CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 15 gennaio 2009
122.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Comitato per la legislazione
COMUNICATO
Pag. 3

Giovedì 15 gennaio 2009. - Presidenza del presidente Franco STRADELLA.

La seduta comincia alle 9.10.

Sull'ordine dei lavori.

Franco STRADELLA, presidente, informa i colleghi che l'onorevole Zaccaria ed il rappresentante del Governo sono attualmente impegnati presso la Commissione affari costituzionali, presso la quale è in corso l'esame del decreto n. 200 del 2008 in materia di semplificazione normativa. Figurando tale provvedimento al primo punto dell'ordine del giorno del Comitato, propone dunque di posticiparne l'esame al termine degli altri punti all'ordine del giorno della seduta odierna.

Il Comitato consente.

ATTI COMUNITARI

Programma legislativo e di lavoro della Commissione per il 2009 (COM (2008) 712 definitivo) e programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea elaborato dalle Presidenze francese, ceca e svedese (11249/08).
(Parere alla Commissione XIV).
(Esame e conclusione - Relazione con osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame dell'Atto comunitario in titolo.

Franco STRADELLA, presidente, ricorda che il Comitato per la legislazione è chiamato a pronunciarsi, per la prima volta nel corso della XVI legislatura e per la quarta volta in assoluto, sul programma legislativo e di lavoro della Commissione

Pag. 4

per il 2009 e sul programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea elaborato dalle Presidenze francese, ceca e svedese. La competenza del Comitato nell'esame di tali atti comunitari si è radicata a seguito dell'iniziativa, adottata nel marzo del 2004, del collega Antonio Soda che - in qualità di presidente pro tempore del Comitato per la legislazione - avanzò presso la Presidenza della Camera la richiesta di uno specifico coinvolgimento del Comitato nella procedura parlamentare di esame di tali importanti atti comunitari. Ciò in ragione della presenza nei documenti in oggetto, proprio a partire da quell'anno, di peculiari contenuti appositamente dedicati all'illustrazione delle tecniche di produzione normativa in ambito europeo. Su di essi si concentrerà ovviamente anche quest'anno l'esame del Comitato.
Ricorda, infine, che i rilievi che il Comitato riterrà di formulare verranno inviati alla Commissione Politiche dell'Unione europea, la quale procede all'esame degli atti nelle forme (indicate dalla Giunta per il regolamento del 9 febbraio 2000) di cui all'articolo 126-bis del regolamento, procedendo all'approvazione di una relazione da presentare all'Assemblea ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del regolamento. Tale relazione terrà conto anche delle relazioni approvate - per le parti di competenza - dalle Commissioni di settore e, appunto, dal Comitato.

Roberto OCCHIUTO, relatore, rileva preliminarmente che, nel programma legislativo e di lavoro della Commissione per l'anno 2009, il tema della qualità della legislazione viene opportunamente inserito nell'attuale situazione di crisi economica, nell'ottica che, in tale fase, è più che mai importante legiferare bene per favorire la competitività economica. Pertanto, il terzo paragrafo del documento ribadisce sinteticamente gli obiettivi perseguiti dalla Commissione nell'ambito del programma «Legiferare meglio», che figura tra le iniziative strategiche della Commissione. Ciò anche in ragione dell'impegno per la realizzazione dell'ambizioso obiettivo di ridurre gli oneri amministrativi del 25 per cento entro il 2012 (obiettivo fissato dal Consiglio dei ministri europeo della primavera 2007, svoltosi a Bruxelles l'8 e 9 marzo, il quale ha contestualmente invitato gli Stati membri a fissare i loro obiettivi nazionali - con un livello di ambizione comparabile a quello comunitario - entro il 2008).
Anche il programma del Consiglio contiene un breve paragrafo, intitolato «Miglioramento della regolamentazione», che richiama in estrema sintesi i temi oggetto del programma legislativo e di lavoro della Commissione, quali il miglioramento e la semplificazione della regolamentazione; la riduzione degli oneri amministrativi e, infine, la valutazione di impatto. Si tratta di temi rilevanti anche a livello nazionale.
Nella sua relazione viene, quindi, sinteticamente dato conto di tali problematiche, accennando allo stato dell'arte a livello statale e formulando alcuni indirizzi per il livello comunitario. Essa risulta, pertanto, del seguente tenore:
«Il Comitato per la legislazione,
esaminato il Programma legislativo e di lavoro della Commissione per l'anno 2009 ed il programma di 18 mesi del Consiglio dell'Unione europea presentato dalle Presidenze francese, ceca e svedese;
considerato che sia il programma della Commissione sia il programma del Consiglio presentano profili di interesse in relazione all'ambito di attività del Comitato, con specifico riguardo alla semplificazione, alla riduzione degli oneri amministrativi ed alla valutazione di impatto;
sottolineato che questi temi vengono trattati nei documenti della Commissione come strumenti necessari nell'ottica di favorire la competitività e lo sviluppo, anche tenuto conto dell'attuale situazione economico-finanziaria;
segnalato che, in concreta attuazione di tali impegni, nell'Allegato 2 si preannunciano ben 33 iniziative di semplificazione, dirette a finalità di revisione, abrogazione

