CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 15 ottobre 2008
76.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Comitato per la legislazione
COMUNICATO
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ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO

Mercoledì 15 ottobre 2008. - Presidenza del presidente Franco STRADELLA.

La seduta comincia alle 13.55.

Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia. Esame nuovo testo C. 1441-ter Governo.
(Parere alla X Commissione).
(Esame e conclusione - Parere con condizioni e osservazioni).

Luigi VITALI, relatore, nell'illustrare i principali contenuti del provvedimento, nel nuovo testo trasmesso dalla Commissione, sottolinea come esso sia piuttosto articolato e comprenda anche diverse deleghe legislative al Governo. Nella proposta di parere redatta, ha avuto cura di segnalare talune incongruenze che, a suo avviso, richiederebbero un intervento chiarificatore da parte della Commissione di merito ovvero una migliore formulazione delle disposizioni oggetto dei rilievi. Illustra, pertanto, la seguente proposta di parere:

«Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge n. 1441-ter, nel nuovo testo trasmesso dalla Commissione di merito, e rilevato che esso:
deriva dallo stralcio di un più ampio disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica e contiene 31 articoli riguardanti un ampio spettro di temi correlati alle attività produttive, prevedendo deleghe al Governo riguardanti la configurazione giuridica delle reti di impresa (articolo 3-bis); la programmazione negoziata e incentivi per lo sviluppo del territorio, la reindustrializzazione di aree di crisi, e per ricerca, sviluppo e innovazione (articolo 5-bis, comma 2); la internazionalizzazione delle imprese (articolo 7, comma 1) e la riorganizzazione degli enti operanti nel medesimo settore dell'internazionalizzazione delle imprese (articolo 7, comma 2); l'adozione di disposizioni correttive e integrative del codice della proprietà industriale (articolo 13, comma 5), la localizzazione, costruzione ed esercizio di impianti di energia nucleare (articolo 15); il riordino del sistema delle

