CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 21 ottobre 2008
80.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Martedì 21 ottobre 2008. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giuseppe Vegas.

La seduta comincia alle 9.45.

Sull'ordine dei lavori.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, in considerazione dell'organizzazione dei lavori dell'Assemblea, ritiene opportuno procedere subito all'esame del disegno di legge C. 1742-A rinviando invece ad altra seduta l'esame degli altri punti all'ordine del giorno.

La Commissione concorda.

DL 134/08: Disposizioni urgenti in materia di ristrutturazione di grandi imprese in crisi.
C. 1742-A Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con condizione ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione - Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

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Roberto SIMONETTI (LNP), relatore, nell'illustrare il contenuto del provvedimento, che reca la conversione in legge del decreto-legge n. 134 del 2008, recante disposizioni urgenti in materia di ristrutturazione di grandi imprese in crisi, rileva con riferimento ai profili di competenza della Commissione, l'esigenza, per quanto concerne i commi da 1 a 12 dell'articolo 1, di acquisire assicurazioni da parte del Governo - suffragate da idonei elementi di valutazione - volte ad escludere la possibilità che la norma di deroga alle regole sul controllo antitrust risulti in contrasto con la normativa comunitaria, per effetti dell'eventuale determinazione di posizioni di monopolio in ambito nazionale, peraltro costituite in favore di un limitato numero di imprese che effettuino operazioni di concentrazione in un arco ristretto di tempo. Con riferimento al comma 13 dell'articolo 1 e ai commi da 1 a 4 dell'articolo 2, osserva che la relazione tecnica non fornisce gli elementi sottostanti la quantificazione dell'onere in esame, che va ricondotto sia alla concessione dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità, finanziati anche dalla contribuzione a carico dei datori di lavoro sia alla concessione dei benefici contributivi in favore dei datori di lavoro, che assumono i lavoratori in esame. In particolare, questi ultimi benefici si configurano quali veri e propri diritti che non sembrerebbero quindi contingentabili entro un limite di spesa, in quanto dovrebbero essere comunque corrisposti anche qualora tale limite si rivelasse insufficiente. I predetti dati ed elementi appaiono quindi necessari anche al fine di verificare la congruità dell'autorizzazione di spesa disposta per fare fronte agli stessi oneri. Osserva poi che il comma 4 dell'articolo 2 prevede, ai fini dell'attuazione del decreto, l'incremento della 'apposita evidenza contabile di cui all'articolo 1-bis, comma 3, lettera a), del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, nella misura di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009. Alla relativa copertura finanziaria si provvede quanto a 30 milioni di euro, per l'anno 2009, a carico delle disponibilità del Fondo per l'occupazione, come rifinanziato dal comma 6 dell'articolo 63 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e quanto a 30 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2010, mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Al fine di consentire il rispetto del limite di spesa prefissato, la norma prevede, inoltre, che l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provveda al monitoraggio dei provvedimenti autorizzativi di integrazione salariale, delle domande di mobilità e dei benefici contributivi, consentendo l'erogazione dei benefici nei limiti delle risorse di cui alla predetta evidenza contabile. Al riguardo, fermo rimanendo quanto indicato nella nota trasmessa dal Governo, durante l'esame presso la Commissione bilancio del Senato, secondo la quale agli oneri derivanti dall'eventuale concessione degli ammortizzatori sociali già nel corso dell'anno 2008, potrebbe farsi fronte con le risorse già previste ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 3, lettera a), del decreto-legge n. 259 del 2004, ritiene utile acquisire l'avviso del Governo in ordine all'opportunità di indicare esplicitamente la decorrenza dei suddetti oneri (precisando, nel caso in cui si ritenga che si determinino oneri anche nell'esercizio 2008, il riferimento all'utilizzo delle risorse di cui al citato articolo 1-bis, comma 3, lettera a) del decreto-legge n. 259 del 2004). Con riferimento alla riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C della legge n. 244 del 2007, rileva che gli stanziamenti della tabella C allegata al disegno di legge finanziaria per il 2009 (atto Camera n. 1713) già includono, come indicato nella relazione illustrativa al disegno di legge finanziaria stesso, le riduzioni previste dalla norma in commento. In relazione alla natura degli oneri, osserva che il comma 4 in esame prevede una clausola