Pag. 5

e «rifusione» (ovvero aggiornamento ed unificazione di più strumenti normativi) di un notevole numero di atti normativi; da realizzare nel 2009, cui si aggiunge l'elenco, nell'allegato 3 del programma legislativo, di 20 proposte pendenti dinanzi al legislatore, che sono state ritirate in forza dell'impegno assunto nel programma legislativo per il 2007 di un disboscamento delle iniziative legislative della Commissione pendenti;
evidenziato che, a livello nazionale, sia lo Stato sia le Regioni hanno dato, negli ultimi anni, impulso alla semplificazione, alla valutazione di impatto ed alla riduzione degli oneri amministrativi, anche alla luce del programma d'azione della Commissione per la riduzione degli oneri amministrativi nell'Unione europea ed agli impegni sanciti nel Consiglio dei ministri europeo dell'8-9 marzo 2007, nel quadro di una riflessione a tutto tondo sulla qualità della legislazione, ed in particolare:
a) per quanto concerne la valutazione di impatto: il recente regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 settembre 2008, n. 170, ha disciplinato nel dettaglio la relazione per l'analisi di impatto della regolazione, disponendone l'entrata a regime;
b) per quanto concerne la semplificazione normativa: l'articolo 14, commi da 12 a 24, della legge 28 novembre 2005, n. 246, delega il Governo ad una complessa procedura volta all'individuazione delle disposizioni legislative statali, pubblicate anteriormente al 1o gennaio 1970, delle quali si ritiene indispensabile la permanenza in vigore; è previsto che, decorso il termine per l'esercizio della delega, siano abrogate tutte le disposizioni legislative statali pubblicate anteriormente al 1970, con limitate eccezioni. Il lavoro realizzato per dare attuazione al «taglia-leggi» è stato utilizzato dal Governo - anticipando i tempi rispetto a quelli di attuazione della delega e capovolgendone il meccanismo (individuazione delle norme abrogate in luogo di quelle vigenti, senza più limite temporale al 1970) - con i decreti-legge 25 giugno 2008, n. 112 (convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) e 22 dicembre 2008, n. 200 (il cui disegno di legge di conversione è attualmente all'esame della Camera), i quali dispongono, complessivamente, l'abrogazione di circa 32.000 atti normativi di rango primario;
c) per quanto concerne la riduzione dei costi amministrativi: l'articolo 25 del citato decreto-legge n. 112/2008 ha dettato le prime misure necessarie per dare attuazione all'impegno assunto dall'Italia in sede di Unione europea finalizzato alla riduzione dei costi amministrativi derivanti dalla normativa nazionale in misura pari al 25 per cento entro il 2012;
invita la XIV Commissione a tenere conto, nella relazione da presentare all'Assemblea ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del regolamento, delle seguenti considerazioni, relativamente alle parti di competenza del Comitato:
per quanto concerne la valutazione di impatto:
segnala l'opportunità di implementare le metodologie ed il numero delle valutazioni di impatto;
per quanto concerne la semplificazione:
segnala l'opportunità che il programma legislativo e di lavoro della Commissione costituisca l'unico documento annuale che presenti una visione d'insieme della strategia in atto in materia di semplificazione, evitando il proliferare di documenti che talora divergono per gli elenchi di iniziative ad essi allegati;
per quanto riguarda la riduzione dei costi amministrativi:
segnala l'opportunità di dare piena attuazione al programma legislativo ed al programma di 18 mesi per la riduzione degli oneri amministrativi nell'Unione europea, da cui potranno derivare concreti benefici, anche in termini di PIL, sia nel contesto comunitario sia nell'ambito dei singoli Stati membri, monitorando che le