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stazioni sperimentali per l'industria (articolo 31, comma 2), dell'Istituto per la promozione industriale (articolo 31-bis) e dell'attività della SACE S.p.a. (articolo 70);
contiene inoltre l'autorizzazione ad adottare un regolamento di delegificazione finalizzato a fissare condizioni e modalità operative dell'istituendo Fondo rotativo per favorire la fase di avvio (start-up) di progetti di internazionalizzazione di imprese singole o aggregate (articolo 9, comma 4);
qualifica espressamente gli accordi di programma di cui all'articolo 5 come "fonte regolamentare per gli interventi e gli adempimenti previsti", non apparendo chiari gli effetti di tale tipo di qualificazione stante la natura consensuale dello strumento; inoltre, l'articolo 31-ter introduce una nuova figura di legge a cadenza annuale ("legge annuale per il mercato e la concorrenza") fissandone i contenuti, nonché i termini di presentazione alle Camere;
incide, all'articolo 22-ter, in modo non testuale e limitatamente al 2009, sui criteri di calcolo del diritto annuale per le imprese esercenti attività di distribuzione di carburanti, che sono attualmente fissati con decreto ministeriale;
reca, all'articolo 5-bis, comma 6, una norma di interpretazione autentica dell'articolo 24, commi 32 e 33, della legge n. 449 del 1997, formulata in modo non conforme a quanto prescritto dalla circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi, secondo cui "deve risultare chiaro se ci si trovi in presenza di una disposizione di interpretazione autentica ovvero di una disposizione di modifica sostanziale alla quale si vuole dare effetto retroattivo";
contiene riferimenti normativi imprecisi o incompleti (ad esempio, l'articolo 5, ai commi 4, 6 e 9 richiama in tutto o in parte il decreto-legge n. 120 del 1989, facendo esclusivo riferimento alla relativa legge di conversione; andrebbe verificato il richiamo, all'articolo 16-bis, comma 16, al "nuovo regolamento approvato dal Parlamento europeo il 12 marzo 2008"; l'articolo 7, comma 2, lettera a) non fa esplicito riferimento al recente decreto-legge n. 85 del 2008) o erronei (il medesimo articolo 5, sempre al comma 9, richiama la legge n. 80 del 2005 in luogo del decreto-legge n. 35 del 2005 da essa convertito con modificazioni, citando peraltro l'articolo 8, comma 11, che non esiste; l'articolo 13-bis, comma 2, reca un riferimento al comma 4, che andrebbe invece sostituito con un richiamo al comma 1 del medesimo articolo; l'articolo 18-bis, comma 3, richiama l'articolo 52, commi 1 e 2 della legge finanziaria per il 2008, invece di richiamare l'articolo 2, comma 144, della medesima legge);
utilizza formule abrogative generiche (ad esempio, al comma 6 dell'articolo 5) ovvero implicite (ad esempio, l'articolo 16-bis, al comma 2 sopprime il "Fondo Bombole Metano, di cui alla legge 8 luglio 1950, n. 640, l'Agenzia nazionale delle scorte petrolifere di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, la Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico di cui al provvedimento del Comitato Interministeriale Prezzi del 6 luglio 1974, n. 34" senza prevedere l'espressa abrogazione delle relative disposizioni istitutive; analogamente, il comma 14 sopprime il Comitato centrale metrico senza abrogare l'articolo 7 del regio decreto n. 206 del 1939, che lo istituiva);
dispone un termine per l'esercizio di una delega, all'articolo 13, comma 5, che appare ristretto (30 dicembre 2008) anche in relazione alla procedura prevista per l'adozione dei decreti stessi; inoltre l'articolo 16-bis, comma 6-bis - che affida la nomina di un Commissario e di due vice-Commissari per la Sogin Spa ad un decreto del Presidente del Consiglio "da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge", dispone nel contempo che "il Consiglio di amministrazione di Sogin Spa decade dall'entrata in vigore della presente legge", operandosi così una soluzione di continuità tra la successione del Consiglio di amministrazione e il subentro della gestione commissariale;

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adotta espressioni imprecise ovvero dal significato tecnico-giuridico di non immediata comprensione (ad esempio, all'articolo 5, comma 1, si prevede che gli accordi di programma sono "promossi anche ai sensi delle vigenti disposizioni in materia"; l'articolo 5-bis, comma 2, n. 6 indica tra i criteri della delega anche lo "snellimento delle attività di programmazione con la soppressione o riduzione delle fasi inutili ed eccessivamente gravose"; l'articolo 15, comma 2, lettera g-quinquies), utilizza il termine inglese "decommissioning", che pure risulta già utilizzato in delibere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, ma che non si rinviene in atti normativi di rango primario; all'articolo 16-quater, al comma 2, compare l'espressione "criteri di merito economico" e, nel comma 4, la locuzione "nessuna azione, compresa quella di nullità, può pregiudicare la definitività di cui al capoverso precedente");
sia nel titolo che nelle rubriche degli articoli 3-bis, 5-bis, 7, 13, 31, 31-bis e 70, il provvedimento non fa riferimento alla presenza di disposizioni di delega, in difformità da quanto prescritto dal paragrafo 1 della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi; inoltre, la rubrica dell'articolo 5-bis non appare riferirsi anche ai contenuti del comma 7, che riguarda l'offerta di servizi turistici;
ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