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di salvaguardia che affida all'INPS il monitoraggio delle domande e delle erogazioni in modo da garantire il rispetto dei limiti rappresentati dalle disponibilità dell'apposita evidenza contabile relativa alla cassa integrazione straordinaria e mobilità straordinaria dei vettori aerei e delle società da questi derivanti istituita nell'ambito del Fondo per l'occupazione. Segnala che in casi analoghi e, in particolare nel medesimo articolo 1-bis, del decreto-legge n. 249 del 2004, la clausola di salvaguardia oltre a prevedere il monitoraggio da parte dell'INPS, disponeva altresì la comunicazione delle risultanze di tale monitoraggio al ministero del lavoro e al ministero dell'economia, anche ai fini dell'adozione di provvedimenti correttivi previsti dalla legge n. 468 del 1978. Si stabiliva, altresì, che nel periodo strettamente necessario per l'adozione di tali provvedimenti alle eventuali eccedenze di spesa si facesse fronte mediante rideterminazione, con decreto del ministero del lavoro di concerto con il ministero dell'economia e delle finanze, e gli interventi posti a carico del Fondo per l'occupazione. Con riferimento al comma 5 dell'articolo 2, il quale dispone l'integrazione di 30 milioni di euro annui per il periodo 2010-2014 dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, ritiene necessario che il Governo chiarisca quali siano le specifiche finalizzazioni delle spese in esame. Tale chiarimento appare opportuno anche in relazione alla durata dell'integrazione del finanziamento che si riferisce agli esercizi dal 2010 al 2014. Segnala che tale rifinanziamento risulta, in ogni caso, già esposto nella tabella C allegata al disegno di legge finanziaria per il 2009 (atto Camera n. 1713). Con riferimento all'utilizzo del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, la cui dotazione è iscritte sul capitolo 3075 del Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di verificare la sussistenza delle risorse e l'idoneità del loro utilizzo, rileva l'opportunità che il Governo fornisca l'entità delle risorse del Fondo stesso, con l'indicazione delle finalizzazioni alle quali, già stabilite sulla base delle differenti autorizzazioni legislative di spesa, le stesse risultano preordinate. Con riferimento ai commi da 5-bis a 5-quater dell'articolo 2, ritiene necessario che il Governo fornisca la quantificazione delle maggiori spese connesse al riconoscimento del beneficio di continuare ad usufruire della cassa integrazione, anche nel caso di interruzione del rapporto di lavoro, configurato dalla disposizione in esame come un vero e proprio diritto. Con riferimento al comma 1 dell'articolo 3, in materia di responsabilità degli amministratori di Alitalia, rileva che, nell'eventualità di accertamento di danni erariali, il trasferimento della responsabilità patrimoniale dagli amministratori alle società in amministrazione straordinaria, destinate alla liquidazione, appare limitare per lo Stato la probabilità di vedere soddisfatta l'azione risarcitoria. Sul punto appare opportuno acquisire l'avviso del Governo. Per quanto concerne il comma 2 dell'articolo 3, ritiene opportuno che il Governo fornisca indicazioni sulla possibile effettiva consistenza iniziale del Fondo alimentato dai conti correnti dormienti, in relazione ai quali gli intermediari creditizi e finanziari stanno attualmente ultimando le attività di ricognizione. Ciò in considerazione delle numerose finalità di utilizzo già normativamente disposte per le disponibilità del Fondo stesso. Andrebbero, inoltre, fornite indicazioni in merito ai tempi di effettiva disponibilità degli importi del Fondo, sia in considerazione dell'attuale mancata emanazione delle norme tecniche che disciplinano le concrete modalità di versamento al Fondo degli importi individuati dagli intermediari finanziari, sia in considerazione del fatto che l'ampliamento degli strumenti di finanziamento del Fondo, operato dal Senato, renderà probabilmente necessario un aggiornamento dello schema di regolamento attuativo già formalizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze.

