CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 19 febbraio 2013
777.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
ALLEGATO

ALLEGATO

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati (COM(2012)788 final).

DOCUMENTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,
   esaminata, sotto il profilo della conformità al principio di sussidiarietà, la proposta di direttiva relativa alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati (COM(2012)788 final);
   apprezzato l'obiettivo della proposta di direttiva, che mediante una revisione della direttiva sui prodotti del tabacco 2001/37/CE e alla luce degli sviluppi scientifici, internazionali e di mercato, è finalizzata ad assicurare un più elevato livello di tutela della salute rispetto ai rischi prodotti dal consumo di tabacco, con specifico riferimento al consumo giovanile;
   rilevato tuttavia che la disciplina recata dalla proposta di direttiva presenta profili di criticità per quanto concerne il rispetto del principio di sussidiarietà;
   considerato in particolare che:
    a) la valutazione della correttezza della base giuridica dei progetti legislativi dell'Unione europea è propedeutica rispetto al meccanismo per il controllo di sussidiarietà da parte dei Parlamenti nazionali di cui al Protocollo n. 2 allegato al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Pertanto, deve ritenersi che i Parlamenti nazionali possano adottare pareri motivati ai sensi dell'articolo 6 del medesimo Protocollo nel caso in cui riscontrino il ricorso ad una base giuridica non corretta o inappropriata rispetto al contenuto e alle finalità di un progetto legislativo europeo;
    b) la base giuridica della proposta di direttiva in esame è costituita dall'articolo 114 del TFUE, relativa al riavvicinamento delle normative nazionali aventi ad oggetto l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno;
    c) la Corte di giustizia ha già avuto modo di pronunciarsi sull'ammissibilità del ricorso a tale disposizione (già articolo 95 del TCE) ai fini dell'adozione di misure di armonizzazione aventi incidenza sulla protezione della salute umana, in particolare con alcune pronunce relative alla pubblicità dei prodotti del tabacco (si vedano in particolare le sentenze 10 dicembre 2002, British American Tobacco (Investments) e Imperial Tobacco, causa C 491/01, Racc. pag. I-11453, punto 60; 12 luglio 2005, Integratori alimentari, cause riunite C-154/04 e C-155/04, punto 28);
    d) la Corte ha, in particolare, precisato che l'articolo 114, interpretato in combinato con l'articolo 168 del TFUE, consente l'adozione di misure aventi incidenza sulla salute umana purché l'atto legislativo sia volto primariamente ed effettivamente all'eliminazione di ostacoli alla libera circolazione delle merci o all'eliminazione di distorsioni sensibili della concorrenza. Il ricorso all'articolo 114 non sarebbe invece giustificato qualora l'atto da adottare avesse quale obiettivo primario Pag. 6e immediato la tutela della salute e «solo come effetto secondario l'armonizzazione delle condizioni del mercato all'interno della Comunità»;
    e) la proposta di direttiva in esame non sembra soddisfare integralmente le condizioni poste dalla Corte per il ricorso all'articolo 114 in quanto numerose disposizioni in essa contenute non risultano idonee a rimuovere ostacoli alla libera circolazione dei prodotti del tabacco o distorsioni della concorrenza;
    f) in particolare, la proposta, incoraggiando gli Stati membri ad intervenire in modo autonomo in alcune aree (la misurazione delle emissioni diverse da nicotina, catrame, e monossido di carbonio; ulteriori test di misurazione degli ingredienti; i requisiti per proibire prodotti contenenti additivi specifici; l'introduzione di un sistema di autorizzazione per i nuovi prodotti; l'introduzione di norme più severe sul confezionamento), crea i presupposti per significative differenze tra gli Stati membri e conseguenti limitazioni alla libera circolazione delle merci;
    g) le disposizioni della proposta relative alla standardizzazione del pacchetto e al divieto di vendita di intere categorie di prodotti attualmente legali, come le sigarette slim, quelle al mentolo ed i pacchetti da 10, sono espressamente giustificate dalla Commissione Europea con la volontà di ridurre l'attrattività dei prodotti del tabacco e con la preoccupazione che un certo tipo di pacchetto o prodotto possa indurre il consumatore a pensare che esso sia meno dannoso. Il divieto di questi prodotti è dunque non volto a ridurre distorsioni nel mercato interno o nella concorrenza ma esclusivamente ad aumentare la protezione della salute, in contrasto con la giurisprudenza della Corte di giustizia;
  esprime

PARERE MOTIVATO

  ai sensi dell'articolo 6 del Protocollo n. 2 allegato al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.