all'articolo 3-bis - che opera una complessiva novella dell'articolo 6-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, al fine di inserire in esso una delega legislativa, circostanza peraltro che suscita perplessità in relazione al rispetto formale dell'articolo 15, comma 2, lettera a) della legge n. 400 del 1988 - si proceda a riformulare le modifiche all'articolo in questione, evitando la mera riproduzione testuale della norma attualmente vigente ed evidenziando le modifiche che si intendono apportare; in ogni caso, anche ove si intenda comunque mantenere l'attuale struttura della novella, valuti la Commissione l'opportunità di procedere comunque a riformulare la disposizione del testo vigente dell'articolo 6-bis, comma 3, recante l'autorizzazione ad adottare regolamenti di delegificazione - riprodotta nel testo all'articolo 3-bis, comma 1, capoverso Art. 6-bis.1, comma 2, lettera b), n. 1) - in conformità a quanto previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, il quale dispone che la norma di autorizzazione al Governo deve indicare "le norme generali regolatrici della materia" e deve disporre "l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari";
all'articolo 5, si proceda - eventualmente mediante una novella dell'articolo 2, comma 554, della legge finanziaria 2008 - ad un complessivo coordinamento tra i commi 10, 11 e 12 e quanto stabilito all'articolo 70-bis, in quanto tali normative dispongono in modo differente sulla destinazione di medesime risorse; in particolare, il comma 9 indica "in via prioritaria" la destinazione delle risorse di cui al citato comma 554, mentre il comma 11 indica, per il medesimo fondo, ulteriori destinazioni ed, infine, l'articolo 70-bis stabilisce ulteriori destinazioni del citato fondo; al riguardo, andrebbe valutata l'opportunità di fondere in un'unica disposizione le suddette norme, anche chiarendo se i citati commi 10 e 11 dell'articolo 5 riguardino esclusivamente somme disponibili e già accertate (quelle richiamate dal comma 12), configurandosi dunque una sorta di carattere transitorio delle disposizioni in commento;
all'articolo 22-ter - ove si interviene in modo non testuale e limitatamente al 2009 sui criteri di calcolo del diritto annuale per le imprese esercenti attività di distribuzione di carburanti recati dal decreto ministeriale 11 maggio 2001, n. 359, adottato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto

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con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - si sopprima la norma, destinata ad apportare "modifiche frammentarie ad atti non aventi forza di legge, al fine di evitare che questi ultimi presentino un diverso grado di 'resistenza' ad interventi modificativi successivi" (punto e) delle raccomandazioni concernenti il paragrafo 3 della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi);
sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:
all'articolo 9, comma 4 - che reca una disposizione di delegificazione, attribuendo l'adozione dei relativi decreti al Ministro dello sviluppo economico - si proceda a correggere il riferimento alla legge n. 400 del 1988, la quale prevede che i regolamenti di settore siano emanati come decreti ministeriali, ai sensi dall'articolo 17, comma 3 della legge stessa, e non, come reca il comma in esame, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, che disciplina invece i regolamenti di delegificazione.

Il Comitato osserva altresì quanto segue:
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:
all'articolo 5, comma 9 - che destina all'attuazione di accordi di programma esplicitamente richiamati "il fondo di cui all'articolo 1, comma 30, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, istituito per garantire la prosecuzione degli interventi volti alla risoluzione delle crisi industriali" - dovrebbe valutarsi l'opportunità di procedere ad una modifica testuale del citato comma 30 della legge finanziaria 2006;
all'articolo 5-bis, comma 1 - che prevede ulteriori contenuti del DPEF - dovrebbe valutarsi l'opportunità di novellare direttamente la legge n. 468 del 1978, al fine di inserire in essa le disposizioni concernenti i nuovi contenuti previsti per il documento di programmazione economico-finanziaria;
all'articolo 5-bis, comma 4 - che interviene sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 340, della legge n. 296 del 2006 al fine di assegnare al CIPE risorse e compiti di aggiornamento dei criteri e degli indicatori per l'individuazione e la delimitazione delle zone franche urbane - dovrebbe valutarsi l'opportunità di novellare direttamente la predetta disposizione contenuta nella legge finanziaria 2007;
all'articolo 5-ter - recante una nuova disciplina dei consorzi agrari - dovrebbe valutarsi l'opportunità di inserire una formula di coordinamento con la disciplina contenuta nell'articolo 1, comma 9-bis, del decreto-legge n. 181 del 2006;
all'articolo 9 - che disciplina l'utilizzo del "Fondo rotativo per favorire la fase di avvio (start-up) di progetti di internazionalizzazione di imprese singole o aggregate, gestito dalla SIMEST Spa" - dovrebbe valutarsi l'opportunità di novellare direttamente le disposizioni che istituiscono il fondo e ne definiscono l'utilizzo, contenute nella legge n. 100 del 1990;
all'articolo 13, comma 5, lettera b) - che indica tra i criteri e principi direttivi della delega ivi prevista anche la "individuazione del regime sanzionatorio derivante dall'applicazione dell'articolo 5" del decreto-legge n. 3 del 2006 di attuazione della direttiva 98/44/CE in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche - dovrebbe valutarsi l'opportunità di verificare se le disposizioni citate costituiscano un parametro sufficiente per il legislatore delegato nella definizione dell'apparato sanzionatorio in materia;
all'articolo 31, comma 1 - che attribuisce ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, adottato entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, di intesa con la Conferenza Stato-Regioni, la facoltà di "aggiornare o modificare le aree tecnologiche per i progetti di

