CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 15 ottobre 2008
76.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 15 ottobre 2008. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giuseppe Vegas.

La seduta comincia alle 9.30.

Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.
Nuovo testo C. 1441-ter Governo.

(Parere alla X Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

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Giancarlo GIORGETTI, presidente e relatore, rileva preliminarmente che il provvedimento appare di particolare complessità e pertanto risulterà opportuno che la Commissione compia tutti i necessari approfondimenti, acquisendo numerosi elementi di chiarimento da parte del Governo. Per tali ragioni ritiene che si renderà necessario rinviare l'espressione del parere. Con riferimento ai profili di competenza della Commissione, per quanto concerne la riforma degli interventi di reindustrializzazione e agevolazioni per la ricerca di cui all'articolo 5, in merito al comma 3, al fine di escludere maggiori oneri, andrebbe meglio precisata la portata del rinvio alla normativa di cui al decreto-legge n. 120 del 1989. In ordine al comma 9, chiede di confermare l'effettiva disponibilità della somma di 20 milioni di cui all'articolo 1, comma 30, della legge n. 266 del 2005, in relazione alla quale è prevista una specifica destinazione dalle norme in esame. Infine, in merito ai commi da 10 a 12, osserva che l'utilizzo delle economie derivanti da rinunce e revoche di iniziative imprenditoriali agevolate dalla legge n. 488 del 1992 è già previsto per le finalità di cui all'articolo 2, comma 554, della legge n. 244 del 2007, nonché per le finalità previste da successivi provvedimenti normativi; inoltre attingono alle medesime risorse gli articoli 16-bis, comma 10, 22-ter e 70-bis del provvedimento in esame. Chiede quindi di acquisire elementi atti a suffragare l'effettiva disponibilità di risorse anche per gli interventi in esame. Va inoltre precisato se le disposizioni in esame, richiamando l'articolo 2, comma 554, della legge n. 244 del 2007, implichino anche il rinvio alla specifica procedura prevista dal comma 556 del medesimo articolo 2, volta ad evitare effetti negativi in termini di indebitamento. In merito ai profili di copertura finanziaria, per quanto attiene al comma 9, osserva che l'articolo 1, comma 30, della legge n. 266 del 2005, ha autorizzato la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2006 per la prosecuzione degli interventi volti alla soluzione delle crisi industriali, consentiti dal decreto-legge n. 120 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 181 del 1989. Le relative risorse sono state iscritte nel capitolo di parte corrente n. 2380 dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico. Da una interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato risulta che le predette risorse costituiscono residui di lettera C, costituiscono cioè risorse già impegnate. Osserva inoltre che la relazione illustrativa all'emendamento 5.100 del Governo con il quale è stato inserito l'articolo in esame, ritiene che la norma risulta opportuna per consentire il regolare e tempestivo utilizzo dello specifico finanziamento di 20 milioni di euro recato dall'articolo 1, comma 30 della legge n. 266 del 2005, già trasferito all'Agenzia per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A, e rimasto in attesa di un chiarimento normativo. A tale proposito chiede di acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito all'esercizio finanziario nel quale si prevede di utilizzate le risorse d cui all'articolo 1, comma 30, della legge n. 266 del 2005 anche in considerazione dei termini di mantenimento in bilancio dei residui di parte corrente previsti dalla vigente disciplina contabile. Per quanto attiene al comma 12, osserva che, ai sensi dell'articolo 2, comma 554, della legge n. 244 del 2007, con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 28 febbraio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 2008, sono state accertate risorse per un importo pari a 785 milioni di euro per l'anno 2008 rivenienti da rinunce e revoche di iniziative imprenditoriali agevolate di cui alla legge n. 488 del 1992. Ricorda inoltre che il successivo comma 556 del citato articolo 2 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, ad iscrivere, nei limiti degli effetti positivi stimati per ciascun anno in termini di indebitamento netto, le risorse derivanti dalle economie connesse alle revoche di cui al comma 554 in un apposito fondo dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, ai fini del finanziamento delle iniziative di cui al

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medesimo comma 554. Segnala che allo stato attuale tale fondo non risulta ancora istituito. Con riferimento all'utilizzo delle predette risorse previsto dalla disposizione in esame chiede di acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito al coordinamento della norma in esame con quella di cui all'articolo 16-bis, comma 16, che prevede che le attività ivi previste siano svolte nei limiti delle economie derivanti dai provvedimenti di revoca totale o parziale delle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 415 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 488 del 1992, ai sensi dell'articolo 2, comma 554, della legge n. 244 del 2007 e con quella prevista all'articolo 70-bis del provvedimento che destina le risorse di cui all'articolo 2, comma 554, della legge n. 244 del 2007 in via prioritaria agli interventi individuati dal Ministro dello sviluppo economico per garantire il mantenimento dell'operatività della rete estera degli uffici dell'Istituto nazionale per il commercio estero. In particolare chiede di chiarire con quali modalità e secondo quali criteri le risorse saranno ripartite tra le diverse finalità previste per legge. Con riferimento all'articolo 5-bis, osserva, in relazione al comma 4, che tra le agevolazioni che possono essere concesse a valere sulle risorse in esame, quella relativa all'esenzione dalle imposte sui redditi eccede il periodo di operatività del fondo per le aree sottoutilizzate, il cui anno terminale in base alla vigente normativa è previsto per il 2015. La normativa in esame sembra determinare invece la necessità di una dotazione del Fondo anche per gli anni successivi. Ricorda che la medesima considerazione è stata svolta anche in occasione dell'istituzione del Fondo per le zone franche urbane, dotato esclusivamente per il biennio 2008-2009 pur essendo prevista a carico del medesimo la concessione di agevolazioni anche di carattere fiscale. Rileva inoltre, che la normativa sulle zone franche urbane non contiene alcun riferimento a procedure di attuazione volte a garantire il rispetto del limite di spesa indicato, pur in presenza di agevolazioni che - avendo natura fiscale - sono caratterizzate, nella loro fruizione, da margini di automatismo. Infine considera, in merito all'utilizzo delle risorse del fondo per le aree sottoutilizzate per le finalità in esame, che pur essendo le stesse qualificate - alla stregua di quelle del Fondo zone franche urbane - come di parte capitale, alle medesime risorse va attribuita una diversa incidenza in termini di fabbisogno e di indebitamento. Chiede quindi di chiarire come si intenda garantire la neutralità del predetto utilizzo su tali saldi. In merito ai profili di copertura finanziaria, per quanto attiene al comma 4, osserva preliminarmente che l'articolo 1, comma 340, della legge n. 296 del 2006 dispone che al fine di contrastare i fenomeni di esclusione sociale negli spazi urbani e favorire l'integrazione sociale e culturale delle popolazioni abitanti in circoscrizioni o quartieri delle città caratterizzati da degrado urbano e sociale, sono istituite zone franche urbane con un numero di abitanti non superiore a 30.000. Per le predette finalità, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un apposito Fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Ciò considerato, segnala l'opportunità che il Governo chiarisca se le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate possono essere destinate, fino ad un importo annuale di 50 milioni di euro, al Fondo per favorire lo sviluppo economico e sociale delle zone franche urbane senza pregiudicare la realizzazione degli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle risorse del medesimo Fondo per le aree sottoutilizzate. Con riferimento all'articolo 5-ter, che inquadra i consorzi agrari nella categoria delle cooperative a mutualità prevalente indipendentemente dai criteri stabiliti dall'articolo 2513 del codice civile, per una valutazione dell'impatto finanziario delle disposizioni in esame, ritiene necessario acquisire ulteriori elementi ai fini di una più puntuale ricostruzione del regime fiscale attualmente riservato ai consorzi agrari. Andrebbe altresì valutata, a tali fini, l'incidenza di una qualificazione ex lege dei consorzi agrari come cooperative

