CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 8 ottobre 2008
71.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Comitato per la legislazione
COMUNICATO

TESTO AGGIORNATO AL 15 OTTOBRE 2008

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ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

Mercoledì 8 ottobre 2008. - Presidenza del presidente Franco STRADELLA.

La seduta comincia alle 15.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134, recante disposizioni urgenti in materia di ristrutturazione di grandi imprese in crisi (C. 1742 - Governo - approvato dal Senato)
(Parere alle Commissioni IX e X).
(Esame e conclusione - Parere con osservazioni).

Roberto OCCHIUTO, relatore, nel ricapitolare i contenuti del provvedimento, si sofferma su taluni aspetti problematici di interesse del Comitato. Osserva in particolare che l'articolo 1, comma 3, nel novellare l'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 347 del 2003, introduce una norma derogatoria a carattere generico, e non individua in modo univoco l'autorità cui è demandato il compito di adottare il decreto ivi previsto. Analoghi margini di incertezza sono rinvenibili nella parte della disposizione che legittima la medesima autorità a procedere «con le modalità di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 270, in quanto compatibili», adoperando quindi una formula anch'essa suscettibile di ingenerare dubbi.
Quanto all'articolo 2, esso interviene, al comma 1, in maniera non testuale sul decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, mentre, al comma 2, reca una novella al medesimo decreto. Tale difformità di tecnica normativa suggerisce, a suo avviso, l'opportunità di riformulare come novella anche il comma 1 dell'articolo in esame. Inoltre il medesimo articolo 2, al comma 2, si limita a correggere un errore materiale nella formulazione del primo periodo dell'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge n. 249 del 2004, senza, peraltro, apportare una analoga correzione anche al terzo periodo della medesima disposizione, identica a quella che si è inteso correggere.
Invita infine il Comitato a porre attenzione ai contenuti dell'articolo 3, comma 1, che introduce norme volte a escludere la responsabilità di taluni soggetti che operano nell'ambito del gruppo Alitalia per atti e comportamenti compiuti dal 18 luglio 2007 fino alla data di entrata in vigore del decreto legge. Al riguardo, ricorda che nel corso dell'esame del provvedimento al Senato, è emersa la questione della natura di tale responsabilità, anche in relazione al rispetto dei principi di cui all'articolo 27 della Costituzione. La norma non specifica infatti di quale tipo di

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responsabilità si tratti e, in particolare, se si faccia riferimento esclusivamente alla responsabilità civile o anche a quella penale. Per tale ragione, la Commissione Giustizia del Senato, nella seduta del 1o ottobre 2008, ha espresso parere favorevole sul provvedimento «a condizione che l'esimente dalla responsabilità prevista per gli amministratori del gruppo Alitalia dal comma 1 dell'articolo 3 si intenda riferita unicamente alla responsabilità degli amministratori come definita dagli articoli 2392 e seguenti del codice civile, e non si estenda alla responsabilità penale».
Per altro verso, andrebbe anche chiarito nel testo che i limiti ai quali si intende fare riferimento nel secondo periodo della medesima disposizione sono sia quelli cronologici, sia quelli concernenti la finalità di «continuità aziendale» sottesi a eventuali condotte che possano aver ingenerato responsabilità contabile e amministrativa. Formula, pertanto, la seguente proposta di parere:

«Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge n. 1742 e rilevato che esso:
reca un contenuto sostanzialmente omogeneo, volto a disciplinare la materia della ristrutturazione di grandi imprese in crisi, estendendo l'operatività delle disposizioni sulle grandi imprese in crisi finanziaria anche ai casi di crisi industriale, modificando taluni aspetti della disciplina degli ammortizzatori sociali applicabili ai lavoratori di tali imprese e tutelando gli azionisti, con specifico riguardo ai piccoli azionisti e obbligazionisti della società Alitalia, attraverso meccanismi che rendano operativo il fondo destinato a coprire gli oneri relativi ai benefici ad essi riconosciuti (articolo 3);
procede opportunamente alla novellazione della legislazione esistente, sia con riguardo alle misure per la ristrutturazione di grandi imprese in crisi (contenuta principalmente nel decreto legge n. 347 del 2003, cd. legge Marzano), sia con riguardo alla normativa sugli ammortizzatori sociali (ed in particolare a quella recata dal decreto legge n. 249 del 2004), salve le modifiche relative alla durata dei trattamenti di cassa integrazione guadagni (articolo 2, comma 1) e alla relativa copertura degli oneri (articolo 2, commi 4 e 5), che vengono invece effettuate senza modifiche testuali delle disposizioni previgenti;
introduce diverse disposizioni di natura derogatoria rispetto alla normativa vigente, segnatamente all'articolo 1, al comma 3 ed al comma 10, capoversi 4-quater e 4 quinquies nonché all'articolo 3, comma 1, nel primo caso richiamando le disposizioni oggetto di deroga in modo generico e, con specifico riguardo al comma 10, senza specificare che si intende fare riferimento all'autorizzazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato prevista dall'articolo 6, comma 2, della legge n. 287 del 1990;
reca, infine, due disposizioni di interpretazione autentica (articolo 1-bis e articolo 3, comma 5-ter) per le quali andrebbe verificato se sia rispettata la prescrizione della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi secondo cui «deve risultare comunque chiaro se ci si trovi in presenza di una disposizione di interpretazione autentica ovvero di una disposizione di modifica sostanziale alla quale si vuole dare effetto retroattivo»;
non è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN);
non è corredato della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);
alla luce dei parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento osserva quanto segue:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:
all'articolo 2, comma 1 - ove si prevede che i trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità

