CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 9 luglio 2008
30.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (XII e XIII)
COMUNICATO
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ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 9 luglio 2008. - Presidenza del presidente Paolo RUSSO. - Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali, Francesca Martini.

La seduta comincia alle 15.30.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/88/CE relativa alla prevenzione e lotta alle malattie in acquacoltura.
Atto n. 11.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

Le Commissioni riunite iniziano lo schema di decreto legislativo.

Paolo RUSSO, presidente, avverte che, contestualmente all'assegnazione dello schema di decreto legislativo, il Presidente della Camera ha segnalato che sullo stesso non è stato acquisito il parere della Conferenza Stato-regioni e che, tuttavia, si è proceduto all'assegnazione, in considerazione del termine stabilito per l'esercizio della delega e al fine di consentire la proroga del medesimo termine ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge n. 34 del 2008. Conseguentemente, il Presidente della Camera ha richiamato l'esigenza che le Commissioni non si pronuncino prima che sia stato trasmesso il parere della Conferenza.

Gianni MANCUSO (PdL), relatore per la XII Commissione, ricorda che le Commissioni sono chiamate ad esprimere al Governo il parere di competenza sullo schema di decreto legislativo in esame, che dà attuazione alla direttiva 2006/88/CE, recante disposizioni in materia di condizioni di polizia sanitaria, applicabili alle specie animali di acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie. La citata direttiva 2006188/CE abroga, a decorrere dal 1o agosto 2008, le direttive 91/67/CEE, 93153/CEE e 95/70/CE, recanti, rispettivamente, le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura, le misure comunitarie minime di lotta contro talune malattie dei pesci e le misure comunitarie minime di lotta contro talune

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malattie dei molluschi bivalvi; alle direttive da ultimo citate è stata data attuazione, nel nostro ordinamento, con il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 555 (regolamento per l'attuazione della direttiva 91/67/CEE che stabilisce norme di polizia sanitaria per i prodotti di acquicoltura), con il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1997, n. 263 (regolamento di attuazione della direttiva 93/53/CEE recante misure comunitarie minime di lotta contro talune malattie dei pesci), nonché con il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 395 (regolamento di attuazione della direttiva 95/70/CE, in materia di misure minime di lotta contro talune malattie dei molluschi bivalvi). Tali disposizioni, pertanto, a decorrere dalla data del 1o agosto 2008, verranno abrogate per effetto dell'abrogazione delle rispettive direttive ad opera della direttiva 2006/88/CE.
Fa quindi presente che lo schema si compone di 60 articoli e 7 allegati ed è suddiviso in 10 capi. Nel dettaglio, il capo I (articoli 1-3) individua l'oggetto del decreto, nonché il campo di applicazione e le definizioni. In particolare, all'articolo 1 si precisano le norme di polizia sanitaria riguardanti l'immissione sul mercato, l'importazione e il transito degli animali d'acquacoltura, e dei relativi prodotti, nonché le misure preventive volte ad accrescere la preparazione delle autorità sanitarie competenti, dei responsabili delle imprese di acquacoltura e di altri operatori del settore nei confronti delle malattie negli animali d'acquacoltura.
L'articolo 2 indica il campo di applicazione del decreto e specifica che il decreto non si applica agli animali acquatici ornamentali allevati in acquari di tipo non commerciale; agli animali acquatici selvatici raccolti o catturati in vista della loro introduzione immediata nella catena alimentare; agli animali acquatici catturati per la produzione di farina di pesce, mangimi per pesci, olio di pesce e prodotti similari.
L'articolo 3 reca un dettagliato e nutrito elenco di definizioni tra le quali si evidenziano: acquacoltura (l'allevamento o la coltura di organismi acquatici mediante l'impiego di tecniche finalizzate ad aumentare, al di là delle capacità naturali dell'ambiente, la resa degli organismi in questione); animali d'acquacoltura (animali acquatici in tutti gli stadi di vita allevati in un'azienda, in una zona o in una zona destinata alla molluschicoltura); impresa di acquacoltura (ogni impresa pubblica o privata, con o senza fini di lucro, che esegue una o più attività connesse con l'allevamento e la custodia degli animali d'acquacoltura); responsabile dell'impresa di acquacoltura (ogni persona fisica o giuridica tenuta a garantire il rispetto, nell'impresa di acquacoltura sotto il suo controllo, delle prescrizioni del presente decreto legislativo); stabilimento di lavorazione autorizzato (ogni impresa di lavorazione alimentare riconosciuta conformemente alla disciplina comunitaria); allevamento (l'allevamento di animali d'acquacoltura in un'azienda, in una zona, o in una zona destinata alla molluschicoltura); impresa di acquacoltura (ogni impresa pubblica o privata, con o senza fini di lucro, che esegue una o più attività connesse con l'allevamento e la custodia degli animali d'acquacoltura); responsabile dell'impresa di acquacoltura (ogni persona fisica o giuridica tenuta a garantire il rispetto, nell'impresa di acquacoltura sotto il suo controllo, delle prescrizioni del presente decreto legislativo); stabilimento di lavorazione autorizzato (ogni impresa di lavorazione alimentare riconosciuta conformemente alla disciplina comunitaria); zona di stabulazione (la superficie di acqua dolce, di mare, di estuario o di laguna chiaramente delimitata e segnalata mediante boe, paletti o qualsiasi altro strumento fisso e destinata esclusivamente alla depurazione naturale dei molluschi vivi); animali acquatici selvatici (gli animali acquatici non di acquacoltura).
Ricorda quindi che il capo II (articoli 4-11) disciplina le norme alle quali le imprese e gli stabilimenti di lavorazione si devono conformare, anche per ottenere l'autorizzazione da parte delle regioni (articolo 4). Viene istituita l'anagrafe informatizzata delle aziende di acquacoltura

