CAMERA DEI DEPUTATI
Lunedì 11 febbraio 2013
775.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (VIII e X)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Schema di decreto interministeriale concernente l'individuazione delle caratteristiche tecniche dei sacchi per l'asporto merci (Atto Governo n. 542).

PROPOSTA DI PARERE

  Le Commissioni VIII e X,
   esaminato lo schema di decreto di decreto interministeriale concernente l'individuazione delle caratteristiche tecniche dei sacchi per l'asporto merci;
   tenuto conto che la Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, all'articolo 3, comma 1, lettera ii), considera imballaggi gli «articoli progettati e destinati ad essere riempiti nel punto vendita e gli elementi usa e getta venduti, riempiti o progettati e destinati ad essere riempiti nel punto vendita», esplicitati nell'allegato I della medesima Direttiva;
   tenuto conto che in altri Paesi a livello comunitario e internazionale non si applicano i divieti previsti dallo schema di decreto interministeriale per i sacchetti di plastica biodegradabile, e pertanto risultano inopportuni divieti di esportazione di tali materiali da parte dei produttori italiani;
   considerato che l'articolo 2, comma 2, del Decreto-legge n. 2 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 28 del 2012, prevede la possibilità di individuare ulteriori caratteristiche tecniche ai fini della commercializzazione dei sacchetti per l'asporto delle merci; a tal fine, nella seduta di giovedì 15 marzo 2012 n.605 dell'Assemblea della Camera dei Deputati, il Governo ha accolto l'ordine del giorno 9/4999-A/7, con il quale si è impegnato a valutare altre normative tecniche quali la UNI EN 17556:03, AS TMD 6954-04, BS 8472:2011, UAE 5009:2009, XP T 54 980, o equivalenti;
   tenuto conto che l'articolo 2, comma 2, del Decreto-legge n. 2 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 28 del 2012, fa riferimento a forme di promozione della riconversione degli impianti esistenti;
   tenuto conto altresì che il medesimo comma 2 dell'articolo 2 del Decreto-legge n. 2 del 2012 prevede la notifica del decreto interministeriale, secondo il diritto dell'Unione europea, e che il comma 4 dello stesso articolo 2, richiamato dall'articolo 4 dello schema di decreto ministeriale, prevede l'applicazione delle sanzioni a decorrere dal sessantesimo giorno dall'emanazione del medesimo decreto interministeriale e che, pertanto, occorre attendere, prima dell'emanazione del decreto, l'esito favorevole della procedura di informazione ai sensi della Direttiva 98/34/CE;
   valutato che le carenze sopra evidenziate dello schema di decreto ministeriale sono talmente rilevanti da indurre le Commissioni parlamentari a esprimere un parere contrario sullo stesso;
   rilevata, tuttavia, la necessità di procedere alla regolamentazione della commercializzazione dei sacchi per l'asporto merci;Pag. 10
   sottolineata l'imprescindibilità dell'osservanza delle condizioni sotto riportate ai fini di una valutazione favorevole;

esprime parere favorevole,

  con le seguenti condizioni:
   1) all'articolo 1, concernenti le definizioni, alla lettera a), le parole: «sacchi messi a disposizione» siano sostituite con le seguenti: «imballaggi messi a disposizione», alla lettera b) le parole: «sacchi per l'asporto» siano sostituite con le seguenti: «imballaggi per l'asporto» e alla lettera c) le parole: «sacchi destinati» siano sostituite con le seguenti: «imballaggi destinati»;
   2) all'articolo 2, lettera d) si chiarisca che la definizione della «Commercializzazione» ivi indicata riguarda esclusivamente il mercato nel territorio italiano e non riguarda le esportazioni;
   3) all'articolo 2, sia consentita la commercializzazione degli imballaggi per l'asporto delle merci, oltre che per quelli conformi alla norma UNI EN 13432:2002, anche a quelli conformi ad altre normative tecniche di definizione del grado di biodegradabilità di un materiale plastico nell'ambiente quali le UNI EN 17556:03, AS TMD 6954-04, BS 8472:2011, UAE 5009:2009, XP T 54 980, o equivalenti;
   4) dopo l'articolo 3 sia inserito un apposito articolo che indica le forme di promozione della riconversione degli impianti esistenti che il Governo intende adottare;
   5) all'articolo 6, le parole «ed entra in vigore dalla data di conclusione, con esito favorevole, della procedura stessa; tale data sarà comunicata nella Gazzetta Ufficiale» siano sostituite dalle seguenti: «ed è pubblicato a seguito della conclusione, con esito favorevole, della procedura stessa»;

  e con le seguenti osservazioni:
   1) all'articolo 1 è opportuno inserire un apposito comma che chiarisca che i sacchi ivi descritti fanno riferimento all'asporto di merci nel settore del commercio al dettaglio. Deve essere pertanto individuato un criterio tecnico che consenta di definire le caratteristiche dei sacchi di grande dimensione per l'asporto di merci nel commercio all'ingrosso. Tale parametro potrebbe far riferimento alla diversa classificazione dell'attività commerciale (dettaglio o ingrosso) ovvero alla dimensione dei sacchi, indicativamente individuabile nella capacità di 100 litri;
   2) al fine di consentire l'utilizzo dei sacchi per il confezionamento dei prodotti alimentari sfusi garantendone la conservazione, la qualità e la sicurezza igienico-sanitaria, dopo il comma 2 dell'articolo 2, è opportuno prevedere un comma aggiuntivo che disciplini allo scopo la commercializzazione di appositi sacchi non conformi alla norma armonizzata UNI EN 1342: 2002.

