CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 6 febbraio 2013
774.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (I e II)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante individuazione di ulteriori incarichi che comportano l'obbligatorio collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari e degli avvocati e procuratori dello Stato. (Atto n. 539).

PROPOSTA DI PARERE DEI RELATORI

  Le Commissioni riunite I e II,
   esaminato, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, lo schema di decreto legislativo recante individuazione di ulteriori incarichi che comportano l'obbligatorio collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari e degli avvocati e procuratori dello Stato (atto n. 539);
   vista la valutazione di nulla osta espressa dalla V Commissione (Bilancio);
   preso atto che lo schema di decreto legislativo in esame è disposto in attuazione dell'articolo 1, comma 67, della legge n. 190 del 2012, che delega il Governo ad adottare un decreto legislativo che, sulla base di principi e criteri direttivi ivi stabiliti, individui ulteriori incarichi, anche negli uffici di diretta collaborazione, che, in aggiunta a quelli di cui al comma 66 del articolo, comportino l'obbligatorio collocamento in posizione di fuori ruolo;
   ricordato che il comma 66 del citato articolo dispone che tutti gli incarichi apicali e semiapicali – compresi quelli di capo di gabinetto – attribuiti a magistrati ordinari, amministrativi, militari, contabili e ad avvocati e procuratori dello Stato presso istituzioni, enti pubblici, nazionali e non, debbano essere obbligatoriamente svolti in posizione di fuori ruolo per tutta la durata dell'incarico;
   rilevato che l'articolo 1, comma 1, dello schema in esame elenca gli incarichi apicali e semiapicali di cui al suddetto articolo 1, comma 66, prevedendo che il loro conferimento ai magistrati (ordinari, amministrativi, militari, contabili) e avvocati e procuratori dello Stato comporti necessariamente, per tutta la durata dell'incarico, il loro collocamento in posizione di fuori ruolo, ovvero, se richiesta, di aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 23-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001;
   preso atto, al riguardo, come l'elencazione degli incarichi apicali e semiapicali, di cui al comma 1 dell'articolo 1, in assenza di un'espressa delega legislativa in tal senso, venga motivata dal Governo, nella relazione illustrativa, sulla base dell'esigenza di assicurare chiarezza applicativa e coerenza complessiva al testo di legge delegata;
   osservato che lo schema di decreto in esame consente, per i soggetti interessati, oltre al collocamento in fuori ruolo, previsto dalla disposizione di delega, anche il collocamento in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 23-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001;
   richiamato il comma 2 dell'articolo 1 dello schema di decreto legislativo, che stabilisce che gli stessi soggetti di cui al comma 1 – vale a dire magistrati appartenenti alle diverse magistrature, avvocati e procuratori dello Stato – ove ricoprano cariche apicali o semiapicali (diverse da quelle di cui al comma 1) presso «organi o enti partecipati o controllati dallo Stato», siano comunque collocati obbligatoriamente Pag. 15in aspettativa senza assegni, ai sensi dell'articolo 23-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001;
   ricordato che il suddetto articolo 23-bis stabilisce che i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, nonché gli appartenenti alla carriera diplomatica e prefettizia e, limitatamente agli incarichi pubblici, i magistrati ordinari, amministrativi e contabili e gli avvocati e procuratori dello Stato – ferma restando la disciplina vigente in materia di collocamento fuori ruolo nei casi consentiti – sono collocati, salvo motivato diniego dell'amministrazione di appartenenza in ordine alle proprie preminenti esigenze organizzative, in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale, i quali provvedono al relativo trattamento previdenziale;
   rilevato che il comma 1 dell'articolo 2 include l'incarico di capo di ufficio legislativo dei ministeri con portafoglio tra gli incarichi ulteriori rispetto a quelli apicali o semiapicali, nel contempo prevedendo che il collocamento in posizione di fuori ruolo o, su richiesta, di aspettativa senza assegni sia disposta solo qualora il competente organo di autogoverno ritenga che l'incarico comporti lo svolgimento di un'attività lavorativa continuativa particolarmente onerosa o comunque tale da rendere incompatibile il contestuale svolgimento delle funzioni di istituto;
   rilevato che l'incarico di capo dell'ufficio legislativo deve ritenersi in tutti i casi incarico di livello apicale;
   rilevato infine che devono ritenersi incarichi di livello semiapicale, come tali da includere nell'elenco di cui all'articolo 1, anche quelli di vice capo di gabinetto di ministeri, vice capo di gabinetto di membri della Commissione europea e vice capo di gabinetto presso enti territoriali e locali,
  esprimono

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione:
che tra gli incarichi apicali o semiapicali elencati nell'articolo 1 siano compresi gli incarichi di vice capo di gabinetto di ministeri, vice capo di gabinetto di membri della Commissione europea e vice capo di gabinetto presso enti territoriali e locali, nonché tutti gli incarichi di capo dell'ufficio legislativo dei ministeri, conseguentemente eliminando la previsione che rimette al competente organo di autogoverno di valutare se questi incarichi possano essere svolti in posizione diversa da quella di fuori ruolo.