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presso la banca dati nazionale delle anagrafi zootecniche del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali già esistente presso l'istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise (articolo 5). Sono quindi dettate nello specifico le condizioni per l'ottenimento dell'autorizzazione (articolo 6), l'istituzione del registro delle imprese di acquacoltura e degli stabilimenti di trasformazione autorizzati (articolo 7).
Ai sensi dell'articolo 8, i controlli ufficiali delle imprese di acquacoltura e degli stabilimenti sono eseguiti dal servizio veterinario dell'Azienda sanitaria locale competente per territorio. La frequenza raccomandata di tali controlli, in funzione dello stato sanitario della zona o del compartimento in questione, è stabilita dall'allegato III, parte B. Precisa inoltre che le spese relative ai controlli ufficiali sono a carico dei responsabile dell'impresa, solo nell'ipotesi in cui l'impresa sia privata, secondo tariffe e modalità da stabilirsi con disposizioni regionali.
L'articolo 9 specifica le disposizioni riguardanti gli obblighi di registrazione e di tracciabilità che devono essere rispettati dalle imprese e dagli stabilimenti (gli spostamenti degli animali, i casi mortalità i risultati del programma di sorveglianza sanitaria disciplinato dall'articolo 11).
L'articolo 10 dispone l'adozione, da parte delle imprese e degli stabilimenti autorizzati, delle prassi igieniche adeguate al fine di evitare l'introduzione e la diffusione di malattie.
L'articolo 11 disciplina il programma di sorveglianza sanitaria. Tale programma intende rilevare un eventuale aumento del tasso di mortalità nelle aziende, nelle zone e nelle zone destinate a molluschicoltura in funzione del tipo di produzione, nonché la presenza delle malattie elencate nell'allegato IV, parte II, in aziende, zone e zone destinate a molluschicoltura in cui siano presenti specie animali sensibili a tali malattie.
La frequenza raccomandata di tali programmi, in funzione dello stato sanitario della zona o del compartimento in questione, è stabilita nell'allegato III, parte B.
Il capo III (articoli 12-22), diviso in 5 sezioni, disciplina le norme di polizia sanitaria riguardanti l'immissione sul mercato degli animali di acquacoltura e dei relativi prodotti.
Con la prima sezione (articoli 12-15) sono definiti il campo di applicazione del Capo III (articolo 12), le disposizioni generali relative all'immissione in commercio (articolo 13), le norme di prevenzione sanitaria nelle operazioni di trasporto (articolo 14) e le procedure relative alla certificazione sanitaria. Al riguardo, l'articolo 15 precisa che l'immissione sul mercato di animali d'acquacoltura deve essere oggetto di certificazione sanitaria quando gli animali sono introdotti in uno Stato membro, una zona o un compartimento dichiarati indenni da malattia o siano oggetto di un programma di sorveglianza o di eradicazione.
L'immissione sul mercato è inoltre soggetta a certificazione sanitaria quando è permesso che gli animali siano spostati da una zona oggetto di disposizioni sanitarie secondo quanto previsto al capo V, sezioni 3, 4, 5 e 6 del presente decreto.
La sezione II (articoli 16-18) riguarda gli animali d'acquacoltura destinati all'allevamento e al ripopolamento. In particolare, ai sensi dell'articolo 16, gli animali immessi sul mercato a scopo di allevamento devono essere clinicamente sani, nonché provenire da un'azienda, zona o una zona destinata a molluschicoltura in cui non si registri un aumento inspiegabile dei tasso di mortalità.
Le predette disposizioni si applicano anche in relazione alle malattie non elencate nell'allegato III, parte II ed alle specie ad esse sensibili.
Il servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente per territorio può permettere tale immissione sul mercato in base ad una valutazione del rischio purché gli animali provengano da una parte dell'azienda o della zona destinata a molluschicoltura indipendente dall'unità epidemiologica caratterizzata da una più elevata mortalità.

