CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 18 marzo 2009
153.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Comitato per la legislazione
COMUNICATO
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Mercoledì 18 marzo 2009. - Presidenza del presidente Franco STRADELLA.

La seduta comincia alle 15.25.

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO

Adesione al Trattato di Prüm relativo alla cooperazione transfrontaliera sul contrasto in particolare del terrorismo, della criminalità e della migrazione illegale nonché istituzione della banca dati nazionale del DNA e disposizioni in materia di accertamenti idonei ad incidere sulla libertà personale.
Esame C. 2042, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite II e III).

(Esame e conclusione - Parere con osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame del disegno di legge di conversione in titolo.

Pino PISICCHIO, relatore, ricorda che il provvedimento all'esame, concernente la ratifica del Trattato di Prüm, viene sottoposto al parere del Comitato in quanto contenente, all'articolo 18, una disposizione di delega finalizzata all'istituzione dei ruoli tecnici della polizia penitenziaria. Inoltre, a radicare la competenza del Comitato per la legislazione interviene anche l'articolo 16. Quest'ultimo, infatti, autorizza il Governo ad adottare uno o più regolamenti di delegificazione volti a disciplinare l'organizzazione e il funzionamento, presso il Ministero dell'interno, dell'istituenda banca dati nazionale del DNA e, presso il Ministero della giustizia, del laboratorio centrale per la banca dati nazionale, nonché a determinare le modalità di cancellazione dei dati e quelle di esercizio dei poteri attribuiti in merito al Comitato nazionale per la biosicurezza.
Tali disposizioni sono collocate nel contesto di un articolato, piuttosto corposo, che non si limita a prevedere la mera adesione al trattato internazionale ma reca anche norme sostanziali volte ad adeguare l'ordinamento interno al trattato stesso. Peraltro, dalla lettura del provvedimento è dato evincere il ricorso in talune parti ad espressioni, a suo avviso, non sempre del tutto precise o corrette sotto il profilo della tecnica normativa. Di tali aspetti ha inteso dare conto nella parte premissiva della proposta di parere, formulando invece, nella parte dispositiva, alcune osservazioni con le quali si richiama l'attenzione delle Commissioni

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competenti sull'esigenza di approfondire la chiarezza e proprietà della formulazione giuridica di alcune disposizioni, che peraltro intervengono su una materia che presenta profili piuttosto delicati.
Si riferisce, in particolare, alle norme concernenti la raccolta dei profili del DNA di persone scomparse (articolo 7), il prelievo di campioni biologici nei confronti di soggetti già sottoposti a misure restrittive della libertà personale (articolo 9), l'eventuale possibilità di accesso alla banca dati del DNA per i difensori (articolo 12), le modalità di coinvolgimento del Garante per la protezione dei dati personali nel contesto delle procedure di adozione del regolamento per la gestione e cancellazione delle informazioni contenute nella banca dati (articolo 13) ed infine in merito ai regolamenti attuativi della legge previsti dall'articolo 16.
Illustra quindi la seguente proposta di parere:
«Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge n. 2042, e rilevato che:
esso reca una delega legislativa al Governo in materia di istituzione dei ruoli tecnici del corpo di polizia penitenziaria da adibire alle attività del laboratorio nazionale al servizio della istituenda banca nazionale del DNA (articolo 18), e rimette ad appositi regolamenti di delegificazione la normativa di attuazione per il funzionamento degli organismi di nuova istituzione, nonché per l'azione di verifica da parte del Comitato nazionale per la biosicurezza (CNBBSV);
il provvedimento adotta talune espressioni imprecise o generiche che andrebbero, ove possibile, riformulate in termini più puntuali e corretti: ad esempio, l'articolo 12, comma 2, consente all'autorità giudiziaria l'accesso alle informazioni della nuova banca dati e del laboratorio previa autorizzazione della medesima autorità giudiziaria; l'articolo 13 prevede che la conservazione dei dati non possa superare un tempo massimo calcolato sulla base «dell'ultima circostanza che ne ha determinato» l'inserimento o il prelievo, senza chiarire a quale circostanza si intenda fare riferimento; inoltre, l'articolo 16, che autorizza l'adozione di regolamenti di delegificazione andrebbe riformulato sostituendo il riferimento ai principi e criteri, ivi contenuto, con un richiamo alle norme generali regolatrici della materia, in coerenza con il modello di delegificazione delineato dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988; infine, l'articolo 18 prevede l'invio alle Camere dei decreti legislativi, mentre dovrebbe riferirsi agli schemi dei decreti legislativi;
esso reca, agli articoli 19 e 30, la previsione di adempimenti periodici di informazione agli organi parlamentari senza tuttavia fissarne con precisione i termini;
il provvedimento non fa riferimento, nella rubrica dell'articolo 16, alla presenza di una disposizione di delega, in difformità da quanto prescritto dal paragrafo 1 della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi;
il disegno di legge approvato dal Senato dispone, all'articolo 32, la copertura finanziaria riferita ancora all'anno 2008 ed al triennio 2008-2010, per la quale occorrerebbe dunque procedere all'aggiornamento;
infine, il testo originario presentato dal Governo al Senato non è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), né della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);
alla luce dei parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento osserva quanto segue:
sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:
all'articolo 7, comma 1, lettera c) - secondo cui la banca dati nazionale raccoglie anche «profili del DNA di persone scomparse o loro consanguinei» - dovrebbe valutarsi l'opportunità di precisare