Pag. 6

riduzioni ottenute in determinati settori non vengano annullate dalla previsione di nuovi oneri amministrativi;
in relazione all'analisi di impatto, alla semplificazione e codificazione ed alla riduzione dei costi amministrativi:
sottolinea l'importanza delle relazioni interistituzionali per il raggiungimento di tali obiettivi; in questo quadro auspica che la Camera dei deputati sia costantemente aggiornata sui progressi registrati nei diversi ambiti, anche al fine di utilizzare l'esperienza maturata a livello comunitario in connessione con le analoghe problematiche che le istituzioni nazionali stanno affrontando.»

Il Comitato approva la proposta di relazione.

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

Presidenza del presidente Franco STRADELLA.

Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, recante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali (Esame C. 2047 - Governo).
(Parere alle Commissioni riunite III e IV).
(Esame e conclusione. Parere senza condizioni né osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame del disegno di legge di conversione in titolo.

Arturo IANNACCONE, relatore, richiama sinteticamente i principali contenuti del provvedimento, volto ad assicurare, per il periodo dal 1o al 30 giugno 2009, la prosecuzione delle iniziative in favore dei processi di pace e di stabilizzazione nei Paesi coinvolti da eventi bellici e la proroga della partecipazione del personale delle Forze armate e di polizia alle missioni internazionali in corso. Si tratta di un tema che, come noto, vede periodicamente impegnato il Parlamento e che richiederebbe sicuramente una disciplina generale e stabile che ne regolamenti i profili giuridico-economici, come il Comitato per la legislazione ha, già in passato, ritenuto di sollecitare.
Illustra quindi la proposta di parere:
«Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge n. 2047 e rilevato che:
esso reca un contenuto omogeneo, volto a disciplinare i profili normativi connessi alla partecipazione di personale italiano alle diverse missioni internazionali che vedono impegnato il nostro Paese, fino al 30 giugno 2009, introducendo una normativa strumentale al loro svolgimento o rinviando a quella esistente;
il provvedimento effettua ampi rinvii alla normativa esistente (ed in particolare al decreto-legge n. 421 del 2001), recando anche deroghe alla disciplina ordinaria (concernente, in particolare, il regime degli acquisti e dei lavori da eseguire in economia; l'impiego ed i compensi del personale delle forze armate e di polizia; la competenza degli organi giurisdizionali e le relative procedure), secondo un procedimento consueto per i decreti che, a cadenza periodica, regolano la partecipazione italiana alle missioni internazionali; tale circostanza induce nuovamente il Comitato a segnalare la carenza - già rilevata in occasione dell'esame di precedenti analoghi decreti-legge - di una normativa unitaria che regolamenti stabilmente i profili giuridico-economici delle missioni stesse, quale, invece, potrebbe essere costruita a partire dal citato decreto n. 421;
il disegno di legge di conversione presentato dal Governo è corredato sia della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), adeguatamente articolata, sia della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), entrambe redatte secondo i modelli stabiliti - rispettivamente - dalla direttiva del Presidente del Consiglio in data 10 settembre 2008 e dal

Pag. 7

regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 settembre 2008, n. 170;
ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, non vi sia nulla da osservare».