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a mutualità prevalente indipendentemente da taluni criteri attualmente stabiliti dal codice civile. Per quanto concerne l'articolo 13 in materia di proprietà industriale, in considerazione dei rilevanti compiti assegnati al Consiglio anticontraffazione e delle modalità di esercizio previste, in mancanza di più puntuali elementi di valutazione da parte del Governo, non sembra poter essere garantita l'effettività della clausola di invarianza recata dalla norma. Ricorda peraltro che alla soppressione dell'Alto commissario per la lotta alla contraffazione, prevista dall'articolo 68, comma 6 del decreto-legge n. 112 del 2008, erano stati ascritti effetti di risparmio portati al miglioramento dei saldi di finanza pubblica (0,9 milioni di euro per il 2008 e 1,8 milioni di euro per il 2009, 2010 e 2011). Chiede quindi di chiarire in quale misura la costituzione del nuovo organismo possa incidere sull'effettivo conseguimento dei predetti risparmi. Per quanto concerne l'articolo 13-ter, in merito alle iniziative a favore dei consumatori e dell'emittenza locale, in merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che il comma 1 dispone che per l'anno 2008 le risorse di cui all'articolo 148 della legge n. 388 del 2000, al netto di quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, sono destinate ad incrementare il fondo di cui all'articolo 81, comma 30, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008. Il comma 2 dispone che a valere delle risorse di cui al citato articolo 148 della legge n. 388 del 2000, gli incentivi previsti dall'articolo 52, comma 18, della legge n. 448 del 2001 e successive modificazioni, sono incrementati di 33,8 milioni di euro per l'anno 2008. Al riguardo, osserva che l'articolo 148 della legge n. 388 del 2000 dispone che le entrate derivanti da sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato sono destinate ad iniziative a vantaggio dei consumatori. Le predette entrate possono essere riassegnate anche nell'esercizio successivo con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ad un apposito fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per essere destinate alle iniziative di tal genere. Per le citate finalità è stato istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Da una interrogazione effettuata alla banca dati della RGS risulta che il cap. 1650 - nel quale è iscritto il Fondo - presenta una disponibilità di competenza per l'anno 2008 pari a 354.578.081,20 euro. A tale proposito ritiene opportuno che il Governo confermi che le risorse disponibili nel capitolo 1650 dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico corrispondono alle risorse di cui si prevede l'utilizzo per le finalità previste dalla norma in esame. Rileva peraltro che la finalità a cui la disposizione destina le risorse risulta assimilabile a quella per cui è stato istituito il fondo in questione. Anche su questo ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo. Con riferimento agli articoli 15 e 16, che recano una delega al Governo per la localizzazione delle centrali nucleari, ricorda che i diversi interventi previsti dalla nuova disciplina - che si prospettano di notevole complessità - dovrebbero essere programmati e realizzati ad invarianza di oneri, come disposto dall'articolo 15, comma 6. Sul punto ritiene necessario un chiarimento, in particolare con riferimento agli adempimenti richiesti alle amministrazioni pubbliche competenti, in ordine, per esempio, ai compiti di sicurezza, di vigilanza e di controllo tecnico, ambientale e sanitario, per i quali andrebbero fornite indicazioni - almeno di massima - per quanto concerne la ripartizione degli oneri per l'esecuzione dei necessari interventi e alla loro attribuzione ai soggetti interessati. Nell'ambito di tali chiarimenti andrebbero precisate le modalità di imputazione, alle imprese titolari degli interventi di costruzione e di gestione degli impianti, sia delle misure compensative da riconoscere nei territori interessati [comma 2, lettera c)] sia degli oneri relativi ai controlli di sicurezza e di radioprotezione [comma 2, lettera g-ter)], chiarendo

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altresì se anche la copertura finanziaria e assicurativa contro il rischio di prolungamento dei tempi di realizzazione degli impianti [comma 2, lettera g-quater)] debba essere posta a carico delle imprese. Andrebbero inoltre acquisiti elementi circa le modalità e le risorse con cui si intenda realizzare le attività di informazione («diffusa e capillare») previste dall'articolo 15, comma 2, lettera g-sexies). Segnala, infine, l'opportunità di acquisire un chiarimento in ordine alla partecipazione minoritaria della Cassa depositi e prestiti ai consorzi per lo sviluppo degli impianti di energia nucleare. Andrebbe infatti verificata la compatibilità di tale previsione - che appare di carattere vincolante per la CDP - rispetto al mantenimento, nel tempo, degli equilibri finanziari e di bilancio della Cassa medesima. Con riferimento all'articolo 16-bis, commi da 2 a 5, i quali intervengono in materia di soppressione e accorpamento di enti pubblici nel settore dell'energia, al fine di escludere riflessi finanziari negativi, chiede di acquisire precisazioni in ordine alla natura delle operazioni di accorpamento previste dalle norme, tenuto conto che gli enti subentranti sono interamente partecipati dallo Stato. In particolare, andrebbero chiariti gli effetti che possono essere determinati su tali enti dalla situazione di bilancio dei soggetti incorporati, con particolare riferimento alle spese strumentali e di personale, nonché dalla loro eventuale situazione debitoria. Con riferimento ai successivi commi 6 e 6-bis, che intervengono in materia di Sogin SpA e società pubbliche nel settore nucleare, tenuto conto che il testo non dispone alcun obbligo di invarianza finanziaria, chiede di acquisire una valutazione da parte del Governo in ordine ai possibili effetti finanziari delle norme di riordino in esame, al fine di escludere conseguenze negative connesse alle competenze attualmente svolte da Sogin SpA. Chiede di confermare che agli oneri direttamente derivanti dalla nomina dei commissari si farà fronte nell'ambito dei mezzi ordinari già a disposizione della Sogin SpA. Con riferimento ai commi da 7 a 9, recante misure per l'efficienza e il risparmio energetico, chiede indicazioni in ordine alla natura degli incentivi e degli indirizzi previsti dal comma 7, al fine di valutarne il possibile impatto finanziario e - quindi - la loro compatibilità rispetto all'obbligo di neutralità finanziaria stabilito dalla stessa disposizione. Con riferimento al comma 10, capoverso articolo 1-sexies, comma 4-sexies, del decreto-legge n. 239 del 2003, commi 14 e 15, recante soppressione del Comitato centrale metrico, rileva che andrebbero forniti elementi atti a suffragare l'effettiva neutralità finanziaria delle disposizioni in esame, chiarendo, da una parte, gli eventuali oneri derivanti dalla necessità di acquisire pareri presso gli istituti metrologici e le università e, dall'altra, i risparmi derivanti dalla soppressione del Comitato centrale metrico. Con riferimento al successivo capoverso articolo 1-sexies, comma 4-sexies, del decreto-legge n. 239 del 2003, comma 16, in materia di statistiche nel settore dell'energia, tenuto conto della formulazione del testo, chiede di chiarire la compatibilità di un limite di spesa rispetto all'effettuazione di attività statistiche che sono previste da un regolamento del Parlamento europeo (i cui estremi andrebbero meglio precisati) e che potrebbero quindi assumere carattere obbligatorio. Ciò premesso, andrebbe confermata l'effettiva disponibilità di dette risorse nonché la loro congruità rispetto alla nuova finalizzazione alla quale vengono destinate e rispetto all'esigenza di garantire l'invarianza sui diversi saldi di finanza pubblica. Per quanto concerne l'articolo 16-ter, recante l'istituzione dell'Agenzia per la sicurezza nucleare, rileva che al fine di verificare l'idoneità della clausola di invarianza di cui al comma 3 ad escludere l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri, andrebbero acquisiti dati ed elementi - anche di carattere quantitativo - in ordine ai profili finanziari connessi all'attuazione delle norme in esame. Fa riferimento, in particolare, alla possibilità (prevista dal comma 6) di nominare con funzioni direttive 5 componenti scelti all'esterno della pubblica amministrazione in base a criteri di qualificazione e di professionalità, nonché