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innovazione industriale indicate all'articolo 1, comma 842, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero individuare nuove aree tecnologiche" - dovrebbe valutarsi se lo strumento del decreto ministeriale ivi previsto sia congruo in relazione alla finalità di individuare o modificare aree tecnologiche che, come esplicitamente risulta nella disposizione in commento, sono "indicate dall'articolo 1, comma 842" della legge n. 296 del 2006».

Roberto ZACCARIA ringrazia, in modo non rituale, il relatore e gli Uffici per l'approfondita analisi del testo, che è stata effettuata in tempi notevolmente ristretti. Non può esimersi dal segnalare, peraltro, come ancora una volta vengano in rilievo modalità di svolgimento delle procedure che non consentono di sviluppare un metodo di produzione legislativa soddisfacente. Una delle conseguenze risulta essere la necessità di tornare frequentemente su materie e su disposizioni oggetto di approvazione in tempi recentissimi, come testimoniato dall'articolo 3-bis del provvedimento in esame.
Dall'esame di tale norma e del complesso del provvedimento discendono una serie di riflessioni di ordine generale sull'utilizzo degli strumenti normativi, che reputa meritevoli di attenzione ed, eventualmente, di menzione nel parere.
Una prima considerazione riguarda, come detto, la frequenza con cui si modificano testi legislativi licenziati da appena qualche mese e con tempi di esame alquanto compressi (come si è verificato in occasione del decreto n. 112 del 2008), e sui quali appunto il Governo stesso si vede poi costretto a intervenire con finalità correttive già solo dopo pochi giorni dalla loro entrata in vigore.
Una seconda riflessione parte dal contenuto dell'articolo 3-bis, che dispone un'ennesima delega al Governo. Come a tutti noto, la Costituzione ha circondato di precauzioni gli istituti che consentono al Governo l'esercizio della potestà legislativa: se per i decreti-legge è stabilito un termine di vigenza e requisiti di straordinaria necessità ed urgenza, anche per il conferimento di deleghe legislative sono comunque fissati specifici requisiti, nonché l'onere procedurale della «riserva di Assemblea» per l'approvazione della relativa legge. La cautela del legislatore costituzionale era probabilmente connessa alla necessità di assicurare la massima riflessione possibile sul conferimento al Governo di poteri propri del Parlamento cui, invece, nella recente prassi, non si dà corso. Al contrario, si assiste al fenomeno della compresenza in singoli disegni di legge di numerosissime deleghe al Governo, che vengono poi approvate senza che vi sia un'adeguata consapevolezza dell'ampiezza del fenomeno e delle sue inevitabili conseguenze, ovvero il trasferimento del potere legislativo dalle Camere al Governo.
Un terzo elemento di riflessione riguarda invece la tecnica normativa specificamente adottata sempre nel medesimo articolo 3-bis. Nella proposta di parere presentata dal relatore si segnala, sia pure in modo incidentale, che l'inserimento di una disposizione di delega nell'ambito di un decreto legge ormai convertito costituisce un fenomeno che, pur non configurandosi in violazione dei limiti sostanziali della legge n. 400 del 1988, non è comunque del tutto lineare, apparendo quindi, a suo avviso, opportuno collocare la norma al di fuori del predetto decreto- legge.