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Gli animali destinati alla distruzione o all'abbattimento non possono essere immessi sul mercato a scopo di allevamento e ripopolamento.
I salmonidi e le specie sensibili alla necrosi ematopoietica infettiva e alla setticemia emorragica possono essere immessi in libertà a scopo di ripopolamento soltanto se provengono da una zona o compartimento dichiarati indenni da malattia. Gli stessi animali possono essere immessi in laghetti di pesca sportiva direttamente connessi ai bacini idrici naturali unicamente se clinicamente sani e provenienti da un'azienda o zona con stato sanitario, definito nell'allegato III, parte A, almeno equivalente a quello delle acque cui sono destinati.
Con l'articolo 17 si precisa che gli animali di specie sensibile ad una particolare malattia possono essere introdotti per allevamento o ripopolamento in una zona dichiarata indenne da una particolare malattia solo se provenienti da uno Stato membro, da una zona o da un compartimento dichiarati, a loro volta, indenni da la stessa malattia.
Con l'articolo 18 sono specificati i casi in cui specie di animali diverse da quelle elencate nell'allegato IV parte, sospettate di poter trasmettere una determinata malattia in qualità di specie portatrice, possono essere introdotte a fini di allevamento o ripopolamento in zone indenni da malattie.
La sezione III (articoli 19-20) regolamenta l'immissione sul mercato di animali di acquacoltura destinati al consumo umano.
In particolare, con l'articolo 19 sono disciplinati i casi in cui gli animali d'acquacoltura delle specie sensibili a malattie non esotiche elencate nell'allegato IV parte Il possono essere immessi sul mercato per essere lavorati prima del consumo umano.
L'articolo 20 indica le fattispecie per le quali non si dispone l'applicazione delle disposizioni recate dall'articolo 19.
La sezione IV, costituita dal solo articolo 21, disciplina il rilascio di animali acquatici selvatici in zone o compartimenti dichiarati indenni da malattia.
In particolare, ai sensi del predetto articolo, gli animali acquatici selvatici delle specie sensibili ad una o più malattie elencate nell'allegato IV, parte II, catturati in uno Stato membro, in una zona o compartimento non dichiarati indenni da malattia, sono posti in isolamento sotto il controllo del servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente per territorio in strutture idonee. Gli stessi animali devono essere stabulati in dette strutture per un periodo di tempo sufficiente a contenere il rischio di trasmissione della malattia, prima di poter essere reimmessi in un'azienda o in un'area, comprese quelle destinate a molluschicoltura, situata in una zona o in un compartimento dichiarati indenni da tale malattia. Il servizio veterinario autorizza l'attività di acquacoltura lagunare estensiva, purché il rischio risultante dalla valutazione non sia ritenuto superiore a quanto previsto dalle disposizioni in commento.
La sezione V, costituita dal solo articolo 22, tratta degli animali acquatici ornamentali. Con tali norme si specifica che l'immissione sul mercato di animali acquatici ornamentali non deve compromettere lo stato sanitario degli animali acquatici per quanto riguarda le malattie elencate nell'allegato IV, parte II.
Tali disposizioni si applicano anche in relazione alle malattie non elencate nell'allegato IV, parte II.
Il capo IV (articoli 23-25) stabilisce, per l'introduzione di animali di acquacoltura e relativi prodotti provenienti da Paesi terzi, l'obbligatorietà di una lista recante l'elenco dei medesimi Paesi terzi fornitori e di una specifica certificazione di accompagnamento per le partite di prodotto introdotto nella Comunità. In particolare, la normativa specifica che l'introduzione di animali d'acquacoltura e dei relativi prodotti è consentita al Paese terzo o a parti del medesimo Paese terzo solo se presente in un elenco stilato e aggiornato, secondo la procedura comunitaria prevista (articolo 23) e che l'ingresso nella Comunità delle partite di animali d'acquacoltura ed i relativi prodotti devono essere accompagnate da un documento corredato di