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alla possibilità - nel caso di nomina dall'interno di altre pubbliche amministrazioni - di collocare i dipendenti fuori ruolo (comma 11), rendendo pertanto disponibile per una nuova copertura i posti lasciati vacanti. Le norme prevedono inoltre, per il 2009, la copertura degli oneri relativi ai compensi mediante l'utilizzo «delle risorse allo stato disponibili dell'ISPRA e dell'ENEA» (comma 9). Ricorda peraltro che l'ISPRA è un ente di recente istituzione per il quale non è ancora intervenuta la normativa di attuazione prevista dal decreto-legge n. 112 del 2008. Infine le norme dispongono - per la fase di funzionamento a regime della nuova Agenzia - il trasferimento dall'ISPRA e dall'ENEA di 100 unità di personale e, contestualmente, delle «risorse finanziarie necessarie alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma « (comma 15). In proposito non è chiaro in base a quali criteri sia stato quantificato tale fabbisogno di personale né se il predetto trasferimento possa determinare negli enti di provenienza un impatto organizzativo tale da richiedere un successivo reintegro delle dotazioni organiche. Segnala pertanto la necessità di una quantificazione dei costi complessivi connessi al funzionamento dell'Agenzia (personale; risorse strumentali e logistiche) e di indicazioni di maggiore dettaglio in ordine alle modalità di finanziamento dell'Agenzia, sia nella prima fase di attività sia a regime, tenuto conto delle ampie funzioni di regolamentazione e di controllo che ad essa vengono affidate (commi 4 e 5). In merito ai profili di copertura finanziaria, osserva che il comma 9 presenta alcuni profili problematici. In particolare, la disposizione non reca la quantificazione, anche in forma di stima, degli oneri relativi ai compensi spettanti ai componenti gli organi dell'Agenzia, ma rimanda ad un successivo atto amministrativo la determinazione degli stessi. Ciò vale anche con riferimento alla definizione e alla individuazione della sede dell'Agenzia che la norma rinvia al predetto atto amministrativo. La clausola di copertura inoltre è limitata alla fase di prima applicazione delle disposizioni e comunque fino all'anno 2009 lasciando pertanto indeterminata la modalità di copertura dei predetti oneri per gli anni successivi. Alla luce delle considerazioni svolte, ritiene opportuno che il Governo fornisca una quantificazione degli oneri derivanti dalla norma in esame, chiarendo se anche l'individuazione della sede dell'Agenzia sia suscettibile di determinare conseguenze finanziarie negative, e fornendo indicazioni sulla modalità di copertura dei relativi oneri anche per gli anni successivi al 2009. Il Governo inoltre dovrebbe chiarire se l'ISPRA e l'ENEA presentano adeguate risorse per far fronte agli interventi di cui al presente comma senza pregiudicare la realizzazione di quelli già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse. Il comma 15 dispone che con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del mare verranno individuate le risorse di personale dell'organico del Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, che verranno trasferite all'Agenzia per la sicurezza nucleare, nel limite di 50 unità mentre con decreto del Ministro dello sviluppo economico verranno individuate le risorse di personale dell'organico dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente e di sue società partecipate, che verranno trasferite all'Agenzia, nel limite di 50 unità. Il personale trasferito conserva il trattamento giuridico ed economico in godimento all'atto del trasferimento. Viene inoltre disposto che con successivi decreti dei rispettivi Ministeri, sono trasferite le risorse finanziarie necessarie alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma e sono individuate le corrispondenti riduzioni delle piante organiche delle Amministrazioni cedenti. Al riguardo, segnala l'opportunità di acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito alle risorse finanziarie che verranno trasferite all'Agenzia. In particolare ritiene opportuno che il Governo chiarisca se si tratti delle risorse finanziarie già previste per il funzionamento dell'Istituto superiore per la

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protezione e la ricerca ambientale e dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente e di sue società partecipate per far fronte agli oneri relativi al personale di cui si prevede il trasferimento all'Agenzia. Per quanto concerne l'articolo 16-quater rileva che andrebbero forniti chiarimenti in ordine al possibile impatto organizzativo delle nuove competenze affidate al Gestore del mercato elettrico, al fine di chiarire se dall'assunzione delle nuove funzioni possano derivare effetti (per esempio con riferimento alla dotazione di personale o al fabbisogno di risorse finanziarie) che possano risultare non compatibili con il mantenimento, nel tempo, degli equilibri finanziari e di bilancio del Gestore del medesimo. Con riferimento al comma 7 del medesimo articolo 16-quinquies, rileva che al fine di escludere effetti negativi per la finanza pubblica, andrebbe acquisito un chiarimento in ordine alla natura delle misure di sostegno che sotto il profilo economico dovrebbero allinearsi - in base alla norma in esame - al valore riconosciuto nei principali paesi dell'Unione europea. Con riferimento ai successivi commi 8 e 9, che concernono i metodi di aggiornamento delle tariffe CIP6, pur tenuto conto che le variazioni di prezzo CIP6 sono poste a carico degli utenti finali mediante una specifica componente tariffaria registrata in bolletta, andrebbe tuttavia chiarito - per una valutazione dei possibili riflessi finanziari della norma - se dal nuovo meccanismo di aggiornamento possano discendere effetti, diretti o indiretti, per la finanza pubblica connessi al sistema della tariffazione dell'energia (gettito IVA, costi sostenuti dalle pubbliche amministrazioni, deducibilità degli oneri per consumi energetici da parte delle imprese). Per quanto concerne i commi da 10 a 14, segnala che la misura di salvaguardia prevista dal comma 14, in base alla quale i costi delle operazioni di sostituzione non dovranno essere posti a carico dei consumatori, potrebbe determinare effetti finanziari negativi per i bilanci degli operatori che saranno tenuti all'intervento di sostituzione dei misuratori volumetrici di gas, alcuni dei quali sono soggetti a totale o parziale partecipazione pubblica. Con riferimento all'articolo 16-sexies, che istituisce l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENES), osserva che in assenza di elementi di maggiore dettaglio in ordine ai mezzi e alle modalità di funzionamento della nuova Agenzia non è possibile verificare l'effettiva idoneità della clausola di invarianza di cui al comma 7 ad escludere l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri connessi all'attuazione delle norme in esame. Fa riferimento, in particolare all'insieme delle funzioni assegnate, al loro possibile impatto amministrativo e al conseguente fabbisogno di personale; agli oneri collegati alla composizione degli organi di amministrazione e di controllo; alle necessarie dotazioni logistiche e strumentali; alle spese connesse alla nomina della struttura commissariale; ai meccanismi di razionalizzazione dai quali dovrebbero, in base al testo, derivare risparmi. Pertanto, andrebbero forniti elementi, anche di carattere quantitativo, volti a suffragare l'effettiva possibilità di dare attuazione alle disposizioni in esame senza nuovi o maggiori oneri. Con riferimento all'articolo 17-ter, ribadisce la necessità dei chiarimenti già richiesti dal Servizio Bilancio in ordine ad una quantificazione - almeno di massima - degli effetti connessi alla realizzazione degli interventi previsti dalle norme in esame. In particolare è stato chiesto di precisare se ed in quale misura siano effettivamente disponibili, nell'ambito delle risorse assegnate all'Agenzia per l'attrazione degli investimenti, fondi da destinare alle nuove finalizzazioni previste dalle norme in esame (sostegno finanziario del progetto per il confinamento dell'anidride carbonica di fonte termoelettrica; partecipazione ai programmi internazionali sul nucleare), tenuto anche conto delle ulteriori finalizzazioni disposte, sia dal disegno di legge in esame sia da altri provvedimenti, a valere sulle medesime risorse. Con riferimento all'articolo 17, ribadisce la necessità dei chiarimenti già richiesti dal Servizio Bilancio in ordine ad una quantificazione - almeno di massima