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Il sottosegretario Giuseppe VEGAS, con riferimento ai rilievi concernenti l'articolo 1, commi da 1 a 12, osserva che la normativa è specificamente destinata alle grandi imprese operanti nei settore dei servizi pubblici essenziali al fine di garantire la continuità della prestazione di tali servizi. L'articolo 1, comma 10, stabilisce inoltre che, nel rispetto dei principi di trasparenza, la cessione degli assets avviene a trattativa privata, tra i soggetti che garantiscono la continuità del servizio, la rapidità dell'intervento e il rispetto dei requisiti previsti dalla legislazione e dai Trattati. Ciò pertanto salvaguarda la compatibilità comunitaria della disposizione in esame. Quanto alla economicità e convenienza delle scelte relative all'acquirente, segnalando che il decreto-legge in esame prevede una particolare procedura volta a semplificare l'iter per la vendita degli assets delle imprese in crisi, sottolinea comunque che tale iter procedurale non comporterà minori introiti per il bilancio dello Stato rispetto alla procedura normalmente prevista in base alla legislazione previgente al decreto. Sul punto, rileva che il ricorso ad un unico acquirente non determina effetti pregiudizievoli in termini di minori introiti, in quanto l'intera operazione si caratterizza per la cessione degli assets delle imprese a seguito di una procedura fondata sull'offerta più vantaggiosa come previsto dalla normativa comunitaria, e non a ribasso, in modo tale da rendere l'intervento complessivo compatibile con la normativa comunitaria di riferimento. Precisa che l'esigenza di tutelare il patrimonio aziendale effettivo è, comunque, assicurata dalla già richiamata previsione di cui all'articolo 1, comma 10, che dispone anche che il prezzo dovrà essere determinato da una istituzione finanziaria indipendente e che, in ogni caso, non potrà essere inferiore a quello di mercato.
Con riferimento alla previsione di concessione di ammortizzatori sociali per la gestione di ristrutturazioni di imprese in crisi del settore del trasporto aereo (articolo 1, comma 13 e articolo 2, commi 1-4) rileva che l'eventuale accesso agli ammortizzatori sociali, presupponendo il completamento di una complessa procedura, non risulta immediato. In ogni caso, l'eventuale impatto sul 2008 sarebbe comunque limitato agli ultimi mesi dell'anno e, pertanto, gestibile nell'ambito e nei limiti delle risorse dell'evidenza contabile già istituita ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 3, lettera a), del decreto-legge n. 249 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 291 del 2004. Circa la congruità dello stanziamento previsto e l'effettivo ricorso agli ammortizzatori sociali già registrato nel settore del trasporto aereo, fa presente, come peraltro evidenziato nella relazione tecnica, che l'erogazione dei benefici previsti dal decreto avviene nei limiti delle risorse finanziarie complessivamente preordinate nell'ambito dell'evidenza contabile di cui al predetto articolo 1-bis, comma 3, lettera a), dal decreto-legge n. 249 del 2004. In ordine poi all'effettivo ricorso registrato nel settore del trasporto aereo agli ammortizzatori sociali in relazione all'articolo 1-bis del decreto-legge n. 249 del 2004, nel premettere che non vi è una diretta correlazione tra l'attuale utilizzo e gli effetti di un Piano in corso di definizione, fa presente che sulla base dei bilanci consuntivi dell'INPS 2006 e 2007 gli oneri derivanti dal citato articolo 1-bis sono risultati inferiori a quanto previsto dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 3 dello stesso articolo 1-bis, che il provvedimento in esame integra di 30 milioni di euro su base annua dal 2009. Evidenzia inoltre che il Governo, sulla base di stime prudenziali, ha ritenuto sufficienti le somme destinate alle finalità del provvedimento anche alla luce del fatto che con il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, è stato rifinanziato per un importo pari a 700 milioni di euro il Fondo per l'occupazione nonché tenendo anche conto delle disponibilità del fondo esubero personale di volo, che, all'esito della definizione della trattativa, come definita nelle sue diverse fasi, il Governo, una volta che avrà preso atto della situazione degli esuberi, valuterà le conseguenti azioni da intraprendere.

