula una proposta di parere favorevole con due osservazioni (vedi allegato 6) che evidenziano l'opportunità di coordinare il predetto articolo 22, comma 1, lettera a) con le altre disposizioni del codice della strada che fanno riferimento alla guida in stato di ebbrezza nonché di graduare le sanzioni di cui al citato articolo 23, comma 7, in funzione della gravità della violazione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 16.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

Norme in materia di cittadinanza.
C. 103 Angeli, C. 104 Angeli, C. 457 Bressa, C. 566 De Corato, C. 718 Fedi, C. 995 Ricardo Antonio Merlo, C. 1048 Santelli, C. 1592 Cota, C. 2006 Paroli e C. 2035 Sbai.