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certificato sanitario. In tale documento è consentito altresì inserire dettagli richiesti da altre disposizioni legislative comunitarie in materia di salute pubblica e animale (articolo 24).
L'articolo 25 specifica che le modalità di applicazione del capo in esame sono adottate, per quanto necessario, secondo la procedura comunitaria prevista.
Il capo V (articoli 26-40), composto di sette sezioni, detta la procedura di denuncia di malattia e le misure minime di lotta contro le malattie degli animali acquatici.
Nella sezione I (articoli 26 e 27), riguardante la denuncia di malattia, si dispone, in particolare, sui compiti che il servizio veterinario dell'Azienda sanitaria locale deve assolvere in caso di presenza di una delle malattie previste in allegato IV, parte II e sull'individuazione dei soggetti obbligati alla denuncia (articolo 26). Entro ventiquattro ore è fatto inoltre obbligo al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali di informare gli altri Stati membri, la Commissione e gli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), in caso di accertamento di malattia esotica conclamata e di malattia non esotica conclamata tra quelle elencate nell'allegato IV, parte II (articolo 27).
Nella sezione II (articoli 28-30) sono disciplinate le misure di lotta in caso di sospetta presenza di una delle malattie comprese in elenco e lo svolgimento dell'indagine epidemiologica.
Per quanto concerne le prime misure di lotta, è stabilito che il servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente per territorio debba prelevare i campioni necessari all'esame, da inviare ad un istituto zooprofilattico sperimentale in conformità all'articolo 53 del decreto in esame, se è sospetta la presenza di una delle malattie esotiche elencate nell'allegato IV, parte II, o in caso di sospetta presenza di una delle malattie non esotiche elencate nell'allegato IV parte II, in una zona o compartimento che si trovi nello stato sanitario della categoria I o III di cui all'allegato III, parte A. In tal caso sono adottate inoltre le seguenti misure precauzionali: controllo ufficiale dell'azienda, della zona o della zona destinata alla molluschicoltura; adozione di idonee misure preventive di lotta alla malattia; divieto di movimentazione degli animali d'acquacoltura senza autorizzazione del servizio veterinario dell'Azienda sanitaria locale competente per territorio; indagine epidemiologica di cui al successivo articolo 29 (articolo 28).
L'articolo 29 indica gli scopi dell'indagine epidemiologica, svolta dal servizio veterinario dell'Azienda sanitaria locale, le funzioni dei soggetti indicati in caso di positività dell'indagine stessa e la possibilità di informare l'autorità competente degli Stati membri o dei Paesi terzi della sospetta presenza della malattia. In caso di esito negativo degli esami previsti, è compito del servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale revocare le restrizioni adottate (articolo 30).
Nella sezione IIII (articoli 31-35) sono descritte le misure generali di lotta da adottare contro le malattie esotiche degli animali di acquicoltura e le competenze dei soggetti individuati. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, tramite il Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie degli animali, d'intesa con il Centro nazionale di referenza per l'ittiopatologia e con le regioni e province autonome interessate, svolge la funzione di coordinamento per le misure e le attività necessarie al controllo ed eradicazione di una delle malattie esotiche elencate nell'allegato IV, parte II.
In caso di conferma della presenza di una delle malattie esotiche elencate nell'allegato IV, parte II, il servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente per territorio, in particolare, dichiara ufficialmente infetta l'azienda, la zona o la zona destinata a molluschicoltura, circoscrivendo tale territorio, e vigila per evitare il ripopolamento e l'ingresso e l'uscita degli animali d'acquacoltura, senza l'autorizzazione dello stesso servizio veterinario (articolo 31)
L'articolo 32 specifica le procedure da adottare per la commercializzazione degli animali d'acquacoltura sani. In particolare,