Luigi VITALI, relatore, ritiene tale ultima notazione sicuramente condivisibile e suscettibile di una più chiara esplicitazione nel testo della condizione formulata. In effetti, la presenza di una disciplina di delegazione legislativa nel testo di un precedente decreto legge non ha motivazioni sostanziali ed anzi, sul piano formale, sembrerebbe più elegante evitare una simile commistione di strumenti normativi.
Quanto alle riflessioni di carattere più generale esposte dall'onorevole Zaccaria, non ravvisa elementi di criticità nel comportamento del Governo che, nell'esercizio dell'ordinario potere di iniziativa legislativa, sottoponga al Parlamento l'opportunità di incidere nuovamente su testi che

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pure siano stati oggetto di esame e di approvazione, anche in tempi recenti. Diverso sarebbe il discorso qualora vi fossero continue correzioni di testi attraverso l'uso della decretazione di urgenza, potendosi in questo caso rendere più difficile la funzione legislativa delle Camere, che sarebbe dunque chiamata sempre ad intervenire in tempi rapidi.

Franco STRADELLA, presidente, osserva come le questioni emerse rivestano sicuramente profili di notevole interesse, ben potendo costituire oggetto di una complessiva riflessione da sviluppare in seno al Comitato per la legislazione, anche sulla base di una documentazione analitica fornita dagli Uffici.
Quanto al provvedimento in esame, invita il relatore a prendere in considerazione il suggerimento di integrare il parere anche al fine di evidenziare come la modifica di disposizioni di recente approvazione non agevoli l'esigenza di chiarezza e certezza del diritto.

Luigi VITALI, relatore, dando seguito al suo precedente intervento ed a quanto indicato dal Presidente, espone la proposta di parere così riformulata:
«Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge n. 1441-ter, nel nuovo testo trasmesso dalla Commissione di merito, e rilevato che esso:
deriva dallo stralcio di un più ampio disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica e contiene 31 articoli riguardanti un ampio spettro di temi correlati alle attività produttive, prevedendo deleghe al Governo riguardanti la configurazione giuridica delle reti di impresa (articolo 3-bis); la programmazione negoziata e incentivi per lo sviluppo del territorio, la reindustrializzazione di aree di crisi, e per ricerca, sviluppo e innovazione (articolo 5-bis, comma 2); la internazionalizzazione delle imprese (articolo 7, comma 1) e la riorganizzazione degli enti operanti nel medesimo settore dell'internazionalizzazione delle imprese (articolo 7, comma 2); l'adozione di disposizioni correttive e integrative del codice della proprietà industriale (articolo 13, comma 5), la localizzazione, costruzione ed esercizio di impianti di energia nucleare (articolo 15); il riordino del sistema delle stazioni sperimentali per l'industria (articolo 31, comma 2), dell'Istituto per la promozione industriale (articolo 31-bis) e dell'attività della SACE S.p.a. (articolo 70);
interviene su disposizioni legislative di recente approvazione, circostanza che costituisce una modalità di produzione legislativa non pienamente conforme alle esigenze di stabilità, certezza e semplificazione della legislazione;
contiene inoltre l'autorizzazione ad adottare un regolamento di delegificazione finalizzato a fissare condizioni e modalità operative dell'istituendo Fondo rotativo per favorire la fase di avvio (start-up) di progetti di internazionalizzazione di imprese singole o aggregate (articolo 9, comma 4);
qualifica espressamente gli accordi di programma di cui all'articolo 5 come "fonte regolamentare per gli interventi e gli adempimenti previsti", non apparendo chiari gli effetti di tale tipo di qualificazione stante la natura consensuale dello strumento; inoltre, l'articolo 31-ter introduce una nuova figura di legge a cadenza annuale ("legge annuale per il mercato e la concorrenza") fissandone i contenuti, nonché i termini di presentazione alle Camere;
incide, all'articolo 22-ter, in modo non testuale e limitatamente al 2009, sui criteri di calcolo del diritto annuale per le imprese esercenti attività di distribuzione di carburanti, che sono attualmente fissati con decreto ministeriale;
reca, all'articolo 5-bis, comma 6, una norma di interpretazione autentica dell'articolo 24, commi 32 e 33, della legge n. 449 del 1997, formulata in modo non conforme a quanto prescritto dalla circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi, secondo cui "deve risultare chiaro se ci si trovi in presenza di una disposizione