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la necessità di acquisire il consenso delle persone interessate al suddetto prelievo;
all'articolo 9 - ove si dispone che, «ai fini dell'inserimento del profilo del DNA nella banca dati nazionale del DNA, sono sottoposti a prelievo di campioni biologici» talune categorie di persone soggette a misure restrittive della libertà personale, tra le quali figurano sia coloro che sono sottoposti ad indagini sia coloro che risultano già destinatari di provvedimenti definitivi - dovrebbe valutarsi l'opportunità di chiarire se la disposizione opera in via generale ovvero sia necessaria una previa determinazione dell'autorità giudiziaria con riguardo a ciascun soggetto coinvolto, nonché le modalità procedurali del prelievo in relazione al mancato consenso dell'interessato, valutando eventualmente il richiamo agli articoli 224-bis e 359-bis del codice di procedura penale (introdotti dagli articoli 24 e 25 del provvedimento in esame) per la parte che si ritenga applicabile alle situazioni considerate nell'articolo in commento;
al medesimo articolo 9, comma 2 - secondo cui il prelievo di campioni biologici «può essere effettuato esclusivamente se si procede nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 per delitti, non colposi, per i quali è consentito l'arresto facoltativo in flagranza» - dovrebbe riformularsi la disposizione al fine di chiarire che il prelievo è consentito in tutti i casi in cui è ammesso l'arresto in flagranza, sia a carattere obbligatorio che facoltativo (articoli 380 e 381 del codice di procedura penale), coerentemente con quanto statuito dal nuovo articolo 224-bis del codice di procedura penale che consente i prelievi solo «quando si procede per delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni e negli altri casi espressamente previsti dalla legge»;
all'articolo 12 - che consente l'accesso ai dati contenuti nella banca dati nazionale del DNA alla polizia giudiziaria e all'autorità giudiziaria - dovrebbe verificarsi l'opportunità di chiarire se l'accesso riguardi anche i difensori, nel quadro delle investigazioni difensive, considerato quanto si legge nella relazione illustrativa del disegno di legge governativo presentato al Senato, recante disposizioni sostanzialmente identiche a quelle dell'articolo in esame, e che fa espresso riferimento a richieste di accesso provenienti «nei limiti della legislazione, dai difensori nel quadro delle investigazioni difensive»;
all'articolo 13, comma 4 - ove si dispone che il tempo di conservazione dei dati nella banca dati nazionale del DNA è stabilito nel regolamento d'attuazione, d'intesa con il Garante per la protezione dei dati personali - dovrebbe operarsi un coordinamento con quanto statuito dall'articolo 16 che invece prevede che il regolamento di attuazione sia adottato sentito il Garante, senza dunque che sia richiesta alcuna intesa;
all'articolo 16 - ove si autorizza il Governo ad adottare regolamenti di delegificazione per disciplinare l'organizzazione e le modalità di funzionamento dell'istituenda banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale, nonché a determinare le modalità di cancellazione dei dati e le modalità di esercizio dei poteri attribuiti in merito al Comitato nazionale per la biosicurezza (CNBBSV) - dovrebbe valutarsi l'opportunità di verificare se lo strumento normativo del regolamento di delegificazione (da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988) sia congruo in relazione quantomeno alla finalità di disciplinare elementi su cui non appaiono operare altre fonti di rango primario o se, invece, possa ricorrersi in questi ambiti a regolamenti di esecuzione ai sensi del comma 1, lettera a), del medesimo articolo 17, fatta sempre salva la possibilità di affidare agli strumenti regolamentari di cui al comma 4-bis dello stesso articolo 17 gli aspetti organizzativi e funzionali delle strutture amministrative di nuova istituzione;

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al medesimo articolo 16 dovrebbe inoltre valutarsi l'opportunità di chiarire:
a) se la previsione del comma 1 - secondo cui sui regolamenti di delegificazione è acquisito il parere, oltre che del Garante per la protezione dei dati anche del presidente del Comitato nazionale per la biosicurezza, le biotecnologie e le scienze della vita (CNBBSV) - comporti un potere esclusivo in capo al vertice amministrativo di quest'ultimo organo, o se invece sia rimesso al presidente il compito di rappresentare una valutazione collegiale dell'organo che presiede;
b) se la lettera c) del comma 1 - che indica tra gli oggetti del regolamento ivi previsto anche «le attribuzioni del responsabile della banca dati nazionale del DNA e del responsabile del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, nonché le competenze tecnico-professionali del personale ad essa addetto» - riguardi esclusivamente il personale della banca dati nazionale del DNA, come sembrerebbe dal tenore letterale della disposizione, ovvero riguardi anche il personale del laboratorio centrale;
all'articolo 17, comma 2 - ove si dispone in via transitoria che «il prelievo di campione biologico nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 9, già detenuti o internati alla data di entrata in vigore della presente legge, è effettuato a cura della polizia penitenziaria entro il termine di un anno» - dovrebbe precisarsi se il suddetto termine decorre dall'entrata in vigore della legge oppure se invece tale termine debba intendersi riferito (in analogia a quanto previsto nel comma 1 del medesimo articolo) all'entrata in funzione della banca dati nazionale del DNA.»

Il Comitato approva la proposta di parere.

Sui lavori del Comitato.

Franco STRADELLA, presidente, nell'imminenza della scadenza del proprio turno di presidenza, intende rivolgere un sentito ringraziamento ai componenti del Comitato per la qualità del contributo fornito da ciascuno al lavoro dell'organo. Ciò ha consentito che si instaurasse un proficuo spirito di costante collaborazione e ottimi rapporti anche sul piano personale. Nel concludere un'esperienza umana e professionale sicuramente positiva, formula quindi al collega Duilio, chiamato ad assumere le funzioni di presidente per il periodo successivo, i migliori auguri di buon lavoro.

Roberto ZACCARIA e Lino DUILIO, interpretando il comune sentire dei componenti dell'organo, ringraziano il presidente per l'equilibrio, l'imparzialità e la competenza con cui ha saputo esercitare il proprio mandato.

La seduta termina alle 15.40.