Il Comitato approva la proposta di parere.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Presidenza del presidente Franco STRADELLA.

Franco STRADELLA, presidente, desidera informare i colleghi che la Presidenza della Camera ha ritenuto di portare all'attenzione della Giunta per il Regolamento, nella riunione del 13 gennaio 2008, una questione regolamentare concernente il Comitato.
Si riferisce alla possibilità che il Comitato per la legislazione, in presenza di significative modifiche ai testi iniziali dei decreti-legge, possa essere chiamato ad esprimere un nuovo parere. Si tratta di un tema che, come noto, è stato già oggetto di discussione in questa sede, e che l'onorevole Zaccaria si è fatto carico di rappresentare in più occasioni anche in Assemblea.
Il Presidente della Camera, nel confermare che una tale possibilità non è contemplata dal Regolamento vigente, ha comunque riconosciuto la ragionevolezza della questione, individuandone peraltro già alcuni aspetti meritevoli di riflessione; ha ritenuto quindi di incaricare due relatori (gli onorevoli Bressa e Leone) dello svolgimento di un'apposita istruttoria in vista di possibili modifiche regolamentari, eventualmente anche precedute - ove la Giunta concordasse - da una fase sperimentale che consenta di verificare la concreta fattibilità della soluzione individuata ed i necessari affinamenti. Si è inoltre riservato di attivare forme di consultazione con il Comitato per la legislazione per ricevere indicazioni e suggerimenti utili per il lavoro di riforma.
A quest'ultimo riguardo invita fin d'ora ciascun componente dell'organo a far pervenire alla presidenza del Comitato ogni contributo ritenuto utile alla riflessione dei relatori sulle modalità di funzionamento dell'organo e sugli accorgimenti da adottare ai fini di un suo potenziamento.

Antonino LO PRESTI manifesta il proprio apprezzamento per l'iniziativa assunta dalla Presidenza della Camera, essendo essa indirizzata ad assicurare un potenziamento delle funzioni del Comitato nell'ambito dell'esame dei decreti-legge. Ritiene, peraltro, che l'esperienza maturata in questo primo scorcio di legislatura faccia emergere un ulteriore aspetto meritevole di riflessione, anch'esso attinente al procedimento di conversione dei provvedimenti urgenti. Si riferisce, in particolare, all'evidente disomogeneità dei parametri di valutazione di ammissibilità degli emendamenti adottati nei due rami del Parlamento, alla quale concorre presumibilmente anche l'assenza, presso il Senato, di un organismo omologo al Comitato per la legislazione, la cui esistenza favorirebbe l'adozione di criteri più restrittivi e rigorosi con riguardo all'emendabilità dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge. Il problema della armonizzazione dei regolamenti e delle prassi delle due Camere sotto questo specifico profilo è stato anche, a suo tempo, evidenziata dal Ministro Vito, in occasione di un suo intervento presso il Comitato. Pertanto, pur nella consapevolezza della piena autonomia di ciascuna Camera, auspica che il Comitato per la legislazione, contestualmente ad una riflessione ad ampio raggio sul proprio ruolo e sulle prospettive per migliorare l'efficacia della propria azione, possa anche dare impulso ad una iniziativa della Presidenza della Camera per giungere ad una sempre maggiore armonizzazione con il Senato.

Franco STRADELLA, presidente, si dichiara disponibile a convocare un'apposita

Pag. 8

seduta dell'organo dedicata alla discussione di queste tematiche, ove lo si ritenga opportuno al fine di favorire utili approfondimenti.

Sull'ordine dei lavori.

Franco STRADELLA, presidente, non avendo ancora concluso i propri lavori la Commissione affari costituzionali, presso la quale sono impegnati l'on. Zaccaria e il rappresentante del Governo nell'esame del decreto-legge n. 200 del 2008, dispone una breve sospensione della seduta prima di passare all'esame di questo stesso provvedimento.

La seduta, sospesa alle 9.30, riprende alle 9.45.

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

Presidenza del presidente Franco STRADELLA. - Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, Aldo Brancher.