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di interpretazione autentica ovvero di una disposizione di modifica sostanziale alla quale si vuole dare effetto retroattivo";
contiene riferimenti normativi imprecisi o incompleti (ad esempio, l'articolo 5, ai commi 4, 6 e 9 richiama in tutto o in parte il decreto-legge n. 120 del 1989, facendo esclusivo riferimento alla relativa legge di conversione; andrebbe verificato il richiamo, all'articolo 16-bis, comma 16, al "nuovo regolamento approvato dal Parlamento europeo il 12 marzo 2008"; l'articolo 7, comma 2, lettera a) non fa esplicito riferimento al recente decreto-legge n. 85 del 2008;) o erronei (il medesimo articolo 5, sempre al comma 9, richiama la legge n. 80 del 2005 in luogo del decreto-legge n. 35 del 2005 da essa convertito con modificazioni, citando peraltro l'articolo 8, comma 11, che non esiste; l'articolo 13-bis, comma 2, reca un riferimento al comma 4, che andrebbe invece sostituito con un richiamo al comma 1 del medesimo articolo; l'articolo 18-bis, comma 3, richiama l'articolo 52, commi 1 e 2 della legge finanziaria per il 2008, invece di richiamare l'articolo 2, comma 144, della medesima legge);
utilizza formule abrogative generiche (ad esempio, al comma 6 dell'articolo 5) ovvero implicite (ad esempio, l'articolo 16-bis, al comma 2 sopprime il "Fondo Bombole Metano, di cui alla legge 8 luglio 1950, n. 640, l'Agenzia nazionale delle scorte petrolifere di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, la Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico di cui al provvedimento del Comitato Interministeriale Prezzi del 6 luglio 1974, n. 34" senza prevedere l'espressa abrogazione delle relative disposizioni istitutive; analogamente, il comma 14 sopprime il Comitato centrale metrico senza abrogare l'articolo 7 del regio decreto n. 206 del 1939, che lo istituiva);
dispone un termine per l'esercizio di una delega, all'articolo 13, comma 5, che appare ristretto (30 dicembre 2008) anche in relazione alla procedura prevista per l'adozione dei decreti stessi; inoltre l'articolo 16-bis, comma 6-bis - che affida la nomina di un Commissario e di due vice-Commissari per la Sogin Spa ad un decreto del Presidente del Consiglio "da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge", dispone nel contempo che "il Consiglio di amministrazione di Sogin Spa decade dall'entrata in vigore della presente legge", operandosi così una soluzione di continuità tra la successione del Consiglio di amministrazione e il subentro della gestione commissariale;
adotta espressioni imprecise ovvero dal significato tecnico-giuridico di non immediata comprensione (ad esempio, all'articolo 5, comma 1, si prevede che gli accordi di programma sono "promossi anche ai sensi delle vigenti disposizioni in materia"; l'articolo 5-bis, comma 2, n. 6 indica tra i criteri della delega anche lo "snellimento delle attività di programmazione con la soppressione o riduzione delle fasi inutili ed eccessivamente gravose"; l'articolo 15, comma 2, lettera g-quinquies), utilizza il termine inglese "decommissioning", che pure risulta già utilizzato in delibere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, ma che non si rinviene in atti normativi di rango primario; all'articolo 16-quater, al comma 2, compare l'espressione "criteri di merito economico" e, nel comma 4, la locuzione "nessuna azione, compresa quella di nullità, può pregiudicare la definitività di cui al capoverso precedente");
sia nel titolo che nelle rubriche degli articoli 3-bis, 5-bis, 7, 13, 31, 31-bis e 70, il provvedimento non fa riferimento alla presenza di disposizioni di delega, in difformità da quanto prescritto dal paragrafo 1 della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi; inoltre, la rubrica dell'articolo 5-bis non appare riferirsi anche ai contenuti del comma 7, che riguarda l'offerta di servizi turistici;
ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:
all'articolo 3-bis - che inserisce, con una novella, una delega legislativa all'articolo