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- degli effetti connessi alla realizzazione degli interventi previsti dalle norme in esame. In particolare è stato chiesto di precisare se ed in quale misura siano effettivamente disponibili, nell'ambito delle risorse assegnate all'Agenzia per l'attrazione degli investimenti, fondi da destinare alle nuove finalizzazioni previste dalle norme in esame (sostegno finanziario del progetto per il confinamento dell'anidride carbonica di fonte termoelettrica; partecipazione ai programmi internazionali sul nucleare), tenuto anche conto delle ulteriori finalizzazioni disposte, sia dal disegno di legge in esame sia da altri provvedimenti, a valere sulle medesime risorse. Per quanto concerne l'articolo 22-ter, osserva che la prevista riduzione delle entrate, stimata in circa 1,5 milioni di euro, per l'anno 2009, trova copertura con l'utilizzo delle economie di cui all'articolo 2, comma 554, della legge n. 244 del 2007, derivanti dalla revoca delle agevolazioni di cui alla legge n. 488 del 1992, economie, peraltro, già destinate a specifiche finalità dalla stessa legge finanziaria 2008, nonché da successivi provvedimenti normativi. Vanno inoltre considerate le finalizzazioni previste anche dal presente provvedimento (articoli 5-bis, 16-bis, comma 10 e 70-bis) anche esse indicate come prioritarie. Viene disposta inoltre la copertura di minori entrate certe, seppure limitate al solo anno 2009, su un capitolo di bilancio la cui dotazione viene determinato annualmente e che risulta, perciò, incerto. Chiede quindi di acquisire elementi atti a suffragare l'effettiva disponibilità di risorse anche per gli interventi in esame. Quanto agli effetti sui saldi di fabbisogno e di indebitamento, ribadisce la richiesta di chiarimenti già formulata in relazione ai predetti articoli e in particolare all'articolo 5. Andrebbero infine forniti chiarimenti in ordine alla compatibilità dell'utilizzo a copertura di minori entrate di risorse provenienti da stanziamenti di parte capitale. In merito ai profili di copertura finanziaria, osserva che la norma dispone che all'onere derivante dall'articolo 22-ter - pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2009 - si provvede, in via prioritaria, mediante utilizzo per pari importo delle economie derivanti dai provvedimenti di revoca totale o parziale delle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 488 del 1992, ai sensi dell'articolo 2, comma 554, della legge n. 244 del 2007. Al riguardo, rileva che ai sensi dell'articolo 2, comma 554, della legge n. 244 del 2007, le economie derivanti dai provvedimenti di revoca totale o parziale delle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, nel limite dell'85 per cento delle economie accertate annualmente con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro il 30 ottobre, sono destinate alla realizzazione di specifici interventi indicati dallo stesso comma 554. Peraltro fra gli interventi indicati dal comma 554, alla lettera f) è prevista la proroga per gli anni 2008, 2009 e 2010 della deduzione forfetaria del reddito d'impresa in favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburanti di cui all'articolo 21, comma 1, della legge n. 448 del 1998. La disposizione in esame prevede la copertura di un onere puntualmente quantificato in 1,5 milioni di euro per l'anno 2009 a valere su risorse il cui ammontare sarà accertato annualmente con decreto del Ministro dello sviluppo economico. Si tratta peraltro di risorse di ingente ammontare, posto che per l'anno 2008, con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 28 febbraio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 2008, sono state accertate risorse per un importo pari a 785 milioni di euro per l'anno 2008. Pertanto ai fini della valutazione dell'idoneità della copertura finanziaria individuata, ritiene necessario che il Governo fornisca una stima delle risorse che presumibilmente si prevede di accertare per l'anno 2009 in conseguenza delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 554, della legge n. 244 del 2007 e tenendo conto del fatto che le stesse risorse sono destinate, ai sensi della legislazione vigente e di alcune norme di

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cui al presente provvedimento, a priorità specificamente individuate. Con riferimento agli articoli 31 e 31-bis, ritiene necessario acquisire elementi volti a suffragare l'effettiva possibilità di dare attuazione alle deleghe senza maggiori oneri per la finanza pubblica. Ciò in relazione sia ai compiti sia all'assetto organizzativo e contabile delle strutture di cui si prevede la riorganizzazione. Con riferimento all'articolo 70-bis, osserva - come già illustrato in relazione agli articoli 5, 16-bis e 22-ter - che l'utilizzo delle economie derivanti da rinunce e revoche di iniziative imprenditoriali agevolate dalla legge n. 488 del 1992 è già previsto per le finalità di cui all'articolo 2, comma 554, della legge n. 244 del 2007, nonché per le finalità previste da successivi provvedimenti normativi; inoltre attingono alle medesime risorse i richiamati articoli del provvedimento in esame. Andrebbero quindi acquisiti elementi atti a suffragare l'effettiva disponibilità di risorse anche per gli interventi in esame. Quanto agli effetti sui saldi di fabbisogno e di indebitamento, si ribadisce la richiesta di chiarimenti già formulata in relazione ai predetti articoli e in particolare all'articolo 5. In conclusione, ribadisce la rilevanza del provvedimento e, di conseguenza, l'esigenza che il Governo fornisca puntuali chiarimenti in ordine agli effetti finanziari.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS si riserva di predisporre i necessari elementi di risposta alle richieste di chiarimento avanzate.

Antonio BORGHESI (IdV) invita i colleghi e il rappresentante del Governo a valutare attentamente il testo che risulta particolarmente complesso.

Maino MARCHI (PD) concordando con le considerazioni del Presidente Giorgetti, con specifico riferimento all'articolo 16-ter segnala che la Commissione ambiente, nel proprio parere, ha richiesto che le risorse per l'Agenzia per la sicurezza nucleare non siano prelevate dalla dotazione finanziaria dell'istituto superiore per la protezione e per la ricerca ambientale. Ritiene che si tratti di un emendamento di cui la Commissione bilancio dovrebbe tener conto nel proprio esame.