Conversione in legge del decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200, recante misure urgenti in materia di semplificazione normativa (Esame C. 2044 - Governo).
(Parere alla I Commissione).
(Esame e conclusione - Parere con condizione e osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame del disegno di legge di conversione in titolo.

Roberto ZACCARIA, relatore, nel ringraziare il Comitato per aver atteso il termine della riunione della Commissione Affari costituzionali, cui ha preso parte, comunica che in quella sede il Ministro Calderoli ha appena svolto un'approfondita relazione sul decreto-legge in esame, sicuramente apprezzabile e di indubbio interesse, pur se non interamente condivisibile nel merito. Rileva, in proposito, che il Ministro ha ampiamente riferito in Commissione sulle motivazioni che sottendono al provvedimento, così come sui diversi criteri adottati per la sua redazione. Non può non osservare, tuttavia, che di essi non vi traccia nella relazione di accompagnamento del decreto.
Ai fini di una migliore comprensione dell'impostazione seguita nella propria proposta di parere, volta a preservare le prerogative del Parlamento nel contesto di una rilevante opera di disboscamento dell'ordinamento giuridico, fa presente di aver tenuto conto di tre elementi essenziali di valutazione.
In primo luogo, il percorso seguito per ridurre lo stock di leggi esistenti si configura in termini assolutamente diversi rispetto all'impostazione che ispirava la norma della legge n. 246 del 2005, che prefigurava la cosiddetta «ghigliottina» delle leggi precedenti al 1970 che fossero ritenute inutili. Il meccanismo previsto era estremamente articolato e si snodava attraverso una serie di adempimenti cui contribuivano le amministrazioni, il Parlamento ed il Governo, con la prevista adozione di decreti legislativi entro quattro anni e di decreti correttivi nei due anni successivi. Deve concludersi dunque che il percorso prefigurato dalla citata legge, già messo in discussione con le disposizioni del decreto-legge n. 112 del 2008, sia da stato definitivamente abbandonato.
Il fattore tempo in questo processo evoca una seconda riflessione. Appare infatti evidente l'asimmetria tra i tempi a disposizione del Governo ed i tempi ristretti, pari ai sessanta giorni per la conversione del decreto, riservati invece al Parlamento per verificare in che termini opera questa massiccia opera di abrogazione di atti legislativi. Vero è che il Governo si è già dichiarato disponibile ad ampliare a centottanta giorni il termine a decorrere dal quale scatta l'effetto abrogativo, ma questo certamente non incide sul termine entro cui correggere il decreto. Al contrario, verosimilmente si verificherà, alla scadenza del termine, l'esigenza di adottare un successivo decreto-legge di