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ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante individuazione di ulteriori incarichi che comportano l'obbligatorio collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari e degli avvocati e procuratori dello Stato. (Atto n. 539).

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEL DEPUTATO BERNARDINI E ALTRI

  Le Commissioni riunite I e II,
   ai sensi dell'articolo 1, commi 66, 67 e 73, della legge 6 novembre 2012, n. 190) in merito allo schema di decreto legislativo n. 539 recante individuazione di ulteriori incarichi che comportano l'obbligatorio collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari e degli avvocati e procuratori dello Stato;
   premesso che:
    nel 2000 ben 10.200.692 italiani (75,2 per cento) votarono per l'abolizione degli incarichi extragiudiziari; la vittoria referendaria non si concretizzò solo perché non si raggiunse il quorum a causa di una campagna colpevolmente silenziata dai mezzi di informazione;
    varie e di diversa natura sono le disfunzioni sistemiche generate dall'insieme delle attività extragiudiziarie, non solo quelle elettive e di rappresentanza politica di cui oggi tanto si parla, ma anche quelle con cui il CSM concede ai magistrati di svolgere a tempo pieno o parziale attività diverse da quelle giudiziarie (come quelle elencate nel provvedimento in esame).

  Quanto alla magistratura ordinaria
   1) È solo ovvio che consentendo a circa 220 magistrati di svolgere funzioni a tempo pieno presso altri organismi, deliberando di regola più di 1500 incarichi extragiudiziari all'anno e concedendo esoneri dal lavoro giudiziario (di regola dal 30 al 50 per cento) ad oltre 450 magistrati, il CSM sottrae una notevole quantità di energie lavorative agli uffici giudiziari, con ciò stesso aggravando ulteriormente la crisi di funzionalità di cui soffre il nostro apparato giudiziario;
   2) Sono di tutta evidenza anche i pericoli che pone all'indipendenza l'esistenza di tanti incarichi ed attività extragiudiziarie che ai magistrati sono offerti dall'esterno e che spesso sono loro elargiti in varie forme e modi da uomini politici (come sono quasi tutti quelli che stiamo esaminando).
   3) La presenza di numerosi magistrati in tutti i gangli decisionali che si occupano di giustizia, inoltre, pregiudica gravemente il corretto funzionamento dei pesi e contrappesi su cui si regge una efficiente divisione dei poteri; una presenza che è sinora stata in vari modi capace di servire gli interessi corporativi dei magistrati (sia per promuovere le riforme volute che per impedire quelle sgradite). Tali disfunzioni sono state più volte denunciate sulla base di analisi dettagliate ma senza conseguenze sul piano legislativo (come evidente dal provvedimento in esame).

  La recente legislazione in materia di attività extragiudiziarie dei magistrati ordinari lungi dal porre dei freni le legittima ed incoraggia ulteriormente. Pag. 17
  La legge n. 111 del luglio 2007 recepisce le prassi a lungo praticate dal CSM e stabilisce che tutti i magistrati che svolgono a tempo pieno funzioni diverse da quelle giudiziarie vengano promossi dal CSM sulla base di valutazioni di professionalità predisposte dagli organismi presso i quali prestano la loro opera a tempo pieno (come quelli elencati nel provvedimento in esame).

  Far valutare la professionalità dei magistrati dal Presidente di organismi esterni alla magistratura ed appartenenti ad altri poteri non solo non garantisce un qualificato giudizio sulla professionalità dei magistrati ma sottolinea anche in questo modo l'irrilevanza che viene attribuita alla valutazione professionale dei magistrati.

  Infine, l'utilizzazione da parte del CSM di valutazioni effettuate da organismi esterni per decidere de plano promozioni e valutazioni della professionalità dei magistrati è a dir poco inappropriato sotto il profilo della stessa tutela dell'indipendenza,
  esprimono

PARERE CONTRARIO.

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ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante individuazione di ulteriori incarichi che comportano l'obbligatorio collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari e degli avvocati e procuratori dello Stato. (Atto n. 539).