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Con riferimento ai rilievi concernenti l'articolo 2, commi da 5-bis a 5-quater, si richiama alle considerazioni appena svolte in ordine al rifinanziamento di 700 milioni di euro del Fondo per l'occupazione ed alle disponibilità del fondo esubero personale di volo.
Con riferimento ai rilievi concernenti l'articolo 3, comma 1, in ordine alla possibilità che per lo Stato venga limitata la probabilità di vedere soddisfatta l'azione risarcitoria, fa presente che i riflessi sulla finanza pubblica sono meramente ipotetici ed eventuali e che comunque sussiste, per gli stessi fatti, la responsabilità patrimoniale di Alitalia S.p.A. e delle società da essa controllate. Precisa che la disposizione non preclude l'esercizio di azioni di responsabilità amministrativo-contabile per eventuali danni, ma è diretta a far sì che, una volta accertati atti o fatti dannosi, le conseguenze patrimoniali siano poste non a carico di tali soggetti bensì della società Alitalia o delle società da questa controllate. Rileva inoltre che, allo stato e sulla base della documentazione disponibile, non risultano essere stati posti in essere comportamenti in conseguenza dei quali si possa profilare un pregiudizio economico per lo Stato, fermo restando che, qualora dovessero emergere fatti di gravità tale da creare pregiudizio per gli interessi della finanza pubblica, il Governo si rende comunque disponibile ad affrontare la problematica anche nelle sedi parlamentari.
Con riferimento ai rilievi concernenti l'articolo 3, comma 2, osserva che il Governo sta predisponendo la presentazione di un emendamento il quale prevede, tra l'altro, che con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze è stabilita la quota di fondo di cui al predetto articolo 1, comma 343, della legge n. 266 del 2005, destinata alla tutela dei soggetti di cui al predetto comma 343 nonché al comma 344 della medesima legge n. 266. Resta inteso che tale quota destinata a garantire la tutela dei piccoli azionisti e degli obbligazionisti anche di Alitalia non eccederà l'entità delle risorse che risulteranno disponibili a valere sul Fondo alimentato dai cosiddetti «conti dormienti», la cui consistenza dovrebbe essere di circa 2 miliardi.
Rileva infine che risulta necessario modificare l'articolo 2, comma 5-bis, secondo periodo, nel senso di prevedere che le maggiori entrate derivanti dall'incremento dell'addizionale disposto dal comma 2 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai fini del loro trasferimento al Fondo speciale.

Renato CAMBURSANO (IdV), nel condividere le richieste di chiarimento del relatore, constata che il rappresentante del Governo non ha fornito risposte esaurienti. In particolare, non sono stati forniti chiarimenti sui possibili effetti finanziari negativi derivanti dalla riforma della legge Marzano. Non risulta poi chiara la questione dei passivi societari di Alitalia e della sua esposizione nei confronti dei fornitori. Chiede poi quale sia l'esposizione debitoria di AirOne nei confronti del sistema bancario ed, in particolare, della banca che ha svolto funzioni di advisor nella trattativa per Alitalia. Osserva infatti che se al momento AirOne è solamente una compagnia privata la sua prevista incorporazione in Alitalia la renderà rilevante anche ai fini della finanza pubblica in conseguenza del ruolo di azionista dello Stato. Chiede anche quali siano le perdite dello Stato sotto tre profili: in quanto azionista, per la più che probabile mancata restituzione del prestito ponte di trecento milioni concesso ad Alitalia nella scorsa primavera, e infine a causa dell'utilizzo del fondo dei conti dormienti. Rileva che vi è anche un onere non quantificato relativo all'estensione del trattamento di mobilità ai dipendenti di Alitalia.
Esprime altresì dubbi sul fatto che la trattativa privata non implichi minori introiti per lo Stato in quanto l'esperienza dimostra che è l'offerta pubblica a fornire maggiori garanzie su questo aspetto. Ritiene

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pertanto che debbano essere individuate le responsabilità di questo danno per lo Stato.

