CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 21 gennaio 2009
124.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 21 gennaio 2009. - Presidenza del vicepresidente Ugo LISI.

La seduta comincia alle 14.

DL 207/08: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti.
(S. 1305 Governo).

(Parere alla 1a Commissione del Senato).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con condizione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il deputato Nicolò CRISTALDI (PdL), relatore, riferisce sui contenuti del provvedimento in esame. In ordine agli specifici profili di competenza della Commissione, segnala che l'articolo 2 proroga l'efficacia della previsione dell'articolo 2, comma 22, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004), già prorogata dall'articolo 1, comma 167, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), al fine di assicurare l'applicazione delle norme regionali in materia di tassa automobilistica e di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) emanate in modo non conforme ai poteri attribuiti alle regioni in materia dalla normativa statale. Osserva che il comma 167 della legge finanziaria 2008 ha prorogato di un anno, al 31 dicembre 2008, il termine di efficacia di tale norma, in vista del graduale passaggio al nuovo sistema di federalismo fiscale: in attesa di tale riforma, la norma in oggetto interviene al fine di assicurare un'ulteriore proroga fino al periodo di imposta che si conclude il 31 dicembre 2010. Rileva che l'articolo 5 differisce al 1o gennaio 2010 il decorso temporale del termine di scadenza previsto per le graduatorie per le assunzioni a tempo indeterminato relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni: la proroga si riferisce alle graduatorie approvate successivamente al 1o gennaio 2001 ed è tesa ad evitare che alcune graduatorie vadano a scadenza

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senza che le amministrazioni abbiano potuto assumere i vincitori in ragione del blocco delle assunzioni. Segnala che l'articolo 20 dispone la proroga fino al 30 giugno 2009 del termine originariamente previsto dall'articolo 1, comma 461, della legge n. 296 del 2007 per l'attuazione del piano di riordino e di dismissione, limitatamente alla cessione alle regioni, delle società regionali dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa spa. Rileva che l'articolo 22 estende a tutto il 2009 il termine previsto dal comma 4 dell'articolo 2 della legge 164 del 1998 fissato come limite temporale decennale di mantenimento del numero chiuso di autorizzazioni per le imbarcazioni da pesca abilitato all'uso della draga idraulica, riguardante la limitazione della pesca dei molluschi bivalvi ed il ritiro delle corrispondenti autorizzazioni fino al 31 dicembre 2008. si sofferma sull'articolo 23, che differisce dal 31 dicembre 2008 al 30 giugno 2009 il termine sino al quale il Commissario straordinario dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI) è autorizzato a prorogare i contratti in essere per la gestione degli impianti di accumulo e distribuzione dell'acqua, nonché sull'articolo 25, che proroga al 31 dicembre 2009 il termine finale per l'emanazione del decreto del Ministro dei trasporti che stabilisce il canone dovuto per l'accesso all'infrastruttura ferroviaria nazionale. Evidenzia che l'articolo 26 interviene sul processo di privatizzazione di Tirrenia, fissando al 31 dicembre 2009 il termine per il completamento del processo di privatizzazione delle società esercenti i servizi di collegamento ritenuti essenziali, mentre l'articolo 30 differisce al 31 dicembre 2009 il termine del 31 dicembre 2008, previsto per l'emanazione da parte del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di un decreto che indichi i limiti, riguardanti la qualità delle acque, per imporre i divieti di balneazione. Riferisce quindi sull'articolo 33, concernente la disciplina transitoria per la distribuzione commerciale dei medicinali veterinari omeopatici, e sull'articolo 34, che proroga al 31 dicembre 2009 gli effetti del meccanismo sostitutivo e temporaneo, posto in via alternativa alla riduzione, nella misura del cinque per cento, del prezzo al pubblico dei farmaci rimborsabili, in tutto o in parte, a carico del Servizio sanitario nazionale: tale meccanismo prevede, in luogo dell'applicazione della riduzione suddetta del prezzo, il versamento alle regioni, da parte dell'azienda farmaceutica, di determinate somme. Osserva che l'articolo 37 rinvia all'anno scolastico e formativo 2010/2011 l'attuazione della riforma del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione. Si sofferma infine sull'articolo 38 che, novellando l'articolo 159, comma 1, del decreto legislativo n. 42 del 2004, proroga al 30 giugno 2009 il termine del 31 dicembre 2008, previsto per il regime transitorio di autorizzazione paesaggistica.
Formula quindi una proposta di parere favorevole con condizione (vedi allegato 1).

Il deputato Mario PEPE (PD) evidenzia i profili di contraddittorietà che caratterizzano le previsioni di cui agli articoli 18, 22 e 23 del provvedimento in esame, in quanto le menzionate disposizioni apportano modifiche a decreti-legge recentemente convertiti in legge. Nel rilevare che la reiterata presentazione alle Camere di provvedimenti d'urgenza recanti ripetute proroghe di termini nei diversi ambiti dell'ordinamento evidenzia il protrarsi di una prassi politico-istituzionale certamente deplorevole, esprime il proprio voto contrario sulla proposta di parere del relatore.

Il deputato Giuseppe SCALERA (PdL), nel richiamare le ragioni di ordine politico che determinano l'esigenza di approvare un decreto-legge che consenta la proroga di termini in diversi settori dell'ordinamento giuridico, esprime il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere predisposta dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

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DL 185/08: Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale.
(S. 1315 Governo, approvato dalla Camera).

