CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 1° aprile 2009
160.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 1o aprile 2009. - Presidenza del presidente Stefano SAGLIA.

La seduta comincia alle 14.05.

Legge comunitaria 2008.
C. 2320 Governo, approvato dal Senato.

(Relazione alla XIV Commissione).
Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2007.
Doc. LXXXVII, n. 1.

(Parere alla XIV Commissione).
(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 126-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Stefano SAGLIA, presidente, fa presente che la Commissione procederà all'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 126-ter del Regolamento, del disegno di legge comunitaria e della relazione annuale. Al riguardo, ricorda che la Commissione esamina le parti di sua competenza del disegno di legge comunitaria, che è assegnato in sede referente alla XIV Commissione, e conclude tale esame con l'approvazione di una relazione e con la nomina di un relatore, che può partecipare alle sedute della XIV Commissione; gli emendamenti eventualmente approvati dalla Commissione sono trasmessi, unitamente alla relazione stessa, alla XIV Commissione, che dovrà a sua volta approvarli, potendo respingerli esclusivamente per motivi di compatibilità comunitaria o di coordinamento generale. A tal fine, avverte che gli emendamenti presentati in Commissione saranno sottoposti al vaglio preventivo della presidenza della Commissione, sulla base delle specifiche regole di ammissibilità. Come rilevato in precedenza,

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ricorda altresì che, congiuntamente al disegno di legge comunitaria, la Commissione esamina anche le parti di sua competenza della relazione annuale e conclude tale esame con l'approvazione di un parere.
Ricorda, infine, che - dovendo essere trasmesse, alla XIV Commissione, la relazione sul disegno di legge comunitaria ed il parere sulla relazione annuale, entro mercoledì 8 aprile - l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto, nella riunione del 26 marzo scorso, di prevedere che il termine per la presentazione di eventuali emendamenti al disegno di legge C. 2320 sia fissato alle ore 16 di martedì 7 aprile.

Giuliano CAZZOLA (PdL), relatore, ricorda preliminarmente che il disegno di legge comunitaria è l'atto normativo con il quale l'Italia provvede annualmente all'adeguamento dell'ordinamento nazionale alla normativa comunitaria: nello specifico, il provvedimento in esame, già approvato dal Senato, contiene numerose disposizioni attuative della legislazione europea, che intervengono - in sostanza - in materie che interessano i settori di competenza di tutte le Commissioni permanenti. Per tali ragioni, considerata anche l'eterogeneità che tipicamente contraddistingue tale categoria di disegni di legge, fa presente che la relazione si concentrerà sugli ambiti di spettanza della XI Commissione. In questo contesto, rileva pertanto che il provvedimento contiene due articoli in materia attinente al lavoro (articoli 9 e 36), nonché tre direttive comunitarie riportate nell'Allegato B, ossia l'allegato che elenca le direttive che si intende recepire mediante l'emanazione di decreti legislativi delegati da parte del Governo, previo parere da parte delle Commissioni parlamentari.
In merito alle richiamate disposizioni contenute nell'articolato del disegno di legge, osserva che l'articolo 9, modificato nel corso dell'esame al Senato, stabilisce che nell'esercizio della delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2006/54/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego, il Governo, nella predisposizione del decreto legislativo di attuazione, da adottare entro il 15 agosto 2009, è tenuto ad acquisire anche il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Intende segnalare, inoltre, l'articolo 36, introdotto nel corso dell'esame del provvedimento al Senato, che reca alcune modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, al fine di dare esecuzione alla sentenza della Corte di Giustizia europea del 25 luglio 2008, con la quale lo Stato italiano è stato condannato ad attenersi alle indicazioni fornite con la direttiva 92/57/CEE del 24 giugno 1992. Al riguardo, rileva preliminarmente che tale disposizione nasce da una decisione della Corte di Giustizia europea, che ha ritenuto che l'Italia non abbia provveduto ad una corretta trasposizione nell'ordinamento italiano della citata direttiva relativamente alla parte che prevede l'obbligo generalizzato del committente di designare uno o più coordinatori per la progettazione, nel caso in cui in un cantiere temporaneo o mobile operino più imprese, indipendentemente da altre condizioni quale l'entità del cantiere o la presenza nello stesso di particolari rischi: fa pertanto notare che si tratta di prescrizioni minime di sicurezza e di salute che, secondo la Corte, l'Italia non avrebbe provveduto ad attuare nei cantieri temporanei o mobili, nei quali si presume che risultino più elevati i rischi di incidenti; rileva, infatti, che nell'ordinamento interno, allo stato, la designazione dei coordinatori nei richiamati cantieri è subordinata alla condizione dei «200 uomini-giorno». A tale fine, fa presente che l'articolo 36, al comma 1, lettera a), modificando il comma 11 dell'articolo 90 del decreto legislativo n. 81 del 2008, prevede che l'obbligo di designazione del coordinatore per la progettazione nei cantieri in cui sia prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, non si applichi