Pag. 9

tipo correttivo, secondo uno schema del tutto analogo a quanto avvenuto con il presente provvedimento, che ha anche l'obiettivo di correggere gli errori contenuti nel primo decreto taglia-leggi, ovvero il decreto-legge n. 112 del 2008.
Da tale considerazione discende un terzo elemento di valutazione, dato dall'esigenza di ribadire un necessario coinvolgimento di tutti i soggetti istituzionali e le amministrazioni interessati. Nella proposta di parere si suggerisce l'inserimento di un apposito meccanismo idoneo a consentire un esame analitico della mole di disposizioni contenute nell'allegato, tale da scongiurare abrogazioni sommarie, affrettate ed incongrue di fonti valide per l'ordinamento, foriere di future anomalie ed incongruenze nell'ambito dell'ordinamento stesso. Sotto un diverso profilo, si segnala altresì l'esigenza di confermare il sistema delle intese istituzionali tra i vertici delle Camere e la Presidenza del Consiglio per l'intero procedimento di costituzione della banca-dati del diritto vigente, che il decreto-legge appare invece voler superare.
Illustra, quindi, la seguente proposta di parere.
«Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge n. 2044 e rilevato che:
esso reca un contenuto omogeneo quanto alla finalità, dal momento che mira a favorire la creazione di una banca dati della legislazione statale vigente sia ridefinendo aspetti procedurali connessi alla sua costituzione (articolo 1), sia procedendo all'espressa abrogazione di una notevole mole di atti normativi primari (articolo 2 - Allegato 1) e, contestualmente, all'individuazione di alcune leggi tuttora vigenti tra quelle che invece erano destinate ad essere espunte dall'ordinamento (articolo 3 - Allegato 2), in conseguenza dell'effetto abrogativo disposto dall'articolo 24 del decreto-legge n. 112 del 2008, che si sarebbe prodotto a far data dal 22 dicembre 2008; d'altra parte, va rilevata l'inevitabile eterogeneità di questa tipologia di interventi quanto ai settori disciplinari in cui sono disposte le abrogazioni;
il provvedimento si caratterizza, in particolare, per la finalità di abrogazione generalizzata - come si evince dal preambolo - di «tutte le norme primarie del precedente ordinamento costituzionale ritenute estranee ai principi dell'ordinamento giuridico attuale», ovvero di ben 28.889 atti normativi primari emanati tra il 1861 ed il 31 dicembre 1947, elencati nell'allegato 1, per i quali si dispone l'abrogazione a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto, in funzione della realizzazione della suddetta banca dati (essendo tali atti, secondo quanto testualmente riportato nella relazione illustrativa, «di incerta o dubbia vigenza, che comunque è utile abrogare espressamente»); tale intervento di riduzione dello stock di leggi esistenti, rispondente ad una finalità che non può che essere apprezzata dal Comitato, si colloca tuttavia in un contesto normativo in cui opera già un diverso meccanismo - finalizzato al medesimo obiettivo - previsto dall'articolo 14 delle legge n. 246 del 2005, che conferisce al Governo un'apposita delega legislativa nota come taglia-leggi, i cui termini di esercizio sono tuttora aperti (fino al 16 dicembre 2009), e le cui modalità attuative prevedono il coinvolgimento di un'apposita Commissione parlamentare bicamerale; inoltre, la formazione di un elenco così vasto di atti normativi sulla base del solo ordine cronologico, non accompagnato da alcuna classificazione per settori omogenei, non consente una piena verifica in sede parlamentare della portata complessiva dell'intervento;
il decreto-legge, modificando (all'articolo 3 - Allegato 2) l'elenco delle disposizioni per le quali era stato previsto che «sono o restano abrogate» dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto n. 112 del 2008, incide su una disposizione di recente approvazione, circostanza che, come rilevato già in altre occasioni analoghe, costituisce una modalità di produzione legislativa non pienamente conforme alle esigenze di stabilità, certezza e semplificazione della legislazione;