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tali animali sono raccolti sotto il controllo del servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale, in condizioni atte ad evitare la diffusione dell'agente patogeno causa della malattia, prevedendo altresì specifici trattamenti riguardanti le acque reflue.
La rimozione e l'eliminazione dei pesci e dei crostacei morti, nonché dei pesci e dei crostacei vivi che presentano manifestazioni cliniche della malattia e degli animali d'acquacoltura che non hanno raggiunto la taglia commerciale e che non presentano manifestazioni cliniche della malattia avvengono, nei termini previsti, sotto il controllo del servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente per territorio secondo il programma di intervento di cui all'articolo 44 del presente decreto legislativo (articolo 33).
L'articolo 34 prevede un adeguato periodo di fermo dell'impianto dell'azienda, della zona o della zona destinata a molluschicoltura infetta, successivamente allo svuotamento ed alla eventuale pulitura e disinfestazione. Per le strutture che allevano animali d'acquacoltura delle specie non sensibili alla malattia in questione, il fermo dell'impianto è deciso dal servizio veterinario dell'Azienda sanitaria locale competente per territorio sulla base della valutazione dei rischio.
La revoca delle misure previste nella presente sezione è consentita unicamente quando è avvenuta l'attuazione delle misure di eradicazione previste e quando il prelievo di campioni e gli approfondimenti diagnostici effettuati nella zona di protezione per la malattia in questione abbiano dato esito negativo (articolo 35).
La sezione IV (articoli 36 e 37) disciplina le misure minime di lotta nei confronti di malattie non esotiche negli animali di acquicoltura elencate nell'allegato III, parte II. In particolare, in caso di confermata presenza di una delle malattie non esotiche, in una zona o compartimento dichiarati indenni da tale malattia, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con la regione interessata ed il Centro di referenza nazionale per l'ittiopatologia può applicare le misure contemplate dalla sezione 3 del presente decreto al fine di riottenere il riconoscimento di indennità da tale malattia oppure in alternativa può elaborare un programma di eradicazione conformemente all'articolo 41, comma 5 del presente decreto. Solo nel primo caso al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali è consentito derogare alle norme previste, al fine di commercializzare gli animali clinicamente sani che non hanno raggiunto la taglia commerciale, adottando comunque misure volte a ridurre e per quanto possibile evitare l'ulteriore diffusione della malattia. È previsto altresì che qualora la zona o compartimento interessato non intenda riottenere il riconoscimento di indennità da malattia, si applicano le disposizioni di cui al successivo articolo 37 (articolo 36).
L'articolo 37 dispone le misure necessarie che il servizio veterinario dell'Azienda sanitaria locale competente per territorio applica per contenere una delle malattie non esotiche elencate nell'allegato III, parte II, in un'azienda, zona o zona destinata a molluschicoltura non dichiarate indenni da tale malattia.
La sezione V (articolo 38) stabilisce le misure di lotta contro le malattie esotiche e quelle non esotiche di cui all'allegato IV, parte II, negli animali acquatici selvatici, attuate dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, tramite il Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie degli animali e d'intesa con il Centro nazionale di referenza per l'ittiopatologia. In particolare, sono previsti in entrambi i casi un intervento di monitoraggio e misure per la riduzione dei danno e dell'ulteriore diffusione della malattia. È compito del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali informare la Commissione e gli altri Stati membri delle misure adottate.
La sezione VI, costituita dal solo articolo 39, affida il compito di adottare le misure necessarie per contrastare una malattia emergente degli animali acquatici al Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie degli animali, d'intesa con il Centro nazionale di referenza per

