CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 19 dicembre 2012
758.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (II e VIII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante sanzioni per la violazione delle disposizioni derivanti dal regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluoranti ad effetto serra (Atto n. 517).

PROPOSTA DI PARERE

  Le Commissioni riunite II Commissione (Giustizia) e VIII Commissione (Ambiente, territorio, e lavori pubblici);
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante sanzioni per la violazione delle disposizioni derivanti dal regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluoranti ad effetto serra (atto n. 517);
  esprimono

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) sia espressamente previsto al comma 2 dell'articolo 4 che la sanzione introdotta dalla medesima norma non si applica alle attività di semplice ricarica degli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore, giacché tali attività, non comportando né raccolta, né stoccaggio di gas fluorurati, non possono in alcun modo essere fatte rientrare nelle attività di recupero soggette agli obblighi imposti dalla normativa europea e, conseguentemente, all'apparato sanzionatorio introdotto dal provvedimento in titolo;
   2) sia soppresso l'articolo 14, che esclude l'applicazione del pagamento in misura ridotta alle sanzioni disciplinate dal provvedimento.
  e con le seguenti osservazioni:
   a) valuti il Governo l'opportunità di inasprire talune sanzioni previste nel provvedimento in titolo, al fine di rendere l'apparato sanzionatorio che si introduce coerente con il principio di proporzionalità della sanzione rispetto al valore del bene protetto e alla gravità della sua lesione;
   b) valuti il Governo l'opportunità di rivedere la misura delle sanzioni per quelle fattispecie consistenti in violazioni di natura meramente formale e prive di una concreta offensività rispetto al bene giuridico tutelato;
   c) valuti il Governo l'opportunità di ridurre lo spazio edittale delle sanzioni che si introducono, al fine di rendere più certo e più chiaro per i soggetti che operano nel settore il quadro regolatorio e di rendere più omogenea e uniforme la sua applicazione su tutto il territorio nazionale.

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ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante sanzioni per la violazione delle disposizioni derivanti dal regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluoranti ad effetto serra (Atto n. 517).

PARERE APPROVATO DALLE COMMISSIONI

  Le Commissioni riunite II (Giustizia) e VIII (Ambiente, territorio, e lavori pubblici);
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante sanzioni per la violazione delle disposizioni derivanti dal regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluoranti ad effetto serra (Atto n. 517);
   rilevata l'opportunità di chiarire che le sanzioni si applicano ai proprietari delle apparecchiature e degli impianti solo nel caso in cui non si avvalgano di operatori in possesso della prescritta certificazione;
  esprimono

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) sia espressamente previsto all'articolo 4, comma 2, che la sanzione introdotta dalla medesima norma non si applica alle attività di semplice ricarica degli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore, giacché tali attività, non comportando né raccolta, né stoccaggio di gas fluorurati, non possono in alcun modo essere fatte rientrare nelle attività di recupero soggette agli obblighi imposti dalla normativa europea e, conseguentemente, all'apparato sanzionatorio introdotto dal provvedimento in titolo;
   2) sia modificato l'articolo 14 nel senso di prevedere che alle sanzioni comminate nei confronti dei proprietari delle apparecchiature e degli impianti che non si siano avvalsi di operatori in possesso della prescritta certificazione, sia applicabile il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
  e con le seguenti osservazioni:
   a) valuti il Governo l'opportunità di inasprire talune sanzioni previste nel provvedimento in titolo, al fine di rendere l'apparato sanzionatorio coerente con il principio di proporzionalità della sanzione rispetto al valore del bene protetto e alla gravità della sua lesione;
   b) valuti il Governo l'opportunità di rivedere la misura delle sanzioni per quelle fattispecie consistenti in violazioni di natura meramente formale e prive di una concreta offensività rispetto al bene giuridico tutelato;
   c) valuti il Governo l'opportunità di ridurre lo spazio edittale delle sanzioni che si introducono, al fine di rendere più certo e più chiaro per i soggetti che operano nel settore il quadro regolatorio e di rendere più omogenea e uniforme la sua applicazione su tutto il territorio nazionale.