Ludovico VICO (PD) nel convenire sulla complessità del provvedimento, dovuta soprattutto ai numerosi emendamenti presentati dal Governo nel corso dell'esame in Commissione, rileva che il testo risultante dalle modifiche apportate presenta numerosi profili critici. In primo luogo non ritiene giustificata la soppressione degli articoli 1, 2 e 75 del disegno di legge presentato inizialmente dal Governo, che è stata motivata con il fatto che tali disposizioni sarebbero confluite nel decreto-legge n. 112 del 2008. Per quanto concerne l'articolo 5, osserva che il comma 5 estende l'utilizzo di finanziamenti in origine destinati alle regioni meridionali a interventi che potranno essere effettuati su tutto il territorio nazionale.

Gaspare GIUDICE (PdL) rileva che, per quanto le osservazioni del collega Vico possano anche ritenersi condivisibili, si tratta comunque di osservazioni riferite al merito delle disposizioni del provvedimento, mentre il compito della Commissione bilancio consiste esclusivamente nell'esame dei profili finanziari.

Ludovico VICO (PD) sottolinea che le questioni che sta sollevando nel proprio intervento riguardano i profili finanziari del provvedimento. Rileva quindi che la previsione di direttive rivolte all'Agenzia per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa, di cui al comma 8 dell'articolo 5, risulta di contenuto indefinito in quanto è venuta meno la previsione di un utilizzo delle risorse della medesima Agenzia. Evidenzia quindi che l'unica disposizione che prevede una vera e propria copertura finanziaria è quella di cui al comma 4 dell'articolo 5-bis, che destina all'istituzione di zone franche urbane 50 milioni di euro a valere sul fondo per le aree sottoutilizzate. Segnala che manca la copertura finanziaria per le attività istruttorie sugli accordi di programma

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demandate alla già citata Agenzia per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa. Avanza rilievi anche in merito al commissariamento di SOGIN e di ENEA, con particolare riferimento al fatto che il funzionamento di SOGIN sostanzialmente non si è ancora avviato e alle modalità con cui saranno finanziate le relative previsioni. Chiede infine chiarimenti in merito alle disposizioni concernenti le attività di distribuzione di carburanti di cui all'articolo 22-ter.

Giancarlo GIORGETTI, presidente e relatore, in considerazione della richiesta del rappresentante del Governo di un approfondimento in ordine ai rilievi formulati, rinvia il seguito dell'esame ad una successiva seduta.

La seduta termina alle 10.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 15 ottobre 2008. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giuseppe Vegas.

La seduta comincia alle 10.

Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro.
C. 1441-quater-A.

(Parere all'Assemblea).
(Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame delle proposte emendative riferite al provvedimento.

Rocco GIRLANDA (PdL), relatore, segnala che il Governo ha trasmesso l'articolo aggiuntivo 39-quinquies.0100 del Governo, il quale interviene sulla medesima materia dell'articolo aggiuntivo 38.0100 sul quale la Commissione ha espresso un parere contrario nella seduta di ieri, vale a dire le agevolazioni all'assistenza di soggetti portatori di handicap. Ricorda che nella seduta di ieri il Governo era stato sollecitato a ritirare la proposta emendativa, vista la delicatezza della materia, per pervenire ad una nuova formulazione che consentisse di superare gli eventuali profili problematici di carattere finanziario. In sostanza, chiede di capire se le modifiche apportate alla platea dei potenziali beneficiari sono dirette a circoscrivere la stessa, come da un'interpretazione letterale sembra di potersi dedurre, ovvero ad allargarla, tenuto conto del fatto che in linea generale l'agevolazione è limitata ai parenti e affini entro il secondo grado e non entro il terzo come attualmente stabilito. L'estensione ai parenti affini entro il terzo grado viene infatti annessa esclusivamente nel caso in cui il genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 70 anni ovvero siano anch'essi affetti da patologia invalidanti. Inoltre, rispetto alla normativa esistente viene tuttavia meno il requisito della convivenza anche se le modifiche recate al comma 3 della proposta emendativa e riferite all'articolo 20 della legge n. 53 del 2000 sembrano esplicitamente dirette ad escludere alcune tipologie di soggetti per i quali il requisito della convivenza non era richiesto. Rileva che, in considerazione del fatto che nella seduta di ieri il rappresentante del Governo ha fatto presente che una valutazione dell'emendamento avrebbe richiesto elementi informativi sui possibili effetti finanziari, che a quel momento non risultavano disponibili, risulta opportuno chiedere nuovamente l'avviso del Governo, al fine di verificare se sia possibile esprimersi sulla proposta emendativa per quanto attiene ai profili finanziari, alla luce delle modifiche dallo stesso prospettate per quanto concerne l'ambito soggettivo della disciplina agevolativa.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS rileva che, in base agli approfondimenti svolti, l'articolo aggiuntivo 39-quinquies.0100 non solo non comporta maggiori oneri, ma, al contrario, appare suscettibile

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di determinare risparmi. Infatti viene ristretta la platea dei beneficiari dei diritti previsti dall'articolo 33 della legge n. 104 del 1992 e viene espressamente, e per la prima volta, vietato il riconoscimento del diritto ai permessi a più di un lavoratore dipendente per l'assistenza alla stessa persona disabile. Viene poi previsto per la prima volta un meccanismo di decadenza automatica dei diritti nel caso in cui si accerti l'originaria o sopravvenuta mancanza dei diritti e viene previsto un meccanismo di monitoraggio e di controllo sull'applicazione della legge.

Rocco GIRLANDA (PdL), relatore, alla luce dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo propone di esprimere nulla osta sull'articolo aggiuntivo 39-quinquies.0100.

Antonio BORGHESI (IdV) chiede chiarimenti sui tempi di presentazione in Assemblea dell'articolo aggiuntivo 39-quinquies.0100.

Massimo VANNUCCI (PD) si associa alla richiesta di chiarimenti del collega Borghesi.

Pier Paolo BARETTA (PD) fa presente che la Commissione, anche in considerazione dell'imminente inizio delle votazioni da parte dell'Assemblea, non è nelle condizioni di esaminare in modo adeguato l'articolo aggiuntivo 39-quinquies.0100. Sottolinea che si tratta di una questione di grande rilevanza, sulla quale anche l'Assemblea si è soffermata nella seduta di ieri.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, fa presente che l'articolo aggiuntivo è stato trasmesso nella serata di ieri dopo la conclusione dei lavori dell'Assemblea e nella stessa serata è stato comunicato ai gruppi. In ogni caso ritiene opportuno soprassedere alla votazione del parere, anche in considerazione che il termine per i subemendamenti riferiti all'articolo aggiuntivo 39-quinquies.0100 è stato fissato alle ore 11 della mattinata odierna. Rinvia quindi il seguito dell'esame dell'articolo aggiuntivo 39-quinquies.0100 ad una successiva seduta che sarà fissata sulla base dello svolgimento dei lavori dell'Assemblea.

La seduta termina alle 10.10.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 15 ottobre 2008. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giuseppe Vegas.

La seduta comincia alle 14.35.