Roberto SIMONETTI (LNP), con riferimento alle proposte emendative trasmesse dall'Assemblea, segnala che alcune proposte emendative sono volte a modificare la procedura di amministrazione straordinaria con riferimento alla soppressione della possibilità di derogare alla disciplina vigente (1.5. Compagnon e 1.7. Contento), all'adozione da parte del commissario straordinario di procedure ad evidenza pubblica per l'individuazione dell'acquirente (1.13 Donadi, 1.14 Meta, 1.15 Misiti, 1.16 Lulli), all'introduzione dell'obbligo per l'acquirente di mantenere il controllo per cinque anni (1.52 Montagnoli), ai criteri di individuazione dell'esperto indipendente (1.20 Meta, 1.21 Scilipoti), all'applicabilità delle disposizioni della legge fallimentare che escludono la responsabilità dell'acquirente per i debiti delle aziende cedute e la validità in favore del cessionario dei privilegi e delle garanzie esistenti in capo al cedente (1.23 Misiti), ai requisiti per il mantenimento delle autorizzazioni o altri titoli per l'esercizio dell'attività dell'impresa (1.37 Misiti, 1.38 Meta), alla modalità di determinazione del prezzo di cessione (1.41 Borghesi), alla modalità di presentazione dell'offerta (3.23 Compagnon) e alla soppressione dell'esclusione dell' azione revocatoria (3.24 Compagnon). Rileva che le modifiche alla procedura, in sé considerate, non appaiono suscettibili di determinare in via diretta effetti sulla finanza pubblica. Tuttavia, in considerazione del fatto che le disposizioni del decreto dovrebbero essere finalizzate ad assicurare il buon esito della procedura in corso di svolgimento, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine all'eventualità che le citate proposte emendative possano pregiudicare le iniziative già poste in essere, determinando così un effetto negativo, ancorché indiretto, sulla finanza pubblica. Osserva che considerazioni analoghe possono farsi con riferimento alle proposte emendative che intendono assicurare la coerenza della procedura con la normativa comunitaria, ad esempio garantendo l'applicazione della normativa vigente in materia di concorrenza, mediante la conferma delle attuali competenze dell'Autorità antitrust o la previsione di periodi più limitati di mantenimento delle situazioni di monopolio eventualmente determinatesi. Si tratta degli emendamenti 1.24 Meta, 1.25 Lulli, 1.26 Meta, 1.31 Favia, 1.36 Cimadoro, 1.35 Scilipoti, 1.34 Donadi, 1.32 Compagnon, 1.33 Lulli. Osserva che tali modifiche, se da un lato appaiono volte ad evitare l'insorgenza di contenziosi in sede comunitaria, dall'altro potrebbero interferire sul buon esito della procedura in corso di svolgimento. Chiede su questi aspetti di acquisire l'avviso del Governo.
Rileva poi che alcuni emendamenti appaiono presentare evidenti problematicità per quel che attiene la quantificazione ovvero la copertura. Segnala l'emendamento 1.49 Lulli, che prevede l'istituzione, presso il Ministero dell'economia, di un Fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, per garantire la continuità delle imprese che intrattengono rapporti con le società sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria, prevedendo che al relativo onere si provveda, limitatamente agli anni 2009 e 2010, mediante riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica; l'emendamento 2.6 Meta, che consente l'accesso al pensionamento di anzianità con i requisiti previsti alla tabella A dell'allegato 1 della legge n. 247 del 2007 per i lavoratori che fruiscono dei trattamenti di cassa integrazione o di mobilità di cui al comma 1; l'emendamento 2.8 Compagnon, che sopprime il comma 5-bis che reca la copertura finanziaria delle disposizioni in materia di ammortizzatori sociali di cui ai commi 5-ter e 5-quater; l'articolo aggiuntivo 2.012 Cimadoro, che prevede che le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 sui applichino anche imprese non operanti nei servizi pubblici essenziali in caso di crisi aziendale con alto impatto occupazionale, individuate con delibera del CIPE.