(Parere alle Commissioni 5a e 6a del Senato).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il deputato Ugo LISI (PdL), presidente, in sostituzione del relatore, deputato Giovanni Dima, illustra i contenuti del testo del decreto-legge in oggetto. In ordine agli specifici profili di competenza della Commissione, riferisce che l'articolo 2-ter prevede la possibilità, per i comuni che abbiano rispettato il patto di stabilità interno nel triennio 2006-2008, di escludere dal computo dei saldi rilevati ai fini del Patto di stabilità interno per l'anno 2009, le somme destinate a investimenti infrastrutturali o al pagamento di spese in conto capitale relative a impegni già assunti. Osserva che l'articolo 3 reca disposizioni finalizzate a contenere i costi a carico dei cittadini e delle imprese: il comma 1 sospende l'efficacia delle norme statali che obbligano o autorizzano organi dello Stato ad effettuare l'adeguamento di diritti, contributi o tariffe in relazione al tasso di inflazione o ad altri meccanismi automatici, salvo le tariffe relative al servizio idrico e ai settori dell'energia elettrica e del gas. Si sofferma sull'articolo 6-bis, che al comma 1 autorizza l'erogazione del maggior finanziamento della spesa sanitaria in favore delle regioni che hanno sottoscritto con lo Stato gli accordi per il riequilibrio economico finanziario e nelle quali non sia stato nominato il commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi: in particolare, la disposizione estende l'applicazione dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154 anche nei confronti delle regioni che ne facciano richiesta; il finanziamento può essere deliberato a condizione che la regione interessata provveda alla copertura del disavanzo sanitario residuo con risorse di bilancio idonee e congrue entro il 31 dicembre 2008. Evidenzia che l'articolo 9, al comma 3-bis, prevede la possibilità, da parte di regioni ed enti locali, nel rispetto delle norme del Patto di stabilità, di certificare, ai creditori che ne facciano istanza, l'esigibilità di crediti relativi a somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti, al fine di consentire che il credito dichiarato certo, liquido ed esigibile possa essere ceduto pro soluto a favore di banche o di intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente. Fa notare che l'articolo 18 è volto alla riprogrammazione delle risorse nazionali finalizzate allo sviluppo delle aree sottoutilizzate del Paese, al fine di concentrare le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) su obiettivi che, in considerazione della eccezionale crisi economica internazionale, siano da considerarsi prioritari per il rilancio dell'economia, quali le opere pubbliche e l'emergenza occupazionale: il comma 1 dispone che il CIPE provveda ad assegnare, in coerenza con gli indirizzi assunti in sede europea, una quota delle risorse nazionali disponibili del Fondo aree sottoutilizzate al Fondo sociale per occupazione e formazione, ove affluiscono le risorse destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali, concessi in deroga alla normativa vigente, e quelle destinate in via ordinaria dal CIPE alla formazione, nonché al Fondo infrastrutture. Rileva che la riprogrammazione delle risorse disponibili del FAS deve essere effettuata nel pieno rispetto delle competenze regionali e del criterio di ripartizione territoriale delle risorse del Fondo medesimo. Osserva che il comma 4-bis della disposizione in oggetto è finalizzato all'attuazione del piano casa ivi richiamato. Rileva che la norma reca modifiche alla vigente disciplina, in particolare non viene più richiesta l'intesa della Conferenza unificata per l'approvazione del piano casa, bensì il semplice parere della stessa. Si sofferma sull'articolo 19-bis, che modifica l'articolo 1, comma 72, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, relativamente al sostegno all'occupazione e all'imprenditoria giovanile, e

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sull'articolo 23, che autorizza gruppi di cittadini organizzati a formulare all'ente locale territoriale competente proposte operative di pronta realizzabilità per l'esecuzione di opere di interesse locale.

Il deputato Mario PEPE (PD), nel valutare negativamente l'eccessivo utilizzo della decretazione d'urgenza da parte del Governo nell'attuale legislatura, dichiara di condividere il criterio di ripartizione territoriale delle risorse FAS, che per una percentuale pari all'85 per cento risultano destinate alle regioni del sud d'Italia. Ravvisa l'esigenza che siano definite congrue misure tese ad attivare un maggiore raccordo tra l'amministrazione centrale e le regioni in ordine alle diverse iniziative riguardanti il settore delle opere pubbliche e delle infrastrutture. Ravvisa l'utilità che si apponga al parere che la Commissione voterà sul decreto-legge in oggetto una specifica condizione volta a richiedere misure tese ad attivare un maggior coordinamento tra gli organismi regionali e la Cassa Depositi e Prestiti in relazione alle opere pubbliche finanziate e non ancora realizzate. Esprime peraltro, in conclusione, il proprio orientamento negativo sul testo in esame.

Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP), nel concordare con la richiesta avanzata dal deputato Pepe, richiama i contenuti del dibattito relativo alla specifica normativa ad effetto biennale prospettata per la città di Roma in ordine al patto di stabilità. Propone al riguardo di apporre al parere una specifica condizione tesa a specificare, in riferimento ai commi 4-quater e 4-quinquies dell'articolo 18 del testo in esame, l'esigenza di prevedere, per gli enti locali «virtuosi», forme del patto di stabilità che consentano l'attuazione di investimenti ove siano presenti disponibilità quali avanzi di amministrazione e finanziamenti di terzi.

Il deputato Ugo LISI (PdL), presidente, in sostituzione del relatore, in esito al dibattito svoltosi formula una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni (vedi allegato 2).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.35.