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6-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, e ne riproduce il contenuto - si riformuli tale disposizione al fine di evidenziare le modifiche che si intendono apportare al citato articolo 6-bis, evitando sia la mera riproduzione testuale della norma attualmente vigente, sia la collocazione di una norma di delega all'interno del testo del decreto-legge n. 112 del 2008, circostanza che presenta profili dubbi in rapporto a quanto prescritto dall'articolo 15, comma 2, lettera a) della legge n. 400 del 1988; in ogni caso, valuti la Commissione l'opportunità di procedere comunque a riformulare la disposizione del testo vigente dell'articolo 6-bis, comma 3, recante l'autorizzazione ad adottare regolamenti di delegificazione - riprodotta nel testo all'articolo 3-bis, comma 1, capoverso Art. 6-bis.1, comma 2, lettera b), n. 1) - in conformità a quanto previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, il quale dispone che la norma di autorizzazione al Governo deve indicare "le norme generali regolatrici della materia" e deve disporre "l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari";
all'articolo 5, si proceda - eventualmente mediante una novella dell'articolo 2, comma 554, della legge finanziaria 2008 - ad un complessivo coordinamento tra i commi 10, 11 e 12 e quanto stabilito all'articolo 70-bis, in quanto tali normative dispongono in modo differente sulla destinazione di medesime risorse; in particolare, il comma 9 indica "in via prioritaria" la destinazione delle risorse di cui al citato comma 554, mentre il comma 11 indica, per il medesimo fondo, ulteriori destinazioni ed, infine, l'articolo 70-bis stabilisce ulteriori destinazioni del citato fondo; al riguardo, andrebbe valutata l'opportunità di fondere in un'unica disposizione le suddette norme, anche chiarendo se i citati commi 10 e 11 dell'articolo 5 riguardino esclusivamente somme disponibili e già accertate (quelle richiamate dal comma 12), configurandosi dunque una sorta di carattere transitorio delle disposizioni in commento;
all'articolo 22-ter - ove si interviene in modo non testuale e limitatamente al 2009 sui criteri di calcolo del diritto annuale per le imprese esercenti attività di distribuzione di carburanti recati dal decreto ministeriale 11 maggio 2001, n. 359, adottato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - si sopprima la norma, destinata ad apportare "modifiche frammentarie ad atti non aventi forza di legge, al fine di evitare che questi ultimi presentino un diverso grado di resistenza ad interventi modificativi successivi" (punto e) delle raccomandazioni concernenti il paragrafo 3 della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi);
sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:
all'articolo 9, comma 4 - che reca una disposizione di delegificazione, attribuendo l'adozione dei relativi decreti al Ministro dello sviluppo economico - si proceda a correggere il riferimento alla legge n. 400 del 1988, la quale prevede che i regolamenti di settore siano emanati come decreti ministeriali, ai sensi dall'articolo 17, comma 3 della legge stessa, e non, come reca il comma in esame, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, che disciplina invece i regolamenti di delegificazione.