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Chiede quindi di acquisire l'avviso del rappresentante del Governo in ordine alle eventuali conseguenze finanziarie derivanti da ulteriori proposte emendative. Ricorda l'emendamento 1.42 Paladini, che modifica il capoverso 2-ter, del comma 13 prevedendo la continuità dei rapporti di lavoro inerenti il settore ceduto anziché la possibilità di ricorrere alla cassa integrazione, ai fini dell'eventuale assunzione da parte dell'acquirente. Ricorda poi gli emendamenti 2.1 Paladini e 2.5 Meta che estendono i trattamenti di cassa integrazione e di mobilità al personale non dirigenziale a tempo determinato o in servizio con forme di lavoro flessibile. Al relativo onere pari rispettivamente a 70 milioni e a 5 milioni di euro si provvede, per l'anno 2009, a valere del Fondo per l'occupazione e a decorrere dall'anno 2010 mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente della tabella C. Gli emendamenti prevedono, inoltre, il rifinanziamento, rispettivamente di 70 milioni e di 5 milioni di euro dal 2010 al 2014, del Fondo di cui all'articolo 9-ter, della legge n. 468 del 1978, con corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della quantificazione dell'onere e alla sussistenza delle risorse utilizzate a copertura. Segnala poi gli emendamenti 2.2 Porcino e 2.3 Compagnon, che prevedono l'applicazione della normativa vigente in materia di mobilità qualora dalla stessa risulti un limite di durata più elevato. Ricorda ancora l'emendamento 2.4 Meta, che estende i trattamenti di cassa integrazione e di mobilità al personale precario dell'impresa sottoposta all'amministrazione straordinaria ovvero delle imprese partecipate o di servizi. Al relativo onere pari a 20 milioni di euro si provvede, per l'anno 2009, a valere del Fondo per l'occupazione e a decorrere dall'anno 2010 mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente della tabella C. L'emendamento prevede, inoltre, il rifinanziamento, di 20 milioni di euro dal 2010 al 2014, del Fondo di cui all'articolo 9-ter, della legge n. 468 del 1978, con corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della quantificazione dell'onere e alla sussistenza delle risorse utilizzate a copertura. Ricorda infine gli emendamenti 2.51 Mantini, 2.52 Mantini e 2.10 Mantini, che destinano quota parte delle maggiori entrate di cui al comma 5-bis al finanziamento di un Fondo speciale per il sostegno degli operatori turistici o di un Fondo di garanzia per gli utenti di compagnie aeree fallite. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se le maggiori entrate di cui al comma 5-bis, siano destinate integralmente alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 5-ter e 5-quater, ovvero possano essere utilizzate per le finalità previste dalle proposte emendative in esame.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS, con riferimento alle richieste di chiarimento avanzate dal relatore, esprime parere contrario sugli emendamenti 1.42, 2.1, 2.5, 2.2, 2.3, 2.4, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri privi di quantificazione e di copertura in ragione dell'estensione dell'accesso alla fruizione di ammortizzatori sociali che con varie modalità viene prevista. Il parere è pure contrario sugli emendamenti 2.51, 2.52 e 2.10 in quanto le maggiori entrate derivanti dall'aumento dell'addizionale sui diritti di imbarco risultano già integralmente destinate ad altra finalità. Esprime infine parere contrario sulle restanti proposte emendative richiamate dal relatore, fatta eccezione per gli emendamenti 1.52, 1.37, 1.38, 1.31, 1.36, 1.35, 1.34, 1.32 ed 1.33 che non appaiono suscettibili di determinare conseguenze finanziarie dirette. Esprime infine l'avviso contrario del Governo anche sull'emendamento 1.10, in quanto estende l'ambito di applicabilità dei benefici previsti e sull'emendamento 3.19 in quanto allarga la platea dei beneficiari dell'indennizzo a valere sul fondo dei conti dormienti a tutti i piccoli azionisti indistintamente.

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Lino DUILIO (PD) svolge alcune osservazioni in ordine al parere sul testo formulato dal relatore. Ricordando che la questione di Alitalia è stata più volte occasione di confronto e di scontro in sede parlamentare ed è oggetto di particolare attenzione anche da parte dell'opinione pubblica, lamenta l'esiguità del tempo a disposizione della Commissione per l'espressione del parere. Osserva che, nelle condizioni date, non risulta possibile procedere ai necessari approfondimenti e che i componenti della Commissione si trovano pertanto nella condizione di dover esprimersi senza piena cognizione di causa. Passando all'esame del merito, ricorda che ad Alitalia è stato erogato nella scorsa primavera un prestito di 300 milioni di euro finalizzato ad assicurare la continuità aziendale, nel giro di breve convertito in apporto al patrimonio. In proposito, anche ai fini di assicurare la dovuta trasparenza in sede parlamentare, chiede che il governo assuma una posizione chiara e definitiva in ordine alla mancata restituzione di detto prestito. Critica nuovamente il grado di approssimazione con cui si procede all'esame del provvedimento, ricordando che non risultano forniti gli elementi necessari per valutare l'effettività della tutela approntata per i piccoli azionisti; con riferimento a detta tutela, infatti, ci si limita a garantire che essa non eccederà le risorse disponibili sul Fondo alimentato dai conti dormienti, fondo la cui entità risulta peraltro ancora da determinare.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, rileva che su tutti gli aspetti da ultimo richiamati dal deputato Duilio risulterà necessario attendere l'esito della valutazione avviata sulla privatizzazione di Alitalia dalle autorità comunitarie al fine di disporre di un quadro completo su cui poi potranno essere attivate in sede parlamentare le doverose procedure informative. Ricorda poi che i tempi di esame del disegno di legge C. 1742-A risultano dettati dall'andamento dei lavori dell'Assemblea e segnala che proprio per consentire il necessario approfondimento ha ritenuto di rinviare l'esame degli altri punti all'ordine del giorno e in particolare del disegno di legge C. 1441-ter, per i quali non vi sono oggettive urgenze di esprimere il parere.