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ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente e comunque di importo inferiore ad euro 100.000: rileva che in tal caso, le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per la esecuzione dei lavori.
Ritiene opportuno precisare, in proposito, che la circoscritta modifica apportata con tale disposizione, che introduce - in risposta alla richiamata giurisprudenza comunitaria - un'ipotesi specifica riferita ad una minore entità dei lavori da svolgere nei cantieri mobili, andrà letta anche alla luce della normativa più complessiva contenuta nello schema di decreto legislativo correttivo del Testo unico sulla sicurezza sul lavoro, adottato dal Consiglio dei ministri nella settimana scorsa, che sarà prossimamente all'esame del Parlamento, ai fini dell'espressione del prescritto parere.
Inoltre, osserva che, con il medesimo comma 1, alla lettera b), si aggiunge la lettera b-bis) all'articolo 91, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 81 del 2008, in base alla quale tra gli obblighi del coordinatore per la progettazione - al quale spetta, secondo l'attuale formulazione del citato articolo 91, la redazione del piano di sicurezza e di coordinamento e la predisposizione di un fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori - rientra anche il coordinamento ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 90, comma 1. Sottolinea, infatti, che quest'ultimo contiene gli obblighi del committente e del responsabile del lavoro inerenti all'organizzazione del cantiere, in particolare in materia di predisposizione di misure generali di tutela nonché di pianificazione dell'esecuzione in condizioni di sicurezza dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro.
Ribadisce, inoltre, che l'Allegato B contiene, ai fini del recepimento, talune direttive che disciplinano aspetti di competenza della XI Commissione.
Innanzitutto, segnala la direttiva 2005/47/CE del Consiglio, del 18 luglio 2005, che dà attuazione all'Accordo siglato in data 27 gennaio 2004 tra la Comunità delle ferrovie europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) in merito a taluni aspetti delle condizioni di lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilità transfrontaliera svolti da imprese ferroviarie. Al riguardo, precisa che l'Accordo intende garantire un'adeguata protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilità transfrontaliera nel settore ferroviario, al fine sia di proteggere la salute dei lavoratori, sia di garantire un traffico transfrontaliero sicuro, evitando una concorrenza che faccia leva sulla differenza delle condizioni lavorative. Pertanto, fa presente che l'Accordo è improntato sostanzialmente al principio che, di norma, debbano essere assicurati ai lavoratori in questione periodi di riposo e di pausa superiori alle prescrizioni minime della disciplina generale in materia di orario di lavoro (di cui alle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE). Rileva, peraltro, che le disposizioni della direttiva in esame prevedono esclusivamente requisiti minimi di protezione dei lavoratori, lasciando agli Stati membri la facoltà di adottare misure più favorevoli. Inoltre, segnala che nell'ordinamento nazionale si è giunti ad un complessivo riordino della disciplina generale dell'orario di lavoro, da più parti auspicato e reso opportuno dalla necessità di recepire la disciplina comunitaria adottata in materia, con il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, recante attuazione della direttiva 93/104/CE e della direttiva 2000/34/CE, concernenti taluni aspetti dell'orario di lavoro.
In secondo luogo, intende menzionare - nell'ambito delle direttive contenute nell'Allegato B - anche la direttiva 2007/30/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, che provvede a modificare la direttiva 89/391/CEE del Consiglio (articolo 1), le sue direttive particolari nonché le direttive del Consiglio 83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE e 94/