Pag. 10

il provvedimento introduce misure i cui effetti finali appaiono destinati a prodursi in un momento distanziato dalla loro entrata in vigore (ovvero centottanta giorni per l'adozione del decreto di cui all'articolo 1, comma 2, e sessanta giorni per il realizzarsi dell'effetto abrogativo degli atti elencati nell'Allegato 1); per tali disposizioni la rispondenza al requisito, previsto dall'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, della «immediata applicabilità» delle misure disposte dal decreto, va dunque valutata anche con riguardo ad eventuali effetti intermedi ed ai tempi di realizzazione degli adempimenti previsti;
nell'elenco allegato, il provvedimento reca un numero elevatissimo di atti normativi il cui titolo e gli estremi di pubblicazione sono citati in modo impreciso o incompleto;
il disegno di legge non è corredato né della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN);
esso non è infine provvisto della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), in difformità con quanto prescritto dal «regolamento recante disciplina attuativa dell'analisi dell'impatto della regolamentazione» (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 settembre 2008, n. 170), recentemente entrato in vigore, che pure consente che taluni atti siano esentati dalla suddetta relazione; tuttavia, secondo l'articolo 9, comma 3, del citato regolamento, in questi casi «la relazione illustrativa contiene il riferimento alla disposta esenzione e alle sue ragioni giustificative e indica sinteticamente la necessità ed i previsti effetti dell'intervento normativo sulle attività dei cittadini e delle imprese e sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni, dando conto della eventuale comparazione di opzioni regolatorie alternative», elementi che non sono invece rinvenibili nella relazione di accompagnamento al provvedimento in esame;
ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis e 96-bis del Regolamento, debba essere rispettata la seguente condizione:
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:
all'Allegato 1 - che in forza di quanto statuito dall'articolo 2, comma 1, elenca 28.889 atti normativi di rango primario di cui è disposta l'abrogazione dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della norma, sul presupposto, indicato nel preambolo, che in esso vi siano «tutte le norme primarie del precedente ordinamento costituzionale ormai ritenute estranee ai principi dell'ordinamento giuridico attuale» - si verifichi se in esso siano inclusi atti normativi insuscettibili di abrogazione in quanto ancora idonei ad esplicare effetti nell'attuale quadro costituzionale; a tal fine, tenuto conto della quantità di atti in esso recati, si valuti la possibilità di inserire nella disposizione la previsione di meccanismi di controllo per settori omogenei di materia e per tipologie di atti, che operino medio tempore (prima cioè del realizzarsi dell'effetto abrogativo) e che consentano una verifica analitica da parte delle amministrazioni interessate ed, eventualmente, di strumenti informativi per gli stessi organi parlamentari competenti; in ogni caso si valuti l'opportunità di espungere da esso talune categorie di atti in questa sede evidenziate in termini esemplificativi:
a) norme di attuazione degli statuti delle regioni a statuto speciale, quale risulta essere, ad esempio quella inserita al n. 27.943 dell'allegato (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 giugno 1947, n. 567) relativa allo Statuto della Regione Siciliana;
b) norme istitutive di enti ed organismi pubblici, ovvero volte al riconoscimento di personalità giuridica di enti privati o ecclesiastici o ancora, relativi alla costituzione, alla ricostituzione, alla modifica della denominazione o del territorio

Pag. 11

di comuni, per i casi in cui i soggetti destinatari delle disposizioni siano tuttora esistenti: a titolo esemplificativo, al n. 1157, si segnala la legge 16 maggio 1878, n. 4376, che ha istituito l'Accademia navale di Livorno, più volte soggetta a riordino nel corso del tempo ma la cui esistenza sembra tuttora fondarsi su tale legge; anche al n. 15.985 ed al n. 16155, si prevede l'abrogazione del regio decreto n. 1345 del 1930 e della relativa legge di conversione n. 80 del 1931, relative al consorzio dei comuni per l'acquedotto del Monferrato;
c) disposizioni che recano discipline tuttora vigenti in quanto richiamate da altre leggi successive; ad esempio, al n. 23.340 è indicata la legge 23 novembre 1939, n. 1966, recante disciplina delle società fiduciarie e di revisione, cui l'articolo 199 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (decreto legislativo n. 58 del 1998) rinvia «fino alla riforma organica della disciplina delle società fiduciarie e di revisione», specificando che fino a tale riforma «conservano vigore le disposizioni previste dalla legge 23 novembre 1939, n. 1966»;
d) provvedimenti che modificano atti normativi preesistenti, ove questi ultimi non siano abrogati; a titolo esemplificativo al n. 25.709 è indicato il decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224, recante abolizione della pena di morte nel codice penale e sua sostituzione con l'ergastolo;
e) provvedimenti concernenti rapporti internazionali dello Stato, di approvazione di accordi, protocolli o scambi di note internazionali ovvero di autorizzazione alla ratifica e di esecuzione di trattati internazionali tuttora operanti; a titolo esemplificativo, al n. 28.599, è inserito il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 ottobre 1947, n. 1558, recante adesione dell'Italia alla convenzione di Londra del 16 novembre 1945, che ha istituito l'Organizzazione delle Nazioni unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO).