5-00378 Misiani: Sulle conseguenze per i bilanci dei comuni dell'abolizione dell'ICI sull'abitazione principale.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

Antonio MISIANI (PD), replicando, si dichiara replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto per la risposta alla sua interrogazione. Esprime soddisfazione per l'emanazione del decreto-legge n. 154 del 2008. Ritiene peraltro insufficiente lo stanziamento complessivo volto a compensare il minor gettito ICI per i comuni a seguito dell'abolizione dell'ICI sull'abitazione principale. Rileva infatti che il totale complessivo dello stanziamento, pari circa a 2.900 milioni di euro risulta inferiore rispetto alle stime di minor gettito per i comuni effettuate dall'ANCI (3,2 miliardi), dagli uffici del Senato (3,7 miliardi) e dall'ISTAT (3,8 miliardi). Osserva che, di conseguenza, ai comuni vengono a mancare risorse consistenti per l'ammontare di diverse centinaia di milioni di euro. Critica inoltre la riduzione dei trasferimenti ai comuni per un ammontare di 313 milioni di euro disposto dalla legge finanziaria del 2008 e legato alla riduzione dei costi della politica. Ricorda che un'ulteriore riduzione è stata effettuata dall'articolo 61,

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comma 11, del decreto-legge n. 112 del 2008, per un importo di 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2009. Conclude sottolineando che la situazione di notevole sofferenza dei bilanci dei comuni permane per il 2008 ed è destinata ad aggravarsi nel 2009.

5-00379 Misiani: Sulle modalità di determinazione dei saldi ai fini del patto di stabilità interno.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

Antonio MISIANI (PD), replicando, si dichiara insoddisfatto per la risposta del Governo. Ricorda che in occasione della discussione del decreto-legge n. 112 del 2008 relativamente al computo delle alienazioni ai fini dei saldi del patto di stabilità interno non furono calcolati gli effetti della disposizione del comma 8 dell'articolo 77-bis per gli enti che avevano programmato alienazioni per il 2009. Chiede inoltre una quantificazione degli effetti finanziari derivanti dal riconoscimento della possibilità per i comuni di rendere facoltativa la neutralizzazione delle entrate straordinarie. Osserva altresì che, mantenendo la normativa invariata, nessun comune avrà convenienza nel procedere ad alienazioni, rendendosi pertanto addivenire ad una diversa soluzione.

5-00078 Vannucci: Sullo stato di attuazione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari conseguenti all'attualizzazione di contributi di spesa pluriennali.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

Massimo VANNUCCI (PD), replicando, ricorda che la legge finanziaria per il 2007 ha previsto l'istituzione di un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, volta soprattutto a garantire la realizzazione di interventi in materia di edilizia scolastica, università e sicurezza stradale. Rileva che risulta predisposto, con il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze, il decreto relativo all'utilizzo del Fondo per finalità inerenti l'edilizia scolastica, mentre la situazione non è ancora risolta per quanto riguarda la sicurezza stradale. Chiede inoltre chiarimenti sulle ricadute per le province e per i comuni derivanti dalla decisione di procedere all'erogazione diretta dei contributi per la sola quota capitale.
Rileva infine che non è stata data risposta al quesito riguardante, in generale, lo stato di attuazione del Fondo.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 15 ottobre 2008. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giuseppe Vegas.

La seduta comincia alle 14.45.

Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro.
C. 1441-quater-A.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione - Parere con condizione ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione - Parere su emendamenti).

La Commissione prosegue l'esame delle proposte emendative riferite al provvedimento.

Rocco GIRLANDA (PdL), relatore, con riferimento ai subemendamenti riferiti all'articolo aggiuntivo 39-quinquies.0100 trasmessi dall'Assemblea, rileva la necessità

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di acquisire chiarimenti in ordine alle eventuali conseguenze di carattere finanziario di alcune proposte. In particolare segnala i subemendamenti 0.39-quinquies.0100.17, che modifica la platea dei beneficiari includendo in via generale i parenti o affini fino al terzo grado e, al tempo stesso, prevedendo il requisito della convivenza, ripristinando in tal senso la disciplina vigente di cui all'articolo 33 della legge n. 104 del 1992; 0.39-quinquies.0100.22, Damiano 0.39-quinquies.0100.2, che ampliano la platea dei beneficiari includendo in via generale i parenti o affini fino al terzo grado; 0.39-quinquies.0100.3, che amplia la platea dei beneficiari riducendo da 70 a 60 anni l'età dei genitori o del coniuge dell'assistito richiesta perché i permessi possano essere fruiti da parenti o affini entro il terzo grado; 0.39-quinquies.0100.4, 0.39-quinquies.0100.24, che sopprimono la limitazione ad un solo lavoratore dipendente del diritto di fruire dei permessi per l'assistenza alla medesima persona con handicap grave; 0.39-quinquies.0100.5 e 0.39-quinquies.0100.18 che prevede la possibilità per più lavoratori dipendenti di fruire alternativamente dei permessi per l'assistenza della medesima persona; 0.39-quinquies.0100.8 e 0.39-quinquies.0100.9 che sopprimono la previsione della decadenza dal diritto di fruire dei permessi nel caso in cui siano accertate l'insussistenza o il venir meno delle condizioni richieste, ovvero stabiliscono una procedura assai complessa per pervenire alla decadenza; 0.39-quinquies.0100.10 e 0.39-quinquies.0100.25, i quali sopprimono la previsione volta a limitare la fruizione dei permessi a un lavoratore dipendente per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità; si rileva peraltro che tale previsione sostituendo il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 42 del decreto legislativo n. 165 del 2001 fa venire meno i requisiti della convivenza o, in assenza di questa, dell'assistenza continuativa od esclusiva; 0.39-quinquies.0100.11 il quale prevede che il diritto di fruire dei permessi possa essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l'assistenza allo stesso figlio; 0.39-quinquies.0100.12 e 0.39-quinquies.26, i quali sopprimono il comma 3 che escludeva dalla possibilità di fruire delle agevolazioni per l'assistenza i genitori e i familiari che assistono in modo continuativo in via esclusiva un parente o un affine entro il terzo grado anche se non convivente.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS rileva che la valutazione dei subemendamenti risulta complessa, in quanto si tratta di verificare in che misura il combinato disposto tra l'eventuale approvazione dei subemendamenti e il testo dell'articolo aggiuntivo 39-quinquies.0100, che, come segnalato, risulta suscettibile di determinare risparmi di spesa, possa determinare invece ampliamenti dei benefici previsti dall'attuale normativa, con conseguenze finanziarie negative per la finanza pubblica. In proposito, rileva che, allo stato, tutti subemendamenti appaiono suscettibili di rendere meno stringente la normativa vigente e pertanto suscettibili di far insorgere maggiori oneri, fatta eccezione per il subemendamento 0.39-quinquies.0100.17, il quale riproduce la normativa attualmente vigente.

Rocco GIRLANDA (PdL), relatore, segnala inoltre che l'Assemblea ha trasmesso gli emendamenti 39-bis.201 e 39-bis.202 della Commissione; è stato inoltre ritirato l'emendamento 39-bis.200 della Commissione. In proposito ricorda che nella seduta pomeridiana di ieri la Commissione bilancio aveva ritirato la condizione soppressiva dell'articolo 39-bis a condizione che venisse approvato l'emendamento 39-bis.200. Tale emendamento infatti escludeva che la specificità riconosciuta alle forze armate e di polizia dall'articolo 39-bis rilevasse anche ai fini della tutela economica, pensionistica e previdenziale ed inseriva nell'articolo una clausola di invarianza finanziaria. In tal senso la Commissione dovrebbe pertanto ripristinare la condizione soppressiva dell'articolo 39-bis. Segnala infatti che l'emendamento 39-bis.201, il quale prevede unicamente l'inserimento nell'articolo di una clausola