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33CE (articolo 2) ai fini della semplificazione e della razionalizzazione delle relazioni, da parte degli Stati membri e della Commissione della Unione Europea, sull'attuazione pratica delle norme comunitarie in materia di sicurezza e salute dei lavoratori. Fa notare che la direttiva provvede, in particolare, ad uniformare le norme sulle relazioni degli Stati membri, previste fino ad ora in termini diversi in alcune delle direttive comunitarie in materia, e ad estendere l'ambito di tale obbligo, e di quello corrispondente a carico della Commissione, alle direttive che non lo contemplavano. Inoltre, rileva che con tale direttiva si è ritenuto opportuno semplificare la procedura, disponendo l'armonizzazione delle scadenze per la presentazione alla Commissione delle relazioni sull'attuazione pratica - da predisporre ogni 5 anni sulla base di una struttura e di un questionario definiti dalla Commissione - e prescrivendo altresì una sola relazione di attuazione pratica, costituita da una parte generale, applicabile a tutte le direttive, e da capitoli specifici relativi agli aspetti particolari di ciascuna direttiva.
Infine, segnala che il più volte citato Allegato B reca anche la direttiva 2006/54/CE, che costituisce una rifusione di testi normativi vigenti, volta a riunificare e sostituire, abrogandoli, una serie di precedenti atti, apportandovi le modifiche ritenute necessarie, anche di carattere sostanziale. A tale proposito, osserva che le disposizioni riguardano la parità di trattamento in materia di accesso al lavoro, promozione e formazione professionale e condizioni di lavoro, compresa la retribuzione e di regimi professionali di sicurezza sociale. In materia di parità retributiva (capo 1 del Titolo II), fa notare che la direttiva sancisce, in primo luogo, la necessità di eliminare ogni discriminazione tra sessi, diretta o indiretta, nella remunerazione di uno stesso lavoro o di un lavoro al quale è attribuito un valore uguale. Inoltre, mette in rilievo che, quando le retribuzioni sono determinate sulla base di un sistema di classificazione professionale, occorre garantire che vengano applicati gli stessi criteri sia per i lavoratori di sesso maschile sia per quelli di sesso femminile. Riguardo alla parità di trattamento nel settore dei regimi professionali di sicurezza sociale, fa notare che la direttiva vieta ogni discriminazione nell'accesso fondata sulla differenza di genere e che è esclusa, inoltre, qualsiasi discriminazione concernente l'obbligo di versamento e la misura dei contributi, nonché l'importo, la durata e il mantenimento delle prestazioni. In proposito, osserva che tali disposizioni si applicano a tutta la popolazione attiva, compresi i lavoratori autonomi - salvo alcuni casi elencati nella direttiva -, ai lavoratori che hanno interrotto la loro attività per malattia, maternità, infortunio, disoccupazione involontaria, ai pensionati e ai lavoratori invalidi, nonché agli aventi causa di questi ultimi sulla base delle normative e delle prassi nazionali.
Relativamente alla parità di trattamento in materia di accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionale e in materia di condizioni di lavoro, segnala che la direttiva vieta discriminazioni basate sul sesso concernenti, tra l'altro, i criteri di selezione per l'accesso ad un impiego, pubblico o privato, le condizioni di selezione e di assunzione, l'orientamento e la formazione professionale, le condizioni di lavoro, di licenziamento e la retribuzione ed, infine, l'affiliazione e l'attività in un'organizzazione di lavoratori o di datori di lavoro. Precisa che nella direttiva, inoltre, con riferimento all'accesso e alla formazione, gli Stati membri possono stabilire una differenza di trattamento basata su una caratteristica specifica di un sesso senza che ciò costituisca discriminazione nelle ipotesi in cui, per la particolare natura del lavoro o per il suo contesto, tale caratteristica costituisca un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell'attività lavorativa, purché l'obiettivo sia legittimo e il requisito proporzionato. Sono poi tutelati i diritti delle lavoratrici in congedo per maternità, nonché dei genitori in congedo parentale e di adozione per cui la direttiva lascia impregiudicata la facoltà degli Stati