Massimo VANNUCCI (PD) osserva che è in corso la chiama dei deputati per l'elezione del giudice della Corte costituzionale e pertanto risulta anomalo che la Commissione prosegua nei suoi lavori. Rileva poi che a suo giudizio la Comunità europea sanzionerà i provvedimenti adottati dal Governo italiano su Alitalia e pertanto si determineranno maggiori oneri per lo Stato. Si sofferma infine sulla vicenda del fondo alimentato con i conti dormienti. In proposito segnala che recentemente il Consiglio di Stato ha espresso parere contrario sullo schema di regolamento chiamato a disciplinare l'attività del fondo e che vi sono stime in base alle quali l'entità delle risorse del fondo risulterebbe ben inferiore a quella indicata dal rappresentante del Governo. Rileva l'esigenza di compiere un approfondimento sul punto.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, nel condividere le perplessità del deputato Vannucci, ricorda che il sottosegretario Vegas ha annunciato l'intenzione del Governo di intervenire sulla materia.

Roberto SIMONETTI (LNP), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

«La V Commissione,
esaminato il disegno di legge in oggetto,
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;
esprime
sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
all'articolo 2, comma 5-bis, secondo periodo, sostituire le parole da: "Le maggiori

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somme" fino a "gestita dall'INPS e intestata" con le seguenti: "Le maggiori entrate derivanti dall'incremento dell'addizionale disposto dal comma 2 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai fini del loro trasferimento";

e con la seguente condizione, relativa alla formulazione del testo:
all'articolo 2, comma 4, lettera a), dopo le parole: "Fondo per l'occupazione", inserire le seguenti: "di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236";

nel presupposto che:
a) gli eventuali oneri derivanti dall'attuazione del decreto con riferimento all'anno 2008 sono comunque gestibili nell'ambito e nei limiti delle risorse previste dall'evidenza contabile di cui agli articoli 1, comma 13, e 2, commi da 1 a 4, del decreto-legge n. 243 del 2004;
b) la deroga, di cui al capoverso 4-quinquies del comma 10 dell'articolo 1, alla disciplina vigente in materia di autorizzazioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato non risulti in contrasto con la vigente disciplina comunitaria e tale da ingenerare un contenzioso suscettibile di tradursi in conseguenze finanziarie negative;
c) anche alla luce delle disposizioni di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge n. 249 del 2004, sia possibile modulare la concessione dei benefici contributivi e della mobilità nei limiti delle risorse stanziate al comma 4 dell'articolo 2, tenuto conto della clausola di salvaguardia che affida all'INPS il compito di provvedere al relativo monitoraggio;
d) le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 3 non precludono l'eventuale esercizio di azioni di responsabilità amministrativo-contabile per eventuali danni derivanti da fatti o atti posti in essere dagli amministratori di Alitalia spa;
e) l'accesso agli ammortizzatori sociali di cui all'articolo 2, comma 5-quater, possa essere modulato entro il limite delle maggiori risorse derivanti dall'incremento dell'addizionale sui diritti di imbarco;
f) il rinvio ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai fini della definizione delle condizioni e delle modalità di attuazione del comma 2 dell'articolo 3 risulti idoneo a garantire che la tutela dei piccoli azionisti ovvero degli obbligazionisti di Alitalia non ecceda l'entità delle risorse che risulteranno disponibili a valere sul Fondo alimentato dai cosiddetti "conti dormienti".