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possono essere concessi per periodi massimi pari, rispettivamente, a 48 mesi e 36 mesi, indipendentemente dalla età anagrafica e dall'area geografica di riferimento - dovrebbe valutarsi l'opportunità di una novellazione dell'articolo 1-bis del decreto legge n. 249 del 2004, in cui è invece stabilito un termine massimo di 24 mesi di concessione di siffatti ammortizzatori sociali;
all'articolo 2, comma 2 - che si limita a correggere un errore materiale nella formulazione del primo periodo dell'articolo 1-bis, comma 1, del decreto legge n. 249 del 2004 - si dovrebbe valutare l'esigenza di apportare una analoga modifica anche alla formulazione del terzo periodo della medesima disposizione, del tutto identica a quella che si è inteso correggere;
all'articolo 2, comma 5-ter - che modifica una norma che, a sua volta, si configura come una disposizione di interpretazione autentica dell'articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 368 del 2001, in materia di assunzioni a termine - dovrebbe valutarsi l'opportunità di precisare se si intenda conferire eventuali effetti retroattivi alla norma in commento e il momento in cui essi iniziano a prodursi;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:
all'articolo 1, comma 3 - che novella l'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 347 del 2003, al fine di prevedere che, in materia di amministrazione straordinaria, si possa intervenire per taluni aspetti «anche in deroga alla vigente normativa in materia», disponendo altresì che vi sia un «decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro dello sviluppo economico» e che, infine, siano adottate «le modalità di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 270, in quanto compatibili» - dovrebbe valutarsi l'opportunità di definire più specificamente quale sia la normativa applicabile in quanto compatibile, di precisare quale sia quella derogabile e di individuare in modo univoco l'autorità governativa competente ad adottare il suddetto decreto;
all'articolo 3, comma 1 - che pone esclusivamente a carico delle società interessate le eventuali responsabilità connesse a comportamenti, atti e provvedimenti posti in essere dagli amministratori, dai componenti del collegio sindacale e dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari dal 18 luglio 2007 fino alla data di entrata in vigore del decreto - dovrebbe valutarsi l'opportunità di precisare, al primo periodo, che tale esenzione non opera con riguardo alla responsabilità di carattere penale; andrebbe inoltre precisato, al secondo periodo, che il riconoscimento negli stessi limiti dell'esenzione da responsabilità amministrativa-contabile fa riferimento al medesimo arco temporale nonché alle finalità di «continuità aziendale» indicati nel primo periodo dell'articolo in commento;
all'articolo 3, comma 2 - ove si prevede l'utilizzo a favore dei piccoli azionisti ovvero obbligazionisti di Alitalia-Linee aeree italiane S.p.A del fondo previsto all'articolo 1, comma 343, della legge n. 266 del 2005, originariamente destinato a favore delle vittime di frodi finanziarie - dovrebbe valutarsi l'opportunità di precisare il termine di adozione del previsto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri cui è demandato il compito di stabilire «le condizioni e le altre modalità di attuazione» della disposizione in oggetto.»

Il Comitato approva la proposta di parere.

Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.
C. 1441-ter Governo.

(Parere alla X Commissione).
(Rinvio dell'esame).

Franco STRADELLA, presidente, avverte che l'esame del provvedimento è rinviato ad altra seduta, al fine di consentire al Comitato di pronunciarsi sul testo come modificato dalla Commissione.

La seduta termina alle 15.15.