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membri di riconoscere distinti diritti di congedo di paternità e/o di adozione. Fa notare poi che la direttiva prevede una serie di disposizioni cosiddette «orizzontali», che riguardano l'adozione, da parte degli Stati membri, di misure che garantiscano la tutela giurisdizionale del diritto di parità di trattamento, nonché forme di risarcimento o riparazione dei danni e di protezione dei lavoratori da trattamenti sfavorevoli.
Giudica, pertanto, in termini complessivamente positivi il contenuto del disegno di legge, per le parti di competenza, nonché il recepimento delle direttive in precedenza menzionate, in quanto ritiene si tratti di interventi condivisibili, che intendono risolvere taluni problemi tuttora aperti nella legislazione interna e che, peraltro, non sembrano porre particolari questioni per quanto riguarda i criteri direttivi da seguire per la loro attuazione. In tal senso, preannuncia l'intenzione di esprimere un orientamento favorevole sul disegno di legge comunitaria, per le parti di competenza, fatta salva l'esigenza di verificare l'eventuale presentazione di emendamenti al testo, che saranno ovviamente valutati nel seguito dell'esame del provvedimento.
Passando, poi, alla Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per il 2007, ricorda che essa, come di consueto, costituisce un utile strumento informativo delle politiche di indirizzo generali, poiché dà conto dell'attività delle istituzioni comunitarie nei differenti settori e delle corrispondenti posizioni del Governo italiano. Al riguardo, peraltro, ritiene importante osservare che la Relazione all'esame del Parlamento - a causa dell'intervallo tra legislature registrato nel corso del 2008 - è relativa all'anno 2007 (essendo stata presentata dal precedente Ministro, nel gennaio 2008, alla scadenza della XV legislatura e, successivamente, ripresentata nel medesimo testo dal Ministro Ronchi); nel far notare, pertanto, che la Relazione contiene le linee di indirizzo riferite ad un periodo temporale ormai superato (il biennio 2007-2008), dichiara di ritenere meno fruttuoso, rispetto alle condizioni ordinarie, un suo esame approfondito, trattandosi di dare conto di iniziative e interventi, di fatto, abbastanza superati dai successivi sviluppi interni e comunitari.
Peraltro, con riferimento alle parti di interesse della XI Commissione, fa presente che esse riguardano sostanzialmente alcune grandi aree di intervento di carattere generale, tra le quali cita le politiche sociali e per il lavoro, nel cui contesto distingue tra politiche per l'inclusione sociale, politiche per le pari opportunità e politiche per il lavoro.
Con riferimento alle politiche per l'inclusione sociale intraprese nel 2007, mette in rilievo che la Relazione segnala la partecipazione del Governo ai lavori di diversi organismi sulla libera circolazione dei lavoratori, mentre una attenzione specifica è dedicata alla formazione professionale, per la quale viene ricordato che, nel quadro delle politiche per l'istruzione e la formazione svolte nel 2007 in ambito comunitario, sono stati approvati dal Consiglio Istruzione diversi atti in cui si evidenzia la necessità di integrare le politiche educative e formative con quelle sociali e del lavoro. In proposito, sottolinea che l'enfasi principale, in particolare, è stata posta sulla necessità che l'apprendimento risulti in sintonia con il mercato del lavoro, anticipandone gli sviluppi e le necessità.
Quanto alle politiche per le pari opportunità, sottolinea che la Relazione annuale segnala le iniziative volte ad una piena integrazione del Paese sul piano europeo in tema di tutela dei diritti e di attuazione della piena cittadinanza di uomini e donne. In particolare, precisa che essa mette in rilievo le azioni svolte nell'ambito del Piano di attuazione dell'Anno europeo, tese a superare i differenziali salariali di genere, la precarizzazione del lavoro delle donne e il fenomeno del lavoro sommerso femminile.
Segnala, altresì, che la Relazione annuale specifica che tutte le iniziative in materia - attuate in linea con la strategia di Lisbona - hanno trovato un più complessivo e significativo sviluppo nell'ambito

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più generale delle politiche per il lavoro, in virtù dell'impegno profuso da tutte le amministrazioni coinvolte nell'ottica di un incremento delle opportunità occupazionali - soprattutto per alcune categorie di soggetti, come giovani precari, donne, lavoratori disabili - di un potenziamento dell'attività di contrasto al lavoro sommerso e di una riorganizzazione della normativa di settore in materia di tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro. In tale contesto, fa notare che la stessa Relazione indica le misure volte a garantire la trasparenza e l'efficienza del mercato del lavoro e a contrastare il lavoro irregolare, attraverso la predisposizione di misure di prevenzione e il rafforzamento dell'apparato sanzionatorio.
In conclusione, pur ribadendo quanto già riferito in premessa circa il carattere ricognitivo del documento, ritiene comunque che vi siano le condizioni per esprimere una parere favorevole anche sulla Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2007.

Stefano SAGLIA, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 1o aprile 2009. - Presidenza del presidente Stefano SAGLIA.

La seduta comincia alle 14.30.

Indagine conoscitiva sull'assetto delle relazioni industriali e sulle prospettive di riforma della contrattazione collettiva.
(Seguito dell'esame del documento conclusivo e rinvio).

Stefano SAGLIA, presidente, ricordato che nella seduta di ieri si è convenuto di rinviare il seguito dell'esame per consentire gli opportuni approfondimenti istruttori, invita i rappresentanti dei gruppi a formulare eventuali osservazioni e valutazioni in merito alla nuova versione della proposta di documento conclusivo dell'indagine in titolo.

Intervengono a più riprese, per illustrare proposte di modifica della nuova versione della proposta di documento conclusivo e per formulare specifiche osservazioni, i deputati Giuliano CAZZOLA (PdL) e Cesare DAMIANO (PD).

Stefano SAGLIA, presidente, ringrazia i deputati intervenuti per il contributo fornito, riservandosi di valutare tali interventi ai fini della definitiva stesura della proposta di documento conclusivo.
Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 1o aprile 2009.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.30 alle 15.40.