CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 29 gennaio 2013
771.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO

ALLEGATO

Schema di regolamento ministeriale recante modifiche al regolamento di cui al decreto ministeriale 21 giugno 2010, n. 132, concernente norme di attuazione del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto (Atto n. 538).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati,
   esaminato lo schema di regolamento ministeriale recante le norme di attuazione del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa, di cui all'articolo 2, comma 475, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Atto n. 538);
   rilevato come il provvedimento intenda trasfondere nella normativa secondaria di attuazione, di cui al regolamento emanato con decreto del Ministro dell'economia n. 132 del 21 giugno 2010, le modifiche apportate dall'articolo 3, commi 48 e 49, della legge n. 92 del 2012, alla disciplina primaria concernente il Fondo contenuta nell'articolo 2, commi da 475 a 480, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria per il 2008),
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione:
   provveda il Governo ad integrare l'articolo 2 dello schema di regolamento, nel senso di sopprimere la lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto ministeriale n. 132 del 2010, ai sensi della quale, in caso di sospensione del pagamento delle rate di mutuo, sono rimborsati dal Fondo alle banche i costi sostenuti dal beneficiario per eventuali onorari notarili anticipati dalla banca, in quanto la nuova versione del comma 478 dell'articolo 2 della legge finanziaria per il 2008 non contempla più, tra le somme che il Fondo rimborsa, i costi degli onorari notarili necessari per la sospensione delle rate di mutuo.

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