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l'ittiopatologia. È poi dovere del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali informare la Commissione, gli altri Stati membri e gli Stati membri dell'EFTA qualora i risultati rivestano interesse dal punto di vista epidemiologico per un altro Stato membro.
Nella sezione VII del capo V in esame (articolo 40) sono indicate le disposizioni da attuare da parte dei Ministero dei lavoro, della salute e delle politiche sociali per limitare l'impatto delle malattie degli animali acquatici di acquacoltura e selvatici non comprese nell'elenco dell'allegato IV, parte II.
Il capo VI (articoli 41-45), diviso in tre sezioni, regolamenta l'elaborazione e l'approvazione di programmi di lotta delle malattie esotiche, non esotiche ed emergenti e le relative vaccinazioni.
Nella sezione I (articoli 41-43) sono disciplinati i criteri per l'elaborazione dei programmi di lotta e vaccinazione delle malattie esotiche. L'articolo 41 prevede che la competenza per l'elaborazione dei suddetti programmi sia affidata al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. Al fine di ottenere l'approvazione da parte della Commissione, tali programmi, che il Ministero medesimo può modificare o sospendere, devono prevedere specifiche informazioni riguardanti la situazione epidemiologica della malattia, i costi, i benefici, la durata del programma e la zona d'intervento (articolo 42). L'applicazione delle misure predisposte nei programmi è mantenuta fino al raggiungimento degli obiettivi previsti. Tuttavia, al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali oppure alla Commissione è consentito revocare il programma: in tale evenienza il Ministero medesimo attua da quel momento le misure di contenimento di cui all'articolo 37 (articolo 43).
La sezione II (articolo 44) stabilisce i criteri per l'elaborazione e approvazione di programmi di sorveglianza ed eradicazione per le malattie emergenti ed esotiche. In particolare, l'elaborazione di tali programmi è affidata al Centro Nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie degli animali, d'intesa con il Centro nazionale di referenza per l'ittiopatologia, che specifica le misure nazionali necessarie per garantire un elevato livello di sensibilizzazione e di preparazione alla malattia, nonché di tutela dell'ambiente. Le procedure di intervento previste devono contenere una serie di misure minime e nell'elaborare i programmi di intervento, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali deve rispettare i criteri ed i requisiti enunciati nell'allegato VII del presente decreto. Tali programmi di intervento del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali sono sottoposti ad approvazione secondo la procedura comunitaria prevista e possono essere aggiornati ogni cinque anni. L'applicazione del suddetto programma di intervento avviene in caso di insorgenza di una delle malattie emergenti o delle malattie esotiche elencate nell'allegato IV, parte II.
La sezione III (articolo 45) regolamenta le vaccinazioni contro le malattie esotiche e non esotiche, elencate nell'allegato IV, parte II. È stabilito altresì l'obbligo che i vaccini utilizzati siano riconosciuti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003 n. 71 e del Regolamento CE n. 726/2004. La suddetta regolamentazione delle vaccinazioni contro le malattie esotiche e non esotiche non si applica unicamente in caso di ricerche scientifiche finalizzate alla messa a punto ed al collaudo di vaccini in condizioni controllate. È fatto obbligo di salvaguardia delle altre specie di animali acquatici dagli effetti negativi delle vaccinazioni realizzate nel quadro delle ricerche.
Il capo VII (articoli 46-50) stabilisce le procedure per il riconoscimento di indennità da malattia. In particolare, gli articoli 45 e 46 specificano le condizioni riguardanti la dichiarazione, rispettivamente, di territorio nazionale e di zona o compartimento, su richiesta della regione o della provincia autonoma interessata, indenni da malattia non esotica elencata nell'allegato IV, parte II. Se le zone o i compartimenti di cui sopra dichiarate indenni occupano più del 75 per cento del territorio nazionale la procedura adottata è