PARERE APPROVATO

  Le Commissioni riunite I e II,
   esaminato, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, lo schema di decreto legislativo recante individuazione di ulteriori incarichi che comportano l'obbligatorio collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari e degli avvocati e procuratori dello Stato (atto n. 539);
   vista la valutazione di nulla osta espressa dalla V Commissione (Bilancio);
   preso atto che lo schema di decreto legislativo in esame è disposto in attuazione dell'articolo 1, comma 67, della legge n. 190 del 2012, che delega il Governo ad adottare un decreto legislativo che, sulla base di principi e criteri direttivi ivi stabiliti, individui ulteriori incarichi, anche negli uffici di diretta collaborazione, che, in aggiunta a quelli di cui al comma 66 dell'articolo, comportino l'obbligatorio collocamento in posizione di fuori ruolo;
   ricordato che il comma 66 del citato articolo dispone che tutti gli incarichi apicali e semiapicali – compresi quelli di capo di gabinetto – attribuiti a magistrati ordinari, amministrativi, militari, contabili e ad avvocati e procuratori dello Stato presso istituzioni, enti pubblici, nazionali e non, debbano essere obbligatoriamente svolti in posizione di fuori ruolo per tutta la durata dell'incarico;
   rilevato che l'articolo 1, comma 1, dello schema in esame elenca gli incarichi apicali e semiapicali di cui al suddetto articolo 1, comma 66, prevedendo che il loro conferimento ai magistrati (ordinari, amministrativi, militari, contabili) e avvocati e procuratori dello Stato comporti necessariamente, per tutta la durata dell'incarico, il loro collocamento in posizione di fuori ruolo, ovvero, se richiesta, di aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 23-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001;
   preso atto, al riguardo, come l'elencazione degli incarichi apicali e semiapicali, di cui al comma 1 dell'articolo 1, in assenza di un'espressa delega legislativa in tal senso, venga motivata dal Governo, nella relazione illustrativa, sulla base dell'esigenza di assicurare chiarezza applicativa e coerenza complessiva al testo di legge delegata;
   osservato che lo schema di decreto in esame consente, per i soggetti interessati, oltre al collocamento in fuori ruolo, previsto dalla disposizione di delega, anche il collocamento in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 23-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001;
   richiamato il comma 2 dell'articolo 1 dello schema di decreto legislativo, che stabilisce che gli stessi soggetti di cui al comma 1 – vale a dire magistrati appartenenti alle diverse magistrature, avvocati e procuratori dello Stato – ove ricoprano cariche apicali o semiapicali (diverse da quelle di cui al comma 1) presso «organi o enti partecipati o controllati dallo Stato», siano comunque collocati obbligatoriamente Pag. 19in aspettativa senza assegni, ai sensi dell'articolo 23-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001;
   ricordato che il suddetto articolo 23-bis stabilisce che i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, nonché gli appartenenti alla carriera diplomatica e prefettizia e, limitatamente agli incarichi pubblici, i magistrati ordinari, amministrativi e contabili e gli avvocati e procuratori dello Stato – ferma restando la disciplina vigente in materia di collocamento fuori ruolo nei casi consentiti – sono collocati, salvo motivato diniego dell'amministrazione di appartenenza in ordine alle proprie preminenti esigenze organizzative, in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale, i quali provvedono al relativo trattamento previdenziale;
   rilevato che il comma 1 dell'articolo 2 include l'incarico di capo di ufficio legislativo dei ministeri con portafoglio tra gli incarichi ulteriori rispetto a quelli apicali o semiapicali, nel contempo prevedendo che il collocamento in posizione di fuori ruolo o, su richiesta, di aspettativa senza assegni sia disposta solo qualora il competente organo di autogoverno ritenga che l'incarico comporti lo svolgimento di un'attività lavorativa continuativa particolarmente onerosa o comunque tale da rendere incompatibile il contestuale svolgimento delle funzioni di istituto;
   rilevato che l'incarico di capo dell'ufficio legislativo deve ritenersi in tutti i casi incarico di livello apicale;
   rilevato infine che devono ritenersi incarichi di livello semiapicale, come tali da includere nell'elenco di cui all'articolo 1, anche quelli di vice capo di gabinetto di ministeri, vice capo di gabinetto di membri della Commissione europea e vice capo di gabinetto presso enti territoriali e locali,
  esprimono

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) che tra gli incarichi apicali o semiapicali elencati nell'articolo 1 siano compresi gli incarichi di vice capo di gabinetto di ministeri, vice capo di gabinetto di membri della Commissione europea e vice capo di gabinetto presso enti territoriali e locali, nonché tutti gli incarichi di capo dell'ufficio legislativo dei ministeri, anche senza portafoglio, conseguentemente eliminando la previsione che rimette al competente organo di autogoverno di valutare se questi incarichi possano essere svolti in posizione diversa da quella di fuori ruolo;
   2) all'articolo 1, comma 1, siano soppresse le parole «e locali» con riferimento alla funzione di segretario generale presso enti territoriali.