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di invarianza finanziaria, non appare idoneo ad escludere effetti finanziari negativi dall'emendamento. Sul punto chiede comunque di acquisire l'avviso del Governo. L'emendamento 39-bis.202 prevede inoltre che la specificità di cui all'articolo 39-bis venga riconosciuta anche al Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Segnala che l'emendamento riproduce sostanzialmente il contenuto dell'emendamento Delfino 39-bis.1 su cui la Commissione ha espresso parere contrario nella seduta di ieri. Anche su tale emendamento chiede di acquisire l'avviso del Governo.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS concorda con le valutazioni del relatore. Ricorda che l'avviso del Governo era favorevole alla soluzione trovata nella giornata di ieri che aveva portato alla presentazione dell'emendamento 39-bis. 200 della Commissione, il cui ritiro ora rimette in discussione tutto. Rileva che l'articolo 39-bis nella sua attuale formulazione è assolutamente indeterminato e suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri privi di quantificazione e di copertura, in particolare con riferimento al riconoscimento della specificità delle forze armate e delle forze di polizia anche per quanto concerne gli aspetti di tutela economica, pensionistica e previdenziali. Osserva che una possibile soluzione potrebbe essere rappresentata dal rinviare ad una delega legislativa l'attuazione del principio dell'articolo 39-bis, delega che dovrebbe essere attuata nei limiti delle risorse finanziarie che risulteranno disponibili nel comparto difesa ed ordine pubblico in relazione ai risparmi di spesa di carattere strutturale aggiuntivi rispetto a quelli già previsti dalla normativa vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, ricorda che la Commissione bilancio ha affrontato a più riprese le problematiche poste dall'articolo 39-bis e la soluzione testé prospetta dal rappresentante del Governo rappresenta un ulteriore estremo sforzo. Osserva, al di fuori di tale soluzione ed in assenza di chiarimenti da parte della Commissione di merito sulla portata normativa del testo, la Commissione non potrebbe che ribadire la richiesta di soppressione dell'articolo 39-bis. Nel segnalare che sono stati appena trasmessi dall'Assemblea il subemendamento 0.39-quinquies.0100.201 della Commissione e l'articolo aggiuntivo 67-quater.0101 del Governo, sospende brevemente la seduta per approfondire gli elementi emersi.

La seduta, sospesa alle 15.30, è ripresa alle 15.45.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, rileva che il subemendamento 0.39-quinquies.0100.201 prevede la possibilità per i parenti e affini entro il terzo grado di poter fruire dei permessi per l'assistenza dei disabili non solo nel caso in cui i genitori o il coniuge abbiano compiuto i settanta anni oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti ma anche nel caso in cui i genitori o il coniuge siano deceduti. Ricorda che la normativa vigente, di cui all'articolo 33 della legge n. 104 del 1992, prevede che i parenti e gli affini entro il terzo grado possano comunque fruire dei permessi, purché conviventi. L'articolo aggiuntivo 67-quater.0101 invece sopprime alcuni requisiti attualmente previsti per l'ammissione al concorso per la carriere prefettizia.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS rileva che l'articolo aggiuntivo 67-quater.0101 non presenti profili problematici di carattere finanziario, mentre per il subemendamento 0.39-quinquies.0100.201 richiama le considerazioni sopra esposte in ordine alle difficoltà che allo stato la valutazione delle conseguenze finanziarie dei subemendamenti riferiti all'articolo aggiuntivo 39-quinquies.0100 comporta.

Lino DUILIO (PD) rileva che, dopo il ritiro dell'emendamento 39-bis.200 della Commissione, risulta necessario ripristinare la condizione soppressiva dell'articolo 39-bis. Osserva infatti che, a meno di non ritenerlo privo di qualsiasi portata normativa

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e quindi non idoneo a generare alcun tipo di aspettativa nei destinatari, l'articolo 39-bis è suscettibile di determinare conseguenze negative per la finanza pubblica. Chiede inoltre chiarimenti sul parere da esprimere sui subemendamenti all'articolo aggiuntivo 39-quinquies.0100. Ricorda che il citato articolo aggiuntivo, sprovvisto di relazione tecnica, modifica la disciplina in materia di permessi per l'assistenza ai portatori di handicap al fine di conseguire risparmi, peraltro non quantificati e non scontati nei saldi. Rileva che i subemendamenti volti a ripristinare la disciplina attualmente vigente non dovrebbero essere oggetto di parere contrario, in quanto non determinano alcun aggravio di spesa. Allo stesso modo non può essere espresso parere contrario sui subemendamenti volti a modificare l'ambito applicativo dell'articolo aggiuntivo, in quanto da ciò deriverebbe l'impossibilità per il Parlamento di modificare qualsiasi emendamento presentato dal Governo che risulti potenzialmente virtuoso per la finanza pubblica.

Giulio CALVISI (PD) condivide le osservazioni del collega Duilio. In proposito osserva peraltro che l'articolo aggiuntivo 39-quinquies.0100. Interviene su aspetti specifici della legge n. 104 che di per sé non appaiono suscettibili di determinare risparmi di spesa certi e certificabili.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS rileva che il provvedimento ha la finalità principale di introdurre misure di razionalizzazione della spesa delle pubbliche amministrazioni. A tale logica appare ispirato anche l'articolo aggiuntivo 39-quinquies.0100 il quale infatti risulta suscettibile di determinare risparmi di spesa, anche se non al momento quantificabili e non utilizzati a copertura di alcuna misura. Osserva che in proposito i componenti della Commissione intervenuti sembrano sostenere che non essendo tali risparmi di spesa quantificati, ogni indebolimento attraverso i subemendamenti dalla disciplina recata dell'articolo aggiuntivo non dovrebbe essere valutato negativamente del punto di vista finanziario. Ritiene tuttavia di non poter acconsentire a tale argomentazione in quanto bisognerebbe infatti valutare se il combinato disposto tra il subemendamento e l'articolo aggiuntivo rischi di prefigurare ampliamenti della platea dei beneficiari.

Lino DUILIO (PD) rileva che le considerazioni del sottosegretario Vegas vanno al di là dell'ambito di competenza della Commissione. Constata infatti che, come dichiarato dal rappresentante del governo, l'articolo aggiuntivo 39-quinquies.0100 comporta solo risparmi potenziali non scontati e non si possono prendere in considerazione ai fini della valutazione dei subemendamenti gli eventuali peggioramenti rispetto a tale situazione. Ciò è vero in particolare con riferimento al subemendamento 0.39-quinquies.0100.11.

Massimo VANNUCCI (PD) si associa alle considerazioni dei colleghi intervenuti, con particolare riferimento al subemendamento 0.39-quinquies.0100.11. Rileva peraltro che per tutti i subemendamenti, trattandosi di variazioni rispetto ad una disciplina che comporta risparmi non scontati, il parere dovrebbe essere di nulla osta.

Pier Paolo BARETTA (PD) ricorda che in base alle informazioni in suo possesso vi è la disponibilità del Governo e del Comitato dei nove a recepire alcuni subemendamenti nel testo dell'articolo aggiuntivo 39-quinquies.0100. Ritiene pertanto che il parere della Commissione, peraltro al momento fondato solo su valutazioni prudenziali in ordine a eventuali e invero incerte conseguenze negative per la finanza pubblica, potrebbe essere superato dai lavori del Comitato dei nove.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, ritiene che nelle condizioni date non sia possibile procedere all'espressione del parere sull'articolo aggiuntivo 0.39-quinquies.0100. e sui relativi subemendamenti. Invita il relatore a formulare invece una

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proposta di parere sulle altre proposte emendative.