Il Comitato osserva altresì quanto segue:
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:
all'articolo 1, comma 1 - ove si prevede che il Ministro per la semplificazione normativa «promuove, assume e coordina le attività volte a realizzare l'informatizzazione e la classificazione della normativa vigente... Assicura, altresì, la convergenza presso il Dipartimento degli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri di tutti i progetti di informatizzazione e di classificazione della normativa statale e regionale in corso di realizzazione da parte delle amministrazioni pubbliche» - dovrebbe valutarsi l'opportunità di procedere ad un testuale coordinamento con l'articolo 107 della legge finanziaria 2001 (legge n. 388 del 2000), che ha istituito presso la Presidenza del Consiglio un fondo destinato al finanziamento di iniziative volte a promuovere l'informatizzazione e la classificazione della normativa vigente (fondo che la norma in commento utilizza per le attività del suddetto programma di informatizzazione e classificazione); al riguardo, dovrebbe in particolare verificarsi se debbano considerarsi superate le previsioni del citato articolo 107, che rimetteva la definizione del programma, le forme organizzative e le modalità di funzionamento del fondo ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa con il Presidente del Senato della Repubblica e con il Presidente della Camera dei deputati, atteso che il comma 1 dell'articolo in commento richiama «intese già acquisite» inducendo a ritenere che per il futuro tali intese non siano più richieste;
sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:
all'articolo 1, comma 2, lettera a) - che demanda ad un decreto del Ministro per la semplificazione normativa la razionalizzazione «delle attività degli organismi e degli enti operanti nell'ambito delle

Pag. 12

materie di cui al comma 1» e l'individuazione «delle modalità di utilizzo del personale delle pubbliche amministrazioni già impegnato nel programma di cui al comma 1» - dovrebbe valutarsi l'opportunità di precisare a quali enti ed organismi si intenda fare riferimento, al fine di valutare l'impatto di tale disposizione sulle fonti istitutive dei soggetti destinatari del suddetto decreto ministeriale e, contestualmente, di esplicitare che esso non riguarda l'organizzazione di enti a carattere regionale che operano in tale ambito (la cui attività è richiamata dal comma 1, che attribuisce al Ministro il compito di assicurare la convergenza di tutti i progetti di informatizzazione e di classificazione della normativa statale e regionale in corso di realizzazione).

Il sottosegretario di Stato Aldo BRANCHER ringrazia il relatore per l'ampia disamina svolta, i cui contenuti saranno sicuramente tenuti in seria considerazione. Ricorda peraltro che già il Ministro, in Commissione Affari costituzionali, ha precisato che l'azione del Governo non intende contraddire la filosofia originaria della legge n. 246 del 2005, ed è anzi impostata proprio secondo lo schema propugnato dall'onorevole Zaccaria. Peraltro, il permanere di resistenze e lentezze nei settori amministrativi ha suggerito la necessità di integrare quello specifico strumento con un ulteriore meccanismo che impone scadenze precise secondo una tempistica maggiormente stringente. Non è assolutamente intenzione del Governo venire meno all'ineludibile esigenza di coinvolgere il Parlamento, le cui disponibilità e competenze appaiono anzi preziose per il conseguimento degli obiettivi di semplificazione dell'ordinamento che l'Esecutivo intende conseguire, anche al fine di pervenire al superamento di una situazione, non più accettabile, che vede lo Stato non in grado di mettere a disposizione dei cittadini il fondamentale servizio di archiviazione e conoscenza delle fonti, da tempo di fatto gestito da organizzazioni private dei cui servizi sono costrette ad avvalersi, dietro pagamento, anche le stesse Pubbliche Amministrazioni.

Antonino LO PRESTI, nel condividere ed approvare l'impostazione seguita dal relatore, suggerisce la possibilità di valutare, nel corso dell'esame parlamentare del provvedimento, un opportuno coinvolgimento anche della Commissione parlamentare per la semplificazione della legislazione, che potrebbe operare con funzione di raccordo e coordinamento. Si potrebbe dunque ipotizzare un meccanismo che consenta al Parlamento di interloquire con il Governo e con specifici referenti che, individuati nell'ambito di ciascuna amministrazione, possano essere investiti in via primaria ed in tempi ristretti, del compito di verifica delle fonti, ordinate secondo criteri cronologici e per settori di materie omogenee.

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 10.10.