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quella concernente il territorio nazionale. È compito del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali compilare e pubblicare gli elenchi di zone, compartimenti e aziende indenni da malattia aggiornare indenni da malattia (articolo 48).
Gli articoli 49 e 50 dispongono sulla dichiarazione di indennità di malattia. In primo luogo è regolamentata la suddetta fattispecie per l'intero territorio nazionale e quella per le zone e i compartimenti indenni da malattia su un territorio non dichiarato indenne da malattia. In secondo luogo, la normativa in esame esamina invece i casi di sospensione e ripristino del riconoscimento di indennità da malattia, da parte del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
Il capo VIII (articoli 51-54) individua gli obblighi delle autorità competenti e disciplina l'istituzione ed i compiti del laboratorio nazionale di referenza. Più in particolare l'articolo 51 precisa che il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, le regioni il servizio veterinario competente per territorio svolgono i loro compiti nel rispetto del Regolamento n. 882/2004/CEE. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali garantisce che le autorità competenti abbiano accesso ai servizi di laboratorio ed alle conoscenze aggiornate in materia di analisi del rischio e di epidemiologia, anche al fine di assicurare un libero scambio di informazioni in merito all'attuazione del presente decreto legislativo tra le autorità competenti e i laboratori.
L'articolo 52 dispone che il Ministero dei lavoro, della salute e delle politiche comunitarie individui, per ciascun laboratorio comunitario di riferimento un laboratorio nazionale di referenza e designa quale laboratorio di referenza il Centro nazionale di referenza per l'ittiopatologia, con sede in Legnaro presso l'istituto Zooprofilattico sperimentale delle Venezie. II laboratorio nazionale di referenza assicura il collegamento con il laboratorio comunitario di referenza interessato. Si prevede inoltre che il laboratorio nazionale di referenza collabori con gli istituti zooprofilattici sperimentali situati sul territorio nazionale.
Con l'articolo 53 sono disciplinate le procedure, i metodi e gli esami diagnostici che devono essere espletati dagli istituti zooprofilattici sperimentali.
L'articolo 54 disciplina le ispezioni che possono essere effettuate sul posto dagli esperti della Commissione; quest'ultima informa il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali dei risultati delle ispezioni e degli audit effettuati.
Il capo IX (articoli 55-56) disciplina le ispezioni, le sanzioni e la gestione elettronica. Più precisamente l'articolo 55 dispone che Ministero dei lavoro, della salute e delle politiche sociali disponga affinché siano in atto tutte le procedure e le formalità per la messa a disposizione per via elettronica delle informazioni previste dallo schema di decreto in esame.
L'articolo 56 elenca le sanzioni a carico delle imprese di acquacoltura e degli stabilimenti autorizzati e precisa che le autorità competenti ai fini ai fini dell'accertamento e dell'irrogazione delle sanzioni sono le Aziende sanitarie locali e le regioni. Si dispone altresì che i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni previste dal decreto sono devoluti alle regioni ed alle province autonome e verranno destinate al finanziamento di attività eventuali ed ulteriori rispetto a quelle svolte dalla normativa vigente, in materia di lotta contro le malattie animali e al potenziamento dei servizi veterinari.
Il capo X (articoli 57-60) reca le disposizioni transitorie e finali.
Con l'articolo 57 si dispone l'abrogazione delle disposizioni già citate. Segnala inoltre che la relazione illustrativa evidenzia che l'unica decisione europea a rimanere in vigore è la decisione n. 2004/453/CE, recante modalità di applicazione della direttiva 91/67/CEE del Consiglio per quanto riguarda e misure di lotta contro talune malattie degli animali d' acquacoltura. L'articolo 58 precisa che dall'applicazione delle disposizioni in commento non derivano ulteriori oneri né minori

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entrate a carico della finanza pubblica. L'articolo 59 contiene la consueta clausola di cedevolezza. I sette allegati allo schema di decreto concernono: le definizioni (Allegato I); le informazioni da annotare nel registro ufficiale delle imprese di acquicoltura e degli stabilimenti di trasformazione riconosciuti (Allegato II); lo stato sanitario della zona o del compartimento di acquicoltura da considerare per l'applicazione dell'articolo 13 (Allegato III parte A), la sorveglianza e le ispezioni raccomandate in azienda e zone destinate a mollischicoltura (Allegato III parte B); la redazione dell'elenco delle malattie (Allegato IV); i requisiti per dichiarare indenne da malattia uno Stato membro, una zona o un compartimento (Allegato V); le competenze e i compiti dei laboratori (Allegato VI); i criteri e i requisiti applicabili ai programmi di intervento (Allegato VII).