Pag. 11

ALLEGATO 2

Schema di decreto interministeriale concernente l'individuazione delle caratteristiche tecniche dei sacchi per l'asporto merci. (Atto Governo n. 542).

PARERE APPROVATO DALLE COMMISSIONI

  Le Commissioni VIII e X,
   esaminato lo schema di decreto di decreto interministeriale concernente l'individuazione delle caratteristiche tecniche dei sacchi per l'asporto merci;
   tenuto conto che la Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, all'articolo 3, comma 1, lettera ii), considera imballaggi gli «articoli progettati e destinati ad essere riempiti nel punto vendita e gli elementi usa e getta venduti, riempiti o progettati e destinati ad essere riempiti nel punto vendita», esplicitati nell'allegato I della medesima Direttiva;
   tenuto conto che in altri Paesi a livello comunitario e internazionale non si applicano i divieti previsti dallo schema di decreto interministeriale per i sacchetti di plastica biodegradabile, e pertanto risultano inopportuni divieti di esportazione di tali materiali da parte dei produttori italiani;
   considerato che l'articolo 2, comma 2, del Decreto-legge n. 2 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 28 del 2012, prevede la possibilità di individuare ulteriori caratteristiche tecniche ai fini della commercializzazione dei sacchetti per l'asporto delle merci; a tal fine, nella seduta di giovedì 15 marzo 2012 n.605 dell'Assemblea della Camera dei Deputati, il Governo ha accolto l'ordine del giorno 9/4999-A/7, con il quale si è impegnato a valutare altre normative tecniche quali la UNI EN 17556:03, AS TMD 6954-04, BS 8472:2011, UAE 5009:2009, XP T 54 980, o equivalenti;
   tenuto conto che l'articolo 2, comma 2, del Decreto-legge n. 2 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 28 del 2012, fa riferimento a forme di promozione della riconversione degli impianti esistenti;
   tenuto conto altresì che il medesimo comma 2 dell'articolo 2 del Decreto-legge n. 2 del 2012 prevede la notifica del decreto interministeriale, secondo il diritto dell'Unione europea, e che il comma 4 dello stesso articolo 2, richiamato dall'articolo 4 dello schema di decreto ministeriale, prevede l'applicazione delle sanzioni a decorrere dal sessantesimo giorno dall'emanazione del medesimo decreto interministeriale e che, pertanto, occorre attendere, prima dell'emanazione del decreto, l'esito favorevole della procedura di informazione ai sensi della Direttiva 98/34/CE;
   valutato che le carenze sopra evidenziate dello schema di decreto ministeriale sarebbero talmente rilevanti da indurre le Commissioni parlamentari a esprimere un parere contrario sullo stesso;
   rilevata, tuttavia, la necessità di procedere alla regolamentazione della commercializzazione dei sacchi per l'asporto merci;Pag. 12
   sottolineata l'imprescindibilità dell'osservanza delle condizioni sotto riportate ai fini di una valutazione favorevole;

esprime parere favorevole,

  con le seguenti condizioni:
   1) all'articolo 2, lettera d) si chiarisca che la definizione della «Commercializzazione» ivi indicata riguarda esclusivamente il mercato nel territorio italiano e non riguarda le esportazioni;
   2) all'articolo 2, sia consentita la commercializzazione dei sacchi per l'asporto delle merci conformi alla norma UNI EN 13432:2002 e ad altre normative tecniche equivalenti;
   3) dopo l'articolo 3 sia inserito un apposito articolo che indichi le forme di finanziamento e di promozione della riconversione degli impianti esistenti che il Governo intende adottare;
   4) all'articolo 6, le parole «ed entra in vigore dalla data di conclusione, con esito favorevole, della procedura stessa; tale data sarà comunicata nella Gazzetta Ufficiale» siano sostituite dalle seguenti: «ed è pubblicato a seguito della conclusione, con esito favorevole, della procedura stessa»;

  e con le seguenti osservazioni:
   1) all'articolo 1, concernenti le definizioni, sarebbe opportuno alla lettera a), sostituire le parole: «sacchi messi a disposizione» con le seguenti: «imballaggi messi a disposizione», alla lettera b) le parole: «sacchi per l'asporto» con le seguenti: «imballaggi per l'asporto» e alla lettera c) le parole: «sacchi destinati» con le seguenti: «imballaggi destinati»;
   2) all'articolo 1 è opportuno inserire un apposito comma che chiarisca che i sacchi ivi descritti fanno riferimento all'asporto di merci nel settore del commercio al dettaglio. Deve essere pertanto individuato un criterio tecnico che consenta di definire le caratteristiche dei sacchi di grande dimensione per l'asporto di merci nel commercio all'ingrosso. Tale parametro potrebbe far riferimento alla diversa classificazione dell'attività commerciale (dettaglio o ingrosso) ovvero alla dimensione dei sacchi, indicativamente individuabile nella capacità di 100 litri;
   3) al fine di consentire l'utilizzo dei sacchi per il confezionamento dei prodotti alimentari sfusi garantendone la conservazione, la qualità e la sicurezza igienico-sanitaria, dopo il comma 2 dell'articolo 2, è opportuno prevedere un comma aggiuntivo che disciplini allo scopo la commercializzazione di appositi sacchi non conformi alla norma armonizzata UNI EN 1342: 2002.