Il Comitato osserva altresì quanto segue:
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:
all'articolo 5, comma 9 - che destina all'attuazione di accordi di programma esplicitamente richiamati "il fondo di cui all'articolo 1, comma 30, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, istituito per garantire la prosecuzione degli interventi volti alla risoluzione delle crisi industriali" - dovrebbe valutarsi l'opportunità di procedere ad una modifica testuale del citato comma 30 della legge finanziaria 2006;

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all'articolo 5-bis, comma 1 - che prevede ulteriori contenuti del DPEF - dovrebbe valutarsi l'opportunità di novellare direttamente la legge n. 468 del 1978, al fine di inserire in essa le disposizioni concernenti i nuovi contenuti previsti per il documento di programmazione economico-finanziaria;
all'articolo 5-bis, comma 4 - che interviene sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 340, della legge n. 296 del 2006 al fine di assegnare al CIPE risorse e compiti di aggiornamento dei criteri e degli indicatori per l'individuazione e la delimitazione delle zone franche urbane - dovrebbe valutarsi l'opportunità di novellare direttamente la predetta disposizione contenuta nella legge finanziaria 2007;
all'articolo 5-ter - recante una nuova disciplina dei consorzi agrari - dovrebbe valutarsi l'opportunità di inserire una formula di coordinamento con la disciplina contenuta nell'articolo 1, comma 9-bis, del decreto-legge n. 181 del 2006;
all'articolo 9 - che disciplina l'utilizzo del "Fondo rotativo per favorire la fase di avvio (start-up) di progetti di internazionalizzazione di imprese singole o aggregate, gestito dalla SIMEST Spa" - dovrebbe valutarsi l'opportunità di novellare direttamente le disposizioni che istituiscono il fondo e ne definiscono l'utilizzo, contenute nella legge n. 100 del 1990;
all'articolo 13, comma 5, lettera b) - che indica tra i criteri e principi direttivi della delega ivi prevista anche la "individuazione del regime sanzionatorio derivante dall'applicazione dell'articolo 5" del decreto-legge n. 3 del 2006 di attuazione della direttiva 98/44/CE in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche - dovrebbe valutarsi l'opportunità di verificare se le disposizioni citate costituiscano un parametro sufficiente per il legislatore delegato nella definizione dell'apparato sanzionatorio in materia;
all'articolo 31, comma 1 - che attribuisce ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, adottato entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, di intesa con la Conferenza Stato-Regioni, la facoltà di "aggiornare o modificare le aree tecnologiche per i progetti di innovazione industriale indicate all'articolo 1, comma 842, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero individuare nuove aree tecnologiche" - dovrebbe valutarsi se lo strumento del decreto ministeriale ivi previsto sia congruo in relazione alla finalità di individuare o modificare aree tecnologiche che, come esplicitamente risulta nella disposizione in commento, sono "indicate dall'articolo 1, comma 842" della legge n. 296 del 2006».

Il Comitato approva la proposta di parere come riformulata.

La seduta termina alle 14.20.

ERRATA CORRIGE

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 71, dell'8 ottobre 2008, apportare le seguenti modifiche:
a pagina 5, seconda colonna, dopo la riga 44, dopo la parola «parere.» aggiungere, in un nuovo capoverso, le seguenti:

«Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.
C. 1441-ter Governo.

(Parere alla X Commissione).
(Rinvio dell'esame).

Franco STRADELLA, presidente, avverte che l'esame del provvedimento è rinviato ad altra seduta, al fine di consentire al Comitato di pronunciarsi sul testo come modificato dalla Commissione.».

Conseguentemente, aggiornare l'indice a pag. 3.