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.5, 1.7, 1.10, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.20, 1.21, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 1.41, 1.42, 1.49, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.8, 2.10, 2.51, 2.52, 3.19, 3.23 e 3.24, nonché sull'articolo aggiuntivo 2.012, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1».

La Commissione approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 10.30.

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SEDE CONSULTIVA

Martedì 21 ottobre 2008. - Presidenza del vicepresidente Gaspare GIUDICE. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giuseppe Vegas.

La seduta comincia alle 13.40.

DL 134/08: Disposizioni urgenti in materia di ristrutturazione di grandi imprese in crisi.
C. 1742-A Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con condizione - Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame.

Roberto SIMONETTI (LNP), relatore, avverte che l'Assemblea ha trasmesso alcuni emendamenti approvati dalle Commissioni di merito. Gli emendamenti riproducono il contenuto di proposte emendative di iniziative parlamentare sulle quali la Commissione bilancio si è espressa nella seduta antimeridiana senza rilevare profili problematici di carattere finanziario. In particolare l'emendamento 1.100 ha un contenuto analogo all'emendamento Lulli 1.22. L'emendamento 1.101 riproduce, in sostanza, il contenuto dell'emendamento Crosio 1.53. L'emendamento 2.100 ha contenuto identico all'emendamento Biasotti 2.50, mentre l'emendamento 2.101 coincide con la condizione espressa ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione dalla Commissione bilancio nella seduta antimeridiana. Alla luce di tali elementi, propone di esprimere un parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS, nel concordare con le considerazioni svolte dal relatore, rileva inoltre che, ad una più attenta verifica, la procedura indicata al secondo periodo del comma 5-bis dell'articolo 2, secondo la quale le maggiori somme derivanti dall'incremento dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco sono versate su una contabilità speciale aperta presso la Tesoreria centrale e non all'entrata del bilancio dello Stato, pur introducendo una deroga alla vigente prassi contabile, non determina conseguenze negative per la finanza pubblica tali da contrastare con il dettato dell'articolo 81 della Costituzione. Propone pertanto di modificare la condizione contenuta nel parere espresso nella seduta antimeridiana, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, in una condizione non espressa ai sensi di tale articolo. Conferma peraltro l'opportunità di iscrivere le relative risorse in un'apposita contabilità, in modo da consentire una verifica sulle modalità di utilizzo delle risorse medesime.

Roberto SIMONETTI (LNP), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

«La V Commissione,
esaminato il disegno di legge;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, a modifica dell'orientamento già espresso nella seduta antimeridiana, per cui la procedura indicata al secondo periodo del comma 5-bis dell'articolo 2, secondo la quale le maggiori somme derivanti dall'incremento dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco sono versate su una contabilità speciale aperta presso la Tesoreria centrale e non all'entrata del bilancio dello Stato, come previsto dalla normativa vigente, non determina apprezzabili conseguenze negative per la finanza pubblica tali da contrastare con il dettato dell'articolo 81 della Costituzione,
esprime
sull'articolo 2, comma 5-bis

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:
all'articolo 2, comma 5-bis, secondo periodo, sostituire le parole da: "Le maggiori

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somme" fino a "gestita dall'INPS e intestata" con le seguenti: "Le maggiori entrate derivanti dall'incremento dell'addizionale disposto dal comma 2 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai fini del loro trasferimento";

sugli emendamenti in oggetto:

NULLA OSTA

Conseguentemente, si intende revocata la condizione, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, inserita nel parere espresso nella seduta antimeridiana».

La Commissione approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 13.50.

SEDE REFERENTE

Martedì 21 ottobre 2008. - Presidenza del vicepresidente Gaspare GIUDICE. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giuseppe Vegas.

La seduta comincia alle 13.50.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2009).
C. 1713 Governo.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009 e bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011.
C. 1714 Governo.

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato nella seduta del 16 ottobre 2008.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS deposita la documentazione predisposta al fine di fornire i necessari elementi di risposta alle richieste di chiarimento avanzate dal relatore nella precedente seduta (vedi allegato).

La seduta termina alle 13.55.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE CONSULTIVA

Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro.
C. 1441-
quater-A Governo.

DL 149/08: Disposizioni urgenti per assicurare adempimenti comunitari in materia di giochi.
C. 1707-A Governo.

Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.
Nuovo testo C. 1441-
ter Governo.