Luca BELLOTTI (PdL), relatore per la XIII Commissione, nel rinviare alla relazione svolta dall'onorevole Mancuso per l'illustrazione dettagliata del provvedimento, sottolinea che esso ha un contenuto essenzialmente volto a regolare le attività di acquacoltura dal punto di vista della tutela della salute pubblica. D'altra parte, l'acquacoltura è anche una delle attività di produzione alimentare a più alto tasso di crescita nel nostro Paese come a livello mondiale. Le disposizioni del decreto in esame rivestono quindi un particolare interesse anche per la Commissione agricoltura.
Ciò premesso, le disposizioni dello schema di decreto che appaiono destinate ad incidere maggiormente, sotto il profilo organizzativo, sulle imprese di acquacoltura sono quelle del Capo II (articoli 4-11), che disciplina le norme alle quali le imprese e gli stabilimenti di lavorazione si devono conformare, anche per ottenere l'autorizzazione da parte delle regioni (articolo 4).
Si tratta di una normativa che recepisce gli articoli della direttiva i quali richiedono che le imprese e gli stabilimenti sopra menzionati siano riconosciuti dall'autorità competente di ciascuno Stato membro e subordinano il riconoscimento ad alcune condizioni, tra le quali si segnalano: la tenuta di un registro, in cui siano annotati, tra l'altro, gli spostamenti degli animali d'acquacoltura e dei relativi prodotti; l'attuazione di prassi igieniche appropriate, al fine di evitare l'introduzione e la propagazione di malattie; l'applicazione di un programma di sorveglianza sanitaria, basato sulla valutazione dei rischi.
In recepimento di queste parti della direttiva lo schema di decreto istituisce l'anagrafe informatizzata delle aziende di acquacoltura presso la banca dati nazionale delle anagrafi zootecniche del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali già esistente presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise (articolo 5).
Sono poi dettate nello specifico le condizioni per l'ottenimento dell'autorizzazione (articolo 6) ed è disciplinata l'istituzione del registro delle imprese di acquicoltura e degli stabilimenti di trasformazione autorizzati (articolo 7).
Ai sensi dell'articolo 8, i controlli ufficiali delle imprese di acquacoltura e degli stabilimenti sono eseguiti dal servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente per territorio. La frequenza raccomandata di tali controlli, in funzione dello stato sanitario della zona o del compartimento in questione, è stabilita dall'allegato III, parte B. Si precisa inoltre che le spese relative ai controlli ufficiali sono a carico del responsabile dell'impresa, solo nell'ipotesi in cui l'impresa sia privata, secondo tariffe e modalità da stabilirsi con disposizioni regionali.
L'articolo 9 specifica le disposizioni riguardanti gli obblighi di registrazione e di tracciabilità che devono essere rispettati dalle imprese e dagli stabilimenti e che hanno ad oggetto gli spostamenti degli animali, i casi di mortalità, i risultati del programma di sorveglianza sanitaria disciplinato dall'articolo 11.
L'articolo 10 dispone l'adozione, da parte delle imprese e degli stabilimenti

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autorizzati, delle prassi igieniche adeguate al fine di evitare l'introduzione e la diffusione di malattie.
L'articolo 11 disciplina il programma di sorveglianza sanitaria. Tale programma intende rilevare: un eventuale aumento del tasso di mortalità nelle aziende, nelle zone e nelle zone destinate a molluschicoltura in funzione del tipo di produzione; la presenza delle malattie elencate nell'allegato IV, parte II, in aziende, zone e zone destinate a molluschicoltura in cui siano presenti specie animali sensibili a tali malattie. La frequenza raccomandata di tali programmi, in funzione dello stato sanitario della zona o del compartimento in questione, è stabilita nell'allegato III, parte B.
Segnala infine le disposizioni dell'articolo 14, che recepiscono le disposizioni dell'articolo 8 della direttiva per quanto riguarda i controlli sanitari nelle operazioni di trasporto degli animali d'acquacoltura.

Paolo RUSSO, presidente, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.50.