Rocco GIRLANDA (PdL), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

«La V Commissione,
considerato che è stato ritirato l'emendamento 39-bis.200 della Commissione, alla cui approvazione era condizionato, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, il parere favorevole sull'articolo 39-bis,
esprime
sull'articolo 39-bis

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma della Costituzione:
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
«1-bis. Ai fini dell'attuazione del comma 1, il Governo è delegato ad emanare, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi. All'attuazione della delega si provvede nei limiti delle risorse finanziarie che risulteranno disponibili in relazione ai risparmi di spesa di carattere strutturale aggiuntivi rispetto a quelli già previsti dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge e in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
1-ter. Gli schemi dei decreti legislativi adottati ai sensi del comma 1-bis, ciascuno dei quali deve essere corredato di relazione tecnica, nella quale siano puntualmente evidenziate le conseguenze finanziarie e le risorse derivanti dai risparmi di spesa, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro venti giorni. Entro i venti giorni successivi all'espressione dei pareri, il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni ivi eventualmente formulate, esclusivamente con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dai necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti, che sono espressi entro venti giorni.»;

sulle proposte emendative:

NULLA OSTA

sull'emendamento 39-bis.202 a condizione che sia approvata la condizione formulata, ai sensi dell' articolo 81, quarto comma, della Costituzione, in riferimento all'articolo 39-bis;

NULLA OSTA

sull'emendamento 39-bis.201 e sull'articolo aggiuntivo 67-quater.0101».

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS concorda con la proposta di parere e rileva che la previsione di una delega per l'attuazione dell'articolo 39-bis, come formulata nella condizione contenuta nella proposta di parere, appare volta a garantire la finanza pubblica.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, avverte che la Commissione sarà riconvocata sulla base degli andamenti dei lavori dell'Assemblea e dei lavori del Comitato dei nove per l'espressione del parere sull'articolo aggiuntivo 39-quinquies.0100 e sui relativi subemendamenti.

La Commissione approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 16.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì15ottobre2008.- Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. -

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Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giuseppe Vegas.

La seduta comincia alle 19.10.

Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro.
C. 1441-quater-A.

(Parere all'Assemblea).
(Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame delle proposte emendative trasmesse dall'Assemblea.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, avverte che l'Assemblea ha appena trasmesso l'emendamento 39-bis.205 il quale riformula l'articolo 39-bis in termini di delega legislativa, specificando che all'attuazione della stessa si provvederà senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e prevedendo la trasmissione dei relativi schemi di decreto anche alle Commissioni competenti per i profili finanziari, corredati di relazione tecnica. Su tale emendamento è stato fissato in Assemblea il termine per la presentazione dei subemendamenti alle ore 21. Avverte che nel parere approvato dalla Commissione bilancio nella seduta pomeridiana per errore materiale è stato espresso nulla osta sull'emendamento 39-bis.201, sul quale deve invece intendersi formulato un parere contrario. Segnala inoltre che il Comitato dei nove ha espresso parere favorevole sui subemendamenti 0.39-quinquies.0100.11, 0.39-quinquies.0100.19 e 0.39-quinquies. 0100.20, oltre che sui propri subemendamenti 0.39-quinquies.0100.200 e 0.39-quinquies.0100.201.

Rocco GIRLANDA (PdL) osserva che l'emendamento della Commissione lavoro 39-bis.205, essendo giunto alla Commissione bilancio nell'imminenza dell'avvio della presente seduta, non ha potuto essere oggetto di un esame adeguato. Rileva invece che l'emendamento 39 quinquies.0100 ed i relativi subemendamenti sono stati oggetto di un'ulteriore attività istruttoria, sulla base della quale ritiene di poter formulare la seguente proposta di parere:
«La V Commissione,
preso atto dei chiarimenti del Governo per cui, con riferimento al subemendamento 0.39-quinquies.0100.11 resta chiaro che l'avverbio «alternativamente» deve essere inteso nel senso che, fermo restando il numero massimo dei giorni di permesso che spettano al lavoratore che assiste il disabile, i genitori possono fruire, a turno, dei giorni di permesso. Occorre inoltre rilevare che tale subemendamento non si presta ad abusi in quanto riguarda l'assistenza da parte dei soli genitori, differentemente dai lavoratori richiamati nel subemendamento 0.39-quinquies.0100.5.
relativamente al subemendamento 0.39-quinquies.0100.201, si può ritenere che la previsione della possibilità di estendere la platea dei soggetti interessati anche ai parenti e affini fino al terzo grado, nell'ipotesi in cui il coniuge o i genitori siano deceduti già risulti inclusa, in una logica sistematica, nella disciplina della materia,
esprime

PARERE CONTRARIO

sull'emendamento 39-bis.201 e sui subemendamenti 0.39-quinquies.0100.2, 0.39-quinquies.0100.3, 0.39-quinquies.0100.4, 0.39-quinquies.0100.5, 0.39-quinquies. 0100.8, 0.39-quinquies.0100.9, 0.39-quinquies.0100.10, 0.39-quinquies.0100.12, 0.39-quinquies.0100.18, 0.39-quinquies.0100.22, 0.39-quinquies.0100.24, 0.39-quinquies. 0100.25, 0.39-quinquies.0100.26, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

Sull'articolo aggiuntivo 39-quinquies. 0100 e sui restanti subemendamenti.

Pag. 100

Conseguentemente, si intende revocato il nulla osta sull'emendamento 39-bis.201, espresso in data 15 ottobre 2008.

Pier Paolo BARETTA (PD) ritiene che la Commissione bilancio non debba pronunciarsi fino al momento in cui non risulta chiaro il quadro delle decisioni assunte dal Comitato dei nove.

Giulio CALVISI (PD) rileva che l'articolo aggiuntivo 39-quinquies.0100 determinerà inevitabilmente un aumento del ricorso alla degenza ospedaliera, con conseguenze pesanti anche sotto il profilo finanziario.

Antonio BORGHESI (IdV) ritiene analogamente al collega Baretta che la Commissione non sia nella condizione di pronunciarsi sulle ulteriori proposte emendative trasmesse dal Comitato dei nove.

Gaspare GIUDICE (PdL) osserva che la Commissione potrebbe comunque esprimersi sia sull'emendamento 39-bis.205 sia sull'articolo aggiuntivo 39-quinquies.0100 e sui relativi subemendamenti, in relazione ai quali risulta che il Comitato dei nove si è pronunciato. Osserva in proposito che i rappresentanti dei gruppi possono rapidamente accertare l'esito dei lavori del Comitato dei nove.

Lino DUILIO (PD) sottolinea la problematicità di una seria valutazione dell'articolo aggiuntivo 39-quinquies.0100 e dei relativi subemendamenti. Rileva altresì che ai fini di tale valutazione risulta necessario che il Governo fornisca elementi di informazione assai più circostanziati di quanto abbia fatto finora.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, in considerazione del fatto che in ogni caso con riferimento all'emendamento 39-bis.205 è stato fissato il termine per i subemendamenti in Assemblea alle ore 21, ritiene opportuno rinviare il seguito dell'esame alla seduta prevista per domani alle ore 9.30.

Antonio BORGHESI (IdV), alla luce della decisione del Presidente, evidenzia l'opportunità di un differimento del termine per la presentazione dei subemendamenti in Assemblea.

Pier Paolo BARETTA (PD) si associa alla richiesta del collega Borghesi.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, rinvia il seguito dell'esame alla seduta prevista per domani alle ore 9.30.

La seduta termina alle ore 20.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati affrontati:

SEDE REFERENTE

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2009).
C. 1713 Governo.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009 e bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011.
C. 1714 Governo.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI